Deliberazione n. 104/2008/CONTR

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1 Deliberazione n. 104/2008/CONTR REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana nell'adunanza in data 3 ottobre 2008, composta dai seguenti magistrati: Maurizio Meloni Maurizio Graffeo Antonio Dagnino Stefano Castiglione Giuseppa Cernigliaro - Presidente - Consigliere - relatore - Consigliere - Referendario - Referendario * * * * Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell urbanistica e del Ragioniere Generale della Regione siciliana n. 623 del 2 luglio 2008; visto il foglio di osservazioni n. 15 in data 6 agosto 2008 dell Ufficio di controllo sugli atti della Regione Siciliana (Ufficio II); vista la nota prot. 81 del 9 settembre 2008 del Magistrato istruttore; vista la nota prot. n. 11 in data 11 settembre 2008 con la quale il Consigliere delegato ha proposto il deferimento alla Sezione di controllo allo stato degli atti ; vista l ordinanza n. 122/2008/CONTR. in data 16 settembre 2008 con la quale il Presidente della Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha convocato per l adunanza odierna la Sezione stessa ai fini della pronuncia sulla legittimità del suindicato decreto; vista la nota della Segreteria Adunanze della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 659/CONTR. del 17 settembre 2008 con la quale copia della predetta ordinanza, nonché delle anzidette note del Magistrato istruttore e del Consigliere delegato, è stata trasmessa al Dipartimento regionale dell urbanistica ed alla Ragioneria Generale della Regione; vista la nota prot. n. 14 del 30 settembre 2008 con la quale il Consigliere delegato ha comunicato che in pari data era pervenuta all Ufficio di controllo la risposta dell Amministrazione alle osservazioni formulate in ordine al decreto sopra indicato; uditi, all'odierna adunanza, il relatore, Consigliere Maurizio Graffeo, nonché la dott.ssa Rita Patti, per la Ragioneria Generale, mentre nessun elemento è stato fornito dall ing. Salvatore Cirone, pur presente in rappresentanza del Dipartimento regionale dell urbanistica.

2 Ritenuto in FATTO In data 8 luglio 2008 è pervenuto al competente Ufficio di controllo della Sezione il decreto n. 623 del 2 luglio 2008 col quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell urbanistica ed il Ragioniere Generale della Regione siciliana, nell ambito degli interventi della misura 5.05 del Por , provvedevano ad approvare il progetto di massima delle banche dati per il SITR (BD_SITR PRJ054) per un importo di ,03, i contratti di servizio stipulati il 17 dicembre 2007 con Sicilia e-ricerca, Sicilia e-innovazione e Sicilia e-servizi, nonché il quadro economico dell intero intervento, procedendo a tal fine anche al contestuale impegno delle somme necessarie sul capitolo dell esercizio finanziario In sede istruttoria l Ufficio, con foglio di osservazioni n. 15 in data 6 agosto 2008, restituiva all Amministrazione il provvedimento in oggetto rilevando preliminarmente che la Sezione di controllo, con deliberazione n. 14 del 2008, aveva ricusato il visto e la conseguente registrazione ad analogo provvedimento (D.D.G. n del 19 dicembre 2007) con il quale l'amministrazione regionale aveva ammesso a finanziamento, in favore delle Società Sicilia e-innovazione, Sicilia e-ricerca e Sicilia e-servizi, la realizzazione del medesimo progetto relativo alle banche dati per il SITR (BD_SITR PRJ054) per un importo di Considerato, pertanto, che nella fattispecie si intendeva sostanzialmente reiterare la suddetta concessione di finanziamento con il nuovo decreto n. 623/2008, per un importo rideterminato in ,03, il quale, seppure più strutturato nella parte motivazionale e corredato di più ampia documentazione, pur tuttavia non presentava significative novità rispetto ai profili di illegittimità già rilevati dalla Sezione di controllo con la citata deliberazione n. 14/2008, l Ufficio faceva presente che non erano venute meno le osservazioni ivi elevate. In particolare, sotto un primo profilo, si poneva in evidenza come non risultassero apportate modifiche strutturali delle società Sicilia e-innovazione e Sicilia e-ricerca idonee a superare le argomentazioni svolte sul punto dalla Sezione ("non si evince quel controllo strutturale che possa condurre la società ad essere equiparata ad una struttura interna dell'amministrazione, tale da escludere una natura contrattuale del rapporto"). Né, d'altro canto, ad avviso dell Ufficio emergevano profili di novità relativamente a Sicilia e-servizi S.p.A. per la quale nella richiamata deliberazione la Sezione, trattandosi di società mista, aveva precisato come dalla documentazione in suo possesso non vi fossero "quegli elementi in grado di definire il servizio operativo da affidare direttamente al socio privato. In mancanza di tali elementi, l'amministrazione, dopo aver scelto il socio privato per la costituzione della società mista, avrebbe dovuto attivarsi mediante una normale procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare il servizio operativo". Ciò premesso, il competente Magistrato istruttore, con nota prot. 81 del 9 settembre 2008, segnalava al Consigliere delegato che l Amministrazione a quella data non aveva ancora fornito alcun riscontro alle osservazioni formulate dall Ufficio con il rilievo istruttorio n

3 In considerazione di ciò, il Consigliere delegato al controllo sugli atti della Regione, con la nota prot. 11 in data 11 settembre 2008, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione di controllo affinché sulla questione si pronunciasse l adunanza collegiale allo stato degli atti. Con la nota prot. n. 14 del 30 settembre 2008 il Consigliere delegato ha comunicato che in pari data erano pervenute le controdeduzioni dell Amministrazione alle osservazioni formulate dall Ufficio di controllo in ordine al decreto in esame. Considerato in D I R I T T O Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del decreto indicato in epigrafe il quale, come messo in luce dall Ufficio di controllo nel foglio di osservazioni, in definitiva riproduce il decreto n del 19 dicembre 2007 relativamente al quale la Sezione ha negato il visto con deliberazione n. 14/2008. Si pone, pertanto, preliminarmente il problema se la Sezione stessa possa esaminare in questa sede la fattispecie di che trattasi. E noto, infatti, che le pronunce della Sezione di controllo sono definitive ed irretrattabili in quanto le norme vigenti sull esercizio della funzione di controllo (preventivo di legittimità su atti) da parte della Corte dei conti non consentono un riesame delle deliberazioni adottate dalla Sezione di controllo, né da parte dello stesso Collegio, né da parte di altri organi giurisdizionali, come è stato affermato con le sentenze n della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili in data 3 giugno 1974 e n. 226 della Corte Costituzionale in data 12 novembre 1976 (in tal senso, da ultimo, Sezione di controllo sulle amministrazioni dello Stato n. 766 del 21 aprile 1977). Nella fattispecie in esame, però, l Amministrazione regionale non ha richiesto a questa Sezione un (inammissibile) riesame in punto di diritto del proprio precedente deliberato, né ha provveduto ad una mera ripetizione o riedizione del provvedimento relativamente al quale era stato negato il visto e la conseguente registrazione, circostanze queste che in effetti precluderebbero al Collegio l esame del provvedimento di che trattasi; nel caso deferito alla Sezione, invero, non sembra ipotizzabile la consumazione del potere precedentemente esercitato dall Amministrazione regionale. Il DDG n. 623 del 2008, infatti, pur incidendo sullo stesso oggetto del precedente DDG n del 2007 (attuazione della misura 5.05 del Por ) e pur avendo un identico contenuto (approvazione del progetto di massima delle banche dati per il SITR - BD_SITR PRJ054, nonché degli accordi con Sicilia e-innovazione, Sicilia e-ricerca e Sicilia e-servizi), reca tuttavia un ampia, diversa motivazione, dimostrativa di una più approfondita valutazione delle circostanze di fatto considerate nell esercizio del potere amministrativo. Lo stesso, in definitiva, presentando, peraltro, profili innovativi anche relativamente ai soggetti competenti ad emanarlo (Dirigente generale del Dipartimento regionale dell urbanistica unitamente al Ragioniere Generale della Regione, il quale, invero, non aveva sottoscritto il precedente atto) ed al correlato impegno di spesa (ora assunto, per un importo, peraltro, rideterminato, a valere sulla competenza dell esercizio finanziario 2008), non può che configurarsi quale provvedimento nuovo rispetto al precedente atto al quale la Sezione aveva negato la clausola 3

4 di efficacia. Occorre, però, porre in evidenza come l insieme di dette circostanze non ostino alla presa in esame da parte del Collegio del più volte richiamato DDG n. 623 solamente nei limiti in cui quanto controdedotto dall Amministrazione faccia in effetti esclusivo riferimento alla reale situazione di fatto in cui le Società in questione sono nate ed operano. In altri termini tale esame va condotto alla luce delle motivazioni contenute nella citata deliberazione n. 14 le quali in definitiva si fondano sulla mancata produzione da parte dell Amministrazione di adeguate prove circa l esistenza delle condizioni legittimanti gli affidamenti diretti a Sicilia e-innovazione, a Sicilia e-ricerca ed a Sicilia e-servizi. In particolare, relativamente alle prime due, la Sezione ha affermato che Premesso che l onere della prova della esistenza delle condizioni legittimanti l'eccezione (dell affidamento senza gara) ricade sull amministrazione, occorre evidenziare come la stessa non abbia fornito quei riscontri previsti dalla giurisprudenza europea in ordine al controllo ispettivo, a quello strategico, ed alle verifiche sul bilancio L amministrazione regionale, nella risposta al rilievo, si è limitata ad evidenziare il completo possesso pubblico del pacchetto azionario, enfatizzando il ruolo di stretto controllo esercitato dalla Regione nei confronti della società, senza di contro fornire alcuna prova oggettiva in ordine alla presenza di quelle condizioni in grado di legittimare la procedura di affidamento in house. Per quanto riguarda poi Sicilia e-servizi, sempre in quella sede si è escluso che l Amministrazione regionale potesse procedere nei confronti della stessa ad un affidamento diretto in quanto risultano mancanti quei presupposti che consentano di derogare alle normali regole di evidenza pubblica. Si è, infatti, rilevato che Dall esame della documentazione depositata in data odierna non è stato possibile riscontrare quella c.d. fungibilità tra contratto di appalto e contratto sociale che dovrebbe essere alla base di un affidamento diretto In sintesi il Collegio non ha riscontrato dalla documentazione in suo possesso quegli elementi in grado di definire il servizio operativo da affidare direttamente al socio privato. Ciò premesso, è ovvio come rimanga, invece, preclusa qualsiasi ulteriore disamina delle pronunce in diritto formulate nella delibera n. 14 del 2008 che, ad avviso del Collegio, oltre che fondate, appaiono, alla luce di quanto già osservato in precedenza, definitive ed irretrattabili. In tal senso, pertanto, occorre ribadire che, relativamente alla legittimità degli affidamenti a società c.d. in house, il solo controllo societario totalitario sia un requisito essenziale ma certamente non sufficiente, occorrendo anche un influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società. In altri termini, è necessario che si realizzi quello che è definito un controllo strutturale, e questo non può limitarsi agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del capitale azionario e, a tal fine, sono stati individuati alcuni profili sintomatici di tale stato di dipendenza della società in house, quali il controllo del bilancio, quello in tema di strategie e politiche aziendali, nonché il potere ispettivo diretto e concreto. Per quanto riguarda, poi, i presupposti per l affidamento diretto a società mista, è evidente come tale meccanismo possa operare laddove vi sia stata, oltre ad una procedura di evidenza 4

5 pubblica per la scelta del socio privato, anche, ed al tempo stesso, una procedura che definisca il servizio operativo da affidare direttamente al medesimo socio purchè sia prevista anche una scadenza del periodo di affidamento e che, a tal riguardo, siano chiarite le modalità di uscita dello stesso socio privato dalla società mista, allo scopo di evitare che possa divenire un socio stabile della società. Ciò premesso in merito ai limiti ai quali è sottoposta la successiva disamina, il Collegio ritiene di dover verificare il copioso materiale probatorio prodotto dall Amministrazione in allegato alla risposta fornita (seppur tardivamente) in esito al rilievo istruttorio dell Ufficio di controllo, e ciò partitamene per le tre Società partecipate dall Amministrazione regionale. Per quanto riguarda Sicilia e-innovazione e Sicilia e-ricerca (cioè le società a totale partecipazione pubblica regionale alle quali con il decreto all esame viene affidata la realizzazione delle banche dati per il SITR), la Sezione, nella deliberazione n. 14 del 2008, premesso che la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente se non accompagnata da maggiori strumenti di controllo da parte dell ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile, per la configurazione del c.d. controllo analogo e strutturale sulla società in house da parte dell amministrazione pubblica ha individuato tutta una serie di specifici strumenti operativi, sufficienti a determinare in capo all ente affidante un potere effettivo analogo ad un rapporto di tipo interorganico tra uffici pubblici e, di conseguenza, tali da giustificare la deroga alle regole di evidenza pubblica. In particolare, al fine di garantire maggiori poteri di controllo e direzionali rispetto a quelli ordinari, l ente affidante deve esercitare un pregnante controllo sul bilancio del soggetto affidatario, deve essere dotato nei confronti di questi di concreti e diretti poteri ispettivi, nonché deve possedere, infine, anche un influenza determinante sulle strategie e sulle politiche aziendali della partecipata, tale da determinarne una totale dipendenza. Contrariamente a quanto avvenuto in sede di esame del DDG n del 2007, nella risposta al rilievo istruttorio col quale l Ufficio di controllo ha gravato il DDG n. 623 del 2008 l Amministrazione argomenta circa i controlli strutturali e duraturi che essa stessa, tramite diversi organi, esercita su Sicilia e-innovazione e su Sicilia e-ricerca producendo specifica documentazione in merito. Ed invero, la disposizione contenuta nell art. 3 dello Statuto della prima Società (ai sensi della quale e sostanzialmente riproducendo il disposto dell art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa nello svolgimento delle attività informatiche e di innovazione tecnologica di competenza delle amministrazioni regionali opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo regionale e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei Sistemi informativi e dell innovazione tecnologica ) trova puntuale conferma applicativa nella delibera della Giunta regionale n. 165 del 9 maggio 2007 che ha approvato il Programma Operativo Strategico (POS) 2007/2011 il quale reca gli indirizzi strategici del Governo regionale con riferimento proprio alle attività rientranti nella competenza di Sicilia e-innovazione. Considerato che dalla lettura di tale Programma deliberato dalla Giunta si evince come lo 5

6 stesso contenga le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della Società (individuando anche gli obiettivi specifici per lo sviluppo e l utilizzazione dei sistemi informativi regionali, nonché i relativi tempi di attuazione), le prestazioni da eseguire ed il budget per il quinquennio in questione, è evidente come attraverso detto strumento si verifichi un vero e proprio stato di subordinazione della Società in questione rispetto alle politiche strategiche dell amministrazione regionale (la quale, peraltro, interviene anche sotto il profilo squisitamente tecnico tramite le apposite direttive dell Ufficio per il Coordinamento dei sistemi informativi). Altrettanto decisiva sul punto appare la documentazione prodotta dall Amministrazione in merito alla programmazione annuale della Società di che trattasi. In particolare si fa riferimento al Programma Esecutivo Annuale (PEA) per l anno 2007 che, secondo quanto previsto dall art. 12 della Convenzione quadro stipulata il 21 maggio 2007, è stato approvato dal Dipartimento regionale bilancio e tesoro con nota prot del 9 ottobre Tale atto, il quale concretamente declina gli obiettivi del Programma strategico quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, attraverso una cadenza annuale della programmazione esecutiva delle attività, del business plan, del piano finanziario e del budget, rappresenta invero un fondamentale documento operativo-economico che ex ante descrive e vincola le risorse e le attività necessarie per realizzare gli interventi e le azioni programmate per l anno di riferimento con le specifiche strategie regionali. Sotto il profilo dei controlli ispettivi, infine, occorre segnalare come l art. 9 dell anzidetta Convenzione quadro attribuisca alla Regione la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, qualsiasivoglia controllo sulle strutture, sui sistemi e sui servizi gestiti dalla Società per l attuazione dei compiti previsti in convenzione. Tenuto conto che in questa sede il riscontro della Corte riguarda l esistenza dei sintomi del controllo analogo, nel prendere atto della rilevanza a tal fine della disposizione in questione, è comunque auspicabile che l Amministrazione si avvalga della stessa per concretamente esercitare gli anzidetti poteri. Ed analoghi elementi probatori vengono ora forniti dall Amministrazione anche per Sicilia e- Ricerca (cioè per la società a totale partecipazione pubblica regionale che ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica, nonché l innovazione, per favorire lo sviluppo della stessa e la crescita del sistema produttivo regionale). In sede di controdeduzioni alle osservazioni dell Ufficio, infatti, vengono illustrati e documentati i controlli sostanziali esercitati sull anzidetta società in termini di indirizzi strategici del Governo regionale e di direttive tecniche secondo le previsioni dell art. 1 dello Statuto (il quale, peraltro, enuncia l attività di direzione e coordinamento svolta dalla Regione siciliana ai sensi dell art e seguenti del codice civile) e dell art. 78 della legge regionale n. 6 del 2001, nonché dell art. 1 della Convenzione quadro del 30 luglio Anche nella fattispecie vengono prodotti non solo il Piano operativo e strategico triennale (art. 10 della Convenzione), ma soprattutto il Programma Esecutivo Annuale (art. 11 della Convenzione) che è approvato dal Dipartimento Bilancio e tesoro. Sotto il profilo dei controlli ispettivi, infine, è utile segnalare l art. 8 della 6

7 Convenzione quadro che attribuisce alla Regione la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, qualsiasivoglia controllo sulle strutture, sui sistemi e sui servizi gestiti dalla Società per l attuazione dei compiti previsti in convenzione. Dal complesso della documentazione prodotta ed innanzi esaminata, pertanto, può trarsi il fondato convincimento che l insieme di tali strumenti programmatori (i quali, peraltro, si spingono fino all approvazione dell organico funzionale del personale delle Società) e di controllo intestati all Amministrazione regionale, unitamente a quelli (formali) normalmente ad essa derivanti dalle previsioni degli statuti sociali (sulla base del c.d. modello organizzativo dualistico) e dal possesso dell intero pacchetto azionario, in effetti puntualmente condizionano e vincolano, dal profilo strategico a quello delle specifiche modalità operative, sia Sicilia e-innovazione, che Sicilia e-ricerca, le cui prestazioni nei confronti della Regione danno luogo, in definitiva, a rapporti non già di tipo contrattuale, ma meramente organizzativo. Passando ora a trattare le questioni relative a Sicilia e-servizi (cioè alla società mista costituita il 20 dicembre 2005, il cui capitale sociale è detenuto per il 51 % dalla Regione siciliana e per il 49 % da Sicilia e-servizi venture Scrl), occorre premettere che la Sezione, nella deliberazione n. 14 del 2008, inquadrata la fattispecie nell ambito non già del descritto fenomeno dell affidamento c.d. in house, ma di quello del partenariato pubblico privato (PPP), ha ritenuto di poter condividere in merito l interpretazione recentemente espressa dal Consiglio di Stato, Sez. II, nel parere n. 456 del Sulla base di tale indirizzo, infatti, l affidamento diretto alla società mista può legittimamente operare laddove l amministrazione abbia espletato una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato e, contemporaneamente, per definire il servizio operativo da affidare direttamente al medesimo socio. In altri termini, in quella sede si è esattamente ritenuto che se l amministrazione, nell ambito della procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, fissa anche l oggetto del servizio che la società mista dovrà realizzare, appare coerente con i principi di libera concorrenza evitare una successiva ed ulteriore gara per l affidamento del servizio e ciò proprio nel presupposto che tale valutazione è già stata effettuata in favore del socio privato. E tale orientamento, peraltro, ha recentemente trovato piena conferma nella Comunicazione interpretativa della Commissione Europea n. 2008/C 91/02 in tema di applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. C 91/4 del 12 aprile E da tenere, infine, presente come per l utilizzo delle procedure in questione la Sezione in quella sede abbia comunque individuato ulteriori presupposti di legittimità, rappresentati dalla necessaria previsione di una scadenza del periodo di affidamento, nonché di specifiche modalità di uscita del privato dalla società mista, e ciò al fine di evitare che lo stesso possa divenire socio stabile della società. Ciò premesso in punto di diritto, nella più volte citata deliberazione n. 14/2008 la Sezione ha ritenuto di escludere la possibilità per l Amministrazione regionale di poter procedere 7

8 all affidamento diretto alla società mista Sicilia e-servizi in quanto risultano mancanti quei presupposti che consentano di derogare alle normali regole di evidenza pubblica. A tale conclusione si perveniva in quanto, pur considerando che nella memoria depositata l amministrazione regionale, nell ottica di giustificare l affidamento diretto in favore di Sicilia e- Servizi, rinvia ad una articolata procedura selettiva per l individuazione di un socio privato per la costituzione di una società per azioni alla quale affidare altresì la realizzazione e la gestione della Piattaforma Telematica Integrata della Regione siciliana, oltre alla realizzazione di alcune componenti autonome già predefinite, tuttavia dall esame della documentazione depositata in data odierna non è stato possibile riscontrare quella cd. fungibilità tra contratto di appalto e contratto sociale che dovrebbe essere alla base di un affidamento diretto. Si rinvia piuttosto ad un capitolato molto ampio nel suo oggetto e nel suo ammontare, volto alla individuazione di un socio privato. Al riguardo, relativamente al requisito della sostanziale equiparazione tra la gara per l affidamento del servizio pubblico e quella per la scelta del socio privato, nella risposta al rilievo istruttorio dell Ufficio l Amministrazione non fa più un generico e superficiale rinvio alle procedure nella fattispecie seguite, ma puntualmente si riferisce alla specifica documentazione allegata al provvedimento. In particolare, al Collegio è dato di riscontrare come già nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte seconda e terza n. 12 del 25 marzo 2005, sia stato individuato un duplice oggetto della procedura, consistente, da una parte, nella scelta di un socio di minoranza per la costituzione di una società per azioni e, dall altra, nella realizzazione mediante fornitura della piattaforma telematica integrata della Regione. Tale sintetica, ma, sul punto, esaustiva previsione del bando di gara trova più analitica descrizione nell art. 1.3 del relativo capitolato speciale d appalto nel quale viene innanzitutto precisato (comma 1) che oggetto della presente procedura di gara è la selezione di un soggetto: 1) che costituisca il socio di minoranza della Società di cui al precedente art. 1.2; 2) al quale affidare, al contempo, l esecuzione di un insieme di forniture, servizi e lavori correlati che conducono alla realizzazione di un complesso sistema info-telematico che verrà, nel seguito del capitolato, identificato come Piattaforma Telematica Integrata della Regione siciliana PTI Sicilia. Al successivo comma 2 viene poi ulteriormente precisato che l impresa selezionata dovrà, pertanto, innanzitutto provvedere alla realizzazione della PTI Sicilia e dovrà al contempo provvedere, per il tramite della costituenda società, allo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali. Alla luce della specifica documentazione prodotta in allegato alla risposta al foglio di osservazioni dell Ufficio di controllo risulta conseguenzialmente dimostrato come, nell ambito della compagine societaria di Sicilia e-servizi, il privato aggiudicatario della procedura selettiva esperita dall Amministrazione regionale si venga in effetti a configurare come socio industriale ed operativo e non già meramente finanziario il quale, sempre sulla base dell esito della citata gara, non solo deve concorrere allo svolgimento del servizio pubblico in questione, ma deve provvedere alla fornitura chiavi in mano della Piattaforma Telematica Integrata della 8

9 Regione. Ed in effetti ciò è stato disposto con D.D.G. n del Dipartimento regionale bilancio e tesoro in data 8 novembre 2005 (ammesso al visto e conseguente registrazione dal competente Ufficio di controllo di questa Sezione il successivo 30 novembre registro 1, foglio 11) col quale si è provveduto ad approvare il contratto per la fornitura e la realizzazione dell anzidetta Piattaforma stipulato il 12 ottobre 2005 con il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della citata gara. Occorre, infine, precisare che, nell ambito delle categorie di attività e di forniture in tal modo affidate a Sicilia e-servizi, rientrano senz altro quelle relative al progetto delle banche dati per il SITR oggetto del D.D.G. n. 623/2008 in esame. Le stesse, come si evince, peraltro, dagli allegati progettuali, sono, infatti, chiaramente ascrivibili al Sistema Informativo Regionale Ambientale che rappresenta snodo fondamentale per la realizzazione della Piattaforma Telematica Integrata della Regione siciliana, realizzazione che, per le considerazioni innanzi svolte, risulta legittimamente affidata alla società mista mediante apposita gara ad evidenza pubblica. Da ultimo, per quanto riguarda la scadenza del periodo di affidamento e le modalità di uscita dello stesso socio privato dalla società mista per il caso in cui all esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario, occorre prendere atto che in effetti il bando di gara (art. 1, comma 7) prevedeva che l Amministrazione regionale con apposita gara avviata in prossimità della scadenza del termine di durata della convenzione di gestione (5 anni) procederà alla selezione di un nuovo socio che provvederà per il tramite della società alla gestione dei servizi informatici. Essa, alla fine del rapporto, riacquisterà la partecipazione del socio di minoranza e procederà (successivamente al riacquisto) alla selezione di un nuovo socio di minoranza, cui sarà ceduta la partecipazione riacquistata ed al quale sarà affidata la gestione per un periodo fissato all atto della nuova gara. E evidente come, attraverso le previsioni contenute nelle anzidette clausole del bando di gara, venga in effetti fugato il pericolo, evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, che il socio di minoranza, seppur scelto attraverso apposita procedura selettiva, possa divenire di fatto socio stabile della società mista. P Q M La Sezione di controllo per la Regione siciliana ammette al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe. IL RELATORE (Maurizio Graffeo ) IL PRESIDENTE (Maurizio Meloni) Depositata in Segreteria il 18 novembre 2008 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Laura Suriano) 9

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