CONCILIAZIONE E ARBITRATO : NUOVI RUOLI PER I LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER LE CONTROVERSIE

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1 CONCILIAZIONE E ARBITRATO : NUOVI RUOLI PER I PROFESSIONISTI LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER LE CONTROVERSIE DERIVANTI DA SINISTRI R.C. AUTO L assicurazione r.c. auto, quale teatro dove si è registrato un elevato tasso di conflittualità tra utenza ed assicuratori, è un settore che ha visto concretizzarsi un importante intervento in cui è stata data prova dell efficacia dialogante, che prende le mosse da una logica di concertazione, per il raggiungimento di obiettivi in grado di coniugare esigenze di redditività con le connotazioni sociali che caratterizzano tale specie di assicurazione obbligatoria. Il cambiamento di volto del settore assicurativo- evento di non poco rilevo sia per il consumatore che per gli operatori del diritto 1 -, si è avuto con il novello "Codice delle Assicurazioni", di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, varato dal Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2005 ed entrato in vigore il 1 gennaio Il codice delle Assicurazioni, intervenendo sull assetto societario delle compagnie, sugli standard di trasparenza nella gestione dei bilanci e sulla struttura dei contratti e polizze, ha completato la disciplina dei mercati finanziari proseguendo l intento sia del t.u. bancario che del t.u. della finanza, di favorire l 1 La protesta della classe forense si è tradotta in una vera e propria mozione politica approvata durante il XXVIII Congresso Nazionale Forense con cui i legali chiedevano l abrogazione degli artt. 138, 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.

2 adeguamento dell ordinamento assicurativo all evoluzione del mercato e dei prodotti. In tema di risarcimento del danno, dell inedita procedura di indennizzo diretto, della responsabilità civile e delle procedure di liquidazione ci si trova dinanzi ad una vera e propria legge nuova e non solo ad un mero "riassetto normativo" finalizzato alla certezza semplificativa del diritto, così come previsto dall'articolo 4 ("Riassetto in materia di assicurazioni") della legge delega 29 luglio 2003 n. 229 ("Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione") il tutto comunque da attuarsi nel rispetto della tutela dei consumatori, e più in generale, dei contraenti più deboli. Per entrare nel vivo del tema che ci occupa della conciliazione nel settore dell assicurazione, è importante rilevare come tale strumento sia gia stato oggetto di previsione nello scenario comunitario, in particolare nel libro verde riguardante i modi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale (COM ) in cui le imprese interessate sono anche le assicurazioni, oltre alle banche. 2 In Italia l esperienza principe nel settore assicurativo è stata preparata con 2 protocolli d intesa del 10 ottobre 1994 e 19 luglio tra l ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e alcune tra le Associazioni dei Consumatori aderenti, con i quali si sono posti l obiettivo comune di sviluppare un confronto permanente sul settore assicurativo. 2 Nella Raccomandazione 4/4/2001 n /310/CE, G.U.E. 19/4/2001 n.109 si legge che nelle conclusioni adottate il 29 maggio 2000, il Consiglio ha invitato la Commissione a elaborare un Libro verde su metodi alternativi di risoluzione delle controversie nel diritto civile e commerciale.

3 Le finalità programmatiche sono il miglioramento della qualità del servizio e rendere più rapida la tempistica di liquidazione dei danni, l ampliamento dell informazione all utente e la trasparenza dei contratti, la riduzione del contenzioso del settore oltre ai costi di sinistrosità, con particolare riferimento a quei costi che traggono la loro origine nell eccesso speculativo che connota la richiesta di indennizzo, e da ultimo lo sviluppo del settore assicurativo nell ambito degli orientamenti comunitari. L intesa sulla realizzazione pratica della procedura di conciliazione su base volontaria tra imprese di assicurazioni e consumatori per le controversie in materia di r.c. auto di valore non superiore ad ,00 anche per danni alla persona che consente di ridurre notevolmente i tempi e i costi delle controversie in materia di RC auto è stata raggiunta il 24 luglio 2001 tra A.N.I.A. (Associazione nazionale italiana assicuratori) e alcune tra le principali associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Centro tutela consumatori utenti, Cittadinanzaattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento, Consumatori, movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) per cui si è proceduto ad una prima fase sperimentale. Visto l esito positivo della sperimentazione il 18 marzo 2004 l ANIA e Le Associazioni dei Consumatori a livello nazionale hanno concordato di estendere tale procedura a far data dal 1 luglio 2004 a tutto il territorio nazionale.

4 Tal forma di conciliazione si differenzia dalla formula della c.d. conciliazione paritetica 4, quale quella praticata tra imprese e consumatori, (esperienza pilota è quella attuata da Telecom) dove l impresa inserisce nella c.d. Carta dei servizi la possibilità per l utente di proporre la domanda di conciliazione, che rientrando proprio tra la rosa di servizi offerti, fa conservare all impresa il ruolo di col lettrice, coinvolgendo l utenza ed amministrandone le esigenze, nell ottica di miglioramento del rapporto con il cliente. Diversa per ratio fondante e struttura, è l accordo-quadro posto in essere dall ANIA che si pone anzitutto quale partnership con l associazione dei consumatori, tesa a facilitare la creazione di un canale preferenziale per il contatto con la controparte, che non sempre è agevole, per efficienza, tempi, costi, assicurando anche una certezza nella filiera degli interlocutori in un ottica imprescindibilmente consumeristica. La procedura è articolata in modo semplice e si risolve in tempi brevi. Può utilizzare la procedura il Consumatore che a) si sia rivolto all associazione dei consumatori e soltanto ad una, b) sia iscritto all associazione scelta, c) non abbia affidato incarico per la gestione del sinistro, precedentemente alla richiesta di Conciliazione, ad altre figure professionali, come avvocati o consulenti. 4 Tale forma conciliativa si ispira alla sopracitata Raccomandazione 4/4/2001 n.310 della Commissione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo ed alla raccomandazione 98/257/CE adottata il 30 marzo 1998 dalla Commissione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

5 Ai sensi dell art. 1 del regolamento di conciliazione può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore che dopo 30 giorni 5 dalla proposizione di un reclamo, direttamente o tramite un associazione dei consumatori aderente, alla compagnia assicurativa, avente ad oggetto l entità del risarcimento, i tempi di liquidazione, l attribuzione della responsabilità oppure qualsiasi altro motivo e debba ritenersi insoddisfatto per non aver ricevuto risposta; aver ricevuto una risposta parziale; aver ricevuto una risposta insoddisfacente. L associazione dei consumatori valuta la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all art. 1 del regolamento, e la fondatezza della domanda; in caso di valutazione positiva assegna la discussione ad una Commissione di conciliazione composta da un proprio rappresentante con mandato del consumatore a transigere di cui all art 6 del regolamento e da un rappresentante della compagnia di assicurazione, che dovrà decidere entro 30 giorni. A seguito di ciò l associazione contatta l assicuratore intavolando una discussione informale sulla questione reclamata, da cui può discendere che associazione ed assicuratore trovino insieme una soluzione del problema senza dar corso ad ulteriori attività, mentre in caso contrario viene formalizzata la richiesta di 5 Tale periodo si riduce a 15 giorni se l intervento viene effettuato per mezzo di un associazione di consumatori.

6 attivazione della procedura di Conciliazione. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di Conciliazione, l assicuratore e l associazione, sulla base della documentazione prodotta e le motivazioni addotte, nel contesto di una riunione formale procedono alla stesura di un verbale di accordo da sottoporre al Consumatore. Tale risultato è vincolante per l impresa assicuratrice ma il Consumatore può respingerlo, rimanendo assolutamente libero di tutelare le proprie ragioni in altre sedi. Se la conciliazione ha successo, l associazione dei consumatori firma il verbale di conciliazione che ha efficacia di transazione con l impresa che ne darà pronta esecuzione. Il ricorso alla conciliazione è volontario e non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l eventuale iscrizione all associazione dei consumatori a cui conferisce il proprio mandato, ma permette di evitare le lungaggini e le incognite di un contenzioso. Per analizzare i vantaggi che tale procedura è in grado di produrre, si fa riferimento ad una nota congiunta commentata dai sottoscrittori dell accordo, in cui si legge: La conciliazione costituisce una vera e propria svolta nei meccanismi per risolvere quelle controversie che, per un motivo o per l altro, vedono in conflitto l automobilista

7 e l impresa di assicurazione. Si tratta di quei sinistri particolari in cui, tra le due parti, ci sono difficoltà nel mettersi d accordo sul risarcimento. Secondo dati statistici forniti dall A.N.I.A., i risultati dei casi trattati (quasi 200 all anno pur non costituendo risposta organica del settore data la scarsità dell informazione sull istituto della conciliazione e mediazione) hanno permesso di verificare che in oltre il 98% dei casi il problema si è risolto al primo contatto tra le parti senza ulteriori attese, neanche quelle previste dalla procedura di Conciliazione stessa. Ulteriore vantaggio per il consumatore emerge dal dato fattuale che in linea generale, salvo autorizzazione espressa o adesione all accordo, le imprese di assicurazione sono solite opporre la clausola c.d. patto gestione lite con cui si contrattualizza l inopponibilità all impresa assicuratrice di accordi transattivi o conciliativi tra danneggiato e responsabile assicurato. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione esperito richiamando la procedura dell accordo ANIA-ASSOCIAZIONI dei consumatori la parte, prima di ricorrere all autorità giudiziaria, può comunque volontariamente sempre usufruire del servizio di conciliazione previsto dalla Camera di Commercio. Per concludere, il ruolo dell avvocato che, prima facie sembrerebbe essere stato messo all angolo e impedito nell esercizio delle sue tipiche funzioni difensive, è invece chiamato all importante, quanto delicato, ruolo di guida ed orientamento del cliente verso la procedura più adeguata per la risoluzione del problema.

8 Il professionista di fronte al problema prospettato dal cliente, in materia di assicurazione r.c. auto nei limiti di valore, potrà fornire un parere preventivo suggerendo il ricorso alla procedura di conciliazione r.c. auto, valutandone i vantaggi e gli svantaggi legati al caso concreto, illustrando le alternative possibili in caso di mancato accordo, in relazione a costi e durata media, identificando infine il migliore ed il peggiore risultato. BIBLIOGRAFIA Sull andamento della procedura di conciliazione nell ambito della r.c. auto si veda la Relazione Assemblea annuale del Presidente F. Chierchiai del luglio 2004 reperibile sul sito Si veda anche il sito per i contatti con i conciliatori da parte di operatori delle associazioni dei consumatori ed imprese. Sul nuovo Codice delle Assicurazioni G. ALPA, Un riordino che fa i conti con i limiti della delega, in Il Sole 24-Ore, martedì 6 settembre 2005, 29; G.ALPA, I prodotti assicurativi finanziari, in Il nuovo codice delle assicurazioni, a cura di A.Amorosino-L.Desiderio,milano, 2006, p. 77; A.D. CANDIAN, Il nuovo codice delle assicurazioni e la disciplina civilistica del contratto di assicurazione: tendenze e resistenze, in Contr. Impresa, 2006, p In tema di assicurazione nel diritto comunitario PARTESOTTI - RICOLFI, La nuova disciplina dell'impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva, Padova, 2000,; CAGNESCO - COTTINO IRRERA, L'assicurazione: l'impresa e il contratto, in Trattato di dir. comm., diretto da Cottimo, X, Padova, 2001; P. MARIANI, Libera prestazione di servizi e stabilimento degli intermediari di assicurazione comunitaria in Italia; AA.VV., L'e-commerce. Le nuove frontiere della distribuzione assicurativa, a cura di Varaldo e Tronchetti, recensione a cura di Gatti.

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