IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario"

Transcript

1 composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 27/06/2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica; Fatto In data 2 ottobre 2006 i ricorrenti la società nella qualità di mutuante ed il suo amministratore unico quale suo fideiussore sino a concorrenza dell importo di ,00 stipulavano con la banca resistente un contratto di mutuo ipotecario della somma di ,00. Il rimborso della somma finanziata veniva previsto in venti anni, mediante il pagamento di n. 240 rate mensili di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi. Dopo aver inutilmente esperito reclamo datato 21 settembre 2011, ricevuto dalla banca resistente il successivo 27 settembre e da quest ultima non riscontrato, con ricorso depositato in data 14 febbraio 2012, i ricorrenti adiscono l Arbitro Bancario Finanziario lamentando: 1. la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, in quanto indeterminato e indeterminabile; in particolare, vi sarebbe un contrasto fra quanto chiarito dall art. 5 del contratto di mutuo e quanto prescritto dal documento di Pag. 2/12

2 sintesi, tale da non consentire una precisa ed univoca determinazione del tasso di interesse. Alla luce di quanto precede, chiedono che l Arbitro Bancario Finanziario accerti e dichiari la nullità parziale del mutuo, ordinando alla banca di applicare il tasso di interesse previsto dall art. 117 T.U.B., in sostituzione del tasso contrattuale ; 2. la illegittima modifica unilaterale del contratto, in quanto nel periodo in cui il tasso Euribor è salito (dalla stipula a ottobre 2008), la banca ha adeguato con estrema sollecitudine il tasso contrattuale; mentre per il periodo in cui il tasso Euribor scendeva, non ha diminuito con altrettanta prontezza il tasso contrattuale : ciò in violazione dell art. 118 del T.U.B. Sul punto, i ricorrenti chiedono che l Arbitro Bancario Finanziario accerti e dichiari l inefficacia delle variazioni apportate al piano di ammortamento del mutuo, e ordini alla banca di ricalcolare il piano di ammortamento e il tasso di interesse, in base agli artt. 117 e 118 T.U.B. ; 3. la nullità del tasso di interesse contrattuale per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi e per violazione dell art. 117 T.U.B. Più specificamente, i ricorrenti sostengono che il piano di ammortamento c.d. alla francese, utilizzato nel mutuo, prevede la capitalizzazione degli interessi, quindi l applicazione di un interesse composto ( è fatto notorio che il piano di ammortamento alla francese è frutto di una formula matematica che prevede la capitalizzazione degli interessi, quindi, l applicazione di un interesse composto ). Sottolineano, in proposito, che nel piano di ammortamento alla francese la rata deve essere costante, sicché la quota capitale viene calcolata per sottrazione, togliendo all importo della rata (costante) la quota interessi (variabile) E evidente che, crescendo il tasso di interesse, il rimborso del capitale avviene più lentamente, perché diminuisce la quota capitale rimborsata in ciascuna rata. Eccepiscono, pertanto, la nullità della capitalizzazione dell interesse per violazione della norma imperativa ex art c.c., nonché l inefficacia della capitalizzazione degli interessi per violazione dell art c.c., dell art. 120 del T.U.B. e dell art. 6 Del. CICR 9 febbraio Chiedono, conseguentemente, l inapplicabilità del tasso di interesse convenzionale, il calcolo degli interessi al tasso legale a norma dell art c.c. e l accertamento del diritto alla ripetizione dell indebito oggettivo ex art c.c., pari alla differenza tra gli interessi «composti» (frutto di Pag. 3/12

3 capitalizzazione) illegittimamente percepiti dalla banca, e gli interessi semplici, al tasso «sostitutivo» sopra indicato. Più in particolare, chiedono che l Arbitro Bancario Finanziario voglia accertare e dichiarare che la banca ha violato il divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi (...) e ordinare alla banca di applicare il tasso di interesse previsto dall art. 117 T.U.B., o il tasso di interesse legale ex art c.c., in sostituzione del tasso di interesse previsto nel contratto ; 4. la violazione di principi di buona fede e correttezza nell esecuzione del contratto. I ricorrenti censurano la mancata risposta dell intermediario alle loro richieste in ordine ad una possibile sospensione temporanea del rimborso delle rate del mutuo o alla riduzione dell importo delle rate mensili. A tal fine, il 2 novembre 2009 essi avevano richiesto la sospensione temporanea del rimborso delle rate; con comunicazione del 16 marzo 2011 avevano reiterato tale richiesta unitamente alla elaborazione di un piano di rientro che avrebbe loro permesso la definizione della posizione debitoria, con revisione degli interessi addebitati. Con la loro ulteriore domanda, i ricorrenti chiedono, in proposito, che l Arbitro Bancario Finanziario voglia ordinare alla banca di restituire (...) le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. L intermediario, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via preliminare l inammissibilità del ricorso alla luce della pendenza di un giudizio di opposizione a precetto sugli stessi fatti alla base dell odierno ricorso. In particolare, in data 15 febbraio 2012 la banca resistente ha notificato alla società ricorrente atto di precetto sul mutuo ai sensi dell art. 41 T.U.B. e il successivo 9 marzo 2012 la società ricorrente ha provveduto a notificare all intermediario un atto di citazione opponendosi al precetto e richiedendo la sospensione dell efficacia esecutiva del titolo. In secondo luogo, sempre in via preliminare, la banca eccepisce l incompetenza ratione temporis dell Arbitro Bancario Finanziario, in quanto il mutuo oggetto del ricorso è stato stipulato in data 2 ottobre 2006 e, pertanto, devono ritenersi superati i limiti temporali previsti dalle Disposizioni ABF. Nel merito, la banca resistente chiede il rigetto del ricorso, alla luce delle seguenti considerazioni: Pag. 4/12

4 1. in ordine alla richiesta di declaratoria della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse (individuazione dello spread ), l art. 5 del contratto di mutuo stabilisce il criterio in base al quale ricalcolare la rata nell eventualità di variazione dell Euribor. Lo spread applicato nella specie è indicato in modo univoco anche nel documento di sintesi; osserva, in proposito, la banca che in ogni caso il documento di sintesi non rileva ai fini della validità dei contratti, l indicazione in esso di uno spread diverso («fino a 2,75 punti»), quand anche si ponesse in antinomia con quanto indicato nell atto di mutuo rogato dal notaio, mai potrebbe riverberarsi sulla validità del contratto, come pretenderebbe parte ricorrente ; 2. in ordine alla asserita violazione dell art. 118 T.U.B., l intermediario sottolinea che dal piano di ammortamento si evince la variazione in aumento e in diminuzione del tasso di interesse. Aggiunge, inoltre, la genericità della doglianza di parte ricorrente infondata in quanto non suffragata dal benché minimo riscontro probatorio ; 3. in ordine alla lamentata nullità del tasso di interesse contrattuale per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi e per violazione dell art. 117 T.U.B., la banca afferma di non aver effettuato alcuna capitalizzazione di interessi, in quanto, attraverso il sistema di ammortamento definito alla francese, a parità di tasso di interesse, maggiore è la frequenza dei pagamenti (e quindi maggiore è il frazionamento del prestito) complessivamente minori sono gli interessi che il mutuatario paga alla fine del prestito. Le quote interessi di ciascuna rata sono sempre decrescenti e lo sono perché sono calcolate su un capitale che viene progressivamente abbattuto in concomitanza del pagamento delle rate, che sappiamo contenere anche una quota capitale. Pertanto, non vi è alcuna capitalizzazione «implicita» e non v è alcuna violazione dell art. 117 T.U.B. ; 4. in ordine alla asserita violazione dei principi di buona fede e correttezza nell esecuzione del contratto, l intermediario eccepisce, preliminarmente, l improcedibilità del ricorso in parte qua per mancanza di specifica contestazione nel reclamo del 21 settembre Nel merito, l intermediario sottolinea di aver già accordato alla società ricorrente un piano di rientro in data 20 aprile 2009 e di averle successivamente intimato con lettera del 20 ottobre 2009 la decadenza Pag. 5/12

5 dal beneficio del termine in relazione al piano accordato, in quanto l accordo risultava non rispettato. Parte resistente chiede dunque, nel merito, il rigetto del ricorso. Diritto 1. Il ricorso si incentra sulla legittimità dei tassi di interesse, come previsti dal contratto di mutuo e, sotto altro profilo, come applicati dalla banca e, segnatamente, sulla legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese. 2. Mette conto, in via preliminare soffermarsi sull eccezione, sollevata dalla banca, volta a sostenere l inammissibilità del ricorso alla luce della pendenza di un giudizio di opposizione a precetto instaurato dalla società ricorrente in ordine agli stessi fatti posti alla base dell odierno ricorso. In particolare, la società ricorrente, in data 9 marzo 2012 pertanto successivamente al deposito del ricorso all Arbitro Bancario Finanziario ha spiegato opposizione al precetto notificatole dalla banca il 15 febbraio precedente. Nell atto di opposizione a precetto, la società ricorrente dichiarava che il ricorso all ABF è stato proposto ai sensi dell art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e dell art. 128-bis del T.U.B.: era, infatti, intenzione della [ricorrente] promuovere azione giudiziale contro la Banca in relazione al mutuo, per i motivi illustrati nel ricorso all ABF e trattandosi di una controversia relativa ad un contratto bancario, l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell azione giudiziale. Nel corso dell adunanza del 18 maggio 2012, il Collegio, considerato che i commi 1 e 2 dell art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 non si applicano ai procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata, restituisce gli atti alla Segreteria Tecnica affinché chieda alla società ricorrente se abbia o meno interesse alla prosecuzione del presente procedimento. La Segreteria Tecnica, ai sensi della sez. VI, 2 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia il 18 giugno 2009, chiedeva pertanto ai ricorrenti di dichiarare se avessero comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all organo decidente. Pag. 6/12

6 Con comunicazione del 26 maggio 2012, i ricorrenti dichiaravano la persistenza del loro interesse alla prosecuzione del procedimento già instaurato dinanzi all Arbitro Bancario Finanziario. Tale manifestazione di interesse sottrae dunque fondamento all eccezione sollevata da parte resistente. 3. La banca, sempre in via preliminare, eccepisce l incompetenza ratione temporis dell Arbitro Bancario Finanziario, in quanto il mutuo oggetto del ricorso è stato stipulato in data 2 ottobre L eccezione è infondata. Secondo le citate Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere sottoposte all ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007 (sez. I, 4). Il Collegio come già in precedenza avvenuto: cfr. Collegio di Roma, decisione n. 620 del 29 febbraio 2012 ritiene che tale previsione non escluda ratione temporis la competenza dell Arbitro Bancario Finanziario laddove si tratti di sindacare contratti di durata che, come nella specie, ancora perdurano e producono effetti, o che comunque hanno avuto un periodo di vigenza successivo al 1 gennaio 2007, nonostante siano stati stipulati in epoca anteriore a tale data. Si osserva al riguardo che oggetto del presente ricorso sono contestazioni relative ad interessi pagati alla banca nel corso di tutto il rapporto contrattuale (anche successivamente a tale ultima data), in quando corrisposti in base a una clausola asseritamente invalida, il che fa rientrare l oggetto del contendere nel suddetto limite di competenza temporale del Collegio. Né rileva in senso contrario la circostanza che le parti ricorrenti lamentino alcuni vizi originari del rapporto a prescindere da ogni valutazione di merito circa il fondamento della tesi posto che, in primo luogo, la nullità è azionabile in ogni momento (arg. ex art. 1422, 1 comma, c.c.) e, in secondo luogo, la contestata previsione negoziale ha esplicato i propri effetti durante lo svolgimento del rapporto, ben oltre la stipula del contratto, con ciò legittimando il potere di questo Collegio di valutare se l applicazione della medesima sia conforme alle disposizioni vigenti, nel citato periodo di competenza. Pag. 7/12

7 4. Venendo quindi al merito del ricorso, occorre soffermarsi sulle singole contestazioni mosse dai ricorrenti e sulle relative domande. Sotto un primo profilo, i ricorrenti chiedono che l Arbitro Bancario Finanziario accerti e dichiari la nullità parziale del mutuo, ordinando alla banca di applicare il tasso di interesse previsto dall art. 117 T.U.B., in sostituzione del tasso contrattuale. Essi affermano, in proposito, la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse in quanto indeterminato e indeterminabile; in particolare, paventano un contrasto fra quanto contemplato nell art. 5 del contratto di mutuo e quanto prescritto dal documento di sintesi, tale da non consentire una precisa ed univoca determinazione del tasso di interesse. All esito dell istruttoria, le censure dei ricorrenti non possono condividersi. L art. 5 del contratto, in relazione al tasso contrattuale e agli interessi, dispone: Per il periodo di ammortamento il tasso contrattuale nominale annuo posticipato (conteggio 360/360) sarà inizialmente del 5,15% valido per l intera prima rata. Successivamente il tasso contrattuale sarà variabile mensilmente e sarà ottenuto maggiorando di 1,50 punti la media aritmetica mensile del tasso EURIBOR 6 MESI (ovvero delle analoghe quotazioni che dovessero sostituire il tasso EURIBOR) ( ). Il tasso minimo contrattuale è stabilito nella misura del 3,50% nominale annuo. Il documento di sintesi del 2 ottobre 2006, allegato al contratto di mutuo, reca, invece, la seguente indicazione del tasso di riferimento: euribor 6 mesi (parametro) 000 spread ad un massimo di 2,75 punti (salvo tassi usura). Tuttavia, dalla stessa documentazione allegata da parte ricorrente, si evince che i singoli documenti di sintesi ricevuti dal mutuatario fanno esplicito riferimento al valore di 1,5 punti di spread. Fermo restando che quanto previsto nel documento di sintesi non può riverberarsi sulla validità del contratto sottoscritto dalle parti, occorre altresì rilevare che non risulta neppure provato, per altro verso, il contestato sfasamento tra i documenti di sintesi e quanto stabilito in contratto. La relativa domanda dei ricorrenti non può pertanto trovare accoglimento. 5. Altrettanto infondata deve ritenersi l ulteriore domanda con la quale i ricorrenti chiedono all Arbitro Bancario Finanziario di accertare e dichiarare l inefficacia delle variazioni apportate al piano di ammortamento del mutuo, e Pag. 8/12

8 ordini alla banca di ricalcolare il piano di ammortamento e il tasso di interesse, in base agli artt. 117 e 118 T.U.B.. Essi contestano infatti la illegittima modifica unilaterale del contratto, in quanto nel periodo in cui il tasso Euribor è salito (dalla stipula a ottobre 2008), la banca ha adeguato con estrema sollecitudine il tasso contrattuale; mentre per il periodo in cui il tasso Euribor scendeva, non ha diminuito con altrettanta prontezza il tasso contrattuale. L affermazione dei ricorrenti non risulta suffragata da alcun riscontro probatorio. Sul punto è inoltre opportuno evidenziare che il piano di ammortamento allegato dalla parte ricorrente fa riferimento ad un importo rata costante (dalla rata n. 2 alla rata n. 240) poiché tale piano di ammortamento è stato rilasciato all epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo e non poteva, quindi, registrare variazioni successive. Dalla documentazione prodotta dall intermediario, piuttosto, si evince che, a partire dalla rata n. 25, l importo addebitato alla società ricorrente è diminuito in proporzione del decrescere del tasso di interesse applicato. Ciò trova ulteriore riscontro nei documenti di sintesi del finanziamento allegati dalla parte ricorrente, che dimostrano l effettivo addebito delle rate con decremento dell ammontare della quota capitale e quota interessi. Anche questa parte del ricorso non può pertanto essere accolta. 6. Ulteriore domanda avanzata dai ricorrenti concerne la declaratoria di nullità del tasso di interesse contrattuale per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi e per violazione dell art. 117 T.U.B. Posto che il piano di ammortamento previsto in contratto è del tipo c.d. alla francese che, a parere dei ricorrenti, comporta l applicazione di un interesse composto il tasso di interesse convenzionale deve essere ritenuto inapplicabile, con conseguente necessità di effettuare il calcolo degli interessi al tasso legale a norma dell art c.c. e di pronunziare l accertamento del diritto alla ripetizione dell indebito oggettivo ex art c.c., pari alla differenza tra gli interessi «composti» (frutto di capitalizzazione) illegittimamente percepiti dalla banca, e gli interessi semplici, al tasso «sostitutivo» sopra indicato. Il Collegio, pur in presenza di una certa genericità della domanda (e nella consapevolezza dell orientamento secondo cui all Arbitro Bancario Finanziario non può essere demandata un attività di tipo consulenziale: cfr. Collegio di Roma, Pag. 9/12

9 decisione n del 19 maggio 2011) ritiene l assunto dei ricorrenti infondato, in quanto le concrete modalità applicative dell ammortamento c.d. francese non risultano aver comportato, nella fattispecie, alcuna forma di anatocismo. Come noto, attraverso tale tipologia di ammortamento, il rimborso è strutturato sulla base del pagamento di rate il cui valore rimane costante nel tempo. Ciò comporta che la quota di interesse compresa nella rata tenda a decrescere nel tempo man mano che diminuisce il debito residuo mentre la quota capitale tenda a crescere con l approssimarsi della scadenza (cfr. Collegio di Roma, decisione n del 23 aprile 2012). Tuttavia, con riferimento ai finanziamenti con tasso variabile, un elemento di complessità deriva dalla circostanza che la variazione si riflette sulla composizione della rata, che non può rimanere costante (v. Collegio di Napoli, decisione n. 901 del 26 marzo 2012). In tali ipotesi, le alternative possibili sono tre: a) tenere ferma la durata del mutuo: il piano viene ricalcolato ad ogni variazione di tasso, rinnovando ogni volta l effetto distributivo della formula. In definitiva, l importo della rata, sia nel totale che nelle due componenti, varia in funzione della modificazione del tasso (è questa l ipotesi sostenuta dal ricorrente). Il piano di ammortamento ha in tal caso valore meramente indicativo; b) tenere ferme sia la durata del mutuo che la componente capitale, come calcolata nel piano di ammortamento originario: anche in questo caso l importo della rata varia in funzione della modificazione del tasso, ma solo per il variare della quota interessi. Il piano di ammortamento originario, in questa ipotesi, può apparire di maggiore utilità in quanto la componente capitale può essere fin dall inizio determinata per l intera durata del mutuo (è questa l ipotesi sostenuta dall intermediario); c) tenere fissa e costante la rata nonostante la variazione del tasso. In questo caso, le variazioni hanno effetto sull entità dell ultima rata o sulla durata del mutuo. Dalla documentazione offerta in comunicazione al Collegio si evince che, nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede un tasso variabile in funzione del quale il piano di ammortamento originario è stato rivisto in funzione dell aumento e Pag. 10/12

10 del decremento del tasso di interesse, con variazione sia della quota capitale che della quota interessi. Ciò posto, vale la pena di sottolineare che i ricorrenti non contestano i tassi applicati, variati ogni mese secondo le predette modalità, ma solo il metodo di ricalcolo delle rate. Ebbene, sul punto controverso, ritiene il Collegio che, se nella prassi effettivamente esistono diversi metodi e l adozione di uno di questi non violi palesemente una diversa pattuizione contrattuale, non può che ritenersi legittimo e corretto il metodo di ricalcolo del piano di ammortamento adottato dall intermediario, se come nel caso in esame indubbiamente ricompreso tra quelli più ampiamente diffusi nella prassi bancaria (v. Collegio di Milano, decisione n del 1 ottobre 2010). Non appaiono pertanto emergere profili di illegittimità nella condotta dell intermediario resistente; vanno conseguentemente disattese le doglianze avanzate dai ricorrenti nel ricorso all origine del presente procedimento. 7. Infine, la domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla banca in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell esecuzione del contratto relativamente, in particolare, alla mancata concessione di sospensione temporanea del rimborso delle rate del mutuo, alla riduzione dell importo della rata e alla mancata concessione di un piano di rientro risulta infondata e comunque non sufficientemente provata. Non risulta, infatti, che l intermediario abbia posto in essere una condotta scorretta. Dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente si evince invece che il 2 novembre 2009 è stata consegnata a mani dai ricorrenti la richiesta di sospensione temporanea del rimborso delle rate, accettata dalla banca. In data 16 marzo 2011 è stata presentata la richiesta di una seconda sospensione del mutuo e di un piano di rientro: da tale comunicazione si evince che la prima sospensione era stata accordata dalla banca resistente. Va inoltre sottolineato che nel reclamo datato 21 settembre 2011 non è presente alcuna contestazione da parte dei ricorrenti in relazione alla mancata sospensione del mutuo. Allo stato, pertanto, la domanda dei ricorrenti appare del tutto sfornita del necessario supporto probatorio e deve conseguentemente essere rigettata. Pag. 11/12

11 8. Alla luce dei motivi che precedono, ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 12/12

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof.ssa Cristiana Maria

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato

Dettagli

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Michele Maccarone IL COLLEGIO DI ROMA Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO FATTO

COLLEGIO DI MILANO FATTO COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla

Dettagli

Decisione N. 3569 del 05 maggio 2015

Decisione N. 3569 del 05 maggio 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. avv. Vincenzo Meli Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Avv. Maria Elisabetta

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Decisione N. 1729 del 06 marzo 2015

Decisione N. 1729 del 06 marzo 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dr.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo

Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo IL NUOVO ART. 120 DEL TUB ALL ESAME DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO: RICOSTRUZIONI E POSSIBILI SOLUZIONI OPERATIVE Milano, 27 maggio 2015 Anatocismo e capitalizzazione: logica finanziaria e basi di calcolo

Dettagli

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) GEMMA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

Anatocismo oggi: il quadro normativo e gli orientamenti della giurisprudenza. Gli orientamenti dell Arbitro Bancario Finanziario

Anatocismo oggi: il quadro normativo e gli orientamenti della giurisprudenza. Gli orientamenti dell Arbitro Bancario Finanziario S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Anatocismo oggi: il quadro normativo e gli orientamenti della giurisprudenza Gli orientamenti dell Arbitro Bancario Finanziario Valerio Sangiovanni 22 febbraio

Dettagli

ALLEGATO A CAPITOLATO SPECIALE. Espletamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di due mutui

ALLEGATO A CAPITOLATO SPECIALE. Espletamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di due mutui CAPITOLATO SPECIALE Espletamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di due mutui Art. 1 Oggetto Oggetto del presente capitolato è la regolamentazione delle condizioni per l espletamento di

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati

Dettagli

Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni.

Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni. Credito al consumo: interessi nulli se il taeg non è chiaro Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma 13/03/2015 di Matteo Sances Pubblicato il 01/07/2015 Non sono dovuti gli interessi previsti nel

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv Marco Marinaro Membro designato dalla Banca

Dettagli

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo documento non costituisce un offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono un esatta riproduzione

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa). Foglio Comparativo con le informazioni generali dei Mutui casa rientranti nella gamma Mutui Facile aggiornamento n 56 del 1 Luglio 2015 LE AGEVOLAZIONI SUL TASSO E ALTRE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI (consumatori)

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Claudia Rossi.. Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

SOSPENSIONE DELLE RATE EX TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA E CALCOLO DEGLI INTERESSI A proposito di ABF Milano, n. 1340/2014

SOSPENSIONE DELLE RATE EX TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA E CALCOLO DEGLI INTERESSI A proposito di ABF Milano, n. 1340/2014 Maggio 2014 SOSPENSIONE DELLE RATE EX TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA E CALCOLO DEGLI INTERESSI A proposito di ABF Milano, n. 1340/2014 Sospensione pagamento di rate di finanziamenti per eventi sismici Calcolo

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)

COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Lucchini

Dettagli

Decisione N. 2667 del 30 aprile 2014

Decisione N. 2667 del 30 aprile 2014 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof.

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO

IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO L ANATOCISMO È la produzione di interessi da interessi appositamente capitalizzati Nella gestione del conto corrente quando la Banca, liquidando le competenze trimestrali,

Dettagli

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dettagli

Decisione N. 2866 del 09 maggio 2014

Decisione N. 2866 del 09 maggio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

Allegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI. Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D323-00102

Allegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI. Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D323-00102 Allegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D323-00102 1. OBIETTIVI E BENEFICIARI 1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono

Dettagli

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa). LE AGEVOLAZIONI SUL TASSO E ALTRE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI (consumatori) DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA SONO RIPORTATE NELL APPOSITO FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI PRODOTTI E AGEVOLAZIONI PER I SOCI.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione

Dettagli

Mutuo Facile a tasso fisso e rata costante crescente

Mutuo Facile a tasso fisso e rata costante crescente DENOMINAZIONE Mutuo Facile a tasso variabile e rata costante indicizzato Euribor Mutuo Facile a tasso variabile e rata costante indicizzato BCE Mutuo Facile a tasso fisso e rata costante Mutuo Facile a

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Depositi a Risparmio FOGLIO INFORMATIVO. Aggiornato al 1 ottobre 2015

Depositi a Risparmio FOGLIO INFORMATIVO. Aggiornato al 1 ottobre 2015 BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888 GENOVA FOGLIO INFORMATIVO Depositi a Risparmio Aggiornato al 1 ottobre 2015 (D.Lgs 1/9/93 n.385 Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

PRESTITO SOCI BPC TASSO MISTO

PRESTITO SOCI BPC TASSO MISTO scheda prodotto PRESTITO SOCI BPC rilascio del 02.05.2014 FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO SOCI BPC TASSO MISTO INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE (das Informationsblatt in deutscher Sprache ist in Ausarbeitung) FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare dell Alto Adige Società cooperativa per

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413. Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio

12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413. Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio Roma 12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413 Agli Associati Loro Sedi Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio Si fa seguito alla lettera circolare del 14 gennaio

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Dott. Claudia Rossi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

FINANZIAMENTO IMPRESA CONVENZIONE CONFIDIMPRESA LAZIO

FINANZIAMENTO IMPRESA CONVENZIONE CONFIDIMPRESA LAZIO scheda prodotto FINANZIAMENTO IMPRESA CONVENZIONE FIDIMPRESA LAZIO rilascio del 30.08.2013 FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO IMPRESA CONVENZIONE CONFIDIMPRESA LAZIO INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

INFORMATIVA MUTUI CASA. 01 ottobre 2013 Ultimo aggiornamento 01 ottobre 2013

INFORMATIVA MUTUI CASA. 01 ottobre 2013 Ultimo aggiornamento 01 ottobre 2013 INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PRIVATA SUI MUTUI IPOTECARI PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D ITALIA IN TEMA DI TRASPARENZA Il presente documento riporta le informazioni

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca

Dettagli

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A. RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

Dettagli

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè

Dettagli

Caratteristiche e rischi tipici comuni a tutte le tipologie di mutui ipotecari

Caratteristiche e rischi tipici comuni a tutte le tipologie di mutui ipotecari INFORMAZIONI GENERALI SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI MUTUI IPOTECARI (Decreto legge n. 185/08 Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa) Informazioni sulla Banca CASSA DI RISPARMIO DI

Dettagli

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa). Foglio Comparativo con le informazioni generali dei Mutui casa rientranti nellaa Mutui Facile aggiornamento n 55 del 04/02/2013 Per le condizioni economiche non contenute nel presente si rinvia al Foglio

Dettagli

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE 08 luglio 2015 Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale

Dettagli