Sanzioni Disciplinari Natura della violazione Organo competente
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1 SANZIONI DISCIPLINARI AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA (ART. 4 D.P.R. N. 249 DEL E SUCCESSIVE MODIFICHE). Sanzioni Disciplinari Natura della violazione Organo competente A) Sanzioni diverse dall allontanamento temporaneo dalla comunità ( Art. 4 - comma 1 ) 1 Richiamo verbale 2 Ammonizione scritta sul diario dello studente 3 Avviso scritto ai genitori e loro convocazione 4 Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario Mancanza ai doveri scolastici Assenze o ritardi ingiustificati Reiterata mancanza ai doveri scolastici Violazione del Regolamento di Istituto o del regolamento per l uso dei telefoni cellulari Fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni. Docente / Dirigente Scolastico B) Allontanamento temporaneo scolastica sino ad un massimo di quindici giorni ( Art. 4 - comma 8 ) 5 Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni 6 Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e impiego in attività di natura culturale e a vantaggio della comunità scolastica. 7 Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. Gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all art. 3 del D.P.R. n. 249/98, del Regolamento di Istituto o del regolamento per l uso dei telefoni cellulari. Consiglio di classe in seduta plenaria
2 C) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni ovvero sino al permanere della situazione di pericolo ( Art. 4 - comma 9) -Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, pubblicazione di immagini/ video lesivi l immagine dell Istituto e/o la professionalità del personale della scuola ) -Concreta situazione di pericolo per l incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) (In tale ipotesi è necessario che il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7 comma dell art. 4 D.P.R. n. 249/98). D) Allontanamento scolastica fino al termine dell anno scolastico. ( Art. 4 - comma 9 bis) E) Allontanamento scolastica fino al termine dell anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. ( Art. 4 - comma 9 bis e 9 ter) Recidiva per i fatti di cui al punto C), atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. (È condizione necessaria che non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico). Casi di ancor maggiore gravità rispetto a quelli indicati al punto D) (È condizione necessaria che non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico). SOSPENSIONE DALLE USCITE E/O DAI VIAGGI D ISTRUZIONE SARANNO ESCLUSI DAI VIAGGI D ISTRUZIONE QUEGLI ALUNNI CON UNA SANZIONE DISCIPLINARE DI CUI AI PUNTI B e C della suesposta tabella. SARANNO ALTRESI ESCLUSI DAI VIAGGI D ISTRUZIONE e STAGE QUEGLI ALUNNI CON DUE NOTE DISCIPLINARI (delibera Collegio Docenti del 24/10/2016) dovute all inosservanza dei seguenti comportamenti: a. Uso dei cellulari b. Linguaggio irriguardoso e offensivo nei confronti degli alunni e dei docenti c. Disturbo sistematico durante le attività didattiche
3 d. Mancato rispetto del Regolamento scolastico. SARANNO ALTRESI ESCLUSI DAI VIAGGI D ISTRUZIONE ANCHE QUEGLI ALUNNI CHE ABBIANO ASSUNTO COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON LE FINALITA FORMATIVE DEL VIAGGIO IN UNA PRECEDENTE USCITA DIDATTICA, quali: a. Uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti b. Danno ai mezzi di trasporto e/o alle strutture alberghiere c. Allontanamento dal gruppo e/ dall albergo senza autorizzazione d. Non rispetto reiterato degli orari stabiliti e. Disturbi e schiamazzi durante le ore notturne del soggiorno. N.B.: Agli studenti che, pur avendo versato la quota di iscrizione, sono stati esclusi da viaggi di istruzione e stage per documentati motivi o per sanzioni disciplinari, verrà rimborsata una quota pari a quella restituita dalle agenzie in caso di rinuncia. Se le agenzie applicheranno una penale o non restituiranno la quota versata, nessun rimborso sarà dovuto agli studenti. VIOLAZIONI USO DEL CELLULARE 1. USO OCCASIONALE, non reiterato, né prolungato dei telefonini cellulari durante le attività didattiche S1-S4 2. USO CELLULARI O QUALUNQUE DISPOSITIVO collegabile a INTERNET per recuperare informazioni durante prove scritte e/o verifiche S5-S7 3. USO REITERATO E/O PROLUNGATO dei telefono cellulari durante l attività didattica S5-S7 4. USO DEI VIDEOFONINI E RELATIVA DIFFUSIONE DEI FILMATI S5-S7 5. CYBERBULLISMO Si deve sottolineare che : I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Occorre tener presente che il testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2). L articolo 4 del DPR n. 249/98, come modificato dal DPR n. 235/07, prevede infatti che allo studente sia sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica (quali la pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc ) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall allontanamento scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento stessa. Le attività in favore della comunità scolastica sono previste per tutte le sanzioni tranne per quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo dalla Scuola. Se la sanzione proposta è la sospensione fino a 15 giorni, il Dirigente Scolastico, sentite le ragioni dell'alunno e del proponente notifica l'apertura del procedimento all'alunno e alla sua famiglia e provvede a convocare il Consiglio di Classe il quale, ascoltato l'alunno, delibera a maggioranza la sanzione disciplinare o la sanzione alternativa. Della seduta è redatto il verbale che viene trasmesso al Dirigente Scolastico il quale informa la famiglia e lo studente. Se la sanzione proposta è la sospensione per un periodo superiore a 15 giorni con o senza penalità accessorie come l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato, il Dirigente Scolastico, verificato l'accaduto, convoca quanto prima il Consiglio di Classe che, valutata la situazione e dopo aver sentito l'alunno, formula le proprie proposte da presentare al. Il verbale è trasmesso al Dirigente Scolastico che ne dà comunicazione:
4 - Al Presidente del il quale convoca entro 8 giorni il Consiglio di istituto e ad invitare l'alunno da giudicare; - Alla famiglia dell'alunno. A conclusione della seduta, il, dopo approfondito esame dei fatti, delibera, a maggioranza, la sanzione disciplinare da irrogare, fermo restando la possibilità di sanzioni alternative. Della seduta è redatto il verbale che viene trasmesso al Dirigente Scolastico il quale informa la famiglia e lo studente. L alunno/a non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Le famiglie possono chiedere di commutare le sanzioni disciplinari in attività utili alla crescita formativa dello studente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti D ed E, occorrerà evitare che l applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Alle sanzioni disciplinari si aggiunge, quando dovuto, il risarcimento dei danni arrecati a persone, cose e strutture della scuola. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all autorità giudiziaria penale in applicazione dell art. 361 c.p.. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D,E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Art. 4 comma 9 ter). Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (Art. 4 comma 10) IMPUGNAZIONI - Avverso le sanzioni è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, all Organo di Garanzia dell Istituto, composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti (di cui uno effettivo ed uno supplente), da due studenti (di cui uno effettivo ed uno supplente), da due genitori (di cui uno effettivo ed uno supplente), che restano in carica tre anni, la componente studentesca viene rinnovata annualmente. I membri dell O. G. che abbiano partecipato all adozione delle sanzioni nel consiglio di classe, si astengono dal giudizio nell O.G. L Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. - Contro le decisioni dell Organo di garanzia è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, al Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva. Valutazione del comportamento degli studenti (Art. 2 D.L. 137/2008 ) L art. 2 del D.L. 137/2008 ha stabilito che Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. A decorrere dall A. S. 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
5 Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. In caso di incompatibilità, qualora faccia parte dell O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore, subentrerà nel Comitato di Garanzia il membro supplente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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