LA NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI ADDITIVI ALIMENTARI
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1 LA NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI ADDITIVI ALIMENTARI Ministero della Salute Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione Marinella Collauto Castelnuovo Rangone 4 maggio 2010
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3 Sicurezza alimentare >sicurezza chimica >additivi 3
4 Normativa vigente Decreto 27 febbraio 1996, n.209 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, enzimi e gli aromi alimentari 4
5 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Articolo 3 Per additivo alimentare si intende: qualsiasi sostanza, abitualmente non consumata come alimento in sè e non utilizzata come ingrediente caratteristico degli alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti
6 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per quantum satis, si intende che non è specifcato una quantità massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle norme di buona fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore 6
7 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per edulcoranti da tavola si intendono: Le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori fnali come sostituto degli zuccheri. A partire dal 20 gennaio 2011 i produttori sono tenuti ad informare i consumatori del corretto uso dei loro prodotti. 7
8 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per coadiuvante tecnologico si intende ogni sostanza che: i) non viene consumata come alimento in sé, ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o trasformazione; iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto fnito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto fnito
9 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per categoria funzionale si intende una delle categorie defnite nell allegato I in base alla funzione tecnologica che l additivo alimentare esercita nel prodotto fnito 1) Edulcoranti 2) Coloranti. 3) Conservanti. 4) Antiossidanti. 9
10 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per alimento non trasformato si intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale unprocessed food shall mean a food which has not undergone any treatment resulting in a substantial change in the original state of the food, for which purpose the following in particular are not regarded as resulting in substantial change: dividing, parting, severing, boning, mincing, skinning, paring, peeling, grinding, cutting, cleaning, trimming, deepfreezing, freezing, chilling, milling, husking, packing or unpacking; 10
11 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articolo 4 1. Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell elenco comunitario dell allegato II possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni ivi specifcate 3. L elenco degli additivi alimentari dell allegato II è stabilito sulla base delle categorie di alimenti in cui essi possono essere aggiunti 5. Gli additivi devono essere conformi alle specifche ( decreto ministeriale 11 novembre 2009, n.199) 11
12 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articolo 6 sulla base dei dati scientifici disponibili il tipo d impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnologica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili; e il suo impiego non induce in errore i consumatori 12
13 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articolo 6 ed inoltre. Per essere incluso negli elenchi comunitari degli articoli II e III, un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori.. 13
14 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articolo 9 Gli additivi alimentari possono essere classificati, negli allegati II e III, nella categorie funzionali di cui all allegato I in base alla rispettiva funzione tecnologica principale. La classificazione di un additivo in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni. 14
15 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articoli 15 e 16 E vietato l impiego degli additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne i casi specificati nell allegato II E vietato l impiego degli additivi alimentari negli alimenti per lattanti e la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti dietetici per lattanti e per la prima infanzia per scopi medici speciali, tranne i casi specificati nell allegato II 15
16 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articolo 18 La presenza di un additivo alimentare è autorizzata: a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all allegato II, quando l additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell alimento composto; b) in un alimento a cui è stato aggiunto un additivo, un enzima o un aroma. c) in un alimento destinato ad essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l alimento composto sia conforme al presente regolamento 16
17 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articolo 30 Gli additivi autorizzati negli alimenti a norma delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, quali modifcate sulla base dell articolo 31 del presente regolamento, e le rispettive condizioni d uso sono inclusi nell allegato II del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8..omissis Esso è completato entro il 20 gennaio
18 Regolamento (CE) n. 1333/2008 articolo 35 1 gennaio 2011\ allegato III 20 gennaio 2011\info edulc.da tavola 20 luglio 2010\ ulteriori info coloranti 18
19 Regolamento (CE) n. 1333/2008 I Categorie funzionali allegati II Elenco comunitario additivi autorizzati negli alimenti e condizioni loro del uso III Elenco comunitario additivi autorizzati negli additivi.. IV Alimenti tradizionali.. V Elenco coloranti per i quali l etichettatura degli alimenti include informazioni addizionali * *Regolamento (UE) n.238/2010 del 22 marzo
20 Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996 n. 209 Titolo I Disposizioni generali Titolo II, Capo I coloranti Titolo II, Capo II edulcoranti Titolo II, Capo III additivi diversi Titolo III Norme transitorie abrogazioni 20
21 Decreto Ministeriale 27 febbraio 1997, n.209 Allegati I Categorie di additivi Allegati II Criteri generali Allegati III Elenco coloranti ammessi Allegati IV Elenco alimenti senza Allegati V Elenco alimenti con. Allegati VI Coloranti solo per usi specifici Allegati VII Coloranti in alimenti diversi 21
22 Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996, n.209 Allegato VIII Elenco edulcoranti autorizzati Allegato IX Additivi diversi Allegato X Elenco alimenti con. Allegato XI Conservanti e antiossidanti a) Sorbati, benzoati e p.idrossibenzoati; b) anidride solforosa e solfiti; c) altri conservanti; d) altri antiossidanti; Allegato XII Altri additivi ammessi Allegato XIII Additivi ammessi negli alimenti per lattanti Allegato XIV coadiuvanti e solventi
23 Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996, n.209 Allegato XV Requisiti coloranti Allegato XVI Requisiti edulcoranti Allegato XVII Requisiti additivi diversi D.M. 11 novembre 2009, n. 199 S.O. alla G.U. n.5 dell 8 gennaio
24 Decreto 30 aprile 1998, n.250 Decreto 24 giugno 1998, n.261 Decreto 10 marzo 2000, n.183 Decreto 29 luglio 2002 Decreto 06 febbraio 2004 Decreto 09 agosto 2005 n.199 Decreto 08 maggio 2006 n.229 Regolamento (CE) n.884/2007 Decreto 27 febbraio
25 Modifiche apportate dalla Direttiva 2006/52/CE per i nitriti/nitrati Sono state stabilite le dosi massime che possono essere aggiunte durante la fabbricazione dei prodotti a base di carne Sono state fissate, in via eccezionale, le dosi massime residue solo per alcuni specifici prodotti a base di carne 25
26 Modifiche apportate dalla Direttiva 2006/52/CE per i nitriti/nitrati E249 nitrito di K/E250 nitrito di Na: 150 mg/kg nei prodotti a base di carne in genere, salvo nei prodotti a base di carne sterilizzati per i quali la dose massima è pari a 100 mg/kg E251 nitrato di Na/E252 nitrato di K: 150 mg/kg nei prodotti non trattati termicamente 26
27 Modifiche apportate dalla Direttiva 2006/52/CE per i nitriti/nitrati I prodotti tradizionali a base di carne sono stati classificati in funzione della tecnologia di produzione: 1. salatura per immersione; 2. salatura a secco; 3. salatura combinata per immersione ed a secco. 27
28 Lavori in corso a livello comunitario Trasferimento delle categorie di alimenti nell allegato II/ Categorizzazione Proposta di modifica della direttiva 95/2/CE; Proposta di modifica della direttiva 94/36/CE; Proposta di aggiornamento dei criteri di purezza degli additivi alimentari. 28
29 Ultime disposizioni comunitarie Regolamento (UE) n.238/2010 del 22 marzo 2010 che modifca l allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari Regolamento (UE) n.257/2010 del 25 marzo 2010 che istituisce un programma relativo ad una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari 29
30 Che cos è la DGA? Per dose giornaliera ammissibile (DGA) si intende una stima della quantità di un additivo alimentare, espressa in relazione alla massa corporea, che può essere assunta giornalmente nella dieta quotidiana anche per tutto l arco della vita senza rischi apprezzabili per la salute. L espressione "senza rischi apprezzabili" si riferisce alla certezza pratica, alla luce dell attuale livello di conoscenza, che non vi saranno conseguenze dannose anche dopo un intera vita di esposizione all additivo chimico in questione. La DGA viene solitamente defnita entro un range di 0-x milligrammi per chilogrammo di massa corporea al giorno.
31 G R A ZIE PE R L AT T E N ZIO N E 31
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