Delibera n. 14/2011/SRCPIE/PAR
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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 14/2011/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011, composta dai Magistrati: Dott. Gianfranco BATTELLI Presidente f.f. Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Dott. Walter BERRUTI Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo referendario Referendario Referendario Relatore Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8;
2 Vista l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la nota proveniente dal Comune di Bagnolo Piemonte (CN) del 2 dicembre 2010, n , avente per oggetto una richiesta di parere in materia di compensi ex art. 32, comma 40, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 e spese di personale; Vista la successiva nota trasmessa dal Comune di Bagnolo Piemonte (CN) del 3 febbraio 2011, n. 1642, a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari, recante un ulteriore richiesta di parere in materia di spese per il personale; Vista l Ordinanza n. 4/PAR/2011, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina; Udito il relatore; PREMESSO Con la nota del 2 dicembre 2010, n il Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) chiede se la corresponsione del compenso ex art. 32, comma 40, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 possa essere esclusa dalle spese di personale. Con ulteriore nota del 3 febbraio 2011 n. 1642, a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Bagnolo Piemonte, si chiede se sia superabile il limite di trattamento economico per i singoli dipendenti di cui all art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e se debba essere 2
3 rispettato obbligatoriamente il limite individuale di ogni dipendente di quanto ha percepito nel 2010 per i compensi da incentivi di progettazione, condono ICI, condono edilizio. IN VIA PRELIMINARE La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza contabile e sostanzialmente riconducibili a tre profili: 1) la legittimazione del soggetto che effettua la richiesta; 2) l ambito oggettivo delle materie entro le quali può espletarsi la funzione consultiva di questa Corte; 3) i rapporti tra tale funzione consultiva e, da un lato, l attività amministrativa, dall altro le funzioni giurisdizionali svolte da questa Corte o da altri Organi giurisdizionali. La richiesta di parere contenuta nella nota n del 2 dicembre 2010 risulta sottoscritta dal Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte, che è organo rappresentativo dell Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, e quindi soggetto legittimato a formalizzare la richiesta di parere. Al contrario, la richiesta di parere contenuta nella successiva nota del 3 febbraio 2011, n. 1642, in quanto sottoscritta dal Responsabile dei Servizi finanziari, è inammissibile dal punto di vista soggettivo. Per quanto riguarda il requisito oggettivo, i pareri sono previsti, dalla Legge n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, per consolidata giurisprudenza contabile, deve ritenersi riferito all attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 3
4 ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Peraltro, con la recente deliberazione n. 54/CONTR/10, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, a detta materia, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni legislative recanti limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui relativi equilibri di bilancio. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza contabile, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all amministrazione attiva. Sempre con riferimento al profilo dell ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, la giurisprudenza contabile ha evidenziato anche come la funzione consultiva non possa avere ad oggetto quesiti che implichino valutazioni di fattispecie di responsabilità oggetto d iniziative giudiziarie, anche eventuali, della Procura della stessa Corte dei conti o comunque potenzialmente oggetto di esame da parte di altri giudici, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. 4
5 Infine, devono ritenersi inammissibili, per giurisprudenza contabile unanime, richieste di parere che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati. La richiesta proveniente dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota n del 2 dicembre 2010 risponde pienamente ai requisiti oggettivi suindicati, in quanto è diretta ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di disposizioni normative riguardanti la spesa per il personale a tutela degli equilibri di finanza pubblica con specifico riferimento ai compensi ex art. 32, comma 40, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e non presenta alcuna interferenza di tipo giurisdizionale o amministrativo. NEL MERITO Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede, al comma 40 dell art. 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali) che All istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti ed oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n Per l attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i Comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l orario di lavoro ordinario. Il Comune di Bagnolo Piemonte chiede se la corresponsione dei compensi previsti dal suindicato art. 32 possa essere esclusa dalle spese di personale. 5
6 Al riguardo questa Corte si è già pronunciata (Sezione controllo Veneto, deliberaz. n. 57/2010/PAR; Sezione controllo Lombardia, deliberaz. n. 1046/2010/PAR), affermando che la spesa relativa ai cosiddetti compensi per condoni non deve essere computata ai fini del rispetto dei vincoli finanziari previsti dal legislatore per la spesa del personale. Questo Collegio condivide tale conclusione. Le pronunce citate riprendono le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Sezione Autonomie di questa Corte in ordine alla definizione della categoria contabile della spesa per il personale (deliberaz. n. 16/SEZAUT/2009/QMIG): tale definizione deve essere data non in termini puramente formali e nominalistici - ricomprendendo in essa qualsivoglia somma pagata al dipendente - bensì in chiave sostanziale, facendo riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all impatto che essa può avere sulla gestione finanziaria. In altri termini, la sussunzione di determinati incentivi nell ambito degli oneri del personale è esclusa qualora vi sia una diversa natura rispetto alla generica spesa per il personale (come nel caso dei cosiddetti incentivi per la progettazione interna, che rappresentano spese d investimento attinenti alla gestione in conto capitale), oppure si tratti di compensi pagati con fondi - aventi un puntuale vincolo di destinazione - che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa (come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell'ici). Inoltre, nelle ipotesi suindicate normativamente previste, deve escludersi la natura di spesa del personale laddove il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della produttività possa comportare il ricorso, per conseguire il medesimo risultato, all'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, la quale dovrebbe sicuramente sopportare un onere maggiore, con aggravio effettivo della spesa complessiva, ovvero qualora quest ultima si autoalimenti nel senso sopra indicato (Sezione Autonomie, deliberaz. cit.). 6
7 Nel caso di specie, la spesa relativa ai cosiddetti compensi per i condoni presenta marcate analogie con quelle considerate in precedenza, con conseguente assimilazione in sede qualificatoria. Infatti, l art. 32, comma 40, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 detta norme speciali e derogatorie alla disciplina generale del trattamento accessorio del personale. Esso prevede compensi corrisposti con fondi che si autoalimentano con i diritti di segreteria, che, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Inoltre si può certamente ipotizzare che la relativa attività possa essere svolta in tutto o in parte mediante incarico esterno. V è di più, l art. 32 citato prevede che per l attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i Comuni possano utilizzare i diritti ed oneri in questione per progetti finalizzati da svolgere oltre l orario di lavoro ordinario. Conclusivamente, la Sezione ritiene che la corresponsione dei compensi ex art. 32, comma 40, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 non debba essere computata ai fini del rispetto del limite finanziario della spesa di personale. P.Q.M. - la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende, nei termini suindicati, il parere richiesto dal Comune di Bagnolo Piemonte con la nota n del 2 dicembre 2010; - dichiara inammissibile la richiesta di parere contenuta nella nota n del 3 febbraio 2011 proveniente dal Comune di Bagnolo Piemonte. Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 7
8 Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 9 febbraio Il Magistrato estensore F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA Il Presidente f.f. F.to Dott. Gianfranco BATTELLI Depositato in Segreteria il 11 febbraio 2011 Il Direttore F.to Dott. Federico SOLA 8
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