REGOLAMENTO INERENTE LA REPERIBILITA DELLA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO COMUNALE
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- Leone Perrone
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1 REGOLAMENTO INERENTE LA REPERIBILITA DELLA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO COMUNALE Approvato con delibera C.C. n 44 del e riadottato con delibera C.C. n 75 del Entrato in vigore il
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3 ART.1 - Istituzione Nell ambito dei servizi comunali è istituito un servizio di reperibilità costituito da squadre di pronto intervento attivabili al di fuori dell orario lavorativo. Tale servizio è organizzato a ciclo annuale secondo un calendario che prevede alternanza di squadre composte ciascuna da un caposquadra, un vigile, un operaio conduttore di mezzi anche speciali, un operaio. Onde poter garantire un sufficiente organico della reperibilità, con specifico riferimento al personale dell area manutentiva e di N.U., lo stesso personale potrà essere integrato, in via eccezionale, da altro personale ritenuto idoneo reperibile presso il personale ausiliario delle scuole e da figure incaricate di svolgere servizi diversi (comprendenti anche l area manutentiva), sempreché detto personale integrativo si renda disponibile a tale incarico nella reperibilità. ART.2 - Compiti Il servizio di reperibilità ha principalmente compiti di intervento per rimuovere/fronteggiare situazioni di emergenza rientranti nelle competenze dirette del Comune e non rinviabili a giudizio del caposquadra in quanto potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità; emergenze a carattere igienico-sanitario, ambientale, calamitoso o di natura ed entità tali da richiedere l intervento immediato. Il caposquadra ha il compito di convocare e coordinare le altre unità costituenti la squadra, le quali operano nei limiti dei propri compiti istituzionali, oltre all attivazione di pronto intervento esterno al servizio comunale (es. VV.FF., USL, ACAM, SQUADRA ANTINCENDIO, ENEL, CARABINIERI, ecc.) per specifiche emergenze. Per un più efficace e funzionale intervento della squadra di reperibilità, può essere prevista un ulteriore unità operativa, individuale nel capo operaio, con compiti di intervento legati alla professionalità del medesimo, da convocare eccezionalmente anche oltre il suo normale orario di turnazione. ART.3 Organizzazione I componenti la squadra di pronto intervento sono reperibili ciascuno per non più di 6 giorni al mese, solo in casi di necessità, volti ad assicurare il buon funzionamento della squadra può essere superato da ciascun componente tale limite, i casi sono determinati esclusivamente dalla mancanza di personale per malattia, ferie, temporanea carenza di organico oppure dal rafforzamento della reperibilità determinato dalla previsione di eventi calamitosi anche di natura meteorologica, eventuali maggiori presenze potranno essere recuperate con turnazioni più limitate, ove questo non fosse possibile al dipendente verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo per il servizio effettivamente prestato.
4 Le squadre di pronto intervento sono 5 e si succedono in nr. 5 turni mensili di 6 giorni ciascuna, i quattro componenti di ogni squadra si avvicendano in una rotazione verticale determinata dalle prestazioni e professionalità richieste ai medesimi, non è altrimenti possibile effettuare turnazioni, sostituzioni, variazioni in orizzontale, tale facoltà è consentita solo in casi imposti da esigenze straordinarie e comunque preventivamente determinati. In applicazione del 2 comma dell art. 1 del presente Regolamento l organico della reperibilità suddiviso per squadre e qualifiche del personale viene stabilito annualmente con disposizione sindacale. Ai fini di agevolare ai componenti della reperibilità la conoscenza della turnazione programmata nel tempo e creare un semplice automatismo di sostituzione nei casi di assenza forzata del titolare, la disposizione di cui sopra deve determinare uno schema di avvicendamento delle squadre con le sostituzioni automatiche dei singoli componenti. Il calendario delle reperibilità, da prevedere nella predetta disposizione sindacale, dovrà coprire il periodo di tempo intercorrente dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e dovrà essere divulgato entro il 15 Dicembre dell anno precedente alla sua operatività. Tutte le variazioni che per necessità oggettive o soggettive (in questo caso del personale) dovessero apportare modifiche sostanziali al calendario annuale saranno introdotte dal responsabile del servizio LL.PP., il quale dovrà essere messo a conoscenza di tali necessità onde accertarne la compatibilità con il presente Regolamento; le variazioni sostanziali che dovessero verificarsi annualmente all interno dell area di vigilanza, dovranno essere predisposte e fatte pervenire, in tempo debito, al predetto responsabile, dal Comandante dei VV.UU., ciò per consentirgli la modificazione del calendario della reperibilità. ART. 4 Dotazioni Oltre ai normali mezzi ed attrezzature in uso ai dipendenti comunali nell ambito delle specifiche attività di lavoro, impiegabili anche nel servizio di reperibilità, il personale costituente la reperibilità verrà dotato di strumenti di recapito di chiamata al fine di migliorare e rendere più agevole la prestazione richiesta. L uso di tali strumenti è regolato dalla citata disposizione sindacale. ART. 5 Annotazioni Presso l ufficio tecnico è depositato il Registro della reperibilità, nel quale cronologicamente viene annotato giorno ed ora della circostanza di reperibilità, il soggetto da cui è giunta la richiesta, il motivo, la decisione assunta dal caposquadra, il personale della squadra di pronto intervento chiamato in servizio ed il tempo di intervento, l eventuale comunicazione alle altre forme istituzionali di reperibilità (VV.FF. USL ACAM ecc.).
5 E fatto obbligo al caposquadra apporre l annotazione sul Registro di reperibilità e sottoscriverla con la propria firma, l annotazione con semplice dicitura NEGATIVO e la firma del caposquadra dovrà essere posta da quest ultimo ogni qualvolta cessato il proprio turno non si siano verificate circostanze di reperibilità. ART. 6 Compensi Ai dipendenti posti in reperibilità verrà corrisposto un compenso che terrà conto oltre che delle aliquote giornaliere stabilite dal contratto di lavoro, anche di indennità aggiuntive incentivanti la produttività per un migliore e più qualificato servizio. Il compenso di reperibilità verrà pagato di norma mensilmente, a seguito del riepilogo orario dei dipendenti in turno mensile, redatto dal geometra dell ufficio LL.PP. e trasmesso all ufficio Ragioneria per quanto di competenza entro il giorno 10 del mese successivo al riepilogo. Gli accordi sui compensi rientranti nelle forme di contrattazione annuale per la determinazione del FES o CIP potranno variare in seguito a diverse prestazioni od organizzazioni del servizio. In caso di effettiva chiamata in servizio, al dipendente posto in reperibilità, compete altresì un compenso aggiuntivo previsto per il lavoro straordinario, per un numero di ore corrispondenti a quelle di durata dell intervento. Sulle modalità di compenso della reperibilità nonché sugli eventuali riposi compensativi, si richiama il vigente contratto di lavoro approvato con D.P.R. 333/ 90, precisando che ove il dipendente reperibile si trovasse contestualmente a dover svolgere orario straordinario per altro motivo, la reperibilità assume prevalenza rispetto al lavoro reso in orario straordinario, quindi il dipendente dovrà attenersi in caso di sopraggiunte circostanze di reperibilità alle disposizioni del caposquadra. ART. 7 Chiamata in servizio La chiamata in servizio del dipendente reperibile avviene tramite il caposquadra che determina le necessità operative della squadra, il personale così chiamato dovrà normalmente effettuare la timbratura del proprio cartellino a giustificazione dell orario straordinario svolto, qualora ciò non fosse possibile per l estrema urgenza della circostanza di reperibilità, farà fede sulla presenza in servizio straordinario del singolo dipendente, l annotazione posta dal caposquadra nel Registro di cui all art. 5. E obbligo del dipendente chiamato in reperibilità trovarsi nel luogo della convocazione o porsi nelle condizioni di effettuare le prestazioni richieste entro 30 minuti dalla chiamata.
6 ART. 8 Sanzioni Ove per motivi imputabili al personale posto in reperibilità, questo dovesse mancare ai propri obblighi stabiliti dal presente regolamento, si procederà automaticamente con la decurtazione dei compensi spettanti come segue: a) Il personale dell area di vigilanza e manutenzione N.U. perderà il diritto al compenso per l intero turno mensile qualora non venga reperito dal caposquadra o non si ponga nelle condizioni di effettuare le prestazioni richieste; b) Il personale di cui sopra perderà il compenso relativo a due giornate di reperibilità qualora si presenti a svolgere il servizio richiesto, in ritardo rispetto ai tempi indicati all ultimo comma dell art. 7 ed in ritardo rispetto ai tempi operativi programmati dal caposquadra, per il grave ritardo comportante l inoperosità del dipendente sarà applicata la sanzione del punto a); c) Il caposquadra perderà il diritto al compenso per l intero turno mensile qualora non rispondesse al recapito telefonico o restasse inattivo di fronte a circostanze di reperibilità; d) Il caposquadra perderà il compenso relativo a due giornate di reperibilità nell ipotesi non aggiornasse il registro della reperibilità alla cessazione del proprio turno. Altre sanzioni di carattere economico potranno essere stabilite dall amministrazione Comunale in caso si verificassero disservizi della reperibilità. Quanto sopra non pregiudica eventuali procedimenti disciplinari a carico del dipendente che avesse commesso infrazioni gravi. ART. 9 Disposizioni finali Il presente regolamento è efficace non appena diventa esecutiva la delibera di C.C. che lo approva, la sua applicazione avviene con l emanazione delle disposizioni sindacali previste dall art. 3, da quel momento si intendono totalmente sostituite le norme del precedente regolamento della reperibilità approvato con atto C.C. nr. 62 del
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