REGOLAMENTO SANZIONI TRIBUTARIE
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- Serafina Borghi
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1 COMUNE DI CELLATICA Provincia di Brescia REGOLAMENTO SANZIONI TRIBUTARIE Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale sugli indirizzi applicativi delle sanzioni tributarie secondo quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 471/97, n.472/97, n.473/97 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni riferite ai singoli tributi. SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la pena pecuniaria e le sanzioni accessorie. Le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi. Gli interessi non si applicano anche alle violazioni commesse prima del , purché a tale data non sia stato ancora notificato l'avviso che contesta la sanzione. PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' La sanzione è riferita alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, anche se diversa dal contribuente che beneficia della violazione stessa. Le violazioni commesse a decorrere dall'1/4/1998 e riferite a Società, associazioni ed enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici. Si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi, salvo prova contraria. La persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso. L'avviso di contestazione o l'avviso di irrogazione immediata della sanzione viene notificato sia all'autore materiale della violazione che al contribuente nel cui interesse l'autore materiale ha agito.(1) Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione a carico dell'autore materiale che non coincida con il contribuente e che non abbia tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere eseguita nei confronti dell'autore in somma eccedente Lire cento milioni. Non può essere soggetto a sanzione chi, al momento della commissione della violazione era privo di capacità di intendere e di volere secondo i principi del diritto penale. PRINCIPIO DI LEGALITA Nessuna sanzione può essere irrogata se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Nessuno può essere assoggettato a sanzione relativamente ad un fatto che al suo compimento costituiva violazione, ma che in seguito ad una legge posteriore non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto già pagato. (1) Si consiglia la doppia notifica non solo per problemi di legittimità ma anche per ridurre i casi di insolvenza, data l'obbligazione solidale 1
2 Se la sanzione prevista al momento in cui si commette la violazione viene successivamente disciplinata con una nuova legge, si applica la più favorevole al contribuente, salvo che il provvedimento di irrogazione sia già definitivo. Per poter identificare la sanzione più favorevole al contribuente è necessario considerare l'importo previsto dalle singole leggi, paragonando i risultati che derivano dall'applicazione delle norme alla situazione specifica che si presenta. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE Per poter determinare la sanzione è necessario avere riguardo alle seguenti fattispecie: a) alla gravità della violazione; b) ai comportamenti dell'agente intesi ad attenuare od eliminare le conseguenze; c) la personalità del trasgressore, desunta anche dai suoi precedenti fiscali; d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore; In ottemperanza ai principi generali sopra indicati, l'applicazione di sanzioni superiori rispetto al minimo previsto dalla legge deve essere motivata nell atto avendo riguardo ai seguenti casi, tra di loro cumulabili nel limite della sanzione massima: a) gravità della violazione: o violazione commessa con dolo; o violazione commessa con colpa grave o entità del tributo evaso, in percentuale rispetto al dovuto, a condizione che il tributo evaso in valore assoluto sia superiore ad un minimo; o omessa o risposta a questionari o richiesti di documenti. b) personalità del trasgressore, desunta anche dai suoi punti fiscali: o precedenti violazioni riguardanti anche altri tributi e periodi precedenti, al di fuori dei casi in cui e' configurabile la recidiva di cui all'articolo 7 comma 3 del D.lgs 472/97 Le sanzioni già aumentate per uno o più casi previsti nelle precedenti lettere a) e b), possono essere ridotte nei seguenti casi: a) opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa: o regolarizzazione spontanea al di fuori dei casi di ravvedimento operoso; o collaborazione nelle attività di verifica e ispezione; o fedele e tempestiva risposta a questionari e richieste di documenti b) condizioni economiche e sociali del trasgressore o casi segnalati dai servizi sociali Al di fuori dei casi di violazioni non incidenti sull'entità del tributo dovuto, qualora la sanzione minima irrogabile sia superiore al doppio del tributo evaso, si applica la sanzione minima ridotta alla metà. Per l'omesso o tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Qualora l'omesso versamento, anche parziale, derivi da denuncia o dichiarazione omessa o, si applica unicamente la sanzione relativa all'omissione o infedeltà della denuncia o dichiarazione. Nel caso in cui il versamento del tributo sia stato effettuato nei termini e nell'importo dovuto, l'omissione o l'infedeltà della denuncia o dichiarazione sono considerate violazioni formali. RECIDIVA Nei casi in cui nei tre anni precedenti rispetto all'anno di imposizione risulti effettuata almeno una violazione della stessa indole, (principio di recidività), non definita ai sensi degli artt. 13,16 e 17 del 2
3 Decreto legislativo n. 472/97, la sanzione è aumentata fino al 50%. Nella commisurazione dell'aumento si ha riguardo al numero delle violazioni commesse e al numero di anni di imposizione cui si riferiscono le violazioni. Sono considerate della stessa indole le violazioni, anche relative a tributi diversi, delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che presentino però profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che le costituiscono. CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE (2) In riferimento all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 472/97 che detta la disciplina del concorso di violazione e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un unica sanzione, viene stabilito che: a) se il contribuente, con più azioni od omissioni, commette più violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo), si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata del 25% (3) b) se le disposizioni violate di cui al punto a (violazioni formali) sono afferenti a più tributi, si applica quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di 1/5; c) se le violazioni, anche incidenti sull'ammontare del tributo dovuto, riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base (vale a dire la sanzione di importo maggiore tra quelle calcolate per i diversi anni oggetto della contestazione) è aumentata del: (4) o 50% se i periodi d'imposta sono due o 100% se i periodi di imposta sono tre o 200% se i periodi d'imposta sono quattro o 300% se i periodi d'imposta sono cinque e oltre La sanzione irrogata non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. Il concorso materiale e la continuazione non si applicano ai casi di omesso o parziale versamento non derivante da omessa o denuncia o dichiarazione. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione, che si realizza mediante la notifica o consegna,dell'atto di contestazione o dell'avviso di irrogazione immediata. L'istituto della continuazione deve essere applicato per tutti gli anni di imposizione per i quali l'ente è già a conoscenza degli elementi per l'emissione dell' avviso. Nei casi di accertamento con adesione, normato da apposito regolamento dell'ente, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di continuazione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo. (2) Non viene normato il concorso formale omogeneo ed eterogeneo in quanto non sembrano rilevarsi fattispecie concrete nell'ambito dei tributi locali. Per analoghi motivi non viene normato il caso di progressione di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs 472/97 (3) L'aumento può essere dal 25 al 200%. Si propone il minimo trattandosi di violazioni formali. (4) L'incremento e' obbligatorio. Si propone una commisurazione legata al numero di anni oggetto dell'accertamento. 3
4 Operativamente si andrà a procedere come segue: o determinazione delle sanzioni applicabili per ogni anno oggetto di accertamento. L'operazione deve riguardare tutti gli anni per i quali i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni o denunce e per l'effettuazione dei relativi versamenti sono già decorsi. o individuazione della sanzione più grave (= di importo maggiore) o applicazione degli incrementi o decrementi della sanzione in funzione di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs 472/97 come individuati nel punto CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE o applicazione dell'eventuale maggiorazione per recidiva secondo quanto previsto nel punto RECIDIVA o La sanzione risu1tante dalle operazioni precedenti va aumentata del 20% nel caso in cui la violazione (formale) coinvolga più tributi locale o La sanzione come sopra rideterminata viene aumentata dal 50 al 300% per continuazione come previsto dal presente punto. o Verificare che la somma delle sanzioni per le violazioni riferite ad ogni anno oggetto di accertamento, non sia inferiore alla sanzione rideterminata secondo i criteri dei punti precedenti. o Proporre nell'avviso di accertamento, l'adesione del contribuente con pagamento entro 60 giorni dalla notifica, del tributo (nel caso di ICI, ICIAP, TOSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), degli interessi maturati e della sanzione ridotta al 25% di quella irrogata, come sopra calcolata. Per la TARSU, stante la riscossione tramite ruolo, l'adesione si perfeziona tramite accettazione scritta da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica. INTRASMISSIBILITA In caso di decesso del contribuente, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, ancorché sia stata irrogata con provvedimento definitivo. PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 1) Atto di contestazione a) Il Comune notifica atto di contestazione, con indicazione a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla Legge per le singole violazioni; b) L'atto di contestazione di cui al punto precedente, deve essere notificato a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Tale disposizione opera per le sanzioni commesse a decorrere dal l aprile Per le violazioni anteriori continuano ad applicarsi le disposizioni sui termini previste dalla normativa relativa a ciascun tributo c) Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal punto precedente ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. 2) Definizione delle controversie Entro '60 giorni dalla notifica dell'atto il trasgressore ed soggetti obbligati in solido possono alternativamente: 4
5 1. Definire le controversie con il pagamento delle sanzioni ridotte nella misura di 1/4 della sanzione indicata nell' atto; 2. Produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune valuta la fondatezza di tali deduzioni e decide se annullare o modificare il proprio atto di contestazione. Qualora le deduzioni non siano ritenute fondate, anche parzialmente, entro il termine di un anno dalla loro presentazione, a pena di decadenza, il Comune notifica apposito atto di irrogazione della sanzione. Tale atto deve essere motivato, sempre a pena di nullità, anche in relazione alle deduzioni medesime; 3. Proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI In deroga alle previsioni di cui al punto precedente, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Tale disposizione opera per le sanzioni commesse a decorrere dal 1 aprile Per le violazioni anteriori continuano ad applicarsi le disposizioni sui termini previste dalla normativa relativa a ciascun tributo. Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire le controversie limitatamente alle sanzioni con il pagamento di 1/4 della sanzione irrogata. Per i seguenti tributi: ICI, ICIAP, TOSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs 473/97, l'adesione all'accertamento è ammessa a condizione che sia pagato l importo del tributo contestato, gli interessi maturati e la sanzione ridotta al 25% di quella irrogata. Per la TARSU, stante la riscossione tramite ruolo, l'adesione si perfeziona tramite accettazione scritta da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica. RAVVEDIMENTO La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine; b) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall' omissione o dall' errore; c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. d) Alla misura prevista per ulteriori casi di ravvedimento previsti da norme aventi forza di legge, compresi i regolamenti comunali. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché dei relativi interessi, calcolati giorno per giorno al tasso legale. Nel caso di tributi riscossi a mezzo ruolo, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della cartella in luogo del versamento diretto. 5
6 Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. RISCOSSIONE DELLA SANZIONE Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Il Comune previa richiesta dell'interessato o dei soggetti obbligati in solido che si trovino in condizioni disagiate, può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta. La situazione di disagio e' attestata dai competenti uffici socio-assistenziali dell'ente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il debito può essere estinto in ogni momento con il versamento dell'intera somma dovuta, ovvero della somma residua. La somma dovuta a titolo di sanzione, pagata ratealmente, produce interessi nella misura prevista per il tributo cui la violazione si riferisce. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO I poteri inerenti l'emanazione dei provvedimenti e di irrogazione delle sanzioni spettano al Funzionario responsabile del tributo, nominato con apposita deliberazione. Detto funzionario è competente nella determinazione dell'entità della sanzione da irrogare in base alle varie fattispecie di violazione, in base alle normative vigenti ed ai criteri stabiliti nelle presenti direttive. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione di indirizzo, si fa rinvio alle disposizione contenute nei Decreti Legislativi n. 471/97,472/97,473/97 e successive modificazioni e ai vigenti regolamenti comunali. 6
7 VIOLAZIONE Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Dichiarazione Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare dell imposta Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o. Omesso o tardivo versamento SANZIONI VECCHIA Soprattassa del 50% non versata Soprattassa del 50% non versata Comune di Cellatica Testo Coordinato IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SANZIONI NUOVA RAVVEDIMENTO 100%* dell importo con un minimo di L %* della maggiore imposta o diritto dovuto Art. 14 c.1 D.Legs.vo. 504/92 Art. 14 c. 2 D.Legs.vo 504/92 L L Art. 14 c.3 D.Legs.vo 504/92 20% non versata. 10% se il versamento è 1. Per mancato invio di documentazione o mancata restituzione di questionari: a) L se riferiti ad abitazioni civili e relative pertinenze; b) L se riferiti ad altri immobili. 2. Per incompleta documentazione o questionario incompleto: a) L se riferiti ad abitazioni e relative pertinenze b) L se riferiti ad altri immobili 30% non versata Art. 14 c.3 D.Legs.vo 504/92 Art. 13 c.1 e 2 D.Legs.vo 471/97 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di L (1/8 di L ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni. 16,67% (1/6 del 100%) con un minimo di l se la regolarizzazione avviene entro i termini di presentazione della denuncia seguente 8,33% (1/6 del 50%) purché regolarizzata entro i termini di presentazione della denuncia seguente Non si applica sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dalla commissione dell errore od omissione. 16,67% (1/6 del 100&) con un minimo di L se la regolarizzazione avviene entro i termini di presentazione della denuncia seguente Se regolarizzati entro 3 mesi nessuna sanzione 3,75% (1/8 del 30%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni. Art.1 c.1 l. c) Art. 3 c.4 Art. 13 c.1 l. a) 7
8 VIOLAZIONE Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Dichiarazione Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro compilazione o compilazione incompleta od Omesso o tardivo versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza. SANZIONI VECCHIA Soprattassa del 50% non versata Soprattassa del 50% non versata SANZIONI NUOVA 100%* dell importo dovuto con un minimo di L %* della maggiore imposta o diritto dovuto Art. 5 c.1 D.L. N. 66/89 Art. 5 c.2 D.L. N. 66/89 L L Art. 5 c.3 D.L. N. 66/89 L % non versata. 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni L per trasmissione oltre i 60 giorni ma entro 90 giorni; L per mancato invio documentazione o restituzione questionario: L per incompleta documentazione o incompleto questionario 30% non versata Art. 5 c.3 D.L. 66/89 Art.13 c. 1 e 2 D.Legs.vo 471/97 5% (1/6 del 30%) se il versamento è effettuato entro un anno RAVVEDIMENTO 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di L (1/8 di L ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni. 16,67% (1/6 del 100%) con un minimo di L se la regolarizzazione avviene entro i termini di presentazione della denuncia seguente oppure per il periodo in cui non è richiesta la denuncia periodica entro un anno dall omissione od errore 8,33% (1/6 del 50%) purché regolarizzata entro i termini di presentazione della denuncia seguente, oppure per il periodo in cui non è richiesta la denuncia periodica entro un anno dall omissione od errore. Non si applica sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dalla commissione dell errore od omissione 3,75% (1/8 del 30%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni. 5% (1/6) se il versamento è effettuato entro un Art. 13 c.1 l. c) Art. 13 c.4 l. d) Art. 13 c.1 l. a) Art. 13 c. 1 l. b) 8
9 dalla scadenza anno. VIOLAZIONE Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Dichiarazione Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare Omesso o tardivo versamento SANZIONI VECCHIA SANZIONI NUOVA 100% della tassa dovuta 100%* dell importo dovuto con un minimo di L Art. 53 c.1 100% della tassa dovuta 50%* della maggiore imposta o diritto dovuto Art. 53 c.2 L Art. 53 c.2 20% non versata. 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza 30% non versata Art.13 c. 1 e 2 D.Legs.vo 471/97 RAVVEDIMENTO 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di L (1/8 di L ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni. 16,67% (1/6 del 100%) con un minimo di L se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla omissione. 8,33% (1/6 del 50%) purché regolarizzata entro un anno Non si applica sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dalla commissione dell errore od omissione 3,75% (1/8 del 30%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni. 5% (1/6) se il versamento è effettuato entro un anno. Art. 13 c.1 l. c) Art. 13 c.4 l. d) Art. 13 c.1 l. a) Art. 13 c. 1 l. b) 9
10 VIOLAZIONE Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Dichiarazione Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare Omesso o tardivo versamento SANZIONI VECCHIA Soprattassa pari all imposta o diritto evasi Soprattassa pari all imposta o diritti evasi 20% non versata. 5% se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza. 10% se il versamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento SANZIONI NUOVA 100%* dell importo dovuto con un minimo di L Art. 23 c.1 50%* della maggiore Art. 23 c.2 imposta o diritto dovuto L Art. 23 c.2 30% non versata Art.13 c. 1 e 2 D.Legs.vo 471/97 RAVVEDIMENTO 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di L (1/8 di L ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni. 16,67% (1/6 del 100%) con un minimo di L se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla omissione. 8,33% (1/6 del 50%) purché regolarizzata entro un anno Non si applica sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dalla commissione dell errore od omissione 3,75% (1/8 del 30%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni. 5% (1/6) se il versamento è effettuato entro un anno. Art. 13 c.1 l. c) Art. 13 c.4 l. d) Art. 13 c.1 l. a) Art. 13 c. 1 l. b) 10
11 VIOLAZIONE Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Dichiarazione Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro compilazione o compilazione incompleta od SANZIONI VECCHIA Soprattassa del 50% complessivamente dovuta; soprattassa del 5% o 20% se presentata con ritardo inferiore o superiore al mese, comunque prima dell accertamento 50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata qualora la denuncia risulti in fede per oltre 1/4 della tassa dovuta SANZIONI NUOVA 100%* dell importo dovuto con un minimo di L Comune di Cellatica Testo Coordinato 50%* della maggiore imposta o diritto dovuto 11 Art. 76 c.1 Art. 76 c.2 Da L a L L * Art. 76 c.2 L L per trasmissione oltre i 60 giorni ma entro 90 giorni; 1) per mancato invio di documentazione o mancata restituzione di questionari: a) L se riferiti ad abitazioni civili e relative pertinenze b) L se riferiti ad altri immobili. 2) Per incompleta documentazione o questionario incompleto: a) L se riferiti ad abitazioni e relative pertinenze b) L se riferiti ad altri immobili * Salvi i casi di aumento previsti dai criteri di determinazione della sanzione Art. 76 c.2 RAVVEDIMENTO 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di L (1/8 di L ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni. 16,67% (1/6 del 100%) con un minimo di L se la regolarizzazione avviene entro un anno dall omissione od errore 8,33% (1/6 del 50%) purché regolarizzata entro un anno dall omissione od errore. Non si applica sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dalla commissione dell errore od omissione Art. 13 c.1 l. c) Art. 13 c.4 l. d)
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