REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE E TRIBUTARIE

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1 REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE E TRIBUTARIE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del , pubblicata all Albo Pretorio comunale il e per quindici giorni consecutivi; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del , pubblicata all Albo Pretorio comunale il e per quindici giorni consecutivi. 1

2 ART. 1 - OGGETTO 1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali, comprese quelle aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall art. 52 del decreto legislativo n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, quelle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità. TITOLO I ENTRATE COMUNALI ART. 2 - INDIVIDUAZIONE Le entrate comunali ordinarie sono costituite da: rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori; proventi dei servizi pubblici; corrispettivi per concessioni di beni demaniali; canoni di uso; qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall applicazione dei seguenti tributi: imposta comunale sulla pubblicità; diritti sulle pubbliche affissioni; imposta comunale sugli immobili; tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, fino all entrata in vigore del D.Lgs. 22/97; tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, fino al ART. 3 - REGOLAMENTI SPECIFICI 1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell entrata e del tributo stesso. 2

3 ART. 4 - DETERMINAZIONE CANONI, PREZZI, TARIFFE E ALIQUOTE 1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali nonché le aliquote competono alla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e nel rispetto della disciplina o dei criteri generali, approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell art. 32 della legge 8 giugno 1990 n Salvo diversa disposizione di legge (Imposta comunale sugli immobili), qualora le deliberazioni non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi, le tariffe e le aliquote in vigore. ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o tributo o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo Nel caso in cui leggi successive all entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano la facoltà di eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare di natura regolamentare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato. TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE 1. La responsabilità della gestione dell imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, dell imposta comunale sugli immobili e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche compete ai funzionari responsabili dei tributi specifici, designati dal Sindaco. 2. La responsabilità della gestione delle entrate ordinarie è attribuita ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata. 3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio 3

4 finanziario copia della documentazione in base alla quale si è provveduto all accertamento dell entrata come previsto dagli artt. 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 77, 4. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva delle entrate ordinarie, allo stesso funzionario responsabile del servizio di cui al comma 2 è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune. 5. Qualora il perseguimento delle entrate ordinarie sia stato affidato a terzi, come previsto dall art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull osservanza della relativa convenzione di affidamento. ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. In via generale e ferme restando le diverse modalità, eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante, ogni singola entrata spettante al Comune, anche avente natura tributaria, può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante: a) versamento diretto alla tesoreria comunale; b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria ; c) versamento vaglia postale o telegrafico intestato al Comune - Servizio di tesoreria; d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale; 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza, con la clausola espressa valuta fissa per il beneficiario per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo. 3. Per il periodo i debitori del Comune possono effettuare in EURO i versamenti qualora non avvengano in contanti. Gli ordinativi di incasso e le reversali devono essere emessi in lire con l indicazione che il pagamento può essere effettuato in EURO nei casi di cui alle lettere b) c) e d) del comma 1. A tale scopo la tesoreria comunale, nei casi in cui è previsto il rilascio di quietanza al versante, riporterà sulle quietanze anche l importo in EURO. Nello stesso senso le cartelle esattoriali emesse per la riscossione coattiva di entrate comunali da parte del concessionario devono contenere la doppia espressione in lire ed in EURO. 4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria sia coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R n.602 e al D.P.R n

5 ART. 8 - ATTIVITÀ DI RISCONTRO 1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall Ente provvedono all organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all art. 52 del decreto legislativo n La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all accertamento dell entrata. 4. I funzionari responsabili ed i terzi cui è affidata la riscossione, sono competenti per attivare la procedura di riscossione coattiva. ART. 9 - OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI ENTRATE ORDINARIE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE SANZIONATORIA ENTRATE TRIBUTARIE 1. La contestazione riguardante sia l omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, dal responsabile di cui all art. 6, comma 1, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l ulteriore termine assegnato per l adempimento. 2. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dalle deliberazioni consiliari per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo. 3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari mediante notificazione, effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione via telefax e posta elettronica. 4. Le spese di notifica e/o postali relative alle entrate, sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti, con indicazione dell importo del relativo avviso di liquidazione. 5

6 ART RAPPRESENTANZA DELL ENTE IN GIUDIZIO 1. Nelle controversie giudiziarie relative alle entrate tributarie alle quali l ente abbia deliberato di intervenire, il Sindaco è l organo di rappresentanza del Comune con il supporto del responsabile del tributo, ai sensi dell art.11 del D. Lgs n ART DILAZIONI DI PAGAMENTO 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, il Sindaco può concedere, a specifica domanda presentata prima dell inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; durata massima: ventiquattro mesi, salvo casi sociali specifici accertati dal Sindaco, sulla base di apposita relazione del servizio competente; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una rata; applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale; 2. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l applicazione degli interessi. 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l ammontare del debito residuo risulti superiore a L =, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia. 5. Per i debiti di natura tributaria possono essere ottenute le stesse dilazioni di cui ai commi precedenti, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R n.602 e D.P.R n. 43. TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA ART FORME DI RISCOSSIONE 1. La riscossione coattiva delle entrate comunali avviene: 6

7 quando la gestione dell entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e/o affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n ART PROCEDURE 1. Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l ulteriore termine assegnato per l adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme provenienti da entrate ordinarie per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell atto di contestazione; inoltre le procedure relative alle somme provenienti dai tributi per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi. ART. 13 BIS CESSIONE DI CREDITI ALLE IMPRESE DI FACTORING 1. In alternativa a quanto previsto dagli articoli i crediti liquidi ed esigibili derivanti da entrate di natura tributaria e/o patrimoniale e rispetto ai quali siano state esperite inutilmente le ordinarie procedure di incasso, possono essere ceduti a titolo definitivo a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività del recupero dei crediti. 2. La procedura ordinaria di incasso, si intende validamente esperita quando, a seconda della natura del credito, sia stato notificato al debitore, il titolo giuridico riportante la ragione del credito e dal quale risulti l importo da pagare, le eventuali sanzioni e gli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento, l autorità giudiziaria ovvero amministrativa a cui poter proporre ricorso od opposizione, nonché il termine per il pagamento e quest ultimo sia inutilmente decorso senza che vi sia stato il pagamento ovvero opposizione/ricorso ritualmente presentato. 3. La cessione avviene a titolo definitivo (pro soluto) ed a mezzo di gara fra soggetti che siano abilitati all'attività di factoring. 4. Il prezzo, base della gara di cessione, è determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione. 5. In ogni caso, nello stabilire il prezzo a base di gara, si deve tener conto dell andamento storico, dell ultimo triennio, degli incassi successivi alla procedura ordinaria di incasso, di cui al comma 2 del presente articolo per ogni tipologia di credito da cedere. 7

8 6. Di tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all articolo 8 del Decreto legge 28/03/1997, convertito con modificazioni nella legge 28/05/1997 numero 140 e all articolo 76 della Legge 21/11/2000, numero 342. ART ESONERO DALLE PROCEDURE - ABBANDONO DEL CREDITO 1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma o il tributo dovuti compresi sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all importo di L complessive. 2. L abbandono di cui al comma 1 relativo alle entrate tributarie, non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per periodi inferiori all anno. 3. L abbandono è formalizzato con attestazione specifica, anche cumulativa, del Funzionario responsabile, da comunicare entro 10 gg. dalla formalizzazione alla Giunta comunale. 4. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all anno, salvo il caso in cui l ammontare complessivo degli importi dovuti nell anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1. ART ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, con la delibera al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r. ai fini dell art. 52, secondo comma del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell avviso nella Gazzetta ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze. 8

9 INDICE Art. 1 - Oggetto... 2 TITOLO I... 2 ENTRATE COMUNALI... 2 Art. 2 - Individuazione... 2 Art. 3 - Regolamenti specifici... 2 Art. 4 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe e aliquote... 3 Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni... 3 TITOLO II... 3 GESTIONE DELLE ENTRATE... 3 Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate... 3 Art. 7 - Modalità di pagamento... 4 Art. 8 - Attività di riscontro... 5 Art. 9 - Omissione e ritardo dei pagamenti entrate ordinarie... 5 Attività di accertamento, liquidazione sanzionatoria entrate tributarie5 Art Rappresentanza dell ente in giudizio... 6 Art Dilazioni di pagamento... 6 TITOLO III... 6 RISCOSSIONE COATTIVA... 6 Art Forme di riscossione... 6 Art Procedure... 7 Art. 13 BIS CESSIONE DI CREDITI ALLE IMPRESE DI FACTORING. 7 Art Esonero dalle procedure - Abbandono del credito... 8 Art Entrata in vigore

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