COMUNE DI LATINA REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

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1 COMUNE DI LATINA REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2009 dell' ) Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto comunale. Il presente regolamento, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n.266 Legge quadro sul Volontariato, della Legge Regionale 28 giugno 1993, n.29 Disciplina delle attività del volontariato nel Lazio, della Legge Regionale n.18 del , e dell art. 73 dello Statuto comunale, disciplina l istituzione e la tenuta del Registro Comunale delle Organizzazioni stesse. ART. 1 FINALITA Si considerano finalità di carattere sociale, civile e culturale quelle attinenti a: a) tutela del diritto alla salute ( area sanitaria ); b) il superamento della emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno ( area servizi sociali ); c) il miglioramento della qualità della vita ( area socio sanitaria ); d) la promozione dei diritti della persona ( area civile sociale educativa ); e) la protezione e la valorizzazione dell ambiente, del paesaggio e della natura ( area ecologico ambientale e della fauna ); f) la tutela e la valorizzazione della cultura del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse ( area culturale ); g) qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere, altresì, previsti tavoli tecnici dedicati a tematiche particolari. Gli Assessori potranno, altresì, interfacciarsi direttamente con l area di riferimento attivando tavoli di lavoro e comunicandolo alla Consulta. ART. 2 ATTIVITA ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO a) l attività del volontario deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte; b) la qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di volontariato; c) l attività di volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l attività stessa, che saranno liquidate dall organizzazione di appartenenza del volontario entro i limiti da questa preventivamente stabiliti. Si considerano Organizzazioni di Volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei propri scopi, purchè compatibile con il fine 1

2 solidaristico, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonché la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi. Le Organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. ART. 3 REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI E istituito, in attuazione dell art.73 dello Statuto comunale, secondo le normative previste dall art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n.266, e come specificato nell art.3 della Legge Regionale del 28 giugno 1993, n. 29, il Registro comunale delle Organizzazioni di Volontariato. Dalla data di vigenza del presente Regolamento, le Organizzazioni di volontariato operanti da almeno sei mesi nel territorio comunale, possono presentare domanda di iscrizione. La domanda, indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice dovrà essere firmata dal legale rappresentante pro-tempore dell Associazione e corredata da: - copia dell atto costitutivo o degli accordi degli aderenti; - copia dello Statuto; - dettagliata relazione sull attività che l Organizzazione svolge o che intende svolgere nell ambito del territorio comunale, con l indicazione della qualificazione del personale utilizzato e delle forme di collaborazione eventualmente intercorse con Enti pubblici, specificando l area di intervento prevalente, ai fini della rappresentanza nell Osservatorio. Le Associazioni di Volontariato richiedenti, già iscritte al Registro Regionale, sono iscritte di diritto, previa richiesta. L elenco delle Associazioni verrà conservato in ordine cronologico di presentazione della domanda. Il funzionario dell Ufficio comunale proposto, ricevuta la domanda, istruisce la pratica. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Sindaco, su proposta dell Assessore competente nel settore, verificata l esistenza delle condizioni prescritte, sentito anche il parere dell Osservatorio, dispone l iscrizione nel Registro. L accoglimento della domanda, con contestuale iscrizione, è comunicato mediante invio di comunicazione scritta presso la sede legale dell Associazione. I provvedimenti di diniego di iscrizione e di revoca della stessa debbono essere motivati e comunicati agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il ricorso avverso il diniego di iscrizione, va proposto al Sindaco entro 30 giorni dall avvenuta comunicazione di diniego (art. 6 comma 5 della legge 266/91). Il Registro ha la funzione di rendere note al Comune di Latina le Associazioni operanti sul territorio municipale così da poter favorire le iniziative e permettere la partecipazione alle attività dell Amministrazione Comunale. L iscrizione al registro è gratuita. Le Associazioni che si iscrivono al Registro acquisiscono ed assumono gli obblighi previsti dal presente regolamento. ART.4 REQUISITI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Organizzazioni di volontariato hanno diritto all iscrizione tutte le Organizzazioni di Volontariato in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: Sede e attività associativa svolta nell ambito territoriale della città di Latina da almeno 6 mesi; Esplicita previsione all interno dello statuto, dell accordo istitutivo e/o dell atto costitutivo, che siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale, delle seguenti indicazioni: a) Finalità dell organismo associativo; b) Democraticità della struttura organizzativa; c) Elettività e gratuità delle cariche associative; d) Assenza di qualsiasi fine di lucro; 2

3 e) Criteri di ammissione e/o esclusione degli aderenti. Documentazione del bilancio economico e preventivo. ART. 5 DOCUMENTAZIONE SULL ATTIVITA SVOLTA Le Organizzazioni iscritte nel Registro Comunale di cui all art.1, trasmettono al Sindaco, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante legale: - una relazione dettagliata sull attività svolta nell anno precedente; - una dichiarazione attestante il permanere dell Organizzazione nei requisiti prescritti per l iscrizione al Registro Comunale; - una dichiarazione che l Organizzazione non ha svolto attività commerciali. Ove l Organizzazione non produca la documentazione richiesta nel termine stabilito, il Sindaco dispone la cancellazione dal Registro Comunale delle Associazioni di Volontariato, sentito anche il parere dell Osservatorio. ART. 6 CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO E istituita la Consulta Comunale del Volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle Organizzazioni di Volontariato alla formazione delle scelte dell Amministrazione Comunale nei settori di diretto intervento delle Organizzazioni stesse. La Consulta ha il compito di: a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche comunali e sui rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato e le Istituzioni pubbliche; b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le c) fare osservazioni in merito all attività svolta dall Osservatorio Comunale; d) eleggere i rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato in seno all Osservatorio Comunale per ogni area di intervento. Il Sindaco convoca, con cadenza annuale, la Consulta del Volontariato Alla Consulta intervengono con diritto di voto i legali rappresentanti, o loro delegati, delle Organizzazioni iscritte nel Registro. La Consulta elegge al suo interno il Presidente ogni volta che si riunisce. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte dal rappresentante dell Ufficio Rapporti con il Volontariato. ART. 7 OSSERVATORIO COMUNALE DEL VOLONTARIATO E istituito l Osservatorio Comunale del Volontariato, formato da n.8 componenti: a) dall Assessore ai Servizi Sociali; b) da sei rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Comunale, eletti dalla Consulta comunale a maggioranza assoluta fra i rappresentanti delle Associazioni appartenenti alla specifica area di intervento di cui all art. 1; c) da un rappresentante dell Ufficio Rapporti con il Volontariato, di cui all art.10, senza diritto di voto. All atto della costituzione l Osservatorio è convocato dall Assessore competente che provvederà preventivamente alla organizzazione della elezione dei rappresentanti di cui al punto b) del presente articolo, convocando in modo tracciabile, tutte le associazioni iscritte con un periodo di preavviso di almeno venti giorni. L Osservatorio alla prima seduta elegge al suo interno il Presidente che resta in carica un anno e potrà essere rieletto. Il Presidente può essere sostituito in qualsiasi momento dalla maggioranza dei componenti dell Osservatorio. 3

4 Il Presidente provvede alla convocazione dell Osservatorio e a formulare l ordine del giorno, sentiti i componenti dell Osservatorio. In caso di dimissioni o di assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive di un rappresentante dell Osservatorio, di cui al punto b) del presente art., esso sarà sostituito dal primo non eletto della propria area di intervento. Nel caso di elezione all unanimità, saranno indette nuove votazioni solo per l area di intervento del rappresentante dimissionario. L Osservatorio si riunisce, di regola, ogni tre mesi. L Assessore, all inizio di ogni anno sociale o quando lo richiedono particolari esigenze, d intesa con i rispettivi Presidenti, promuove riunioni congiunte degli Osservatori delle Associazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale. Riunioni congiunte possono essere altresì richieste da uno dei due Presidenti o da almeno un quinto delle associazioni iscritte. Le funzioni di Segretario dell Osservatorio sono svolte da un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla cat.d3, designato dall Assessore competente. L Amministrazione Comunale provvederà all assegnazione di idonei locali e dei relativi supporti tecnici (telefono, computer) nonché a predisporre una voce nel capitolo di bilancio per le spese di funzionamento. I verbali saranno conservati presso l Ufficio Rapporti con il Volontariato e potranno essere visionati secondo le disposizioni di legge. L Osservatorio dura in carica per tutta la consiliatura comunale e sarà rinnovato entro 90 giorni dall insediamento del nuovo Consiglio Comunale. L Osservatorio ha i seguenti compiti: a) avanzare alla Giunta Comunale, alla Commissione Permanente Consiliare, ed al Consiglio proposte di intervento nelle materie che interessano le attività delle Organizzazioni del Volontariato; b) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle Organizzazioni di volontariato; c) seguire l attuazione delle attività e delle iniziative e redigere un rapporto annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio Comunale; d) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche e sui rapporti tra le e) riferire all Assemblea l attività svolta; f) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le g) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle h) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato dal registro Comunale di cui all art.4. ART. 8 ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI CONVENZIONATI Gli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Comunale hanno titolo ad accedere, ai sensi dell art.6-5 comma L.142/90 eart.12 L.241/90, alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con il Comune e gli altri Enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento delle loro attività, purchè questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti stessi. L eventuale diniego all accesso deve essere motivato. L accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l Organizzazione di Volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontario e alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio. Gli accordi debbono prevedere tra l altro: a ) la riconoscibilità del Volontario e dell Organizzazione di appartenenza; b ) il rispetto da parte del Volontario della normativa specifica riguardante l attività svolta e delle 4

5 norme per l utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c ) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi di rifiutare l attività del Volontario. ART. 9 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE Le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Comunale: a ) hanno facoltà di partecipare alle fasi di programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività; b ) possono proporre, ciascuna per la propria area di attività, programmi ed iniziative di intervento al Comune ed agli altri Enti locali nelle materie di loro interesse, attraverso l Osservatorio; c ) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse; d ) hanno il diritto di essere consultate su tutte le materie attinenti l associazionismo ed il volontariato mediante emissioni di parere obbligatorio, ma non vincolante, nel termine massimo di dieci giorni. Qualora nel termine previsto tale parere non verrà emesso, si riterrà formato il silenzio assenso. ART. 10 UFFICIO RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E istituito l Ufficio Rapporti con il Volontariato, diretto da un dipendente Comunale appartenente almeno alla cat.d3. L Ufficio ha i seguenti compiti: 1. raccoglie la documentazione relativa all iscrizione al Registro delle Associazioni; 2. provvede all iscrizione delle Associazioni, risultanti in regola con la normativa, al Registro; 3. verifica la documentazione presentata dalle singole Associazioni ed esprime parere su eventuale diniego o cancellazione delle Associazioni dal Registro; 4. esamina la documentazione e le relazioni annuali delle Associazioni iscritte nel Registro come previsto nell art. 4 del presente Regolamento ed esprime parere in merito alla permanenza o alla eventuale cancellazione, qualora non sussistessero più i requisiti, delle stesse dal Registro, sentito l Osservatorio; 5. provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni della Conferenza e dell Osservatorio; 6. assume iniziative finalizzate alla diffusione e alla conoscenza delle attività svolte dalle 7. fornisce ogni utile elemento per lo sviluppo del Volontariato; 8. provvede a svolgere attività di vigilanza su incarico della Regione Lazio sulla attività svolte dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte o che chiedono di essere iscritte nel registro regionale, come prevede l art. 4 della L.R.n.18 del ; 9. esamina le caratteristiche e valuta l andamento delle convenzioni. ART. 11 CONVENZIONI Al fine di svolgere in modo più efficace e coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni a titolo gratuito con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Comunale da almeno 12 mesi ai sensi e nel rispetto del presente regolamento e delle leggi vigenti. Il Comune deve pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni con le modalità che riterrà opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le Associazioni del suo territorio, iscritte al Registro Comunale ed operanti nel settore oggetto della convenzione. 1. Le convenzioni devono prevedere: a) le attività oggetto del rapporto convenzionale; b) le condizioni di salvaguardia dell autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità dell Ente contraente; 5

6 c) il contenuto e le modalità dell intervento dei volontari che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti; d) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d opera a rapporto libero professionale; e) il possesso da parte dei Volontari delle necessarie competenze e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni; f) i fini, la durata e le forme di consultazione tra gli enti contraenti e loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; g) disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni medesime. h) Forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. ART. 12 CRITERI DI PRIORITA PER LE CONVENZIONI Nella scelta delle associazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, il Comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l attitudine e capacità operativa delle associazioni, considerando in particolare: a ) l esperienza maturata nell attività oggetto di convenzione; b ) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, in particolare alla quantità e qualità del personale volontario, anche con riferimento a standard previsti dalle vigenti disposizioni; c ) l offerta di modalità operative innovative e/o sperimentali per lo svolgimento degli interventi e gestione dei servizi; d ) la sede dell associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l attività; e ) il tipo e la qualità della formazione professionale curata dall associazione. ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI Il presente regolamento può essere soggetto a revisione. La Commissione consiliare permanente, istituzionalmente competente, valuterà l opportunità di eventuali proposte di modifiche e adeguamenti normativi. Il presente regolamento comunale, dopo la sua approvazione ai sensi degli articoli 32 e 45 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio. E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo o di farlo osservare come normazione obbligatoria. 6

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