REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

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1 REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

2 ART. 1 ISTITUZIONE 1. In applicazione dell art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 20 dello Statuto, il Consiglio Provinciale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari. 2. Le Commissioni Consiliari sono Permanenti, di Garanzia o Speciali. 3. La composizione delle Commissioni Consiliari in conformità ai nominativi indicati dai Gruppi Consiliari e nel numero attribuito a ciascuno di essi è approvata dal Consiglio Provinciale a scrutinio palese. Tale procedura i applica anche in sostituzione di uno o più componenti. 4. Il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio Provinciale non possono fare parte delle Commissioni Consiliari. 5. La tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni sono regolati dalle norme seguenti. ART. 2 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1. Le Commissioni Permanenti sono istituite, con propria deliberazione, dal Consiglio Provinciale che ne determina il numero e le competenze all inizio di ogni ciclo amministrativo, sentita la Commissione Affari Generali ed Istituzionali istituita ai sensi del 2 comma dell Art.20 dello Statuto. 2. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto di avere almeno un rappresentante in ogni Commissione Consiliare. I membri che residuano dopo l applicazione di tale regola sono attribuiti ai vari Gruppi con il metodo d Hondt. 3. La prima riunione è convocata entro venti giorni dalla nomina, dal Presidente del Consiglio, che la presiede. 4. Le Commissioni Permanenti eleggono nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente con votazioni segrete separate. 5. La Vice Presidenza della Commissione Affari Generali ed Istituzionali è indicata dalla minoranza consiliare. 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, presiede la riunione il Vice Presidente ed in casi di assenza anche di quest ultimo presiede il Consigliere più anziano di età tra i presenti. 6 bis. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta di Commissione può farsi rappresentare con delega scritta da altro Consigliere nominato come vicario dal Consiglio per l intera durata in carica del Consiglio stesso. Il Consigliere vicario dovrà essere scelto tra i componenti del Gruppo consiliare a cui appartiene il Consigliere rappresentato. Il Consigliere vicario, per la seduta oggetto di delega, assume la qualità di membro della Commissione, con tutte le facoltà e i diritti. Il Consigliere appartenente a un monogruppo non può essere sostituito da un Consigliere vicario, ma unicamente farsi rappresentare con delega scritta da altro membro della commissione. 7. Le Commissioni Permanenti possono, per particolari motivi, organizzarsi in Sottocommissioni. ART. 3 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI: COMPETENZE

3 1.Le Commissioni Permanenti sono istituite per l esame preventivo di atti attribuiti alla competenza del Consiglio. 2. Di norma, tutte le proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale sono sottoposte al preventivo esame della Commissione competente per materia, salvo i casi di particolare necessità od urgenza ed i casi di atti a contenuto vincolato. 3.L assegnazione alla Commissione competente è effettuata, con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio, a cui compete anche la valutazione sui casi di eccezione di cui al comma precedente. E facoltà di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati sottoporre al Consiglio la valutazione definitiva in ordine a tali casi. 3 bis. Il Presidente del Consiglio stabilisce di norma un termine massimo di 20 giorni entro il quale la Commissione deve esaminare il provvedimento assegnato. Trascorso tale termine il Presidente della Commissione competente può motivatamente proporre al Presidente del Consiglio una proroga di non più di ulteriori 15 giorni. Trascorso tale termine senza che la Commissione abbia completato l esame, il provvedimento viene iscritto all ordine del giorno del Consiglio provinciale. 3 ter. Le procedure e i termini indicati nel comma precedente non si applicano alle proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento del Consiglio provinciale e dei gruppi consiliari e del Regolamento delle Commissioni consiliari. 4. Nell ambito delle funzioni proprie del Consiglio, le Commissioni svolgono di propria iniziativa, studi e indagini conoscitive, audizioni e sopralluoghi, ed assicurano un contributo di proposte, documentazione e discussione, le cui risultanze vengono sottoposte agli organi dell Ente. ART. 4 SOTTOCOMMISSIONI 1. L Istituzione di una sottocommissione ha carattere eccezionale e deve essere definita la sua durata temporale. 2. La Commissione, nell atto della costituzione della Sottocommissione, indica il Presidente, determina il numero di componenti, tenuto conto delle finalità per cui la stessa è stata istituita, del carattere operativo che la stessa riveste, e definisce le modalità di relazione alla Commissione. 3. Le sedute delle Sottocommissioni, considerato il carattere eccezionale e operativo delle stesse, debbono svolgersi senza presenza di pubblico. 4. Ai lavori della Sottocommissione possono partecipare, esclusivamente, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione di riferimento, qualora non ne faccia già parte, e i Vice Presidenti, se delegati. 5. Se necessario per l economia dei lavori, i n considerazione delle finalità per cui è stata istituita, la Sottocommissione può procedere ad audizioni o a sopralluoghi. 6. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione competente. ART. 5 COMMISSIONE DI GARANZIA 1. Ai sensi dell art. 10 del Regolamento del Consiglio Provinciale, il Consiglio nomina, nelle prime sedute dopo la sua elezione, a scrutinio segreto, la Commissione di Garanzia.

4 2. La Commissione è composta di tre membri effettivi e due supplenti, garantendo la rappresentanza della minoranza a cui è attribuita la Presidenza della Commissione stessa. Per la validità delle riunioni della Commissione devono essere presenti tre componenti. 3. La Commissione viene incaricata dei singoli casi dal Presidente del Consiglio, che fissa altresì il termine entro il quale la Commissione deve presentare al Consiglio la relazione sul caso assegnatole. 4. La Commissione esprime parere in ordine a questioni sollevate dai Consiglieri ai sensi dell art. 30 del Regolamento del Consiglio Provinciale e su tutte le questioni sulle quali è attivata dal Presidente del Consiglio su decisione del Consiglio. ART. 6 COMMISSIONI SPECIALI 1. Ai sensi dell art. 20, c. 4 dello Statuto, su proposta della Giunta Provinciale o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, possono essere istituite Commissioni Speciali per fini di studio, di indagine o di inchiesta. Nel provvedimento di istituzione sono specificate le finalità nonché il termine temporale delle attività. 2. La composizione delle Commissioni Speciali dovrà garantire la rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare. Le Commissioni Speciali eleggono nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente. 3. La prima riunione è convocata entro venti giorni dalla nomina, dal Presidente del Consiglio. 4. Il Presidente della Commissione Speciale, tenuto conto della natura della stessa e sentita la Commissione, decide quando le riunioni debbono svolgersi senza la presenza del pubblico. Qualora la seduta della Commissione sia pubblica si applicano le norme previste per le Commissioni Consiliari Permanenti. 5. Se necessario per l economia di lavori, in considerazione delle finalità per cui è stata istituita,la Commissione speciale può procedere ad audizioni o a sopralluoghi.. 6. La Commissione Speciale, tenuto conto delle specificità per cui è stata istituita, può richiedere la collaborazione di uno staff tecnico e/o di segreteria da individuare all interno della struttura dell Ente. 7. per convocazioni, validità, votazioni e pubblicità si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni Consiliari Permanenti. ART. 7 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE 1. La convocazione delle sedute è fatta dal Presidente della Commissione su sua iniziativa, o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia possono chiedere la convocazione delle Commissioni con uno specifico ordine del giorno. 2. La convocazione viene fatta con avviso da recapitare nelle Segreterie dei Gruppi Consiliari almeno tre giorni liberi prima della data della riunione. 3. Nella convocazione è indicato l Ordine del Giorno ed a essa viene, altresì, allegata l eventuale documentazione attinente alla pratica.

5 4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata senza l osservanza dei termini e con le modalità ritenute idonee dal Presidente utili al certo reperimento dei Componenti delle Commissioni. ART. 8 VALIDITA DELLE SEDUTE 1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno la metà più uno dei voti rappresentati, anche per delega scritta e almeno un terzo dei Consiglieri membri. 2. Il Consigliere impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare con delega scritta dal vicario nominato secondo quanto disposto dall art. 2 o, in assenza del vicario, da un altro membro della Commissione. 3. Il Consigliere componente della Commissione che si assenta temporaneamente o definitivamente durante la seduta della Commissione può delegare la propria rappresentanza di voti ad altro membro già presente in Commissione. 4. Il componente della Commissione che abbandona definitivamente la seduta ne informa il Presidente. 5. Nel corso della seduta ciascun membro può richiedere la verifica del numero legale. 6. Il Presidente procede all appello e se constata la mancanza del numero legale di cui al comma 1 del presente articolo, la seduta è sospesa per quindici minuti. Dopodiché, rifatto l appello, se permane la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta e riconvocata in altra data. ART. 9 PUBBLICITA DELLE SEDUTE 1. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono pubbliche tranne che nei seguenti casi: a) quando la Commissione è chiamata ad esprimere giudizi o valutazioni su qualità di correttezza, attitudini, meriti e demeriti delle persone; b) quando la riservatezza è prevista dalla legge; c) quando il Presidente della Commissione, con decisione motivata e approvata a maggioranza semplice, decide che la seduta debba ritenersi riservata. 2. I Consiglieri Provinciali possono presenziare alle sedute delle Commissioni di cui non fanno parte con diritto di parola e senza diritto di voto. 3. Le sedute delle Commissioni convocate al di fuori della sede dell Amministrazione Provinciale per svolgere esclusivamente sopralluoghi funzionali all acquisizione di elementi conoscitivi sugli argomenti, sono riservate ai membri della Commissione. 4. Il pubblico è ospitato in una parte della sala all uopo determinata e non può interferire nella discussione, né contattare i membri della Commissione durante i lavori all interno dell aula. 5. Per la disciplina delle sedute, il Presidente della Commissione, o il suo sostituto, provvede secondo la normativa prevista per le sedute di Consiglio. 6. E fatto divieto, durante lo svolgimento delle sedute, utilizzare telefoni cellulari con suoneria attivata. 7. Notizia delle sedute avviene attraverso i canali informativi di cui la Provincia può disporre.

6 ART. 10 PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 1. Una Commissione Consiliare Permanente può decidere di sua iniziativa, o su proposta del Presidente del Consiglio o del Consiglio stesso, di procedere all elaborazione di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza. 2. Il Segretario Generale cura che gli uffici competenti per materia assicurino al Presidente della Commissione tutte le informazioni e il supporto tecnico necessario alla stesura della proposta di deliberazione. 3. La conclusione della fase di elaborazione è approvata dalla Commissione su proposta del Presidente. Successivamente la proposta di deliberazione, sottoscritta da uno più componenti della Commissione, è trasmessa al Presidente del Consiglio per l iscrizione all ordine del giorno, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge. ART. 11 ISCRIZIONE ALL ODG DEL CONSIGLIO 1. Il Presidente del Consiglio, in casi di accertata necessità può porre all ordine del giorno del Consiglio una proposta di deliberazione ancora prima che sulla stessa si sia pronunciata la Commissione competente. 2. In tal caso il Presidente del Consiglio verifica che la proposta sia stata già trasmessa alla Commissione per il parere o provvede affinché tale trasmissione avvenga contemporaneamente all invio dell ordine del giorno. 3. Nel caso sopra indicato nell ordine del giorno dovrà essere specificato che la pratica è in attesa del parere della Commissione. 4. Ove tale parere non intervenga prima della seduta consiliare stabilita, l esame della stessa sarà rinviato, salvo che non vi sia l assenso unanime del Consiglio o che il Presidente non intenda avvalersi del potere di cui all art. 3, c.2. ART. 12 PARTECIPAZIONE DI MEMBRI GIUNTA, FUNZIONARI E SOGGETTI ESTERNI 1. Il Presidente e gli Assessori, se delegati, hanno diritto e se richiesti, l obbligo, di partecipare alle sedute delle Commissioni Permanenti. Il Presidente e gli Assessori possono sempre chiedere di essere sentiti. 2. Le Commissioni hanno diritto di: a) richiedere l intervento alle proprie riunioni dei Dirigenti della Provincia e del Segretario Generale; b) ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni da essa dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all espletamento delle proprie funzioni; c) richiedere informazioni e relazioni sulle materie di competenza ai rappresentanti della Provincia nei vari enti; d) procedere alla audizione di persone, enti o associazioni; e) acquisire all esterno, nell ambito delle materie di competenza, informazioni, dati, atti e documenti.

7 ART. 13 RIUNIONI CONGIUNTE 1. Per argomenti inerenti la competenza di più Commissioni Permanenti, il Presidente del Consiglio procede all assegnazione congiunta a due o più di esse. La convocazione spetta congiuntamente ai Presidenti delle Commissioni interessate. 2. La Riunioni congiunte, sentito il Presidente del Consiglio, possono essere convocate su iniziativa diretta dei Presidenti di Commissione, nonché su richiesta di un terzo dei componenti di ciascuna Commissione interessata. 3. Nel caso di riunioni di più Commissioni, la Presidenza è assegnata al Presidente di Commissione più anziano di età. 4. Per la validità della riunione di più Commissioni è richiesta la validità per ciascuna Commissione ai sensi dell art Per il resto valgono le norme generali per le sedute delle Commissioni. ART. 14 VOTAZIONI 1. Ciascun Gruppo, nell ambito delle Commissioni n cui è rappresentato, esprime lo stesso numero di voti di cui è portatore in Consiglio Provinciale, suddivisi tra i suoi componenti assegnati. Le frazioni vengono unificate mediante comunicazione del Capogruppo al Presidente della Commissione all atto dell insediamento. 2. Ciascun membro esprime, oltre al proprio voto, anche quello di cui era portatore il delegante. 3. Le decisioni delle Commissioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti rappresentati. 4. Nel caso in cui le Commissioni apportino modifiche al testo della proposta di delibera, queste devono essere comunicate al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale che dovrà acquisire i pareri necessari prima della seduta consiliare. 5. Le Commissioni Permanenti possono decidere di proporre al Consiglio relazioni, eventualmente distinte, di maggioranza e minoranza, sulle pratiche sottoposte all esame. ART. 15 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 1. Delle sedute delle Commissioni Consiliari vengono redatti verbali in forma sintetica a cura della segreteria. Viene altresì assicurata la registrazione dello svolgimento delle sedute stesse. 2. In ogni caso i verbali comprenderanno le decisioni conclusive su ogni punto all ordine del giorno dettate dal Presidente della Commissione, nonché i pareri e le dichiarazioni la cui verbalizzazione viene espressamente richiesta dai singoli componenti delle Commissioni. 3. Il parere della Commissione, firmato dal Presidente della stessa, è allegato all atto esaminato e ne costituisce parte integrante. 4. I verbali delle Commissioni sono posti in approvazione nella prima seduta utile. ART. 16 SEGRETERIA

8 1. Le funzioni di segreteria amministrativa delle Commissioni Consiliari sono svolte dal personale dell Area competente all uopo previsto. 2. Tale personale cura l organizzazione delle sedute, sotto la sovrintendenza del Presidente di ciascuna Commissione, nonché assolve a tutti gli adempimenti amministrativi connessi al funzionamento delle Commissioni Consiliari. ART. 17 COLLABORAZIONI ESTERNE Il Presidente del Consiglio può autorizzare, nei casi di particolare importanza e su richiesta di ciascuna Commissione, la collaborazione di persone particolarmente competenti nelle materie trattate, utilizzando i fondi a tale scopo previsti in bilancio e a disposizione della Presidenza del Consiglio.

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