REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
|
|
- Nicolo Berardino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
2 ART. 1 ISTITUZIONE 1. In applicazione dell art. 38 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 20 dello Statuto, il Consiglio Provinciale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari. 2. Le Commissioni Consiliari sono Permanenti, di Garanzia o Speciali. 3. La composizione delle Commissioni Consiliari in conformità ai nominativi indicati dai Gruppi Consiliari e nel numero attribuito a ciascuno di essi è approvata dal Consiglio Provinciale a scrutinio palese. Tale procedura i applica anche in sostituzione di uno o più componenti. 4. Il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio Provinciale non possono fare parte delle Commissioni Consiliari. 5. La tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni sono regolati dalle norme seguenti. ART. 2 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1. Le Commissioni Permanenti sono istituite, con propria deliberazione, dal Consiglio Provinciale che ne determina il numero e le competenze all inizio di ogni ciclo amministrativo, sentita la Commissione Affari Generali ed Istituzionali istituita ai sensi del 2 comma dell Art.20 dello Statuto. 2. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto di avere almeno un rappresentante in ogni Commissione Consiliare. I membri che residuano dopo l applicazione di tale regola sono attribuiti ai vari Gruppi con il metodo d Hondt. 3. La prima riunione è convocata entro venti giorni dalla nomina, dal Presidente del Consiglio, che la presiede. 4. Le Commissioni Permanenti eleggono nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente con votazioni segrete separate. 5. La Vice Presidenza della Commissione Affari Generali ed Istituzionali è indicata dalla minoranza consiliare. 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, presiede la riunione il Vice Presidente ed in casi di assenza anche di quest ultimo presiede il Consigliere più anziano di età tra i presenti. 6 bis. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta di Commissione può farsi rappresentare con delega scritta da altro Consigliere nominato come vicario dal Consiglio per l intera durata in carica del Consiglio stesso. Il Consigliere vicario dovrà essere scelto tra i componenti del Gruppo consiliare a cui appartiene il Consigliere rappresentato. Il Consigliere vicario, per la seduta oggetto di delega, assume la qualità di membro della Commissione, con tutte le facoltà e i diritti. Il Consigliere appartenente a un monogruppo non può essere sostituito da un Consigliere vicario, ma unicamente farsi rappresentare con delega scritta da altro membro della commissione. 7. Le Commissioni Permanenti possono, per particolari motivi, organizzarsi in Sottocommissioni. ART. 3 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI: COMPETENZE
3 1.Le Commissioni Permanenti sono istituite per l esame preventivo di atti attribuiti alla competenza del Consiglio. 2. Di norma, tutte le proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale sono sottoposte al preventivo esame della Commissione competente per materia, salvo i casi di particolare necessità od urgenza ed i casi di atti a contenuto vincolato. 3.L assegnazione alla Commissione competente è effettuata, con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio, a cui compete anche la valutazione sui casi di eccezione di cui al comma precedente. E facoltà di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati sottoporre al Consiglio la valutazione definitiva in ordine a tali casi. 3 bis. Il Presidente del Consiglio stabilisce di norma un termine massimo di 20 giorni entro il quale la Commissione deve esaminare il provvedimento assegnato. Trascorso tale termine il Presidente della Commissione competente può motivatamente proporre al Presidente del Consiglio una proroga di non più di ulteriori 15 giorni. Trascorso tale termine senza che la Commissione abbia completato l esame, il provvedimento viene iscritto all ordine del giorno del Consiglio provinciale. 3 ter. Le procedure e i termini indicati nel comma precedente non si applicano alle proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento del Consiglio provinciale e dei gruppi consiliari e del Regolamento delle Commissioni consiliari. 4. Nell ambito delle funzioni proprie del Consiglio, le Commissioni svolgono di propria iniziativa, studi e indagini conoscitive, audizioni e sopralluoghi, ed assicurano un contributo di proposte, documentazione e discussione, le cui risultanze vengono sottoposte agli organi dell Ente. ART. 4 SOTTOCOMMISSIONI 1. L Istituzione di una sottocommissione ha carattere eccezionale e deve essere definita la sua durata temporale. 2. La Commissione, nell atto della costituzione della Sottocommissione, indica il Presidente, determina il numero di componenti, tenuto conto delle finalità per cui la stessa è stata istituita, del carattere operativo che la stessa riveste, e definisce le modalità di relazione alla Commissione. 3. Le sedute delle Sottocommissioni, considerato il carattere eccezionale e operativo delle stesse, debbono svolgersi senza presenza di pubblico. 4. Ai lavori della Sottocommissione possono partecipare, esclusivamente, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione di riferimento, qualora non ne faccia già parte, e i Vice Presidenti, se delegati. 5. Se necessario per l economia dei lavori, i n considerazione delle finalità per cui è stata istituita, la Sottocommissione può procedere ad audizioni o a sopralluoghi. 6. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione competente. ART. 5 COMMISSIONE DI GARANZIA 1. Ai sensi dell art. 10 del Regolamento del Consiglio Provinciale, il Consiglio nomina, nelle prime sedute dopo la sua elezione, a scrutinio segreto, la Commissione di Garanzia.
4 2. La Commissione è composta di tre membri effettivi e due supplenti, garantendo la rappresentanza della minoranza a cui è attribuita la Presidenza della Commissione stessa. Per la validità delle riunioni della Commissione devono essere presenti tre componenti. 3. La Commissione viene incaricata dei singoli casi dal Presidente del Consiglio, che fissa altresì il termine entro il quale la Commissione deve presentare al Consiglio la relazione sul caso assegnatole. 4. La Commissione esprime parere in ordine a questioni sollevate dai Consiglieri ai sensi dell art. 30 del Regolamento del Consiglio Provinciale e su tutte le questioni sulle quali è attivata dal Presidente del Consiglio su decisione del Consiglio. ART. 6 COMMISSIONI SPECIALI 1. Ai sensi dell art. 20, c. 4 dello Statuto, su proposta della Giunta Provinciale o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, possono essere istituite Commissioni Speciali per fini di studio, di indagine o di inchiesta. Nel provvedimento di istituzione sono specificate le finalità nonché il termine temporale delle attività. 2. La composizione delle Commissioni Speciali dovrà garantire la rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare. Le Commissioni Speciali eleggono nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente. 3. La prima riunione è convocata entro venti giorni dalla nomina, dal Presidente del Consiglio. 4. Il Presidente della Commissione Speciale, tenuto conto della natura della stessa e sentita la Commissione, decide quando le riunioni debbono svolgersi senza la presenza del pubblico. Qualora la seduta della Commissione sia pubblica si applicano le norme previste per le Commissioni Consiliari Permanenti. 5. Se necessario per l economia di lavori, in considerazione delle finalità per cui è stata istituita,la Commissione speciale può procedere ad audizioni o a sopralluoghi.. 6. La Commissione Speciale, tenuto conto delle specificità per cui è stata istituita, può richiedere la collaborazione di uno staff tecnico e/o di segreteria da individuare all interno della struttura dell Ente. 7. per convocazioni, validità, votazioni e pubblicità si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni Consiliari Permanenti. ART. 7 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE 1. La convocazione delle sedute è fatta dal Presidente della Commissione su sua iniziativa, o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia possono chiedere la convocazione delle Commissioni con uno specifico ordine del giorno. 2. La convocazione viene fatta con avviso da recapitare nelle Segreterie dei Gruppi Consiliari almeno tre giorni liberi prima della data della riunione. 3. Nella convocazione è indicato l Ordine del Giorno ed a essa viene, altresì, allegata l eventuale documentazione attinente alla pratica.
5 4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata senza l osservanza dei termini e con le modalità ritenute idonee dal Presidente utili al certo reperimento dei Componenti delle Commissioni. ART. 8 VALIDITA DELLE SEDUTE 1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno la metà più uno dei voti rappresentati, anche per delega scritta e almeno un terzo dei Consiglieri membri. 2. Il Consigliere impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare con delega scritta dal vicario nominato secondo quanto disposto dall art. 2 o, in assenza del vicario, da un altro membro della Commissione. 3. Il Consigliere componente della Commissione che si assenta temporaneamente o definitivamente durante la seduta della Commissione può delegare la propria rappresentanza di voti ad altro membro già presente in Commissione. 4. Il componente della Commissione che abbandona definitivamente la seduta ne informa il Presidente. 5. Nel corso della seduta ciascun membro può richiedere la verifica del numero legale. 6. Il Presidente procede all appello e se constata la mancanza del numero legale di cui al comma 1 del presente articolo, la seduta è sospesa per quindici minuti. Dopodiché, rifatto l appello, se permane la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta e riconvocata in altra data. ART. 9 PUBBLICITA DELLE SEDUTE 1. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono pubbliche tranne che nei seguenti casi: a) quando la Commissione è chiamata ad esprimere giudizi o valutazioni su qualità di correttezza, attitudini, meriti e demeriti delle persone; b) quando la riservatezza è prevista dalla legge; c) quando il Presidente della Commissione, con decisione motivata e approvata a maggioranza semplice, decide che la seduta debba ritenersi riservata. 2. I Consiglieri Provinciali possono presenziare alle sedute delle Commissioni di cui non fanno parte con diritto di parola e senza diritto di voto. 3. Le sedute delle Commissioni convocate al di fuori della sede dell Amministrazione Provinciale per svolgere esclusivamente sopralluoghi funzionali all acquisizione di elementi conoscitivi sugli argomenti, sono riservate ai membri della Commissione. 4. Il pubblico è ospitato in una parte della sala all uopo determinata e non può interferire nella discussione, né contattare i membri della Commissione durante i lavori all interno dell aula. 5. Per la disciplina delle sedute, il Presidente della Commissione, o il suo sostituto, provvede secondo la normativa prevista per le sedute di Consiglio. 6. E fatto divieto, durante lo svolgimento delle sedute, utilizzare telefoni cellulari con suoneria attivata. 7. Notizia delle sedute avviene attraverso i canali informativi di cui la Provincia può disporre.
6 ART. 10 PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 1. Una Commissione Consiliare Permanente può decidere di sua iniziativa, o su proposta del Presidente del Consiglio o del Consiglio stesso, di procedere all elaborazione di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza. 2. Il Segretario Generale cura che gli uffici competenti per materia assicurino al Presidente della Commissione tutte le informazioni e il supporto tecnico necessario alla stesura della proposta di deliberazione. 3. La conclusione della fase di elaborazione è approvata dalla Commissione su proposta del Presidente. Successivamente la proposta di deliberazione, sottoscritta da uno più componenti della Commissione, è trasmessa al Presidente del Consiglio per l iscrizione all ordine del giorno, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge. ART. 11 ISCRIZIONE ALL ODG DEL CONSIGLIO 1. Il Presidente del Consiglio, in casi di accertata necessità può porre all ordine del giorno del Consiglio una proposta di deliberazione ancora prima che sulla stessa si sia pronunciata la Commissione competente. 2. In tal caso il Presidente del Consiglio verifica che la proposta sia stata già trasmessa alla Commissione per il parere o provvede affinché tale trasmissione avvenga contemporaneamente all invio dell ordine del giorno. 3. Nel caso sopra indicato nell ordine del giorno dovrà essere specificato che la pratica è in attesa del parere della Commissione. 4. Ove tale parere non intervenga prima della seduta consiliare stabilita, l esame della stessa sarà rinviato, salvo che non vi sia l assenso unanime del Consiglio o che il Presidente non intenda avvalersi del potere di cui all art. 3, c.2. ART. 12 PARTECIPAZIONE DI MEMBRI GIUNTA, FUNZIONARI E SOGGETTI ESTERNI 1. Il Presidente e gli Assessori, se delegati, hanno diritto e se richiesti, l obbligo, di partecipare alle sedute delle Commissioni Permanenti. Il Presidente e gli Assessori possono sempre chiedere di essere sentiti. 2. Le Commissioni hanno diritto di: a) richiedere l intervento alle proprie riunioni dei Dirigenti della Provincia e del Segretario Generale; b) ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni da essa dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all espletamento delle proprie funzioni; c) richiedere informazioni e relazioni sulle materie di competenza ai rappresentanti della Provincia nei vari enti; d) procedere alla audizione di persone, enti o associazioni; e) acquisire all esterno, nell ambito delle materie di competenza, informazioni, dati, atti e documenti.
7 ART. 13 RIUNIONI CONGIUNTE 1. Per argomenti inerenti la competenza di più Commissioni Permanenti, il Presidente del Consiglio procede all assegnazione congiunta a due o più di esse. La convocazione spetta congiuntamente ai Presidenti delle Commissioni interessate. 2. La Riunioni congiunte, sentito il Presidente del Consiglio, possono essere convocate su iniziativa diretta dei Presidenti di Commissione, nonché su richiesta di un terzo dei componenti di ciascuna Commissione interessata. 3. Nel caso di riunioni di più Commissioni, la Presidenza è assegnata al Presidente di Commissione più anziano di età. 4. Per la validità della riunione di più Commissioni è richiesta la validità per ciascuna Commissione ai sensi dell art Per il resto valgono le norme generali per le sedute delle Commissioni. ART. 14 VOTAZIONI 1. Ciascun Gruppo, nell ambito delle Commissioni n cui è rappresentato, esprime lo stesso numero di voti di cui è portatore in Consiglio Provinciale, suddivisi tra i suoi componenti assegnati. Le frazioni vengono unificate mediante comunicazione del Capogruppo al Presidente della Commissione all atto dell insediamento. 2. Ciascun membro esprime, oltre al proprio voto, anche quello di cui era portatore il delegante. 3. Le decisioni delle Commissioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti rappresentati. 4. Nel caso in cui le Commissioni apportino modifiche al testo della proposta di delibera, queste devono essere comunicate al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale che dovrà acquisire i pareri necessari prima della seduta consiliare. 5. Le Commissioni Permanenti possono decidere di proporre al Consiglio relazioni, eventualmente distinte, di maggioranza e minoranza, sulle pratiche sottoposte all esame. ART. 15 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 1. Delle sedute delle Commissioni Consiliari vengono redatti verbali in forma sintetica a cura della segreteria. Viene altresì assicurata la registrazione dello svolgimento delle sedute stesse. 2. In ogni caso i verbali comprenderanno le decisioni conclusive su ogni punto all ordine del giorno dettate dal Presidente della Commissione, nonché i pareri e le dichiarazioni la cui verbalizzazione viene espressamente richiesta dai singoli componenti delle Commissioni. 3. Il parere della Commissione, firmato dal Presidente della stessa, è allegato all atto esaminato e ne costituisce parte integrante. 4. I verbali delle Commissioni sono posti in approvazione nella prima seduta utile. ART. 16 SEGRETERIA
8 1. Le funzioni di segreteria amministrativa delle Commissioni Consiliari sono svolte dal personale dell Area competente all uopo previsto. 2. Tale personale cura l organizzazione delle sedute, sotto la sovrintendenza del Presidente di ciascuna Commissione, nonché assolve a tutti gli adempimenti amministrativi connessi al funzionamento delle Commissioni Consiliari. ART. 17 COLLABORAZIONI ESTERNE Il Presidente del Consiglio può autorizzare, nei casi di particolare importanza e su richiesta di ciascuna Commissione, la collaborazione di persone particolarmente competenti nelle materie trattate, utilizzando i fondi a tale scopo previsti in bilancio e a disposizione della Presidenza del Consiglio.
Estratto del Regolamento per l organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città Metropolitana di Genova Titolo III Commissioni consiliari
Estratto del Regolamento per l organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città Metropolitana di Genova Titolo III Commissioni consiliari 1 TITOLO III - Commissioni consiliari CAPO I Istituzione
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 28 luglio 2011 ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente
DettagliC O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma)
C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l istituzione,
Dettagli* * * * * * * * * * R E G O L A M E N T O C O M M I S S I O N I C O M U N A L I * * * * * * * * * * ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL
COMUNE DI FLERO BRESCIA PROVINCIA DI * * * * * * * * * * R E G O L A M E N T O D E L L E C O M M I S S I O N I C O M U N A L I * * * * * * * * * * ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 24.07.1995 PUBBLICATO
DettagliREGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNE DI DUEVILLE PROVINCIA DI VICENZA ***** REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI ART.1 (Costituzione) 1. Sono costituite le Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni preparatorie, referenti, propositive
DettagliComune di Camogli. Regolamento
Comune di Camogli (Provincia di Genova) Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti ALLEGATO A REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art.
DettagliPROVINCIA DI GORIZIA
PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 17 marzo 2005. In vigore dal 6 aprile 2005 1 Art. 1 Costituzione 1. Il Consiglio
DettagliCOMUNE DI CASTELFIDARDO
COMUNE DI CASTELFIDARDO REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI TESTO COORDINATO (Atti consiliari n.110 del 29.06.1995 n. 38 del 12.06.1997 100 del 25.06.1998 66 del 29.06.2001) ART.1 Costituzione
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
DettagliCittà Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
DettagliCOMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno
COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2000 e
DettagliRegolamento interno del Consiglio regionale. (Capo VI - Delle Commissioni ed artt. 88 e 117)
Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo VI - Delle Commissioni ed artt. 88 e 117) Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5 Pubblicata nel B.U. Calabria 1 giugno 2005, n. 10, suppl. straord. 3 giugno
DettagliREGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
COMUNE di PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 106 DEL 20.12.1999. MODIFICAZIONE: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 12.05.2010.
DettagliCOMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione n 3 del 25/01/2000 Modificato con deliberazione n 32 del 24/7/2007. Modificato con Deliberazione n 25 del 07/11/2013 1 INDICE
DettagliIndice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)
Regolamento interno per i lavori della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini Indice Art. 1 Finalità Art. 2 Organi Art.
DettagliConsiglio delle autonomie locali Regolamento interno
Consiglio delle autonomie locali Regolamento interno Approvato nella seduta dell 8 settembre 1998 con dichiarazione di immediata eseguibilità modificato nella seduta del 10 luglio 2000 Regolamento interno
DettagliREGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO METROPOLITANO della CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO Gli articoli da 1 a 9 della proposta di Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio
DettagliCOMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ART. 1 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le seguenti Commissioni permanenti: 1. Territorio,
DettagliComune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Pozzuolo del Friuli INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it e-mail: protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it Via XX Settembre, 31 33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) C.F.: 80010530303
DettagliCITTA DI GALATONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO E GARANZIA DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 46 DEL
s CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce Via Colonna n. 6/8 Tel.0833861039 fax 0833861039 www.comune.galatone.le.it e-mail urp@comune.galatone.le.it Cod. Fisc. 82001290756 Part.IVA 02377220757. REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO
COMUNE DI ACI CASTELLO ( CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERA CONSIALRE N. 22 DEL 01.04.2011 (Integrato con la delibera
DettagliCittà di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.
Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con delibera del C.C. n. 6 del 29/04/2013
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con delibera del C.C. n. 6 del 29/04/2013 Articolo 1 Istituzione e funzioni 1. Allo scopo di rendere più funzionali i lavori
DettagliREGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI VI CIRCOSCRIZIONE
REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI VI CIRCOSCRIZIONE Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 5 del 18.1.2001 modificato ed integrato con deliberazioni n. 94/2002 e n. 11/2004 Pagina
DettagliCOMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Adottato con atto Deliberativo di C.C. N 7 del 12 febbraio 2009 Pagina 1 di 6 Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina
DettagliREGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale del , n. 30
REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale del 10.04.1996, n. 30 - Modificato con D.C.P. n. 83 del 14.11.2000 (Artt. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14) - Modificato
DettagliREGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI
REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Organizzazione Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari COMUNE DI CASTELFORTE Prov. di Latina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL- LE COMMISSIONI
DettagliCOMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2012 1 Indice art. 1 Istituzione
DettagliConferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO
Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3
DettagliRegolamento delle Commissioni Comunali
Regolamento delle Commissioni Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29/02/2000 D:\Lavoro\Roccafranca\Sito\Progetto\Materiale pubblicato\documenti Ufficiali\Regolamenti\Regolamento COMMISSIONI.doc
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
Comune di Cinisello Balsamo Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Articoli approvati : dal n. 1 al n. 3 con C.C. n. 47/2007 Articoli approvati : dal
DettagliREGOLAMENTO FORUM GIOVANILE
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione
DettagliAllegato A Delibera Consiglio n. 4 del 23 febbraio 2010 REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Allegato A Delibera Consiglio n. 4 del 23 febbraio 2010 REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI INDICE ART. 1 - Costituzione ART. 2 - Composizione ed elezione ART. 3 - Insediamento ART. 4 - Nomina del
DettagliFORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO Art. 1 Sede legale e sede operativa 1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 1.2 Per motivate esigenze l Assemblea dei Soci,
DettagliREGOLAMENTO C O M U N E DI F L O R I D I A PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. Provincia di Siracusa
C O M U N E DI F L O R I D I A Provincia di Siracusa REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N.68 DEL 06/10/2014 MODIFICATO
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 28.12.2006 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
DettagliPROVINCIA DI CAMPOBASSO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMMISSIONE LAVORO SOMMERSO Approvato dalla Giunta Provinciale in data 3 marzo 2005 con deliberazione n. 38 CAPO I FINALITA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L EMERSIONE
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 dell 11 Novembre 2011. Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 dell
DettagliAllegato. CAPO IV: RAPPORTI CON l ASP Art. 12: Rapporti con l ASP.
Allegato REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL AMBITO/ DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE CAPO I : COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI
All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente
DettagliCOMUNE DI CENTO (Ferrara) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI SPECIALI PER MATERIA
COMUNE DI CENTO (Ferrara) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI SPECIALI PER MATERIA Approvato con atto Consiglio Comunale n. 71 del 27.09.2001 Modificato con atto Consiglio Comunale
DettagliCOMUNE DI STRONCONE Provincia di Terni. REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento della COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
COMUNE DI STRONCONE Provincia di Terni REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento della COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Approvato in commissione di controllo e garanzia nella riunione del
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 124 DEL 01.12.2009) I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'
Citta'di Casoria REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 23.03.2017-1 Articolo 1 ISTITUZIONE E SEDE Al fine di favorire la piena integrazione
DettagliREGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE E DI STUDIO
COMUNE DI CASTIGLIONE D ADDA Provincia di Lodi REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE E DI STUDIO Approvato con delibera C.C. N. del 24/10/2017 Pubblicato dal al Esecutivo il 1 REGOLAMENTO DELLE
DettagliCOMUNE DI PIANEZZA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
COMUNE DI PIANEZZA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art. 1 Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti Le Commissioni Consiliari
DettagliLEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 26-10-2006 REGIONE PUGLIA Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 139 del 27 ottobre 2006 ARTICOLO 1 (Finalità) 1.
DettagliCOMUNE DI PONTOGLIO. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
COMUNE DI PONTOGLIO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 03.02.2011 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
DettagliREGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.07.1994 modificato con deliberazione di C.C. n.. 18 del 4.3.1996 Art. 1 - Istituzione...3 Art. 2- Costituzione e composizione...3
DettagliRegolamento delle Commissioni Comunali Consultive
COMUNE di SAN COLOMBANO AL LAMBRO BORGO INSIGNE (Titolo Araldico) Provincia di MILANO Regolamento delle Commissioni Comunali Consultive (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 22.07.2005)
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO Art. 1 Enti locali partecipanti e funzioni 1. Fanno parte della Conferenza dei Comuni
DettagliComune di San Miniato REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA
Comune di San Miniato Provincia di Pisa REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 30/07/1996, modificato con Delibera Consiglio Comunale
DettagliCONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale
DettagliREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D ISTITUTO
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D ISTITUTO CONSIGLIO Art. 1 La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n.
DettagliREGOLAMENTO. per la DISCIPLINA e lo SVOLGIMENTO dell ATTIVITA della CONFERENZA DEI SINDACI
REGOLAMENTO per la DISCIPLINA e lo SVOLGIMENTO dell ATTIVITA della CONFERENZA DEI SINDACI dei Comuni appartenenti all A.ULSS n. 15 Alta Padovana e del relativo ESECUTIVO nonchè del COORDINAMENTO CONSULTIVO
DettagliPIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14/2010 Articolo 1 DEFINIZIONE
DettagliPROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO n. 09 Approvato con atto di
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO Art. 1 - Competenze La Consulta Comunale del Lavoro è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche
DettagliCOMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Provincia di Bologna NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Provincia di Bologna NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT approvato con deliberazione consiliare nr. 55 del 25/05/2010 1 NUOVO
DettagliREGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (CPOAPS)
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (CPOAPS) IL COMITATO PARI OPPORTUNITA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO nella seduta del Visto il
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità
Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani
DettagliREGIONE LIGURIA. Consulta statutaria
REGIONE LIGURIA Consulta statutaria Regolamento interno Allegato alla deliberazione n. 1 del 20/09/2007 Capo I Oggetto Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento interno, in attuazione degli articoli
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 1 TITOLO I FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA Art. 1 Convocazione dell Assemblea 1. L Assemblea è convocata
DettagliALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 70 DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 70 DEL 4.11.1996 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI ART.1 ISTITUZIONE Il Consiglio Comunale, ai sensi dell art. 6 della L.142/90 e dell art. 34 dello Statuto
DettagliAzienda di Servizi alla Persona Collegio Morigi De Cesaris
Azienda di Servizi alla Persona Collegio Morigi De Cesaris Via Taverna 37 29121 Piacenza REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 1 REGOLAMENTO FINALITA FUNZIONI 1. Il funzionamento dell
DettagliC I T T À D I P O T E N Z A
C I T T À D I P O T E N Z A REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO LOCALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 304 del 15/12/2010 INDICE TITOLO I-ISTITUZIONE
DettagliPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BRESCIA PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Regolamento della Conferenza dei Comuni, delle Comunità montane e degli Enti gestori delle Aree regionali protette Ai
DettagliCOMUNE DI CLES. Provincia di Trento REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL SOCIALE
COMUNE DI CLES Provincia di Trento REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL SOCIALE Approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 05.03.2018 Regolamento per il Sociale (art 57 ter Statuto) Art. 1 Finalità
DettagliREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO Emanato con Decreto 26 luglio 2006, n. 10077 Ultime modifiche emanate con Decreto 7 febbraio 2013, n. 149 Entrate in vigore il 7 febbraio 2013 UFFICIO
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO. ai sensi dell art. 35 dello Statuto Comunale
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO ai sensi dell art. 35 dello Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delib. n. 51 del 25/10/2016 ART. 1... 3 ART. 2... 3 ART.
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Emanato con D.R. n. 10076 del 26/7/2006. Ultime modifiche apportate con D.R. Rep. n. 149/2013 del 07/02/2013. Entrato in vigore il giorno 07/02/2013
DettagliRegolamento Commissioni consultive
Regolamento Commissioni consultive Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2012 e pubblicato sul sito dal al ai sensi dell art. 88 dello statuto comunale. Esecutivo il Il Segretario
DettagliCOMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI
COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI ARTICOLO 1 - Istituzione della Commissione 1. È istituita la Commissione
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DELL UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 ALTO VICENTINO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DELL UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 ALTO VICENTINO Art.1 COMPOSIZIONE Ai sensi dell art. 5 della Legge Regionale 14.09.1994, n.56,
DettagliREGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Articolo 1 - Istituzione 1. È istituita dal Comune di Sovicille, la CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI (di seguito denominata Consulta),
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta delle
DettagliRegolamento della Consulta Comunale della Famiglia
Regolamento della Consulta Comunale della Famiglia Indice Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Funzioni Art. 3 - Ammissione alla Consulta e sua composizione Art. 4 - Decadenza Art. 5 - Organi della Consulta Art.
DettagliCOMUNE DI LAGLIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO
COMUNE DI LAGLIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO S O M M A R I O Articolo 1 2 3 4 5 6 7 8 D E S C R I Z I O N
DettagliCOMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA Piazza Vittorio Emanuele II n.31-48010 Cotignola (RA) Telefono: 0545/908811 - Telefax: 0545/41282 P.IVA 00148580392 e-mail: comunecotignola@racine.ra.it SETTORE
DettagliREGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
ìm Regione Sicilia REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. Regione Sicilia CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 1.11 presente regolamento, predisposto
DettagliComune di ALTAMURA (Provincia di Bari) Statuto della Consulta Comunale Giovanile
Comune di ALTAMURA (Provincia di Bari) Statuto della Consulta Comunale Giovanile Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del n. Art. 1 ISTITUZIONE E istituita dal Comune di ALTAMURA, con deliberazione
DettagliAssociazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
DettagliREGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE. Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore.
REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 Novembre 2018 Si assegna
DettagliPROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA
PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA (di seguito anche Regione ) e UNIONE PROVINCE LOMBARDE (di seguito anche UPL), per l istituzione del Tavolo permanente di consultazione istituzionale in materia
DettagliRegolamento per il rinnovo degli organi statutari
Regolamento per il rinnovo degli organi statutari approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 4 MARZO 2017 Assemblea di sezione (Statuto art. 15) L Assemblea per l elezione del Consiglio sezionale,
DettagliREGOLAMENTO della COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI della Provincia di Brescia
A LLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO P ROVINCIALE N. 43 DEL 29/10/2009 REGOLAMENTO della COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI della Provincia di Brescia INDICE ART.1 DISCIPLINA 1 ART. 2 COMPOSIZIONE
DettagliCOMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO P R O V I N C I A D I R O V I G O REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA Regolamento approvato con deliberazione
DettagliCOMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA N. 24 del 14 LUGLIO 2009 Oggetto: Nomina componenti commissioni consiliari permanenti. L'anno duemilanove e questo
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,
DettagliRegolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile
Regolamento Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile Art. 1 Premessa Per rispondere in modo sempre più concreto alle suddette esigenze di protezione civile, la Provincia di Cremona e
DettagliComune di Mesagne. Art. 13 (in giallo barrato l abrogazione avvenuta il 24 settembre 2013) Composizione e costituzione delle Commissioni permanenti
Estratto di articoli del regolamento sul funzionamento di vari consigli comunali riguardanti le Commissioni Consiliari in particolari i diritti di surroga e partecipazione dei consiglieri comunali. tali
DettagliREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA METROPOLITANA DI BOLOGNA TITOLO I ORDINAMENTO
CTSS Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna Approvato alla CTSS metropolitana di Bologna nella seduta del 3.10.2016 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE
DettagliCONFERENZA ZONALE PER L ISTRUZIONE Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE
CONFERENZA ZONALE PER L ISTRUZIONE Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Composizione Art. 3
DettagliREGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazioni consiliari: n. 11 del 24.01.1992 n. 48 del 14.04.1992 Modificato con deliberazioni
DettagliREGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
COMUNE DI CASTELLO D ARGILE 1 Provincia di Bologna REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Approvato con delibera C.C. del 13/03/1995 Esecutiva C. R. C. 12268 del 03/04/1995 Ripubblicata dal 15/04/1995
DettagliRegolamento della Consulta provinciale delle professioni
Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Approvato con Delibera di Giunta n. n. 55 del 06.06.2013 Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 19.12.2017 A cura dell Ufficio Segreteria
Dettagli