Corso di Alta Formazione Didattica per gli Studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

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1 Corso di Alta Formazione Didattica per gli Studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Alimenti funzionali e nutraceutica Dipartimento di Scienze del Farmaco Università degli Studi del Piemonte Orientale Aldo Martelli Aldo Martelli

2 Dipartimento di Scienze del Farmaco Parte Prima Etichettatura dei prodotti alimentari Aldo Martelli

3 Le etichettature degli alimenti hanno principalmente due funzioni: - fornire utili informazioni - fare evitare il più possibile errori alimentari più o meno gravi. Le informazioni fornite dalle etichette sono di quattro tipi 1. Informazioni sulla denominazione di vendita o tipologia merceologica del prodotto 2. Informazioni sulla presenza nel prodotto di componenti che a livello personale potrebbero creare inconvenienti (allergie e intolleranze) 3. Informazioni nutrizionali sulle quantità di calorie e di vari nutrienti fornite dal prodotto 4. Indicazioni nutrizionali e sulla salute e la riduzione del rischio di malattie fornite sui prodotti alimentari sotto forma di claims Aldo Martelli

4 Dipartimento di Scienze del Farmaco Etichettatura dei prodotti alimentari Aldo Martelli

5 Premessa La normativa europea in materia di etichettatura degli alimenti è in fase di profonda modifica in quanto alla fine del 2011 è stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Esso sostituirà ben sei direttive ed un regolamento attualmente in vigore: Direttiva 87/250 (indicazione del titolo alcolometrico volumico) Direttiva 90/496 (etichettatura nutrizionale) Direttiva 99/10 e Direttiva 2000/13 (sull etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) Direttiva 2002/67 (chinino e caffeina) Direttiva 2008/5 (altre indicazioni in etichetta) Regolamento 608/2004 (alimenti addizionati di fitosteroli) Inoltre modificherà i Regolamenti CE 1924/2006 e 1925/2006. Aldo Martelli

6 Le direttive e il regolamento suddetti sono abrogati a decorrere dal Il regolamento 1169/2011 si applicherà quindi a decorrere dal , ad eccezione dell articolo 9.1.l. (dichiarazione nutrizionale) a decorrere dal Tra il e il la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, dovrà essere conforme agli articoli da 30 a 35. Gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del Reg. 1169/2011 potranno essere immessi sul mercato prima del Il regolamento 1169/2011 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Poiché il regolamento 1169/2011 si applicherà in linea di massima solo alla fine del 2014, nel frattempo rimane in vigore l attuale normativa che tratta separatamente l etichettatura dei prodotti alimentari, l etichettatura nutrizionale e i claims. Ad essa quindi ci riferiremo, illustrando in seguito il contenuto del regolamento 1169/2011. Aldo Martelli

7 Normativa vigente Europea Nazionale DIR 79/112 etichettatura (abrogata dalla DIR 2000/13) DIR 89/395 e 89/396 modifica della 79/112 (abrogate) DIR 97/4 etichettatura modifica la 79/112 (abrogata) DL 109/1992 etichettatura DL 68/2000 etichettatura DIR 99/10 etichettatura DL 259/2000 etichettatura (modifica DL 109/1992) DIR 2000/13 etichettatura (sostituisce la 79/112) DL 181/2003 etichettatura (modifica DL 109/1992) DIR 2001/101 carne (modifica la 2000/13) DL 181/2003 DIR 2002/67 chinino e caffeina DL 181/2003 DIR 2003/ / /63 ingredienti DIR 2008/5 gas imballaggio, edulcoranti, liquirizia (abroga e sostituisce le DIR 94/54 e 2004/77 liquirizia) DL 114/2006 allergeni, ingredienti, frutta ortaggi funghi (modifica DL 109/1992) CM 168/2003 specifici chiarimenti in etichetta L 204/2004 e CM 1/12/2004 etichettatura, prodotti specifici, latte, oli di oliva, passata di pomodoro D.L Trasparenza etichettatura (non valido in UE) Aldo Martelli

8 DIR 2000/13/CE: etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (DL 181/2003: attuazione della DIR 2000/13) Art. 1 e 2 La normativa europea e nazionale sull etichettatura dei prodotti alimentari riguarda i comuni prodotti alimentari Contiene disposizioni generali in materia di etichettatura e impone il divieto generale di utilizzare informazioni che possano indurre in errore l acquirente o attribuiscano ai prodotti alimentari proprietà medicamentose Aldo Martelli

9 Direttiva 2000/13 Indicazioni obbligatorie nell etichettatura dei prodotti alimentari Art. 3 1) la denominazione di vendita 2) l elenco degli ingredienti 3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti 4) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto 5) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza 6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione 7) il nome o la ragione sociale e l indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità 8) il luogo d origine o di provenienza, qualora l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore 9) le istruzioni per l uso, quando la loro omissione non consenta all acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare 10) per le bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2 % in volume, l indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo Aldo Martelli

10 Per ingrediente s intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata (Art.6). Art.6 L elenco degli ingredienti è costituito dall enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti. Art.8 La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa: in unità di volume per i prodotti liquidi, in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando, secondo il caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo. Aldo Martelli

11 Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione (Art.9). Esso viene indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il..." quando la data comporta l indicazione del giorno, "da consumarsi preferibilmente entro fine..." negli altri casi. Art.10 Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. La data deve essere preceduta dalle parole: "da consumare entro seguite dalla data stessa. Queste indicazioni sono seguite da una descrizione delle condizioni da osservare per la conservazione. La data comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l anno, nell ordine e in forma chiara. Aldo Martelli

12 Il codice europeo a barre Moltissimi prodotti come alimentari, cosmetici, detersivi e molti altri, hanno etichette su cui sono stampate delle barrette nere sotto le quali vi sono alcune cifre. Sono le barre previste dal sistema europeo di codificazione, il codice a barre, e servono a facilitare ai commercianti l'organizzazione del lavoro. Anche l'operazione di incasso è facilitata: il prodotto munito di codice viene fatto passare davanti a un dispositivo di lettura ottica per cui il prezzo non viene più battuto manualmente alla cassa e sullo scontrino, accanto al prezzo, compare anche la dicitura dell'articolo. Aldo Martelli

13 Qual è il significato dei numeri? Le prime 7 cifre formano la Global Location Number (numerazione globale dell indicazione luogo). Questo numero di base viene assegnato nei singoli paesi da un ente autorizzato. Ad ogni paese sono assegnati uno o più codici identificativi: sono le prime 3 cifre del codice EAN. Le successive 4 cifre rappresentano l'indirizzo del produttore o del fornitore. Le ulteriori 5 cifre si riferiscono all'articolo stesso, per es. piselli extrafini 500 g. Le cifre iniziali vengono assegnate a merci confezionate all interno del negozio, come insalate, focacce, dolci, formaggi, ecc. L'ultimo numero serve solamente come verifica, in modo che il computer possa accorgersi di un'eventuale "svista". Aldo Martelli

14 La sigla del paese corrisponde sempre al luogo di produzione? Purtroppo no. Dalla sigla del paese non si può evincere automaticamente il luogo di produzione, perché ad es. una ditta italiana può richiedere un codice italiano anche per merci prodotte all estero. D altro canto anche merce prodotta in Italia può contenere materie prime prodotte in altri paesi. Per il consumatore il codice EAN quindi non ha una grande valenza. Con questo sistema il cartellino del prezzo cade in disuso. Il prezzo non è più applicato su ciascun prodotto ma solo sullo scaffale, dal momento che con la lettura automatica del codice a barre alla cassa non c'è più bisogno di registrare i prezzi uno ad uno. Questo è certamente un risparmio di tempo per il commerciante, ma può disorientare l'acquirente. Il vantaggio per i consumatori può essere uno scontrino migliore. I numerini stampigliati sotto le confezioni in tetrapak sono utili per la rintracciabilità del materiale di imballaggio e non hanno niente a che vedere con l alimento confezionato (men che meno con il numero di pastorizzazioni del latte!!!!) Aldo Martelli

15 Esempi di contrassegni numerici per i singoli Paesi Codice Paese USA Numerazioni interne Francia Germania Giappone * Federazione Russa Giappone * Gran Bretagna 590 Polonia Cina Italia Spagna 880 Corea del Sud 890 India Aldo Martelli

16 Tra le indicazioni obbligatorie nell etichettatura dei prodotti alimentari l art. 3 della Direttiva 2000/13 al punto 8 prevede: il luogo d origine o di provenienza, qualora l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. All atto pratico questo significa che l indicazione dell origine per la generalità dei prodotti è prevista solo in modo volontario ed è già obbligatoria solo per alcuni. Le disposizioni obbligatorie relative all origine sono già previste per il miele (Dir. 2001/110), la frutta e gli ortaggi (Reg. 1580/2007 nel settore degli ortofrutticoli), il pesce (Reg. 104/2000 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura), le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine (Reg. 1760/2000) e l olio d oliva (Reg. 1019/2002). Attualmente non c è l obbligatorietà per la carne di maiale, i salumi, prosciutti compresi, le carni di coniglio, pecora e agnello, la frutta e la verdura trasformate, comprese aranciate e succhi di arancia, i formaggi, comprese le mozzarelle, il latte UHT, la pasta, ecc. Aldo Martelli

17 Indicazione del luogo di origine o provenienza In materia il futuro nuovo regolamento UE risulterà come un compromesso fra le istanze di chi vorrebbe l obbligo dell indicazione per il maggior numero di prodotti possibile e quanti, al contrario, ne temono gli effetti paralizzanti per gli acquisti di materie prime sul mercato internazionale. Sarà così confermato il principio per cui l obbligo vi è solo quando l omissione potrebbe ingannare il consumatore, tuttavia questo sarà esteso alle carni di suino, ovicaprini e volatili. Successivamente dovrebbe essere previsto anche per ulteriori tipi di carne, latte anche quale ingrediente di prodotti lattiero caseari, alimenti non trasformati, prodotti monoingrediente ed ingredienti che rappresentino più del 50% del prodotto finito. Laddove venga indicato il paese di origine e questo non coincida con l origine del suo ingrediente primario, dovrebbe essere indicato anche il paese d origine/luogo di provenienza di quest ultimo oppure ne verrebbero segnalata la diversità. Aldo Martelli

18 La Direttiva 2002/67/CE (recepita dal D.L. 181/2003) riguarda i prodotti alimentari contenenti chinino e caffeina Chinino e caffeina sono utilizzati in taluni prodotti alimentari, sia come aromi, sia, in particolare per quanto riguarda la caffeina, come ingredienti. Per la maggior parte dei consumatori, il consumo non eccessivo di tali sostanze non presenta rischi per la salute. Il chinino è utilizzato, in ragione di una certa dose massima, nelle bevande amare, mentre la caffeina è usata come ingrediente delle bevande cosiddette energetiche. Per le persone adulte, ad eccezione delle donne incinte, il contributo delle bevande energetiche al consumo complessivo di caffeina non risulta preoccupante, nell ipotesi che le bevande energetiche sostituiscano altre fonti di caffeina. Per i bambini però un certo consumo giornaliero di caffeina può comportare passeggero aumento dell eccitazione, dell irritabilità, del nervosismo o dell ansia. In caso di gravidanza è opportuno consigliare un consumo minore di caffeina. Aldo Martelli

19 Il chinino e/o la caffeina utilizzati come aroma nei prodotti alimentari devono essere indicati nell elenco degli ingredienti con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma» (Art.1) Art.2 Quando una bevanda destinata al consumo, in quanto tale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato, contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in quantità superiore a 150 mg/l, deve figurare in etichetta la menzione Tenore elevato di caffeina seguita fra parentesi dal tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. La disposizione non si applica alle bevande a base di caffè, tè o estratto di caffè o di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine caffè o tè. L'acqua tonica, a causa del contenuto di chinino, risulta fluorescente quando viene esposta ai raggi ultravioletti Aldo Martelli

20 DIR 2008/5/CE: Specificazioni in etichetta, per alcuni prodotti alimentari, di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla DIR 2000/13 Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario prevedere per alcuni prodotti indicazioni obbligatorie complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13. Alcuni gas d'imballaggio non dovrebbero essere considerati ingredienti e non dovrebbero di conseguenza figurare in elenco sull'etichetta. Tuttavia il consumatore deve essere informato dell'impiego di tali gas per consentirgli di capire la ragione della più lunga durata di conservazione del prodotto che acquista rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo diverso. Aldo Martelli

21 Per garantire un'informazione adeguata è necessario rendere obbligatoria sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica e predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti che contengono certe categorie di edulcoranti. Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio. In caso di elevato tenore di tali sostanze, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di liquirizia. Aldo Martelli

22 Indicazioni previste (Allegato I) «confezionato in atmosfera protettiva» quando la durata del prodotto è stata prolungata grazie a gas d'imballaggio «con edulcorante/i» quando i prodotti contengono edulcoranti (Dir 94/35/CE) «con zucchero/i e edulcorante/i» quando contengono zuccheri aggiunti e edulcoranti «contengono una fonte di fenilalanina» quando contengono aspartame «un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi» quando contengono polioli >10% dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) ad una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l: «contiene liquirizia»; ad una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg: «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione»; ad una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol: «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» Aldo Martelli

23 Dipartimento di Scienze del Farmaco Allergeni in etichetta Aldo Martelli

24 L allergia alimentare è una reazione anomala verso uno o più alimenti mediata dal sistema immunitario che li riconosce erroneamente come estranei. La reazione presenta quadri clinici differenti per tipologia e gravità. Gli allergeni che inducono una risposta allergica sono innocui per la maggior parte delle persone ma non per i soggetti allergici. La risposta allergica è fortemente soggettiva per cui è difficile definire una dose di allergene scatenante valida in generale per i soggetti sensibili. Gli allergeni alimentari sono per lo più proteine o glicoproteine. Gli anticorpi o immunoglobuline sono proteine che riconoscono gli antigeni come strutture estranee. Le Ig-E intervengono nei processi che regolano le reazioni allergiche anche verso gli antigeni alimentari. Aldo Martelli

25 Siti da visitare: L intolleranza è invece una reazione avversa agli alimenti non mediata dal sistema immunitario che coinvolge il metabolismo, come l intolleranza al lattosio o il favismo che sono dovute a difetti enzimatici. Vari alimenti come cioccolato, pomodoro, fragole, insaccati, formaggi stagionati, vino, pesci, molluschi contengono sostanze bioattive come istamina e tiramina (amine biogene) che possono causare sintomi simili a quelli delle allergie (reazioni pseudo allergiche). La celiachia è una malattia cronica autoimmune scatenata dal glutine di vari cereali e non una vera allergia in quanto non coinvolge le Ig-E ma le Ig-A. Esiste però una vera allergia ai cereali, così come una vera allergia alle proteine del latte (e non al lattosio). Altra cosa sono le intossicazioni alimentari (spesso di tipo microbico) e i difetti congeniti del metabolismo (es. fenilchetonuria). Aldo Martelli

26 Normativa Europea Nazionale DIR 2003/89 allegato III bis (modifica la DIR 2000/13) DL 114/2006 DIR 2004/77 liquirizia DL 114/2006 DIR 2005/26 e 2005/63 elenco ingredienti esclusi da allegato III bis (abrogata dalla DIR 2007/68) DIR 2006/142 modifica allegato III bis lupino e molluschi DIR 2007/68 allegato III bis definitivo DL 114/2006 DL 178/2006 (modifica DL 114/2006) CM 5107/2010 REG 1169/2011 Si applica dal REG 41/2009 celiachia L 123/2005 celiachia Aldo Martelli

27 Normativa relativa alle indicazioni da mettere in etichetta riguardo agli allergeni alimentari Le allergie alimentari sono in parte benigne, ma a volte possono anche rivelarsi mortali e tra gli allergeni alimentari più diffusi si trovano: latte vaccino, frutta, leguminose (in particolare arachidi e soia), uova, crostacei, noci, pesci, ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle ombrellifere), grano e altri cereali. Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono quindi nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati ed anche gli additivi alimentari possono essere all'origine di reazioni indesiderate. È pertanto necessario fornire un'adeguata informazione ai consumatori che soffrono di allergie alimentari dando loro indicazioni più complete sulla composizione dei prodotti alimentari. La Direttiva 2003/89/CE del ha modificato la 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari perché a norma dell'articolo 6 alcune sostanze che potevano non figurare nell'elenco degli ingredienti sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute. Aldo Martelli

28 In particolare il comma 8 dell art. 6 della 2000/13 rendeva non obbligatoria l indicazione dei singoli componenti degli ingredienti composti quando essi costituiscano meno del 25% del prodotto finale, salvo nel caso degli additivi. Questa regola del 25% voleva evitare l eccessiva lunghezza dell elenco degli ingredienti. Si è reso quindi opportuno modificare la direttiva 2000/13/CE con l inserimento dell Allegato III bis. Le sostanze utilizzate nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, derivate da ingredienti elencati nell'allegato III bis devono essere considerate come ingredienti ed essere sempre riportate sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente da cui derivano. L'elenco dell'allegato III bis della 2003/89 era provvisorio e suscettibile di sistematico aggiornamento, come è avvenuto. Aldo Martelli

29 La Direttiva 2007/68/CE ha definito dopo la fase transitoria l allegato III bis 1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (*); b) maltodestrine a base di grano (*); c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. Aldo Martelli

30 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. Aldo Martelli

31 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (*); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D- α naturale, tocoferolo acetato D- α naturale, tocoferolo succinato D- α naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale da steroli di olio vegetale a base di soia. (*) e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'efsa per il prodotto di base dal quale sono derivati. Aldo Martelli

32 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. 8. Frutta a guscio: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne: a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. Aldo Martelli

33 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. Aldo Martelli

34 Problemi non risolti dalla normativa L elenco degli allergeni potrebbe includere altre sostanze (fragole, lamponi, kiwi, propoli) sulla base di dati scientificamente validi Aldo Martelli

35 La normativa regolamenta gli ingredienti ma non considera le tracce accidentali (hidden allergenes o allergeni nascosti) Un rischio temibile è proprio la presenza accidentale e non intenzionale di allergeni o tracce di cross-contaminanti che potrebbero provenire da moltissimi punti della filiera agroalimentare Un ulteriore complicazione è la mancanza di metodi di analisi e protocolli di estrazione ufficiali e condivisi, la proliferazione di kit analitici non sempre validati in modo approfondito, l esistenza di interferenze e falsi positivi nell analisi di matrici complesse Aldo Martelli

36 Il nuovo regolamento 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, contempla anche le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Il regolamento si applica dal Determinati ingredienti (o coadiuvanti tecnologici quando permangono) possono provocare in alcune persone allergie o intolleranze che costituiscono un pericolo per la salute. È importante fornire informazioni sulla presenza di sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza. È opportuno che gli Stati membri possano stabilire norme sulle informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione della situazione sul loro territorio. L indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante e risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari abbia origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, le informazioni sui potenziali allergeni dovrebbero sempre essere fornite al consumatore. Aldo Martelli

37 Reg. 1169/2011 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Art.9.1.c.: E obbligatorio indicare qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata Aldo Martelli

38 Allegato II Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze E sostanzialmente uguale all allegato III bis attualmente in vigore Aldo Martelli

39 L intolleranza al glutine è la celiachia In Italia vige la Legge 4 luglio 2005 n.123 che contiene le Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia La celiachia è riconosciuta come malattia sociale L art.4 riconosce ai soggetti celiaci il diritto all erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine La Direttiva 2007/68/CE, con riferimento all allegato III bis della Dir. 2000/13, prevede che debba essere dichiarata in etichetta la presenza di cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati ad accezione di quelli che non possono provocare effetti indesiderati nei celiaci. Aldo Martelli

40 Il Regolamento 41/2009/CE è relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine E fissato il limite di 20 ppm per i prodotti dietetici definibili gluten free La dicitura senza glutine può essere apposta anche su alimenti comuni che rispettino il limite di 20 ppm La dicitura sugli alimenti comuni è facoltativa, mentre è obbligatoria per i prodotti dietetici che ricadono nel D.L. 111/92 I prodotti processati al fine di ridurre il contenuto in glutine ad un livello tra 21 e 100 ppm possono essere consumati da alcune categorie di celiaci Essi possono essere definiti con contenuto di glutine molto basso e la definizione potrà essere riportata sulle confezioni dei prodotti dietetici ma non sugli alimenti comuni Il regolamento definisce anche le materie prime consentite nei prodotti senza glutine tra le quali c è anche l avena Aldo Martelli

41 Secondo la Direttiva 2003/89 sugli allergeni è obbligatorio indicare la presenza di glutine (o del cereale di derivazione) solo qualora questo sia presente come ingrediente Molte aziende utilizzano la scritta può contenere tracce di glutine per indicare una potenziale presenza per contaminazione accidentale, ma la dicitura non è obbligatoria Per non correre rischi le aziende, anziché fare i controlli di filiera, a volte usano tale indicazione in modo generico anche se le contaminazioni sono improbabili Tale pratica è da considerare scorretta e turbativa per il consumatore Aldo Martelli

42 Per quanto riguarda le materie prime utilizzabili in Italia, i prodotti dietetici dovevano rispettare, oltre al limite di 20 ppm, anche il divieto di utilizzare materie prime contenenti all origine glutine Il regolamento prevede invece che possano essere definiti senza glutine anche i prodotti ottenuti con l impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, come l amido di frumento per il pane, purché garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito Possono essere definiti senza glutine anche i prodotti contenenti avena pura cioè non contaminata con orzo, frumento o altri cereali tossici Il legislatore europeo ha ritenuto quindi che l avena non sia tossica per la maggioranza dei celiaci, purché non contaminata, anche se è difficile reperire in commercio avena non contaminata I prodotti senza glutine sono utili anche nelle enteropatie secondarie con sensibilizzazione transitoria a glutine e lattosio Aldo Martelli

43 All inizio del 2011 si è iniziato a parlare della falsa celiachia o GS (gluten sensitivity) una nuova patologia con sintomi simili alla celiachia e anche al colon irritabile. Ulteriori precisazioni in merito ai prodotti per celiaci sono contenute nella Circolare 5 novembre 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali) Allegato 3 Prodotti senza glutine Aldo Martelli

44 Dipartimento di Scienze del Farmaco Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari Aldo Martelli

45 Premessa La normativa europea in materia di etichettatura degli alimenti è in fase di profonda modifica e il nuovo regolamento (UE) 1169/2011 prevede che l etichettatura nutrizionale diventi obbligatoria. Esso sostituirà anche la Direttiva 90/496 (etichettatura nutrizionale) attualmente in vigore, in pratica inglobandola. Le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE saranno pertanto abrogate a decorrere dal ed il regolamento 1169/2011 si applicherà a decorrere dal , ad eccezione dell art.9.1.l. (dichiarazione nutrizionale) che si applicherà a decorrere dal Tra il e il la dichiarazione nutrizionale, se fornita su base volontaria, dovrà essere conforme agli articoli da 30 a 35 e gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 potranno essere immessi sul mercato prima del Il nuovo regolamento come tale sarà direttamente vincolante per gli stati membri. In attesa dell applicazione del Reg.1169/2011, l attuale normativa è rappresentata dalla Direttiva 90/496. Aldo Martelli

46 Normativa vigente Europea Nazionale DIR 90/496 di base DL 77/1993 di base di attuazione DIR 2003/120 (modifica 90/496) relativa al salatrim DIR 2008/100 (modifica 90/496) relativa a fibre, eritritolo, RDA vitamine e minerali Decreto 12/4/05 (modifica DL 77/93) relativo al salatrim Decreto 18/3/09 (modifica DL 77/93) per fibre, eritritolo, RDA vitamine e minerali Aldo Martelli

47 L attuale normativa europea e nazionale sulla etichettatura nutrizionale contiene le disposizioni generali in materia. L etichettatura nutrizionale è, secondo la normativa attuale, facoltativa ma diviene obbligatoria quando un informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari. Essa riporta una dichiarazione relativa al valore energetico ed ai nutrienti: proteine, carboidrati (zuccheri, polialcoli, amido), grassi (lipidi totali compresi i fosfolipidi), fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali, eventuale etanolo. Non si applica agli integratori alimentari, alle acque minerali e a quelle destinate al consumo umano. Informazione nutrizionale è una descrizione che affermi particolari caratteristiche nutrizionali relative all energia e ai nutrienti. Aldo Martelli

48 E facoltativo riportare le quantità di una o più sostanze fra le seguenti: amido, polialcoli, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, colesterolo, le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se presenti in quantità significativa conformemente allo stesso. Quando si indica la quantità di acidi grassi polinsaturi e/o monoinsaturi e/o il tasso di colesterolo, è necessario fornire anche la quantità di acidi grassi saturi. Aldo Martelli

49 Salatrim è un nuovo ingrediente alimentare da impiegarsi nei prodotti da forno e prodotti di confetteria a valore calorico ridotto da utilizzarsi come sostituto dei grassi. Ha valore energetico pari a 6 kcal/g (25kJ/g) Salatrim è l acronimo di: short- and long-chain acyl triglyceride molecules. Ottenuto per interesterificazione, contiene il 30-67% di SCFA (short chain fatty acids) e il 33-70% di LCFA (long chain fatty acids) tra cui predomina lo stearico (DIR 2003/120/CE) L eritritolo è un polialcol a 4 atomi di C il cui valore calorico è < 0,2 kcal/g che può sostituire lo zucchero come dolcificante per ridurre il valore energetico (DIR 2008/100/CE) Il 70% delle fibre alimentari è fermentabile per cui è fissato un valore calorico di 2 kcal/g (DIR 2008/100/CE) Aldo Martelli

50 Il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione: - carboidrati (esclusi i polialcoli): 4 kcal/g (17 kj/g) - polialcoli: 2,8 kcal/g (10 kj/g) - proteine (N x 6,25): 4 kcal/g (17 kj/g) - grassi: 9 kcal/g (37 kj/g) - alcol etilico: 7 kcal/g (29 kj/g) - acidi organici: 3 kcal/g (13 kj/g) - salatrim: 6 kcal/g (25 kj/g) - fibre alimentari: 2 kcal/g ( 8 kj/g) - eritritolo: 0 kcal/g ( 0 kj/g) Aldo Martelli

51 Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti vanno espressi numericamente Le unità di misura da usare sono: a) valore energetico: kj e kcal b) proteine, carboidrati, grassi (eccettuato il colesterolo), fibre alimentari, sodio: grammi (g) c) colesterolo: milligrammi (mg) d) vitamine e sali minerali: le unità di misura specificate nell'allegato I valori devono essere espressi su 100 g o su 100 ml Aldo Martelli

52 Allegato I (Dir. 2008/100 e Decreto ) Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA) Vitamina A (μg) 800 Vitamina D (μg) 5 Vitamina E (mg) 12 Vitamina K (μg) 75 Vitamina C (mg) 80 Tiammina (mg) 1,1 Riboflavina (mg) 1,4 Niacina (mg) 16 Vitamina B6 (mg) 1,4 Folacina (μg) 200 Vitamina B12 (μg) 2,5 Biotina (μg) 50 Acido pantotenico (mg) 6 Potassio (mg) 2000 Cloruro (mg) 800 Calcio (mg) 800 Fosforo (mg) 700 Magnesio (mg) 375 Ferro (mg) 14 Zinco (mg) 10 Rame (mg) 1 Manganese (mg) 2 Fluoruro (mg) 3,5 Selenio (μg) 55 Cromo (μg) 40 Molibdeno (μg) 50 Iodio (μg) 150 Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione si prende come riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato Aldo Martelli

53 Le condizioni di applicazione di indicazioni nutrizionali quali «fonte di fibre» o «ad alto contenuto di fibre» sono definite nell allegato del Reg.1924/2006 (indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari): Fonte di fibre (min 3 g/100g o 1,5 g/100kcal) Ad alto contenuto di fibre (min 6 g/100g o 3 g/100kcal). Per ragioni di chiarezza e di coerenza con altre norme della legislazione comunitaria è necessario dare una definizione di «fibre alimentari». Aldo Martelli

54 Allegato II (Dir. 2008/100/CE) Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari Ai fini della presente direttiva per fibre alimentari s intendono i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie: - polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati - polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati - polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati Aldo Martelli

55 Effetti fisiologici benefici delle fibre alimentari (Dir. 2008/100/CE) Riduzione della durata del transito intestinale Aumento della massa fecale Fermentate dalla microflora del colon Riduzione della colesterolemia totale e LDL Riduzione della glicemia post-prandiale e dell insulinemia Quelle naturali nel vegetale sono associate alla lignina o ad altri componenti non carboidratici Il 70% delle fibre alimentari è fermentabile per cui è fissato un valore calorico di 2 kcal/g Aldo Martelli

56 L etichettatura nutrizionale nel Regolamento 1169/2011 Le disposizioni della direttiva 90/496 risalgono per la maggior parte al 1990 e devono pertanto essere aggiornate. Il pubblico è interessato al rapporto tra alimentazione, salute e scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali e l etichettatura nutrizionale informa i consumatori sulla composizione degli alimenti aiutandoli ad adottare decisioni consapevoli. E opportuno abrogare la direttiva 90/496/CEE e sostituirla con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza per i consumatori. E stata l accresciuta importanza dell aspetto nutrizionale a spingere l UE a rendere obbligatoria, con alcune eccezioni, la dichiarazione nutrizionale oggi solo facoltativa nei prodotti alimentari di uso comune. L Allegato V riporta l elenco degli alimenti ai quali non si applica l obbligo della dichiarazione nutrizionale. Aldo Martelli

57 La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa quindi riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti. Le indicazioni nutrizionali obbligatorie devono riferirsi a quantità di 100 g o 100 ml e, se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Se l alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo, dovrebbe essere consentita una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo, come integrazione all espressione per 100 g o per 100 ml. Le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. Elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica sono i grassi saturi, gli zuccheri o il sodio. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengano conto di tali elementi. È opportuno che l etichetta rechi il termine «sale» invece del termine corrispondente della sostanza nutritiva «sodio». Aldo Martelli

58 L inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali o sulla salute (claims) sulle etichette degli alimenti deve essere conforme al Reg. 1924/2006. Viste le specificità delle bevande alcoliche, la Commissione entro tre anni stila una relazione concernente l applicazione del requisito riguardante le informazioni da fornire sugli ingredienti e le qualità nutrizionali delle bevande alcoliche. Inoltre la Commissione stabilisce una definizione per le bevande quali gli «alcopops» che sono specificamente rivolte ad un pubblico giovanile. Aldo Martelli aldo martelli

59 Alcopop è un termine d uso comune per descrivere alcune bevande alcoliche aromatizzate comprendenti: bevande a base di malto alle quali sono stati aggiunti vari succhi di frutta o altri aromatizzanti; bevande contenenti vino alle quali sono stati aggiunti ingredienti come succo di frutta o altri aromatizzanti (wine coolers); bevande contenenti alcol distillato e ingredienti aggiunti come succhi di frutta o altri aromatizzanti. Il termine alcopop (parola composta da alcol e pop) è usato dai sostenitori di restrizioni più strette sulle vendite di bevande alcoliche perché queste sono particolarmente gradite dai bevitori minorenni. Altri termini sono FAB (flavored alcoholic beverage), FMB (flavored malt beverage), PPS (pre-packaged spirit or premium packaged spirits), Poof Juice (Scotland and Ireland) and RTD (Ready To Drink Aus & NZ). L industria delle bevande alcoliche non usa il termine "alcopop." Aldo Martelli

60 Regolamento 1169/2011 Allegato I Definizioni specifiche 1. Per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s intendono le informazioni che indicano: a) il valore energetico; oppure b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti: grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi) carboidrati (zuccheri, polioli, amido) sale fibre proteine vitamine o sali minerali elencati all allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative Aldo Martelli

61 2. «grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi; 3. «acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami; 4. «acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans; 5. «acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con un solo doppio legame cis; 6. «acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis; 7. «carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall uomo, compresi i polioli; 8. «zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli; 9. «polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili; 10. «proteine»: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) 6,25; Aldo Martelli

62 11. «sale»: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio 2,5; 12. «fibre»: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono ad una delle seguenti categorie: polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati, polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati, polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati; 13. «valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo. Aldo Martelli

63 Articolo La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. 2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa. Aldo Martelli

64 7. Entro il , la Commissione presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell Unione. La relazione è tesa a valutare l impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Aldo Martelli

65 Allegato XIII - Consumi di riferimento Parte A Consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali (adulti) 1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento Vitamina A (µg) 800 Vitamina D (µg) 5 Vitamina E (mg) 12 Vitamina K (µg) 75 Vitamina C (mg) 80 Tiammina (mg)1,1 Riboflavina (mg) 1,4 Niacina (mg) 16 Vitamina B6 (mg) 1,4 Acido folico (µg) 200 Vitamina B12 (µg) 2,5 Biotina (µg) 50 Acido pantotenico (mg) 6 Potassio (mg) 2000 Cloruro (mg) 800 Calcio (mg) 800 Fosforo (mg) 700 Magnesio (mg) 375 Ferro (mg) 14 Zinco (mg) 10 Rame (mg) 1 Manganese (mg) 2 Fluoro (mg) 3,5 Selenio (µg) 55 Cromo (µg) 40 Molibdeno (µg) 50 Iodio (µg) Quantità significative di vitamine e di sali minerali Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori: - 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g/ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande - il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure - il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l imballaggio contiene una sola porzione. Aldo Martelli

66 Parte B Consumi di riferimento di elementi energetici e di determinati elementi nutritivi diversi dalle vitamine e dai sali minerali (adulti) Elementi nutritivi o energetici Energia Grassi totali Acidi grassi saturi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale Consumo di riferimento kj/2 000 kcal 70 g 20 g 260 g 90 g 50 g 6 g Aldo Martelli

67 Allegato XIV Coefficienti di conversione per il calcolo dell energia Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione: carboidrati (ad esclusione dei polioli) 17 kj/g 4 kcal/g polioli 10 kj/g 2,4 kcal/g proteine 17 kj/g 4 kcal/g grassi 37 kj/g 9 kcal/g salatrim 25 kj/g 6 kcal/g alcol (etanolo) 29 kj/g 7 kcal/g acidi organici 13 kj/g 3 kcal/g fibre 8 kj/g 2 kcal/g eritritolo 0 kj/g 0 kcal/g Aldo Martelli

68 Allegato XV Espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l energia [kilojoule (kj) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg)] e l ordine di presentazione sono i seguenti: - energia: kj/kcal - grassi di cui: acidi grassi saturi, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi: g - carboidrati di cui: zuccheri, polioli, amido, fibre: g - proteine: g - sale: g - vitamine e sali minerali: le unità indicate nell allegato XIII, parte A, punto 1 Aldo Martelli

69 Dipartimento di Scienze del Farmaco Etichettatura dei prodotti alimentari Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che modifica i regolamenti (CE) 1924/2006 e 1925/2006 e abroga le direttive 87/250, 90/496, 1999/10, 2000/13, 2002/67 e 2008/5 ed il regolamento 608/2004 Aldo Martelli

70 Premesse al regolamento 1169/2011 La direttiva 2000/13/CE, in vigore fino al , stabilisce norme sull etichettatura dei prodotti alimentari applicabili a tutti gli alimenti che risalgono per la maggior parte al 1978 e devono pertanto essere aggiornate. E opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza per i consumatori. E opportuno abrogare e inserire nel Reg. 1169/2011 anche: - la direttiva 87/250 relativa al titolo alcolometrico volumico nell etichettatura di bevande alcoliche; - la direttiva 1999/10 che modifica la direttiva 79/112 (etichettatura dei prodotti alimentari); - la direttiva 2002/67 relativa all etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; - il regolamento 608/2004 relativo all etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli; - la direttiva 2008/5 relativa alla specificazione in etichetta di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE Aldo Martelli

71 La normativa in materia di informazioni sugli alimenti deve proibire l utilizzo di informazioni che possano indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti e tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti. Determinati ingredienti (o coadiuvanti tecnologici quando permangono) possono provocare in alcune persone allergie o intolleranze che costituiscono un pericolo per la salute. È importante fornire informazioni sulla presenza di sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza. Aldo Martelli

72 «Nanomateriale ingegnerizzato»: il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all ordine di 100 nm ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica. E opportuno informare i consumatori circa la presenza di nanomateriali ingegnerizzati negli alimenti. Gli alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati possono rappresentare un nuovo alimento e vanno considerati nel contesto della prossima revisione del regolamento (CE) n. 258/97 sui novel foods. Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili e la buona leggibilità costituisce un elemento importante per il pubblico. Aldo Martelli

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