REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti

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1 Pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Deliberazione n. 7/2006/P Sezione regionale di controllo per la Lombardia nell adunanza del 4 agosto 2006 * * * * * Visto il decreto direttoriale in data 1 settembre 2005, s.n., prot. 5366/A CI del 26 aprile 2006, pervenuto alla Corte dei Conti il 17 maggio 2006; visto il rilievo istruttorio dell Ufficio di controllo n. 19/prev. del 12 giugno 2006 e la risposta dell Amministrazione, pervenuta in data 12 luglio 2006, prot. n. 8109/1; viste le relazioni del Magistrato Delegato al controllo e del Consigliere delegato, entrambe in data 14 luglio 2006; vista l ordinanza del 14 luglio 2006, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha convocato per l adunanza odierna il Collegio della Sezione; vista la nota della Segreteria della Sezione in data 17 luglio 2006 con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell Istruzione Ufficio Scolastico Regionale ed al capo di Gabinetto del Ministero, al Ministero dell Economia e delle finanze e alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Milano; visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; udito il relatore Referendario Giancarlo Astegiano; sentiti per il Ministero della Pubblica Istruzione il dott. Mario G. Dutto, Dirigente Generale della Direzione regionale della Lombardia, nonché la Dott.ssa Luciana Volta, Dirigente responsabile dell Ufficio legale; Ritenuto in F A T T O In data 17 maggio 2006 è pervenuto all Ufficio per il controllo preventivo di legittimità il Decreto direttoriale con il quale si dispone il conferimento dell incarico nominale di direzione presso l Istituzione Scolastica La Oliviero Maffeo al dott. Ferrante Franco, utilizzato per lo svolgimento di compiti connessi con l attuazione dell autonomia scolastica, ai sensi dell art. 26, co. 8 della legge 448/98 (art. 1), a decorrere dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2007 (art. 3). In sede istruttoria (rilievo n. 19 del 12 giugno 2006) sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corrispondenza della fattispecie esaminata con

2 Pagina 2 di 5 l ordinamento vigente poichè l art. 19, comma 2 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall art. 14 sexies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168 prevede che la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e, pertanto, ha chiesto chiarimenti all Amministrazione. In sede di risposta al citato rilievo, pervenuta all ufficio in data 12 luglio 2006, l Amministrazione ha ribadito nuovamente che la durata biennale dell incarico era collegata alla circostanza che l Amministrazione aveva ritenuto opportuno conferire (al dott. Franco Ferrante) un incarico nominale per la durata della sua utilizzazione presso l amministrazione stessa ai sensi dell art. 26, co. 8 della legge 448/98 per lo svolgimento di compiti connessi con l attuazione dell autonomia scolastica. Le argomentazioni dell Amministrazione non sono apparse idonee, ad avviso dell Ufficio, a far ritenere superati i dubbi sollevati in sede istruttoria, in ordine alla legittimità del decreto de quo. Pertanto, il magistrato istruttore, con nota in data 14 luglio 2006, ha rimesso gli atti al Consigliere delegato perchè deferisse la questione alla Sezione Regionale di controllo. Il Consigliere delegato, con nota in pari data, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione perchè il provvedimento stesso fosse sottoposto al vaglio collegiale della Sezione. Il Presidente della Sezione con ordinanza del 14 luglio 2006 ha convocato per il giorno 4 agosto 2006 il Collegio per l esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione del provvedimento in parola. All odierna adunanza sono presenti per il Ministero della Pubblica Istruzione il dott. Mario G. Dutto e la Dott.ssa Luciana Volta, che nel prendere la parola hanno ribadito le argomentazioni formulate nella memoria di risposta al rilievo e la dott. ssa Rosalba Germanò, per conto della Ragioneria Provinciale dello Stato di Milano. D I R I T T O La questione all esame della Sezione concerne sotto diversi profili di legittimità il provvedimento di nomina del dott. Franco Ferrante. Innanzitutto risulta che sia stato conferito all interno dell Amministrazione della Pubblica Istruzione un incarico dirigenziale della durata di due anni. Inoltre, la nomina avrebbe valore solo nominale. L Ufficio di controllo sostiene che tale incarico debba avere la durata minima di tre anni in virtù della specificità della normativa vigente,in base alla quale la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni (art. 19, co. 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, come modificato dall art. 14 sexies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in

3 Pagina 3 di 5 l. 17 agosto 2005, n. 168). L Amministrazione della Pubblica Istruzione, di contro, obietta che non esisterebbe alcuna norma vincolante che preveda una durata minima dell incarico dirigenziale e che, comunque, la durata dell incarico sarebbe commisurata ad una particolare funzione attribuita al dirigente di addetto allo svolgimento di compiti connessi con l attuazione dell autonomia scolastica presso il CSA di Brescia per il biennio 2005/2007, ai sensi dell art. 26 co. 8 della legge 448/98. La tesi prospettata dall Amministrazione non è condivisa dalla Sezione. La disciplina sugli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione ha subito molteplici modifiche nel corso degli ultimi anni e, in seguito al processo di privatizzazione dell impiego pubblico avviato a partire dai primi anni novanta del secolo XX, risulta disciplinata in parte da norme di fonte legislativa ed in parte da norme di fonte contrattuale. La rilevanza che assume all interno dell organizzazione dell Amministrazione la durata degli incarichi dirigenziali ha fatto sì che questo aspetto non sia mai stato oggetto di contrattazione nei rapporti tra le parti (fonte contrattuale) ma sia sempre stato disciplinato dalla fonte di rango legislativo, tant è che il legislatore ha stabilito che le norme concernenti la durata e le modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva (comma 12 bis dell art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). In particolare, a seguito della raccolta di (quasi) tutta la normativa in materia di impiego pubblico in un unico testo unico legislativo (d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l art. 19 regolamenta la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali, confermando il principio che gli stessi hanno natura temporanea (comma 2). La norma, nel corso degli anni ha subito alcune modifiche, passando dall originaria previsione in base alla quale la durata degli incarichi doveva essere ricompressa fra un minimo di due anni ed un massimo di sette anni a quella attuale che prevede che la durata minima non possa essere inferiore a tre anni e quella massima superiore a cinque anni. La formulazione attuale del comma secondo dell art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001 è stata introdotta dall art. 14 sexies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in l. 17 agosto 2005, n. 168 ed ha portata generale e valida per tutte le categorie di dirigenti che operano nella pubblica amministrazione, con la sola eccezione del personale che opera ancora in regime di diritto pubblico (art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001), fra il quale non rientra il personale del Ministro della Pubblica Istruzione. Tale specifica disciplina, infatti, attesi i termini di generalità, in cui viene espressa, e comunque per il testuale riferimento a tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, si impone in ogni caso e tipologia di funzioni, di cui all art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (C. conti, sez. centr. contr. leg., 23 febbraio 2006, n. 7/06). Ne deriva che gli incarichi dirigenziali all interno dell Amministrazione dello Stato, fatte salve le peculiarità per i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, conferiti dopo il 18 agosto 2005 debbono avere una durata minima triennale e massima quinquennale. A detta previsione può derogarsi nel solo caso in cui vi sia una norma speciale che, in relazione ad una fattispecie

4 Pagina 4 di 5 particolare, preveda una diversa durata dell incarico. La norma dell articolo 19, co. 2, come modificata dal citato art. 14 sexies del d.l. n. 165 del 2005, è applicabile alla fattispecie sottoposta all esame del Collegio poiché l incarico dirigenziale è stato conferito dopo la sua entrata in vigore, senza dimenticare che l atto è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ancora dopo. Le ragioni addotte dall Amministrazione a sostegno della legittimità dell atto di conferimento dell incarico dirigenziale in questione non colgono nel segno. Invero, la durata minima e massima dell incarico dirigenziale, contrariamente a quanto asserito dal Ministero della Pubblica Istruzione, è sempre stata prevista dalla normativa che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali nell Amministrazione pubblica (art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001) e, da ultimo, a partire dal 18 agosto 2005 la durata minima è stata prevista in tre anni. Inoltre, il richiamo alla disciplina posta dall art. 26, co. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non sembra conferente e, comunque, risulta ininfluente. Infatti la norma richiamata prevede la possibilità dell utilizzo in funzioni particolare di alcuni docenti o dirigenti scolastici, senza però fornire alcuna indicazione in ordine alla durata degli incarichi. Con la conseguenza che ove vengano attribuiti incarichi dirigenziali in relazione a tale previsione non potranno che avere l ordinaria durata stabilita dal co. 2 dell art. 19 del d. lgs. n. 165 del Peraltro, le spiegazioni fornite dall Amministrazione mettono in luce un ulteriore grave profilo di illegittimità del provvedimento in questione. Risulta, infatti, che al dirigente non sia stato assegnato l incarico effettivo della direzione dell Istituzione Scolastica La Oliviero - Maffeo, ma solo un incarico di direzione nominale o figurata. Insomma, al dirigente che sta svolgendo un altro incarico (nella specie lo svolgimento di compiti inerenti l autonomia scolastica presso il CSA di Brescia) verrebbe anche affidato in via figurata l incarico di direzione di un istituto scolastico che, in effetti, non verrebbe mai svolto. L incarico dirigenziale solo nominale o figurato non risulta previsto dal d. lgs. n. 165 del 2001 e contrasta con tutte le norme ed i principi in materia di attività dirigenziale che prevedono il conferimento e lo svolgimento di un incarico specifico, con precisi obiettivi, anche al fine di verificarne i risultati ed erogare parte del trattamento retributivo. Anche la contrattazione collettiva di settore (CCNL 1 marzo 2002 e 11 aprile 2006) detta norme relative alle modalità di conferimento degli incarichi, senza prevedere una siffatta categoria di incarichi nominali o figurati. Anzi, precisa che ai dirigenti ai quali siano affidati particolari incarichi all estero, ovvero di studio, di ricerca o di staff venga conferito apposito incarico contenente le specificazioni relative all attività e l indicazione degli obiettivi. Anche l art. 26, co. 8 della legge n. 448 del 1998 non prevede, in alcun modo, che al personale scolastico chiamato a svolgere le funzioni previste da detta norma siano affidati incarichi nominali di altro genere ed, anzi, prevede addirittura, in relazione a specifiche attività, che il personale venga collocato fuori ruolo. In conclusione, anche sotto questo profilo il provvedimento appare illegittimo. Il provvedimento all esame, confliggendo con l attuale assetto normativo risulta, pertanto, illegittimo.

5 Pagina 5 di 5 P.Q.M. Rifiuta il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 4 agosto Il Relatore (Giancarlo Astegiano) Il Presidente (Nicola Mastropasqua) Depositato in Segreteria il 30 agosto 2006 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA ( Dott.ssa Daniela Parisini)

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