COMUNE DI GAMBETTOLA Provincia di Forlì Cesena

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1 COMUNE DI GAMBETTOLA Provincia di Forlì Cesena REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1

2 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Classificazione del Comune Art. 3 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni Art. 4 Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni Art. 5 Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni Art. 6 Autorizzazione all installazione di materiale pubblicitario TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA Art. 7 Oggetto dell imposta Art. 8 Soggetto passivo Art. 9 Modalità di effettuazione della pubblicità Art. 10 Limitazioni e divieti Art. 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Art. 12 Pubblicità effettuata sui veicoli in genere Art. 13 Dichiarazione per l effettuazione di pubblicità Art. 14 Modalità di pagamento dell imposta sulla pubblicità Art. 15 Tariffe d imposta e modalità di applicazione Art. 16 Riduzioni dell imposta Art. 17 Esenzioni dall imposta Art. 18 Accertamento-rettifica-riscossione coattiva Art. 19 Rimborsi TITOLO III DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 20 Servizio delle pubbliche affissioni Art. 21 Superficie delle pubbliche affissioni Art. 22 Diritto sulle pubbliche affissioni Art. 23 Elenco delle posizioni Art. 24 Affissioni dirette Art. 25 Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione Art. 26 Modalità per l effettuazione del servizio delle affissioni pubbliche Art. 27 Riduzione del diritto Art. 28 Esenzione dal diritto 2

3 TITOLO IV SANZIONI Art. 29 Disciplina per l applicazione delle sanzioni Art Interessi Art. 31 Gestione del servizio Art. 32 Deliberazione affidamento gestione Art. 33 Contenzioso Art. 34 Disposizioni finali Art. 35 Entrata in vigore TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell imposta sulla pubblicità e l effettuazione del servizio di pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs , n 507 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell ambito del Comune di Gambettola sono soggette, rispettivamente, ad un imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso, secondo le disposizioni del D.Lgs. 507 del e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle norme del presente Regolamento. Art. 2 Classificazione del Comune 1. In applicazione dell art. 2 del D.Lgs. 507 del , il Comune di Gambettola è da considerarsi appartenente alla classe IV, in base alla popolazione residente al (n abitanti). Art. 3 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni 1. Agli effetti del Presente Regolamento, s intendono impianti pubblicitari non solo quelle come tali definiti nell art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495, ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ), ma anche tutti i restanti mezzi, comunque utilizzati, per l effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive. 2. Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio Comune sono i seguenti: plance, stendardi, tabelle, lamiere a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili. 3. E fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo o per esigenze di pubblico interesse. Art. 4 Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni 1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo gli stessi superficie complessiva corrispondente ai parametri minimi di cui all ultimo comma dell articolo 18 del D.Lgs 507/1993, ai sensi dell articolo 3 del Decreto Legislativo n 507, la ripartizione è così determinata: a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20%; b) per le affissioni di natura commerciale il 75%; c) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, dal concessionario, per l effettuazione di affissioni dirette il 5%. 4

5 Art. 5 Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni 1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il Piano deve comprendere: a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici; b) le norme tecniche di attuazione; c) le norme tecniche per l installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citate le pareti di edifici, le stazioni di servizio e le aree di parcheggio); d) una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano; 3. Il piano deve essere aggiornato secondo i seguenti criteri: a) Gli impianti devono rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall Amministrazione, nella principale salvaguardia dello stesso, b) Il piano deve tenere conto, e quindi rispettare, l attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico; c) Il piano deve considerale inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale; d) La stesura del piano deve altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada, al regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, al regolamento di polizia municipale e al traffico; Art. 6 Autorizzazione all installazione di materiale pubblicitario 1. Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice stradale approvato con D.P.R , n. 495, il soggetto interessato al rilascio di un autorizzazione per l installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda, redatta in carta legale, all Ufficio Protocollo. 2. La domanda deve contenere i seguenti elementi: a) l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l impianto; c) la tipologia dell impianto e le sue dimensioni. Alla domanda vanno allegati: a) una bozza del messaggio da esporre; b) autorizzazione dell Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, ovvero, nulla osta di cui all art. 23, comma 5, del Codice della Strada. 3. Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell esame della domanda. 4 Per l istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate all Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. 5. All atto della presentazione della domanda o successivamente, viene reso noto l avvio del procedimento e l unità organizzativa ed il nome del Responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima. 6. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l autorizzazione all installazione dell impianto, si provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 5

6 n. 241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia. 7. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei medesimi termini, i motivi del diniego stesso. TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA Art. 7 Oggetto dell imposta 1. Ai sensi dell art. 5 del D. L.vo n. 507/1993, è soggetta all imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di un attività economica allo scopo si promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque un attività suscettibile di valutazione economica Art. 8 Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E solidamente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 9 Modalità di effettuazione della pubblicità 1. Nel territorio del Comune la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dal D. L.vo n.507/1993, salvo limitazioni e divieti. Art. 10 Limitazioni e divieti 1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dai Regolamenti comunali. 2. E altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano. 3. L autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, essi non possono nuocere all estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico. 4. Ai fini di cui all art. 155 del D. L.vo , n. 285, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco. 6

7 5. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, da candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale. Art. 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell imposta sulla pubblicità, è fatta salva l applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l applicazione di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune. Art. 12 Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all articolo suddetto. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento. 4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa e' raddoppiata. 5. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 6. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per l indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell indirizzo dell impresa che effettua l attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio bisogna risultare iscritti all Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni cinque), la pubblicità si intende ordinaria a fini tariffari. Art. 13 Dichiarazione per l effettuazione di pubblicità 1. Il soggetto passivo si cui all art. 8 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al suo Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 7

8 2. Il relativo modello di dichiarazione è messo a disposizione degli interessati dall Ufficio comunale o dal Concessionario. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tal caso è fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario, di procedere al conguaglio fra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Art. 14 Modalità di pagamento dell imposta sulla pubblicità 1. Il pagamento dell imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall art. 12 del presente Regolamento. 2. Per l effettuazione del pagamento di cui sopra dovrà essere utilizzato l apposito modello di versamento approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Art. 15 Tariffe d imposta e modalità di applicazione 1. Le tariffe dell imposta per la pubblicità di cui agli articoli artt. 12, 13, 14 e 15 del D. L.vo n. 507/1993, le maggiorazioni previste dall art. 4 comma 1 e dell art. 7 comma 7 - dello stesso Decreto Legislativo, sono applicate rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla Legge. 2. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili. 3. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all interno di impianti sportivi. 5. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Art. 16 Riduzioni dell imposta 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per: 8

9 a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato; b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; c)la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Art. 17 Esenzioni dall imposta 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93; g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali; h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; j) l imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.; k) l imposta non è dovuta altresì per le indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell indirizzo dell impresa che effettua l attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Art. 18 Accertamento Rettifica Riscossione coattiva 1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello relativo all accertamento dell imposta, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 9

10 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l organo a cui proporre l eventuale ricorso. 3. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Art. 19 Rimborsi 1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale. 3. L importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno. 4. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore. 5. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta. TITOLO III DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 20 Servizio delle pubbliche affissioni 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica nonché di messaggi diffusi nell esercizio di un attività economica o suscettibile di valutazione economica. Art. 21 Superficie delle pubbliche affissioni 1. La misura degli spazi adibiti dal Comune a pubbliche affissioni con specificazione delle superfici relative ai vari tipi di affissione, è quella espressamente indicata all art. 4 del presente Regolamento. 2. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse, senza comunque scendere al di sotto del limite di cui all art. 18, comma 3, D.L.vo n. 507/1993 ( 12 metri quadrati per ogni 1000 abitanti). Art. 22 Diritto sulle pubbliche affissioni 10

11 1. Per effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune è quella stabilita dall art. 19 del D. L. vo n.507/1993 per i comuni di classe IV e da apposita deliberazione comunale. 3. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all indicazione dell ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell affissione. Art. 23 Elenco delle posizioni 1. Come stabilito dal comma 3 dell art. 22 del Decreto 507, l elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell esecuzione dell affissione stessa. 2. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell affrancatura. Art. 24 Affissioni dirette 1. Nell ambito della superficie destinata dal Comune a privati per affissioni dirette, si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall art.12 del D. L.vo n.507/1993. Art. 25 Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione 1. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo Concessionario, con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tale pagamento deve essere fatto contestualmente alla richiesta del servizio. 2. Per l effettuazione del pagamento sopra descritto dovrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto dal Ministero delle Finanze. 3. Il Comune, ai sensi dell art. 9 del D.L.vo n. 507/1993, consente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l effettuazione del pagamento diretto che deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di affissione presso gli uffici del Comune, o del suo Concessionario. Art. 26 Modalità per l effettuazione del servizio delle affissioni pubbliche 1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti. 2. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno il Comune deve comunicare al committente l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione. 11

12 6. Nel caso di ritardo nell affissione superiore ai 10 giorni, ovvero di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso entro 90 giorni. Art. 27 Riduzione del diritto 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 24; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. Art. 28 Esenzioni dal diritto 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 12

13 TITOLO IV SANZIONI Art. 29 Disciplina per l applicazione selle sanzioni 1. Fatta salva l applicazione delle sanzioni tributarie di cui all art. 23 del D. L. vo , n 507, come modificato dall art. 1, comma 172 della L. 27/12/2006 n 296, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all art. 24 del D. L.vo sopracitato, secondo l ammontare ivi previsto e con la procedura della legge 24 novembre 1981, n Art. 30 Interessi 1. Gli interessi sono applicati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti recepite dall art. 21-bis del Regolamento comunale per l accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per l accertamento con adesione. TITOLO V DISOSIZIONI FINALI Art. 31 Gestione del servizio 1. In conformità all art. 25 del D. L.vo , n.507, il servizio di accertamento e riscossione dell imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni viene esercitato dal Comune nelle seguenti forme organizzative: a) in forma diretta; b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all art. 22, comma 3, lett. c), della legge n. 142; c) ovvero in concessione a soggetti privati 2. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per l ipotesi di cui alla lettera c) ed in forma diretta nel caso di costituzione dell azienda speciale. 3. In conformità all art. 25 valgono, per le forme di gestione affidate a terzi, gli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, del D. L.vo , n Art. 32 Deliberazione affidamento gestione 1. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata da tutti i documenti da porsi a base fra Comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione. 2. In particolare, dovranno essere approvati in conformità all art. 56 della legge n. 142: - la disciplina tecnico amministrativa; - lo schema di contratto; 13

14 - la lettera di invito con indicazione delle modalità di scelta del contraente. Art. 33 Contenzioso 1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Forlì, secondo il disposto del D.Lgs. n. 546/1992, recante: "Disposizioni sul processo tributario". 2. Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. Art. 34 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs , n. 507; 2. E fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni; 3. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Gambettola in contrasto con il presente Regolamento. Art. 35 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio

15 Il presente Regolamento: 1) E stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n. 59; 2) E stato pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al ; 3) E stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co. Re. Co.) nella seduta del n ; 4) E stato pubblicato all Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal al ; 5) E entrato in vigore il 1 gennaio 1994 (art. 36, comma 2, del D. L.vo , n. 507); 6) E stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell art. 35, comma 2, del D. L.vo , n. 507 con lettera n in data ; 7) E stato modificato con deliberazione consiliare n 19 del 31/03/ ) E stato oggetto di revisione con deliberazione consiliare n 25 del 19/06/

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