Norme per la preparazione di sentenze da pubblicarsi ne «IL FORO ITALIANO»
|
|
- Antonia Beretta
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Norme per la preparazione di sentenze da pubblicarsi ne «IL FORO ITALIANO» ROMA SOCIETÀ EDITRICE DEL «FORO ITALIANO» 1969 (2014)
2 Norme per la preparazione di sentenze da pubblicarsi ne «IL FORO ITALIANO» I. FORMULAZIONE DELLE MASSIME 1. - Preliminare è la integrale lettura della sentenza da preparare: svolgimento del processo (impropriamente chiamato fatto) e motivi della decisione (impropriamente chiamati diritto). Se trattasi di sentenza di merito, non va pretermessa la lettura delle conclusioni delle parti in materia civile e dei capi d'imputazione in materia penale; se trattasi di sentenza di Cassazione o di Consiglio di Stato, si debbono considerare i motivi dei ricorrenti come primo, ma non esclusivo, criterio di orientamento. Sol se questa delicata e complessa operazione viene condotta con paziente intelligenza e con spirito alieno da pericolosi apriorismi, la soluzione delle questioni di diritto, rilevanti per la decisione della controversia, può essere adeguatamente riassunta nella massima, senza incorrere in astratte enunciazioni ovvero in mere descrizioni dei casi concreti: due estremismi da evitare La massima deve essere formulata soltanto sulla questione di diritto che il giudice era direttamente chiamato a decidere e ha deciso e non anche sulle argomentazioni giuridiche da cui egli ha tratto il proprio convincimento, né sulle questioni, siano pure di diritto, preliminari o collaterali che abbia creduto opportuno esaminare, per esposizione storica o in tesi astratta, onde giungere alla decisione di quella che forma il vero oggetto della controversia. Quando la sentenza ha direttamente deciso più questioni di diritto diverse e distinte, che formano tutte oggetto della controversia, si deve formulare per ciascuna di esse una propria e distinta massima. Le massime sulle questioni di diritto debbono esprimere nel modo più chiaro e completo, ma conciso, la tesi giuridica che la sentenza ha accolto. Se per maggior chiarezza o per altra importante ragione si ritenga opportuno di dare notizia anche del caso concreto a cui la tesi generica è stata applicata, si può far
3 seguire in frase parentetica l indicazione della fattispecie concreta di applicazione, introducendola con la formula: nella specie. Nelle sentenze poi in cui non viene enunciata una precisa tesi giuridica, che possa essere distaccata dal caso specifico e generalizzata, anche la massima deve essere formulata con attinenza al caso specifico. In ciascuna sentenza ad ogni massima deve seguire tra parentesi un numero in ordine progressivo, che serve a richiamare la nota di pari numero, corrispondente alla massima. Nella formulazione delle massime, occorre, per quanto è possibile, evitare di citare disposizioni di legge senza riassumerne il contenuto. II. SOMMARIO DELLE MASSIME (NERETTI) Il sommario di ogni massima è costituito dal sunto della massima stessa. La prima parola di esso deve indicare la materia a cui la massima si riferisce e per tale indicazione deve sempre adoperarsi la voce che è usata nel Repertorio per indicare la materia di cui si tratta (particolarmente utile può essere, per la esatta individuazione delle voci, riferentisi a materie trattate nei codici e nelle leggi speciali, l'indice per articoli fisso, che correda il Repertorio; non del pari consigliabile è l utilizzazione dell'indice per articoli variabile). Seguono poi altre parole o espressioni separate fra loro da lineette che valgano a costituire il sunto della massima. Anche per esse vanno preferibilmente adoperate le parole usate al riguardo nel Repertorio. Dette espressioni debbono assumere, finché è possibile, forme di sostantivi a- stratti (con le necessarie specificazioni) anziché forme verbali (es. ammissibilità anziché: è ammissibile); non debbono essere citati articoli di legge nel neretto vero e proprio. In fondo a ciascun sommario debbono essere indicati gli articoli di legge a cui la massima si riferisce. In tali indicazioni la Costituzione e i trattati dell Unione hanno la precedenza sui codici, i quali, a loro volta, hanno precedenza rispetto alle leggi, se queste vi sono; se le leggi sono più, vengono indicate in ordine cronologico partendo dalla più remota per giungere alla più recente. Le leggi debbono essere indicate con il tipo (leggi; decreti legislativi; decreti legge; regi decreti; leggi regionali, ecc.), la data di pubblicazione e il numero relativo e il
4 titolo. Gli articoli dei codici e delle leggi debbono essere indicati in ordine progressivo ascendente, anche se il contenuto della massima suggerirebbe un ordine diverso. Se la stessa legge è riportata in più sommari, relativi alla medesima sentenza, il titolo della legge va riportato solo nel primo sommario. III. NOTE ALLE SENTENZE A) NORME GENERALI Di regola, ogni massima deve avere una propria nota portante il numero della massima a cui si riferisce. Ciò è strettamente necessario, quando le massime riguardano materie diverse, e anche quando, pur riferendosi a una stessa materia, sono fra loro nettamente distinte e separate. Quando però più massime sono dipendenti e conseguenziali l'una dall'altra o fra loro strettamente collegate, si può redigere per esse un'unica nota (portante i numeri raggruppati delle diverse massime), con i richiami di giurisprudenza e di dottrina che riguardino il complesso delle massime raggruppate e ove ne sia il caso con gli speciali riferimenti a ciascuna delle massime raggruppate. B) RICERCHE DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA Le ricerche debbono essere eseguite solo dopo aver formulato, in modo completo ed esatto, la massima cui si riferiscono: e ciò per evitare possibili equivoci e deviazioni nelle ricerche stesse (senza che il perfezionamento della ricerca possa portare alla modificazione della massima o del neretto). Tali ricerche debbono iniziarsi sui fascicoli dell'anno in corso, tanto del Foro Italiano, quanto del Massimario del Foro Italiano, nel quale, come è noto, sono riprodotte le massime dell'ufficio Massimario della Cassazione. Se il Repertorio dell'anno precedente non è ancora pubblicato, le ricerche relative a tale anno debbono esser svolte nei rispettivi volumi del Foro e del Massimario. Poi si proseguono nei Repertori, a cominciare dall'ultimo e procedendo indietro sino a che si trovi una sentenza pubblicata in un volume del Foro che abbia deciso direttamente la questione che forma oggetto della ricerca. Trovata tale sentenza, le
5 ricerche si arrestano e basta fare richiamo alla relativa nota per gli anteriori precedenti di giurisprudenza e di dottrina. Per il periodo posteriore alla pubblicazione dell'ultimo Repertorio, le ricerche di dottrina saranno altresì fatte direttamente sui periodici giudiziari, sia quelli generali, sia gli altri che più specialmente si occupano della materia a cui appartiene la questione per cui si fanno le ricerche. Data la frequente differenza strutturale tra massime Foro e massime dell'ufficio Massimario Cassazione, e dato che nel Repertorio sono riportate, in aggiunta a quelle delle sentenze pubblicate nel volume del Foro, le massime estratte a cura delle redazioni di altre Riviste, che non sempre seguono i criteri di estrazione che il Foro ritiene preferibili, è necessario risalire alla motivazione della sentenza, cui si riferisce la massima e, ove ciò non sia possibile per essere la sentenza inedita, far constatare la valutazione di conformità o di difformità che ha per termine da un lato la massima ufficiale, di cui non è stato possibile verificare l'aderenza alla motivazione, e dall'altro lato la motivazione della sentenza in preparazione e la massima, che se ne è estratta. Questo delicato lavoro di controllo, che va compiuto anche quando sentenze della Cassazione siano menzionate come conformi o difformi nella motivazione di quella in preparazione, impegna al massimo grado la responsabilità del ricercatore, il quale non deve dimenticare che gli orientamenti della giurisprudenza si ricostruiscono dalle sentenze e non dalle massime, cui deve riconoscersi soltanto il valore di espediente mnemonico o euristico che dir si voglia. A maggior ragione, tale direttiva di ricerca deve essere rispettata per le sentenze di merito: nel campo penale, stante la preminenza delle specifiche caratteristiche del caso concreto, assai più che nel campo civile. Se nel fare le ricerche si rinvengono sentenze che decisero questioni strettamente collegate con quella che forma oggetto della massima da annotarsi, esse vanno indicate in fondo alla nota. Si debbono però evitare riferimenti a sentenze su questioni, che, pure essendo attinenti, non siano direttamente collegate con quelle in esame. Se le questioni preliminari o collaterali esaminate in motivazione per esposizione storica o in tesi astratta (i c.d. obiter dicta) al fine di giungere al vero e proprio decisum, oggetto delle controversie e riassunto nelle massime, hanno ricevuto ampiezza e profondità di trattazione tali da farlo stimare necessario, esse dovranno essere enunciate nelle note dopo i richiami propri delle massime, ed a loro volta corredate, di seguito, dei rispettivi richiami, compiuti secondo i medesimi criteri indicati. Se facendo le ricerche al completo (e cioè sino alla entrata in vigore della dispo-
6 sizione di legge da cui è sorta la questione per la quale si fanno le ricerche o della disposizione che, pur essendo stata abrogata dalla successiva, abbia lo stesso contenuto di questa) non si trova alcun precedente, si deve dichiararlo. Anche in questo caso però, ed anzi con maggiore larghezza, vanno ricordate le sentenze che hanno deciso questioni che abbiano connessione, riferimento o analogia con quella senza precedenti. Sono in ogni caso da evitare i richiami generici o d'istituto. C) ORDINAMENTO FORMALE DELLE NOTE Ciascuna nota deve contenere, nel modo più completo, i richiami di giurisprudenza e di dottrina sulla questione a cui si riferisce. I richiami di giurisprudenza debbono precedere quelli di dottrina e i primi debbono essere separati dai secondi con un a capo. In ambedue i richiami debbono pure essere specificati e distinti quelli in senso favorevole o analogo alla sentenza annotata da quelli in senso contrario o difforme. Se vi sono sentenze o scritti di autori che facciano distinzioni, restrizioni, estensioni, ecc., sulla questione in esame, deve farsene speciale indicazione. Se fra le sentenze richiamate nella nota ve ne siano alcune invocate anche nel testo della sentenza annotata, deve farsi menzione di tale invocazione. Qualora debbano farsi richiami a questioni analoghe o connesse a quella in esame, essi debbono essere posti, sia per la giurisprudenza sia per la dottrina, in fondo alla nota. Il redattore deve astenersi dal formulare apprezzamenti personali e dall interpretare il contenuto della sentenza. Se ritiene di addivenire agli uni o procedere all'altra, deve dapprima redigere la nota nel modo che qui si è precisato e separati da * * * far poi seguire apprezzamenti ed interpretazione assumendone la responsabilità. Peraltro, a) non sono ammessi apprezzamenti personali su sentenze di merito, non ancora divenute definitive, b) né quale che sia il giudice, che ha pronunciato la sentenza sono ammessi apprezzamenti personali del collaboratore, che abbia, nella controversia, spiegato funzione di magistrato ovvero opera diretta o indiretta di difensore o di parerista. Il Foro non ospita difese camuffate né pareri, pro veritate o secundum veritatem, di chicchessia.
7 IV. REVISIONE DELLA SENTENZA DA PUBBLICARSI Il fatto o lo svolgimento del processo, esposti nella sentenza, debbono, di regola, essere pubblicati, tranne il caso in cui la conoscenza di esso, in tutto o in parte, non sia necessaria per ben comprendere e chiarire la motivazione di diritto. In tal caso è bene che il redattore, nel riconsegnare la sentenza preparata, avverta della opportunità di pubblicare, in tutto o in parte, il fatto della causa o lo svolgimento del processo. Anche nella motivazione di diritto debbono, di regola, eliminarsi, ma con grande prudenza, le parti della sentenza che non abbiano alcun riferimento con le massime formulate. È bene perciò che il redattore, riesaminando la sentenza dopo aver formulato le massime, e compiuto le relative ricerche, tenendo presente quanto è stato esposto, verifichi se sembri opportuna la eliminazione di qualche parte della sentenza stessa e, in caso affermativo, senza provvedervi direttamente, ne dia indicazione precisa nel riconsegnare la sentenza preparata. Se nel testo della sentenza sono richiamate decisioni giudiziarie, si deve, per ciascuna di esse, ricercare, per mezzo dei Repertori, se la decisione sia stata inserita in un volume del Foro o solo riassunta in un Repertorio, e, secondo il caso, apporre (fra parentesi), a fianco del richiamo fattone nel testo della sentenza da pubblicarsi, la indicazione completa del volume del Foro in cui la decisione richiamata sia stata pubblicata ovvero del Repertorio in cui sia stata riassunta.
CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
Dettaglifondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
DettagliLa responsabilita' unica del revisore di gruppo
legale sulbilancio Verona 15 diccembre2010 La responsabilita' unica di gruppo Art.14 comma 6 legale o la societa di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente
Dettaglia.a. 2012-2013 Economia Applicata all Ingegneria 1 Docente: Prof. Ing. Donato Morea Lezione n. 11 del 13.11.2012
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegneria --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliGESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI
Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008
DettagliRISOLUZIONE N. 3/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
DettagliRisoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006
Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto
DettagliCONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1
Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio
DettagliLA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREMESSA Il panorama delle disposizioni all interno delle quali si pone la manutenzione è cambiato e si avverte la necessità di individuare
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliRISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR
RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
Dettagli1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE
CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliCOMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL
DettagliOGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI.
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/54343 C.F. 93004690421 fax 071/2083436 info@federazioneingegnerimarche.it federazioneingegneri.marche@ingpec.eu
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliRISOLUZIONE N. 225/E
RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliCircolare N.85 del 23 Maggio 2013
Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013
DettagliCARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA. Premesso
CAMERA MINORILE DI TORINO CONSIGLIO ORDINE CARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA Premesso Che l entrata in vigore delle norme processuali
DettagliUTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI
UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI Un utilizzatore a valle di sostanze chimiche dovrebbe informare i propri fornitori riguardo al suo utilizzo delle sostanze (come tali o all
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliRELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL
VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -
DettagliORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliIl Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,
DettagliLINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI
LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
Dettaglistudiogamma srl ingegneria impiantistica
ingegneria impiantistica Ministero infrastrutture e Trasporti Ufficio Legislativo Gabinetto, 2763/307/21 del 16/02/2004 UL. All ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. OGGETTO: Richiesta di parere
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.
REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
DettagliDeliberazione n. 6/2009/PAR
Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliCircolare n. 10/09 del 12 novembre 2009*
Circolare n. 10/09 del 12 novembre 2009* SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI MINORI : IL MINISTERO SI PRONUNCIA Con la Circolare n. 30/2009 del 29 ottobre 2009, il Ministero del Lavoro si occupa per la prima
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE
COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione
DettagliComune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
Dettagli1. Premessa e definizioni
Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.
RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,
DettagliPROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale
DettagliContabilità ordinaria, semplificata e altri regimi contabili
Contabilità ordinaria, semplificata e altri regimi contabili Obiettivi del corso Iniziamo, con questa prima lezione, il nostro corso dal titolo addetto alla contabilità. Si tratta di un corso base che
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliREGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliGestione dei Documenti di registrazione della Qualità
In vigore dal 27.9.4 Pagina 1 di 1 ANNULLA E SOSTITUISCE: Rev. 1 REDAZIONE Firma Data 13.9.4 VERIFICA Firma Data 13.9.4 APPROVAZIONE D.I. Firma Data 2.9.4 Rev. Data Descrizione revisione Redatta Verificata
DettagliIstituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 9 del 17-1-2008.htm legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi. Direzione centrale
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliUfficio Legislativo. Prot. n.741 Roma,16/01/2009
Ufficio Legislativo Prot. n.741 Roma,16/01/2009 Alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l architettura e l arte contemporanee e per conoscenza al Segretariato Generale Oggetto:
Dettaglirendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille
rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI
DettagliEsonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ( delibere del 14 marzo 2002 e 21 giugno 2007 ) L iscrizione nel Registro speciale
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliSPC e distribuzione normale con Access
SPC e distribuzione normale con Access In questo articolo esamineremo una applicazione Access per il calcolo e la rappresentazione grafica della distribuzione normale, collegata con tabelle di Clienti,
DettagliRegimi IVA Speciali MULTI. Gestione Beni Usati
Gestione Beni Usati Introduzione e Impostazioni Il regime speciale per i rivenditori di Beni Usati, di oggetti d arte, di antiquariato e da collezione, introdotto dalla legislazione italiana con il D.L.
DettagliRegolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico
Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliS E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti
DettagliARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI
ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO
DettagliCassa e banche: quadro di riferimento
Cassa e banche: quadro di riferimento Art. 2426 c.c. n. 8. : valutazione al valore presumibile di realizzazione dei crediti Principi contabili CNDCeR: 14 Disponibilità liquide 26 Operazioni in valuta estera
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliPRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
DettagliTitolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a
Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliVERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime
Dettagli