PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

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1 Sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra Rappresentanza Generale per l Italia Lloyd s, (20121) Milano, Corso Garibaldi, 86. Tel e mail servizioclienti@lloyds.com CONTRATTO: CONVENZIONE ANCI VENETO POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (ENTE) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 1 of 46

2 NOTA INFORMATIVA DEL CONTRATTO CONVENZIONE ANCI VENETO POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (ENTE) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. * * * * * Sommario delle Sezioni e degli elementi di cui si compone la presente Nota A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 6. Premi 7. Rivalse 8. Diritto di recesso 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 10. Legge applicabile al contratto 11. Regime fiscale applicabile al contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo 13. Reclami 14. Arbitrato D. COPIA INTEGRALE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE E. QUESTIONARIO F. GLOSSARIO ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 2 of 46

3 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd s. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Lloyd s ha recapito telefonico al n , e mail all indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet e. I membri del Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n.i dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di milioni, dai Bilanci dei membri di milioni e da riserve centrali di milioni. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 3 of 46

4 Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2010: Relations/Financial performance/annual Reports/2010 Annual Report ** Tasso di cambio al : 1 = 0,86075 (fonte: ) ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 4 of 46

5 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione proposto ed allegato alla presente Nota Informativa è una Polizza di Assicurazione della Responsabilita` Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione che la stipula ai termini e condizioni tutti previsti dal Testo di Polizza allegato alla cui attenta lettura si rimanda. Ai sensi dell allegato testo di Polizza il termine Pubblica Amministrazione individua i seguenti: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato, Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. La presente polizza viene offerta sotto forma di convenzione, ovvero le garanzie ivi previste sono esclusivamente destinate agli enti pubblici Comuni appartenenti all ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia come indicato nelle definizioni del testo di polizza allegato al quale si rimanda. Il Questionario / Modulo di Rinnovo (ed eventuali appendici d integrazione) è allegato alla presente Nota Informativa. Le informazioni in esso contenute e rese dall Assicurato rappresenta lo strumento sulla base del quale l Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto. Il Questionario / Modulo di Rinnovo è parte integrante del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA Il presente paragrafo 3 fa riferimento alla sezioni delle Polizza Assicurativa allegata che seguono e per il cui dettaglio si rimanda ad una lettura completa della polizza: OGGETTO DELL ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE DELL AMMINISTRAZIONE LOCALE VERSO TERZI Le coperture assicurative della presente polizza sono individuate all Art 13 Oggetto dell Assicurazione delle Norme che Regolano l Assicurazione della Responsabilitá Civile Patrimoniale per cui la Societa si obbliga a tenere indenne l Amministrazione contraente, nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di Copertura, di quanto questa debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in dipendenza della responsabilita civile derivante dall esercizio delle attivita o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate all Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni. La copertura assicurativa non è operante per i casi in cui i fatti, gli atti o le omissioni che hanno originato il sinistro siano stati commessi con colpa grave o dolo dagli amministratori e/o dai dirigenti e dipendenti della Amministrazione contraente nei confronti dei quali la Amministrazione stessa ha l obbligo di agire in rivalsa ai sensi della legge n. 20/1994. La presente polizza prevede inoltre le seguenti estensioni di garanzia sempre valide (ovvero non soggette a pattuizione espressa): ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 5 of 46

6 Art. 21 Attività di rappresentanza: la copertura si intende estesa a quei soggetti in rapporto di dipendenza con l Ente Assicurato che operano presso altro Ente Pubblico in rappresentanza dell Ente di Appartenenza; Perdita di documenti (Art 13 Oggetto dell Assicurazione) Multe e ammende inflitte a terzi (Art 13 Oggetto dell Assicurazione) Interruzioni o sospensione parzilae di attivita` di terzi (Art 13 Oggetto dell Assicurazione) Attivita` connessa alla gestione del personale (Art 13 Oggetto dell Assicurazione) Trattamento dei dati personali ex Art 11 D. Lgs 196/2003 e smi. (Art 13 Oggetto dell Assicurazione) Estensione D. Lgs 81/2008 (Art. 18). Appendice 1) Responsabilita` Civile professionale del dipendente Legale Appendice 2): Condizioni addizionali e/o modifiche relative all estensione di copertura alla responsabilita civile professionale dei dipendenti tecnici: le estensioni di cui alla presente appendice si rendono operanti per i soggetti che si trovano in rapporto di dipendenza con l Ente Assicurato ed a copertura della loro Responsabilita` Civile Professionale derivantegli dall attivita` di Dipendente Tecnico cosí come individuato dalle definizioni di cui all Appendice 2). Per gli stessi Dipendenti Tecnici e solo dietro compilazione di apposito questionario allegato alle Condizioni Integrali di Polizza, la presente polizza puó essere estensa alla Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori. La presente copertura viene prestata in ottemperanza con l Art. 111 del D. Lgs 163/2006 ed il cui contenuto é allegato alla presente Nota Informativa all Appendice 3 delle Condizioni Integrali di Polizza. DURATA DELLA POLIZZA CLAIMS MADE RETROATTIVITÀ GARANZIA POSTUMA AVVERTENZA La presente polizza assicurativa è offerta su base CLAIMS MADE, ovvero la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell Assicurato e notificati all Assicuratore per la prima volta durante il periodo di assicurazione. Come disciplinato nella definizione Periodo di assicurazione della Sezione Polizza di responsabilità civile patrimoniale adesione degli enti associati ANCI e come specificato all Art 9 Durata dell Assicurazione la durata della polizza assicurativa e` il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura e non prevede il Tacito Rinnovo. La polizza prevede un efficacia retroattiva il cui limite temporale al passato è individuato dalla DATA DI RETROATTIVITÀ che sarà stabilita al momento della negoziazione del contratto tra le parti e indicata nella Scheda di Copertura. In questo caso la copertura sara` operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata della corrispondente copertura assicurativa o nel periodo immediatamente antecedente la sua decorrenza secondo quanto indicato nella Scheda di Copertura (DATA DI RETROATTIVITÀ). AVVERTENZA: L efficacia retroattiva sara` applicabile per i soli fatti, atti od omissioni dei quali l Assicurato abbia avuto formale notizia durante il periodo di durata del contratto indicato nella ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 6 of 46

7 Scheda di Copertura e ne abbia fatto denuncia all Assicuratore durante il periodo di durata del contratto. La polizza prevede un periodo di Garanzia Postuma (periodo successivo alla data scadenza della polizza) pari a 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della polizza. La Garanzia Postuma permettera`all Assicurato di denunciare all Assicuratore Sinistri successivamente alla data di scadenza della polizza purche` afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza. ATTENZIONE! La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui durante tale periodo di Garanzia Postuma l Assicurato stipulasse altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Per i sinistri riferiti a periodi antecedenti l inizio della presente copertura, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, l assicurazione risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni. Si rimanda ad una completa lettura dell Art 17 Inizio e Termine della Garanzia delle Norme che Regolano la Responsabilita` Civile Patrimoniale. AVVERTENZA: LA DURATA DELLE COPERTURA ASSICURATIVA PRESTATA AI SENSI DEL DISPOSTO DELL APPENDICE 3) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori e` disciplinata dall Art 6 Durata dell Assicurazione di cui alla menzionata appendice ai sensi delle disposizioni di Legge (Art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 Febbraio 1994, n 109 e s.m.i. e Art 17, comma 3, ex Legge 109/1194 e s.m.i. ora D. Lgs 163/2006 Schema 2.1). ESCLUSIONI L Art. 16 Rischi esclusi dall assicurazione delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilita civile patrimoniale individua tutti i casi in cui la presente polizza non opera, ovvero tutti i casi in cui l Assicuratore non sara` tenuto ad indennizzare l Assicurato. Le esclusioni sono individuate in ordine alfabetico dalla lettera a) alla lettera o); si riportano di seguito i titoli delle principali esclusioni rimandando alla lettura integrale dell articolo; smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; Danni materiali di qualsiasi tipo (la presente esclusione é derogata all Appendice 1 Condizioni Addizionali per i Dipendenti Tecnici) attività svolta dall Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione (la presente esclusione é derogata dall Art 21 Attivita` di Rappresentanza); responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi; Dolo dell assicurato ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 7 of 46

8 inquinamento di qualsiasi genere; danno ambientale in generale; presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n 209/2005 e ss.mm.ii.; Richieste di risarcimento/circostanze, delle quali l Assicurato abbia già avuto notizia, segnalazione o anticipazione scritte precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto. Guerra e Terrorismo (la presente esclusione é inoltre integrata dall Art 27 Esclusione Guerra e Terrorismo) Energia nucleare/radioattività; Indebitamenti operati per ripianare deficit finanziari da spese correnti; Richieste di risarcimento e/o circostanze che derivino da controversie legali in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto; Il contenuto del presente Art. 16 deve essere integrato con le ulteriori esclusioni previste al Punto 3 dell appendice 2) Condizioni addizionali e/o modifiche relative all estensione di copertura alla responsabilita civile professionale dei tecnici. Ulteriori limitazioni della garanzia sono previste con specifico riferimento alle coperture prestate all Appendice 3) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori all art Art. 5 Rischi esclusi dall Assicurazione. Tra le altre esclusioni limitazioni della garanzia si ricorda che la presente polizza non opera nei casi di colpa grave dei soggetti responsabili AVVERTENZA: Come disciplinato dall Art. 2 delle condizioni generali di assicurazione Altre Assicurazioni, qualora il rischio assicurato con la presente polizza risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. MASSIMALE DI GARANZIA La presente polizza prevede una massimale di garanzia il cui ammontare sarà specificato sulla Scheda di Copertura sulla base di quanto negoziato in sede di contrattazione tra le parti. Il massimale ivi indicato rappresenta la massima esposizione per sinistro e per anno assicurativo che l Assicuratore avra` nei confronti dell Assicurato. A titolo esemplificativo qualora il massimale di garanzia, come disciplinato all Art 14 Limiti di Indennizzo della presente polizza al quale si rimanda per una piu` attenta lettura, sia pari ad ,00 questo rappresentera` il massimo esborso dell Assicuratore cumulativamente per tutti i siniitri denunciati dall Assicurato durante il periodo di validita`della polizza. Ogni eventuale importo che superi questa cifra rimarra` a carico dell Assicurato. ATTENZIONE: Il limite di indennizzo indicato sulla Scheda di Copertura rappresentera` la massima esposizione dell Assicuratore per tutta la durata della Polizza compresa la Garanzia Postuma (Art 17 Inizio e Termine della Garanzia) Le garanzie di cui Appendice 3) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori prevedono massimali di garanzia distinti ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 8 of 46

9 per ogni progetto secondo le disposizioni di Legge (Art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 Febbraio 1994, n 109 e s.m.i. e Art 17, comma 3, ex Legge 109/1194 e s.m.i. ora D. Lgs 163/2006 Schema 2.1). SCOPERTO / FRANCHIGIA Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con applicazione di una FRANCHIGIA per ogni sinsitro a carico dell Assicurato il cui ammontare é specificato nella Scheda di Copertura. La FRANCHIGIA s intende applicabile a tutti i sinsitri indennizzabili ai sensi di tutte le sezioni di cui composta la polizza ad eccezione dell Appendice 2) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Pena la decadenza del diritto all indennizzo la franchigia non è assicurabile. Esempio del metodo di applicazione della FRANCHIGIA: La polizza prevede una Franchigia di ,00 per ogni sinistro. Caso a) L assicurato riceve una richiesta di risarcimento pari ad 20,000. Una volta accertato che la richiesta di risarcimento ricade in garanzia ai sensi del Testo di Polizza, si osserva quanto segue: l importo richiesto e` inferiore all ammontare previsto dalla Franchigia, gli assicuratori non saranno tenuti a nessun esborso. Caso b) L assicurato riceve una richiesta di risarcimento pari ad ,00. Una volta accertato che la richiesta di risarcimento ricade in garanzia ai sensi del Testo di Polizza, si osserva quanto segue: Gli assicuratori risponderanno quindi per la differenza tra il danno provocato a terzi e la Franchigia applicabile: , ,00 = ,00 ESTENSIONE TERRITORIALE La presente polizza ha validita` per atti, fatti od omissioni commessi dall Assicurato in Italia, Citta` del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonche` nei Paesi Membri dell Unione Europea. Si rimanda alle Art. 19 Estensione territoriale per una piu` attenta lettura. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Ai sensi del disposto del Codice Civile Italiano dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all indennizzo (Artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile Libro IV Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti Capo XX Dell'assicurazione Sezione I Disposizioni generali). In relazione alle possibili cause di invalidità, risoluzione, cessazione etc. della copertura (e correlativa cessazione del diritto all indennizzo), in aggiunta alle norme ed ai principi di legge applicabili, si ricorda quanto previsto dall Art 17 (Inizio e termine dell Garanzia Claims Made e ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 9 of 46

10 Periodo di Garanzia Postuma), Art. 7 (Obblighi dell Assicurato in caso di Sinistro), Art. 3 (Pagamento del premio), Art 5 (Aggravamento del rischio) ed Art 6 (Diminuzione del Rischio) ai quali si rimanda. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ai sensi delle Art 5 Aggravamento del rischio ed Art 6 Diminuzione del rischio e in deroga agli artt 1897 e 1898 del Codice Civile l Assicurato non sara` tenuto a notificare all Assicuratore eventuali variazioni del rischio che derivino da applicazioni di disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi. Il nuovo rischio che risulti dall applicazione delle suddette disposizioni rientra automaticamente in copertura senza modifica del premio. Rimangono escluse da questa pattuizione le variazioni modificative della natura dell Ente contraente che comporteranno, a far tempo dalla data dell intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell eventuale premio annuo corrisposto. AVVERTENZA: il disposto degli Articoli 5 e 6 di cui sopra è applicabile a tutte le sezioni di cui è composta la Polizza. 6. Premi La presente garanzia prevede la corresponsione di un premio minimo a deposito acquisito alla data di decorrenza della polizza il cui pagamento dovra` essere effettuato agli Assicuratori in osservanza dell Art. 3 Pagamento del Premio al quale si rimanda alla lettura integrale. Appendice 3) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Il premio non e` soggetto a regolazione e viene indicato nella Scheda Tecnica alla sezione Condizioni Economiche sulla base della durata dell Opera Progettata. 7. Rivalse Gli Assicuratori hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili ai sensi dell Art 1916 del Codice Civile (Libro IV Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti Capo XX Dell'assicurazione Sezione II Dell Assicurazione contro i Danni). 8. Diritto di recesso Il contratto di assicurazione prevede la possibilita` per entrambe le parti di recedere dal contratto in caso di sinsitro. Si rimanda alla lettura integrale dell Art 8 Diritto Di Recesso (delle Norme Generali che Regolano l Assicurazione della Responsabilita` Civile Patrimoniale) per gli aspetti operativi del recesso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile). 10. Legge applicabile al contratto Al contratto sarà applicata la Legge italiana. Si rimanda all Art.11 Foro Competente ed Art 12 Rinvio alle Norme di Legge del Testo di Polizza per maggiori dettagli. Si precisa che il contenuto dei citati Art.11 ed Art 12 e` da intendersi applicabile a tutte le sezione della Polizza. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 10 of 46

11 11. Regime fiscale applicabile al contratto Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Il premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota in vigore: Responsabilità Civile: 22,25% (di cui 1% quale addizionale antiracket); Si precisa che le disposizioni di cui sopra si intendono applicabili a tutte le sezioni della Polizza. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 11 of 46

12 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Cosa fare in caso di sinistro Avvertenza: I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Contraente, affinchè li inoltri all Assicuratore, entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l Assicurato è stato formalmente informato dell evento dannoso. La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell Assicurato. Si rimanda alle Art.7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro del Testo di Polizza. Si precisa che il contenuto del citato Art 7 è da intendersi applicabile a tutte le sezioni della Polizza. Gestione del sinistro Avvertenza: L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato con l assenso dello stesso. A tal fine l Assicurato dovrà trasmettere tempestivamente all Assicuratore od al soggetto da lui incaricato per la gestione del Sinistro tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia. Sono a carico dell'assicuratore, nei termini dell art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Si rimanda alle Art. 23 Gestione delle Vertenze di Sinistro Spese Legali del Testo di Polizza. Si precisa che il contenuto del citato Art 23 è da intendersi applicabile a tutte le sezione della Polizza. 13. Reclami Ogni reclamo riguardante la gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri puo` essere indirizzato al broker dell Assicurato. Alternativamente tutti i reclami possono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n E mail servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 12 of 46

13 stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato La risoluzione di eventuali controversie tra la parti (Assicuratore e Assicurato / Aderente alla Polizza Convezione) potra` essere eseguita tramite Arbitrato (Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt ), ferma la possibilita` per le parti di ricorrere all Autorita` Giudiziaria. Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell Assicurato. Si ricorda che il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in material di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell Ufficio Italiano dei Lloyd s Corso Garibaldi, 68, Milano. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio per alcune categorie di controversie tra cui le controversie in materia di contratti assicurativi e dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. * * * * La presente Nota Informativa non sostituisce e non integra i termini e condizioni ed appendici del Contratto di Assicurazione allegato. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto delle Condizioni di Assicurazione e delle sue appendici. Le Condizioni di Assicurazione e le sue appendici allegate contengono l accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione e Appendici, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto alla lettura ed analisi di tali Condizioni di Assicurazione e Appendici. Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Enrico Bertagna. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 13 of 46

14 D. COPIA INTEGRALE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE ANCI VENETO POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (ENTE) Il Testo di Polizza si Compone delle seguenti parti. DEFINIZIONI ATTENZIONE il Testo di Polizza allegato prevede la una sezione dedicate alle Definizioni, tali definizioni vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella sezione F (Glossario) della presente Nota... CONDIZI ONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE;... NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE APPENDICE 1: CONDIZIONI ADDIZIONALI RELATIVE ALL ESTENSIONE DI COPERTURA DELLA RESPONABILITA` PROFESSIONALE DEL DIPENTENDE LEGALE APPENDICE 2: CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA CIVILE DEI TECNICI APPENDICE 3: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 14 of 46

15 Capitolato Speciale di Polizza CONVENZIONE ANCI VENETO POLIZZA DI RESPONSABILITAʹ CIVILE PATRIMONIALE (ENTE) Anno 2011 La presente è una Polizza di responsabilità nella forma claims made. Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 15 of 46

16 POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE ADESIONE DEGLI ENTI ASSOCIATI ANCI DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: il contratto di Assicurazione. il documento che prova lʹassicurazione. ogni singolo Ente che stipula lʹassicurazione in base alla convenzione ANCI Veneto. Assicurato: il Comune aderente all ANCI Veneto e/o ANCI Friuli Venezia Giulia; dipendenti e amministratori del Comune. Dipendente Broker: Sinistro: Sinistro in serie: Assicuratori ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con il Contraente. Assidoge S.r.l. si configura un Sinistro quando l Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di durata dell Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni, oppure riceve un informazione di garanzia o la notifica dell avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa. una pluralità di sinistri imputabili a una medesima causa generatrice. alcuni sottoscrittori dei LLOYDʹS OF LONDON. Danno: Danni Materiali: Perdite Patrimoniali: pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 16 of 46

17 Franchigia: l importo fisso, dedotto dallʹammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dellʹassicurato. Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art e ss. del C.C. e dell art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa. Responsabilità Amministrativa: Responsabilità Amministrativa Contabile: Premio: Indennizzo/Risarcimento: Massimale: Pubblica Amministrazione: Ente di Appartenenza: Persone non considerate terzi: Durata del Contratto: la responsabilità gravante sull Assicurato persona fisica che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull Assicurato quando agisca quale agente contabile nella gestione di beni, valori o denaro pubblico. la somma dovuta dagli Assicurati agli Assicuratori. la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, ULSS, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. l Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato abbia un rapporto di servizio comunque denominato o un mandato. non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui all Assicurato e le predette figure siano amministratori. il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza (data di effetto data di scadenza). Periodo di Efficacia: Periodo di Assicurazione: il periodo antecedente alla data di scadenza del contratto senza limiti temporali. il periodo di durata del contratto a cui va aggiunto il periodo quinquennale di ultra attività (garanzia postuma). Richiesta di risarcimento e/o ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 17 of 46

18 circostanze: i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento; ii. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato; iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure vi. (b)la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dallʹautorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v). Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento. Evento dannoso: il fatto, l atto o l omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 18 of 46

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO LʹASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dellʹassicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʹindennizzo, nonché la stessa cessazione dellʹassicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Altre assicurazioni LʹAssicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori lʹesistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, lʹassicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 Pagamento del Premio LʹAssicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se lʹassicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, lʹassicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). Art. 3 Bis Tracciabilità dei flussi finanziari e Clausola risolutiva espressa In conformità a quanto previsto dall Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n 136 del 13/08/2010 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al. Governo in materia di normativa antimafia ), la stazione appaltante, l appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd s e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all Art. 3 commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. La Stazione Appaltante, l Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd s o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l appaltatore, e la Prefettura o l Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 19 of 46

20 Art. 4 Modifiche dellʹassicurazione Le modifiche dellʹassicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio LʹAssicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʹindennizzo, nonché la stessa cessazione dellʹassicurazione (art C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dellʹassicurato (art C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi dellʹassicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni successivi da quando ne è venuto a conoscenza. Lʹinadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto allʹindennizzo (art C.C.). Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l Assicurato e/o suoi incaricati non devono ammettere responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. Art. 8 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall una all altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, questʹultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dellʹimposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Durata e cessazione del contratto La presente polizza viene stipulata per la durata di 1 anni (uno) senza tacito rinnovo. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi allʹassicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l Assicurato. Art. 12 Rinvio alle norme di legge ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 20 of 46

21 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO LʹASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITAʹ CIVILE PATRIMONIALE Art. 13 Oggetto dell Assicurazione Responsabilità civile dell Amministrazione locale verso terzi L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile dell Assicurato per i Danni cagionati a terzi, e alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge. Sono incluse nella garanzia le somme che l Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile e amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali. L Assicurazione comprende anche le Perdite Patrimoniali derivanti da o conseguenti a: perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio; multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi e alla Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato; interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; attività connessa all assunzione e gestione del personale; violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell art. 11 del D.Lgs 196/2003 e s.m. e ii. e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell art Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell art Codice Civile. Qualora sussista la responsabilità dell Assicurato nei confronti di terzi e sia stato accertato, con provvedimento definito dell autorità competente, il dolo o la colpa grave, gli Assicuratori si riservano la facoltà di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili. Art. 14 Limiti di indennizzo L Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali, per ciascun sinistro, sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo annuo, indicati nella scheda di copertura. Art. 15 Franchigie Le garanzie vengono prestate con lʹapplicazione di una franchigia di (come specificato nel contratto di adesione) per sinistro. Art. 16 Rischi esclusi dallʹassicurazione Lʹassicurazione non vale per i Sinistri relativi a: ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 21 of 46

22 a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; b) Danni materiali di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli direttamente derivanti dalle prestazioni professionali prestate dai Dipendenti Tecnici esclusivamente per conto del Contraente, e/o derivanti da azione di rivalsa da parte dell Ente di appartenenza; c) attività svolta dall Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall art. 20; d) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantigli dalla legge, da statuto, da incarichi, regolamenti o disposizioni del Contraente; e) stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi; f) azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo; g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all Assicurato; i) possesso, custodia od uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; j) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l Assicurato abbia già avuto notizia, segnalazione o anticipazione scritte precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto; k) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; l) danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; m) indebitamenti operati da Enti Pubblici, compreso l Ente di Appartenenza, per ripianare deficit finanziari da spese correnti; n) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile dell Assicurato per Legge anche in assenza di tale impegno accordo o garanzia. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 22 of 46

23 o) le richieste di risarcimento e/o circostanze che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia; p) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile. Art. 17 Inizio e termine della garanzia L Assicurazione è prestata nella forma Claims Made e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano già noti all Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. L Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l Assicurato stipulasse altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Per i Sinistri riferiti a periodi antecedenti l inizio della presente copertura, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, l assicurazione risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni. Art. 18 Estensione Decreto Legislativo 81/2008 Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste, l Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dellʹassicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell Assicurato in funzione di: 1) ʺDatore di lavoroʺ e/o ʺResponsabile del servizio di prevenzione e protezioneʺ ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 2) ʺCommittenteʺ, ʺResponsabile dei lavoriʺ, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (ENTE) Page 23 of 46

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