POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (LOTTO N 05)

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (LOTTO N 05) La presente polizza è stipulata tra Comune di PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, PORTOGRUARO (VE) C.F e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31.01

2 SOMMARIO SEZIONE 1 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 SEZIONE 3 Art.1 Art.2 Art.3 SEZIONE 4 Art.1 Art.2 Art.3 SEZIONE 5 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art. 5 Art. 6 Definizioni Norme che regolano l assicurazione di responsabilità civile per perdite patrimoniali Disciplina delle responsabilità NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Durata del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Regolazione del premio Recesso a seguito di sinistro Modifiche dell assicurazione Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali Foro competente Interpretazione del contratto Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Coassicurazione e delega (opzionale) Clausola Broker Rinvio alle norme di legge Rinuncia alla rivalsa CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Responsabilità civile patrimoniale Rischi esclusi dall assicurazione Inizio e termine della garanzia NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Recesso in caso di sinistro Gestione delle vertenze di danno e spese legali Massimale di garanzia Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Calcolo del premio Scomposizione del premio Riparto di coassicurazione Disposizione finale APPENDICE 1 ESTENSIONE DI GARANZIA COLPA GRAVE

3 SEZIONE 1 DEFINIZIONI Assicurazione : Il contratto di assicurazione Polizza : Il documento che prova l'assicurazione; Contraente : Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato : l'ente Contraente; tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga a qualunque titolo ai fini delle proprie attività e servizi, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, gli obiettori di coscienza, nonni vigili, volontari della protezione civile,i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), i lavoratori socialmente utili, i prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale, lavoro in affitto etc.) Società : l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Broker : la Aon Spa Filiale di Pordenone quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia : la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoperto : la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danno patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose Danno corporale : il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. Danni materiali : il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. Massimale per sinistro : la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Annualità assicurativa o periodo assicurativo : il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : tutto ciò che i dipendenti ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell opera prestata, al lordo di ogni trattenuta compresi superminimi, scatti di anzianità, indennità di contingenza, maggiorazioni per lavoro straordinario, gratifiche o premi di operosità o posizione.

4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI Disciplina della responsabilità: La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell Ente Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata; norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile. La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile patrimoniale derivante all Ente e agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, norme o altri atti amministrativi o attribuite, consentite, delegate all Ente Contraente o comunque svolte di fatto, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati, il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile e necessario. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte a qualunque titolo, nessuna esclusa né eccettuata. SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. Art 3. - Durata del contratto

5 Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, senza obbligo di disdetta. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive e/o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente, entro 60 giorni dalla data di recesso, i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. Art.7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Sono a carico dell Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

6 Art.10 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza Art.12 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.13 - Coassicurazione e delega (opzionale) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON Spa Filiale di Pordenone e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON Spa la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza. Art.14 - Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla società di brokeraggio assicurativo AON Spa Filiale di Pordenone. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato e la Società assicuratrice sono tenuti devono essere fatte per iscritto per il tramite della società di brokeraggio. Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza: la Società assicuratrice dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come effettuata alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà effettuata dal Contraente/Assicurato stesso; il Contraente dà atto che ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come effettuata al Contraente stesso. La Società delegataria e le eventuali coassicuratrici riconoscono inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker e tale pagamento è considerato liberatorio per il Contraente/Assicurato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. Art.15 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 16 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro nonché delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività

7 a qualsiasi titolo, nonché nei confronti del Segretario Comunale e/o del Direttore Generale e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a fatto doloso o gravemente colposo SEZIONE 3) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1) Responsabilità Civile patrimoniale: La Società si obbliga a tenere indenne l Ente Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali cagionate a terzi nell esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L assicurazione vale anche per la responsabilità patrimoniale che possa derivare all Ente Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Art. 2) Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione di responsabilità civile non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina, incendio; b) alla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi; c) inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; d) a danni a persone o danneggiamenti a cose; e) a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie ed in genere a multe e ammende, con eccezione di quelle inflitte ad imprese a cui l assicurato ha fornito la propria attività; f) a rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 990 del e successive modifiche; g) derivanti da sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività; h) che insorgono in occasione di guerra, invasioni, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l Assicurato provi che l evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti Art. 3) Inizio e termine della garanzia La garanzia assicurativa viene prestata per i casi che insorgono, indipendentemente dalla data di accadimento del fatto che origina la richiesta (comunque non antecedente ai due anni precedenti alla data di effetto della polizza) durante il periodo di validità del contratto, con esclusione dei casi pregressi già conosciuti precedentemente alla stipulazione del contratto e semprechè i sinistri siano stati denunciati entro 2 anni dalla cessazione del contratto SEZIONE 4) NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art. 1)Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: darne avviso scritto alla Società o all'agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art C.C Art. 2)Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 giorni; in tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è tenuta a rimborsare la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 3)Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Magistrato competente abbia già, in quel

8 momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'assicurato Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. SEZIONE 5 Art. 1 - MASSIMALE: ,00 per sinistro e per anno assicurativo Art. 2 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Sono operanti le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento: scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo non indennizzabile di. 300,00.= e con massimo di ,00.= limite ,00.= per sinistro e per anno per danni derivanti da assunzione, gestione del personale e da mancato avvio/interruzione/sospensione di attività. Art. 3 - Calcolo del premio: Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato : Retribuzione annua lorda Tasso annuo lordo Premio finito anticipato ,00.= (eurotremilionitrecentomila). Art. 4 - Scomposizione del premio Premio annuo imponibile Imposte TOTALE Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo. Art.5 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate : Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art.6 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

9 L'ASSICURATO LA SOCIETÀ Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 3 sez. 2 Durata del contratto; Art. 6, sez. 2 Recesso in caso di sinistro ; Art. 10, sez. 2 Foro competente; L'ASSICURATO

10 APPENDICE 1) ESTENSIONE DI GARANZIA COLPA GRAVE Fermi ed invariati tutti i termini e tutte le condizioni della presente polizza, l assicurazione deve intendersi estesa con relativo premio a carico di ciascun assicurato che intenda aderirvi- come segue: 1. sono comprese in garanzia anche le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per effetto di decisioni della Corte dei Conti di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato; 2. a parziale deroga dell art del Codice Civile, la garanzia s intende operante anche per il caso di colpa grave dell Assicurato. L assicurazione è prestata per la sola responsabilità personale degli assicurati; conseguentemente, per le perdite patrimoniali di cui gli assicurati siano solidalmente responsabili con soggetti terzi, l assicurazione è prestata limitatamente alla quota di responsabilità di loro diretta pertinenza. PREMIO: Il premio annuo lordo procapite per l estensione di garanzia di cui sopra è pari agli importi riportati nella tabella sottoindicata e sarà interamente sostenuto dall Assicurato, anche se anticipato dall Ente nella sua qualità di Contraente della polizza. Il premio aggiuntivo per l eventuale inclusione in corso d anno di un nuovo assicurato nella presente polizza sarà calcolato sulla base di un premio pro rata temporis. Per le eventuali inclusioni durante l anno faranno fede le comunicazioni del Contraente alla Compagnia, per il tramite del Broker, con effetto dalle ore 24 della data di comunicazione, su cui la Compagnia apporrà un timbro per accettazione e presa in carico. Alla fine di ciascuna annualità, verrà emessa appendice riepilogativa con l indicazione nominativa degli assicurati e relativa mansione. Riepilogo premi procapite: SINDACO Euro ASSESSORI Euro CONSIGLIERI Euro SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE Euro DIRIGENTI Euro FUNZIONARI E CAPI SETTORE Euro DIPENDENTI IN GENERE Euro

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