CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

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1 Assicurazione RESPONSABILITA' PATRIMONIALE Provincia Regionale di Caltanissetta COMUNE DI MAZZARINO - Piazza Vittorio Veneto MAZZARINO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, DEGLI ASSESSORI, DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI DIRIGENTI E/O DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Edizione 07/10/2004 Il presente capitolato consta di n. 15 pagine, inclusa la presente. Definizioni Norme che regolano l Assicurazione in Generale Norme operanti in Caso di Sinistro Massimali Assicurati - Sezione I Responsabilità Civile verso Terzi per Perdite Patrimoniali Sezione II Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici pagina 1

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si debbono intendere per: ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETA' BROKER PREMIO RISCHIO SINISTRO INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO COSE SCOPERTO FRANCHIGIA MASSIMALE DANNO il Contratto di assicurazione il Documento che prova l'assicurazione il Comune di MAZZARINO che stipula l'assicurazione la Contraente nonché il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione la Società alla quale la Contraente ha affidato l incarico relativo alla gestione e l esecuzione dell Assicurazione la somma dovuta dalla Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro notifica alla Società di un evento per il quale è prestata l Assicurazione la somma dovuta dalla Società all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro sia gli oggetti materiali sia gli animali l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle Norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'assicurato l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'assicurato la somma massima dovuta dalla Società qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica pagina 2

3 DANNO MATERIALE PERDITE PATRIMONIALI il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamento di cose od animali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali RESPONSABILITA CIVILE la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art del C.C. e dell art. 28 della Costituzione RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA CONTABILE ENTE DI APPARTENENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PERIODO DI ASSICURAZIONE la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione la responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione l Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane. Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Conte dei Conti il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale pagina 3

4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1 DURATA DEL CONTRATTO RESCINDIBILITA ANNUALE PROROGA RINNOVO Dalle Alle ore 00 del... ore 24 del... E' comunque data facoltà alle Parti di disdire ad ogni scadenza annuale il contratto mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata spedita entro e non oltre 60 giorni da detta scadenza. E facoltà della Contraente e solo su espressa volontà delle parti, entro i 60 giorni antecedenti la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, manifesterà la propria eventuale disponibilità a concedere la proroga della presente assicurazione indicandone le relative condizioni contrattuali ed economiche. 2 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione) L assicurazione è divisa per quote tra le diverse società in appresso indicate:.% (Delegataria).% (Coassicuratrice).% (Coassicuratrice) In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l intero importo dei sinistri ed a rilasciare all Assicurato quietanza per l ammontare complessivo dell indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant altro. Pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. 3 DECORRENZA DELLA COPERTURA PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI (al perfezionamento e rate successive) PERIODO DI MORA PER OGNI RATA L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza. La Contraente pagherà alla Società: entro il la rata di premio alla firma riferita al periodo..; entro il di ogni anno, e per tutta la durata dell Assicurazione, il premio riferito alla rata annuale del periodo assicurativo in corso. Se la Contraente non paga entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza. 4 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON AUMENTO DI PREMIO PERIODO DI MORA Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. pagina 4

5 Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax. 5 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO Il premio annuo imponibile complessivo, è determinato dall'applicazione del: A. premio pro-capite imponibile di a n 01 Sindaco B. premio pro-capite imponibile di a n 06 Assessori C. premio pro-capite imponibile di a n 01 Segretario Generale D. premio pro-capite imponibile di a n 04 Dirigenti/R.P.O. Amministrativi E. premio pro-capite imponibile di a n 02 Dirigenti/R.P.O. Tecnici con l intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dall Articolo 6 - Regolazione dei Premi, si procederà al calcolo del premio di regolazione sulla base delle variazioni intervenute come da atti e/o registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornirne copia a richiesta della Società. I premi versati si devono intendere quali premi minimi comunque dovuti per ogni singola annualità. 6 REGOLAZIONE DEI PREMI DETERMINAZIONE PERIODI DI MORA Il premio viene regolato, al termine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè: - numero effettivo di soggetti da assicurare. Il Contraente è obbligato a comunicare le inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell anno. Il premio di ciascuna persona inclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta. Contestualmente all emissione dell appendice di regolazione premio, si provvederà all aggiornamento del premio di quietanza. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla presentazione all assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito più conguaglio). In relazione all obbligo di comunicazione delle inclusioni/esclusioni si prende atto che le stesse prenderanno efficacia dalle ore del giorno indicato nella comunicazione, pervenuta via fax, telefax, raccomandata o telegramma. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO VARIAZIONI DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). La Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente o dell'assicurato (Art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. pagina 5

6 8 ALTRE ASSICURAZIONI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art del Codice Civile. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). 9 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 10 GESTIONE DELLA POLIZZA Resta inteso fra le Parti che la gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata al Broker incaricato dalla Contraente. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto. 12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 13 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza, è competente il Foro di.. 14 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi della L. 675/96 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. pagina 6

7 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE / ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell'art C.C., darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l Ufficio Preposto ha ricevuto: a) informazione di garanzia; b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..) L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art C.C.) Né l Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società. 17 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO La Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto, dandone contestuale comunicazione alla Contraente, salvo i casi per cui quest ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore ed in forma liberatoria. La Società si impegna a risarcire al Terzo danneggiato il danno intero al lordo della franchigia/scoperto ove previsti. Il di ogni annualità assicurativa, la Società presenterà l elenco dei sinistri liquidati nel corso dell annualità assicurativa di riferimento, corredato dalla fotocopia dell atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, oppure da copia dell assegno di liquidazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, la Contraente provvederà al reintegro degli importi rientrati in franchigia/scoperto, così come risultanti dalla documentazione probatoria citata. Analogamente si procederà per i sinistri che si verificassero tra il.. ed il nel caso in cui la polizza non si rinnovasse al. 18 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 20 OBBLIGHI DELLA SOCIETA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RENDICONTO La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 agosto di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato: elencazione dei sinistri Denunciati; sinistri Riservati, con indicazione dell importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito del sinistro stesso; pagina 7

8 sinistri Liquidati, con indicazione dell importo liquidato; sinistri Respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell evento e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. MASSIMALI ASSICURATI Euro ,00 Per Anno Assicurativo con il limite di: Per ogni Assicurato Euro ,00 Per Assicurato / Sinistro FRANCHIGIA La garanzia prestata dalla presente polizza è operante, limitatamente a quanto previsto al successivo Articolo Responsabilità Civile dell Ente Contraente - previa deduzione di una franchigia di Euro ,00 per sinistro. SEZIONE I Responsabilità Civile verso Terzi per Perdite Patrimoniali 21 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge; b) la garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; c) ferme le prescrizioni previste dalla legge, si conviene che in caso di decesso dell'assicurato la Società rimane obbligata - sulla base di quanto previsto dal successivo Articolo Inizio e Termine della Garanzia - a tenere indenni gli eredi da quanto questi siano tenuti a pagare a seguito di richieste di risarcimento derivanti da fatti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della presente assicurazione. 22 RESPONSABILITA CIVILE DELL ENTE CONTRAENTE L Assicurazione si intende prestata anche a favore dell Ente di Appartenenza/Contraente in caso di Sinistro causato nell esercizio dell attività di ufficio e/o servizio dalle persone fisiche assicurate per la quale l Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa Contabile dei medesimi. pagina 8

9 Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell Ente di Appartenenza/Contraente la franchigia è fissata in Euro ,00 per singolo Sinistro. 23 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. 24 LEGITTIMAZIONE La presente Polizza viene stipulata dalla Contraente a favore degli Assicurati in forza di provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge. 25 PERDITE PATRIMONIALI PER L ATTIVITÀ CONNESSA ALL ASSUNZIONE DEL PERSONALE L Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, si conviene che nel corso del medesimo anno assicurativo la Società non sarà esposta per un Massimale superiore a quello previsto per ogni singolo sinistro. 26 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli Codice Civile ogni Assicurato e il Contraente dichiarano di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell Assicurazione. La garanzia esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, purché conseguenti a fatti verificatisi in data non antecedente alle ore del.. In relazione ai sinistri originati da fatti colposi posti in essere nel periodo intercorrente tra le ore del. e le ore del. la presente opererà in differenza di limiti e di condizioni rispetto alle garanzie prestate dalle polizze che, qualora esistenti ed operanti, esplichino la propria efficacia al momento del fatto colposo che ha originato il sinistro stesso. Nel caso di morte o pensionamento dell Assicurato, o di cessazione dell attività assicurata conseguente ad un qualsiasi motivo ad eccezione del licenziamento, la garanzia è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. Per i Sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di Indennizzo, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. 27 ESTENSIONE TERRITORIALE L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'unione Europea. 28 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. 29 VINCOLO DI SOLIDARIETA L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso. pagina 9

10 30 ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA Fermo restando quanto stabilito al punto C) del successivo Articolo - Esclusioni -, si precisa che l Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza della Contraente,in altri organi collegiali. 31 DANNI IN SERIE In caso di sinistri in serie, intendendosi per tali una pluralità di richieste di risarcimento imputabili ad un medesimo fatto colposo, resta inteso che la data della prima richiesta sarà considerata come data anche di tutte le richieste presentate successivamente alla cessazione dell Assicurazione. 32 ESCLUSIONI Precisando che sono escluse le garanzie prestate nella copertura RCT/RCO, resta inteso tra le Parti che l'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; b) danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato alla lettera b) del precedente Articolo - Responsabilità Civile verso Terzi; c) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto precisato dal precedente Articolo - Attività di Rappresentanza; d) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato e non derivantegli dalla legge; e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi; f) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data i retroattività stabilita in Polizza; g) azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; i) calunnia, ingiuria, diffamazione; j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato; k) il possesso, la custodia o l uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969; nonché per le perdite: l) derivanti da sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; n) derivanti da dolo dell Assicurato; o) derivanti da colpa grave degli Assicurati persone fisiche; p) derivanti da azioni di un Assicurato persona fisica nei confronti di un altro Assicurato persona fisica, salvo il caso in cui venga provato che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito dalla presente polizza; q) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell inizio della presente polizza; Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo pagina 10

11 A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: a. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: b. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l onere di provare l insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola. SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI Resta inteso tra le Parti che quanto di seguito riportato integra le condizioni tutte di cui sopra solo ed esclusivamente se l Assicurato persona fisica riveste la qualifica di Dipendente Tecnico come di seguito indicato: DIPENDENTE TECNICO qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell Ente e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, predispone il progetto, e/o segue e sorveglia l esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell opera. Sono comprese le funzioni di R.U.P, Direttore Lavori, Progettista, per incarico e nell interesse dell Amministrazione Pubblica. 33 ESTENSIONE DELLA GARANZIA La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi. Resta dunque inteso tra le parti che quanto previsto dalla lettera c) del precedente Articolo 32 Esclusioni viene integralmente abrogato. 34 ATTIVITA DI CONSULENZA L Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). pagina 11

12 35 IGIENE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di: 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura. 36 LEGGE 109 DEL L Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell Assicurato, alla responsabilità derivante della Legge 109 dell , modificata dal D.L. 101 del , Legge 216 del e successive modifiche (la cosiddetta Legge Merloni ), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema di cui all Allegato 1, a conferma della validità della copertura per l intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata. 37 DANNO ALLE OPERE Limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione lavori, ed entro il limite di ,00 per sinistro ed ,00 per anno assicurativo, l'assicurazione vale, a deroga di quanto previsto dalle esclusioni, anche per i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono lavori provocati da: a) rovina parziale e/o totale delle opere; b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata. L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità, solidità e durata dell'opera, con obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese previste a tal fine o sulla loro entità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre Periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze dovute al terzo Perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei Periti rifiuti di firmare il relativo verbale. Relativamente ai danni subiti dalle opere, ed alle spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto, rimane a carico dell'assicurato medesimo uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di 500,00. La garanzia di cui al presente articolo non vale: a) per i danni causati dall'assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dal medesimo; b) se i lavori progettati e/o diretti, non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti; c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'assicurato o di cui l'assicurato stesso sia Socio a responsabilità illimitata, Amministratore o Dipendente; d) per le perdite conseguenti a interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, con l'eccezione di quelle conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza ed il cui importo non ecceda ,00=; pagina 12

13 e) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo quando siano conseguenza di rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'assicurato; f) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da Lui detenute; g) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti motore o di impiego di aeromobili; h) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, fatta eccezione per i danni conseguenti ad errore materiale di progettazione e ciò fino a concorrenza di ,00= per ogni sinistro occorso in un medesimo periodo assicurativo; i) per danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge; l) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui le stesse sono destinate; m) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza; n) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e quelli provocati all'ambiente. 38 ESCLUSIONI Ad integrazione di quanto previsto al precedente articolo 32 Esclusioni -, resta inteso tra le Parti che solo ed esclusivamente per i sinistri riconducibili alla normativa prevista dalla presente Sezione II, la garanzia prestata dal presente contratto non è operante per i danni riconducibili a: a) attività professionali prestate in proprio dal Dipendente Tecnico e non per conto della Pubblica Amministrazione; b) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se queste non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; c) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l erezione, e/o l installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore; d) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata all art. 26 della presente polizza; e) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l uso di amianto. LA CONTRAENTE IL COVERHOLDER pagina 13

14 SEZIONE III ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA RESPONSABILITA PERSONALE IN CAPO AL PERSONALE DELLA CONTRAENTE Fermi i massimali assicurati e le condizioni tutte previste dalle precedenti Sezioni I e II, limitatamente alla presente estensione di garanzia, si intende per: ASSICURATO il Personale del Comune di MAZZARINO che abbia manifestato la volontà di aderire all estensione di garanzia prevista dalla presente Sezione 39 ADESIONE ALLA GARANZIA 1. Per aderire all estensione Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile, l Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo di Adesione, inviarlo al Broker Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A. Filiale di Palermo Via XII Gennaio, 1/g PALERMO fax 091/333341, a mezzo fax o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio anche per il tramite del Contraente; 2. La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue: a) dalle ore 00 del giorno di decorrenza del presente contratto. per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l intera durata contrattuale; b) dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al.. ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l intera durata contrattuale. Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia. Esclusivamente per gli assicurati di cui alla lettera b), la garanzia è inoltre operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia della presente appendice e riferita a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la copertura dell appendice stessa. Se il Contraente non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della polizza e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell effettivo pagamento. Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all'estensione colpa grave ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto. 40 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO La presente estensione è stipulata dalla Contraente in nome e per conto del proprio Personale che ne può usufruire, in libertà di adesione individuale, con un premio che rimarrà interamente a carico del singolo aderente. l premio annuo relativo a questa Sezione, è determinato dall applicazione dei seguenti premi lordi pro-capite che, come qui di seguito indicato, vengono diversificati a seconda della qualifica ricoperta dal singolo Assicurato: Qualifica dell Assicurato Premio Lordo pagina 14

15 Sindaco,00 Assessore...,00 Consigliere Comunale,00 Segretario Generale.,00 Dirigenti/R.P.O. Amministrativi.,00 Dirigenti/R.P.O. Tecnici.,00 41 DIRITTO DI RECESSO Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro esistente con la Contraente, l Assicurato che abbia aderito alla presente Sezione non potrà richiederne l esclusione prima del di ogni anno. L Assicurato che voglia recedere dall estensione di garanzia prestata dalla presente Sezione, dovrà darne comunicazione scritta all Ufficio competente della Contraente entro e non oltre il precedente... OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 42 COLPA GRAVE Ad integrale deroga di quanto disposto dalla lettera p) del precedente Articolo 32 - Esclusioni -, si conviene che la garanzia prestata a favore degli Assicurati che abbiano aderito alla presente sezione sarà operante anche per le perdite patrimoniali di cui l Assicurato stesso debba rispondere, ai sensi di legge, per averle involontariamente causate con colpa grave. 43 RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali (e/o Danni Materiali se l Assicurato appartenga all Area Tecnica) cagionati alla Pubblica Amministrazione, all'ente di Appartenenza e/o all'erario in conseguenza di atti, fatti, azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, dei Danni Patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri. FRANCHIGIA Le garanzie vengono prestate con uno scoperto a carico dell Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 ed il massimo di Euro 2.000,00 per ogni Sinistro. Lo scoperto dovrà restare a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto all Indennizzo, farla assicurare da altri Assicuratori. LA CONTRAENTE IL COVERHOLDER pagina 15

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