TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

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1 TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa A fronte dei principali rischi connessi con l'attività bancaria (di credito, di controparte, di mercato, operativo) sono previsti specifici requisiti patrimoniali (cfr. Sezione II, paragrafi 1-3). Altri requisiti patrimoniali sono stabiliti per gli investimenti in partecipazioni e in immobili per recupero crediti (cfr. Sezione II, paragrafo 4). Allo scopo di evitare che l applicazione della nuova disciplina prudenziale possa dare luogo a una riduzione eccessiva degli attuali livelli patrimoniali, per le banche e i gruppi bancari che adottano i metodi IRB ed AMA, nel periodo , la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non può essere inferiore a determinati importi (cfr. Sezione II, paragrafo 6). Al ricorrere di determinate condizioni, il requisito patrimoniale complessivo che le banche appartenenti a gruppi bancari, incluse le capogruppo, devono rispettare è ridotto del 25 per cento (cfr. Sezione II, paragrafo 5). La Banca d'italia si riserva la facoltà di prevedere ulteriori requisiti patrimoniali che concorrono alla determinazione del requisito complessivo. 2. Fonti normative La materia è regolata: dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all accesso all attività degli enti creditizi e al suo esercizio; dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; dai seguenti articoli del TUB: art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'italia; 550

2 art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l altro, alla Banca d'italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1; art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario; art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario; art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; art. 67, commi 1, lett. a), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'italia; art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata; dal decreto in via d urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre Viene, inoltre, in rilievo: l'accordo internazionale denominato Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda: su base individuale, alle banche autorizzate in Italia; su base consolidata, ai gruppi bancari; 551

3 alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell UE; ai componenti del gruppo sub-consolidanti. Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata. Le presenti disposizioni, ad eccezione di quelle relative agli immobili ed alle partecipazioni assunti per recupero crediti, non si applicano alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d Italia. 552

4 SEZIONE II REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO Le banche e i gruppi bancari detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza (incluso il patrimonio di 3 livello) non inferiore al requisito patrimoniale complessivo, che è pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti. Si riportano di seguito le disposizioni per il calcolo del requisito patrimoniale complessivo. 1. Rischi di credito e di controparte 1.1 Requisito individuale Il requisito patrimoniale individuale a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari all'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Capitoli 1 e 3). 1.2 Requisito consolidato Il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari all'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Capitoli 1 e 3). Tale requisito è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali individuali (1) delle entità rientranti nell area di consolidamento, previa elisione dei rapporti infragruppo. I requisiti individuali sono calcolati: - secondo le regole vigenti in ciascun Paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci; - sulla base delle presenti disposizioni, nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci. (1) Nel calcolo del requisito consolidato i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, cioè senza applicazione della riduzione di un quarto (cfr. paragrafo 5). 553

5 2. Rischi di mercato 2.1 Requisito individuale Il requisito patrimonale individuale è pari alla somma di quelli calcolati per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci determinati secondo le modalità stabilite nel Capitolo Requisito consolidato Il requisito patrimoniale consolidato per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci è pari alla somma dei requisiti su base individuale (1) delle banche, delle imprese di investimento e delle società finanziarie rientranti nell area di consolidamento, determinata senza procedere all'elisione dei rapporti infragruppo. I requisiti su base individuale sono calcolati (2): - secondo le regole vigenti in ciascun Paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci; - sulla base delle presenti disposizioni nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci. Nella determinazione di tali requisiti individuali vanno esclusi i soggetti il cui portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza abbia un valore non superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza del gruppo. Le banche esentate dalla disciplina (cfr. Capitolo 4, Parte prima, Sezione I, paragrafo 4) non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del requisito consolidato. 3. Rischio operativo 3.1 Requisito individuale Le banche determinano il requisito patrimoniale individuale secondo le disposizioni contenute nel Capitolo 5. In particolare, del predetto Capitolo, si applicano: la Parte Seconda, Sezione I, nel caso di utilizzo del metodo Base; la Parte Seconda, Sezione II, nel caso di (1) Nel calcolo del requisito consolidato, i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, cioè senza applicazione della riduzione di un quarto. (2) Limitatamente al rischio di regolamento, le banche hanno la facoltà di procedere all'elisione dei rapporti infragruppo. 554

6 utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito nei casi di uso combinato di più metodi e di banche incluse in gruppi bancari si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II. 3.2 Requisito consolidato I gruppi bancari determinano il requisito patrimoniale consolidato secondo le disposizioni contenute nel Capitolo 5. In particolare, del predetto capitolo, si applica: la Parte Seconda, Sezione I, nel caso di utilizzo del metodo Base; la Parte Seconda, Sezione II, nel caso di utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito patrimoniale nei casi di uso combinato di più metodi si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II, paragrafo Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti Le acquisizioni di immobili e di partecipazioni per recupero crediti oltre i limiti previsti dalle apposite disposizioni (cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione V, paragrafo 2 e Capitolo 10, Sezione II) determinano, per la parte eccedente, l'applicazione di requisiti patrimoniali che concorrono al calcolo del requisito patrimoniale complessivo. 5. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale Nei gruppi bancari, per le banche italiane (1), i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo sono ridotti del 25 per cento purché su base consolidata l ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo. 6. Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA Per le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, nei tre anni 2007, 2008 e 2009 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore, rispettivamente, al 95%, 90% e 80% (floor) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2), (1) Le presenti disposizioni non si applicano alle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario escluse dal consolidamento ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo

7 requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del Per le banche e i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, negli anni 2010, 2011 e 2012 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore all 80% (floor) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2), requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del Agli intermediari che ottenessero l autorizzazione all utilizzo a fini prudenziali dei metodi IRB o AMA nel corso del 2011 o 2012, la base di riferimento da utilizzare sarà comunicata nell ambito della procedura di autorizzazione. A titolo esemplificativo, per il 2007 occorre effettuare il confronto tra le seguenti grandezze: a) 0,95 * ARPBasilea1 * 8% b) ARPBasilea2 * 8% + (EL-RN) se EL>RN c) ARPBasilea2 * 8% - MIN[(RN-EL); ARPBasilea2* 0,6%] se RN>EL dove: ARPBasilea1 = attività di rischio ponderate calcolate in base alla metodologia vigente sino alla fine del 2006 (1); ARPBasilea2 = attività di rischio ponderate calcolate in base alle metodologie vigenti a partire dall'1/1/2007 (2); EL = perdite attese; RN = rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive. Se la differenza tra gli importi di cui ai punti a) e b) oppure a) e c) è positiva essa va moltiplicata per 12,5 e sommata ad ARPBasilea2. La Banca d Italia si riserva di prorogare tali floor anche dopo il 2012 in coerenza con gli sviluppi a livello internazionale. (1) Per i rischi di mercato va riportato sia in ARPBasilea1 sia in ARPBasilea2 lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in ARPBasilea1 non va rilevato alcun importo. (2) Per i rischi di mercato va riportato sia in ARPBasilea1 sia in ARPBasilea2 lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in ARPBasilea1 non va rilevato alcun importo. 556

8 SEZIONE III METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA 1. Perimetro e metodi di consolidamento Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (1). Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati: - il metodo di consolidamento integrale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario; - il metodo di consolidamento proporzionale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo bancario o dalla singola banca congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi; - il metodo del patrimonio netto: a) alle altre società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (2) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole; b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario (o dalla singola banca) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole. Per quanto concerne il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella Circolare n. 115 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata. 2. Segnalazioni alla Banca d'italia Il calcolo del patrimonio di vigilanza e la determinazione del requisito patrimoniale complessivo su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno. Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno). (1) Cfr. la Circolare 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione". (2) Sempre che la singola banca detenga anche partecipazioni pari a superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto. 557

9 Il calcolo del patrimonio di vigilanza e la determinazione del requisito patrimoniale complessivo su base individuale si effettua quattro volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. Le segnalazioni relative al 31 dicembre ed al 30 giugno vanno trasmesse entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo ed al 30 settembre entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 aprile ed il 25 ottobre). * * * Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'italia. Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, le banche e i gruppi bancari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze. Le banche e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". 558

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