Roma, 7 febbraio OGGETTO: Nuove modalità di pagamento delle pensioni superiori a euro. Messaggio INPS n.24711/2011. Comunicazione INPDAP.
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1 Roma, 7 febbraio 2012 Circ. n. 4/2012 Uff.Prev. ADR OGGETTO: Nuove modalità di pagamento delle pensioni superiori a euro. Messaggio INPS n.24711/2011. Comunicazione INPDAP. Uffici Regionali e Provinciali Epaca e p.c. Confederazione Nazionale Coldiretti Federazioni Regionali e Provinciali Coldiretti Loro Sedi Il decreto-legge n.201/2011, convertito nella legge n.214/2011, ha introdotto, come è noto, dei limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di corrispondere i trattamenti economici in denaro contante, stabilendo che per la erogazione di somme superiori a euro si debbano utilizzare strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate (vedi circolare Epaca n.38/2011). L INPS, con il Messaggio in oggetto (all.1), ha pertanto informato le Strutture territoriali riguardo le novità normative relative all utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al denaro contante per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a euro. L adeguamento delle suddette modalità di pagamento deve avvenire entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, pertanto entro il 6 marzo Gli Istituti previdenziali non potranno più effettuare pagamenti in contanti di importi superiori a euro dal 7 marzo Sono state inviate apposite comunicazioni (il facsimile è allegato al Messaggio INPS) ai soggetti che risultano essere titolari di pensioni con rata Direzione Generale Via XXIV Maggio, Roma tel fax
2 corrente pagata in contanti di importo complessivamente superiore a euro. Nella lettera inviata sono indicati gli strumenti di pagamento alternativi che possono essere scelti dal pensionato: accredito su conto corrente bancario oppure, rivolgendosi a Poste Italiane, accredito su conto corrente BancoPosta, libretto di risparmio postale nominativo ordinario, INPSCard, oppure servirsi di carte di pagamento ricaricabili. Sono indicate inoltre le modalità con le quali è possibile comunicare all INPS la forma di accredito scelta dal pensionato: 1. operando online. con il codice PIN rilasciato dall INPS al pensionato, utilizzando la funzione disponibile sul sito INPS; 2. presso gli uffici di Poste Italiane, che poi comunicheranno all INPS la scelta, o presso gli Istituti di credito; 3. recandosi direttamente presso gli Uffici INPS. In ogni caso la forma di accredito della pensione scelta deve essere comunicata all INPS entro il 29 febbraio L INPDAP ha invece seguito una linea un po diversa da quella indicata dall INPS: non ha emesso una Nota o messaggio in merito, ma con un comunicato sul sito istituzionale (all.2) ha informato circa la novità normativa introdotta dalla manovra Monti, per cui dal 7 marzo 2012 le pensioni di importo superiore a euro non potranno più essere pagate in contanti, ma potranno soltanto essere accreditate su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. I vari modelli da utilizzare per comunicare alla propria sede INPDAP di competenza le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) necessarie per l accredito della pensione, sono disponibili sullo stesso sito INPDAP (Sezioni di riferimento Modulistica) o presso l ufficio relazioni con il pubblico. La comunicazione all Istituto con la modalità di pagamento prescelta dovrebbe avvenire entro il 15 febbraio 2012: coloro che non comunicheranno entro tale termine il codice IBAN, a partire dal mese di marzo non potranno riscuotere la pensione. Inoltre, l INPDAP svolge una ulteriore considerazione: poiché il trattamento pensionistico anche se è di importo mensile inferiore a 1000 euro, può poi superare tale importo in sede di pagamento di tredicesima, somme aggiuntive o arretrati, si invitano TUTTI i pensionati a scegliere, ed a comunicare all INPDAP, un metodo di pagamento alternativo ai contanti. L Istituto peraltro non ha inviato una comunicazione generalizzata ai pensionati interessati ma, in occasione di una lettera indirizzata ai soggetti aventi potenzialmente titolo a ricevere la somma aggiuntiva ( quattordicesima ), ha
3 informato anche circa la questione dei limiti al pagamento in contanti della pensione (all.3). Cordiali saluti IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Fiorito LEO Allegati: All.1: Messaggio INPS n.24711/2011. All.2: Comunicazione INPDAP. All.3: Lettera INPDAP.
4 Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, Messaggio n Allegati n.1 OGGETTO: Legge n 214 del 22 dicembre 2011, art.12, comma 2 - invio di comunicazioni ai pensionati. La Legge n 214 del 22 dicembre 2011, al comma 2 dell art.12, aggiunge un comma 4-ter all art 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n La nuova norma ha lo scopo di favorire l adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni di modalità e strumenti di pagamento più efficienti e coerenti con il processo di digitalizzazione degli Enti Pubblici e con la normativa di attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payement Services Directive), contribuendo a ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante. Per questi motivi, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e i loro Enti devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro. Tale limite può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze. L adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovverosia entro il 6 marzo La norma descritta impone quindi all Istituto di non
5 effettuare pagamenti in contante di importi superiori a 1000,00 euro a partire dal 7 marzo Allo scopo di informare l utenza, in sede di prima applicazione della norma predetta, sono state inviate le comunicazioni di cui è riportato un fac-simile in allegato ai soggetti che risultano essere titolari di pensioni con rata corrente pagata in contanti di importo complessivamente superiore a 1000,00 euro. Nella comunicazione è indicata la possibilità di comunicare entro il mese di febbraio 2012 le modalità di riscossione alternative, prescelte tra l accredito in conto corrente, sul libretto postale o su carta ricaricabile. La richiesta di variazione della modalità di pagamento puo essere inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in possesso di PIN o direttamente ad una Struttura Territoriale dell Istituto. In alternativa, la richiesta può essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità. Il Direttore Generale Nori art.12 L. 214/2011 Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a euro e contrasto all'uso del contante 1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso». 2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa e
6 agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo; e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.». 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
7 Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
8 Pensionati: nuove modalità per il pagamento della pensione Le nuove norme della manovra finanziaria hanno introdotto dei limiti al pagamento in contanti a partire dal 7 marzo Tali limiti prevedono l impossibilità da parte dell Istituto di effettuare il pagamento in contanti per importi superiori a 1000 euro. Le pensioni superiori a tale importo saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Pertanto i pensionati che percepiscono una pensione in contanti superiore a 1000 euro, dovranno comunicare entro il 15 febbraio 2012, alla propria sede di competenza, le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) necessarie per l accredito. Il modello da utilizzare è disponibile su questo sito (vedi Sezioni di riferimento) o presso l ufficio relazioni con il pubblico della sede. Coloro che non comunicheranno entro tale termine il codice IBAN, a partire dal mese di marzo non potranno riscuotere la pensione. Si precisa inoltre che anche i pensionati che percepiscono una rata mensile di pensione inferiore a 1000 euro, potrebbero superare il limite consentito per il pagamento in contanti nel caso di somme aggiuntive, competenze arretrate, tredicesima o eventuali rimborsi. Per questo motivo si invitano tutti i pensionati che riscuotono la pensione in contanti a comunicare il codice IBAN entro il 15 febbraio 2012.
9 lì. Sede Provinciale/Territoriale di Al Sig./alla Sig.ra Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima mensilità. Gentile Signora/ Signore il decreto legge n. 81/2007, convertito nella legge n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione. Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale, la dichiarazione che trova qui allegata con l indicazione dei redditi presunti del 2012, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, entro il 10 maggio Non dovrà comunicare i redditi da pensione in quanto già noti a questo Istituto. Se Lei rispetterà tale termine e risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà la somma aggiuntiva, con la rata di pensione di luglio Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l anno 2012, comprensivo di quello da pensione non supera gli 9.370,34 annui (pari a 720,80 mensili). Determinazione dell importo di Somma aggiuntiva. La somma aggiuntiva è calcolata in base all anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto. Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti. Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, per l anno 2012, è superiore a 9.370,34 ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore. Limiti al pagamento in contanti La legge 214 del 22 dicembre 2011 ha posto dei limiti al pagamento delle pensioni in denaro contante. Dal 7 marzo 2012 i pensionati non possono più ricevere in contanti le pensioni i cui importi siano pari o superiori a euro..via..
10 Si deve tenere presente che, anche se il trattamento pensionistico mensile risulti inferiore a mille euro, lo stesso può superare tale importo in sede di pagamento di tredicesima, somme aggiuntive (c.d. quattordicesima mensilità) o di competenze arretrate. La riscossione dei suddetti importi, quindi, deve necessariamente avvenire facendo ricorso a modalità alternative, ovvero strumenti di pagamento elettronici postali o bancari, comprese le carte di pagamento prepagate. Come già comunicatole lo scorso gennaio, è quindi necessario, qualora non abbia già provveduto, che Lei comunichi subito quali sono le modalità di pagamento che preferisce, alternative al contante, che non potrà più essere corrisposto. Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center (numero verde ). Cordiali saluti IL DIRETTORE DELLA SEDE
11 Tabella A (Articolo 5, comma 1 del D.L. n. 81/2007 convertito dalla Legge 3 agosto 2007 n. 127) Lavoratori dipendenti Somma aggiuntiva (in euro) Anni di contribuzione Fino a Oltre 15 fino a Oltre
12 Alla Sede Inps/ex INPDAP Il/La sottoscritto/a, titolare della pensione iscr. n., codice fiscale, residente in Via DICHIARO/A di essere titolare nell anno 2012 dei seguenti redditi presunti, oltre quelli provenienti dalla pensione: 1) redditi di lavoro dipendente (prestato in Italia o all estero) e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, etc., pari a ; 2) redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d impresa; prestazioni coordinate e continuate, lavoro a progetto, pari a complessivi ; 3) pensioni dirette e/o ai superstiti erogate da Stati esteri, pari a ; 4) redditi di terreni e fabbricati (con esclusione della casa di abitazione), pari ad ; 5) interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato, proventi di quote di investimento, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, etc., pari a complessivi ; 6) prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali), pari a ; 7) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, pari a ; 8) assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, pari a ; 9) altri redditi non assoggettabili a IRPEF, pari a con esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di guerra; 10) altri redditi assoggettabili a IRPEF, pari a. Dichiarazione di responsabilità Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000), dichiaro che i dati indicati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione dei dati comunicati e sono consapevole che l omessa o incompleta comunicazione dei redditi comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento di una somma pari al beneficio corrisposto nell anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Data Firma del/la richiedente
Legge n 214 del 22 dicembre 2011, art.12, comma 2 - invio di comunicazioni ai pensionati.
Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 30-12-2011 Messaggio n. 24711 Allegati n.1 OGGETTO: Legge n 214 del 22
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