Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Gherardo Gherardini dall albo unico dei consulenti finanziari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Gherardo Gherardini dall albo unico dei consulenti finanziari"

Transcript

1 Delibera n Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Gherardo Gherardini dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 9 febbraio 1999, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo unico dei promotori finanziari (oggi e di seguito: Albo unico dei consulenti finanziari ) del sig. Gherardo Gherardini, nato a Pistoia il 22 gennaio 1958 [ omissis ]; VISTA la nota del 14 aprile 2015, con cui [ omissis ]; PRESO ATTO che, nel merito, sarebbe emerso che alcuni consulenti finanziari, iscritti all Albo unico dei consulenti finanziari ed abilitati ad operare per conto di istituti di credito o società di intermediazione finanziaria ai sensi dell art. 31, comma 2, del TUF, avrebbero esercitato attività di promozione o collocamento di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento nell interesse di un altro soggetto, la [ omissis ] e non abilitato ad operare nel territorio italiano; RILEVATO che, con specifico riferimento alla posizione del sig. Gherardini, [ omissis ]; - inoltre, dall esame [ omissis ] risultano direttamente riconducibili al sig. Gherardini i sigg.ri [ omissis ], con conti aperti presso [ omissis ] e il [ omissis ]; RILEVATO che la sopra descritta attività, riferibile al sig. Gherardini, risulta compiuta in costanza di mandato di agenzia stipulato con Banca Fideuram S.p.A., per conto della quale lo stesso risulta operare dal 25 marzo 1999; VISTA la nota del 14 luglio 2015, notificata in data 21 luglio 2015, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione ai fatti innanzi descritti, ha contestato al sig. Gherardini la violazione delle seguenti disposizioni: I) art. 31, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, per non avere svolto l attività esclusivamente per conto di Sanpaolo Invest Sim Spa; II) art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007, per aver svolto attività di offerta fuori sede, promozione o collocamento per conto di soggetti non abilitati; RILEVATO che, nella nota di contestazioni sopra citata, si è inoltre fatto riferimento alla circostanza che il sig. Gherardini avrebbe stipulato un contratto con la Capital Protected A.G. quale segnalatore di pregi, a fronte del quale avrebbe percepito dalla stessa società provvigioni variabili 1

2 da un minimo del 20% ad un massimo del 50% [ omissis ]; VISTA la nota pervenuta in data 21 luglio 2015, con cui la difesa del sig. Gherardini ha formulato un istanza di accesso agli atti per conto dello stesso consulente finanziario, a cui si è fornito positivo riscontro trasmettendo all interessato, con nota in data 28 luglio 2015, la documentazione presente nel fascicolo istruttorio e la nota del 3 agosto 2015, con cui la difesa del sig. Gherardini ha formulato richiesta di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive, riscontrata con nota trasmessa in data 24 agosto 2015, con la quale è stata concessa alla parte una proroga di trenta giorni del predetto termine; VISTA la nota di deduzioni che difensive presentata dal legale del sig. Gherardini il 24 settembre 2015, con cui la parte: - ha lamentato in via preliminare la carenza di presupposti in ordine al provvedimento cautelare adottato nei confronti del consulente finanziario e, di conseguenza, degli addebiti in questione, che si rifanno alla stessa ordinanza. Mancano, in particolare, nel fascicolo istruttorio, in quanto insussistenti nel caso di specie, il contratto stipulato tra il consulente finanziario e la [ omissis ] quale segnalatore di pregi, l indicazione delle provvigioni percepite a seguito dell attività di management fee e il [ omissis ]. L ordinanza, inoltre, si limita ad un mero accenno ad annotazioni di nominativi di clienti tratti da un agenda del sig. [ omissis ]. Ne discende che le condotte ascritte risultano prive di riscontri documentali; - nel merito degli addebiti, ha osservato come il divieto di svolgere l attività di consulente per conto di più soggetti attiene alla sola attività di offerta fuori sede di cui all art. 30 del Tuf. Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono i presupposti evocati dalla norma, che sono distinti, per ciò che qui rileva, dalla generica segnalazione di pregi nei confronti di un soggetto legittimato a svolgere la propria attività di investimento in Svizzera. In particolare, ha evidenziato la parte, la Comunicazione Consob Din/ del 25 luglio 2002 definisce quest ultima come la mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell interesse dell intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati e sottolinea che la stessa non rappresenta un effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare ; - ha insistito sulla differenza tra le attività in esame, osservando che solo nell offerta fuori sede vi è la promozione e il collocamento non occasionale del prodotto in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell intermediario e sottolineando che nel caso di specie non sussiste, a carico dell incolpato, alcuna attività rientrante nella suddetta fattispecie, né alcun prodotto specifico oggetto della stessa; - ha dichiarato che nel caso in esame il consulente finanziario si è limitato a compiacere alcuni clienti, nell ambito del rapporto con la Banca, nel corso del quale l intermediario, come ogni rete di distribuzione, dà indicazioni ai propri consulenti finanziari affinché segnalassero le proprie società con sede all estero ai clienti interessati a investimenti all estero, limitandosi ad una segnalazione di pregi, remunerata con provvigioni determinate in autonomia dalla società mandante. Inoltre, i soggetti nell interesse dei quali il consulente finanziario avrebbe posto in essere le condotte contestate erano noti nell ambiente non tanto come operatori finanziari volti a promuovere investimenti, quanto come esperti di fisco e di trust; - si è soffermata sui clienti menzionati nelle contestazioni: 2

3 i. sig. [ omissis ]: è un imprenditore che ha chiesto al consulente finanziario se conosceva soggetti in grado di aiutarlo nell apertura di un conto all estero, al riguardo, il sig. Gherardini si è limitato ad indicare al cliente il sig. [ omissis ], partecipando solo al primo incontro tra le parti, senza informarsi sugli sviluppi dei rapporti tra gli stessi, che sono proseguiti in autonomia, come confermato dal cliente in una dichiarazione liberatoria allegata alle deduzioni; ii. iii. sig. [ omissis ]: il riferimento al suddetto cliente, tratto da mere annotazioni nell agenda del sig. [ omissis ], è riconducibile ad un errore, in quanto lo stesso non è cliente della Banca ed è sconosciuto al consulente finanziario. La parte rinvia, sul punto, alla dichiarazione rilasciata dal sig. [ omissis ], il quale precisa di aver segnalato il sig. [ omissis ] al sig. [ omissis ], un suo conoscente con le medesime esigenze finanziarie, soddisfatto per la consulenza dallo stesso ricevuta; sig. [ omissis ]: il cliente ha deciso di aprire con [ omissis ] un conto corrente e un conto titoli, affidando alla stessa banca un mandato di gestione discrezionale, senza interessare il consulente finanziario in merito ai movimenti effettuati nell ambito di tali rapporti, in seguito il conto non è più stato incrementato dal cliente ed è stato infine trasferito presso [ omissis ]. Il sig. Gherardini si è limitato, nel caso di specie, ad incassare le provvigioni relative alla segnalazione, fatturate come [ omissis ]. Anche nel caso di specie il consulente finanziario non è intervenuto nei rapporti tra il cliente e la [ omissis ], né si è informato al riguardo. La versione della parte è confermata dalla dichiarazione resa dal cliente in sede di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e dalla dichiarazione liberatoria del medesimo cliente, allegate alle deduzioni; - ha osservato che il consulente finanziario si è quindi limitato a segnalare dieci anni fa un cliente a Banca Fideuram e un altro cliente al sig. [ omissis ], per una consulenza fiscale, a fronte di un vasto portafoglio di clienti; - si è soffermata sulla commisurazione dell eventuale sanzione invocando, al riguardo, l applicazione dell art. 11 della l. n. 689/81 e dell art. 110, comma 1, del regolamento n /2007, secondo cui la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196 del Tuf in base alla gravità delle violazioni e tenuto conto della eventuale recidiva. Ciò posto, la parte ha invocato, nella denegata ipotesi di irrogazione di sanzioni all incolpato, che vengano valutate le circostanze emerse nel caso concreto, in cui la clientela non ha patito alcun danno, né risulta che la condotta contestata sia stata finalizzata ad assicurare al consulente finanziario alcun effettivo vantaggio, anche in considerazione del fatto che in fattispecie similari le sanzioni sono state degradate rispetto al massimo edittale. In ragione di tali considerazioni, la difesa ha richiesto l archiviazione della posizione del sig. Gherardini o, in subordine, l adozione nei confronti dello stesso di una sanzione inferiore al massimo edittale; VISTA la Relazione per la Commissione del 28 gennaio 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha ritenuto accertate le violazioni contestate ed espresso proprie considerazioni conclusive in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione della sanzione; VISTA la nota del 29 gennaio 2016 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione della sanzione; 3

4 ESAMINATA la nota del 26 febbraio 2016, pervenuta in pari data, con la quale il sig. Gherardini ha presentato controdeduzioni scritte nelle quali ha ribadito argomentazioni già dispiegate in precedenza. Nello specifico, il sig. Gherardini ha ribadito che le prove sono cinque contatti telefonici dal contenuto estremamente generico, non riferito a clienti realmente identificabili e nelle quale si parla di tutto salvo che di prodotti o servizi finanziari; ha asserito, inoltre, che l Ufficio Sanzioni Amministrative ha acquisito ogni indizio e prova dall ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che è null altro che un provvedimento interinale e temporaneo emesso senza il contradditorio delle parti in un procedimento penale che era ancora in fase di indagini preliminari; CONSIDERATO che le stesse non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive e, in particolare, che le stesse non presentano elementi tali da mutare la qualificazione giuridica e la gravità dei comportamenti posti in essere dal consulente finanziario; RITENUTO, dall esame delle risultanze istruttorie, che sussistano elementi tali da far ritenere accertate tutte le violazioni ascritte, potendosi rilevare che: - [ omissis ]; - in questo contesto, il procedimento de quo è stato legittimamente avviato, in quanto le risultanze a disposizione sono apparse tali da integrare gli estremi di un illecito assoggettato a sanzione amministrativa dalle specifiche norme dettate dal TUF in tema di intermediazione finanziaria; - nel merito della fattispecie in esame, le conversazioni telefoniche intercorse tra il sig. Gherardini ed il sig. [ omissis ] hanno evidenziato che il consulente finanziario: - era il naturale interlocutore nei rapporti con la clientela al fine di curare ogni adempimento funzionale al trasferimento di titoli o liquidità presso predeterminati istituti di credito, affidandone la gestione alla [ omissis ], come emerge dalla conversazione con il sig. [ omissis ], in cui il consulente finanziario chiama quest ultimo, chiedendo di non prendere impegni in mattinata perché ha una persona che necessita di una consulenza ed un altra per la quale ha lavorato e vorrebbe notizie, dall ulteriore conversazione in cui dichiara al sig. [ omissis ] che deve venire da lui, prospettando possibili date e aggiungendo, inoltre, che anche la [ omissis ] lo hanno cercato, sollecitandolo a sentirli per concordare un appuntamento a breve e ricordandogli di chiedere informazioni su quella cosa del loro amico, dal colloquio in cui chiede al sig. [ omissis ], tra l altro, se l ha chiamato [ omissis ], questi glielo conferma sottolineando che ha una certa necessità.., allora il consulente finanziario gli comunica che intanto sente le due persone che devono vedere e prova ad incontrare qualcun altro e aggiunge che ancora si deve parlare con quello deve concludere la cosa, il sig. [ omissis ] dichiara che domani va da lui e il sig. Gherardini chiede a quest ultimo di comunicargli se con il cliente è tutto a posto ; in un altro contatto il sig. [ omissis ] chiede al consulente finanziario se la road map per domani è confermata, il sig. Gherardini glielo conferma, precisando che avrà un appuntamento di prima mattina con [ omissis ] poi con lui alle 11 poi alle 15 e poi alle e che per domani alle 11 si incontrano alla hall insieme ad un suo collega ma voleva parlarne prima e chiedendo quindi se si possono vedere un quarto d ora prima e che, inoltre, alle 15 ci sono quei signori commercialisti per quell evento. Alle 16,30 c è un altra cosa di cui parlerà quando si vedono prima delle 11 al salottino centrale nella hall, concordando appuntamenti al riguardo. Infine, in un altra conversazione il sig. 4

5 Gherardini gli chiede, per concordare appuntamenti per alcuni clienti, se lunedì nel pomeriggio è libero lui e un suo (di omissis ) amico, [ omissis ], avrebbero la necessità di vederlo, il sig. [ omissis ] gli dice di sentire la [ omissis ], il consulente finanziario dichiara che la sentirà e poi deciderà [ omissis ] per lui e [ omissis ] per se stesso ed il suo cliente ; - da tali evidenze emerge che il consulente finanziario si è raccordato in via continuativa con il sig. [ omissis ] in merito alla gestione dei problemi concernenti tali operazioni, monitorandola costantemente nell interesse dei clienti in precedenza contattati; - tali evidenze delineano l esecuzione di un operatività che non è rimasta circoscritta alla mera segnalazione di pregi (che, come definita con le Comunicazioni Consob n. DI/ e n. DI/ del 27 agosto 1998, consiste nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell interesse dell intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati ), ma si è estesa allo svolgimento di attività tipicamente rientrante tra quelle svolte dai consulenti finanziari nell offerta fuori sede. In un contesto fattuale caratterizzato come nel caso di specie da un rapporto diretto e personale del consulente finanziario con i clienti coinvolti nelle vicende in esame, ogni attività che si sostanzi non soltanto nella vera e propria vendita del servizio, ma nell illustrazione all investitore delle caratteristiche del medesimo, può essere attratta nella definizione di offerta fuori sede prevista dall art. 30, comma 1, del TUF, anche se non è seguita immediatamente dalla stipulazione del contratto; - concorre a delineare il quadro probatorio a carico del consulente finanziario - quale ulteriore, benché non decisivo, elemento di prova la molteplicità degli indizi a supporto della percezione di provvigioni da parte di quest ultimo. A tale riguardo, si osserva infatti che l introduzione di un meccanismo di remunerazione a favore dei segnalatori, connesso a componenti riferite ai risultati dell attività prestata, può rappresentare uno strumento potenzialmente idoneo ad indurre detti segnalatori a non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell intermediario, ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti (Comunicazione Consob n. DIN/ del 15 luglio 2002); CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 1 e 2), del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari nell ipotesi, rispettivamente, di violazione della disposizione di cui all art. 31, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del regolamento Consob n /2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; 5

6 - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto che i comportamenti violativi oggetto di contestazione sono stati realizzati in un breve arco temporale e nei confronti di un numero limitato di clienti; - dette circostanze, valutate nel loro complesso, si ritengono tali da consentire l applicazione, nei confronti del sig. Gherardo Gherardini, della sanzione della sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998; D E L I B E R A: Il sig. Gherardo Gherardini, nato a Pistoia il 22 gennaio 1958 [ omissis ], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall Albo unico dei Consulenti Finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 9 marzo 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Valter De Santis dall albo unico dei consulenti finanziari

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Valter De Santis dall albo unico dei consulenti finanziari Delibera n. 19541 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Valter De Santis dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA

Dettagli

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Manuela Corrieri dall albo unico dei consulenti finanziari

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Manuela Corrieri dall albo unico dei consulenti finanziari Delibera n. 19544 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Manuela Corrieri dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA

Dettagli

Radiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19176 Radiazione del sig. Roberto dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo

Dettagli

Radiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19328 Radiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto

Dettagli

Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19264 Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo

Dettagli

Radiazione del sig. Giuseppe Merlino dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Giuseppe Merlino dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19183 Radiazione del sig. Giuseppe Merlino dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

Radiazione del sig. Maurizio Rossi dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Maurizio Rossi dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19289 Radiazione del sig. Maurizio Rossi dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo

Dettagli

Radiazione dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19257 Radiazione dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto

Dettagli

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Michela Muscio dall albo unico dei promotori finanziari

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Michela Muscio dall albo unico dei promotori finanziari Delibera n. 19260 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Michela Muscio dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA

Dettagli

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Adriano Scipioni dall albo unico dei promotori finanziari

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Adriano Scipioni dall albo unico dei promotori finanziari Delibera n. 19493 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Adriano Scipioni dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA

Dettagli

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari, del sig. Demetrio Baruchello

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari, del sig. Demetrio Baruchello Delibera n. 19256 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari, del sig. Demetrio Baruchello LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Cosima Maggi dall albo unico dei consulenti finanziari

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Cosima Maggi dall albo unico dei consulenti finanziari Delibera n. 19536 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Cosima Maggi dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19521 Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19376 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di Giampaolo Abbondio Associati Sim s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per violazioni degli artt.

Dettagli

Bollettino. n /30 settembre Anno XXXIII. 3 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 settembre 2016

Bollettino. n /30 settembre Anno XXXIII. 3 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 settembre 2016 Bollettino Anno XXXIII n. 9.1 3 ottobre 2016 1 Delibere e provvedimenti urgenti Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina

Dettagli

Radiazione del sig. Valentino Viviani dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Valentino Viviani dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19202 Radiazione del sig. Valentino Viviani dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera Consob 19 dicembre 2013 n. 18750 Adozione del «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob», ai sensi dell articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni

Dettagli

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, della sig.ra Serena Emilia Serra dall esercizio dell attività di promotore finanziario

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, della sig.ra Serena Emilia Serra dall esercizio dell attività di promotore finanziario Delibera n. 19506 Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, della sig.ra Serena Emilia Serra dall esercizio dell attività di promotore finanziario LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA Delibera n. 18750 Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione 1 Autorità Nazionale Anticorruzione Regolamento sull esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell ambito

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 649/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

Bollettino. n /30 giugno Anno XXXIII. 6 luglio Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 giugno 2016

Bollettino. n /30 giugno Anno XXXIII. 6 luglio Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 giugno 2016 Bollettino Anno XXXIII n. 6.2 6 luglio 2016 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni

Dettagli

Bollettino. n /15 gennaio Anno XXXIV. 17 gennaio Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 gennaio 2017

Bollettino. n /15 gennaio Anno XXXIV. 17 gennaio Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 gennaio 2017 Bollettino Anno XXXIV n. 1.1 17 gennaio 2017 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Altre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE POSTA PRIVATA NAZIONALE PETROSINO DI [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999

Dettagli

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile

Dettagli

Radiazione del sig. Luigi Ardissone dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Luigi Ardissone dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19391 Radiazione del sig. Luigi Ardissone dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 (CONTESTAZIONE N. 14/17/DTC) L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017 564/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E DI RECLAMI PRESENTATI

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19512 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.) LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19711 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e n. 18802/2014,

Dettagli

REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 OTTOBRE 2015 C O N S A P

REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 OTTOBRE 2015 C O N S A P REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 OTTOBRE 2015 Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al Decreto legislativo

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE GOLD TV ITALIA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19439 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, componenti pro tempore del collegio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IMPERIA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

Bollettino. n /15 ottobre Anno XXXIII. 17 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 ottobre 2016

Bollettino. n /15 ottobre Anno XXXIII. 17 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 ottobre 2016 Bollettino Anno XXXIII n. 10.1 17 ottobre 2016 1 Delibere e provvedimenti urgenti Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19315 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme

Dettagli

Radiazione del sig. Antonio Bardelli dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Radiazione del sig. Antonio Bardelli dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19188 Radiazione del sig. Antonio Bardelli dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 212/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

Il Consiglio EMANA. il seguente

Il Consiglio EMANA. il seguente Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9- quater del D.Lgs. 163/06 per l accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE AI SIG.RI [OMISSIS], GIÀ SOCI AMMINISTRATORI DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ CN POSTE SNC, PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 84/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Multiservizi Azzanese

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019 53/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

Signore e signori, - i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori; - i consulenti finanziari autonomi; - le società di consulenza finanziaria.

Signore e signori, - i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori; - i consulenti finanziari autonomi; - le società di consulenza finanziaria. Signore e signori, desidero, in apertura, ringraziare i presenti ed il dottor Massimo Scolari presidente AscoFind che ha voluto invitare la Consob a questo importante incontro nazionale sulla consulenza.

Dettagli

Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n ROMA. Milano, 4 dicembre 2015

Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n ROMA. Milano, 4 dicembre 2015 Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n. 3 00198 ROMA Milano, 4 dicembre 2015 Oggetto: Documento di consultazione Proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 213/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 61/14/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ALTAFREQUENZA SPA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19274 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Dietmar Peter Atz, presidente della società Prestige Network Life s.r.l.e, a titolo di responsabilità solidale,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SCOMMETTIAMO CHE. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO N.

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19456 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Banca Tercas s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazioni dell art.

Dettagli

L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 6 DEL 20 OTTOBRE 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI PERITI ASSICURATIVI E LE NORME

Dettagli

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; Delibera n. 19451 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Giorgio Cerutti e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti di Banca Euromobiliare S.p.A., per violazione

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017 136/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA HERMES PT SRL PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ. N. 12/14/DISP)

Dettagli

Documento di consultazione n. 7/2018

Documento di consultazione n. 7/2018 Documento di consultazione n. 7/2018 SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.E.I. CANALE 103 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE REI TV-LCN 89 ) PER LA VIOLAZIONE DELL ART.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STUDIO TV1 NEWS S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 193/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Toscana

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019 358/2019/S/EFR IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L ANNO DI PRODUZIONE 2013 L

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROC.

Dettagli

EMANA il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni

EMANA il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni DELIBERAZIONE 2 marzo 2010. Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. IL CONSIGLIO Visto

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T.V.F. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE T.V.F.-LCN 72) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D.

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19292 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Antonello Moroncini per violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione Autorità Nazionale Anticorruzione Regolamento sull esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell ambito

Dettagli

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019 359/2019/S/EFR IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L ANNO DI PRODUZIONE 2013 L'AUTORITÀ

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 215/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013 441/2013/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019 360/2019/S/EFR IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L ANNO DI PRODUZIONE 2014 L'AUTORITÀ

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 650/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19444 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Francesco Luigi Nino Vercesi e Carlo Alessandro Parisi ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo

Dettagli

COMUNE DI GROTTAMMARE Via G. Marconi, Grottammare (AP) - * P.IVA

COMUNE DI GROTTAMMARE Via G. Marconi, Grottammare (AP) - * P.IVA Via G. Marconi,50 63013 Grottammare (AP) - * P.IVA 00403440449 Bandiera Blu Fee DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE MODALITA PER L ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DISCIPLINARE IN CAPO AI DIPENDENTI

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Regolamento recante la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall Organismo nell esercizio

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017 233/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL

Dettagli

Pvc a fede privilegiata

Pvc a fede privilegiata Pvc a fede privilegiata di Gianfranco Antico Pubblicato il 19 novembre 2018 La Corte di cassazione, con l ordinanza n. 23511 del 28 settembre 2018, ha tra l altro avuto modo di confermare che, in tema

Dettagli

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480 Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480 Categoria Massima: Trasparenza / Comunicazioni periodiche alla clientela, Trasparenza / Consegna di copia della documentazione Parole chiave: Applicabilità, Art.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 177/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE A SMMART POST S.r.l. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2, E 8, COMMA 3, LETT. F), DELLA DIRETTIVA GENERALE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ MEDIA ONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELE ONE LCN 19) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

Bollettino. n /30 settembre Anno XXXIV. 3 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 settembre 2017

Bollettino. n /30 settembre Anno XXXIV. 3 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 settembre 2017 Bollettino Anno XXXIV n. 9.2 3 ottobre 2017 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Altre decisioni

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi REGOLAMENTO INTEGRATIVO concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall Organismo

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE AIR TV (LCN

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017 353/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA DI.ESSE.CI. TRASPORTI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 191/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Italgas

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi LINEE GUIDA sulle modalità applicative e quantificazione delle sanzioni pecuniarie irrogate dall OAM,

Dettagli

Regolamento in materia di procedimento previsto dall art. 75 del D.P.R. 207/2010

Regolamento in materia di procedimento previsto dall art. 75 del D.P.R. 207/2010 Regolamento in materia di procedimento previsto dall art. 75 del D.P.R. 207/2010 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18-01 - 2012) Il Consiglio VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione

Dettagli

1 Sezione III per la parte consolidata.

1 Sezione III per la parte consolidata. Comunicazione del 30 giugno 2016 Quesiti in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza sui servizi di investimento. Da parte di banche e SIM sono pervenute talune richieste di chiarimento in merito

Dettagli

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente

Dettagli