Contratto di Assicurazione Incendio/Abitazione Protetta
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1 Contratto di Assicurazione Incendio/Abitazione Protetta Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
2 NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione Incendio/Abitazione Protetta Abitazione Protetta
3 NOTA INFORMATIVA Abitazione Protetta edizione 05/2012 Assicurazione Incendio/Abitazione Protetta La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Belluno - Italia - Via Medaglie d Oro, 60 Telefono valpiave@gruppoitas.it Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n 4617 del (G.U. n 51 del 22/02/63), è iscritta all albo ISVAP delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n 010 dell apposito albo ISVAP. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 15,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 8,5 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 3,77 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, la copertura si intende prorogata per ulteriori dodici mesi e così successivamente, a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio (art. 7). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione di fabbricati ad uso abitativo o porzioni di essi. Viene prestata la garanzia incendio a primo rischio assoluto. Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. Relativamente a ciascuna garanzia sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli delle Condizioni: punto 1 lettera I)- Esclusioni relative alle garanzie Spese spargimento di Acqua e Spese di ricerca e ripristino punto 2 lettera A)- Esclusioni relative alla garanzia Eventi atmosferici punto 2 lettera B)- Esclusioni relative alla garanzia Eventi Socio-politici punto 2 lettera D)- Esclusioni relative alla garanzia Ricorso Terzi e/o locatari Art. 12 Esclusioni relative alla garanzia Incendio Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Pagina 2 di 8
4 NOTA INFORMATIVA Abitazione Protetta edizione 05/2012 Sezione Incendio Art. Garanzia prestata Operatività p.to 1 A) p.to 1 B) Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili Danni consequenziali (nell ambito di 20 m dalle cose assicurate) Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) p.to 1 C) Fumo p.to 1 D) Onda sonica p.to 1 E) Urto dei veicoli p.to 1 F) Guasti per impedire o arrestare l incendio p.to 1 G) Spese demolizione, sgombero residui del sinistro 10% indennizzo p.to 1 H) p.to 1 I) p.to 2 A) p.to 2 B) p.to 2 C) Spese per trasloco e alloggio provvisorio Spese da spargimento acqua e da ricerca e ripristino del guasto Eventi atmosferici 350, ,00 per anno assicurativo 200, ,00 per sinistro Eventi Socio-politici 1.000,00 Acqua condotta 300,00 p.to 2 D) Ricorso Terzi e locatari ,00 p.to 2 D) Danni da interruzioni o sospensioni attività 10% del massimale previsto per la garanzia Ricorso Terzi e locatari p.to 2 E) Condizione aggiuntiva A a scelta dell assicurato Art. 11 A) Buona fede Art. 11 B) Colpa grave dell Assicurato Art. 11 C) Onorario periti 5% indennizzo, massimo 2.500,00 per sinistro Art. 11 D) Anticipo indennizzo 50% importo stimato sinistro, se indennizzo > ,00 Pagina 3 di 8
5 NOTA INFORMATIVA Abitazione Protetta edizione 05/2012 Illustrazione meccanismi di limitazione all indennizzo FRANCHIGIA FISSA Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio: Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 Franchigia fissa 200,00 Indennizzo liquidato 800,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio nullita Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 2 delle Condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato all art. 2 delle Condizioni di assicurazione. Esempio: in corso di contratto cambiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. 6. Premi Il contratto può avere durata annuale o poliennale e il premio viene pagato in unica soluzione per l intera durata contrattuale. Il mezzo di pagamento previsto dalla Società è il bonifico bancario. Il premio non è soggetto a sconti. Nel caso in cui il contratto sia connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento non sono previsti ulteriori costi a carico del Contraente e/o del debitore/assicurato. In particolare, il premio è già comprensivo dei caricamenti necessari per far fronte a tutti gli oneri conseguenti al contratto, ivi compresi gli importi percepiti dall intermediario. Questi ultimi sono in media pari ad 275,72 per ciascun contratto (35% del premio imponibile). In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento ad altro Istituto di credito, la Società rimborsa il premio pagato per il periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. In alternativa, su richiesta del debitore/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (art. 3 punto b). 7. Rivalse Assicuratrice Val Piave S.p.A. ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l importo indennizzato all Assicurato, ai sensi dell art.1916 del codice civile. 8. Diritto di recesso Diritto di recesso In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale (art. 7). Anche nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, l Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Risoluzione del contratto in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento ad altro Istituto di credito Qualora il finanziamento venga estinto oppure trasferito ad altro Istituto di credito secondo il disposto dell art. 8 ( Portabilità del mutuo ) della legge 2 aprile 2007 n. 40, il contratto di assicurazione si intenderà risolto per comune volontà delle Parti. In tal caso la Società rimborserà il premio per il periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. Pagina 4 di 8
6 NOTA INFORMATIVA Abitazione Protetta edizione 05/2012 In alternativa, su richiesta dell Assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Assicurazioni S.p.A. essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 3 punto a delle Condizioni di assicurazione). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 11. Regime fiscale Al contratto viene applicata l imposta sulle assicurazioni del 21,25% e il contributo antiracket pari all 1% sui premi imponibili. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Il sinistro deve essere denunciato all Assicuratrice Val Piave S.p.A. entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art del codice civile, come stabilito dall art. 16 delle Condizioni di assicurazione. Sull operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 17 e Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Assicuratrice Val Piave S.p.A. Servizio Reclami via Mantova, Trento Fax: reclami@gruppoitas.it avendo cura di indicare: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; e) breve descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma Italia, fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo all ISVAP, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Pagina 5 di 8
7 NOTA INFORMATIVA Abitazione Protetta edizione 05/ Arbitrato Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista procedura per la valutazione del danno, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative condizioni generali di assicurazione (art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione). 15. Mediazione Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle CGA e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l'esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un'eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria Assicuratrice Val Piave S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Renato Gislimberti Amministratore Delegato Assicuratrice Val Piave S.p.A. Pagina 6 di 8
8 NOTA INFORMATIVA Abitazione Protetta edizione 05/2012 Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione il contratto di assicurazione. Contraente la Banca di Trento e Bolzano S.p.A. GLOSSARIO Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato immobile adibito ad abitazione ovunque ubicato nel territorio della Repubblica italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Il fabbricato è costituito dall intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, pannelli solari e fotovoltaici, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes. Le caratteristiche costruttive del fabbricato possono essere di qualunque tipologia ma i materiali impiegati nella costruzione devono essere prevalentemente incombustibili, secondo quanto previsto dalla definizione incombustibilità. Si intendono comprese ed assicurate le cosiddette Case Clima, ossia quei fabbricati costruiti non prima dell anno 2003 purché a norma e con la certificazione CASA CLIMA. Nell assicurazione di singole porzioni di fabbricato in comproprietà è compresa anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza il documento che prova l assicurazione. Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società. Primo rischio assoluto la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art del C.C. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Pagina 7 di 8
9 NOTA INFORMATIVA Abitazione Protetta edizione 05/2012 Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. Titolare il correntista, intestatario o cointestatario del conto corrente che abbia sottoscritto il certificato di adesione. Pagina 8 di 8
10 CONDIZIONI GENERALI Polizza convenzione incendio Abitazione Protetta n Abitazione Protetta
11 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO 5 Pagina 2 di 9
12 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione : il contratto di assicurazione; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Contraente : la Banca di Trento e Bolzano; Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Titolare : il correntista, intestatario o cointestatario del conto corrente che abbia sottoscritto il certificato di adesione Società : l'assicuratrice VAL PIAVE S.p.A. - via Medaglie d'oro, BELLUNO Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Primo rischio : la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l applicazione assoluto della regola proporzionale di cui all art del C.C. Incendio : combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi Esplosione : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità Scoppio : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del "gelo" e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Incombustibilità : si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Fabbricato : immobile adibito ad abitazione ovunque ubicato nel territorio della Repubblica italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Il fabbricato è costituito dall intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, pannelli solari e fotovoltaici, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes. Le caratteristiche costruttive del fabbricato possono essere di qualunque tipologia, ma i materiali impiegati nella costruzione devono essere prevalentemente incombustibili, secondo quanto previsto dalla definizione incombustibilità. Si intendono comprese ed assicurate le cosiddette Case Clima, ossia quei fabbricati costruiti non prima dell anno 2003 purché a norma e con la certificazione CASA CLIMA. Nell assicurazione di singole porzioni di fabbricato in comproprietà è compresa anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Pagina 3 di 9
13 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato di adesione se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio; gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio ai sensi dell'art C.C. a decorrere dalla prima rata di premio successiva alla comunicazione. Art. 3 - Recesso e risoluzione del contratto a) Recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. b) Risoluzione del contratto in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento ad altro Istituto di credito: qualora il finanziamento venga estinto oppure trasferito ad altro Istituto di credito secondo il disposto dell art. 8 ( Portabilità del mutuo ) della legge 2 aprile 2007 n. 40, il contratto di assicurazione si intenderà risolto per comune volontà delle Parti. In tal caso la Società rimborserà il premio per il periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. In alternativa, su richiesta dell Assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse cose e per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art C.C.). Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all indennizzo. Art. 6 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 7 - Tacita proroga In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, la copertura si intende prorogata per ulteriori dodici mesi e così successivamente, a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio. Art. 8 - Foro competente La Società ha domicilio legale in Belluno presso la Sede Sociale e non potrà essere convenuta che innanzi alle Autorità Giudiziarie di Belluno. Ferma la norma anzidetta, la Società potrà esercitare le Pagina 4 di 9
14 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 proprie azioni legali a scelta presso le Autorità del luogo ove risiede la Sede Sociale ovvero dove risieda l'assicurato. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Garanzie prestate NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO 1) Garanzia base La Società indennizza: A) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: o INCENDIO; o FULMINE; o ESPLOSIONE E SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi; o IMPLOSIONE; o CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti e cose da essi trasportate; B) DANNI CONSEQUENZIALI causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse; C) FUMO fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; D) ONDA SONICA determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; E) URTO DEI VEICOLI in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio; La Società risarcisce inoltre: F) i GUASTI causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio. G) le SPESE necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro fino ad un massimo del 10 per cento dell'indennizzo pagabile a termini di polizza. H) le SPESE PER IL TRASLOCO ED ALLOGGIO PROVVISORIO dovuti a mancato godimento dell'immobile conseguente ad evento indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di 1.000,00 per anno assicurativo; I) se gli enti assicurati sono parte di un condominio: o le SPESE DA SPARGIMENTO DI ACQUA nonché le SPESE DI RICERCA DEL GUASTO E RIPRISTINO, come più avanti normate, quale conseguenza della rottura degli impianti al servizio del fabbricato, con conseguente uscita di acqua, causati da gelo o disgelo. Sono esclusi i danni causati da: - umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione; - rotture degli impianti verificatisi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore consecutive prima del sinistro. Sono inoltre esclusi i danni causati a condutture installate all esterno o interrate. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 per sinistro ed una franchigia di 200,00. Le conseguenze dello spargimento di acqua e le spese necessarie alla ricerca del guasto e ripristino, se concomitanti, sono considerate un unico evento. Pagina 5 di 9
15 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 Norme inerenti l applicazione della presente garanzia: a) Spargimento di acqua La Società indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito della rottura dovuta a gelo o disgelo degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato. La Società non indennizza i danni causati dalla rottura di impianti ad esclusivo servizio di attività professionali od economiche esercitate all interno del bene assicurato b) Spese di ricerca del guasto e ripristino La Società, a seguito della rottura per gelo o disgelo degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato, che abbia provocato un danno indennizzabile a termine del precedente punto a), rimborsa le spese per demolire, sgomberare e ripristinare le parti di fabbricato e gli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. 2) Garanzia estesa Oltre a quanto sopra elencato i beni descritti sono coperti contro i seguenti rischi: A) EVENTI ATMOSFERICI. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine e trombe d aria, vento e cose da esso trascinate, compresi i danni di bagnamento all interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni del tetto, pareti o serramenti conseguenti agli eventi di cui alla presente estensione. Si intendono esclusi i pannelli solari, l antenna TV, tende ed altri enti all aperto. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 350,00 per sinistro. B) EVENTI SOCIO-POLITICI. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di occupazione militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, quelli verificatisi nel corso di confisca e requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, in occasione di serrata nonché quelli provocati in occasione di furto. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 1.000,00 per sinistro. C) ACQUA CONDOTTA. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da allagamento, bagnamento o spargimento di acqua a seguito di rottura o guasto di pluviali, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento installati nel fabbricato. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di 300,00. D) RICORSO TERZI E/O LOCATARI. La Società si impegna a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza di ,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini del presente art. 10 Garanzia Base anche se causato da colpa grave dell Assicurato medesimo. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo. non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato così come ogni altra persona o parente se con lui convivente. L Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell art del C.C. Pagina 6 di 9
16 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 E) CONDIZIONE AGGIUNTIVA A valida solo se espressamente richiamata in polizza In caso di sinistro totale, qualora l importo del debito residuo del Mutuatario verso la BANCA DI TRENTO E BOLZANO ecceda l importo indennizzabile a termini di polizza in conseguenza della distruzione del fabbricato assicurato, la Società liquiderà anche la differenza tra i due importi suddetti, a titolo di rimborso della relativa perdita pecuniaria. Il debito residuo considerato ai fini del presente complemento di garanzia è quello in conto capitale oggettivamente determinabile, alla data di accadimento del sinistro, sulla base del contratto di mutuo stipulato, esclusi comunque interessi, penali, spese accessorie ed eventuali rate insolute. Tale garanzia è prestata esclusivamente a condizione che la somma assicurata indicata nel certificato di polizza sia pari all 80% del valore commerciale dell immobile così come indicato da una perizia di stima redatta a cura di soggetti esperti riconosciuti dalla Banca e che nello stesso certificato sia indicato il relativo premio. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 18 Valutazione del danno e 20 Limite massimo dell'indennizzo. Art Estensioni di garanzia sempre operanti A) BUONA FEDE - la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. B) COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO - la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'assicurato. C) ONORARIO PERITI - la Società, in caso di sinistro, si impegna a rimborsare all'assicurato le spese effettivamente da lui sostenute per il lavoro svolto dai periti, e ciò fino ad un importo corrispondente al 5% del danno liquidato a termini di polizza con un massimo di 2.500,00 per sinistro. D) ANTICIPO INDENNIZZI L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a patto che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00. L obbligo della Società verrà in essere entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell anticipo. Art Esclusioni Sono esclusi i danni: o da smarrimento o da furto avvenuti in occasione degli eventi sopra previsti; o determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, fulmine compreso; o causati con dolo del Contraente e/o dell'assicurato; o indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; o verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; o dovuti a terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane e valanghe, trombe ed uragani, salvo quanto descritto all estensione Eventi Atmosferici se prevista; o causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo, sabotaggio ed occupazione militare, salvo quanto descritto all estensione Eventi Socio Politici se prevista. Pagina 7 di 9
17 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 Art Costo della copertura assicurativa Garanzia base 0,19 annue omnicomprensive ogni 1.000,00 di somma assicurata (corrispondente ad un tasso lordo annuo dello 0.19 / ). A titolo esemplificativo per una somma assicurata di ,00 con durata del mutuo di 10 anni corrisponde un costo assicurativo da pagare anticipatamente in unica soluzione di 95,00; con durata del mutuo di 5 anni il costo assicurativo anticipato in unica soluzione è di 47,50. Garanzia estesa 0,22 annue omnicomprensive ogni 1.000,00 di somma assicurata (corrispondente ad un tasso lordo annuo dello 0.22 / ). A titolo esemplificativo per una somma assicurata di ,00 con durata del mutuo di 10 anni corrisponde un costo assicurativo da pagare anticipatamente in unica soluzione di 110,00; con durata del mutuo di 5 anni il costo assicurativo anticipato in unica soluzione è di 55,00. Art Prova del contratto. Il Certificato di Adesione firmato dal Titolare e diretto alla Società per il tramite della BANCA DI TRENTO E BOLZANO e dalla Società, sono i soli documenti validi per determinare le condizioni regolatrici del rapporti fra le Parti. Qualunque modifica non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti. Art Pagamento del premio. Il premio di assicurazione è da pagarsi dal Titolare alla Società tramite la Contraente che provvederà ad addebitarlo sul conto corrente del Titolare stesso. Sono escluse altre modalità di pagamento. Nessun impegno esiste per la Società in caso di mancato pagamento della rata di premio; in tal caso la garanzia assicurativa si intenderà sospesa e prenderà efficacia dalla data del pagamento. Il premio, da pagarsi alla data di sottoscrizione del Certificato di Adesione, è determinato per l'intera durata prevista dal piano di finanziamento così come riportato all'art "Costo della copertura assicurativa". Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve darne immediato avviso alla Società e/o alla BANCA DI TRENTO E BOLZANO (art C.C.), nonché adoperarsi per evitare o diminuire il danno; le relative spese di salvataggio sono a carico della Società secondo il disposto dell'art C.C. L'inadempienza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. L'Assicurato deve presentare denuncia all'autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente ad un elenco dettagliato dei danni subiti ed una distinta delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna, nonché produrre, a richiesta della Società, ogni documento o elemento di prova si rendesse necessario. Art Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei Periti La valutazione e liquidazione del danno è effettuata per accordo diretto fra le Parti oppure a richiesta di una di esse, da due Periti nominati con apposito atto, uno dall'assicurato e uno dalla Società. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro, ed anche prima su richiesta di uno di essi. Se manca l'intesa la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. La decisione dei Periti sui punti controversi è presa a maggioranza. Ciascuna Parte sostiene la spesa del proprio Perito e metà della spesa del terzo. Se quest'ultima viene pagata dalla Società l'assicurato autorizza la stessa a trattenere la sua quota dall'indennizzo spettante. Pagina 8 di 9
18 Condizioni generali POLIZZA INCENDIO/ ABITAZIONE PROTETTA edizione 05/2012 I periti devono: a) indagare sulle circostanze, modalità e cause del sinistro, verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire su circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio; b) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate; c) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. Le conclusioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale e sono obbligatorie per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività del contratto. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art Valutazione del danno. L'ammontare del danno si determina, deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate, il valore dei residui. Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è dato dal costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato escluso solo il valore dell area. Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro è facoltà della Società provvedere al pagamento sempre che l'assicurato abbia presentato il certificato di definizione, anche istruttoria, del procedimento penale. Art Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art C.C., per nessun titolo e per una o più garanzie prestate, la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Pagina 9 di 9
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