CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO INDENNITA DI DEGENZA FASCICOLO INFORMATIVO Il presente fascicolo informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione c) Modulo di proposta (questionario anamnestico) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

2 Nota informativa NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO INDENNITA DI DEGENZA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. (i dati sono aggiornati al ) Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG; b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, SEGRATE (Mi) Italia c) tel. 02/ fax 02/ , sito internet PEC: assimoco@legalmail.it; d) Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11 giugno 1979 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio Iscritta all Albo Imprese IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto: ,00 Capitale Sociale sottoscritto: Capitale Versato: Riserve Patrimoniali: ,37 Indice di Solvibilità: 2,78 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale e prevede la possibilità di stipulazione esclusivamente senza tacito rinnovo. E permessa la stipulazione di contratti di durata massima triennale. AVVERTENZA: il presente contatto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per le Parti. Sebbene il presente contratto sia stipulato per durata pluriennale è facoltà del Contraente di richiedere l anticipata rescissione mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della scadenza annuale della rata di premio, e ciò di anno in anno Pag. 1 a 6

3 Nota informativa 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni INDENNITA DI DEGENZA è un prodotto che tutela la salute di un Singolo Soggetto o di un Nucleo Familiare (nominativamente identificato in polizza) garantendo un indennizzo in caso di ricovero presso una struttura sanitaria pubblica e/o privata a seguito di Malattia e/o Infortunio. Si precisa che questa tipologia di assicurazione integra e/o sostituisce quanto erogato dal SSN. Le coperture assicurative prestate sono le seguenti: COPERTURE OFFERTE Rinvio alle Condizioni che Regolano Ricoveri conseguenti ad Infortunio e/o Malattia Art. 1 compresi i grandi Interventi Chirurgici Estensione Immobilizzazioni Art. 1 Estensione Convalescenza Domiciliare Art. 1 AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER SEZIONE Rinvio alle Condizioni che Regolano Persone non assicurabili Art. 3 Esclusioni Art. 5 Denuncia dell infortunio o della malattia Art. 16 Altre Assicurazioni Art. 17 AVVERTENZA: L assicurazione è stipulabile da persone che non abbiano superato il 70 anno di età; ove il sinistro avvenga successivamente al compimento del 70 anno di età la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in misura del 50% delle somme assicurate. Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dell Assicurato ed indicato in polizza; le prestazioni possono essere soggette a scoperti e franchigie espresse in giorni a carico dell assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento: Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato di : FRANCHIGIA: Parte del danno indennizzabile /rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio Garanzia Diaria da Ricovero Giorni di ricovero certificati: 15 Franchigia (espressa in giorni) 5 Giorni indennizzabili: 10 MASSIMALE: Il massimale è la somma o durata massima fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia. Esempio - Garanzia Estensione immobilizzazioni Durata massima indennizzo previsti in garanzia : 30 Giorni di immobilizzazione certificati: 45 Giorni indennizzabili: 30 Pag. 2 a 6

4 Nota informativa SCOPERTO: Per scoperto si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Può essere espresso in importo fisso (minimo o massimo scoperto) o in percentuale sull'entità del danno. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. Esempio - Garanzia Diaria da Ricovero Giorni di ricovero certificati: 15 Età dell assicurato al momento del sinistro: oltre 71 anni Importo della Diaria previsto dalla garanzia: 100 Scoperto applicato: 50% Importo della Diaria indennizzabile: Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di periodi di carenza. Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di dettaglio 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, come indicato dall Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.. AVVERTENZA: è necessario rispondere in modo preciso e veritiero a tutte le domande presenti nel Questionario Anamnestico assuntivo riferendo i fatti di cui si è a conoscenza o si è tenuti a conoscere. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione AVVERTENZA: L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio A titolo esemplificativo si richiama l attenzione sulla seguente causa di modifica del rischio: Sopravvenienza di patologie indicate nell Art. 3 delle Condizioni di assicurazione 7. Premi Il premio è stabilito in funzione dell età dei soggetti Assicurati al momento della stipulazione del contratto. Tale premio è riferito a ciascun periodo annuo del contratto. Tale criterio è utilizzabile sia per polizze individuali (singolo Assicurato) che per le polizze cumulative (2 o più assicurati). E ammessa la rateazione semestrale, senza interesse di frazionamento, Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SEPA e Vaglia Postale). AVVERTENZA: Non sono previsti sconti tecnici. Pag. 3 a 6

5 Nota informativa 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non previsto dal presente prodotto. 9. Diritto di Recesso AVVERTENZA: non è previsto alcun diritto di recesso. Nel caso di polizze poliennali con richiamo all allegato REC (Rinuncia al diritto di recesso a norma dell Art C.C.), il cliente può esercitare il diritto di recesso al raggiungimento della data di scadenza in polizza e ad ogni successiva scadenza anniversaria. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Con il termine prescrizione si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell art C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico della Contraente o dell Assicurato. La tassazione prevista per ogni singola garanzia è del 2,50%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia. L Assicurato è tenuto a presentare alla Società la denuncia di sinistro unitamente alla documentazione medica entro e non oltre il 180 giorno della scadenza della polizza. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. 14. Assistenza diretta Convenzioni Non prevista dal presente prodotto. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero o via e- mail all indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto Via Cassanese, SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero o via e- mail all indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Pag. 4 a 6

6 Nota informativa Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all organo previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo) faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare: Arbitrato In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. AVVERTENZA: Resta comunque ferma la possibilità dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE FRANCHIGIA POLIZZA PREMIO SCOPERTO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione. Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. Il documento che prova l assicurazione: si compone delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, della scheda di polizza e degli eventuali allegati in essa richiamati. La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell assicurazione. Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Pag. 5 a 6

7 SOCIETA Assimoco S.p.A. Nota informativa INFORTUNIO Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. INDENNIZZO Somma dovuta in caso di sinistro. ISTITUTO DI CURA Ospedale pubblico, Clinica o Casa di Cura private regolarmente autorizzate al ricovero dei malati e convenzionate o non con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. OSTEOSINTESI Intervento operatorio per la contenzione di segmenti ossei fratturati mediante inchiodamento, infibulamento e applicazione di protesi o tutori; RICOVERO OSPEDALIERO Degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. Ai fini del computo dei giorni di ricovero si fa riferimento al numero dei pernottamenti. STATO PATOLOGICO Ogni alterazione delle stato di salute conseguente ad infortunio o malattia. QUESTIONARIO ANAMNESTICO Documento che forma parte integrante del contratto/polizza, sottoscritto dal Contraente/Assicurato, necessario a descrivere lo stato di salute dell Assicurato per determinare le condizioni di assicurabilità. Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Ernst Strackhaar Amministratore delegato Assimoco S.p.A. Pag. 6 a 6

8 Condizioni generali POLIZZA INDENNITA DI DEGENZA Mod. D 454 CG 02 Ed. 01/2013 Aggiornamento al 1 maggio 2015 PRESTAZIONI Prestazione A Prestazione B Prestazione C Ricoveri conseguenti ad infortunio e/o malattia compresi i grandi interventi chirurgici Estensione immobilizzazione Estensione convalescenza domiciliare CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell assicurazione La Società, in base alle dichiarazioni rese dall Assicurato nel questionario anamnestico, che forma parte integrante del presente contratto, in caso di ricovero dell assicurato in istituto di cura in conseguenza di infortunio, malattia o parto, la Società corrisponderà l indennità stabilita in polizza nei termini che seguono, a seconda dell opzione prescelta: Prestazione A - Diaria base: Pagamento dell indennità pattuita per ogni giorno di ricovero in istituto di cura, tale indennità viene corrisposta a partire dal primo giorno successivo a quello del ricovero per un periodo massimo di 120 giorni per evento e per anno assicurativo. La presente garanzia non è cumulabile con la prestazione B - Estensione immobilizzazione. Prestazione B - Estensione immobilizzazione: Oltre a quanto previsto dall opzione precedente, viene garantito il pagamento dell indennità indicata in scheda di polizza, in caso di immobilizzazione in seguito ad infortunio o malattia, con o senza ricovero, anche durante la convalescenza domiciliare fino alla loro rimozione, con il massimo di 90 giorni. PER IMMOBILIZZAZIONE si intende: Contenzione con bende impastate di gesso, schiuma di poliuterano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica o con apparecchi ortopedici immobilizzanti non amovibili autonomamente. Alla gessatura è parificata quella attuata chirurgicamente attraverso mezzi di osteosintesi. Qualora l osteosintesi non riguardi uno o più arti o la colonna vertebrale, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per sinistro. In caso di applicazione di un mezzo di contenzione, anche diverso da quelli indicati, la diaria da gessatura verrà riconosciuta per le seguenti patologie: fratture di una o più arti o di vertebre, radiograficamente rilevate; lesioni miocapsulari e/o legamentose rilevate con diagnostica strumentale (Tomografia assiale computerizzata Risonanza magnetica nucleare -Ecografia) La presente garanzia non è cumulabile con la prestazione C - Estensione convalescenza domiciliare. Prestazione C - Estensione convalescenza domiciliare: Oltre a quanto previsto dalla opzione precedente, viene garantito il pagamento dell indennità pattuita per ogni giorno di convalescenza domiciliare per un periodo pari a quello della degenza, con il massimo di 180 giorni per evento e per anno assicurativo tra ricovero e convalescenza. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE (Operanti solo se espressamente richiamato il relativo allegato in polizza) Mod. F3GG e/o F5GG - Inserimento franchigia - Qualora richiamato l allegato sulla scheda di polizza nell apposito spazio, la Società indennizza l importo dovuto a termini di polizza di cui all art. 01 e per un periodo massimo di 120 giorni per evento e per anno assicurativo, al netto della franchigia prevista. Pagina 1 di 7

9 Condizioni comuni a tutte le prestazioni CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI Art. 2 - Soggetti assicurati e decorrenza della copertura L assicurazione è prestata a favore dei soggetti elencati in polizza. La garanzia decorre: A) dal momento in cui ha effetto l assicurazione per gli infortuni e le malattie non preesistenti; B) dal 181 giorno successivo all inizio dell assicurazione per malattie, preesistenti e relative associazioni e conseguenze, o comunque insorte anteriormente alla stipulazione del contratto ancorché non ancora manifestate, salvo che non siano conosciute o conoscibili dall Assicurato; C) dal 301 giorno successivo all inizio dell assicurazione per il parto. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest ultima previsti; dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e/o alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Modifiche in corso d anno devono essere comunicate direttamente all Agenzia di competenza, che provvederà ad emettere nuovo contratto. Art. 3 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). L Assicurazione cessa al loro manifestarsi. Art 4 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Gli indennizzi verranno corrisposti in Italia, in valuta italiana. Art. 5 - Esclusioni Sono escluse dall indennizzo i ricoveri dovuti a: a) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti all ingresso in garanzia; b) le conseguenze dirette di infortuni, nonché le malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all atto della stipulazione della polizza; c) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive; d) la correzione di difetti visivi con trattamento laser ad eccimeri; e) l intervento per la deviazione del setto nasale, se non dovuto ad eventi di natura traumatica, escludendo altresì i casi di ipertrofia dei turbinati; f) cure/prestazioni per persone affette da infermità mentale, alcolismo, tossicodipendenza e relative alle cause e alle conseguenze derivanti da tali infermità; g) fecondazione non fisiologica (assistita); h) atti dolosi da parte dell Assistito, non considerando tali quelli riconducibili a imprudenze e negligenze anche in forma grave; i) infortuni e intossicazioni derivanti e conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, uso di allucinogeni e stupefacenti (questi ultimi se non assunti a titolo farmacologico); j) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica dei seguenti sport anche se svolti a livello ricreativo: sport aerei in genere, sport comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, in gare, competizioni e relative prove salvo si tratti di gare di regolarità pura; k) aborto volontario non terapeutico; Pagina 2 di 7

10 Condizioni comuni a tutte le prestazioni l) eventi di natura e finalità di tipo estetico (con esclusione degli interventi di chirurgia plastica o di carattere stomatologica ricostruttiva e resi necessari a seguito di un infortunio o patologia tumorale); m) protesi dentarie in ogni caso, e le cure sia dentarie sia per paradontopatie quando non siano rese necessarie da eventi riconducibili ad un infortunio; n) le protesi di qualsiasi altro tipo (con esclusione delle endoprotesi applicate in occasione di interventi chirurgici) intendendo per tali a titolo puramente esemplificativo: apparecchi acustici, plantari, ecc; o) trattamenti sclerosanti; p) trattamenti fisioterapici e rieducativi, così come le cure termali, medicinali e vaccini; q) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o trasmutazioni dell atomo, naturali o provocate, e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); r) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; s) ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura. Pagina 3 di 7

11 Norme liquidazione sinistri NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Art. 6 - Denuncia dell infortunio o della malattia - Obblighi dell Assicurato L Assicurato deve presentare denuncia di sinistro alla Società dal momento che ne ha avuto possibilità e comunque non oltre il 180 giorno dalla scadenza della polizza. La denuncia deve essere corredata della necessaria documentazione medica. In ogni caso le richieste di indennizzo devono essere trasmesse entro 360 giorni dalla data di denuncia del sinistro. La presente limitazione (360 giorni) vale anche nel caso di decesso dell Assicurato, in tal caso saranno gli eredi che dovranno provvedere alla presentazione della necessaria documentazione. Il superamento di tale limite temporale per la presentazione della richiesta di indennizzo, comporterà il mancato riconoscimento del diritto alla liquidazione dell indennizzo. L Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Art. 7 - Criteri di liquidazione La liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in base ai criteri ed alle modalità di seguito indicati: A) Modulistica La richiesta per l ottenimento dell indennizzo dovrà avvenire utilizzando unicamente l apposito modulo (Modello Richiesta Rimborso Spese) reperibile presso l agenzia. I moduli compilati dovranno essere trasmessi direttamente all Agenzia cui è appoggiata la polizza. B) Modalità operative da seguire 1. La richiesta di indennizzo dovrà essere effettuata tramite l invio della documentazione completa, utilizzando l apposito modulo per il rimborso che dovrà essere inoltrato SOLO AL TERMINE DELL EVENTO. 2. Dovrà essere allegata copia della cartella clinica e il foglio dimissioni dall Ospedale (SDO), da cui risultino nel caso fossero attivate le garanzie la durata dell immobilizzazione e/o la durata della convalescenza prescritta. C) Pagamento dell indennizzo Il pagamento verrà effettuato da parte della Società tramite bonifico bancario. Art. 8 - Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Pagina 4 di 7

12 Norme generali NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Art Pagamento del premio - Decorrenza dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Se non sono stati pagati i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (ai sensi dell Art C.C.) I premi devono essere pagati alla Società. Art Scadenza del contratto Il presente contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per le Parti. Sebbene il presente contratto sia stato stipulato per durata pluriennale è facoltà del Contraente di richiedere l anticipata rescissione mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della rata di premio, e ciò di anno in anno. Art Forma delle comunicazioni della Contraente e dell Assicurato alla Società Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente e l Assicurato sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata. Art Imposte Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico della Contraente o dell Assicurato per le parti di rispettiva competenza. Art Rischio guerra all estero A parziale deroga dell Art. 5 lettera R), la garanzia vale anche per i rischi derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio di tali eventi, a condizione che l Assicurato si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti; Art Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia all'azione di rivalsa (Art C.C.) verso i parenti ed affini dell'assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Altre assicurazioni La Società rinuncia all obbligo da parte dell Assicurato/Contraente di comunicare la stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio, a condizione che non ne sia contraente, e ciò a parziale deroga dell Art Codice Civile. In caso di sinistro l Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell Art del Codice Civile. Pagina 5 di 7

13 Schema riepilogativo Art. 18) Schema riepilogativo SEZIONE ART. GARANZIA LIMITAZIONE FRANCHIGIA SCOPERTO NOTA Prestazione A 1 Ricoveri conseguenti ad Infortunio e/o Malattia Pagamento della relativa indennità per ogni giorno di Opzionabili da parte NON PREVISTO Garanzia non cumulabile con la compresi i grandi Interventi ricovero fino ad un periodo del cliente prestazione B Chirurgici massimo di 120 giorni per evento ed anno assicurativo (Diaria da Ricovero) Prestazione B 1 Estensione Immobilizzazioni Max 90 giorni per sinistro/anno Garanzia non NON PREVISTO cumulabile con la prestazione C (qualora l osteosintesi non riguardi uno o più arti o la colonna vertebrale la diaria verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per sinistro) Prestazione C 1 Estensione Convalescenza Domiciliare Pagamento della relativa indennità per ogni giorno di convalescenza domiciliare per un periodo pari a quello della degenza e con il massimo di 180 giorni per evento ed anno assicurativo NON PREVISTO Pagina 6 di 7

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