Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni
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- Gianmaria Franchi
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1 Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni LIG 89, 92 Le società holding ai sensi dell art. 89 cpv. 1 LIG sono persone giuridiche il cui scopo consiste principalmente nella gestione permanente di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera. Il privilegio di holding può essere concesso a tutte le persone giuridiche per le quali può subentrare un carico fiscale triplo o molteplice sugli utili. 1. REQUISITI QUALITATIVI PER IL PRIVILEGIO DI HOLDING Lo scopo di una holding dev essere ancorato negli statuti ed essere effettivamente perseguito. Con l imposizione quale società holding si vuole evitare il triplice o molteplice aggravio di utili conseguiti tramite partecipazioni nazionali o estere. Lo stesso dicasi per capitali frazionati, per quanto si tratti effettivamente di una società holding e non di una società di gestione patrimoniale. Il commercio di titoli con l intento di conseguirne utili di capitale costituisce un attività commerciale e pertanto un attività non ammessa. Un imposizione fiscale come società holding non è quindi possibile. La gestione di liquidità temporanea non rientra nel concetto di commercio. 2. PARTECIPAZIONI Sono considerate partecipazioni le azioni, i buoni di partecipazione, i conferimenti di capitale sociale di S. a g. l., le quote di cooperative e i mutui a lunga scadenza ad affiliate che a livello di società affiliate vengono considerati capitale proprio occulto. Giusta l art. 74 LIG le persone giuridiche straniere vengono parificate alle persone giuridiche nazionali cui assomigliano maggiormente. I diritti di partecipazione al capitale sociale di una US limited liability company (LLC) con personalità giuridica propria a dipendenza dello stato federale valgono pure come partecipazioni, in quanto una LLC di questo genere va equiparata, in un ottica svizzera, ad una società a garanzia limitata. Per contro non sono considerate partecipazioni le quote di partecipazione a società di persone, i buoni di godimento, le obbligazioni, i mutui e gli anticipi interni al gruppo industriale, gli strumenti di finanziamento ibridi (per es. mutuo subordinato) nonché le quote di partecipazione a fondi di investimento svizzeri ed esteri e a enti ad essi parificabili Lo/Ha 089-Holding1-Ital.doc P
2 3. DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SVIZZERA È considerata attività commerciale in linea di principio la fabbricazione, il commercio, la fornitura di prestazioni di servizio, l esercizio di funzioni fiduciarie, l acquisizione, la pubblicità e l intermediazione di affari. La società holding non è legittimata ad esercitare alcuna attività commerciale in Svizzera. Non le è pertanto permesso partecipare agli scambi economici in qualità di produttrice o offerente di merce, beni immateriali o prestazioni di servizio verso terzi. Oltre ad un utile patrimoniale passivo, non le è consentito mirare al conseguimento di proventi ottenuti con creazione propria di valore aggiunto. Nel quadro della gestione delle partecipazioni sono invece ammesse quali scopi secondari attività originate principalmente dal tentativo di gestire in maniera adeguata ed efficiente le partecipazioni della società. Un attività commerciale praticata all estero non collide con lo status di holding. 4. SCOPI SECONDARI CONSENTITI A questo proposito va fatta la distinzione fra vere e proprie società holding, inserite in gruppi industriali internazionali che dispongono di numerose affiliate disseminate in svariati Paesi, e società holding riferite a persone. Nel caso delle società holding vere e proprie, generalmente quotate in borsa, il raggruppamento di affiliate sotto un unico tetto costituito da una società holding e l accentramento di più funzioni corrisponde ad una esigenza di carattere dirigenziale e organizzativa. Versamenti effettuati dalle società affiliate alla holding, per esempio sotto forma di management fees, sono generalmente giustificati da ragioni commerciali e, se gli altri requisiti sono soddisfatti, sono compatibili con l imposizione quale società holding. Le strutture holding riferite a persone devono per contro essere controllate a scadenze regolari in relazione all evasione fiscale (riduzione del doppio carico economico), per quanto connesse a versamenti, non dettati da ragioni commerciali, nel campo d azione esente dall imposta sull utile di una holding. 4.1 Gestione di partecipazioni La società holding può alienare partecipazioni e acquistarne di nuove se non ne consegue alcun pregiudizio per il carattere di società holding (to hold = tenere). I finanziamenti di partecipazioni ad aziende di recente costituzione tramite capitale proprio (i cosiddetti private equity engagements) sono in linea di massima possibili anche per società holding, se l amministrazione di queste società non avviene tramite la holding stessa. 4.2 Gestione della società holding Sono ammesse le attività riferite alla società holding. In questa categoria rientrano la direzione della holding, l investimento del proprio patrimonio, la contabilità e le attività pro- 089-Holding1-Ital.doc 2
3 prie che risultano dallo status delle società holding secondo il diritto societario, come l esercizio delle funzioni del consiglio di amministrazione e la partecipazione alle assemblee generali. 4.3 Attività ausiliare per il gruppo industriale Fra le attività ausiliarie consentite nell interesse dell intero gruppo industriale figurano anche l allestimento di un sistema di direzione e di reporting centrale per l organizzazione del gruppo, la ricerca di mercato nell interesse dell intero gruppo, la consulenza giuridica e fiscale a livello di gruppo, la consulenza del personale nell ambito dei quadri direttivi, la comunicazione a livello di gruppo, le relazioni fra gli investitori, il finanziamento del gruppo tramite la ricerca centralizzata di risorse sul mercato dei capitali e il finanziamento delle società affiliate. Il dispendio con il quale la società holding è confrontata per l espletamento di attività esercitate nell interesse dell intero gruppo industriale può essere fatturato alle affiliate alle condizioni di mercato, di regola secondo il metodo del cost-plus con un supplemento del 5 per cento. Le indennità delle affiliate devono però avere carattere subordinato. 4.4 Conduzione di società affiliate È ammessa la conduzione di società affiliate purché esercitata come scopo secondario. Deve trattarsi effettivamente di una società holding con compiti di gestione subordinati e non di una società di management con partecipazioni. Altra condizione da rispettare è che le persone incaricate della gestione delle società affiliate siano impiegate presso la holding giusta il diritto civile e delle assicurazioni sociali oppure che il relativo dispendio venga addebitato alla holding. 4.5 Gestione di beni patrimoniali immateriali La gestione di beni patrimoniali immateriali all interno del gruppo industriale è consentita, se a questa attività è attribuito, oltre alla funzione di holding, valore subordinato. Se esercitata al di fuori di una società holding vera e propria, la gestione di beni patrimoniali immateriali costituisce di regola un attività non ammessa. 5. REQUISITI QUANTITATIVI PER IL PRIVILEGIO DI HOLDING A lungo termine le partecipazioni o i proventi conseguiti con partecipazioni devono costituire almeno i due terzi degli attivi o degli utili complessivi, compreso il ricavato dalla gestione di immobili. Deve essere adempito uno o l altro di questi requisiti. Per l accertamento del rapporto fra partecipazioni e attivi complessivi sono determinanti in linea di principio i valori dell imposta sull utile (valori contabili più le riserve occulte tassate come utili) alla fine dell esercizio commerciale. La società soggetta all obbligo fiscale è libera di comprovare l adempimento dei requisiti in base ai valori venali; in questo caso però tutti gli attivi devono essere conteggiati come valori venali. 089-Holding1-Ital.doc 3
4 La valutazione avviene in base ad un bilancio che deve soddisfare le prescrizioni di diritto commerciale sul numero minimo di voci di bilancio. Vanno osservati principi quali la chiarezza del bilancio e il divieto di compensazione fra attivi e passivi (cfr. CO art. 662a cpv. 2 n. 2). Con gli attivi vengono compensati gli ammortamenti su conti di ammortamento e rettifiche del valore che si riferiscono a determinati attivi (per es. delcredere). Anche i prestiti attivi e passivi all interno del gruppo possono essere compensati (per es. mutui di una società affiliata a beneficio della holding che conferisce questo mutuo ad un altra società affiliata). Non sono tuttavia ammessi ulteriori pagamenti a saldo. Per quanto riguarda l utile va ricordato che non bisogna tener conto solo dei proventi da partecipazioni veri e propri (dividendi, premi di venditori di opzioni ecc.), bensì anche gli utili di capitale su partecipazioni. 6. ADEMPIMENTO A LUNGO TERMINE DEI REQUISITI A lungo termine le partecipazioni o i proventi devono costituire almeno i due terzi degli attivi o degli utili complessivi. In questa maniera si vuol evitare che la holding faccia la spola fra un imposizione speciale e una ordinaria. Il mancato raggiungimento del limite dei due terzi può essere tollerato al massimo durante un periodo considerato ragionevole, di regola due anni. Alle società neocostituite dev essere accordato un termine opportuno affinché possano effettuare investimenti in partecipazioni. 7. CAMBIAMENTO DI STATUS In caso di passaggio allo status di società holding non ha luogo alcuna realizzazione di riserve occulte nell ambito delle partecipazioni determinanti ai sensi dell art. 88a LIG. Manca una fattispecie di realizzazione. Per quanto attiene alle altre riserve occulte che sono state trasferite nella holding, si deve procedere ad un conteggio. In caso di perdita del privilegio di holding, dallo scadere del termine di tolleranza la società holding soggiace nuovamente all imposizione ordinaria. Le riserve occulte costituitesi durante il privilegio di holding possono essere dichiarate nel bilancio fiscale prima del passaggio all imposizione ordinaria. I riporti di perdite dagli esercizi commerciali per i quali è stato chiesto il privilegio di holding non possono essere dedotti dopo il passaggio all imposizione ordinaria. 8. IMPOSIZIONE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA Ai proventi conseguiti da proprietà fondiarie viene applicata l aliquota degli utili complessivi assoggettati all obbligo fiscale. Sono imponibili gli utili da immobili dopo deduzione delle spese direttamente connesse all immobile e della quota dovuta ai costi amministrativi. I debiti e gli interessi passivi vengono trasferiti per quote giusta i principi della ripartizione fiscale intercantonale secondo la situazione degli attivi. Se una società non registra interessi passivi, dall utile conseguito con la gestione di immobili non possono essere dedotti interessi passivi. 089-Holding1-Ital.doc 4
5 9. UTILI GRAVATI DA IMPOSTE ESTERE ALLA FONTE Gli utili, per i quali si beneficia di uno sgravio dalle imposte estere alla fonte e per i quali l accordo sulla doppia imposizione presuppone la piena imposizione in Svizzera, soggiacciono all imposizione sull utile al tasso dei proventi complessivi imponibili. Fra i proventi conseguiti all estero e imposti alla fonte possono esserci le entrate passive come gli interessi, i dividendi o gli utili da licenze. Il dispendio connesso a questi utili può essere dedotto. 10. IMPOSIZIONE DEL CAPITALE Nel caso di società holding il capitale proprio imponibile ai sensi dell art. 92 LIG si compone del capitale azionario e sociale effettivamente versato, delle riserve palesi e di quella parte di riserve occulte che, in caso di applicazione dell imposta sull utile, coinciderebbe con il provento tassato. Giusta l art. 90 LIG questo capitale proprio viene incrementato della quota di capitale di terzi che economicamente vale come capitale proprio. Non vengono riscosse imposte di culto e imposte supplementari. L imposta sul capitale ammonta allo 0.05 per mille, tuttavia ad almeno 300 franchi (nessun tasso fiscale). 089-Holding1-Ital.doc 5
6 11. CALCOLO DELL UTILE NETTO IMPONIBILE Importo in franchi Utili lordi conseguiti con la gestione di immobili Utili conseguiti con la vendita Proventi per i quali è stato chiesto uno sgravio fiscale in relazione alle imposte estere alla fonte Altri introiti (riserve occulte realizzate, trasferimento) * Totale dei proventi lordi./. spese dirette di gestione di immobili./. ammortamenti su immobili./. quota interessi passivi./. quota imposte cantonali./. quota imposte federali./. altre spese (allegare dati dettagliati!)..../.... Utile netto imponibile * Nei restanti proventi vanno inserite le riserve occulte realizzate, la cui imposizione fiscale al momento del passaggio allo status di holding è stata rinviata. ** Calcolo quota interessi passivi Importo in franchi In percentuale Valore imposta sull utile degli attivi complessivi % Valore imposta sull utile degli immobili......% 089-Holding1-Ital.doc 6
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