COMMISSIONE EUROPEA. Nell adottare la presente decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003) 1516 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Regione Autonoma della Sardegna) Aiuto N Legge Regionale n.4 del "garanzie collettive nel settore agricolo". Signor Ministro, con lettera del 15 aprile 2002, protocollata il 17 aprile 2002, la Rappresentanza permanente dell'italia presso l'unione Europea ha notificato alla Commissione la disciplina legislativa in oggetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE. Con lettere del 28 agosto 2002, del , del e del , protocollate rispettivamente il 29 agosto 2002, il , il ed il , la Rappresentanza permanente e le autorità nazionali competenti hanno comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste con lettere dell 11 giugno 2002 (AGR ) e del (AGR ), nonché nel corso du numerosi contatti telefonici e incontri personali. Con lettera del le autorità competenti hanno trasmesso alla Commissione il progetto di deliberazione della Giunta Regionale riguardante le disposizioni d'applicazione del regime così com è previsto dall'articolo 4 della LR 4/2002 (in seguito progetto di deliberazione d'applicazione). Il progetto di deliberazione d'applicazione é stato più volte corretto dalle autorità competenti in seguito alle osservazioni dei servizi della Commissione e, da ultimo, con la lettera del Mi pregio informarla che la Commissione non solleva obiezioni nei confronti delle misure considerate ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Nell adottare la presente decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 I. Descrizione La descrizione delle misure comunicata dalle autorità competenti al momento della notifica deve essere completata dalle informazioni trasmesse nel corso dell istruttoria, che le precisano ed in parte le modificano. La Commissione fa in particolare riferimento al progetto di deliberazione d'applicazione trasmesso con lettera del Base giuridica. Legge regionale n.4 del 31 gennaio 2002 (LR 4/2002) e progetto di deliberazione della Giunta regionale, relativa alle disposizioni d'applicazione della LR 4/ Durata d'applicazione del regime. Indeterminata. A partire dalla decisione d'approvazione del regime da parte della Commissione Europea. 3. Bilancio euro a carico del bilancio regionale per ogni anno 2002, 2003 e 2004 (per un totale di euro). 4. Beneficiari. Regione autonoma della Sardegna concederà aiuti, attraverso il finanziamento ai consorzi di garanzia (Cofidi) attivi sul territorio regionale, ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale, agli imprenditori agricoli titolari di pensione derivante da attività agricola, alle piccole imprese agricole Misure d aiuto concesse tramite i Cofidi: garanzie ed assistenza tecnica. Per agevolare l'accesso ai mercati creditizi ed ai servizi d'assistenza tecnica alle imprese, per migliorare le potenzialità di funzionamento e di gestione finanziaria, la notifica prevede la concessione di un finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna ai Cofidi. La Regione Autonoma della Sardegna contribuirà all'integrazione dei fondi di garanzia e/o dei fondi di rischio dei Cofidi che sono utilizzati esclusivamente per la fornitura di garanzie e dei fondi dei Cofidi che sono utilizzati esclusivamente per la fornitura d'assistenza tecnica agli agricoltori soci e non soci degli stessi Condizioni che i Cofidi devono soddisfare per essere ammessi al Finanziamento pubblico. Sono ammessi al contributo pubblico 2 esclusivamente i Cofidi che hanno una sede operativa nel territorio regionale e che: 1. Hanno finalità di mutualità e non di lucro, perseguite mediante prestazione di garanzie collettive per favorire l accesso al credito alle imprese consorziate, nonché la prestazione di servizi alle stesse imprese per migliorarne la capacità di funzionamento e di gestione finanziaria 1 Articolo 2 del progetto di deliberazione d'applicazione. 2 Vedere articolo 1 del progetto di regolamento d'applicazione.

3 2. sono costituiti fra piccole e medie imprese 3, ivi comprese quelle cooperative che esercitano un'attività legata alla produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli essendo disciplinati l'allegato I del trattato 4 ; 3. garantiscono che l'affiliazione al Cofidi è aperta a tutte le imprese ed associazione agricole ed agroalimentari, senza alcuna restrizione; 4. hanno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo propri fondi di garanzia depositati presso banche o intermediari finanziari convenzionali, per un capitale privato non inferiore a ; 5. dimostrano di potere assistere ogni agricoltore che esercita la sua attività in un qualsiasi Comune di una delle provincie della Regione Sardegna; 6. dimostrano avere una contabilità separata 5 sia per l'attività di prestazione di garanzie, sia per l'attività d'assistenza tecnica e che non soltanto i contributi pubblici ricevuti dal Cofidi ma anche ogni profitto aumentato su queste risorse saranno interamente dedicati alla fornitura di garanzie e d'assistenza tecnica con l'esclusione del finanziamento di qualsiasi spesa di gestione e/o d'investimento da parte del Cofidi (vedere lettera datata di ); 7. devono essere iscritti nell'elenco generale tenuto dall'ufficio Italiano Cambi si sono impegnati a prestare i servizi sostenuti dal contributo pubblico a tutti i soggetti indicati all articolo 2 del progetto di deliberazione d'applicazione ammissibili agli aiuti. Le autorità competenti hanno trasmesso ai servizi della Commissione, con lettera del , un allegato al progetto di deliberazione d'applicazione contenente la procedura per la presentazione delle domande di sovvenzione presentate dai Cofidi all'amministrazione regionale Garanzie Le garanzie saranno concesse dai Cofidi esclusivamente agli agricoltori indicati all'articolo 2 del progetto di deliberazione d'applicazione che sono ammessi ad usufruire delle misure di aiuto previste dalla legge regionale il 14 novembre 2000, n.21 (LR 21/2000) 7. Le autorità competenti hanno assicurato che le garanzie saranno prestate conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 8 (in seguito Comunicazione sulle garanzie). In particolare il progetto di deliberazione d'applicazione prevede che: 3 Il punto 2 dell articolo 1 del progetto di regolamento d applicazione rimanda alla definizione di piccole e medie imprese utilizzata dalla normativa comunitaria. 4 Il punto 4 dell'articolo 1 del progetto di regolamento d'applicazione equipara alle imprese agricole le Organizzazioni Sindacali Agricole di categoria rappresentative di dette imprese esclusivamente per la partecipazione ai fondi di garanzia ed ai fondi destinati all'assistenza tecnica. 5 L'articolo 1 punto 3 del progetto di deliberazione d'applicazione, prevede che il Cofidi che non possiede una contabilità separata al momento della presentazione della domanda deve impegnarsi ad adeguare il proprio statuto, nel senso di tenere una contabilità separata prima della concessione del contributo pubblico, 6 Quest'elenco è stato istituito dall articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, ed è tenuto dall UIC per conto del Ministero del Tesoro. 7 Aiuto c 60/2001 (ex N 47/2001), approvato con decisione della Commissione del , SG (2001) D/ GUUE C 71 del , pag. 14 e sg.. 3

4 1. potranno accedere al contributo pubblico esclusivamente Cofidi che hanno preso le precauzioni adeguate per evitare che le loro risorse siano ridotte o possano scomparire. In particolare: la garanzia sarà fornita soltanto alle imprese agricole che non versano in difficoltà finanziarie 9 ; in caso inadempimento del mutuatario garantito, il Cofidi utilizzerà tutti i mezzi giuridici disponibili per recuperare l'importo pagato al posto del debitore insolvente Il valore della garanzia espresso in equivalente-sovvenzione del prestito concesso dal Cofidi per un dato anno sarà così calcolato: Capitale garantito (A) moltiplicato la differenza tra il tasso ordinario di mercato per operazioni di credito agrario riferito all ambito regionale (B%) ed il tasso accordato dal ceto bancario per le operazioni assistite da garanzia Cofidi (C%), documentato tramite convenzioni 11, ossia: A x (B%-C%). 3. le garanzie concesse dai Cofidi non assisteranno più dell'80% dell'obbligazione finanziaria sottostante. 9 Nessun aiuto sotto forma di garanzia sarà concesso a imprese in difficoltà finanziarie ed a cui dovrebbero applicarsi gli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 288 del ), articolo 1, punto 6 del progetto di delibera di applicazione. 10 L'articolo 7 del progetto di regolamento d'applicazione prevede che: "l attivazione della garanzia dovrà essere contrattualmente subordinata alla condizione specifica dell esaurimento delle procedure esecutive di riscossione del credito, ivi comprese quelle di liquidazione o fallimento. Più in dettaglio: La garanzia potrà coprire la perdita che il mutuante dimostrerà di aver sofferto in caso d inadempienza del beneficiario dopo aver esperito la procedura esecutiva sui beni contrattualmente costituiti in garanzia, nonché su tutti gli altri beni del debitore che il garante indicherà ai sensi dell art.1944 del Codice Civile ove il valore de primi non sia ritenuto dal medesimo sufficiente a coprire le ragioni del credito del mutuante; La garanzia prestata rimane efficace fino al completo adempimento dell operazione garantita, fatte salve le fattispecie di cui all art.1953 del codice civile relativamente alla liberazione del soggetto garante; Il garante si avvarrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale indicando i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione; L attivazione della garanzia sarà subordinata all esaurimento delle procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa nei confronti del debitore principale; Una volta prestata la garanzia, il garante eserciterà nei confronti del debitore principale tutti i diritti e le azioni facenti capo al creditore originario ai sensi dell art.1949 e ss del Codice Civile; Il mutuante, al fine di consentire al garante di esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale è tenuto a rilasciare al garante stesso quietanza liberatoria; Il garante per il recupero delle proprie ragioni di credito conseguenti alla surroga ex art.1949 del Codice Civile, dopo aver onorato la propria garanzia, subentrerà nelle azioni già intraprese nei confronti del debitore principale; Il Cofidi nel concorso con altri garanti nei confronti della medesima operazione garantita, si avvale del beneficio della divisione ex art.1947 del Codice Civile; Il contratto di garanzia, per quanto non espressamente previsto dalle suddette norme, farà riferimento alle disposizioni del codice civile. 11 Al momento della presentazione della domanda per l accesso ai contributi, il Cofidi dovrà trasmettere all amministrazione regionale le Convenzioni stipulate con gli istituti di credito, ai fini della rilevazione del valore della garanzia. Dovranno anche comunicare alle autorità regionali tutte le modifiche a queste convenzioni che interverranno in futuro (art.5 del progetto di deliberazione d'applicazione). 4

5 4. I Cofidi chiederanno un premio per la prestazione della garanzia, l'intensità del quale dipenderà dal tipo di prestito richiesto Assistenza tecnica. Le autorità competenti hanno garantito che questi aiuti saranno concessi in conformità al punto 14 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (in seguito Orientamenti), nei limiti indicati ai punti 14.2 e Di preferenza i Cofidi esercitano quest'attività di assistenza tecnica con loro personale e nel caso in cui facciano ricorso a personale esterno, quest'ultimo è scelto su base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. I Cofidi potranno chiedere ai beneficiari del servizio un contributo che sarà limitato ai costi della prestazione del servizio Spese ammissibili. L'assistenza tecnica avrà per oggetto la prestazione di servizi di gestione aziendale e servizi ausiliari, più precisamente servizi di financial engeneering studi per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie), studi di fattibilità e preparazione dei dossier in previsione della domanda di prestito onde agevolare l'accesso al credito per imprese agricole, studio dei bilanci delle imprese (ad esempio, per la valutazione delle loro eventuali difficoltà finanziarie) e consulenze "economiche". 6. Importo del contributo pubblico al Cofidi 13. Le autorità competenti hanno indicato all'articolo 8 del progetto di regolamento d'applicazione che i contributi saranno ripartiti fra i Cofidi aventi diritto, nei limiti del bilancio annuale e per le percentuali indicate all'articolo 6 con un criterio di proporzionalità diretta basato sull'importo del fondo di garanzia (60%) e dell'utilizzo fatto da valere su dice fondo (40%). Il 70% del contributo dovrà essere utilizzata dal Cofidi per la prestazione di garanzie Per la prestazione delle garanzie. L entità massima del contributo pubblico ai fondi del Cofidi destinati alla prestazione di garanzie non potrà superare il 70% del fondo di rischio (qualora Cofidi conceda garanzie esclusivamente al loro membro) o l 80% del fondo di rischio (qualora Cofidi conceda garanzie anche a agricoltori non membri del Cofidi) Con lettera del le autorità competenti hanno segnalato che il premio potrà andare dall'1% dell'importo del rischio massimo garantito (per le operazioni a lungo/termine medio) allo 0,5% (per le operazioni a breve termine inferiori a 12 mesi o gli "scoperti su conto corrente". In quest'ultimo caso le autorità competenti hanno dichiarato che il termine "scoperto su conto corrente" indica quelle operazioni a brevissimo termine mesi riconosciute dalla legge bancaria italiana effettuate su conti correnti specializzati e destinati esclusivamente al pagamento di operazioni ammissibili agli aiuti previsti dalla LR 21/2000). 13 L articolo 6, comma 2 del progetto di deliberazione d'applicazione prevede che altri soggetti pubblici (Stato, Camera di commercio, Comuni e Province) possono finanziare i Cofidi per le attività indicate all articolo 1 della LR 4/2002 nei limiti previsti al comma 1, sub 1) e 2) di detto articolo. 14 Con lettera del , le autorità italiane hanno fornito molteplici esempi dei criteri che seguiranno per determinare l'ammontare del finanziamento da erogare ai Cofidi ammessi. 15 Vedere articolo 6, comma 1, punto 1 del progetto di deliberazione d'applicazione. 5

6 6.2. Per la prestazione di servizi d'assistenza tecnica. L entità massima del contributo pubblico ai fondi del Cofidi destinati all'assistenza tecnica non potrà superare l'80% delle spese ammissibili 16. Il pagamento sarà effettuato utilizzando parametri oggettivi quali i tariffari ufficiali degli ordini professionali italiani (Dottori e Ragionieri Commercialisti e agronomi). 7. Importo e/o ammontare dell'aiuto Per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, gli importi e l'ammontare massimi degli aiuti saranno gli stessi di quelli previsti dal LR 21/2000 come approvata dalla Commissione Per gli aiuti concessi sotto forma di assistenza tecnica l'importo dell'aiuto potrà arrivare fino al 100% delle spese ammissibili ma non potrà superare i euro per beneficiario per un periodo di tre anni. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, é considerato beneficiario la persona fisica o giuridica che fruisce dei servizi. 8. Cumulo degli aiuti Ciascun Cofidi verificherà sulla base dichiarazioni rilasciate ai sensi dell articolo 46, lettera O) del Decreto del Presidente della Repubblica, n.445 del (DPR 445/2000) 17 dalle imprese agricole che, in caso di cumulo con altri aiuti pubblici, la somma totale degli aiuti non superi: - per gli aiuti sotto forma di garanzie, gli importi stabiliti dalla legge 21/2000; - per gli aiuti all'assistenza tecnica, gli importi indicati al punto 7 di questa descrizione ed ai punti 14.1 e 14.3 degli Orientamenti. 9. Controlli. Le autorità competenti hanno garantito: 1. che i Cofidi utilizzeranno criteri trasparenti e non discriminatori nel trattamento delle domande di sovvenzione. In particolare tratteranno le domande, nei limiti della loro disponibilità finanziarie, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda (articolo 9, comma 1 del progetto di deliberazione d'applicazione) 2. che i Cofidi destinatari delle sovvenzioni pubbliche dovranno modificare il loro statuto nel senso di prevedere la designazione da parte del Assessore all'agricoltura e Riforma agropastorale, del Presidente dell'organismo di controllo del Cofidi. Detto Presidente avrà l obbligo di referto annuale all Assessore circa la conformità della gestione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. (articolo 9, comma 2 del progetto di deliberazione d'applicazione) 3. che all atto di concessione del contributo pubblico il Cofidi si obbliga a fornire all Assessorato dell Agricoltura, a semplice richiesta, tutta la documentazione necessaria perché quest'ultimo possa esercitare la sua sorveglianza sull'attività del Cofidi; 16 Vedere articolo 6, comma 1, punto 2 del progetto di deliberazione d'applicazione. 17 Le dichiarazioni fatte ai sensi dell'articolo 46, lettera o) del DPR 445/2000 producono effetti giuridici per i dichiaranti e la loro veridicità è sanzionata per via amministrativa e penale. Le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare la revoca dell'aiuto e la sua restituzione con gli interessi legali, sono perseguibili in via penale ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/

7 4. che i Cofidi si impegneranno a presentare all'amministrazione regionale la relazione annuale prevista dal punto 7 della Comunicazione sulle garanzie entro il mese di marzo, in previsione della relazione prevista al punto degli Orientamenti. Questa relazione dovrà essere munita del visto di conformità dell'organo di controllo interno del Cofidi (articolo 10 del progetto di deliberazione d'applicazione); 5. che i Cofidi eserciteranno un controllo ex ante sul 100% delle domande d'aiuto ed un controllo ex post sul 5% dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti (articoli 4 e 5 del progetto di deliberazione d'applicazione). II. Valutazione Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti accordati, via i Cofidi, con fondi della regione Sardegna agli agricoltori sardi, vanno a vantaggio delle imprese operanti nella regione, che ottengono così vantaggi economici di cui non avrebbero beneficiato nel quadro della loro attività e migliorano la loro posizione sul piano della concorrenza rispetto agli altri agricoltori comunitari che non ricevono stessi aiuti. Sono anche accordate ad imprese agricole, che esercitano la loro attività in un mercato internazionale concorrenziale: sulla base dei dati a disposizione della Commissione, l'italia nel 1999 ha esportato verso gli altri stati membri prodotti agricoli per milioni d'euro ed ha importato dagli altri paesi dell'unione europea prodotti agricoli per milioni d'euro 18. Siccome questi aiuti falsano o minacciano di falsare la concorrenza ed di alterano gli scambi tra Stati membri, l'articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE è applicabile. L'aiuto in oggetto può essere considerato compatibile con il mercato comune soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. L'unica deroga applicabile è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato secondo il quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria al comune interesse. 1. Garanzie Conformemente alla pratica consolidata della Commissione 19 la compatibilità con il mercato comune dei finanziamenti pubblici ai Cofidi deve essere esaminata sulla base delle norme riguardanti gli aiuti di stato applicabili alle operazioni per le quali questi finanziamenti sono concessi, cioè la prestazione di garanzie. Le autorità competenti hanno garantito che le garanzie saranno prestate esclusivamente per operazioni, importi e intensità previsti dalla LR 21/2000 e che non saranno concesse a imprese in difficoltà finanziarie cui dovrebbero applicarsi gli 18 Fonte: Eurostat. 19 Vedere decisioni N 241/2001, N 62/2001, N 7

8 Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto della descrizione) 1.2. Le garanzie saranno prestate conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzia (in seguito Comunicazione sulle garanzie) 20. Più precisamente: 1. il calcolo dell'equivalente sovvenzione delle garanzie prestate dal Cofidi indicato dalle autorità competenti (cfr. punto della descrizione) è conforme al punto 3.2. della Comunicazione sulle garanzie, il quale così recita: "Per le garanzie sui prestiti l'equivalente sovvenzione erogato nell arco di un anno può essere: - calcolato allo stesso modo dell equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come in contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei corrispettivi versati, - omissis 2. la garanzia fornita dal Cofidi non potrà assistere più dell'80% del prestito (cfr. punto della descrizione), conformemente ai punti 3.3. e 3.4. della Comunicazione sulle garanzie, che così recitano: "Se l obbligazione pecuniaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente l affidabilità creditizia del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante non sempre assumerà l onere di valutare tale rischio. L inesistenza dell interesse a minimizzare il rischio dell inadempimento potrebbe indurre I mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. La Commissione propone che si consideri come margine idoneo per indurre il mutuante a valutare debitamente l affidabilità creditizia del mutuatario, a garantire adeguatamente il proprio prestito ed a minimizzare i rischi inerenti all operazione, una quota non assistita dalla garanzia statale pari almeno al 20%. Essa esaminerà quindi in modo critico le garanzie statali che coprono l importo totale (o pressoché totale) dell operazione finanziaria". 3. Il punto 3.5. della Comunicazione sulle garanzie prevede che " riguardo ai regimi di garanzia statale va osservato che le caratteristiche specifiche dei singoli casi d applicazione possono essere sconosciute al momento in cui I regimi stessi vengono esaminati. In siffatte circostanze, l'elemento d'aiuto deve essere valutato in base alle disposizioni contenute nei regimi stessi che disciplinano l importo massimo e la durata dei prestiti, la categoria di imprese, i tipi di progetti ammissibili, le coperture richieste ai mutuatari, il corrispettivo dovuto da questi ultimi per le garanzie nonché I tassi di interesse da essi conseguiti". La Commissione prende atto che: le autorità competenti hanno garantito che le garanzie saranno prestate esclusivamente per le operazioni, intensità, obbiettivi e beneficiari previsti dalla LR 21/2000 (punto della descrizione); le imprese beneficiarie pagheranno un premio al Cofidi per la prestazione della garanzia (punto della descrizione). i tassi d'interesse ottenuti dai mutuatari garantiti varieranno, essendo determinati caso per caso con convenzioni tra i Cofidi e gli enti creditizi; 20 GUUE C 71, dell' , p.14 8

9 4. Il punto 5.3. della Comunicazione sulle garanzie prevede che "la Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria di fallimento o all avvio di procedure analoghe. La Commissione nota che i mezzi giuridici indicati dalle autorità italiane e descritti al punto secondo trattino della descrizione ed alla rispettiva nota a piè di pagina, sono conformi suddetto a punto Il punto 7 della Comunicazione sulle garanzie riguarda la relazione annuale sull'attuazione dei regimi di aiuti di Stato sotto forma di garanzie. La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità competenti a presentare una relazione annuale ai suoi servizi, unitamente alla relazione annuale prevista al punto degli Orientamenti (punto 9.4. della descrizione). 2. Aiuti per l'assistenza tecnica Per potere beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, punto c) del Trattato, gli aiuti in questione devono essere conformi al punto 14 degli Orientamenti. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Questi aiuti soft migliorano l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica a lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Il punto degli Orientamenti al terzo trattino prevede che "gli aiuti possono essere concessi al tasso del 100% per coprire i costi relativi a onorari di consulenti". Il punto degli Orientamenti prevede "che per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo sviluppo del settore e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio. Il punto degli Orientamenti stabilisce che "l'importo globale degli aiuti concessi nell ambito della presente sezione non può superare i EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (omissis) e che ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi Per quanto riguarda gli aiuti all'assistenza tecnica come descritti ai punti 5.1., 5.3., , 6.2. e 7. della descrizione, la Commissione nota che sono conformi al punto 14 degli Orientamenti. IV. Conclusioni Sulla base delle considerazioni cui supra le misure così come descritte possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività 9

10 o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La presente decisione riguarda esclusivamente le misure come sopra descritte, nel limite degli impegni presi dalle autorità competenti e delle condizioni fissate della presente decisione. Le autorità competenti devono trasmettere entro un anno dall'entrata in vigore del presente regime una relazione dettagliata della sua attuazione, così previsto al punto 23.2 degli Orientamenti ed al punto 7 della Comunicazione sulle garanzie. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla sua data di ricezione. Se la Commissione, entro il termine indicato, non riceve una domanda motivata in tal senso, essa presumerà l'esistenza del consenso per la comunicazione a terzi e per la pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata per lettera raccomandata o via fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale "Agricoltura" Direzione H.2. Ufficio: Loi 130/ 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax ( ) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 10

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