Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI. Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI INFORMATIVA N.

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1 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 17 Giugno 1998 Prot.: 2941/98 Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Ufficio I Normativa e AA.GG. Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI INFORMATIVA N. 2 OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE AI RISCATTI Dai vari Uffici Centrali e dalle Sedi Periferiche sono state manifestate numerose perplessità in ordine alla riscattabilità di alcuni titoli di studio. Si rende, pertanto, necessario impartire univoche disposizioni al fine di pervenire ad una omogeneità di comportamento da parte di tutti i competenti uffici operativi. PARTE PRIMA 1. DIPLOMA DI OSTETRICA Il legislatore non è mai intervenuto esplicitamente in merito alla riscattabilità del periodo corrispondente al corso di studi per ostetrica prevedendo, con l art. 24 della legge , n. 1646, esclusivamente il riscatto del biennio corrispondente al corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale.

2 2 Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 9/ è stata ampliata la sfera di applicabilità dell art. 24 legge n. 1646/62 ammettendo a riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale (infermiere professionale o vigilatrice d infanzia), quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il diploma di ostetrica è un titolo di studio a se stante e non può essere considerato una specializzazione al corso di studi per infermiere professionale in quanto l accesso alla scuola di ostetricia era consentito non solo a coloro che risultavano in possesso del diploma di infermiere professionale ma anche a coloro i quali, provenienti dalla facoltà di medicina, avessero superato gli esami dei primi tre anni o, in mancanza, una prova di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi di igiene, tecnica assistenziale ed infermieristica. La Corte Costituzionale successivamente è intervenuta con una serie di sentenze nelle quali si dichiarava l illegittimità costituzionale dell art.69, primo comma, del R.D n.680, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento di varie tipologie di diplomi o attestati, rilasciati dalle scuole universitarie dirette a fini speciali o da presidi del Servizio Sanitario Nazionale (per il comparto Sanità), quando il titolo fosse stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio (es. assistente sociale, fisioterapista, tecnico di logopedia ecc.). In ultimo la Corte Costituzionale è intervenuta anche in merito al diploma di ostetrica, con sentenza n.178 del 2-21aprile 1993, dichiarando l illegittimità costituzionale del già citato art.69, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo fosse stato richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera. Di fatto, il dispositivo di tale sentenza non ha trovato concreta applicazione, in quanto le scuole di ostetricia non sono state mai equiparate alle scuole universitarie dirette a fini speciali. Considerata la tendenza giurisprudenziale di concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all immissione in servizio, ogni migliore considerazione quando il titolo conseguito risulti indispensabile per le mansioni effettivamente esercitate, si ritiene che l intento del giudice, nell emanare tale sentenza, sia stato comunque quello di valorizzare, mediante riscatto, la durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica/o.

3 3 Occorre ribadire, infatti, che titolo propedeutico per l accesso al corso di ostetricia era il diploma di infermiera professionale ovvero la provenienza dalla facoltà di Medicina che comporta necessariamente il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2 grado di durata quinquennale, riconosciuti entrambi idonei per l acquisizione di una preparazione professionale qualificata. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si ritiene di dover ammettere a riscatto i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, verificando esclusivamente che il titolo sia stato prescritto per uno dei posti occupati durante la carriera. Devono, pertanto, considerarsi superate le disposizioni precedentemente impartite sull argomento con Note di servizio n. 266 e n. 363, rispettivamente del e , risultando irrilevanti, in virtù del nuovo orientamento assunto da questo Istituto, il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, la data di presentazione della domanda di riscatto nonché il tipo di scuola che ha rilasciato il relativo titolo. Si precisa che il riscatto del corso di studi in ostetricia può essere richiesto anche dal personale maschile in quanto, con l art. 1 della legge 903/77, è stata abolita ogni discriminazione tra i due sessi in materia di formazione professionale. 1.1 Aspetti operativi Tutte le domande di riscatto del corso di ostetricia, lasciate in sospeso in attesa di precise direttive, dovranno essere messe in lavorazione secondo il criterio sopra illustrato. Qualora sia stato già emesso da questo Istituto un provvedimento di diniego (formalizzato tramite lettera raccomandata) e siano trascorsi i termini perentori di 90 giorni previsti per l impugnazione dinanzi all autorità giudiziaria competente, gli uffici operativi dovranno astenersi da qualsiasi riesame amministrativo, in quanto si è in presenza di un rapporto giuridico - amministrativo considerato esaurito; in tale ipotesi potrà essere ammesso a riscatto il diploma di ostetrica/o solo previa presentazione di nuova istanza da parte dell interessato. Se non sono ancora trascorsi i 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego, a richiesta dell interessato, si potrà procedere ad un riesame amministrativo. In presenza di una semplice comunicazione di non accoglimento dell istanza di riscatto (non formalizzata tramite lettera raccomandata) l interessato ha facoltà di riproporre la valutazione del titolo in esame, che verrà ammesso a riscatto prendendo a base per il calcolo dell onere la data dell originaria istanza.

4 4 Nel caso sia stato emanato un provvedimento di pensione con il quale veniva contestualmente respinta la domanda di riscatto del corso di ostetrica/o, non essendo previsto il termine di 90 giorni per proporre ricorso, sarà necessario, previa domanda dell interessato, modificare nel senso sopra indicato il provvedimento in questione. 2. DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O Dopo le riforme del Ministero dell Università (legge n 168/89) e degli ordinamenti didattici universitari (legge n 341/90 ), le scuole di ostetricia mirarono direttamente ad ottenere la trasformazione in corsi per il rilascio del Diploma universitario (D.U. o cosiddetta laurea breve ). Infatti, con l art.1 della citata legge 341/90 veniva stabilito che le Università erano autorizzate a rilasciare i seguenti titoli: a) diploma universitario (cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre); b) diploma di laurea; c) diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni); d) dottorato di ricerca. La stessa legge prevedeva (art. 9), entro due anni dalla sua entrata in vigore, la definizione e gli aggiornamenti degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione, attraverso l emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Con l emanazione del D.M , pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U n 241, viene espressamente stabilita l istituzione del corso triennale per il rilascio del Diploma Universitario di ostetrica/o tra quelli previsti nell ordinamento universitario. Per consentire la riscattabilità dei Diplomi Universitari è intervenuto il decreto legislativo n. 184 con il quale possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte ed indipendentemente dal fatto che sia titolo prescritto per il posto ricoperto, i corsi universitari suindicati, limitatamente al loro periodo di durata legale. Altra novità è rappresentata dal fatto che la valutazione del periodo di studio andrà effettuata a

5 5 partire dall inizio dell anno accademico di iscrizione all Università e non più, come avveniva precedentemente presso le ex casse Pensioni gestite dall INPDAP, calcolando a ritroso dalla data di conferimento del diploma. Va sottolineato che l adozione di detti criteri operativi riguarderà esclusivamente le domande presentate dopo l entrata in vigore del D.L.vo 184/97 (12 luglio 1997) aventi per oggetto la riscattabilità del nuovo Diploma Universitario di Ostetrica/o che, di fatto, potrà essere conseguito non prima dell anno accademico 1998/ DIPLOMA DI INFERMIERA/E PROFESSIONALE Il personale iscritto a questo Istituto, munito di diploma di Infermiere Professionale rilasciato da Scuole convitto, istituite ai sensi degli artt. 130 e 131 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/34 n.1265, può chiedere il riscatto del biennio corrispondente al corso di studi, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera (art.24 legge n.1646). Con legge n.124 veniva esteso l esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermieri professionali ai cittadini di sesso maschile, dando così la possibilità di riscattare anche a questi ultimi il relativo diploma. L art. 2 della sopracitata legge prevede, per l accesso alle scuole per infermieri professionali, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, solo a partire dall inizio dell anno scolastico , anche di un certificato attestante l ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Successivamente, con D.P.R. n 867/75, a decorrere dall anno scolastico , il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è ripartito in tre anni scolastici, nulla innovando riguardo ai requisiti richiesti per la relativa ammissione. 3.1 Aspetti operativi A) Domande di riscatto presentate dopo l entrata in vigore della legge 274/91 Si ribadisce che, a partire dall inizio dell anno scolastico 1973/74, per l ammissione alle Scuole per infermieri professionali era richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media più attestato di ammissione al III anno di scuola

6 6 secondaria di 2 grado) o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per titolo equipollente si deve intendere il diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato da Istituti professionali di Stato a seguito di corsi di durata biennale, triennale o quadriennale. Pertanto, per la valutazione a riscatto del corso di infermiere professionale, in presenza di domande inoltrate successivamente al , gli uffici operativi dovranno necessariamente effettuare un istruttoria personale per verificare il possesso o meno del diploma di istruzione secondaria superiore. In relazione al titolo di studio posseduto occorre distinguere le seguenti ipotesi: a) qualora l accesso al corso di infermiere professionale sia avvenuto in virtù del possesso di diploma di istruzione secondaria inferiore si ammetterà a riscatto esclusivamente il biennio, in applicazione di quanto previsto dall art. 24 della L.1646/62; b) qualora l accesso al corso di infermiere professionale sia avvenuto in virtù del possesso di diploma di istruzione secondaria superiore si dovrà ammettere a riscatto la durata legale del corso di infermiere professionale (tre anni), in virtù dell art. 8 comma 1 lettera b) della legge 274/91; infatti, pur non essendo strettamente equiparabile il corso di studi di infermiere professionale ad un corso di formazione professionale, il personale interessato è comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e, quindi, idoneo per preparazione culturale e professionale ad uno specifico inserimento nel mondo del lavoro. La valutazione triennale del riscatto potrà avvenire solo qualora il corso di studi sia effettivamente iniziato a partire dall anno scolastico 1975/76. B) Domande di riscatto presentate prima dell entrata in vigore della legge 274/91 In merito alla riscattabilità del diploma di infermiere professionale si continuerà ad operare secondo quanto disposto dall art.24 della legge n 1646/62 che prevede la facoltà di riscatto del solo biennio corrispondente al relativo corso di studi, sia ai fini del trattamento di quiescenza che di previdenza. Si precisa che in presenza di domande presentate prima dell entrata in vigore della L.274/91, volte al riconoscimento dell intera durata legale del corso (tre anni), nell ipotesi in cui l interessato sia in possesso di diploma di istruzione secondaria

7 7 superiore e abbia iniziato il corso a partire dall anno scolastico 1975/76, occorrerà operare come segue: 1) qualora non sia stato emanato alcun provvedimento di riscatto, il periodo corrispondente al biennio dovrà essere valorizzato ai sensi dell art. 24 della L.1646/62, prendendo come riferimento per la determinazione del relativo onere la data della effettiva domanda, mentre l ulteriore anno sarà ammesso a riscatto procrastinando l istanza alla data del (entrata in vigore della legge n. 274/91); 2) in presenza di un provvedimento con il quale sia stato ammesso a riscatto il solo biennio e siano trascorsi i termini perentori di 90 giorni previsti per l impugnazione dinanzi all autorità giudiziaria competente, l interessato dovrà presentare apposita nuova istanza per il riconoscimento del terzo anno relativo al corso di Infermiera/e Professionale; 3) se non sono ancora trascorsi i 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto con il quale veniva riconosciuto il solo biennio, a richiesta dell interessato, si potrà procedere ad un riesame amministrativo, procrastinando la data originaria dell istanza al , limitatamente ai fini della valorizzazione del terzo anno; 4) nel caso sia stato emanato un provvedimento di pensione con il quale veniva contestualmente respinta l ammissibilità al riscatto del terzo anno del corso di infermiera/e, non essendo previsto il termine di 90 giorni per proporre ricorso, sarà necessario, a domanda, modificare nel senso sopra indicato il provvedimento in questione. 3.2 Specializzazioni in aggiunta al diploma di infermiera/e professionale E prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto in aggiunta a quello di infermiera/e professionale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera (sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 9-29 marzo 1989). In particolare si può ammettere a riscatto: 1) la durata legale del solo corso di specializzazione qualora sia titolo prescritto per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera; 2) la durata legale del corso di specializzazione, sempreché prescritto per il posto ricoperto, in aggiunta a quello di base relativo ad infermiera/e professionale; resta inteso che in questa ipotesi dovranno essere acquisiti agli atti entrambi i titoli di studio; 3) la durata legale del solo corso di infermiera/e professionale, qualora il richiedente durante la carriera abbia effettivamente ricoperto tale qualifica.

8 8 Si precisa che la durata legale del corso di base (infermiere/a professionale) da ammettere a riscatto seguirà le disposizioni già indicate nel paragrafo 3.1. Tali disposizioni valgono per ogni specializzazione conseguita in aggiunta al diploma di infermiera/e professionale compresa quella di Assistente Sanitaria Visitatrice. Per quest ultima fattispecie poteva essere ammesso a riscatto il solo corso di infermiera professionale, indipendentemente dalla circostanza che la richiedente avesse mai svolto tale qualifica durante la carriera e ciò in quanto tale titolo era propedeutico per l ammissione al corso di Assistente Sanitaria Visitatrice (cfr. Circolare del Ministero del tesoro n. 9 del ). Tale orientamento deve considerarsi superato in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 9-29 marzo 1989 che ammetteva direttamente la riscattibilità di ogni corso di specializzazione conseguito in aggiunta a quello professionale iniziale. 4. DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFERMIERE Con l emanazione del D.M viene espressamente stabilita l istituzione di un corso triennale per il rilascio del Diploma Universitario di Infermiere tra quelli previsti nell ordinamento universitario. Tale Diploma verrà ammesso a riscatto secondo i nuovi criteri dettati dal D.L.vo 184/97, già illustrati in relazione alla riscattabilità del Diploma Universitario di Ostetrica/o e ai quali si fa espresso rinvio (paragrafo 2). 5. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE Con Decreto del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica, all elenco delle lauree e dei diplomi degli ordinamenti didattici universitari veniva aggiunto il diploma universitario in scienze infermieristiche. Il corso aveva durata triennale ed era articolato nei seguenti indirizzi: 1) assistenza generale; 2) assistenza generale pediatrica; 3) assistenza generale ostetrica.

9 9 Il corso si concludeva con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche ed era abilitante per svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica. Erano ammessi all iscrizione al I anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Date le analogie esistenti con le Scuole universitarie dirette a fini speciali, il diploma universitario in esame potrà essere riscattato ai sensi dell art. 8 comma 1 punto a) della L. 274/91. Si precisa che, a seguito dell emanazione del D.M , tale corso è stato soppresso e ricompreso nel nuovo ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario dell area sanitaria. 6. DIPLOMA DI VIGILATRICE DI INFANZIA Considerata l appartenenza della professione sanitaria di vigilatrice d infanzia e di quella di infermiere professionale al medesimo specifico campo dell attività sanitaria, la Corte costituzionale con sentenza n 765 del 22-6/ dichiarava l illegittimità costituzionale dell art. 24 della L. 1646/62, nella parte in cui non prevedeva, per le vigilatrici d infanzia, munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto, la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purché il predetto diploma fosse stato prescritto per l ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Conseguentemente per le vigilatrici d infanzia, così come per le infermiere professionali, veniva consentita l ammissibilità a riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del corso di studi per il conseguimento del relativo diploma, limitatamente al solo biennio, anche se il relativo corso era stato elevato da due a tre anni con l art.1 della legge n Aspetti operativi A) Domande di riscatto presentate dopo l entrata in vigore della legge 274/91 Ai fini del riscatto del corso di vigilatrice d infanzia, per domande presentate successivamente al , occorre distinguere le seguenti ipotesi:

10 10 a) qualora l accesso al corso di vigilatrice d infanzia sia avvenuto in virtù del possesso di diploma di istruzione secondaria inferiore si ammetterà a riscatto esclusivamente il biennio in applicazione di quanto previsto dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale; b) qualora l accesso al corso sia avvenuto in virtù del possesso di diploma di istruzione secondaria superiore si potrà ammettere a riscatto la durata legale del corso di vigilatrice d infanzia (tre anni), in virtù dell art. 8 comma 1 lettera b) della legge 274/91. Gli Uffici operativi dovranno necessariamente effettuare un istruttoria personale per verificare il possesso o meno del diploma di istruzione secondaria superiore, tenendo presente che la valutazione triennale del riscatto potrà avvenire solo qualora il corso di studi sia effettivamente iniziato a partire dall anno scolastico 1976/77. B) Domande di riscatto presentate prima dell entrata in vigore della legge 274/91 Si continuerà ad operare secondo quanto disposto dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale che prevede la facoltà di riscatto del solo biennio corrispondente al relativo corso di studi, ai fini del trattamento di quiescenza. In presenza di domande presentate prima dell entrata in vigore della L.274/91, volte al riconoscimento dell intera durata legale del corso (tre anni), si fa rinvio a quanto già precisato al punto 3.1 lettera B). 6.2 Specializzazione in aggiunta al Diploma di Vigilatrice di Infanzia E prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto in aggiunta a quello di Vigilatrice di Infanzia, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera (sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 9-29 marzo 1989). Per le modalità operative si rinvia a quanto già indicato in merito alle specializzazioni conseguite in aggiunta al diploma di Infermiera/e professionale (paragrafo 3.2.). 7. INFERMIERE GENERICO

11 11 Per accedere alla scuole per infermieri e infermieri generici è richiesto, ai sensi dell art. 3 della legge n 124 del , unicamente il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Nell ordinamento di questo Istituto non è mai esistita alcuna norma che prevedesse la riscattabilità del diploma di infermiere generico. Pertanto, non si può ammettere a riscatto il diploma di infermiere generico neppure a seguito dell entrata in vigore della legge 274/91, in quanto: a) la scuola per infermieri e infermieri generici non presenta i requisiti di una Scuola universitaria diretta a fini speciali; b) non è titolo prescritto, per l accesso ai relativi corsi di studi, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 8. ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO Qualora venga richiesta la valutazione di un titolo di studi, la cui riscattabilità non sia espressamente prevista da specifiche disposizioni normative né da Sentenze della Corte Costituzionale, si potrà procedere all accoglimento dell istanza di riscatto, presentata successivamente al (data di entrata in vigore della L. 274/91), solo in presenza dei seguenti congiunti requisiti: 1) il relativo diploma sia titolo prescritto per il posto ricoperto; 2) il corso di cui si chiede il riscatto sia di durata superiore ad un anno; 3) il corso sia stato frequentato dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore. Quest ultimo requisito andrà verificato effettuando apposita istruttoria, non al richiedente, ma direttamente alla Scuola che ha rilasciato il titolo, al fine di verificare se il diploma di istruzione secondaria superiore sia richiesto quale condizione necessaria per l ammissione al corso di studi oggetto di riscatto. Resta inteso che qualora venga richiesta la valutazione di un titolo di studio conseguito presso una Scuola diretta a fini speciali, la durata legale del corso verrà ammessa a riscatto ai sensi dell art. 8 comma 1 lettera a) della L. 274/91, senza effettuare alcuna istruttoria per accertare il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, essendo quest ultimo propedeutico per l iscrizione alle predette Scuole.

12 12 Qualora il richiedente risulti in possesso dei requisiti sopraindicati, le domande presentate prima della L. 274/91 verranno procrastinate d ufficio alla data del Nel riaffermare la linea tendenziale della Corte Costituzione di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione al fine del trattamento di quiescenza, questo Istituto ritiene di poter ammettere a riscatto anche più di un corso di studi, qualora i rispettivi titoli siano stati utilizzati per l ammissione ai posti occupati durante la carriera.

13 13 PARTE SECONDA MODALITA DI PAGAMENTO DELL ONERE DI RISCATTO 1. Provvedimento notificato all iscritto in attività di servizio Entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto, il dipendente dovrà far pervenire la relativa accettazione a questo Istituto, qualora intenda effettuare il pagamento dell onere in forma rateale; nel caso in cui tale accettazione non venga inoltrata entro il prescritto termine, il pagamento del contributo di riscatto deve essere effettuato in un unica soluzione entro il termine perentorio di un anno dalla notifica, pena la decadenza del provvedimento stesso. A) Pagamento in unica soluzione Il dipendente che intenda avvalersi della facoltà di versare il contributo di riscatto in unica soluzione, deve effettuare il relativo pagamento entro un anno dalla notifica. Qualora intervenga l estinzione del rapporto di lavoro entro il suddetto termine, l intero onere, che risulterà non versato, verrà recuperato in unica soluzione sulle intere prime rate di pensione. B) Pagamento in forma rateale Qualora il dipendente intenda pagare l onere di riscatto in forma rateale, deve accettare il relativo provvedimento nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della notifica. Il contributo dovuto viene trasformato in base al 2 comma dell art. 10 della legge n.274 in rata mensile, da versare per un numero di anni pari al doppio del periodo ammesso a riscatto e, in ogni caso, non superiore a quindici. La trattenuta mensile dovrà essere effettuata dall ente datore di lavoro a decorrere dal 1 del mese successivo a quello di accettazione del provvedimento. Il lavoratore che ha in corso il pagamento di riscatto e risolva il rapporto di lavoro prima della naturale estinzione delle rate, deve indicare sulla domanda di pensione come intenda estinguere il debito residuo, ossia in:

14 14 1) forma rateale - la trattenuta mensile continuerà ad essere effettuata, per lo stesso importo, prima sul trattamento provvisorio poi sulla pensione definitiva, fino alla naturale estinzione del debito. Qualora questo Istituto non abbia emesso alcun ruolo di riscossione, dovrà essere predisposto, per l importo delle rate scadute dal 1 del mese successivo all accettazione fino alla cessazione dal servizio, un ruolo unico a carico dell ente che ha provveduto alla trattenuta, ovvero più di un ruolo qualora le trattenute siano state effettuate da più enti. 2) unica soluzione - dovrà essere recuperata sulle intere prime rate di pensione una somma equivalente al valore capitale del residuo debito. Nell ipotesi che questo Istituto non abbia emesso alcun ruolo di riscossione, dovrà essere predisposto, per l importo delle rate scadute dal 1 del mese successivo all accettazione fino alla cessazione dal servizio, un ruolo unico a carico dell ente che ha provveduto alla trattenuta ovvero, più di un ruolo qualora le trattenute siano state effettuate da più enti. Nel caso di lavoratore che abbia ricevuto il provvedimento di riscatto entro i 90 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio, che lo abbia accettato ma abbia risolto il rapporto di lavoro prima di aver pagato una sola rata, l ente datore di lavoro dovrà comunque disporre la ritenuta sul trattamento provvisorio di pensione; la stessa trattenuta continuerà ad essere effettuata sulla pensione definitiva, fino alla naturale estinzione del debito. Qualora il dipendente abbia ricevuto il provvedimento di riscatto entro i 90 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio ma lo abbia accettato successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, la prima trattenuta mensile coinciderà con la data di decorrenza del trattamento pensionistico definitivo. Se il lavoratore cessi dal servizio dopo aver estinto il debito, con regolare trattenuta da parte dell ente, in assenza di ruoli di riscossione emessi da parte di questo Istituto, si dovrà predisporre, per l intero importo delle rate scadute, un ruolo unico a carico dell ente che ha provveduto alla trattenuta, ovvero più di un ruolo qualora le trattenute siano state effettuate da più enti. 2. Provvedimento notificato all iscritto dopo la cessazione dal servizio Qualora l iscritto riceva il provvedimento di riscatto dopo l estinzione del rapporto di lavoro ovvero il riconoscimento avvenga contestualmente al provvedimento di pensione, non sono previsti i suddetti termini per l accettazione ma all iscritto è riservata, comunque, la facoltà di versare l onere in unica soluzione, trattenendolo sulle intere prime rate di pensione, oppure

15 15 scegliere il pagamento rateale il cui inizio coinciderà con il primo mese di pensione e durerà fino alla naturale scadenza del debito rateizzato. 3. Provvedimento notificato all iscritto in attività di servizio, successivamente cessato per morte ovvero notificato ai superstiti Se l iscritto muore in attività di servizio prima che sia decorso il termine di un anno dalla data di notifica del provvedimento di riscatto, con scelta di pagamento del contributo in unica soluzione, in assenza dell effettivo versamento, al superstite è data facoltà: 1) di pagare l onere in unica soluzione: in questo caso in sede di liquidazione della pensione indiretta, verrà recuperato sulle intere prime rate il 50% del contributo di riscatto; 2) di pagare in forma rateale: in tale ipotesi dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico indiretto verrà trattenuta la rata mensile risultante dal provvedimento di riscatto ridotta del 50%, per il numero degli anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento ed, in ogni caso, non superiore a quindici. Qualora il dipendente abbia accettato l onere di riscatto con richiesta di pagamento in forma rateale e muoia dopo che sia iniziata, da parte dell ente, la trattenuta delle rate mensili, nessuna somma potrà essere recuperata sulla pensione spettante ai superstiti, in quanto il residuo debito si considera estinto ai sensi dell art. 10, comma 3 lettera b) della legge 274/91. Se invece l evento morte si verifica nel mese successivo all accettazione in forma rateale dell onere di riscatto, prima che sia stata materialmente disposta la ritenuta mensile, si dovrà recuperare, sulla pensione indiretta, la sola rata scaduta dal 1 del mese successivo all accettazione alla data del decesso. Nel caso in cui l iscritto muoia dopo la notifica del provvedimento di riscatto ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla suddetta data, senza che sia intervenuta l accettazione del provvedimento, ovvero abbia accettato il provvedimento scegliendo il pagamento in forma rateale ma sia deceduto nello stesso mese dell accettazione, ai superstiti è data facoltà: 1) di pagare l onere in unica soluzione: in questo caso in sede di liquidazione della pensione indiretta, verrà recuperato sulle intere prime rate il 50% del contributo di riscatto;

16 16 2) di pagare in forma rateale: in tale ipotesi dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico verrà trattenuta la rata mensile risultante dal provvedimento di riscatto ridotta del 50%, per il numero degli anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento ed, in ogni caso, non superiore a quindici. Le stesse facoltà sono riconosciute ai superstiti ai quali venga notificato un provvedimento di riscatto su domanda presentata dall iscritto, successivamente deceduto in attività di servizio. Qualora il provvedimento di riscatto venga notificato ai superstiti su domanda degli stessi, il contributo andrà calcolato come se l iscritto avesse proposto domanda alla data di cessazione dal servizio (art. 10, comma 1 legge n 274/91); il relativo contributo viene ridotto al 50% e recuperato: sulle intere prime rate di pensione, qualora i superstiti scelgano di pagare l onere in unica soluzione; con trattenute mensili, previa trasformazione dell onere in base al 2 comma dell art. 10 della legge 274/91, da recuperare con effetto dal 1 mese di decorrenza della pensione indiretta per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento ed in ogni caso non superiore ai 15 anni. 4. Nuovo provvedimento di riscatto che modifica il precedente Qualora un dipendente riceva un nuovo provvedimento di riscatto, che modifica il precedente, ha facoltà di accettarlo ovvero rinunciarvi entro i termini previsti dall ordinamento di questo Istituto. Nel caso di mancata accettazione, viene posto nel nulla anche il primo provvedimento con la conseguenza che dovranno essere rimborsate le rate mensili già trattenute a tale titolo o l intero contributo di riscatto, qualora sia stato effettuato il pagamento in unica soluzione. Qualora il nuovo provvedimento venga notificato all interessato in attività di servizio, si confermano le modalità operative adottate fino ad oggi da questo Istituto, con la conseguenza che il secondo provvedimento ha forza giuridica di annullare e sostituire il precedente. Solo nell ipotesi in cui il contributo di riscatto comportante un maggiore onere, a modifica di un precedente, venga rideterminato in sede di liquidazione di un trattamento definitivo di pensione,

17 17 ferma restando la forma di pagamento già scelta con il primo provvedimento, si opererà come segue: 1) se l onere relativo al primo provvedimento è stato già versato in un unica soluzione, verrà recuperato sulle intere prime rate di pensione l importo differenziale tra il vecchio ed il nuovo contributo; 2) se la forma di pagamento prescelta era quella rateale, si continuerà a mantenere in vita la decorrenza fissata nel primo provvedimento, trattenendo la rata mensile rideterminata in base al nuovo importo dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico fino alla naturale scadenza del debito rateizzato. Sulle intere prime rate di pensione andrà recuperato un importo pari alla differenza tra la nuova e la vecchia rata mensile per il numero di mesi decorrenti da quello successivo alla data di accettazione del primo provvedimento fino a quello di decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui questo Istituto non abbia emesso alcun ruolo di riscossione dovrà essere predisposto, per l importo delle vecchie rate scadute dal 1 del mese successivo all accettazione fino alla cessazione dal servizio, un ruolo unico a carico dell ente che ha provveduto alla trattenuta, ovvero più di un ruolo qualora le trattenute siano state effettuate da più enti. Rimane fermo che qualora il nuovo provvedimento di riscatto non venga accettato contestualmente alla pensione, occorrerà rideterminare il trattamento di quiescenza escludendo il periodo oggetto di riscatto del primo provvedimento, già inserito tra i servizi utili. Qualora il nuovo provvedimento di riscatto comporti un onere inferiore rispetto al precedente, si seguiranno le stesse modalità operative effettuando i dovuti rimborsi. 5. Rinunciabilità del riscatto Il dipendente che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute, purché la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l importo versato ed il contributo complessivamente dovuto (art. 25 L. 1646/62). Poiché la richiamata disposizione consente la facoltà di rinunciare al riscatto solo per il pagamento delle rate non ancora scadute e per il corrispondente proporzionale periodo non coperto dai contributi già versati, si deduce implicitamente che tale rinunzia non è

18 18 assolutamente ammessa in relazione ai periodi che, invece, risultino coperti dal contributo di riscatto già pagato. Si evidenzia, altresì, che l art. 26 della legge 315/67 stabilisce, a salvaguardia della certezza dei rapporti previdenziali, che i provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza, possono d ufficio o a domanda degli interessati essere revocati o modificati dagli organi amministrativi preposti, entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo agli interessati. Pertanto, qualora non venga esercitata la facoltà di chiedere la revoca del provvedimento entro il termine perentorio di decadenza, il diritto al riconoscimento del periodo oggetto di riscatto, entrato a far parte della sfera giuridica del soggetto, è sottratto alla libera disponibilità di quest ultimo, nel senso che egli non può validamente compiere alcun atto che incida sia sulla titolarità del diritto stesso che sul suo contenuto. Conseguentemente, a seguito dell accettazione del provvedimento di riscatto e al relativo pagamento dell intero onere, il periodo riscattato rientra tra i servizi utili al conseguimento del diritto a pensione che, come tali, sono irrinunciabili ed indisponibili. Si precisa che in assenza di ruoli di riscossione emessi da questo Istituto, si considerano comunque versate il numero delle rate corrispondenti alla trattenute mensili sullo stipendio effettuate dall ente datore di lavoro dal 1 del mese successivo all accettazione del provvedimento. Per completezza di esposizione, si ricorda che in sede di accettazione del provvedimento, l interessato può limitare il periodo oggetto di riscatto ovvero esercitare la facoltà di versamento dell onere in un più breve numero di anni rispetto a quello massimo consentito. IL DIRIGENTE GENERALE F.to Dr. Luigi Marchione

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