Anno 2015 N.RF105. La Nuova Redazione Fiscale IMU DEI TERRENI AGRICOLI DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE

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1 Anno 2015 N.RF105 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 12 OGGETTO IMU DEI TERRENI AGRICOLI DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE RIFERIMENTI DL 4/2015 CONV. IN LEGGE N. 34/2015 CIRCOLARE DEL 23/04/2015 Sintesi: la conversione in Legge del DL 4/2015 ha ampliato i criteri di individuazione dei terreni agricoli esenti IMU, inserendo le seguenti novità: - estensione dell esenzione IMU a tutti i terreni agricoli situati nelle isole minori ; - esenzione per i terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa anche per il 2015 e anni successivi; - detrazione di. 200 per coltivatori diretti/iap con terreni ubicati nelle zone collinari svantaggiate ; - possibilità, per i contribuenti che hanno versato l IMU 2014 sulla base dei vecchi criteri altimetrici, di richiedere il rimborso qualora con i nuovi criteri gli stessi risultino esenti; - proroga al 31/03/2015 del termine per il versamento dell IMU per il 2014 sui terreni agricoli. La Legge di conversione ha infine prorogato da 12 a 15 mesi il termine per l emanazione dei Decreti attuativi della cd. Riforma fiscale. Come noto, l art. 7 c.1 DLgs. 504/92 prevedeva la totale esenzione dall ICI (e poi dall IMU, in virtù del richiamo espresso operato dalla norma istitutiva) dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate. A decorrere dal 2014, la norma è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, volti a dare un assetto definitivo alla materia. Art. 4 c. 5-bis DL 16/2012 modif. dal DL 66/2014 DM 28/11/2014 DL 185/2014 e L. 190/2014 DL 4/2015 conversione del DL 4/2015 EXCURSUS NORMATIVO demanda ad apposito DM l individuazione, dal 2014, di un nuovo elenco di Comuni: nei quali si applica l esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate in sostituzione dell elenco allegato alla CM 9/1993 (previsto a fini ICI) individua l ambito applicativo dell esenzione dall IMU dei terreni agricoli sulla base dell altitudine del municipio del Comune ove sono situati individua nel 16/12/2014 il termine per il versamento dell imposta dovuta per il 2014 in base alla nuova disciplina prorogano al 26/01/2015 il termine entro cui va versata l IMU per l anno 2014 dei terreni agricoli che, in conseguenza al DM 28/11/2014, sono assoggettati all imposta A seguito dei ricorsi causati dai nuovi criteri del DM 28/11/2014 (e dopo che il TAR Lazio ne ha sospeso gli effetti), è stato approvato il DL 4/2015 che: ridefinisce i parametri dell esenzione da IMU, facendo riferimento alla definizione di comune montano o parzialmente montano contenuto negli elenchi pubblicati dall ISTAT stabilisce al 10/02/2015 il termine di versamento dell imposta dovuta per il 2014; termine prorogato poi al 31/03/2015 senza applicazione di sanzioni e interessi La L. 34/2015 di conversione del DL 4/2015 introduce alcune novità, di cui appresso.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 2 / 12 CRITERI STABILITI DAL DL 4/2015 CONVERTITO Con la pubblicazione in GU della L. n. 34/2015 di conversione del DL 4/2015, sono state apportate, a decorrere dal 26/03/2015, novità in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli. Nell iter di conversione, il Legislatore, oltre a confermare le disposizioni contenute nella versione originaria del Decreto, ha inserito le seguenti novità: è prevista l esenzione IMU: - per i terreni siti nei Comuni delle isole minori - per i terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa anche per il 2015 e anni successivi viene introdotta una detrazione pari a 200 per i coltivatori diretti/iap con terreni ubicati in Comuni collinari svantaggiati (esenti IMU in base alla CM 9/93) assoggettati ad IMU a seguito della nuova classificazione ISTAT è possibile, per i contribuenti che hanno versato l IMU 2014 sulla base dei vecchi criteri altimetrici, richiedere il rimborso qualora con i nuovi criteri gli stessi risultino esenti. ESENZIONE IMU DALL ANNO 2015 Secondo le disposizioni del DL 4/2015, a decorrere dal 2015, l esenzione dall IMU si applica ai terreni agricoli (nonché a quelli non coltivati): UBICAZIONE a) ubicati nei comuni classificati come "totalmente montani" dall'istat b) ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ove posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola c) ubicati nei Comuni delle isole minori (All. A, L. n. 448/2001) ALTRI TERRENI ESENTI Dal 2014 (e quindi anche per gli anni successivi), sono esenti IMU anche: i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa a prescindere dalla loro ubicazione; in pratica, tali terreni sono esenti IMU anche se ubicati nei territori dei Comuni non montani o parzialmente montani. ELENCO DEI COMUNI E CLASSIFICAZIONE ISTAT L elenco dei Comuni predisposto dall ISTAT è reperibile al link denominato Elenco dei comuni italiani al 1 gennaio In base ai criteri stabiliti dal DL 4/2015 convertito, pertanto, i terreni agricoli ubicati nei Comuni: non montani parzialmente montani totalmente montani COMUNI sono sempre assoggettati all IMU, indipendentemente dal soggetto che li possiede e conduce (ad eccezione dei terreni delle isole minori) sono esenti dall IMU solo se posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola sono sempre esenti IMU, a prescindere dal soggetto che li possiede e conduce codice NM P T

3 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 3 / 12 TERRENI UBICATI IN COMUNI PARZIALMENTE MONTANI Sono espressamente esentati dall IMU i terreni agricoli (compresi quelli non coltivati): a) posseduti e condotti dal medesimo coltivatore diretto o IAP (iscritti nella previdenza agricola) b) posseduti da coltivatori diretti o IAP (iscritti nella previdenza agricola) e condotti da altri coltivatori diretti o IAP (iscritti nella previdenza agricola) in quanto concessi loro in affitto o comodato. Nota: in relazione a quest ultima fattispecie, la Ris. 2/DF/2015 ha ritenuto che il rimando operato dall art. 1 c. 2 al lett. b) del DL 4/2015 va letto in senso stretto, richiedendo lo status di CD/IAP anche in capo al locatore/comodante. In tal senso, non possono rientrare nell esenzione i terreni: posseduti da soggetti diversi da Coltivatori diretti/iap (cd. rentiers ) anche se concessi in affitto/comodato a Coltivatori diretti/iap. N.B.: anche in seguito all introduzione della legge di conversione (che ha modificato il comma 2 citato) si ritiene che non possa non essere mantenuta l interpretazione della RM 2/DF/2015. Esempio1 Esempio2 Il sig. Rossi, da quando è diventato pensionato agricolo, ha concesso in comodato al figlio Mario (coltivatore diretto) i terreni siti nel comune di Arezzo che un tempo conduceva. Considerato che: - il Comune di Arezzo è considerato parzialmente montano dall Istat e che il Municipio è situato ad una altezza compresa tra 281 e 600 slm (non scatta l esenzione assoluta ) - il pensionato non può più considerarsi coltivatore diretto/iap scatta l obbligo di assolvere l IMU. Riprendendo l Esempio 1, si ponga ora che, a seguito del decesso del sig. Rossi, il terreno sia stato ereditato dalla madre per il 50% dal figlio Mario e per la quota residua. In tal caso: - per il 50% del figlio (coltivatore diretto): il terreno è esente IMU - per il 50% della madre (pensionata di reversibilità): il terreno è soggetto ad IMU. TERRENI IN COMUNI PARZIALMENTE MONTANI IN COMPROPRIETÀ Per i terreni situati nei Comuni parzialmente montani, ove il terreno (Ris. 2/DF/2015): - sia in comproprietà di più persone, fra cui solo alcune in possesso delle qualifiche professionali - l IMU è dovuta solo dai comproprietari sprovvisti della qualifica, in base alla percentuale di possesso. Il concetto si applica anche nel caso in cui i comproprietari affittino il terreno ad un CD/IAP. TERRENI AGRICOLI NELLE ISOLE MINORI In sede di conversione è stata inserita all art. 1 c. 1 DL 4/2015 la nuova lett a-bis) secondo cui: con effetto retroattivo dal periodo 2014 sono esenti da IMU i terreni agricoli (compresi quelli non coltivati) ubicati nei Comuni delle isole minori, di cui all Allegato A della L. 448/2001: Isole Toscane Isole del Mare Ligure Isole Nord Sardegna Isole Suscitane Isole Ponziane Isole Partenopee Isole Tremiti Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara Sant Antioco, San Pietro Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa

4 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 4 / 12 Isole Eolie Isole Egadi Pantelleria Isole Pelagie Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica Pantelleria Lampedusa, Lampione, Linosa DETRAZIONE PER CD E IAP DAL 2015 In sede di conversione è stato introdotto il nuovo co.1-bis all art. 1 che prevede, dal 2015: per i terreni agricoli: ubicati nei Comuni di cui all Allegato 0A del DL convertito posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (iscritti nella previdenza agricola) una detrazione IMU di. 200 annui (fino a concorrenza dell imposta dovuta). ALLEGATO 0A al DL 4/2015: riporta un elenco di Comuni ai quali è attribuita la qualifica T o PD ; nel caso in cui, in corrispondenza dell indicazione del Comune, sia riportata l annotazione: ANNOTAZIONE SPETTANZA DETRAZIONE. 200 PD (parzialmente delimitato) T IN COMUNE MONTANO la detrazione spetta per i soli terreni ubicati nel territorio comunale che ricade nel perimetro dell'esenzione individuato dalla vecchia CM n. 9/1993 (applicata ai fini ICI). N.B.: si riferisce ai terreni cd. di collina svantaggiata che si trovano in quei Comuni che erano in precedenza esenti in quanto inclusi nella CM 9/93 e che, nella classificazione riportata dall ISTAT, sarebbero soggetti ad IMU (in quanto né montani né parzialmente montani) - v. Nota IFEL del 6/03/2015. compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. TERRENI IN COMODATO O IN AFFITTO A CD E IAP Come per l esenzione dei terreni in Comuni parzialmente montani, la detrazione si applica ai terreni: a) posseduti e condotti da coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola b) posseduti da coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola che sono concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. TERRENO AGRICOLO IN COMUNE PARZIALMENTE MONTANO IN ALTRI COMUNI O NELLE ISOLE MINORI POSSEDUTO NON DA C.D./IAP POSSEDUTO DA C.D./IAP POSSEDUTO NON DA C.D./IAP POSSEDUTO DA C.D./IAP CONDOTTO DA C.D./IAP CONDOTTO DA CD/IAP (STESSO PROPRIETARIO O CONDUTTORE) CONDOTTO DA C.D./IAP CONDOTTO DA CD/IAP (STESSO PROPRIETARIO O CONDUTTORE) ESENTE IMU IMPONIBILE IMU ESENTE IMU IMPONIBILE IMU IMPONIBILE IMU DETRAZ SE IN COMUNE EX CM 9/1993

5 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 5 / 12 ESENZIONE IMU PER L ANNO 2014 Per quanto riguarda l IMU dovuta per l anno 2014 è stato previsto che: si applicano i criteri stabiliti dal DL 4/2015 convertito ovvero: a) b) l esenzione dall IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati: ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani e posseduti e condotti dai CD e dagli IAP di cui all art. 1 del DLgs.99/2004 ed iscritti nella previdenza agricola ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all Allegato A della L. 448/2001 l esenzione dall IMU per i terreni posseduti da CD e IAP che sono concessi in comodato o in affitto ad altri CD o IAP di cui all art. 1 del DLgs.99/2004, iscritti alla previdenza agricola; l IMU non è dovuta per i terreni che erano esenti in base alle disposizioni del DM 28/11/2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell applicazione dei criteri del DL 4/2015. In particolare, i terreni agricoli che risultano: ESENTI IMU in base al DM 28/11/2014 a) ubicati in Comuni con una altitudine pari o superiore a 601 metri slm b) c) posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola se ubicati in Comuni con una altitudine > 281 metri slm (oltre i 600 metri slm trova applicazione l esenzione di cui al p.to a) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile continuano a risultare esenti, a nulla rilevando le nuove disposizioni IMPONIBILI IMU in base al DM 28/11/2014 a) ubicati in Comuni con altitudine inferiore a 601 metri slm b) posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP in Comuni con altitudine inferiore a 281 metri slm; ma esenti in base ai nuovi criteri, fruiscono dell esenzione IMU anche per il CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (art.1 c. 4 DL 4/2015) Limitatamente all'anno 2014, l IMU rimane non dovuta (v. Info Fisco n. 22/2015): per quei terreni che risultavano esenti sulla base del DM 28/11/2014 (anche se sono divenuti imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri previsti dal DL 4/2015) per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non erano già esenti sulla base dei criteri previsti dal DM 28/11/2014. TERRENI AGRICOLI ISOLE MINORI I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori sono esenti dal pagamento dell IMU anche per l anno La disposizione è stata introdotta in sede di conversione del DL 4/2015. Pertanto, se per tali terreni è già stata versata l IMU 2014 sarà possibile presentare al Comune di competenza la richiesta di rimborso. Nota: dal 2014 sono esenti IMU anche i terreni ad immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, a prescindere dalla loro ubicazione. Tali terreni sono, quindi, esenti anche se ubicati nei territori dei Comuni non montani o parzialmente montani.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 6 / 12 TERMINE DI VERSAMENTO DELL IMU PER L ANNO 2014 L IMU dovuta per l anno 2014 doveva essere versata entro il 10/02/2015, in luogo del termine precedentemente fissato al 26/01/2015. Tuttavia, in sede di conversione del DL 4/2015 è stata prevista la possibilità di versare l IMU dovuta in relazione ai terreni agricoli non imponibili: entro il 31/03/2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi Nota: tecnicamente non si tratta di una proroga, posto che la scadenza fissata al 10/02/2015 non è stata soppressa; a questa va pertanto fatto riferimento nel caso di ravvedimento operoso. CRITERIO DM 28/11/2014 DL 4/2015 ALTEZZA DEL CENTRO DEL COMUNE SUL CUI TERRITORIO INSISTE IL TERRENO ALTEZZA DEL CENTRO DEL COMUNE SUL CUI TERRITORIO INSISTE IL TERRENO 601 metri CLASSIFICAZIONE ISTAT IMU 2014 Esente Imponibile IMU NON DOVUTA Imponibile IMU Esente Imponibile IMU Imponibile IMU DOVUTA IMPONIBILITÀ IMU COLT. DIR. / IAP esente ALTRI SOGGETTI tra 281 e 600 metri esente (*) imponibile < 280 metri imponibile (*) Estesa anche ai terreni concessi loro in comodato/affitto CLASSIFICAZIONE ISTAT DEL COMUNE TOTALMENTE MONTANO ("T") ESENZIONE IMU TUTTI PARZIALMENTE MONTANO ("P") COLT. DIRETTI/IAP (*) NON MONTANO ("NM") DETERMINAZIONE DELL IMU DOVUTA PER I TERRENI AGRICOLI NESSUNO Per i terreni agricoli da assoggettare ad IMU, rimane ferma l applicazione della disciplina vigente per la determinazione dell imposta dovuta; pertanto, sono applicabili le norme relative: la determinazione della base imponibile (art. 13 DL 201/2011); la riduzione dell imposta dovuta nel caso in cui i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola (art. 13 co. 8-bis DL 201/2011). Nota: si ricorda che, ai sensi dell art. 2 co.1 lett. b) DLgs.504/92, non sono comunque considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali (tali terreni si considerano quindi comunque agricoli).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 7 / 12 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI Per i terreni agricoli, la base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore. Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato: VC = RD 125 M 100 dove: VC = valore catastale; RD = reddito dominicale; M = coefficiente moltiplicatore. MOLTIPLICATORE A decorrere dal 2014, il coefficiente moltiplicatore risulta pari a: 75 (in luogo di 110 per gli anni 2012 e 2013), per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola; 135, per i terreni agricoli posseduti da altri soggetti. Per l applicazione del coefficiente ridotto (75 o 110), il terreno deve essere, nello stesso tempo: posseduto (es. a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi) condotto (per l esercizio delle attività agricole di cui all art c.c.) da un coltivatore diretto o da un IAP, iscritto nella previdenza agricola. ALIQUOTA APPLICABILE L aliquota IMU di base è pari allo 0,76% e si applica alla generalità degli immobili, compresi i terreni agricoli; i Comuni possono aumentarla/ridurla fino a 0,3 punti percentuali, quindi entro: un minimo dello 0,46%; un massimo dell 1,06%. I Comuni possono, inoltre, prevedere una specifica aliquota per i terreni agricoli. In mancanza di una specifica aliquota IMU deliberata per i terreni agricoli per l anno 2014, non era chiaro se, successivamente all approvazione del DL 4/2015, potesse essere ancora applicata la norma contenuta nella legge di stabilità 2015 secondo cui ai terreni agricoli non più esenti da IMU a seguito delle disposizioni del DM 28/11/2014 è applicabile l aliquota di base fissata allo 0,76%. Con la risoluzione n. 2/DF/2015, il MEF ha chiarito che si deve ancora fare riferimento alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (art.1 co. 692 L. 190/2014) Tuttavia, laddove il Comune non abbia deliberato una specifica aliquota riferita ai terreni agricoli, trova applicazione la misura ordinaria pari al 7,6 (di fatto, quindi, ai terreni agricoli non è applicabile l aliquota prevista per la categoria degli altri immobili ). Esempio3 Se un comune, per l anno 2014, ha stabilito un aliquota pari: allo 0,6% per le abitazioni principali (classificate A/1, A/8 e A/9) allo 0,9% per le aree fabbricabili all 1% per tutti gli altri immobili l aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a 0,76%, non avendo il comune approvato un aliquota specifica per i terreni agricoli. RICHIESTA DI RIMBORSO DELL IMU VERSATA PER IL 2014 E NON DOVUTA In linea con i chiarimenti della risoluzione 2/2015, il co. 5-bis dell art. 1 DL 4/2015, inserito in sede di conversione, prevede per i soggetti che:

8 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 8 / 12 hanno versato l IMU per i terreni agricoli in base al DM 28/11/2014 a seguito dello stesso DL 4/2015, sono diventati esenti la possibilità di : a) chiedere al Comune il rimborso di quanto versato e non dovuto b) compensare l importo versato e non dovuto, qualora il Comune abbia previsto nel proprio regolamento tale facoltà. TERMINE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO In materia di rimborsi, la Finanziaria 2007 (art. 1 co.164 L. 296/2006) dispone che: il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate ma non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza INTERESSI: sulle somme indebitamente versate e richieste a rimborso maturano gli interessi nella misura annua determinata dal Comune nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si tratta dello stesso tasso di interesse utilizzato per computare gli interessi moratori spettanti al Comune per i versamenti omessi. Gli interessi si calcolano pro rata temporis, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui il versamento è stato eseguito. LIMITE DEL RIMBORSO Secondo la finanziaria 2007 gli Enti locali, nel rispetto dei principi di cui all art. 25 L. 289/2002 possono stabilire l importo fino a concorrenza del quale il rimborso non è effettuato. Qualora il Comune non vi abbia provveduto, si applica la disciplina di cui al medesimo art. 25 della L. 289/2002, che prevede un importo minimo di 12,00 euro. ABROGAZIONE DEDUZIONE IRAP SETTORE AGRICOLO PROROGA DELEGA FISCALE IMU TERRENI AGRICOLI - ULTERIORI INTERVENTI DEL DL 4/2015 CONVERTITO Con il DL 4/2015 convertito viene abrogata la disposizione, inizialmente contenuta nel DL 91/2014 e poi trasfusa nella Finanziaria 2015, che riconosceva la deduzione IRAP del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli/società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale. La Legge di conversione contiene la proroga dei termini per l attuazione cd Legge (delega) della Riforma fiscale modificando il termine previsto per l emanazione dei relativi Decreti attuativi che passa da 12 a 15 mesi (il termine quindi passa dal 26/03/2015 al 26/06/2015).

9 Redazione Fiscale Info Fisco 105/2015 Pag. 9 / 12 ISTANZA DI RIMBORSO - FAC SIMILE Si riporta il modello per l istanza di rimborso dell IMU redatto dal Comune di Bologna e prelevabile al link

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