Fringe benefit aziendali. Aspetti fiscali per il percettore e l azienda

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Fringe benefit aziendali Aspetti fiscali per il percettore e l azienda Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette I fringe benefit, o quelli che potremmo definire i vantaggi accessori, dicuigodono i lavoratori subordinati ad integrazione della loro remunerazione, possono consistere nella concessione in uso di un'auto aziendale, nella consegna di buoni pasto, piuttosto che in un prestito a tasso agevolato. Detti benefici, integrativi della retribuzione, possono essere riconosciuti ad un singolo dipendente o a gruppi di dipendenti, piuttosto che a tutti i dipendenti dell azienda. Fiscalmente, vi sono due profili pratici da gestire: quello relativo alla tassazione in capo al dipendente; di conseguenza, si pone per il datore di lavoro, sostituto d'imposta, il problema del tempestivo assoggettamento a ritenute alla fonte ed a contributi. D altro canto, su un piano interpretativo distinto, il datore di lavoro deve verificare la deducibilità di tali tipologie di costi dal proprio reddito lordo. Fringe benefit aziendali tassabili e non I fringe benefit, o quelli che potremmo definire i vantaggi accessori, di cui godono i lavoratori subordinati ad integrazione della loro remunerazione, possono consistere nella concessione in uso di un'auto aziendale, nella consegna di buoni pasto, piuttosto che in un prestito a tasso agevolato. Detti benefici, integrativi della retribuzione, possono essere riconosciuti ad un singolo dipendente o a gruppi di dipendenti, piuttosto che a tutti i dipendenti dell azienda. Fiscalmente, vi sono due profili pratici da gestire: 1. quello relativo alla tassazione in capo al dipendente; di conseguenza, si pone per il datore di lavoro, sostituto d'imposta, il problema del tempestivo assoggettamento a ritenute alla fonte ed a contributi. 2. d altro canto, su un piano interpretativo distinto, il datore di lavoro deve verificare la deducibilità di tali tipologie di costi dal proprio reddito lordo. 1

2 Per quanto riguarda il primo aspetto, il problema deriva essenzialmente dalla presenza, nell'attuale formulazione del comma 1 dell art.51 del Tuir, di una disposizione in base alla quale "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". È il cosiddetto "principio di onnicomprensività" o di generalità dell imposizione. Tutto ciò che il lavoratore percepisce nel periodo d imposta, è imponibile ai fini fiscali e contributivi. In linea di principio generale rientrano nel reddito di lavoro dipendente anche i compensi in natura, che il lavoratore riceva dal proprio datore di lavoro o anche da terzi, purché in relazione alla propria posizione lavorativa. Vi sono delle deroghe, tuttavia, a tale principio generale di imponibilità (elencati al comma 2, art. 51 Tuir). L elencazione degli elementi esclusi dall imponibile fiscale è da ritenersi tassativa e, in deroga al principio della generalità impositiva, sono esclusi in tutto o in parte dal reddito imponibile. Per effetto dell armonizzazione ed in base alla nuova formulazione dell art. 12 L. 153/69, tali elementi sono esclusi dal reddito imponibile anche ai fini contributivi. Fringe benefit esclusi da tassazione Sono esclusi da tassazione: i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (es. premi Inail versati dal datore di lavoro, quota a carico lavoratore e datore di lavoro destinata alla contribuzione Inps, Enpals e INPGI); i contributi per assistenza sanitaria (es. FASI, FASDAC) per un importo non superiore a 3.615,20 euro; somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro presso la propria azienda, in quelle inter-aziendali e le somministrazioni effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, oltre a quelle rese con l utilizzo di cars elettroniche cedute dai datori di lavoro ai loro dipendenti (rientrano in tale eccezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini pre confezionarti con il pasto dei dipendenti). Fino all importo complessivo giornaliero di 5,29 euro sono escluse dalla retribuzione anche le c.d. prestazioni sostitutive (buoni pasto e ticket restaurant) e le indennità sostitutive (denaro in sostituzione di mancata fruizione della mensa). 2

3 Esiste una notevole differenza tra ticket restaurant e card elettroniche; queste ultime, difatti, non sono assimilabili ai ticket, ma piuttosto a un sistema di mensa aziendale, diffusa, in quanto il lavoratore può rivolgersi a diversi esercizi pubblici che abbiano sottoscritto la convenzione. Le prestazioni, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all art. 51 co.2 lett.c) del Tuir (riferito esclusivamente alle prestazioni e alle indennità sostitutive di mensa); prestazioni di servizi di trasporto collettivo, effettuate per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un centro di raccolta ad hoc alla sede di lavoro e viceversa (anche se fornito da società terze). Attenzione al fatto che le eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono sempre integralmente imponibili, a differenza delle indennità sostitutive d mensa, dove per alcune fattispecie, è prevista l intassabilità entro determinati limiti giornalieri; compensi reversibili di cui all art. 50, comma 1 lett. b) ed f), in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale per legge o per contratto sono imputati. Non va operata, dunque, nemmeno la ritenuta a titolo di acconto in tali casi; l utilizzo di opere e servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti o familiari (art.13 Tuir, anche se non a carico), non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, purché ricorrano le seguenti condizioni congiuntamente: a) devono essere perseguite le finalità indicate dall art. 100 Tuir (educazione, istruzione, ecc.); b) le opere o servizi vanno messi a disposizione della generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti; c) la spesa per tali opere o servizi va sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non deve essere prevista contrattualmente. Al ricorrere di tali condizioni, l esclusione da tassazione opera anche nell ipotesi in cui tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite strutture esterne all azienda. somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, di cui all art. 13 Tuir. Quindi il costo sostenuto dal datore di lavoro per consentire al figlio del proprio dipendente la frequenza di un asilo nido non configura un benefit tassabile in capo al lavoratore. valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta euro 2.065,83. 3

4 REDDITI NON ASSOGGETTATI A TASSAZIONE Periodo di imposta: 2015 Limiti di esenzione in euro Fine validità Tipologia Importi annuali Importi giornalieri % Assegni di sede e altre indennità per servizi prestati all estero Azioni offerte alla generalità dei dipendenti Buoni pasto in formato elettronico Contributi Assistenza Sanitaria Italia Estero Italia Estero 2.065,83 7, ,20 50,00 Emolumenti da reddito lav. dip. o autonomo docenti e ricercatori residenti all estero che dopo il rientrano in Italia per almeno 7 anni, acquisendo residenza fiscale 90,00 Erogazioni Liberali 258,23 29/05/08 Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti Indennità per trasfertisti, di volo e di navigazione 1.549, ,11 50,00 50,00 Mance ai croupier 25,00 Prestiti ai dipendenti 50,00 Somministrazione in mense aziendali e prestazioni sostitutive 5,29 4

5 Trasferte (metodo analitico altre spese non documentabili) Trasferte (metodo forfetario vitto e alloggio gratis) Trasferte (metodo forfetario vitto o alloggio gratis vitto o alloggio rimborsati) Trasferte (metodo forfetario) 15,49 25,82 15,49 25,82 30,99 51,65 46,48 77,47 Valore dei servizi e dei beni ceduti al dipendente 258,23 I fringe benefit tassabili L art 51 del Tuir prende espressamente in considerazione una casistica limitata di fringe benefit tassabili. Per quelli considerati più diffusi, la tassazione viene disciplinata su base "convenzionale". Viene cioè applicato un regime di valorizzazione del fringe benefit derogatorio rispetto al principio del "valore normale", fissato, in via generale, dal comma 3 dell art. 51 del Tuir per la generalità dei "compensi in natura". Un esempio tipico è l assegnazione dell autovettura aziendale in godimento dipendenti o amministratori. I soci dipendenti o amministratori, ai quali la società ha assegnato beni in godimento, non sono tenuti a dichiarare in Unico un reddito diverso, anche se l utilizzo è a corrispettivo zero o risulta inferiore al valore normale di godimento. È, però, necessario che il collegamento tra il benefit e l'attività svolta in qualità di dipendente o amministratore risulti adeguatamente documentato. Dato che in tali casi vige il principio della tassazione convenzionale dei fringe benefit nell'ambito del reddito di lavoro dipendente o assimilato o autonomo, non opera la disposizione dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del Tuir, in quanto la stessa trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il Tuir stesso non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Il reddito diverso non va dichiarato anche quando l'utilizzatore è al contempo lavoratore autonomo, in quanto lo stesso è assoggettato alla disciplina di tassazione del fringe benefit prevista dall'articolo 54 del Tuir. 5

6 È sempre e comunque, necessario che l assegnazione in godimento del bene venga effettuata al socio nella sua veste di dipendente o amministratore, a integrazione del compenso, ed è opportuno che tale circostanza risulti dai verbali assembleari o dai contratti. L'esclusione dall applicazione della disciplina del D.L. 138/2011 è motivata dall'assoggettamento ad imposizione del benefit conseguente all'utilizzo del bene per finalità personali o familiari. In assenza di tassazione del benefit, nell'ambito del reddito di lavoro dipendente o autonomo, la tassazione del reddito diverso è invece un obbligo in capo al socio o familiare anche se in relazione allo stesso bene la normativa del reddito d'impresa limita la deducibilità dei costi (autovetture e telefonia fissa o mobile). Il soggetto utilizzatore del bene determina il reddito diverso da tassare confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d'impresa imputato all'imprenditore individuale o la quota di reddito attribuito al socio per trasparenza. Solo l'eventuale eccedenza verrà tassata come reddito diverso. CASISTICA CON TASSAZIONE DEL BENEFIT IN ASSENZA DI TASSAZIONE DEL BENEFIT TASSAZIONE Non opera la disposizione dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del Tuir, in quanto la stessa trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il Tuir stesso non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. La tassazione del reddito diverso è un obbligo in capo al socio o familiare, anche se in relazione allo stesso bene la normativa del reddito d'impresa limita la deducibilità dei costi (autovetture e telefonia fissa o mobile). La tassazione in capo al socio o familiare non si ha, inoltre, se viene assegnata in godimento un'autovettura adibita a uso pubblico, per la quale è stabilita l'integrale deducibilità del costo anche se la stessa è utilizzabile potenzialmente anche nella vita privata. 6

7 Stessa cosa per gli autoveicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (es. imprese di autonoleggio e scuole guida). L auto e le tabelle ACI 2015 Ai fini della determinazione del reddito convenzionale da attribuire ai lavoratori dipendenti, che utilizzino veicoli aziendali in uso promiscuo, cioè sia per finalità lavorative che per finalità personali, possono essere utilizzate le Tabelle Aci, che consentono il calcolo del cd. fringe benefit assoggettato, se del caso, a tassazione e contribuzione ordinaria. Il reddito in natura, rappresentato dall utilizzo a fini personali dell autovettura assegnata al dipendente, si determina in misura forfetaria, prescindendo da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo, nonché della percorrenza effettivamente realizzata dal dipendente (art. 51, co. 4, lett. a) Tuir). Nell ipotesi di assegnazione dell auto in uso promiscuo, il reddito imponibile in capo al lavoratore dipendente si determina assumendo il 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di Km A tal fine è necessario verificare nelle Tabelle Aci il costo chilometrico associato al tipo di autovettura assegnata in uso, calcolare il costo chilometrico relativo alla percorrenza convenzionale pari a Km e assumere, quale reddito da imputare al dipendente, il 30% dell importo così ottenuto. La percorrenza convenzionale annua è fissata per presunzione legale nella misura di Km e prescinde pertanto dalla percorrenza effettiva che può essere maggiore o minore di tale importo. Il reddito così determinato deve essere ragguagliato al periodo dell anno conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Il reddito fiscalmente imponibile così determinato viene assunto al netto di quanto eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente nello stesso periodo di imposta per l utilizzo del mezzo (metodo della trattenuta o del versamento). Il reddito convenzionale confluisce nella retribuzione mensile mediante la suddivisione dello stesso in dodicesimi e subisce le relative ritenute fiscali e previdenziali; il suo ammontare e le relative modalità di valorizzazione devono essere riportati nelle annotazioni del Mod. CUD (ora Mod. CU) rilasciato al dipendente (C.M , n. 21/E). A fronte della tassazione in capo al dipendente, l impresa può dedurre i costi relativi al veicolo assegnato in uso promiscuo nella misura del 70% (acquisto, leasing, noleggio, impiego e manutenzione) senza alcuna limitazione per quanto concerne i costi di acquisizione (art. 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir). In tal 7

8 caso non vi sono limiti massimi alla deducibilità dei costi di acquisto, noleggio o leasing delle autovetture oggetto di assegnazione ai dipendenti. Le Tabelle elaborate dall Aci entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento all anno successivo, e pubblicate dall Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del medesimo anno con effetto dal periodo di imposta successivo, riportano il costo di esercizio, comprensivo di Iva, relativo ad ogni tipo di autovettura, motociclo e ciclomotore. A tal fine gli autoveicoli sono suddivisi nelle seguenti categorie: - autoveicoli a benzina; - autoveicoli a gasolio; - autoveicoli a Gpl- metano; - autoveicoli ibridi-elettrici; - microcar e motoveicoli. All interno delle singole categorie, gli autoveicoli vengono ulteriormente suddivisi fra quelli in produzione e quelli fuori produzione. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato in G.U. n. 294 del le Tabelle elaborate dall Aci relative ai costi Riproduzione riservata - 8

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