CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE

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1 C O M U N E D I L E N O (Provincia di Brescia) LENO - Via Dante n. 3 P.I.: C.F Tel. 030/ Fax 030/ tributi@comune.leno.bs.it CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE Art. 1 Oggetto della concessione INDICE GENERALE Art. 2 Durata della concessione Art. 3 Obbligo di iscrizione all Albo Ministeriale previsto dal d.lgs. 446/1997 Art. 4 Corrispettivo del servizio in concessione Art. 5 Riversamento delle somme riscosse Art. 6 Indennità di mora per ritardato riversamento Art. 7 Cauzione definitiva Art. 8 Gestione dell attività di riscossione coattiva. Art. 9 Prestazioni aggiuntive Art. 10 Domicilio del concessionario Art. 11 Risoluzione del contratto Art. 12 Vigilanza e controllo Art. 13 Cessione del contratto e sub-concessione Art. 14 Segreto d'ufficio - tutela privacy Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 legge 136/2010 e s.m.i. Art. 16 Spese contrattuali Art. 17 Foro competente Art. 18 Disposizioni finali 1

2 Art. 1 Oggetto della concessione La concessione ha per oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Leno (BS). Il Comune di Leno conferisce l incarico di riscuotere i propri crediti (capitale, sanzioni, interessi e spese) riferiti ai singoli soggetti debitori. Il Comune si impegna a trasmette all impresa affidataria che svolgerà il servizio in concessione, l elenco nominativo dei debitori da escutere con i dati identificativi necessari per le operazioni conseguenti. Art. 2 Durata della concessione La concessione del servizio in oggetto ha durata dal 01/01/2014 al 31/12/2018. Alla scadenza contrattuale sarà possibile la proroga / rinnovo alle medesime condizioni a discrezione dell Amministrazione e nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente. A concessione scaduta il concessionario è comunque tenuto a continuare l attività di recupero per le entrate già affidate e al riversamento delle riscossioni ai sensi del presente capitolato, salvo che l ente disponga che la riscossione coattiva dei crediti ancora in essere sia trasferita direttamente a se stesso o ad altro nuovo concessionario. Art. 3 Obbligo di iscrizione all Albo Ministeriale previsto dal d.lgs. 446/1997 Il concessionario per lo svolgimento del servizio in oggetto deve essere iscritto all albo Ministeriale previsto dall art.53 del D.Lgs 446/1997. Art. 4 Corrispettivo del servizio in concessione Il corrispettivo del servizio in concessione è unicamente ed esclusivamente costituito dall aggio indicato in sede di offerta calcolato su tutte le somme riscosse di pertinenza del Comune in fase di riscossione coattiva, assoggettato ad Iva se dovuta. Per ogni procedura che si concluda con la definizione di crediti inesigibili e/o di fatto non recuperabili, nonostante la diligenza impiegata e dimostrata dall affidatario nell attività di recupero, dovrà essere data apposita comunicazione al Comune, anche per le opportune e dovute variazioni contabili nel proprio bilancio, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, allegando per ogni singolo credito l elenco completo delle attività svolte ai fini del recupero, nonché le motivazioni dell inesigibilità. Per le posizioni debitorie discaricate e/o sgravate dall Ente viene comunque riconosciuto all affidatario il solo rimborso delle spese sostenute in base alla normativa vigente prevista in materia di riscossione tramite ruolo. Art. 5 Riversamento delle somme riscosse I versamenti eseguiti dai debitori, a fronte delle attività svolte dall affidatario, affluiranno su conti correnti di pertinenza del concessionario, con obbligo per lo stesso di riversare mensilmente alla Tesoreria Comunale tutti gli incassi conseguiti, entro il 10 del mese solare successivo a quello di incasso. Entro il predetto termine in relazione a ciascun riversamento dovrà pervenire all Ufficio Tributi del Comune una specifica e ben dettagliata rendicontazione, indicante ciascun debitore, la tipologia dell entrata, l anno di riferimento, la composizione delle sottovoci dell entrata, indicando le somme lorde riscosse e le eventuali 2

3 indennità di mora o di dilazione a favore dell ente, nonché distintamente tutte le altre voci riscosse a favore dell affidatario. Dall ammontare dei predetti riversamenti non dovrà essere defalcato l aggio di cui al precedente articolo, in quanto lo stesso sarà successivamente riconosciuto previa emissione di regolare fattura da parte del concessionario. Art. 6 Indennità di mora per ritardato riversamento Nel caso in cui l affidatario versi quanto dovuto oltre il termine previsto dal precedente articolo, si applica un indennità di mora al tasso fisso annuo del 6%. Art. 7 Cauzione definitiva A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato d oneri, dell eventuale risarcimento danni, l affidatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall art.113 del d.lgs 163/06 di durata pari alla concessione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell amministrazione. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto; la stessa è prorogabile qualora la concessione fosse protratta oltre il periodo di affidamento ai sensi dell art. 2. Nel caso di completa regolarità della gestione la cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione. La cauzione è pari al 10% dell importo stimato del contratto indicato nel bando di gara. Art. 8 Gestione dell attività di riscossione coattiva. L affidatario ha l obbligo di organizzare, per tutta la durata del contratto, il servizio con il proprio personale ed i propri mezzi necessari a garantirne l efficacia e l efficienza del servizio stesso. Il Comune si impegna ad affidare al concessionario il recupero di soli crediti certi, liquidi ed esigibili; pertanto l affidatario viene sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante da richiesta di importi indebiti o inesistenti. I crediti tributari in contenzioso saranno affidati per il recupero solo nei limiti consentiti dalla normativa. Il Comune inoltre fornisce ogni informazione utile al recupero del credito, nonché notizie e dati necessari ritenuti utili all espletamento del servizio. Per il recupero delle entrate assegnate all incasso, il concessionario dovrà avvalersi dell ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 e di tutte le successive procedure esecutive consentite dalla normativa vigente. Il Comune fornisce all affidatario i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità, per decorso dei termini di pagamento, siano essi riferiti ad avvisi di accertamento e liquidazione, verbali, ordinanze, avvisi ed intimazioni di pagamento ovvero, ogni altro atto inerente crediti certi, liquidi ed esigibili; il flusso trasmesso sarà in formato microsoft excel ovvero in altri formati quali ad esempio txt, access, xml, cnc290. 3

4 L affidatario, una volta ricevuto il flusso dei crediti da recuperare, prima dell emissione dell atto ingiuntivo, trasmette tramite raccomandata A.R. ad ogni debitore indicato negli elenchi di cui sopra, l avviso di sollecito al pagamento delle somme dovute, con la sola maggiorazione delle spese postali sostenute per l invio; La forma ed il contenuto dell atto di sollecito saranno concordati preventivamente dall affidatario con il Comune. L affidatario provvede immediatamente alla riscossione coattiva tramite la procedura dell ingiunzione fiscale, decorsi infruttuosamente i termini di cui al punto precedente; decorsi inutilmente i termini previsti nell ingiunzione, l affidatario procederà immediatamente all attivazione delle successive procedure di iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati, ipoteca immobiliare e pignoramento mobiliare e di crediti, con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti. In caso di mancato recupero, l affidatario fornirà una scheda riassuntiva per ogni singolo debitore con allegata tutta la documentazione attestante l impossibilità del recupero del credito, senza aver diritto a nessun compenso salvo il rimborso spese di cui all ultimo comma dell art.4 del presente capitolato. L affidatario garantisce la gestione dell eventuale contenzioso sulle procedure di recupero, mediante la predisposizione di ogni atto ritenuto necessario, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio. La rappresentanza processuale spetta in ogni caso all ente affidante. L affidatario, nell ambito della propria autonomia organizzativa, deve provvedere all allestimento di uno sportello informativo in loco, oppure di una linea telefonica dedicata, onde consentire ai destinatari delle procedure esecutive di prendere contatto diretto con il personale dell affidatario addetto ai rapporti con il pubblico per fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla propri posizione debitoria. L affidatario può imputare al debitore aggi e spese solo entro i limiti previsti dalla vigente normativa sulle riscossioni tramite ruolo. Art. 9 Prestazioni aggiuntive Qualora nel corso della gestione della concessione del servizio il Comune ritenesse opportuno chiedere prestazioni aggiuntive non previste nel presente atto, le pattuizioni del caso saranno concordate con separato atto, quale appendice contrattuale. Rientra di contro nell oggetto della presente concessione il recupero coattivo delle somme a qualsiasi titolo già in carico all Agente di riscossione Equitalia spa, eventualmente restituite al Comune di Leno a seguito della cessazione delle sue funzioni ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 10 Domicilio del concessionario L affidatario elegge e mantiene presso la sede amministrativa ultima comunicata, il proprio domicilio, presso il quale l Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione, oltre ad eventuali ispezioni di cui al successivo articolo 12. Art. 11 Risoluzione del contratto Prima del termine naturale della concessione l Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell affidatario nel caso in cui il medesimo: subisca la cancellazione dall Albo di cui all articolo 53 del D. Lgs 446/97 istituito con DM 289/00; non inizi i servizi oggetto del contratto entro la data che verrà comunicata dal Comune; 4

5 non reintegri la cauzione definiva in caso di parziale escussione, entro 30 giorni dalla richiesta; conferisca a terzi il servizio in concessione, in tutto o in parte; non effettui i versamenti delle somme dovute entro i termini stabiliti dopo ben due solleciti notificati; sospenda abusivamente o abbandoni il servizio; commetta altri gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e non provveda a sanarli nonostante la diffida da parte del Comune; commetta dolo o colpa grave ai danni dell Ente e/o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto della concessione; venga dichiarato fallito o sia assoggettato a concordato preventivo in sede di procedura concorsuale. qualora venga meno per l ente l economicità del servizio esternalizzato. Art. 12 Vigilanza e controllo Il Responsabile di posizione organizzativa dell area finanziaria e dei tributi svolge una funzione di indirizzo e controllo sulla gestione, vigilando sulla stessa in collaborazione con gli altri responsabili comunali, in applicazione delle norme vigenti del presente disciplinare e delle disposizioni impartite dall Amministrazione Comunale. E obbligo dell affidatario fornire all ente l accesso ad una piattaforma informatica on-line al fine di monitorare tutta l attività volta al recupero dei crediti, nonché la singola posizione di ciascun debitore. L Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli presso le sedi dell affidatario, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all entità ed alla regolarità delle riscossioni. Le eventuali spese di trasferta per il predetto personale, limitatamente al viaggio dalla sede comunale alla sede del concessionario, saranno a carico di quest ultimo nel limite massimo di n.2 trasferte annue per un massimo di n.2 persone per singola trasferta. Di ogni verifica o controllo verrà redatto apposito verbale in duplice esemplare uno dei quali rimarrà al concessionario. Art. 13 Cessione del contratto e sub-concessione E fatto espressamente divieto all affidatario qualsiasi forma di sub-concessione o cessione parziale o totale a terzi del contratto. Art. 14 Segreto d'ufficio - tutela privacy Le notizie relative alle attività connesse al servizio oggetto del presente concessione, comunque venute a conoscenza dell affidatario o del suo personale, in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli inerenti l attività di riscossione coattiva svolta dal concessionario. In caso di acclarata responsabilità, l affidatario dovrà allontanare l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'esercizio di eventuali atti amministrativi, civili o penali. L affidatario deve rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, fatto salvo comunque che i dati trattati sono finalizzati ad un rilevante ed esclusivo interesse pubblico. 5

6 Il Comune essendo a tutti gli effetti di legge il titolare del trattamento dei dati personali, provvederà ad individuare un proprio responsabile; l affidatario a sua volta provvederà anch esso a segnalare all ente il proprio funzionario responsabile. Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 legge 136/2010 e s.m.i. Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. A tal fine si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente o sui conti correnti dedicati, anche non esclusivi, utilizzati per la gestione dei movimenti finanziari della concessione. In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati alla concessione, entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall art.3 comma 8 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite su un conto corrente non dedicato ovvero senza l impiego del bonifico bancario o postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ciò costituisce causa di risoluzione del contratto. L Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 16 Spese contrattuali Le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di concessione, saranno a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria. Art. 17 Foro competente Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente esclusivamente il Foro di Brescia. Art. 18 Disposizioni finali Per quanto non previsto e considerato nella presente convenzione si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi e di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali. 6

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