TRIBUNALE DI BRESCIA ATTO DI CITAZIONE. La società BETA SRL, con sede in Brescia, in via Rende n.4, P.
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1 TRIBUNALE DI BRESCIA ATTO DI CITAZIONE La società BETA SRL, con sede in Brescia, in via Rende n.4, P. IVA/C.F..., in persona dell'amministratore unico, nonché legale rappresentante in carica pro tempore Bianchi Sandro, nato a Brescia il , C.F...., rappresentata e difesa dall'avv. Tizio del Foro di Brescia, C.F..., PEC..., FAX..., presso il cui studio in Brescia, via... è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce al presente atto ESPONE IN FATTO 1) In forza di contratto stipulato in data , l'odierna attrice concedeva in noleggio alla società Gamma Srl, con sede in Mazzano (BS), un impianto di laminazione (doc.1); 2) il contratto prevedeva il pagamento, a carico di Gamma Srl, di un canone mensile pari a.7000,00 più IVA; inoltre, per il caso di inadempimento del pagamento di oltre tre canoni, il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa a favore dell'odierna esponente; 3) a decorrere da gennaio 2012, l'odierna convenuta interrompeva la corresponsione del canone pattuito, nonostante l'impianto fosse (e sia tuttora) funzionante; 4) con raccomandata datata , l'odierna attrice comunicava alla società debitrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, a causa del grave inadempimento posto in essere da Gamma Srl (doc.2). IN DIRITTO 1
2 Anzitutto, il rapporto negoziale intercorso tra le parti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle stesse, appare preferibilmente qualificabile come locazione, la quale, ai sensi dell'art.1571 c.c., consiste nel contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Nel noleggio, invece, che è un contratto innominato, il noleggiante non attribuisce al noleggiatore il godimento della cosa mobile, ma si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera propria o altrui, determinate attività a favore della controparte; nel noleggio, quindi, la cosa resta nella sfera di disponibilità del noleggiante (Cfr. Cass. Civ. n.8248 del 29/08/97 e n del 04/12/97). Ad ogni modo, in forza del contratto di locazione validamente stipulato tra le parti in data , sussisteva a carico di Gamma Srl l'onere di corrispondere a Beta Srl il canone mensile pattuito in euro 7000 più IVA; il pagamento del corrispettivo nei termini convenuti rientra infatti tra le obbligazioni principali a carico del conduttore, previste dall'art.1587 c.c. Come accennato nell'esposizione del fatto, Gamma Srl si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento contrattualmente assunto, tanto che a decorrere dal gennaio 2012 interrompeva la corresponsione del canone. Vi è anche da sottolineare che tale inadempimento era del tutto ingiustificato, posto che l'impianto funzionava e funziona tuttora, come potrà essere agevolmente dimostrato in via testimoniale. Così, del tutto opportunamente, l'odierna attrice, con la raccomandata datata , comunicava alla controparte di volersi valere della clausola risolutiva espressa, pattuita a favore di Beta stessa per il caso di inadempimento del pagamento di oltre tre canoni. 2
3 Infatti, con la clausola risolutiva espressa, i contraenti, ai sensi dell'art.1456 co.1, c.c., possono convenire che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione nella specie, quella di pagamento del canone non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. Nel caso concreto, poiché l'inadempimento decorreva da gennaio 2012, ed era perdurante alla data della raccomandata anzidetta (quindi, per oltre tre canoni), la risoluzione del contratto si verificava di diritto ex art.1456, co.2, c.c. - nel momento in cui l'odierna attrice dichiarava a Gamma che intendeva valersi della clausola risolutiva. Pertanto, la risoluzione del contratto deve ritenersi già avvenuta, e l'emananda sentenza, sul punto, avrà natura meramente dichiarativa. Va aggiunto che nella fattispecie in esame, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, la risoluzione ha efficacia ex nunc, ai sensi dell'art.1458, co.1, seconda parte, c.c.; di conseguenza, le mensilità scadute, e non corrisposte fino al momento dell'intervenuta risoluzione, dovranno essere pagate dalla debitrice a titolo di adempimento del canone contrattuale. Nonostante l'intervenuta risoluzione, Gamma Srl non restituiva il bene oggetto del contratto, che si trova tuttora nella disponibilità di quest'ultima; il che arreca un ulteriore pregiudizio a Beta Srl, la quale non può né usarlo direttamente, né concederlo ad altri in locazione. Tale ulteriore danno, di cui pure si da ora si chiede il risarcimento, si ritiene che possa essere liquidato nella misura corrispondente ai canoni che avrebbero potuto essere percepiti da Beta Srl dal momento della risoluzione del contratto fino al momento effettivo della restituzione. Per tutto quanto esposto, la società attrice, rappresentata e difesa ut supra, CITA 3
4 GAMMA SRL, in persona dell'amministratore unico, nonché legale rappresentante in carica pro tempore..., con sede in Mazzano (Brescia), in via Roma n.2, C.F./P. IVA..., a comparire innanzi al Tribunale civile di Brescia, davanti al giudice istruttore che sarà designato, all'udienza del giorno..., ora di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in mancanza di costituzione si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia il tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via principale: 1) accertarsi e dichiararsi che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come locazione, ai sensi degli artt.1571 e ss c.c.; 2) accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto ex art c.c., per le ragioni di cui in narrativa; 3) dirsi tenuta e condannarsi Gamma Srl al pagamento di...., ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di canoni scaduti e non corrisposti da gennaio 2012, sino al momento della risoluzione; con rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze, fino al saldo effettivo; 4) dirsi tenuta e condannarsi Gamma srl alla restituzione dell'impianto; 5) dirsi tenuta e condannarsi Gamma Srl al risarcimento dei danni causati dall'omessa riconsegna dell'impianto, da liquidarsi in euro 7.000,00 4
5 mensili, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto, sino alla riconsegna effettiva; ovvero nella somma di minore o maggiore entità, che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo effettivo; In via istruttoria: in caso di contestazioni di controparte, ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1) vero che, all'epoca dell'inadempimento di Gamma, l'impianto concesso in locazione funzionava, e funziona tuttora? Con riserva di formulare ulteriori capitoli di prova, di indicare le generalità dei testi, e di integrare le istanze istruttorie entro i termini di cui all'art.183 c.p.c. Sin da ora, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente richiesti ex adverso, e denegatamente ammessi. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali. Documenti allegati: 1) contratto stipulato in data ; 2) lettera raccomandata a/r ; Si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello scaglione di valore da euro... a euro... e che all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella misura di euro... Brescia, 7 marzo 2013 Avv. Tizio PROCURA ALLE LITI Nomino mio procuratore speciale, nonché ad lites e difensore, nel presente procedimento, in ogni sua fase e stato, compresi il processo esecutivo anche concorsuale, incidenti e processi di opposizione, fin da ora dichiarandone rato e 5
6 valido l'operato l'avv. Tizio del Foro di Brescia, conferendogli tutte le facoltà di legge, comprese quelle di farsi sostituire, rinnovare atti, chiamare terzi in causa, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, fare domande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e resistervi, nominare altri procuratori, rinunciare agli atti accettare rinunce, transigere, eleggendo domicilio nel suo studio in Brescia, via.... Dichiaro di avere ricevuto l informativa di cui all art.13 del D.Lgs. n 196/2003, ai sensi dell art.23 del citato D.Lgs e, pertanto, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali sensibili, non sensibili e giudiziari, con ogni mezzo, compreso l utilizzo di mezzi manuali, informatici e telematici. Brescia, 7 marzo 2013 (Bianchi Sandro quale legale rappresentante di Beta Srl)... E' firma autentica. (Avv. Tizio)... 6
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