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1 GLI ORGANI SOCIALI DELLA S.P.A. PROF. RENATO SANTAGATA

2 Indice 1 L assemblea Nozione Il procedimento assembleare Costituzione dell assemblea: validità delle deliberazioni Il diritto di intervento ed il diritto di voto La rappresentanza in assemblea Limiti all esercizio del voto: il conflitto di interessi I sindacati di voto Gli organi di amministrazione e controllo I sistemi di amministrazione e controllo Struttura e funzione dell organo amministrativo Nomina e cessazione dalla carica Compenso e divieti Il consiglio di amministrazione La rappresentanza della società Il collegio sindacale Il controllo del collegio sindacale Il controllo contabile I sistemi alternativi Il sistema dualistico Il sistema monistico di 16

3 1 L assemblea 1.1 Nozione L assemblea è l organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà dalle società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall atto costitutivo. L assemblea è l organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario. La volontà espressa dei soci riuniti in assemblea rappresenta la volontà della società e vincola tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, purché siano state rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare. A seconda dell oggetto delle deliberazioni, l assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. In seguito alla riforma del 2003, le competenze dell assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e di controllo adottato. L attuale disciplina amplia rispetto al passato la possibilità che lo statuto attribuisca alla competenza dell organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione) specifiche materie, per legge riservate alla competenza dell assemblea straordinaria. Infatti, oltre i casi già previsti dalla disciplina previgente (aumento del capitale sociale a pagamento ed emissione di obbligazioni convertibili), il trasferimento statutario di competenza è possibile anche nei seguenti casi: fusione fra società controllante e società controllata nei casi previsti dagli artt e 2505bis c.c.; indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società; istituzione e soppressione di sedi secondarie; trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio ed adeguamento dello statuto alle disposizioni normative; riduzione del capitale per perdite, quando la società emette azioni prive del valore nominale. Per evitare che l assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, è poi prevista una seconda convocazione con quorum inferiori, per l assemblea sia ordinaria che straordinaria. L assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni, o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, all assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria. In mancanza di diversa disciplina, alle assemblee speciali si applicano le norme dettate per l assemblea 3 di 16

4 straordinaria, se le azioni speciali non sono quotate. Si applica invece la disciplina degli azionisti di risparmio se le azioni sono quotate. 1.2 Il procedimento assembleare La convocazione dell assemblea è di regola decisa dall organo amministrativo (o dal consiglio di gestione), i quali possono disporre la stessa ogni qualvolta lo ritengono opportuno. La convocazione dell assemblea da parte degli amministratori è tuttavia obbligatoria in una serie di casi. Né la convocazione né l integrazione dell ordine del giorno, su richiesta della minoranza, sono però ammesse quando si tratta di argomenti sui quali l assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori, ovvero sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. La convocazione dell assemblea deve poi essere disposta dal collegio sindacale ogni qualvolta la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto. In base all attuale disciplina, il collegio sindacale può convocare l assemblea, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, qualora, nell espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. La società è convocata nel comune dove ha sede la società se lo statuto non dispone diversamente. Nel contempo meno rigide sono oggi le formalità per la convocazione. La convocazione mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l adunanza, può essere sostituita dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto. Inoltre, lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima, con mezzi che garantiscono la prova dell avvenuto ricevimento (raccomandata A.R., fax, etc.). L avviso deve contenere l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza, nonché l elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere stabilito il giorno della seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Pur in assenza di convocazione, l assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Agli assenti deve tuttavia essere data tempestiva 4 di 16

5 comunicazione delle deliberazioni assunte. È questa la c.d. assemblea totalitaria. Essa può deliberare su qualsiasi argomento, ma la sua competenza è instabile e precaria. Infatti, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo così che si arrivi a deliberare su quel punto. Una volta costituita, l assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L assistenza del segretario non è necessario quando ilo verbale dell assemblea è redatto da un notaio. Il presidente assicura che l assemblea si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle norme che ne regolano l attività. L attuale disciplina, superando il silenzio della precedente sul punto, specifica che il presidente verifica la regolarità della costituzione dell assemblea, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Ai soci intervenuti, che raggiungono il terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea, è poi riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio dell adunanza di non oltre 5 giorni, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione. Per evitare comportamenti ostruzionistici da parte della minoranza, il diritto di rinvio può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto. Le delibere assembleari devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Se si tratta di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un notaio. I verbali devono poi essere trascritti nell apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura degli amministratori. Il verbale deve inoltre essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. 1.3 Costituzione dell assemblea: validità delle deliberazioni Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentato in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori. Si definisce quorum deliberativo la partecipazione del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata. 5 di 16

6 La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è comunque diversa per l assemblea ordinaria e straordinaria nelle diverse convocazioni ed è stata più volte modificata rispetto a quella originaria per realizzare un punto di equilibrio fra l esigenza di agevolare la formazione delle delibere e quella opposta di tutelare adeguatamente le minoranze. L assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera. Nessun quorum costitutivo è richiesto per l assemblea ordinaria di seconda convocazione, che può perciò validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentata in assemblea. La disciplina delle assemblee straordinarie è invece oggi parzialmente diversa da quella originariamente prevista ed è inoltre diversa a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio. L attuale disciplina consente che lo statuto preveda convocazioni ulteriori (terza, quarta, etc.) sia dell assemblea ordinaria che di quella straordinaria, convocazioni alle quali si applicano le disposizioni della seconda convocazione. 1.4 Il diritto di intervento ed il diritto di voto Possono intervenire in assemblea, insieme agli amministratori, sindaci, rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti, gli azionisti con diritto di voto, nonché i soggetti che pur non essendo soci hanno diritto di voto, come l usufruttuario ed il creditore pignoratizio. In base all attuale disciplina, il diritto di intervento non compete invece agli azionisti senza diritto di voto, eccezion fatta per il socio che ha dato le proprie azioni in pegno o in usufrutto. L attuale disciplina ha poi notevolmente semplificata la disciplina del intervento in assemblea. Non è più necessario il preventivo deposito delle azioni presso la sede della società o presso le banche indicate nell avviso di convocazione ed è venuto meno il divieto di ritiro dei titoli prima che l assemblea abbia avuto luogo. Preventivo deposito e divieto di ritiro anticipato possono però essere previsti dallo statuto, che deve fissare anche il termine entro il quale il deposito deve avvenire; termine che, per le società 6 di 16

7 che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, non può essere superiore a due giorni non festivi. Lo statuto può inoltre consentire l intervento all assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l espressione del voto per corrispondenza; chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in assemblea. 1.5 La rappresentanza in assemblea Gli azionisti possono partecipare all assemblea sia personalmente sia a mezzo rappresentante. L istituto della rappresentanza in assemblea consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionisti alla vita della società e agevola il raggiungimento delle maggioranze assembleari nelle società con diffuso assenteismo dei soci. È però, nel contempo, istituto che può prestarsi ad abusi: attraverso il rastrellamento delle deleghe il gruppo minoritario di comando della società e/o gli amministratori possono rafforzare le proprie posizioni di potere a spese dei piccoli azionisti in occasione di assemblee che si preannunciano particolarmente combattute. La delega deve essere conferita per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante (non può essere quindi rilasciata in bianco) che può farsi sostituire solo da un altra persona indicata nella delega stessa. La società o gli enti possono delegare solo un proprio dipendente o un collaboratore. La delega è sempre revocabile. Con la riforma del 2003 è stata invece circoscritta alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la regola secondo cui la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, sia pure con effetto anche per le convocazioni successive. La rappresentanza non può essere conferita ad una serie di soggetti, espressione del gruppo di comando della società o sotto l influenza, diretta o indiretta, dello stesso quali ad es. i membri degli organi amministrativi e di controllo e i dipendenti della società. 1.6 Limiti all esercizio del voto: il conflitto di interessi Con l esercizio del diritto di voto, il socio concorre alla formazione della volontà sociale in proporzione del numero di azioni possedute e la maggioranza esplica il potere di operare le scelte discrezionali, necessarie od utili per l attuazione del contratto sociale. 7 di 16

8 L esercizio del diritto di voto è in via di principio rimesso all apprezzamento discrezionale del socio, il quale deve però esercitarlo in modo da non arrecare un danno al patrimonio della società. Le deliberazioni assembleari regolarmente adottate, infatti, sono annullabili solo se la maggioranza si sia ispirata esclusivamente ad interessi extra sociali, con danno per la società. Questo limite si desume con chiarezza dalla disciplina del conflitto di interessi dettato dall art c.c. e modificato dalla riforma del Versa in conflitto di interessi l azionista che in una determinata delibera ha, per conto proprio o altrui, un interesse personale contrastante con l interesse della società. In presenza di tale situazione al socio non è fatto più divieto di votare, come prevedeva la precedente disciplina. In base al testo attuale dell art c.c. il socio infatti è libero di votare o di astenersi, ma se vota la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile a norma dell art c.c. qualora possa arrecare danno alla società. La delibera adottata con il voto del socio in conflitto di interessi non è perciò annullabile. A tal fine è necessario che ricorrano due ulteriori condizioni: a) che il suo voto sia determinante (prova di resistenza); b) che la delibera possa danneggiare la società (danno potenziale). In particolare, se non ricorre quest ultima condizione la delibera resta inattaccabile anche se approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi. Due ipotesi tipiche di conflitto di interessi sono poi previste dall art. 2373, 2 co. c.c., che: a) vieta ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità; b) vieta, nel sistema dualistico, ai soci componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. La disciplina del conflitto di interessi consente, inoltre, di reprimere gli abusi della maggioranza a danno del patrimonio sociale. 1.7 I sindacati di voto I sindacati di voto sono accordi (patti sociali) con i quali alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea. I sindacati di voto possono avere 8 di 16

9 carattere occasionale o permanente, in quest ultimo caso possono essere a tempo determinato o indeterminato, riguardare tutte le delibere o solo quelle di un determinato tipo. Danno il vantaggio di dare un indirizzo unitario all azione dei soci sindacati e qualora questi costituiscano il gruppo di comando il patto consente di dare stabilità di indirizzo alla condotta della società. Quando è stipulato dai soci di minoranza, l accordo di sindacato consente comunque una migliore difesa degli interessi comuni. I sindacati di voto presentano, altresì, evidenti pericoli in quanto cristallizzano il gruppo di controllo; con i sindacati di comando il procedimento assembleare è solo formalmente rispettato dato che in fatto le decisioni sono prese prima e fuori dall assemblea. Infine, se il sindacato decide a maggioranza anche il principio maggioritario è solo formalmente rispettato. Il sindacato di voto come patto parasociale è produttivo di effetti solo tra le parti e non verso la società. Pertanto, il voto dato in assemblea resta valido anche se espresso in violazione degli accordi di sindacato. Il socio che ha votato in modo difforme da quanto convenuto sarà tenuto a risarcire i danni da lui arrecati agli altri aderenti al patto. I patti parasociali sono soggetti ad un particolare regime di pubblicità (art. 122 TUF; art ter c.c.). La violazione degli obblighi di trasparenza comporta la nullità dei patti e la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni sindacate. Nessuna forma di pubblicità è prevista per i patti parasociali riguardanti società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 9 di 16

10 2 Gli organi di amministrazione e controllo 2.1 I sistemi di amministrazione e controllo La riforma del 2003 ha previsto 3 sistemi di amministrazione e di controllo e precisamente: a) il sistema tradizionale, basato sulla presenza dell organo amministrativo e del collegio sindacale. Il controllo contabile è affidato per legge ad un organo di controllo esterno alla società: revisore contabile o società di revisione; b) il sistema dualistico, prevede la presenza di un consiglio di sorveglianza di nomina assembleare e di un consiglio di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza è investito di competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell assemblea ( ad es. approva il bilancio); c) il sistema monistico, nel quale l amministrazione ed il controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione nominato dall assemblea e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità. Sia per le società che adottano il sistema dualistico o monistico è poi previsto, senza eccezioni, il controllo contabile esterno. Il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo trova tuttora applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria. 2.2 Struttura e funzione dell organo amministrativo Nel sistema tradizionale la spa non quotata può avere sia un amministratore unico che una pluralità di amministratori che in tal caso formano il consiglio di amministrazione. Gli amministratori sono l organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione dell impresa sociale e ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. La centralità della loro posizione è scolpita dalle numerose norme ed articolate funzioni di cui sono per legge investiti. Si tratta di funzioni che essi esercitano in posizione autonomia rispetto all assemblea. Vuoi perché essi vigilano sul rispetto della legge anche da parte dell assemblea ed hanno il potere dovere di astenersi dal dare esecuzione alle delibere della stessa qualora ne possa derivare un danno 10 di 16

11 per la società, vuoi perché dell adempimento dei loro doveri essi sono personalmente responsabili civilmente e penalmente. 2.3 Nomina e cessazione dalla carica I primi amministratori sono nominati nell atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all assemblea ordinaria. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto. Questo può però anche limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo ed in tal caso sarà l assemblea che procede alla nomina a fissare di volta in volta il numero degli amministratori. Gli amministratori possono essere soci o non soci. Specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono poi richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società che svolgono determinate attività (assicurativa, bancaria, etc.) o possono essere previsti dallo statuto. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiori a tre esercizi; l attuale disciplina precisa che essi scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili se l atto costitutivo non prevede diversamente. La nomina e la cessazione della carica degli amministratori sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese. 2.4 Compenso e divieti Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività. Questo può consistere in tutto o in parte anche in una partecipazione agli utili della società o, in base all attuale disciplina, nell attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock options). La centralità della posizione degli amministratori nella direzione della società li rende partecipi di tutti i segreti aziendali e ciò ispira alcuni specifici obblighi e divieti posti a loro carico. Per prevenire situazioni di pericoloso antagonismo con la società e di potenziale conflitto di interessi, gli amministratori di spa non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un attività concorrente per conto proprio o altrui, né, precisa l attuale disciplina, essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva 11 di 16

12 l autorizzazione dell assemblea (art c.c.). Autorizzazione che può anche essere concessa preventivamente con clausola generale contenuta nell atto costitutivo. 2.5 Il consiglio di amministrazione Quando l amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione, retto da un presidente scelto dallo stesso consiglio fra i suoi membri, qualora non sia già stato nominato dall assemblea. In tal caso l attività è esercitata collegialmente. Le relative decisioni devono essere perciò adottate in apposite riunioni alle quali devono assistere i sindaci. Nelle spa di maggiori dimensioni è frequente un articolazione interna del consiglio di amministrazione per rendere più razionale ed efficiente la gestione corrente dell impresa sociale. Se l atto costitutivo o l assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più amministratori delegati. Il comitato esecutivo è al pari del consiglio di amministrazione un organo collegiale. Le sue decisioni sono adottate in riunioni alle quali devono assistere i sindaci. Le relative deliberazioni devono risultare da un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, tenuto a cura dello stesso organo. Gli amministratori delegati (uno o più) sono invece organi uni personali. Se vi sono più amministratori delegati, essi agiscono disgiuntamente o congiuntamente, a seconda di quanto stabilito nello statuto o nell atto di nomina. Agli amministratori delegati è di regola affidata la rappresentanza della società. È possibile la coesistenza del comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati con competenze ripartite. I membri del comitato esecutivo e gli amministratori delegati sono designati dallo stesso consiglio di amministrazione che determina inoltre l ambito della delega La rappresentanza della società Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è quella di rappresentanza della società. In presenza di un consiglio di amministrazione, gli amministratori investiti del potere di rappresentanza devono essere indicati nello statuto o nella deliberazione di nomina soggetta a pubblicità legale. Se più sono gli amministratori con rappresentanza, deve essere specificato se essi 12 di 16

13 hanno il potere di agire disgiuntamente (firma disgiunta) o congiuntamente (firma congiunta). Di regola la rappresentanza della società è attribuita disgiuntamente o congiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e/o ad uno o più amministratori delegati.. In base all attuale disciplina il potere di rappresentanza degli amministratori è generale e non più circoscritto agli atti che rientrano nell oggetto sociale. Essi hanno inoltre la rappresentanza processuale, attiva e passiva, della società. La rappresentanza della società conferita ad altri soggetti può aggiungersi ma non può sostituire quella degli amministratori. 2.7 Il collegio sindacale Il collegio sindacale è l organo di controllo interno della spa con funzioni di vigilanza sull amministrazione della società. Il collegio sindacale delle spa non quotate si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, secondo quanto stabilito nello statuto. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Diversamente dall organo amministrativo il collegio sindacale delle spa non quotate ha quindi una struttura semirigida e ciò costituisce un primo significativo ostacolo all efficiente svolgimento delle sue funzioni soprattutto nelle grandi società. I primi sindaci sono nominati nell atto costitutivo. Successivamente essi nominati dall assemblea ordinaria. La legge o lo statuto possono tuttavia riservare la nomina di uno o più sindaci allo Stato o enti pubblici che abbiano partecipazioni nella società ovvero ai possessori degli strumenti finanziari. Nelle spa non quotate, in seguito alla riforma del 2003, almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, attualmente tenuto dal consiglio nazionale dell ordine dei dottori commercialisti. Gli altri sindaci, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In base l attuale disciplina i sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina dei nuovi. La nomina e la cessazione dall ufficio dei sindaci devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. Nelle società non quotate il presidente del collegio sindacale è nominato dall assemblea; in quelle quotate invece è l atto costitutivo a fissare i criteri di nomina dello stesso. 13 di 16

14 2.8 Il controllo del collegio sindacale Funzione primaria anche se non esclusiva del collegio sindacale è quella del controllo. In base all attuale disciplina il controllo del collegio sindacale ha per oggetto l amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta l attività sociale. Nelle sole società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere anche che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso l intero collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nell apposito albo. I sindaci hanno inoltre il potere dovere di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, nonché richiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 2.9 Il controllo contabile La riforma del 2003 ha completato il processo di separazione del controllo sull amministrazione dal controllo contabile, originariamente entrambi affidati al collegio sindacale. Più esattamente il controllo contabile è esercitato sulle società non quotate: a) per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da un revisore dei conti persona fisica o da una società di revisione iscritta nei registri dei revisori contabili salvo il caso in cui è possibile affidare il controllo al collegio sindacale; b) per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio diverse dalle società quotate, da una società di revisione iscritta nei registri dei revisori contabili con esclusione dei revisori persone fisiche. La revisione contabile è interamente disciplinata dal Tuf ed è esercitata sulle società con azioni quotate nonché sulle società che controllano, o sono controllate da una società quotata: in breve sono soggette a revisione contabile obbligatoria tutte le società di un gruppo di cui faccia parte una società quotata, salvo esenzioni fissate dalla Consob con regolamento (art. 165 e 165-bis Tuf). La revisione contabile è esercitata da una società di revisione iscritta nell albo speciale tenuto dalla Consob. 14 di 16

15 2.10 I sistemi alternativi Il sistema dualistico Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. Il controllo contabile è affidato, senza eccezioni, ad un revisore contabile o ad una società di revisione. Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Peculiare è la posizione del consiglio di sorveglianza: gli sono attribuiti sia le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale, sia le funzioni di indirizzo della gestione. La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell assemblea ordinaria. Il sistema dualistico determina quindi un più accentuato distacco fra azionisti ed organo gestorio della società in quanto le scelte e le valutazioni tipicamente imprenditoriali sono sottratte ai soci e sono affidate ad un organo professionale quale il consiglio di sorveglianza che nel contempo esercita il controllo sull amministrazione. Si tratta di un modello organizzativo particolarmente adatto per società con azionariato diffuso e prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori. I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere soci o non soci. Il loro numero, non inferiore a 3, è fissato nello statuto. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Non possono essere letti componenti del consiglio di gestione né coloro che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita che ne compromettano l indipendenza. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico. Sono solidalmente responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica Il sistema monistico Il sistema monistico di ispirazione anglosassone si caratterizza per la soppressione del collegio sindacale. L amministrazione ed il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno che svolge le funzioni proprie del 15 di 16

16 collegio sindacale. Anche nel sistema monistico il controllo contabile è affidato senza eccezioni ad un revisore contabile o ad una società di revisione. Al consiglio di amministrazione, eletto dall assemblea, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale con una sola ma significativa differenza determinata dal fatto che dal suo ambito devono essere estratti i componenti dell organo di controllo. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso di tali requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dallo statuto. Il comitato per il controllo sulla gestione svolge sostanzialmente le stesse funzioni del collegio sindacale. 16 di 16

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