Il percorso per la certificazione scolastica, un anno di applicazione. 19 novembre 2011 a cura di Fabrizia Capitani

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1 Il percorso per la certificazione scolastica, un anno di applicazione. 19 novembre 2011 a cura di Fabrizia Capitani

2 Dove siamo? Da dove siamo partiti? Quali strade abbiamo percorso? Uno sguardo storico sull integrazione scolastica degli alunni disabili

3 Prima della Costituzione. Le leggi Casati 1859, Coppi 1877, Orlando 1904, Credaro 1911, che sanciscono l istruzione obbligatoria ai minori non si occupano dei soggetti portatori di handicap. Il primo intervento risale alla Riforma Gentile del 1923 nella quale si stabilisce che l istruzione dei ciechi e dei sordi è obbligatoria con la frequenza di apposite istituzioni scolastiche.

4 L istruzione una questione separata Il Testo Unico delle leggi sull istruzione elementare del febbraio 1928 ed i regolamenti approvati nello stesso anno ribadiscono l obbligo scolastico per i ciechi ed i sordi da impartirsi in scuole speciali e l istituzione di classi differenziali dove potevano essere accolti anche alunni che manifestavano atti di indisciplina, le cui cause potevano derivare da anomalie psichiche.

5 L istruzione una questione separata Il Testo Unico delle leggi sull istruzione elementare del febbraio 1928 ed i regolamenti approvati nello stesso anno ribadiscono l obbligo scolastico per i ciechi ed i sordi da impartirsi in scuole speciali e l istituzione di classi differenziali dove potevano essere accolti anche alunni che manifestavano atti di indisciplina, le cui cause potevano derivare da anomalie psichiche.

6 Quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conferme dell ufficiale sanitario, proporre l allontanamento definitivo dell alunno al direttore didattico, governativo o comunale, il quale curerò l assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel comune o, secondo i casi, d accordo con la famiglia, inizierà le pratiche opportune per il ricovero in istituti per la educazione dei corrigendi. (Art. 415 del Regolamento Generale approvato con R. D. n del 26 aprile 1928).

7 La Costituzione Crea le premesse per una diversa evoluzione della legislazione scolastica riconoscendo: parità di diritti a tutti i cittadini (art. 3); l istruzione scolastica per tutti (art. 34); il diritto all educazione e alla formazione professionale per gli inabili e i minorati (art. 38).

8 Ma..nel corso degli anni Sessanta continuano ad essere emanati provvedimenti legislativi e circolari che pur occupandosi nello specifico degli alunni con handicap non prevedono la frequenza nella scuola comune. Infatti sia nella legge istitutiva della scuola media unica nel 1962 che in quella della scuola materna statale nel 1968 sono previste l istituzione di classi differenziali e classi di aggiornamento nella prima o di sezioni speciali o scuole speciali nella seconda.

9 Dall inserimento all integrazione Nel 1971 la legge n.118 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" pur occupandosi prevalentemente di assistenza economica e Sanitaria riconosce per la prima volta il diritto all istruzione nella scuola comune disponendo provvedimenti per assicurarne la frequenza, anche alle istituzioni prescolastiche ed ai doposcuola.

10 L art. 28 intitolato Provvedimenti per la frequenza scolastica stabilisce che ai mutilati e invalidi civili che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato verranno assicurati:

11 a) il trasporto gratuito

12 b) l abbattimento delle barriere architettoniche.

13 c) l assistenza durante l orario scolastico per i casi più gravi.

14 In particolare il comma n 16, abrogato successivamente dalla legge 104, stabilisce che l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Mentre il comma successivo stabilisce che occorre facilitare la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie tale comma sarà dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n 315 del 1987 perché dispone la facilitazione e non l assicurazione alla frequenza.

15 Pur essendo innovativa, non settoriale e per la prima volta organica, la legge 118/71 ha dei limiti: non dispone l abrogazione delle norme preesistenti sulle classi differenziali e sulle scuole speciali. Consente, inoltre, la possibilità di istituire classi normali, quali sezioni staccate dalla scuola statale, presso istituti e centri di riabilitazione.

16 solo verso la fine degli anni 70 Con l emanazione della legge 517 del 1971 si delinea per la scuola elementare e media un quadro preciso: la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap (art. 2) devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio sociopsicopedagogico e forme particolare di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti. Si stabilisce l abrogazione di tutte le norme in contrasto con le disposizioni sopracitate. Riconosce infine l importanza di interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni, prevede l attività di gruppo anche tra classi normali, consente di svolgere attività integrative nell ambito della programmazione educativa e indica criteri per l utilizzazione degli insegnanti di sostegno.

17 Per la prima volta non si parla più di inserimento ma di INTEGRAZIONE non ci si riferisce più a distinte categorie di disabili ma A TUTTI I PORTATORI I HANDICAP

18 Dal 1977 al 1992 Furono approvate ben 15 circolari ministeriale che anticipano in parte la legge quadro sull handicap: - la presenza dell insegnante di sostegno ogni 4 alunni con handicap; - la non utilizzazione di insegnati che non abbiano alcuna qualifica o alcuna esperienza in ordine alle condizioni di handicap ; - la piena partecipazione dell insegnante di sostegno a tutte le attività connesse con la programmazione didattica; - la corresponsabilità di tutta la comunità scolastica nel processo di integrazione; - la necessità di disporre, ai fini di ottenere particolari forme di sostegno, di una specifica descrizione di situazione e di comportamento dell alunno con handicap formulata da personale competente. Nel 1987 si aprono ufficialmente le porte della scuola secondaria ai disabili grazie alla sentenza della Corte Costituzionale precedentemente citata, il conseguente decreto ministeriale dell anno successivo oltre a recepire il contenuto della stessa prevede l opportunità di intese fra scuola USL ed enti locali, frequenza, assistenza personale e sostegno, svolgimento di programmi. E l istituzione di un osservatorio permanente per le problematiche interistituzionali e interprofessionali presso l Ufficio studi e programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione

19 La legge quadro 104/1992 Nel diritto allo studio dei disabili rappresenta una tappa fondamentale perché supera le norme settoriali e vengono individuati condizioni e strumenti affinché tale diritto sia esigibile IN OGNI CONTESTO SCOLASTICO. La legge oltre a enunciare principi da rendere operativi con leggi regionali, comprende anche innovative disposizioni operative.

20 Per la prima volta sul piano legislativo si garantisce: - l inserimento in asilo nido dei bambini handicappati. - Il diritto allo studio e alla frequenza scolastica nelle sezioni e classi comuni della scuola di ogni ordine, grado e nelle università. - a prescindere dallo stato di gravità.

21 Le disposizioni operative contenute nella legge 104 Attestazione di alunno in situazione di handicap Diagnosi funzionale Profilo dinamico funzionale Piano educativo individualizzato Accordi di programma Gruppi di lavoro

22 Un salto in avanti fino al Quando con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n /02/2006 è definito il Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap. In particolare stabilisce che entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o in tempo utile per l inserimento a scuola un organo collegiale debba redarre un verbale nel quale può essere definita anche il termine di rivedibilità

23 Legge Regionale 4/2008 e Delibera della Giunta Regionale 1/2010 Nel 2008 la Regione Emilia Romagna con la legge sopracitata si era prefissata l obiettivo di semplificare la procedura, attraverso: l introduzione del concetto di disabilità che consentisse alla persona, in un unico accertamento e grazie ad una valutazione integrata e multidisciplinare una presa in carico globale con l elaborazione di un progetto individualizzato; un unico modello del certificato medico per la richiesta di riconoscimento dell invalidità civile, cecità, sordità, legge 104, collocamento al lavoro e dei successivi verbali.

24 La procedura prevista dalla Legge Regionale n 4/ 2008 Invalidità civile, sordità, cecità civile, stato di handicap, integrazione scolastica, collocamento mirato al lavoro Presentazione della domanda all Azienda Usl di Residenza La convocazione: entro 15 giorni per patologie oncologiche 60 giorni per gli abitanti in Emilia Romagna 90 sul territorio nazionale Visita è effettuata da una commissione integrata L esito è comunicato alla commissione provinciale di verifica dell INPS che effettua un controllo formale e di merito. L esito è comunicato dall Azienda Usl inviando lettera raccomandata (a.r.) al richiedente Decorsi 60 giorni dalla trasmissione all Inps, il verbale si intende convalidato per silenzio-assenso. Eventuale riesame o ricorso

25 La Procedura INVCIV Entrata in vigore il 1 gennaio 2010 ha profondamente modificato l impianto regionale. Gli obiettivi: 1.Piena trasparenza dei procedimenti attraverso strumenti e modalità informatici e telematici; 2.Gestione da parte dell INPS di tutti gli atti con tracciabilità in tempo reale; 3.Uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento; 4.Mantenimento dei tempi del procedimento dalla presentazione della domanda.

26 Dopo quasi 2 anni. Non si è ancora a pieno regime con la nuova procedura; Si è ancora lontani dai 120 giorni di tempo totale dalla presentazione della richiesta di visita, alla concessione dei benefici economici; Non si è verificata l uniformità dei modelli relativi ai verbali di riconoscimento da punto di vista grafico; L INPS con il termine di disabilità nel certificato medico si riferisce al collocamento mirato al lavoro; Non sono stati predisposti manuali, vademecum o corsi di formazione sia per i medici che per i patronati; Il programma informatico è complesso e di frequente, sia per necessità di aggiornamenti e manutenzione, sia problemi di connessione, non è possibile inviare un certificato in tempo reale o presentare una domanda on line..

27 La procedura per il riconoscimento dell invalidità, sordità, cecità civile, handicap e disabilità. (Schema grafico) Invalidità, sordità, cecità, handicap, disabilità Certificato medico con dati anagrafici Patologie con i codici nosologici ICD9, se affetti da patologie elencate nel D.M. 02/08/07, patologie oncologiche se digitale se cartaceo Entro 30 giorni presentazione della domanda all INPS direttamente on line chiedendo il PIN o tramite patronato solo tramite patronato. Tramite lettera raccomandata convocazione della visita entro 15 giorni se affetti da patologia oncologica, entro 30 giorni nelle altre patologie. La visita ambulatoriale si effettua alla commissione c/o Azienda Usl in caso di intrasportabilità è possibile chiedere la visita domiciliare. Il giorno della visita è necessario presentare la documentazione sanitaria, si consiglia di portarne una copia: sarà trattenuta agli atti. La commissione è integrata con la presenza di un medico dell INPS.

28 Il verbale, in caso di approvazione all unanimità, è validato dal Responsabile del Centro Medico dell INPS e viene spedito (in due versioni, una contenente tutti i dati sensibili, una solo il giudizio finale per gli usi amministrativi) all interessato direttamente dall INPS stesso. Se il parere, invece è a maggioranza, l INPS sospende l invio del verbale e acquisisce gli atti che venono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS, diverso da quello presente in commissione ASL e da un medico rappresentante delle associazioni di categorie (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e, nel caso di valutazione handicap, da un operatore sociale.

29 Il rilascio del Certificato per l integrazione scolastica Grazie alla legge 4/2008 ed alla Delibera della Giunta Regionale n 1/2010 Percorso per l accertamento della disabilità e certificazione per l integrazione scolastica in sede di accertamento è rilasciato direttamente il certificato, ma nel territorio regionale non vi è uniformità di procedura quando deve essere rinnovato.

30 Il messaggio INPS n del 7 settembre 2012 sollecita l individuazione degli alunni in situazione di handicap al fine della programmazione delle ore di sostegno. Com è noto, le istanze presenta te dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela degli alunni ai fini dell individuazione degli stessi come soggetti in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/92, secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.C.M. n. 185/2006, necessitano di una lavorazione in tempi utili rispetto all inizio dell anno scolastico per consentire la programmazione, da parte dei competenti provveditorati, delle ore di sostegno. In attesa dell implementazione della procedura INVCIV2010 allo scopo di consentire l individuazione e la relativa trattazione delle domande presentate in base alla legge n. 104/1992, valide anche ai fini dell applicazione del citato D.P.C.M. n. 185/2006, le Sedi, su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela degli alunni, dovranno - se necessario per il rispetto dei tempi dettati dall art. 2 del D.P.C.M. - procedere con priorità all esame di tali verbali e, ricorrendone i requisiti medico-legali, alla loro validazione definitiva.

31 Grazie!

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