LA DISCIPLINA DELLE STOCK OPTIONS ALLA LUCE DELLE ULTIME

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA DISCIPLINA DELLE STOCK OPTIONS ALLA LUCE DELLE ULTIME"

Transcript

1 LA DISCIPLINA DELLE STOCK OPTIONS ALLA LUCE DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE Sommario: 1. Premessa - 2. La procedura di predisposizione e assegnazione - 3. L evoluzione della normativa e della prassi - 4. La Circolare 1/ Problematiche applicative 1. PREMESSA Nella prassi italiana l espressione stock options è comunemente utilizzata come sinonimo di azionariato ai dipendenti. I piani di acquisto di azioni per i dipendenti rappresentano un fenomeno in costante crescita. E infatti interesse delle società non solo incentivare la partecipazione dei dipendenti al rischio dell'impresa, ma anche far sì che tale partecipazione avvenga attraverso la concessione di agevolazioni al momento dell'acquisto delle azioni della società medesima o di altre società appartenenti al gruppo, in modo da incentivare la fedeltà e la produttività degli stessi dipendenti. Tali piani, del resto costituiscono, spesso, una forma di investimento alternativa del risparmio. Per tale motivo, oltre agli stock option plans (assegnazione gratuita di opzioni all'esercizio differito nel tempo), abbiamo stock purchase plans, che prevedono la possibilità per i dipendenti di utilizzare una parte della propria retribuzione per l'acquisto di azioni della società. Il successo di tali tipi di operazioni è comunque anche dipeso dalle agevolazioni di natura sia tributaria che contributiva previste dal legislatore. I principi costituzionali che giustificano tale volontà legislativa sono del resto rintracciabili nell art. 46 Cost., che stabilisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende e nell art. 47, comma 2, Cost., che riconosce l accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario. 2. LA PROCEDURA DI PREDISPOSIZIONE E ASSEGNAZIONE Nel nostro ordinamento la realizzazione di un piano di stock options può dunque avvenire in tre modi diversi e cioè: attraverso l emissione gratuita di azioni per assegnazione straordinaria di utili; attraverso un offerta di sottoscrizione di azioni proprie o di società controllate; attraverso un offerta di vendita di azioni proprie o di società controllate. Tali piani sono quindi strutturati in modo che al dipendente venga attribuito un diritto di opzione, non cedibile a terzi, per l'acquisto di azioni a un prezzo non inferiore al loro valore di mercato al momento dell offerta. L opzione a sua volta può comunque essere esercitata entro determinati limiti: entro un determinato lasso temporale; esclusivamente dal lavoratore che, alla data di tale esercizio, presti ancora servizio presso la società. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali ed attuativi, per la realizzazione del piano di stock options, è richiesta una delibera assembleare, la quale tuttavia può limitarsi a decidere solo alcuni punti, delegando per il resto al consiglio di amministrazione. Comunque l approvazione finale del regolamento e la decisione di merito sui criteri di ammissione e su quelli quantitativi dovranno essere assunte dal consiglio con propria delibera. La società dovrà poi predisporre un regolamento di stock options, un documento cioè in cui vengono stabilite le condizioni del contratto di sottoscrizione o di vendita tra società e dipendenti. La società, in sostanza, effettua una proposta irrevocabile a vantaggio dei beneficiari, concedendo a questi ultimi la facoltà di posticipare l acquisto delle azioni. 1

2 3. L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA PRASSI Il legislatore al ricorrere di determinate condizioni ha disposto quindi una normativa di favore, per cui la tassazione del fringe benefit assegnato al dipendente è solo eventuale e, comunque, rinviata al momento dell esercizio del diritto di opzione attribuito allo stesso 1. La disposizione, a suo tempo introdotta alla lett. g) dell art. 48 (oggi articolo 51) del testo unico delle imposte sui redditi dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, prevedeva dunque la non concorrenza al reddito IRPEF del valore delle azioni riconosciute ai dipendenti. La norma fiscale, peraltro, prevedeva che l assegnazione delle azioni ai dipendenti avvenisse ai sensi degli artt e 2441 c.c.. Il legislatore fiscale riteneva infatti che la normativa civilistica fosse sufficiente a porre precisi vincoli alle operazioni di assegnazioni di azioni ai dipendenti, quanto meno sotto i seguenti profili: necessità della previsione statutaria dell operazione, nonché delle caratteristiche delle azioni assegnate ai dipendenti; possibilità di emettere le azioni con limitazioni al diritto di voto o alla circolazione del titolo; rispetto dell art. 28 dello Statuto dei lavoratori, e cioè del divieto, sanzionabile come condotta antisindacale, che l assegnazione fosse effettuata secondo criteri discriminatori non sorretti da razionali giustificazioni. La piena libertà di fatto accordata dall art. 48 alle operazioni di assegnazione di azioni ai dipendenti e il fatto che da ciò potesse derivare l esclusione dall imposta di buona parte dei guadagni da essi realizzati, hanno però poi indotto lo stesso legislatore ad intervenire nuovamente sulla materia, stabilendo che, comunque, il valore delle azioni assegnate fosse assoggettato all imposta sostitutiva prevista per la tassazione delle plusvalenze finanziarie. L art. 48 del t.u.i.r. (oggi art. 51) è stato quindi modificato dall art. 13 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n La nuova lettera g) dell art. 48 prevedeva dunque che non concorresse a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, alle seguenti condizioni: che il valore della azioni offerte non fosse superiore a 4 milioni in ciascun periodo d imposta (anno solare); che le azioni non fossero riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima di tre anni, pena l assoggettamento ad imposta del valore precedentemente escluso dall imposizione nel periodo d imposta in cui avveniva la cessione; La nuova lettera g-bis) dell art. 48 prendeva invece in considerazione le operazioni vere e proprie di stock options, rivolte anche a singoli dipendenti o categorie di essi. La nuova disposizione stabiliva quindi che non concorreva a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza fra il valore dell azione al momento dell assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, a condizione : che quanto pagato dal dipendente fosse almeno pari al valore delle azioni al momento in cui esse erano state offerte al dipendente; che la partecipazione acquisita dal dipendente non rappresentasse una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 10%. Con la Circolare n. 30/E del 25 febbraio il Ministero delle Finanze, peraltro, precisò che, ai fini della determinazione del valore normale delle azioni al momento dell assegnazione, nel caso di titoli quotati, doveva farsi riferimento all art. 9, comma 4, lett. a) del t.u.i.r., chiarendo che la locuzione ultimo mese utilizzata nella lettera a) del comma 4 dell articolo 9 del t.u.i.r. non fa riferimento al mese solare precedente, ma al periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente. 1 Qualora tuttavia i diritti di opzione siano cedibili, gli stessi, come precisato nella circ. del 17 maggio 2000, n. 98, par , saranno tassati, come reddito di lavoro dipendente, sin dal momento della loro attribuzione al dipendente, non godendo del regime di favore, poiché non perseguono, di fatto, la finalità tipica delle stock options (fidelizzare il dipendente). 2 In banca dati http//dt.finanze.it. 2

3 Nella medesima Circolare il Ministero soggiungeva poi che si ribadisce, inoltre, quanto già affermato a proposito della valutazione dei titoli con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. n 461 del 1997, e cioè che ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioè quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. A proposito del calcolo della predetta media conviene inoltre ricordare che, con riguardo alle disposizioni transitorie di cui al d.lgs. n. 461 del 1997, il Ministero con comunicato stampa del 16 luglio 1998, rilevava che si doveva fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati in ciascun mercato regolamentato. Nella Circolare n. 98/E del 17 maggio il Ministero delle Finanze confermava poi che, ai fini del perfezionamento dell assegnazione delle opzioni, doveva considerarsi la data della delibera in cui il C.d.A. fissava il prezzo delle opzioni 4. È ovvio, del resto, che laddove le opzioni fossero state assegnate senza la determinazione del prezzo per il loro esercizio, il rapporto non poteva essere considerato perfezionato né sotto il profilo fiscale né sotto quello civilistico. Sia nella citata Circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000 che nella precedente Circolare n. 247/E del 29 dicembre , il Ministero aveva inoltre affermato che, nel caso in cui il prezzo di offerta delle opzioni fosse inferiore al valore normale dei titoli, l intero ammontare della differenza fra quanto effettivamente pagato dal dipendente ed il valore delle azioni al momento dell assegnazione per effetto dell esercizio dell opzione doveva essere assoggettato ad imposta come reddito di lavoro dipendente. La stessa affermazione venne poi ripetuta anche nella Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, laddove il Ministero affermava che: la nuova normativa fiscale sulle stock option ha mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l obiettivo di fidelizzare ben determinate categorie di dipendenti, prevedendo che in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l importo che non concorre a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente. Affinché ricorrano i presupposti agevolativi della disposizione, è espressamente previsto che l ammontare corrisposto dal dipendente per l acquisto delle azioni deve necessariamente essere almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell offerta. Ne consegue che, come già specificato nella circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, se tale condizione non si verifica, ad esempio nel caso in cui il prezzo pagato dal dipendente è inferiore al valore delle azioni al momento dell offerta, non si può usufruire in toto dell agevolazione. Si rendono, quindi, applicabili i principi generali di tassazione dei fringe benefit in base ai quali occorre assoggettare a tassazione il valore normale delle azioni al momento dell assegnazione (ossia nel momento in cui il bene entra nella disponibilità del dipendente) al netto di quanto pagato dal dipendente per usufruire dell assegnazione stessa. Ad esempio: Valore delle azioni al momento dell offerta = lire 1000 Prezzo pagato dal dipendente = lire 800 Valore delle azioni al momento dell assegnazione = lire 1500 Reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione = lire 700 ( ). Il comma 2-bis dell (odierno) articolo 51 del Tuir è stato poi però ancora modificato, dapprima dal comma 25 dell articolo 36, decreto legge n. 223/06, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e poi dall articolo 3, comma 12, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, che a sua volta ha sostituito le previsioni introdotte dal citato comma 25 dell articolo 36 del Dl Visco-Bersani. Quest ultima norma (che nel testo iniziale aveva eliminato la disciplina di favore per le stock options, abrogando la lettera g-bis) dell articolo 51) aveva poi integrato il comma 2-bis dell articolo 51 del Tuir, aggiungendo i seguenti periodi: La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o 3 In banca dati http//dt.finanze.it. 4 Il Ministero affermava infatti che, ai fini della determinazione della data dell offerta, ovviamente occorre far riferimento alla data della delibera con la quale vengono fissate tutte le condizioni del piano di azionariato. 5 In banca dati http//dt.finanze.it. 3

4 date in garanzia prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito. Nel caso di cessione delle azioni o della loro costituzione in garanzia prima del decorso dei cinque anni dalla data di assegnazione, era dunque previsto che scattasse l obbligo di tassazione nel periodo d imposta in cui si fosse verificata la cessione o la costituzione della garanzia, quale reddito di lavoro dipendente. La seconda ulteriore condizione introdotta riguardava invece il valore delle azioni assegnate, che non doveva superare l importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d imposta precedente a quello dell assegnazione: in tal caso, la differenza tra il valore delle azioni assegnate e l importo pagato dal dipendente concorreva infatti, interamente, alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Le nuove disposizioni si applicavano alle assegnazioni di azioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (223/06), quindi successivamente al 4 luglio Tale disciplina è stata però nuovamente modificata con il decreto legge 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007). In base all attuale formulazione del comma 2-bis dell articolo 51 la disposizione agevolativa di cui alla lettera g-bis) è quindi applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: che l opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; che, al momento in cui l opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all esercizio dell opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 4. LA CIRCOLARE 1/2007 In data è infine stata emanata una nuova Circolare applicativa dell Agenzia, la n. 1/2007 6, che ha ulteriormente spiegato gli effetti della nuova disciplina in materia di stock options. Prima delle modifiche apportate dal decreto, come detto, l'applicazione delle disposizioni agevolative era subordinata al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, le azioni offerte non dovevano essere cedute ne' costituite in garanzia prima che fossero trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e il valore delle azioni assegnate non doveva essere complessivamente superiore, nel periodo d'imposta, alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente (cosiddetto "parametro retributivo"). L 'articolo 2, comma 29 del decreto citato, nel sostituire i periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, ha eliminato dunque dalle condizioni per fruire del regime in esame il predetto parametro retributivo ed ha modificato gli ulteriori requisiti richiesti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale. In particolare, come ha evidenziato la citata Circolare, con riferimento alla prima condizione (che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione), la norma intende incentivare il processo di fidelizzazione dei destinatari dei piani di stock option. Tale condizione va dunque verificata in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle societa'. 6 In banca dati http//dt.finanze.it. 4

5 A tal fine, secondo la Circolare, i piani in corso, gia' deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ove non prevedano un termine per l'esercizio dell'opzione, oppure ove prevedano un termine inferiore ai tre anni, possono essere adeguati per poter usufruire dell'agevolazione, senza che tali modifiche costituiscano fattispecie novative. Per quanto riguarda poi la seconda condizione posta dalla norma (che al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati), la Circolare osserva come non sia sufficiente il fatto che la quotazione delle azioni sia stata semplicemente disposta, essendo necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati regolamentati al momento in cui l'opzione e' esercitabile (cfr. circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996). Come si evince dalla Relazione governativa al decreto, quindi, la condizione della quotazione deve essere verificata in capo alla societa' emittente le azioni assegnate e, quindi, rientrano nella disciplina di favore - sempreche' siano rispettate le altre condizioni - anche i piani di stock option deliberati da societa' non quotate qualora le azioni da essa assegnate siano emesse da una societa' del gruppo quotata. Da notare che, come già precisato nella Circolare n. 165 del 1998 paragrafo 2.2.1, nella nozione di mercati regolamentati vanno ricompresi non solo la Borsa e il mercato ristretto, ma ogni altro mercato di cui al decreto legislativo n. 58/98, nonché quelli di Stati appartenenti all OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni approvate dalle competenti autorità in base alle leggi vigenti nello Stato in cui detti mercato hanno sede 7. Infine per quanto riguarda la terza condizione (il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente), a differenza della norma previgente che imponeva un vincolo di indisponibilita' delle azioni assegnate per un periodo quinquennale, la nuova norma prevede che il beneficiario debba mantenere per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione non tutte le azioni ricevute, bensi' un "investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente". In sostanza, afferma la Circolare, l'oggetto del vincolo e' costituito dalla differenza tra il valore normale dei titoli assegnati e l'ammontare pagato dall'assegnatario in modo tale da consentire lo smobilizzo o la costituzione in garanzia di un numero di azioni corrispondente all'esborso effettuato dal dipendente. Ad esempio:. numero di azioni offerte = 120. valore unitario delle azioni offerte = euro 8,3. valore complessivo delle azioni al momento dell'offerta = euro valore normale unitario delle azioni al momento dell'assegnazione = euro 13,3. valore normale complessivo delle azioni al momento dell'assegnazione = euro prezzo pagato dal beneficiario = euro La differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo pagato dal beneficiario del piano, pari a euro 600, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, a condizione che vengano mantenute nei cinque anni successivi all'assegnazione un numero di azioni corrispondente a euro 600, ossia 45 azioni. Pertanto, 75 azioni possono essere vendute o date in garanzia anche prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione. In sostanza, una volta effettuato il calcolo del numero delle azioni che non possono essere cedute o date in garanzia nel quinquennio, stabilito alla data dell'assegnazione delle azioni, tale numero di azioni deve essere mantenuto indipendentemente dalla circostanza che il valore delle azioni subisca modificazioni nel corso del predetto periodo. In tal modo, il dipendente non e' costretto ad acquistare un numero maggiore di azioni per tenere fede al valore dell'investimento da mantenere, nell'ipotesi in cui il valore delle azioni diminuisca. Qualora le azioni che dovevano essere mantenute (nell'esempio le 45 azioni) siano anche parzialmente 7 Per un elenco indicativo dei mercati regolamentati si rinvia a quanto riportato nella Convenzione stipulata tra il Ministero delle Finanze e l Ufficio Italiano Cambi per la rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati di cui al decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del

6 cedute o date in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione (nell'esempio, euro 600) e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia. In tal caso, in sede di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, puo' essere assunto come costo il valore delle azioni assoggettato a tassazione in qualita' di reddito di lavoro dipendente (nell'esempio, 13,3 per azione). 5. PROBLEMATICHE APPLICATIVE Tale disciplina è stata però criticata per alcune sue eventuali incongruenze. E stato infatti evidenziato come l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, come modificata dal decreto-legge n. 223 del 2006 e, successivamente, dal decreto-legge n. 262 del 2006, possa comportare, con riferimento al regime fiscale delle stock options, fenomeni di doppia imposizione fiscale. Con una interrogazione parlamentare era stato in particolare richiesto di conoscere se, venendo meno la condizione di mantenimento per almeno cinque anni successivi all esercizio dell azione di un numero di azioni non inferiori a quello rappresentativo della differenza tra il valore delle azioni stesse al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto, nel riqualificare il reddito come lavoro dipendente il contribuente interessato potesse fruire di un credito d'imposta di un ammontare pari al versamento eventualmente già effettuato a titolo di capital gain. Il Governo, rispondendo a tale interrogazione parlamentare (vedi interrogazione e risposta parlamentare n del ), dopo aver precisato come la normativa richiamata possa effettivamente prestarsi al rischio di determinare fenomeni di doppia tassazione, ha risposto che: è opportuno ricordare che se i titoli oggetto dell'investimento sono ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia. Qualora una parte delle azioni siano state cedute prima del quinquennio nel numero consentito dalla norma e sia stata, pertanto, corrisposta l'imposta sostitutiva sul relativo reddito di natura finanziaria e le restanti azioni siano anch'esse successivamente cedute, sempre prima del quinquennio, considerato che l'intera differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto dal dipendente viene assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente, l'imposta sostitutiva precedentemente corrisposta in relazione alla prima cessione effettuata può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Qualora i termini per esperire l'istanza di rimborso ai sensi di quest'ultima disposizione siano scaduti (ad esempio, se alla data della cessione delle azioni prima del quinquennio sono trascorsi 48 mesi dal versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla prima cessione) il contribuente può attivare la procedura di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ossia presentare domanda di restituzione dell'imposta entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione che, in tal caso, è rappresentato dalla cessione delle azioni prima dello scadere del quinquennio. A tal proposito anche la Circolare 1/2007 (riferendosi all esempio sopra visto) ha peraltro ribadito che: qualora una parte delle azioni sia stata ceduta prima del quinquennio, nel numero consentito dalla norma (nell'esempio, 75 azioni) e sia stata, pertanto, corrisposta l'imposta sostitutiva sul relativo reddito diverso di natura finanziaria e le restanti azioni (nell'esempio, 45 azioni) siano anch'esse successivamente cedute, sempre prima del quinquennio, considerato che l'intera differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto dal dipendente viene assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente (nell'esempio, euro 600), l'imposta sostitutiva precedentemente corrisposta in relazione alla prima cessione effettuata puo' essere chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Qualora i termini per esperire l'istanza di 6

7 rimborso ai sensi di quest'ultima disposizione siano scaduti (ad esempio, se alla data della cessione delle azioni prima del quinquennio sono trascorsi 48 mesi dal versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla prima cessione) il contribuente puo' attivare la procedura di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ossia presentare domanda di restituzione dell'imposta entro due anni dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione che, in tal caso, e' rappresentato dalla cessione delle azioni prima dello scadere del quinquennio. Giovambattista Palumbo 7

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie.

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. Circolare n. 98 del 17 maggio 2000 Oggetto: Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in materia di imposte sui

Dettagli

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option.

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 11/12/2009 Circolare n. 123 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option - Art. 51, comma 2 - bis, lett. c) del TUIR.

OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option - Art. 51, comma 2 - bis, lett. c) del TUIR. RISOLUZIONE N. 133/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 aprile 2008 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option - Art. 51, comma 2 - bis, lett. c) del TUIR. Con l interpello

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 366/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 366/E QUESITO RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option Opzioni esercitate anteriormente alla data del 5 luglio 2006

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce componente del Consiglio dell Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi www.studiotributariovillani.it

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato

Dettagli

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005 DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2007 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) RIAPERTURA TERMINI IN MATERIA DI

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO

DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO redatto ai sensi dell articolo 114-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell articolo 84-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

(D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50)

(D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50) Al via la Tobin tax sulle azioni Ipsoa.it Saverio Cinieri (D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF,

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 MAGGIO 2014 Oggi, 15 maggio 2014, alle ore 17.00, a Milano, in Via Palestro n. 6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (la

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Investimenti e Sviluppo S.p.A. MAZARS & GUÉRARD Investimenti e Sviluppo S.p.A. Relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni relative all aumento di Capitale Sociale con esclusione del diritto

Dettagli

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato

Dettagli

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008 Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AI PIANI DI ATTRIBUZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AI PIANI DI ATTRIBUZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AI PIANI DI ATTRIBUZIONE DI AZIONI IN ESSERE RIVOLTI A DIPENDENTI DEL GRUPPO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009 CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rivalutazione dei beni d impresa Chiarimenti

Dettagli

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,9 luglio 2003 Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. Scopo della presente circolare

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI Fiscalità Edilizia LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI -DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche nella Legge 23 maggio 2014, n.80- Maggio 2015 1 Per sviluppare programmi di edilizia

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/e del 24.04.2015,

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option

Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option n. 4/2000 Pag. 385 Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option di Gianfilippo Scifoni Il decreto legislativo n. 505/1999 (1) ha apportato sostanziali modificazioni al meccanismo impositivo

Dettagli

Autorizzazione all acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Autorizzazione all acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione (allegato

Dettagli

Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009

Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009 Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009 Il conferimento Disciplina fiscale ed opzioni contabili 1 Nell ambito dell imposizione diretta, il regime fiscale cui è soggetta l operazione di conferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 236/E

RISOLUZIONE N. 236/E RISOLUZIONE N. 236/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 agosto 2009 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Mancato rinnovo dell opzione per il consolidato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 285/E RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE

PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI STEFANEL S.P.A. AI SENSI DELL ART.73 DEL

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL ACQUISTO DI N. 3.5000.000 AZIONI PRIVILEGIATE MITTEL GENERALE INVESTIMENTI S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL ACQUISTO DI N. 3.5000.000 AZIONI PRIVILEGIATE MITTEL GENERALE INVESTIMENTI S.p.A. MITTEL S.p.A. Sede in Milano - Piazza A. Diaz n. 7 Capitale Sociale 66.000.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154 Iscritta all UIC al n. 10576 www.mittel.it DOCUMENTO INFORMATIVO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO RISOLUZIONE N. 92/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 aprile 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Assegnazione gratuita di azioni - Lavoratore

Dettagli

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Chiarimenti Agenzia delle Entrate Chiarimenti Agenzia delle Entrate 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. La legge di stabilità del 2015 ha aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui

Dettagli

Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie

Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni

Dettagli

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9 MAGGIO 2007 RTRABACE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI EVOLUZIONE - TABELLE - TERMINI EVOLUZIONE NORMATIVA... 1 TABELLA ALIQUOTE (A)... 3 TABELLA ALIQUOTE (B)... 5 TABELLA ALIQUOTE (C)... 7 TABELLA

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, 1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

CIRCOLARE N. 4/E. Roma, 24 febbraio 2014

CIRCOLARE N. 4/E. Roma, 24 febbraio 2014 CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 febbraio 2014 OGGETTO: Rivalutazione quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia - Articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre

Dettagli

STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI

STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI COMMERCIALISTI Genova, 8 ottobre 2010 Circolare Informativa Rivalutazione partecipazioni e terreni 1 SINTESI L art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli