REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 Provincia di Firenze REGOLAMENTO EDILIZIO " Giacché nessuno potrà negare di sentirsi più a suo agio abitando tra pareti ornate che tra pareti spoglie Conviene dunque rivolgere ogni sollecitudine e ogni spesa possibile al fine che l'opera riesca non soltanto funzionale e confortevole, ma soprattutto ben adornata e gradita alla vista, sicché chi abbia ad osservarla debba convenire che tale spesa non poteva impiegarsi meglio di così " L. B. Alberti, De Re Aedificatoria, VI, 1, 1450 ca. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 07/04/2014 Aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2015

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5 Sindaco Alessio Biagioli Assessore all'urbanistica Simone Francioni Responsabile unico del procedimento Gianna Paoletti Servizio Edilizia Privata Responsabile Massimo Gensini Simona Breschi Silvia Ciucchi Sabrina Di Natale Maria Maselli Fabrizio Papini Servizio Ambiente Jessica Leonardi Marco Niccoli Marida Palazzeschi Tirocinante Sara Gigli 1

6 Indice INDICE DISPOSIZIONI GENERALI...7 CAPITOLO I NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO...7 Art. 1 Natura, oggetto e ambito del Regolamento Edilizio...7 Art. 2 Contenuto del Regolamento Edilizio e Modifiche e Integrazioni...7 CAPITOLO II DISTANZE...8 Art. 3 Distanze minime tra edifici...8 Art. 4 Distanze minime dai confini...8 Art. 5 Distanze minime dalle strade...9 Art. 6 Tolleranze di costruzione...9 CAPITOLO III DEFINIZIONI...10 Art. 7 Definizioni Edilizie e Urbanistiche...10 CAPITOLO IV OPERE IRRILEVANTI SOTTO IL PROFILO EDILIZIO...17 Art. 8 Manufatti non rilevanti ai fini edilizi urbanistici...17 Art. 9 Volumi Tecnici...19 Art. 10 Opere da eseguirsi con urgenza...20 Art. 11 Strutture per manifestazioni a carattere temporaneo...20 PROCEDIMENTI...22 CAPITOLO V COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE EDILIZIA...22 Art. 12 Commissione Comunale per il Paesaggio composizione e funzionamento...22 Art. 13 Competenze della Commissione Comunale per il Paesaggio...22 Art. 14 Progetti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica...23 Art. 15 Commissione Edilizia composizione...23 Art. 16 Commissione Edilizia funzionamento...24 Art. 17 Competenze della Commissione Edilizia...24 CAPITOLO VI PROCEDIMENTI EDILIZI TITOLI ABILITATIVI ATTI ABILITANTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE...25 Art. 18 Opere ed interventi sottoposti a titoli abilitativi...25 Art. 19 Soggetti legittimati alla richiesta e requisiti dei professionisti...25 Art. 20 Domanda di permesso di costruire...25 Art. 21 Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)...26 Art. 22 Contributi - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione...26 Art. 23 Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori...26 Art. 24 Proroga o decadenza del permesso di costruire e della SCIA...27 Art. 25 Procedura abilitativa semplificata (PAS)...27 Art. 26 Procedura per l esame dei progetti...28 Art. 27 Ultimazione dei lavori...28 Art. 28 Valutazione di incidenza...29 CAPITOLO VII AGIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI...29 Art. 29 Attestazioni di agibilità deposito...29 Art. 30 Opere soggette ad attestazione di agibilità...29 Art. 31 Documentazione obbligatoria da allegare all'attestazione di agibilità...30 Art. 32 Controlli e verifiche...31 Art. 33 Verifica di salubrità degli ambienti e inagibilità...31 Art. 34 Domande antecedenti al 28/12/

7 Indice Art. 35 Domande per immobili oggetto di condoni edilizi...32 Art. 36 Attestazioni per immobili di vecchia costruzione...32 CAPITOLO VIII STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI...33 Art. 37 Piani Urbanistici Attuativi...33 Art. 38 Progetti Unitari Convenzionati...33 Art. 39 Convenzioni...33 CAP IX ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI...34 Art. 40 Adempimenti relativi...34 Art. 41 Prescrizioni per il cantiere...35 Art. 42 Documenti da conservare presso il cantiere...36 Art. 43 Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto...36 CAPITOLO X TRATTAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO...37 Art. 44 Definizioni e campo normativo...37 Art. 45 Riutilizzo come sottoprodotto procedura...37 Art. 46 Gestione come rifiuto...39 Art. 47 Riutilizzo in sito...39 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE COSTRUZIONI...40 CAPITOLO XI REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI...40 Art. 48 Ambito di applicazione...40 Art. 49 Salubrità del terreno...40 Art. 50 Isolamento dall umidità...40 Art. 51 Requisiti statici e antisismici...41 Art. 52 Fruibilità degli spazi...41 Art. 53 Requisiti relativi alla riservatezza...41 Art. 54 Orientamento dell edificio e degli ambienti interni...42 Art. 55 Riduzione dell effetto isola di calore e controllo del micro clima esterno...42 CAP XII EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI...43 Art. 56 Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per il raffrescamento estivo...43 Art. 57 Trasmittanze termiche limite...44 Art. 58 Disposizioni per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva...45 Art. 59 Requisiti degli impianti termici...45 Art. 60 Attestato di prestazione energetica...47 Art. 61 Sistemi solari passivi...47 Art. 62 Fonti energetiche rinnovabili...48 CAP XIII EFFICIENZA ACUSTICA...49 Art. 63 Disposizioni in materia di acustica...49 Art. 64 Requisiti acustici passivi degli edifici...50 CAP XIV SMALTIMENTO DEI LIQUAMI CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO E MODALITÀ DI SMALTIMENTO...51 Art. 65 Approvvigionamento e risparmio idrico...51 Art. 66 Tipologia delle acque di scarico...52 Art. 67 Tipologia dei ricettori...52 Art. 68 Acque reflue domestiche e assimilate pretrattamento e trattamento...53 Art. 69 Acque reflue industriali pretrattamento e trattamento...57 Art. 70 Acque meteoriche pretrattamento e trattamento...58 CAPITOLO XV IMPIANTI...59 Art. 71 Sicurezza degli impianti...59 Art. 72 Fornitura energia elettrica

8 Indice Art. 73 Riscaldamento degli edifici...60 Art. 74 Evacuazione dei fumi, vapori ed esalatori...61 Art. 75 Scarichi degli impianti termici degli edifici...61 CAPITOLO XVI NORME TECNICO COSTRUTTIVE GENERALI...61 Art. 76 Ambito di applicazione...61 Art. 77 Materiali da costruzione...62 Art. 78 Pareti di tamponamento e tramezzi...62 Art. 79 Coperture ed elementi connessi...62 Art. 80 Misure preventive per impedire le cadute dalle coperture...64 Art. 81 Accessi esterni alle costruzioni...69 Art. 82 Porte, finestre e parapetti...70 Art. 83 Pavimenti...71 Art. 84 Piattaforme di distribuzione e corridoi...72 Art. 85 Scale...72 Art. 86 Rampe...74 Art. 87 Ascensori...74 Art. 88 Balconi e terrazze e terrazze a tasca...75 Art. 89 Cortili...76 Art. 90 Pozzi luce...76 Art. 91 Cavedi...77 Art. 92 Autorimesse...77 CAPITOLO XVII REQUISITI IGIENICO SANITARI PER EDIFICI RESIDENZIALI...77 Art. 93 Categorie vani di abitazione...77 Art. 94 Dimensionamento degli alloggi e singoli vani...78 Art. 95 Altezza...79 Art. 96 Areazione e illuminazione...80 Art. 97 Disposizioni relative ai soppalchi...81 Art. 98 Servizi igienici...82 Art. 99 Cucine...82 Art. 100 Collocazione rispetto al terreno...82 CAPITOLO XVIII REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ALL INGROSSO E DEPOSITI...83 Art. 101 Classificazione dei locali...83 Art. 102 Caratteristiche dei locali primari categoria Art. 103 Caratteristiche dei locali di supporto categoria Art. 104 Caratteristiche dei locali di servizio categoria Art. 105 Disposizioni per locali con caratteristiche particolari (cucine, mense, refettori, ambulatori) 88 CAPITOLO XIX REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI...89 Art. 106 Campo di applicazione...89 Art. 107 Requisiti igienico sanitari...89 CAPITOLO XX REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ DIREZIONALI...90 Art. 108 Campo di applicazione...90 Art. 109 Requisiti igienico sanitari...90 CAPITOLO XXI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE...90 Art. 110 Campo di applicazione...90 Art. 111 Requisiti igienico sanitari...90 Art. 112 Requisiti igienico sanitari dell unità residenziale...91 Art. 113 Requisiti dei locali riservati al personale...91 CAPITOLO XXII REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI EDIFICI DI SERVIZIO

9 Indice Art. 114 Campo di applicazione...91 Art. 115 Requisiti igienico-sanitari...91 CAPITOLO XXIII REQUISITI IGIENICO SANITARI DI COSTRUZIONI RURALI E PER AGRITURISMO...92 Art. 116 Campo di applicazione...92 Art. 117 Requisiti igienico sanitari...92 CAPITOLO XXIV ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DI EDIFICI, SPAZI PUBBLICI E PRIVATI...94 Art. 118 Ambiti di applicazione...94 Art. 119 Requisiti da rispettare nella progettazione...94 Art. 120 Mobilità e sosta urbana...99 Art. 121 Prescrizioni e orientamenti per il verde pubblico Art. 122 Attrezzature di pubblico utilizzo Art. 123 Fermate di pubblico trasporto Art. 124 Elementi progettuali Art. 125 Misure per favorire la motorietà sensoriale Art. 126 Raccordi con la normativa antincendio Art. 127 Segnaletica Art. 128 Orientamenti per edifici tutelati Art. 129 Dichiarazione di conformità ed elaborati tecnici Art. 130 Soluzioni alternative e deroghe CAPITOLO XXV EDILIZIA SOSTENIBILE Art. 131 Criteri di valutazione Art. 132 Analisi del sito Art. 133 Adempimenti per l attribuzione del punteggio DECORO E SALUBRITÀ URBANA CAP XXVI PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE Art. 134 Cartelli indicatori, numeri civici e servitù pubbliche Art. 135 Occupazione del suolo pubblico Art. 136 Manomissione del suolo stradale Art. 137 Immobili pericolanti Art. 138 Obbligo di manutenzione CAP XXVII OPERE ESTERIORI AGLI EDIFICI Art. 139 Tinteggiature Art. 140 Aggetti, cornicioni e gronde su pubblica via Art. 141 Tettoie a sbalzo Art. 142 Tende frangisole Art. 143 Elementi decorativi a rilievo e zoccolature Art. 144 Verande Art. 145 Infissi e relativi accessori Art. 146 Antenne e parabole Art. 147 Impianti tecnologici Art. 148 Recinzioni e cancelli Art. 149 Insegne Art. 150 Pergolati, gazebo e arredi da giardino Art. 151 Dehors SANZIONI CAPITOLO XXVIII SANZIONI Art. 152 Vigilanza Art. 153 Principi generali Art. 154 Termini di pagamento e rateizzazione

10 Indice Art. 155 Sanzioni per la mancanza dell attestazione di agibilità Art. 156 Sanzioni per la mancata regolarizzazione del titolo abilitativo Art. 157 Sanzioni per la mancata comunicazione di inizio dei lavori Art. 158 Sanzioni per la mancata o ritardata comunicazione di fine dei lavori Art. 159 Sanzioni per la mancanza, l illeggibilità, l incompletezza del cartello di cantiere Art. 160 Sanzioni per la non corretta gestione del cantiere Art. 161 Sanzioni per l assenza della documentazione in cantiere Art. 162 Sanzioni per danni causati ad opere pubbliche Art. 163 Sanzioni per generiche violazioni di disposizioni del regolamento edilizio Art. 164 Sanzioni paesaggistiche CAP. XXIX NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 165 Entrata in vigore del regolamento e norme transitorie ALLEGATI ALLEGATO A GLOSSARIO ALLEGATO B DOCUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA PER ATTI ABILITATIVI

11 Disposizioni Generali DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 Natura, oggetto e ambito del Regolamento Edilizio Il presente regolamento, redatto ai sensi dell art. 4 D.P.R. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e dell art. 64 della L.R. 1/05 nell'ambito della autonomia statuaria e normativa di cui all'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, disciplina, nell'ambito del territorio comunale, le modalità costruttive, le normative tecnico estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, nonché le ulteriori materie, anche con carattere eminentemente locale, che abbiano attinenza con l'attività edilizia, con il decoro e l'igiene cittadina, con la tutela dei valori ambientali ed architettonici e l'attività di vigilanza relativi al territorio comunale. Le norme contenute nel presente Regolamento sono finalizzate all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi. Le prescrizioni del presente Regolamento, nessuna esclusa, sono sempre da intendersi fatti salvi ed impregiudicati i diritti terzi. Art. 2 Contenuto del Regolamento Edilizio e Modifiche e Integrazioni Il regolamento recepisce la disciplina urbanistico edilizia introdotta da norme nazionali e regionali. In caso di modifiche o integrazioni alle suddette normative nazionali e regionali, le stesse si intendono recepite nel presente regolamento, anche in assenza di esplicito atto da parte del Comune. Nel rispetto quindi delle vigenti disposizioni di legge, il presente regolamento contiene disposizioni in ordine alle seguenti sezioni tematiche: Disposizioni generali; Procedimenti; Caratteristiche prestazionali degli edifici; Decoro urbano; Sanzioni. Il presente Regolamento include inoltre 2 allegati relativi a specifici aspetti regolamentari, metodologici ed interpretativi della vigente disciplina edilizia ed urbanistica, così individuati: a) Glossario; b) Documentazione minima necessaria per atti abilitativi. 7

12 Disposizioni Generali CAPITOLO II DISTANZE Art. 3 Distanze minime tra edifici Le distanze tra gli edifici sono fissate dall art. 9, del D.M. 1444/68, fatte salve, le eventuali maggiori distanze prescritte dalle norme in materia di costruzioni in zona sismica; quando due edifici non siano costruiti in a- derenza l uno all altro, essi devono essere mantenuti ad una distanza tra loro non inferiore a quella prescritta dal presente Regolamento Edilizio. Possono essere ammesse distanze inferiori a quelle indicate, fra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo e siano specificatamente indicate nelle norme del piano stesso. La distanza tra edifici si misura lungo una linea tracciata ortogonalmente alla parete fino ad intersecare la parete dell edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, pensiline, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell edificio; tali elementi sporgenti peraltro non potranno essere posti ad una distanza dai confini e dai fabbricati inferiore ai minimi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al comma successivo, si considerano pareti finestrate tutte quelle che presentino finestre e/o porte finestre di locali comunque abitabili. Non costituiscono invece pareti finestrate : a) Le pareti prive di aperture; b) Le pareti che presentino solo finestre a servizio di vani scala per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta o finestre lucifere. La distanza minima di ml 10,00 tra pareti finestrate, anche in presenza di una sola parete finestrata, si ritiene rispettata quando costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate) dell edificio frontistante; ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti. Non sono da considerare, al fine della valutazione delle distanze tra fabbricati su fondi o lotti confinanti, le costruzioni e i manufatti comunque legittimati di altezza non superiore a 2,40 m misurata ai sensi dell art. 14 del Regolamento Urbanistico vigente destinati ad usi accessori. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia, relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri purché non inferiore a quella preesistente. Art. 4 Distanze minime dai confini Per distanza minima di un edificio dal confine s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti che non rilevino ai fini della sagoma dell edificio. Logge e porticati se posti a distanza dai confini inferiore ai minimi previsti dal presente regolamento, debbono avere il lato prospiciente il confine, libero da murature. L obbligo di rispettare distanze minime dai confini superiori a quelle dettate dal Codice Civile deriva dalla necessità di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico sanitarie in materia di distanza tra gli edifici, ripartendone equamente l onere tra i due proprietari confinanti; tale distanza si intende quindi riferita ai 8

13 Disposizioni Generali soli confini tra proprietà contigue, e non tra diverse delimitazioni derivanti da atti di governo del territorio, ovvero da strade, in relazione alle quali si applicano specifiche prescrizioni. La distanza dai confini di proprietà dovrà essere comunque non inferiore alla metà della distanza minima tra edifici, ossia 5 metri. La costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, può essere ammessa, in caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, trascritto presso la competente Conservatoria con cui il proprietario confinante si impegni alla istituzione di una servitù che lo obblighi ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici e quindi a condizione che le medesime non fuoriescano dalla quota dell area circostante l edificio a sistemazione avvenuta. Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le costruzioni che debbano erigersi in aderenza al confine nei seguenti casi: a) Costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell art. 874 C.C. o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell art. 877 C.C.); b) Costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta del primo edificante (principio della prevenzione) quando ciò non comporti sostanziali limitazioni alla possibilità edificatoria del lotto contiguo. Il principio della prevenzione si considera applicabile quando sul fondo contiguo non siano presenti fabbricati in un rettangolo che ha per base il fabbricato o la porzione dello stesso progettato sul confine o a distanza compresa tra i 5 e di 10 m dallo stesso, e di profondità pari a 10 m. Art. 5 Distanze minime dalle strade Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l elemento più sporgente del fabbricato e la linea che delimita il confine con la strada. I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o sottozone, dal Regolamento Urbanistico. Anche in assenza di specifiche prescrizioni delle Norme del Regolamento Urbanistico, la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Se il Regolamento Urbanistico prevede la rettifica, l ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all attuale stato dei luoghi che a quello derivante dall attuazione delle previsioni di Regolamento Urbanistico. Art. 6 Tolleranze di costruzione Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente imposto da leggi o normative specifiche, il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2% per singola unità immobiliare delle misure previste nel titolo abilitativo, non costituisce violazione edilizia ed è da considerarsi quale tolleranza costruttiva ammissibile, fermo restando le altezze minime fissate dal D.M. 5 Luglio 1975 che sono per loro natura inderogabili; parimenti sono inderogabili le disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra fabbricati stabilite dal Codice Civile e dal D.M. 1444/68. 9

14 Disposizioni Generali Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno. CAPITOLO III DEFINIZIONI Art. 7 Definizioni Edilizie e Urbanistiche Ai fini dell applicazione del presente Regolamento, delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico e delle altre norme che regolano l attività edilizia, valgono le seguenti definizioni secondo l'art. 144 della L.R. 1/2005 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 881 del 29/10/2013, pubblicata sul B.U.R.T. n.54 del 15/11/2013: Indice Insediativo Residenziale 1) Si definisce indice insediativo residenziale (Ir) il parametro che esprime il quantitativo di superficie utile lorda (Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente attribuito dagli strumenti ed atti comunali a ciascun abitante insediato o insediabile. L indice insediativo residenziale è fissato dal comune nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali. 2) In sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, e relative varianti, il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell indice insediativo residenziale (Ir) di cui al comma 1, costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle norme statali e regionali. 3) Per standard urbanistici ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Superficie Territoriale 1) Si definisce superficie territoriale (St) la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione. 2) La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti. La misura e l ubicazione di tali superfici è definita dagli strumenti ed atti comunali, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione. 3) Salvo espressa esclusione dettata dagli strumenti o atti comunali, la superficie territoriale (St) comprende le aree ricadenti all interno delle fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 30 a- prile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Superficie Fondiaria 10

15 Disposizioni Generali 1) Si definisce superficie fondiaria (Sf) la porzione dell area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi. 2) La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap). Superficie per Attrezzature e Spazi Pubblici Si definisce superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) la porzione della superficie territoriale (St) destinata alla viabilità, all urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. Indice di Fabbricabilità Territoriale Si definisce indice di fabbricabilità territoriale (It) il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). Indice di Utilizzazione Territoriale Si definisce indice di utilizzazione territoriale (Ut) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). Indice di Fabbricabilità Fondiaria Si definisce indice di fabbricabilità fondiaria (If) il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Indice di Utilizzazione Fondiaria Si definisce indice di utilizzazione fondiaria (Uf) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Superficie Utile Si definisce superficie utile (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o di un complesso edilizio, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o accessoria (Snr). Superficie non Residenziale Accessoria 1) Si definisce superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare la porzione della superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di: a) murature, pilastri, tramezzi; b) sguinci, vani di porte e finestre; 11

16 Disposizioni Generali c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80; d) intercapedini e volumi tecnici. 2) Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono compresi: a) logge, portici, balconi, terrazze e verande; b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; c) autorimesse singole; d) tettoie pertinenziali. 3) Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: a) autorimesse collettive; b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 4) La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua). 5) La superficie non residenziale o accessoria (Snr) concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all articolo 14, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all articolo 185 della l.r. 65/14. Superficie Convenzionale Complessiva 1) Si definisce superficie convenzionale complessiva (Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60 per cento della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 2) La superficie convenzionale complessiva (Scc) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all articolo 185 della L.R. 65/14. Superficie Coperta 1) Si definisce superficie coperta (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell ingombro planimetrico massimo dell edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali e- sterni dell edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti. 2) Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell edificio. 3) Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc): a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande; b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a ml 2,00; 12

17 Disposizioni Generali c) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto non superiore a ml 2,00; d) le scale esterne all involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali; e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all esterno dell involucro edilizio, purché a- dibite esclusivamente a tale funzione; f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all interno dell involucro edilizio; g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico edilizia. 4) Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti e- dilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 centimetri; b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnicocostruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile; c) le serre solari di cui alla Parte II dell Allegato A, come disciplinate dalle norme in materia di edilizia sostenibile. 5) Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) ai sensi del presente regolamento rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali. Rapporto di Copertura Si definisce rapporto di copertura (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf). Rapporto di Occupazione del Sottosuolo 1) Si definisce rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) la proporzione massima consentita, e- spressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali totalmente o prevalentemente interrati, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento. 2) Nel computo del rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sono compresi tutti i manufatti totalmente o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini. 13

18 Disposizioni Generali Altezza Netta Interna 1) Si definisce altezza interna netta (Hin) di un piano o di un locale l altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura. 2) Ai fini della determinazione dell altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. 3) In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l altezza interna netta (Hin) è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 della definizione di "VOLUME", per il calcolo del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata. 4) Non rilevano ai fini del computo dell altezza interna netta (Hin): a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all orditura principale del solaio o della copertura; b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 5) Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 2. 6) Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura è determinata con le modalità specificate nella definizione di "VOLUME". Altezza Virtuale 1) Si definisce altezza virtuale (Hv) la misura convenzionale di altezza dell'edificio (Hve) o dell'unità immobiliare (Hvui), da utilizzarsi ai fini del computo del relativo volume virtuale (Vv). Essa è fissata nella misura di: a) ml 3,50 per le seguenti destinazioni d'uso: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale ed artigianale, nonché per destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla diciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni apporvata dal comune ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 1/2005; b) ml 3,00 per le altre destinazioni d'uso. 2) Per edifici con pluralità dio funzioni l'altezza virtuale dell'edificio (Hve) è individuata con riferimento alla destinazione d'uso prevalente. Numero di Piani Si definisce numero dei piani (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra o seminterrati della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np): a) gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell edificio, comunque configurata. Non sono compresi nel computo del numero dei piani (Np) i livelli calpestabili costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o lastrici solari e nei quali non siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua); 14

19 Disposizioni Generali b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non residenziale o accessoria (Snr). Volume Lordo 1) Si definisce volume lordo (Vl) dell edificio l ingombro volumetrico nello spazio occupato dalla sagoma del medesimo, delimitata: a) nella parte superiore dall estradosso della copertura, comunque configurata; b) nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell edificio fuori terra, compresi e- ventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati; c) nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all edificio. 2) E esclusa dal computo del volume lordo (Vl) la porzione interrata dell edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Volume 1) Si definisce volume (V) dell edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edifici con copertura inclinata l altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura da u- tilizzarsi per il calcolo della media ponderale delle altezze rilevate o previste dal progetto, è determinata con riferimento all intersezione tra il piano di imposta dell orditura secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale. 2) Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti comunali vanno detratti i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo. 3) All interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. 4) Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 5) È consentito, anche in deroga ai limiti di volume (V) stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell altezza interna netta (Hin) di vani legittimati ai fini urbanistico edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell altezza minima prescritta dalle norme igienico sanitarie. 6) Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell indice insediativo residenziale (Ir) di cui all articolo 2. Volume Virtuale dell'edificio 15

20 Disposizioni Generali 1) Si definisce volume virtuale dell'edificio (Vve) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (Sc) dell edificio per l altezza virtuale del medesimo (Hve), oppure per l altezza massima (Xmax), se inferiore. 2) Il volume virtuale dell edificio (Vve) di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla disciplina comunale come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi di sostituzione edilizia, parziale o totale, oppure di ristrutturazione urbanistica. Superficie di Vendita Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), si definisce superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela. Superficie di Somministrazione Ai sensi dell articolo 41, comma 1, lettera b), della L.R. 28/2005, si definisce superficie di somministrazione (Ss), la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. Superficie Permeabile di Pertinenza 1) Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio (Spp) la porzione della superficie fondiaria (Sf) non impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti o costruzioni, fuori terra o interrate, e che consente l assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da parte del terreno, contribuendo all alimentazione delle falde acquifere. 2) La superficie permeabile di pertinenza (Spp) comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, a condizione che: a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili; b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di autoveicoli o di automezzi pesanti. Rapporto di Permeabilità 1) Si definisce rapporto di permeabilità (Rp) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf). 2) Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (Sc), è garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (Sf). 16

21 Disposizioni Generali 3) Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità dei suoli di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea: a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile di pertinenza (Spp); b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei. 4) I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni: Densità Arborea a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile di pertinenza (Spp) non reperito; b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno; c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo. 1) Si definisce densità arborea (Da) il parametro che indica il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora in proporzione alla superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento, oppure alla superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) interessata dall intervento. Per i filari alberati la densità arborea (Da) è definita in proporzione all estensione lineare dell area di intervento. 2) La disciplina comunale può contenere la specificazione delle specie arboree consentite o prescritte nelle varie parti del territorio. Superficie Agraria Utilizzabile Si definisce superficie agraria utilizzabile (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati. CAPITOLO IV OPERE IRRILEVANTI SOTTO IL PROFILO EDILIZIO Art. 8 Manufatti non rilevanti ai fini edilizi urbanistici 1) Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare: a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali: 1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicant e o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; 2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all aperto; 17

22 Disposizioni Generali 3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; 4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati; 5) l occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzatur e sportive; 6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo; 7) le recinzioni realizzate in rete e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo; 8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarr e, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili. b) le installazioni temporanee o stagionali, quali: 1) le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri e- lementi non rigidi di copertura, purché non insistano su marciapiedi o altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; 2) l occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi; 3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi; 4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture ; 5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali. c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali: 1) l installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l installazione; 2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l installazione. d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali: 18

23 Disposizioni Generali 1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turisticoricettive, e- sercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l installazione; 2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l installazione. e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali: 1) l installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili; 2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici; 3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all effettuazione di operazioni di carico e scarico merci; 4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore; 5) le opere funerarie collocate all interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri; 6) l installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata; 7) le serre temporaneee le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali; 8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma. 2) Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi oggetto del regolamento di cui all articolo ) È comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) il previo conseguimento degli eventuali nullaosta o atti di assenso comunque denominati, e- ventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo; c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo. Art. 9 Volumi Tecnici Sono volumi tecnici i manufatti così come definiti nel Glossario allegato al presente regolamento. I volumi tecnici non concorrono alla determinazione della superficie coperta e del volume, né devono rispettare le distanze minime dai confini di proprietà, salvo quanto stabilito dal Codice Civile. Per quanto concerne le distanze dai fabbricati dovranno essere rispettate solo quelle eventualmente imposte da specifiche norme 19

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