Le altre novità della Manovra Estiva 2008

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1 Le altre novità della Manovra Estiva 2008 Tavole sinottiche a cura di Dottore Commercialista Studio Tributario e Societario Andreani 1

2 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DETRAZIONE IVA Art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 (ante D.L. n. 112/2008) e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e ammessa in detrazione l'imposta relativa: a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali; a prestazioni di trasporto di persone; 2

3 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DETRAZIONE IVA Art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 (ante D.L. n. 112/2008) Anteriormente al D.L. n. 112/2008, quindi, la regola generale era costituita dall indetraibilità oggettiva dell Iva relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione (tranne in alcuni casi), anche se inerenti all attività d impresa o professionale. 3

4 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DETRAZIONE IVA Art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 (post D.L. n. 112/2008) e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e ammessa in detrazione l'imposta a prestazioni di trasporto di persone; 4

5 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DETRAZIONE IVA Art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 (post D.L. n. 112/2008) A seguito delle modifiche intervenute con il D.L. n.112/2008, l Iva relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile se tali prestazioni sono inerenti all attività d impresa o professionale, sulla base, quindi, dei principi generali dettati dall art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. La detrazione spetta esclusivamente per le prestazioni effettuate a decorrere dal 1 settembre Continua ad essere indetraibile l Iva relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione che si configurano quali spese di rappresentanza. 5

6 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DETRAZIONE IVA L esercizio della detrazione presuppone il possesso della fattura, la quale deve essere emessa dal soggetto che eroga la prestazione, al momento dell effettuazione della stessa. È ammessa la registrazione semplificata delle fatture di importo inferiore a 154,94, attraverso la registrazione di un documento riepilogativo. Nel caso in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall effettivo committente del servizio (ad esempio, il datore di lavoro), la fattura deve essere comunque intestata a quest ultimo; l indicazione del fruitore della prestazione può essere contenuta nella medesima fattura oppure in una nota allegata. 6

7 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DEDUZIONE DAL REDDITO PROFESSIONALE Art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (dopo D.L. n. 112/2008) Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Anche tale norma entra in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008; occorre tuttavia tenerne conto in sede di determinazione dell acconto per il

8 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DEDUZIONE DAL REDDITO PROFESSIONALE La limitazione del 75% non si applica alle spese sostenute dal professionista ed addebitate al committente. La limitazione, invece, si applica anche alle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili. Ciò significa che l importo deducibile di tali spese, per il professionista, è pari al 37,50% delle stesse (= 75% x 50%). L importo deducibile delle spese alberghiere e di ristorazione, purché inerenti all attività professionale, non può comunque eccedere il 2% (o all 1% se si tratta di spese di rappresentanza) dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta. 8

9 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DEDUZIONE DAL REDDITO PROFESSIONALE Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per dipendenti in trasferta Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per altri professionisti in trasferta Spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente e a questi riaddebitate Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni e corsi Altre spese alberghiere e di ristorazione del professionista, diverse dalle precedenti Spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza Spese di trasferta sostenute dai minimi Deducibili nei limiti di cui all art. 95, comma 3, Tuir ( 180,76 al giorno; 258,23 al giorno se all estero) Interamente deducibili Interamente deducibili Deducibili nel limite del 37,5% Deducibili nel limite del 75% e, comunque, in misura non superiore al 2% dei compensi percepiti Deducibili nel limite del 75% e, comunque, in misura non superiore all 1% dei compensi percepiti Interamente deducibili 9

10 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DEDUZIONE DAL REDDIT0 D IMPRESA Art. 109, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 (dopo D.L. n. 112/2008) Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. Tale norma entra in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008; occorre tuttavia tenerne conto in sede di determinazione dell acconto per il

11 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DEDUZIONE DAL REDDITO D IMPRESA La limitazione del 75% opera anche in ordine alle spese alberghiere e di ristorazione che si configurano quali spese di rappresentanza e che sono ammesse in deduzione ai sensi dell art. 108, comma 2, del Tuir. La limitazione non opera con riguardo alle spese alberghiere e di ristorazione che si configurano quali spese di vitto e alloggio per le trasferte dei lavoratori dipendenti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 95, comma 3, del Tuir). 11

12 SPESE ALBERGHERE E DI RISTORAZIONE LA DEDUZIONE DAL REDDITO D IMPRESA Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per dipendenti e collaboratori (compresi gli amministratori) in trasferta Spese per mense aziendali Deducibili nei limiti di cui all art. 95, comma 3, Tuir ( 180,76 al giorno; 258,23 al giorno se all estero) Interamente deducibili Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per professionisti in trasferta Interamente deducibili Spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese gestionali Deducibili nel limite del 75% Spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di pubblicità Deducibili nel limite del 75% Spese alberghiere e di ristorazione qualificabili Deducibili nel limite del 75%, se come spese di rappresentanza inerenti ai sensi dell art. 108, comma 2, Tuir 12

13 REGIME DELLE STOCK OPTION ABROGAZIONE Art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (ante D.L. n. 112/2008) Non concorre a formare il reddito:. g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito. 13

14 g-bis) abrogata. REGIME DELLE STOCK OPTION ABROGAZIONE Art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (post D.L. n. 112/2008) L abrogazione opera con riferimento alle azioni assegnate dal 25 giugno Alle azioni assegnate prima del 25 giugno 2008 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Resta comunque confermata la esclusione dalla base imponibile contributiva del plusvalore corrispondente alla differenza tra il valore normale delle azioni assegnate e il prezzo di esercizio dell opzione. 14

15 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL IVA Art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997 (post D.L. n. 112/2008) 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n

16 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL IVA Sono agevolabili solo i processi verbali di constatazione dai quali emergono violazioni sostanziali, concernenti la corretta determinazione dell imposta dovuta. Non sono agevolabili i processi verbali dai quali emergano violazioni relativamente al versamento dell imposta dovuta. In caso di adesione agevolata, l Ufficio competente emette un atto di definizione di accertamento parziale, che non pregiudica né limita lo svolgimento di un ulteriore attività di accertamento in ordine ai medesimi periodi d imposta. 16

17 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA ANCHE AI FINI DELL IRAP Ancorché la norma non disponga testualmente in tal senso, possono essere oggetto di agevolazione anche i processi verbali di constatazione contenenti rilievi relativamente all Irap, alle addizionali Irpef, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ai contributi previdenziali da determinare nella dichiarazione dei redditi. 17

18 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA, MA INTEGRALE Art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997 (post D.L. n. 112/2008) 2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. 18

19 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA, MA INTEGRALE L adesione comporta l integrale accettazione dei rilievi elevati nel processo verbale di constatazione, relativi a violazioni sostanziali. Non è quindi possibile ottenere lo stralcio dei rilievi sostanziali ritenuti infondati dal contribuente. Nel caso in cui nel processo verbale siano contenuti anche altri rilievi non sostanziali, questo può comunque essere definito in maniera agevolata relativamente ai rilievi sostanziali. Non possono essere oggetto di definizione agevolata i rilievi che, tuttavia, rinviano all Ufficio il compito di operare una successiva indagine (ad esempio, quelli relativi all applicazione della norma antielusiva ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973). 19

20 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE RIDUZIONE ALLA METÀ DELLE SANZIONI Art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997 (post D.L. n. 112/2008) 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale. 20

21 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA Per aderire alla definizione agevolata, il contribuente deve compilare un apposito modello (approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008) e deve trasmetterlo (direttamente o a mezzo posta con raccomandata a.r.) all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente per territorio, nonché all organo che ha redatto il processo verbale di constatazione. La consegna della richiesta di adesione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di consegna del processo verbale di constatazione. La richiesta di adesione non è più revocabile, dopo la sua presentazione. 21

22 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di adesione, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente deve notificare l atto di definizione dell accertamento parziale. Per i processi verbali consegnati entro il 31 dicembre 2008, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2009 (tranne per quelli aventi ad oggetto periodi d imposta per i quali l azione accertatrice decade il 31 dicembre 2008). 22

23 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA Entro venti giorni dalla notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale, il contribuente è tenuto al versamento delle somme dovute in base a tale atto. È ammesso il versamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o di dodici rate trimestrali (se le somme dovute eccedono ,69), senza prestazione di garanzie. 23

24 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE RIDUZIONE ALLA METÀ DELLE SANZIONI Art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997 (post D.L. n. 112/2008) 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n

25 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILTATI art. 36 del D.L. n. 112/ bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile (partecipazioni in società a responsabilità limitata, n.d.r.) può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n

26 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI art. 36 del D.L. n. 112/ bis. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. 26

27 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI La questione è stata affrontata dalla Commissione Dottori commercialisti e Esperti contabili Circolare 18 settembre 2008, n. 5/IR Nuova modalità di cessione di quote delle s.r.l. 27

28 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI L art. 36, comma 1-bis, in vigore dal 22 agosto 2008, introduce una nuova modalità di cessione di quote delle s.r.l., attraverso un intermediario abilitato. Le partecipazioni in società a responsabilità limitata possono, quindi, essere trasferite anche senza l intervento di un notaio. 28

29 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Intermediari abilitati I soggetti idonei a rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito sono esclusivamente gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell Albo unico dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, in virtù di quanto disposto dall art. 78, comma 1, del D.Lgs. n. 139/

30 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Ruolo dell intermediario nella procedura Qualora sia stato incaricato del solo deposito dell atto, oltre ad assolvere agli obblighi posti dalla legge sulla privacy e dalla normativa in materia di antiriciclaggio, il commercialista dovrà effettuare i seguenti controlli: 5) verifica dell identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza; 7) verifica della titolarità, da parte del disponente, dei beni o diritti oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni; 9) controllo della non contrarietà dell atto al buon costume e all ordine pubblico. 30

31 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Documento informatico Per la redazione del documento informatico è utilizzabile il formato PDF/A standard (ISO :2005) o, in alternativa, il formato TIFF (.tif). Tutte le parti del contratto, oltre al commercialista, devono essere munite di firma digitale: in mancanza, l unica procedura di deposito esperibile è quella con autentica da parte del notaio. 31

32 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI L apposizione della sottoscrizione digitale ad opera dell ultimo contraente che a ciò provvede, con relativa marcatura temporale, determina la data dell atto che dovrà essere riportata nel modello S6, da utilizzarsi per l invio telematico del documento informatico all Ufficio del registro delle imprese per il tramite del programma Fedra. 32

33 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Deposito telematico dell atto Per il deposito dell atto presso il registro delle imprese, entro trenta giorni dal perfezionamento dell atto mediante marcatura temporale, il commercialista può avvalersi del programma Fedra, utilizzando il modello S6 e allegando allo stesso l atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti. 33

34 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Stante l attuale struttura del modello S6, il codice da utilizzare per indicare la forma dell atto sottoscritto con firma digitale è provvisoriamente la lettera «S» (forma scritta), mentre nel riquadro «Note» dovrà essere riportata un apposita dichiarazione dell intermediario attestante la sua qualità di iscritto all Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e il fatto che procede al deposito su designazione delle parti contraenti. 34

35 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI «Facsimile» della dichiarazione: «Il sottoscritto...., nato a... il../../., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A Commercialisti dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di.. al numero.. Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti.» 35

36 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Imposta di registro Gli atti di trasferimento sottoscritti digitalmente devono essere registrati in termine fisso (entro 20 giorni dalla data di formazione, quale risultante dall apposita marcatura temporale), con applicazione dell imposta nella misura fissa di 168 euro. 36

37 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI L obbligo di provvedere alla registrazione dell atto in termine fisso grava esclusivamente sulle parti che, a tal fine, potranno effettuare la richiesta presso qualsiasi Ufficio dell Agenzia delle entrate, senza vincoli di competenza territoriale. Le parti possono comunque conferire espresso incarico all intermediario di provvedere per loro conto alla richiesta di registrazione dell atto. 37

38 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Imposta di bollo Per gli atti di cessione di partecipazioni sociali redatti nella forma di scrittura privata autenticata, il punto 3) del comma 1-bis1 dell art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede l applicazione dell imposta di bollo nella misura di.,.. 15 euro. Poiché detto regime riguarda specificatamente gli atti di cessione sottoposti a registrazione con procedure telematiche, allo stato non attuabile, potrebbe anche ritenersi applicabile l imposta nella misura ordinaria di 14,62 euro. 38

39 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Procedura di registrazione In attesa della predisposizione dei necessari adattamenti al sistema informatico dell Agenzia delle entrate, la registrazione dell atto sottoscritto digitalmente dalle parti (con apposizione della marcatura temporale) potrà avere luogo mediante presentazione, a cura di una delle parti contraenti, all Ufficio della richiesta di registrazione (modello 69), allegando alla stessa l atto digitale su supporto informatico e il modello F23 attestante l avvenuto pagamento dell imposta di registro e dell imposta di bollo. 39

40 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Se la richiesta di registrazione è presentata dal commercialista, al modello 69 deve essere allegata anche la procura speciale della parte su incarico della quale la richiesta viene avanzata, con sottoscrizione della procura autenticata a cura del medesimo professionista. Effettuati i controlli, l Ufficio dell Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta cartacea attestante l avvenuta registrazione dell atto. 40

41 CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. INTERMEDIARI ABILITATI Tale attestazione deve essere trasformata in documento informatico non modificabile (PDF) e allegata (unitamente all atto sottoscritto digitalmente dalle parti) alla richiesta di iscrizione presso il registro delle imprese che il commercialista-intermediario effettua in via telematica avvalendosi del programma Fedra Plus. 41

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