Linee Guida per la corretta gestione dei gas fluorurati

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1 Linee Guida per la corretta gestione dei gas fluorurati A cura del Gruppo di Lavoro Gas Fluorurati di Assogastecnici Edizione settembre 2012 ASSOGASTECNICI Associazione Nazionale Imprese gas tecnici, speciali e medicinali Milano, Via Giovanni da Procida 11 Tel Fax agt@federchimica.it Codice fiscale

2 set 2012 Linee Guida per la corretta gestione dei gas fluorurati INDICE 1. Normativa di riferimento Autorizzazione all attività di recupero riciclaggio e smaltimento Criteri di qualità del prodotto riciclato Etichettatura dei contenitori con prodotto rigenerato o riciclato Documentazione e tracciabilità della vita del prodotto vergine Verifiche e sanzioni Risorse e collegamenti utili... 16

3 1. Normativa di riferimento A valle di una serie di studi scientifici, tramite i quali è stato rilevato che la presenza di atomi di cloro all interno di alcuni composti noti come CFC e HCFC contribuirebbe alla distruzione dell'ozono stratosferico per attivazione di un ciclo catalitico che vede coinvolti gli atomi di cloro (a differenza del fluoro che non dà vita ad alcuna reazione distruttiva), già dall inizio degli anni 80, era stato deciso di proporre a livello mondiale una strategia globale di intervento a tutela dello strato di ozono. La decisione di intervenire con misure restrittive nelle emissioni prima dei CFC e poi anche degli HCFC si è concretizzata nel 1987 con la firma del Protocollo di Montreal. In un contesto di stretta collaborazione internazionale nell'ambito dell'organizzazione delle Nazioni Unite (Programma per l'ambiente - UNEP), il Protocollo di Montreal, sottoscritto da una sessantina di nazioni tra cui tutte quelle a maggior sviluppo industriale, prevedeva dal luglio dello stesso anno il congelamento della produzione e consumo di prodotti CFC ai livelli del 1988, mentre dal 1 luglio 1993 produzi one e consumo avrebbero dovuto essere contenuti entro l'80% dei livelli Infine, dal 1 luglio 1998 ciascuna nazione avrebbe dovuto ridurre il proprio consumo di CFC al 50% del livello Lo stesso accordo prevedeva anche il congelamento della produzione a livello 1986 per gli estinguenti d'incendio halon. L Unione Europea ha reso operativo questo accordo sul territorio comunitario dapprima con il Regolamento CEE n. 3322/88, che imponeva un monitoraggio della produzione ed emissione delle sostanze in questione, e poi attraverso il Regolamento CEE n.594/91 del 4 marzo 1991 con il quale si disponeva, fra l altro: - il divieto di importazione dei CFC da Paesi extra UE; - la riduzione del 50% (rispetto al valore 1986) della produzione europea di CFC entro il 31 dicembre 1993 e la cessazione completa della produzione entro il 30 giugno Il meccanismo di riduzione della produzione e del consumo di CFC supportava l impiego di sostanze alternative, i cosiddetti HCFC, che presentavano un minor potenziale di distruzione dello strato di ozono, e gli HFC, che non costituiscono un pericolo per lo strato di ozono stratosferico. Facendo riferimento ai dati scientifici raccolti nel 1989, nel summit di Copenhagen del 1992 si decise di intervenire anche sugli HCFC e, inoltre, di modificare i provvedimenti relativi ai CFC nel seguente modo: CFC: riduzione di produzione e consumo del 75% dal 1 gennaio 1994; cessazione di produzione e consumo dal 1 gennaio 1996 ; Halon: totale cessazione di produzione e consumo dal 1 gennaio 1994; HCFC: dal 1 gennaio 1996 il consumo non deve superare il consumo del 1989; operare una riduzione graduale del consumo (1 genn aio 2004 il 65% del 1989, 1 gennaio 2010 il 35% del 1989, 1 gennaio 2015 il 10 % del 1989, 1 gennaio 2020 lo 0,5% del 1989) fino al bando completo del consumo dal 1 gennaio

4 Nel successivo summit di Vienna del 1995, la discussione fra gli Stati ha presentato, invece, visioni molto divergenti: in relazione ai provvedimenti sugli HCFC sono emerse le visioni contrastanti tra i paesi dell'unione Europea e gli Stati Uniti d'america, questi ultimi appoggiati dai paesi in via di sviluppo; la posizione più restrittiva dei paesi della UE rispetto al piano di riduzione del 1994, con la richiesta che la data limite per l'impiego degli HCFC fosse anticipata al Successivamente è stato comunque rilevato che, anche se gli HFC non rappresentano un pericolo per l ozono stratosferico, essi possono rappresentare un potenziale pericolo per il fenomeno di progressivo riscaldamento del pianeta. Il controllo mondiale di questo fenomeno è stato oggetto del cosiddetto Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992 e successivamente ratificata dalla Comunità europea con la decisione 94/96/CE del 15 dicembre L Unione Europea è poi intervenuta per abrogare (dal 1 ottobre 2000) e sostituire un precedente Regolamento 3093/94 con il più recente REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale Regolamento è stato successivamente sostituito, per aggiornamento, dal nuovo Regolamento 1005/2009, che ha rivisto alcune scadenze e ha specificato meglio i criteri per gli utilizzi consentiti in deroga e per l etichettatura di sostanze e apparecchiature. Il regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1- tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che le contengono. In particolare il Regolamento ha disposto la cessazione di produzione di: clorofluorocarburi; altri clorofluorocarburi completamente alogenati; halon; tetracloruro di carbonio; 1,1,1-tricloroetano; idrobromofluorocarburi. bromuro di metile (dal 31 dicembre 2004) idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2019 (anticipata di 6 anni rispetto al precedente Regolamento). Anche l immissione sul mercato di tali sostanze è vietata di conseguenza. La dismissione della produzione ed uso degli idroclorofluorocarburi è progressiva, anno per anno, con riduzioni imposte in termini percentuali. Si noti che per «immissione sul mercato» si intende la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate disciplinate dal regolamento. L uso degli idroclorofluorocarburi è già vietato negli aerosol e come solventi (il divieto per applicazioni spaziali ed aereonautiche è scattato con il 1 gennaio 2009 ). 4

5 La dismissione negli impianti frigoriferi è stata anch essa progressiva (nelle applicazioni per il trasporto, ad esempio, è entrata in vigore dal 1 gennaio 2009 ). Dal 1 gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini (indicati negli allegati al Regolamento) è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data. A decorrere dal 1 gennaio 2015, gli idroclorofluorocarburi indicati negli allegati al Regolamento sono vietati (nel testo del Regolamento è stato per errore scritto idrofluorocarburi, essendo invece correttamente indicata la parola idroclorofluorocarburi in tutti gli altri punti del medesimo paragrafo). L uso di idroclorofluorocarburi continuerà ad essere consentito: a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo; b) come materia prima; c) come agente di fabbricazione. Tali impieghi, tuttavia, in base al Regolamento 1005/2009, a decorrere dal 1 luglio 2010, sono consentiti solo se i contenitori di tali sostanze riportano un etichetta sulla quale è indicato chiaramente l utilizzo. Eventuali indicazioni specifiche in merito alla forma e al contenuto di tale etichetta potranno essere definiti successivamente dalla Commissione Europea, ma un indicazione in tal senso dovrà comunque essere apposta dal responsabile dell immissione sul mercato nella parte delle informazioni supplementari dell etichetta di pericolo ai sensi del Regolamento CLP. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all interno della Comunità non può superare le tonnellate metriche all anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all uso come agenti di fabbricazione all interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all anno (quantitativi soggetti a possibile modifica futura). Sono consentite limitate licenze di importazione da Paesi terzi, per usi critici, dietro approvazione dell autorità competente di uno Stato membro. Anche l esportazione è soggetta a controllo ed autorizzazione. Il Regolamento imponeva anche il progressivo recupero di solventi, refrigeranti e sostanze estinguenti. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa deve comunicare alla Commissione, inviandone copia all autorità competente dello Stato membro interessato (per l Italia al Ministero dell Ambiente), per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all allegato II al Regolamento 1005/2009. Riportiamo nel seguito solo gli aspetti di maggiore interesse per il mercato italiano. Il produttore di sostanze, fra le altre cose, deve comunicare le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti. Ogni importatore deve dichiarare le quantità immesse nella Comunità e, fra le altre cose, ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità. 5

6 Ogni impresa che distrugge sostanze controllate deve comunicare: a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature; b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature; c) la tecnologia impiegata per la distruzione. Anche nel campo della gestione ambientale delle sostanze che possono essere causa del fenomeno dell effetto serra, la Commissione Europea ha cercato di razionalizzare l assetto normativo e di armonizzare la sua applicazione nei diversi Stati membri, passando in molti casi dallo strumento della Direttiva a quello dei Regolamenti, di immediata applicazione nazionale. Gli obiettivi di questa normativa possono essere così riassunti: - riduzione e progressiva dismissione/sostituzione della produzione e dell uso dei gas ritenuti più dannosi per l ambiente - gestione/recupero del prodotto già immesso sul mercato - etichettatura e informazione degli utilizzatori su questi prodotti e sulle apparecchiature che li contengono - qualificazione e accreditamento di operatori specializzati ad operare con questi gas sulle apparecchiature che li contengono La Direttiva 2006/40/CE del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (che modifica la direttiva 70/156/CEE), ha stabilito i requisiti per l'omologazione (CE o di portata nazionale) dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli e per l utilizzazione sicura di tali impianti. L Italia ha recepito tali disposizioni con il Decreto 25 settembre 2007 del Ministero dei Trasporti. Sempre nel 2006, il Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, ha posto come obiettivo il contenimento, la prevenzione e la riduzione delle emissioni di esafluoruro di zolfo e degli idrofluorocarburi e perfluorocarburi elencati nell'allegato I del Regolamento, nonché dei preparati contenenti tali sostanze. Sono state espressamente escluse dal campo di applicazione le sostanze che riducono lo strato di ozono (CFC, HCFC, Halon, ecc.), controllate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000. Secondo gli obiettivi già indicati sopra, Il Regolamento (CE) n. 842/2006 definisce obblighi relativi a: - contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas; - etichettatura e smaltimento dei prodotti e delle apparecchiature contenenti tali gas; - comunicazione di informazioni; - controllo degli usi; - formazione e certificazione del personale; - divieti in materia di immissione al commercio. Il Regolamento ha imposto, a partire dal 4 luglio 2007, il divieto di immettere in commercio contenitori non ricaricabili contenenti i gas fluorurati oggetto del Regolamento (se non fabbricati prima di tale data). Analogamente, dal 4 luglio 2009 non possono più essere messi in commercio aerosol a fini ludico-decorativi contenenti idrofluorocarburi (in particolare l HFC-134a), se non 6

7 fabbricati prima di tale data. Tale divieto non vale per aerosol medicinali e tecnici con obbligo di non infiammabilità (aerosol farmaceutici, aerosol per impiego su apparecchiature elettriche ed elettroniche, avvisatori acustici per navi, ecc.). Per quanto riguarda le Schiume Poliuretaniche monocomponenti (OCF One Component Foam), con riferimento al Regolamento UE 842/2006, il divieto di impiegare gas fluorurati come espandenti è scattato a partire dal 4 luglio L art. 8, comma 2 del Regolamento, inoltre, stabilisce la periodicità secondo la quale condurre controlli delle perdite su applicazioni fisse per refrigerazione, condizionamento d aria, sistemi di protezione antincendio, pompe di calore mobili (la periodicità varia a seconda della quantità di gas fluorurati contenuta in tali applicazioni). Molti aspetti applicativi del Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 sono stati demandati ad altri Regolamenti, poi pubblicati alla fine del 2007: il REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2007 (pubblicato sulla GUCE L332 del 18/12/2007) che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; il REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2007 (pubblicato sulla GUCE L332 del 18/12/2007) che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; il REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2007 (pubblicato sulla GUCE L333 del 19/12/2007) che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra il REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007 (pubblicato sulla GUCE L335 del 20/12/2007) che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra In particolare, per quanto riguarda il REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007, le cui prescrizioni entrano in vigore a partire dal 1 aprile 2008, i prodotti e le apparecchiature devono riportare in etichetta: 1. la dicitura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto ; 2. le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra che devono essere contenuti (ad esempio: HFC143); 3. il quantitativo in kg di gas serra contenuto; 4. la dicitura ermeticamente sigillato, dove applicabile. E prevista un ulteriore dicitura per apparecchiature isolate con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra ( Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad 7

8 effetto serra ). Quando un apparecchiatura possa prevedere interventi di rabbocco del gas, l etichetta deve prevedere uno spazio aggiuntivo per l indicazione del quantitativo aggiunto al di fuori dell impianto di fabbricazione e per il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra. Gli Stati membri possono subordinare l immissione sul mercato nazionale dei prodotti e delle apparecchiature all utilizzo della lingua locale. Non vi sono prescrizioni specifiche riguardo alla forma e alla dimensione delle etichette: si possono anche usare le etichette esistenti purché le diciture di legge che vengono introdotte siano chiaramente leggibili e non siano inferiori alle dimensioni minime di altre informazioni presenti. Le etichette devono restare saldamente attaccate al prodotto o all apparecchiatura e rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale sono presenti gas fluorurati ad effetto serra. Le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle etichette di informazione del prodotto esistenti o accanto ad essi, o accanto ai punti di accesso per la manutenzione. Sugli impianti a split (condizionatori, pompe di calore) le informazioni dell etichetta sono collocate sulla parte dell apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante. Il REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2007 è entrato in vigore il 7 gennaio 2008 e contiene nel suo Allegato 1 tutta la modulistica da compilare imposta dall art.6 comma 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006. In particolare, entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (per noi il Ministero dell Ambiente), le informazioni richieste nel suddetto allegato, riferite all'anno civile precedente. Il REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 è entrato in vigore dall 8 gennaio 2008 e si applica ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. L operatore deve indicare il suo nome, l indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006 (un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo). Il Regolamento fornisce indicazioni su: controllo del registro del sistema (art. 3), controlli visivi e manuali (art.4), riparazione delle perdite (art.5) controllo di verifica (art.6) e requisiti per i sistemi di nuova installazione (art.7). Il REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 è entrato in vigore il 9 gennaio 2008 e si applica alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. 8

9 Anche qui l operatore deve indicare il suo nome, l indirizzo postale e il numero di telefono nel già citato registro di cui all articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento fornisce indicazioni su: controllo del registro dell apparecchiatura (art. 3), controlli sistematici (art.4), scelta del metodo di misurazione (art.5) metodi di misurazione diretta (art.6), metodi di misurazione indiretta (art.7), riparazione delle perdite (art.8), controllo di verifica (art.9) e requisiti per le apparecchiature di nuova installazione (art.10). 2. Autorizzazione all attività di recupero riciclaggio e smaltimento Il Regolamento CE 1005/2009 ha autorizzato fino al 31 dicembre 2014 (con il precedente Regolamento era il 31 dicembre 2015) l immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l indirizzo dell impianto di rigenerazione. Ciò implica un attività di «recupero», intesa come la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall impresa che ha effettuato il recupero nell ambito della manutenzione o dell assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell ambito della manutenzione o dell assistenza. Si evidenzia che le sostanze riciclate non sono comunque trasportabili e possono quindi solo essere reimpiegate nello stesso luogo dell intervento. Per «riciclo», si intende la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base. Il riciclo in loco non prevede un controllo analitico sulla qualità del prodotto reintrodotto nell impianto. Si tratta di un operazione che consente di intervenire sulla manutenzione dell impianto di refrigerazione, quando questa preveda la rimozione temporanea del refrigerante, reimmettendolo nel circuito al termine delle operazioni effettuate. Per attività di «rigenerazione», si intende invece il trattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto. Il prodotto rigenerato deve avere adeguati criteri di qualità, come proposto nel capitolo 3 di questa linea guida. I prodotti reintrodotti negli impianti a seguito di riciclo o rigenerazione devono essere registrati, presso l utente, in un documento dedicato in cui, ai sensi del secondo comma 9

10 del punto 7 dell art 11 del Regolamento UE, devono essere riportati i dati della società che ha effettuato la rigenerazione e la provenienza della sostanza riciclata; quindi, solo il prodotto rigenerato proviene da ditte diverse da quella del detentore dell impianto. Il Regolamento CE 307/2008 stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione del personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità a tali requisiti. Il Regolamento CE 303/2008, inoltre, ha stabilito i requisiti minimi per la certificazione (di cui all articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006) per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d aria e le pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità di tali requisiti. Infatti, in base al Regolamento 842/2006, il personale interessato deve aver ottenuto una certificazione che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e deve disporre della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura su cui deve operare. Queste norme di certificazione e formazione, nate per i gas ad effetto serra, si applicano anche al riciclaggio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, trattandosi della stessa tipologia di sostanze. Sono definite 4 categorie di operatori, di cui riassumiamo le principali caratteristiche: Categoria I: è il frigorista, manutentore e installatore che ha competenze e capacità di intervento più estese sull attività di gestione di un impianto di refrigerazione e/o condizionamento. Categoria II: è un frigorista che svolge solo attività di manutenzione e riparazione su impianti di ogni genere (senza intervenire sul refrigerante) e può svolgere interventi che comportino la gestione del refrigerante solo su impianti che ne contengano fino ad un massimo di 3 kg (o 6 kg nel caso di impianti sigillati ed etichettati come tali). Categoria III: è un operatore che può solo svolgere attività di recupero su impianti che contengano fino ad un massimo di 3 kg di refrigerante (o 6 kg nel caso di impianti sigillati ed etichettati come tali). Categoria IV: è un operatore che può solo svolgere attività di controllo delle perdite e di verifica di funzionamento dell impianto, senza possibilità di intervento sullo stesso. In allegato al Regolamento CE 303/2008 vengono specificate, per le diverse categorie di operatori, le competenze necessarie e il tipo di prove che devono essere sostenute (prove teoriche, T, e pratiche, P) per l ottenimento dell abilitazione. Entro il 4 luglio 2008 l Italia avrebbe dovuto stabilire i requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi del Regolamento CE 842/2006 e una norma 10

11 conseguente riguardante l impianto sanzionatorio. Entro il 4 luglio 2009 anche l Italia avrebbe dovuto assicurare che le società coinvolte nell'esecuzione di tali attività prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati necessari. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale. Tali certificati provvisori scadono al più tardi il 4 luglio Tuttavia, al fine di dare attuazione all'articolo 5 del Regolamento CE 842/2006, in Italia doveva essere emanato un Decreto del Presidente della Repubblica e ciò è stato fatto nel 2012 con la pubblicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il decreto, pubblicato sulla GU del 20 aprile, è entrato in vigore a partire dal 5 maggio Il decreto ha individuato ACCREDIA come ente che deve accreditare in Italia gli enti certificatori. Si veda in proposito l approfondimento sul sito di ACCREDIA: L'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori, validi per 6 mesi in attesa di poter effettuare gli esami previsti. Gli organismi di valutazione della conformita' in possesso del pertinente certificato di accreditamento trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a cui l'accreditamento si riferisce. Il Ministero approva il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; 11

12 d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore. 3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica. Le persone che svolgono le attivita' di cui sopra possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato definitivo. Il certificato provvisorio riporta le attivita' che il titolare e' autorizzato a svolgere e la data di scadenza. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio. Il certificato ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. Non sono soggette ad obbligo di certificazione le seguenti persone: a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura [ ] purche' tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente; b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature [ ] la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' inferiore a 3 kg [ ] a condizione che 12

13 tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione. Il Registro delle persone e imprese certificate viene istituito in modalità telematica presso il Ministero dell Ambiente e vi possono accedere ISPRA e le Camere di Commercio. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il 29 maggio 2012, il Ministero dell Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento: 1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008"; 2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008". Per quanto riguarda il Regolamento (CE) n. 307/2008, il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d aria degli autoveicoli viene effettuato dagli organismi di attestazione delle persone, al completamento di un corso di formazione. Tali organismi sono certificati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento Tecnico RT-30 "Prescrizioni per l accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008". In questo caso non è prevista la designazione da parte del Ministero dell Ambiente dell organismo accreditato. 3. Criteri di qualità del prodotto riciclato Il prodotto riciclato e preventivamente rigenerato, per impiego in impianti di refrigerazione, dovrebbe rispettare le specifiche dello standard ARI 700/2006 Specification for fluorocarbon refrigerants, ottenibile dal sito previa registrazione on-line. Sarà necessario identificare in modo inequivocabile il prodotto rigenerato proveniente da riciclo, in modo da attestare il fatto che non si tratta di nuova produzione o di prodotto di importazione non più consentito. Per fare ciò, si propongono in questa linea guida dei 13

14 criteri generali di etichettatura e tracciabilità indispensabili a questi fini. 4. Etichettatura dei contenitori con prodotto rigenerato o riciclato I gas fluorurati vengono distribuiti in recipienti per gas (in questo caso gas liquefatti) che devono rispettare i criteri di etichettatura previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP, che ha recepito in Europa le regole della Global Harmonisation, GHS, sulla classificazione delle sostanze e i preparati pericolosi) e dall edizione vigente dell ADR. Lo stesso ADR, consente l uso di un etichetta unica (la cosiddetta etichetta a banana) che contenga le indicazioni previste da entrambe le normative. L etichetta contiene simboli grafici (simboli di pericolo), qualora necessari, e frasi di pericolo e avvertenze d uso. Per quanto riguarda il Regolamento CE 842/2006, è necessario indicare, a seconda dei casi: Gas fluorurati ad effetto serra regolamentati dal protocollo di Kyoto. Gas ad effetto serra oggetto del Regolamento 842/2006/CE Potenziale di riscaldamento globale (GWP) Contiene gas ad effetto serra, GWP della miscela inferiore a 150 in accordo al Regolamento 842/2006/CE. Per i prodotti che sono o sono ammessi alla commercializzazione solo se provenienti da riciclo e rigenerazione, il Comitato Gas Fluorurati propone di indicare in etichetta anche un indicazione specifica che attesti il rispetto di tale imposizione. Ad esempio, si potrebbe indicare la seguente frase: Gas fluorurato Rxx (ad esempio R22) rigenerato Ricordiamo, infine, che in Italia è obbligatoria per legge la colorazione delle ogive delle bombole per gas secondo la norma UNI EN (Decreto del Ministero dei Trasporti del 7 gennaio 1999). Per i prodotti rigenerati o riciclati ai sensi del Regolamento 1005/2009, quando trattasi di idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell apparecchiatura e gli elementi dell etichetta di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono. 14

15 Le imprese che gestiscono le apparecchiature contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg devono tenere un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l assistenza. Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza devono tenere un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati. 5. Documentazione e tracciabilità della vita del prodotto vergine Poiché il Regolamento europeo 2037/2000, all art. 5 (punto V), vieta dal 1 gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data, è indispensabile poter distinguere gli HCFC vergini da quelli rigenerati. Oltre all indicazione in etichetta della presenza di prodotto rigenerato sul contenitore/apparecchiatura come indicato al capitolo precedente, l operatore dovrebbe indicare in etichetta il nome dell azienda che ha effettuato la rigenerazione e il numero di autorizzazione al trattamento dei gas fluorurati. Ciò può consentire di operare una tracciabilità del prodotto presente sul mercato, evitando l importazione illegale di HCFC vergini dopo il primo gennaio 2010 e la sua illecita riconversione come prodotto rigenerato. 6. Verifiche e sanzioni Ai sensi del Regolamento 1005/2009, gli Stati membri devono effettuare ispezioni per verificare che le imprese rispettino il regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le sanzioni dovranno essere stabilite e notificate alla Commissione entro il 30 giugno 2011, ma in Italia, nel frattempo, rimangono in vigore le sanzioni previste dalla Legge 549/1993 e quelle della Legge 179/1997 di modifica della precedente. Si ricorda infine che i rifiuti derivanti da sostanze lesive dell ozono sono soggette al sistema sanzionatorio correlato con la normativa sui rifiuti, di cui al D.Lgs. 152/06. 15

16 7. Risorse e collegamenti utili Pagina dedicata del Ministero dell Ambiente italiano: 7CRegolamento CE n 842_2006_su_taluni_g.html Il portale della Commissione Europea: La pagina dedicata sul sito di ACCREDIA: Il sito del Registro Nazionale delle persone/imprese certificate: 16

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