Segreteria della Giunta Il Direttore Generale

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1 DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di controllo degli impianti termici. LA GIUNTA REGIONALE Visti: - il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia); - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192); - la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); - il decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici); Viste altresì: - la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); - la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.) con cui le funzioni in materia di energia attribuite alle province sono riassunte alla competenza regionale; - la proposta di legge n. 3 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 e 70/2015) approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 09/12/2015 per cui le funzioni svolte dalle Province in materia di controllo degli impianti termici civili sono riassunte dalla Regione con modalità e tempistiche differenziate e, in particolare, dal 1 gennaio 2016 per l ambito di competenza della Provincia di Grosseto; Vista infine la proposta di legge n. 3 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) in attuazione della l.r. 22/2015, approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 24 novembre 2015; Dato atto quindi che la Giunta ha posto all esame del Consiglio regionale una specifica disposizione normativa per la quale, mentre per l ambito provinciale grossetano è confermato il passaggio delle competenze in oggetto alla Regione da 1 gennaio 2016, per gli altri ambiti provinciali è dettato uno specifico percorso che si conclude con il passaggio delle stesse competenze alla Regione dalla data del 01/07/2016; Richiamato, in relazione alla riassunzione delle funzioni succitata, che: - ai sensi dell articolo 9 comma 4 della l.r. 22/2015 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita; - ai sensi dell articolo 4 del d.p.g.r. 03/03/2015, n. 25/R, la Regione esercita le funzioni sul controllo impianti termici direttamente o tramite gli organismi di cui all articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005; - ai sensi dell articolo 13 del d.p.g.r. 03/03/2015, n. 25/R e nel rispetto dei criteri ivi fissati, le autorità competenti determinano, a carico dei responsabili di impianto, i contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, nonché dei costi di gestione del relativo catasto; - ai sensi dell articolo 1 comma 4 della l.r. 22/2015 la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2015, provvede alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi; Ricordato che, con diversa deliberazione di Giunta regionale, in applicazione dell articolo 17 del d.p.g.r. 03/03/2015 n. 25/R, sono approvate apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività pubbliche di controllo degli impianti termici; Considerato che, oltre al dettato del d.p.g.r. 03/03/2015, n. 25/R, le suddette linee guida potranno opportunamente costituire un ulteriore riferimento diretto per attività svolte in materia dalla Regione; Considerato che il Consiglio regionale nei tempi tecnici necessari provvederà ad istruire la p.d.l. 3 del 09/12/2015 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 e 70/2015); Valutato che, nelle more dell esame e della finale deliberazione consiliare in merito alla succitata PdL, le province eventualmente coinvolte da tale modifica normativa sulle modalità di trasferimento delle competenze in oggetto (ovvero, eccetto la Provincia di Grosseto, le altre nove province), si astengano nella stessa materia dall assunzione di atti di amministrazione verso l esterno;

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1 Ritenuto quindi necessario ed imprescindibile: - per gli ambiti di competenza provinciali per cui la PdL 09/12/2015 prevede il differimento della riassunzione alla Regione al 01/07/2015, indicare alle relative Province, nelle more della decisione consiliare su tale PdL, di effettuare sulla materia degli impianti termici solo attività di studio e cura del catasto impianti; - per l ambito già di competenza della Provincia di Grosseto dettare disposizioni, di prima applicazione, di natura organizzativa e procedurale per lo svolgimento delle funzioni riassunte alla competenza regionale, in completamento del quadro normativo succitato. Tali disposizioni si applicano alle funzioni in materia di controllo di impianti termici per l ambito della Provincia di Grosseto dal 1 gennaio 2016, mentre troveranno applicazione negli altri ambiti provinciali dal 01/07/2015 fatto salvo ulteriori modifiche. Con tali disposizioni di prima applicazione: a) si dettano disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni in oggetto e istruzioni operative alle quali le strutture regionali e suoi eventuali organismi affidatari si attengono; b) si individuano gli oneri a carico dei responsabili di impianto connessi alle funzioni succitate, trasferite alla Regione in applicazione della l.r. 22/2015; c) si rimanda, nello svolgimento delle funzioni in questione, per quanto non dettato dalle disposizioni ed istruzioni succitate, alle linee guida di cui all art. 17 del d.p.g.r. 03/03/2015 n. 25/R; Visto il parere favorevole espresso dal C.D. nella seduta del 10/12/2015; A voti unanimi DELIBERA 37 narrativa, le disposizioni e istruzioni operative in materia di controllo degli impianti termici, in allegato A al presente atto, da applicarsi dal 1 gennaio 2016 alle funzioni, nella stessa materia, relative all ambito già di competenza della Provincia di Grosseto; 2) di individuare l ammontare dei contributi dovuti dai responsabili di impianto per lo svolgimento delle attività di competenza regionale di accertamento ed ispezione degli impianti termici, come in allegato B al presente atto, da applicarsi dal 1 gennaio 2016 nell ambito già di competenza della Provincia di Grosseto; 3) per gli ambiti già di competenza delle altre province, di invitare le stesse Amministrazioni Provinciali, nelle more della decisione consiliare sulla PdL n.3 approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 09/12/2015 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 e 70/2015), ad effettuare sulla materia degli impianti termici solo attività di studio e cura del relativo catasto impianti; 4) di riservarsi l eventuale adozione di modifiche ed integrazioni del presente provvedimento una volta completato il subentro della Regione nelle funzioni di che trattasi. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell art. 18 della l.r. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta 1) di approvare, per le motivazioni espresse in SEGUONO ALLEGATI

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1 ALLEGATO A Disposizioni e istruzioni operative in materia di controllo degli impianti termici Paragrafo 1 - Disciplina applicabile 1. L attività pubblica di controllo degli impianti termici di cui al d.lgs. 192/2005 e al d.p.r. 74/2013, di competenza della Regione (ed in particolare dal 1 gennaio 2016 nell ambito già di competenza della Provincia di Grosseto), viene svolta dalle strutture della Giunta e dagli organismi di cui all articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005, nel rispetto del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25/R del 03/03/2015 (da qui in avanti regolamento regionale ), delle Linee Guida regionali emanate in attuazione dell art. 17 dello stesso regolamento (da qui in avanti Linee Guida regionali ), nonché nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni di cui al presente atto. Paragrafo 2 - Ambito dei controlli 1. I controlli di efficienza energetica di cui al regolamento regionale sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, come definiti dall art. 2 e dall allegato A al regolamento regionale e individuati secondo le istruzioni delle Linee Guida regionali. Paragrafo 3 - Soggetti competenti 1. L attività pubblica di controllo degli impianti termici è svolta dalla Regione direttamente o tramite affidamento ad organismi di cui all articolo 9, comma 2 del d.lgs. 192/2005, rispondenti alle caratteristiche individuate all art. 4 del regolamento regionale 2. Nelle more di un riassetto complessivo delle strutture ed organismi svolgenti attività di controllo sugli impianti termici, afferenti alla Regione, eventuali atti di affidamento, ai sensi del comma 1, agli organismi di cui all art.9, comma 2 del d.lgs. 192/2005, possono avere ad oggetto lo svolgimento dell attività in questione per ambiti delimitati sub-regionali. 3. Permangono alla competente struttura della Giunta regionale le competenze in materia di programmazione, di controllo generale dell attività e degli organismi, di sanzionamento amministrativo. Paragrafo 4 - Catasto impianti termici 1. Per l esatta individuazione degli impianti termici esistenti e delle loro caratteristiche è sviluppato e aggiornato il catasto impianti termici, di cui all art. 15 del regolamento regionale, dell ambito territoriale di riferimento. 2. Ai fini del comma 1 sono utilizzati almeno: a. dati già presenti sul catasto impianti dell autorità già competente ai sensi del d.p.r.412/1993; b. dati degli impianti autodichiarati tramite la trasmissione dei libretti di impianto e delle schede identificative di impianto di cui all'articolo 15, comma 5 del regolamento regionale nonché dei rapporti di efficienza energetica di cui all art. 10 del regolamento regionale; c. dati forniti dal Comuni, anche presenti nelle anagrafi e nelle banche dati dell edilizia privata (ai sensi dall art. 15 comma 3 del regolamento regionale);

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N d. dati trasmessi dai fornitori di combustibile o energia elettrica (ai sensi dell art. 15 commi 1 e 2 del regolamento regionale). Paragrafo 5 - Tempistiche per l effettuazione dei controlli di efficienza energetica 1. I controlli di efficienza energetica di cui all art. 9 del regolamento regionale sono svolti secondo le tempistiche definite dallo stesso art. 9 e dall allegato A al regolamento ed esplicitate dalle Linee Guida Regionali. Paragrafo 6 - Modalità per l invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica 1. Il manutentore trasmette, entro le tempistiche prescritte al paragrafo 5, il rapporto di efficienza energetica alla struttura o organismo individuato come da paragrafo La trasmissione è effettuata per via telematica accedendo al software di controllo degli impianti termici della struttura o organismo competente secondo le modalità rese disponibili e comunicate dallo stesso, ai sensi dell art. 10 comma 10 del regolamento regionale. 3. E consentito l invio cartaceo solo per indisponibilità del canale telematico. Paragrafo 7 - Modalità di pagamento dei contributi a carico dei responsabili di impianto 1. I contributi a carico dei responsabili di impianto sono versati secondo la quantificazione operata, nel rispetto dei criteri individuati dal regolamento regionale, in Allegato B alla deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni. 2. Il pagamento del contributo avviene secondo le modalità indicate dalla struttura o organismo territorialmente competente. Paragrafo 8 - Ispezioni sugli impianti termici 1. Le ispezioni sono eseguite, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto dell art. 11 commi 5, 6 e 7 del regolamento regionale e secondo l ordine di priorità indicato dalle Linee Guida regionali. Paragrafo 9 - Ispezioni sugli impianti termici ai fini della qualità dell aria 1. Ai fini dell applicazione dell art. 12, comma 9 del regolamento regionale, la struttura o organismo competente quantifica gli oneri aggiuntivi di tali controlli rispetto ai controlli già inclusi nella ispezione prevista dal d.p.r. 74/ A seguito della quantificazione di cui al comma 1 con decreto dirigenziale è determinata una percentuale fra le ispezioni a cui la struttura o organismo competente si attiene e si procede, in sede di ispezione, anche ai controlli di cui all art. 12, comma 9 del regolamento regionale. 3. La percentuale di cui al comma 2 è determinata in modo che i controlli succitati non comportino costi aggiuntivi oltre il 10% del costo totale delle ispezioni. Paragrafo 10 - Funzioni del soggetto incaricato delle ispezioni 1. Il tecnico incaricato nell esercizio delle funzioni connesse alle ispezioni degli impianti termici svolge la funzione di incaricato di pubblico servizio per conto della Regione.

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N L ispezione non può essere effettuata qualora non venga prestato il consenso all ingresso nei locali da parte degli aventi titolo sugli stessi, o qualora il tecnico incaricato rilevi situazioni irregolari che lo esporrebbero a rischi personali. 3. Se all ispettore viene impedito di accedere ai locali ove è installato l impianto termico si configura un rifiuto di ispezione e si procede secondo il regolamento regionale e le Linee Guida regionali. 4. Nei casi di rischi per la sicurezza si procede secondo il regolamento regionale e le Linee Guida regionali. In particolare, secondo le stesse Linee Guida regionali, si procede a segnalazione al sindaco per l emanazione di ordinanza, in applicazione dell art. 50 comma 5 del decreto legislativo 267/2000, di disattivazione dell impianto. Paragrafo 11 - Diffide e sanzioni amministrative 1. In caso di irregolarità riscontrate che comportano diffida e/o sanzione amministrativa si procede secondo il regolamento regionale e le Linee Guida regionali. Paragrafo 12 Responsabilità e copertura assicurativa 1. In caso di affidamento ad organismo di cui all articolo 9, comma 2 del d.lgs. 192/2005, questo è unico responsabile delle attività allo stesso affidate e di quanto ad esse attinente e connesso sotto il profilo giuridico, tecnico economico e finanziario; in particolare è unico responsabile per qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della negligente esecuzione delle attività in questione, con ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa. 2. In applicazione del comma 1, nei casi di affidamento ad organismo di cui al paragrafo 3, lo stesso è tenuto ad approntare e mantenere per tutta la durata dell affidamento adeguate coperture assicurative. In particolare, l organismo dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa congrua a copertura dei danni qui di seguito indicati: a. danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa dell organismo, in conseguenza o in connessione con l esecuzione delle attività affidate; b. danni che l organismo sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili all organismo o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell art c.c.; c. danni recati a persone o cose e di cui l organismo sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, provocati in dipendenza del l esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse; d. danni recati a persone o cose e di cui la Regione sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, provocati in conseguenza o in connessione con l esecuzione delle attività di cui al presente atto.

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Contributi connessi ai rapporti di efficienza energetica e alle ispezioni ALLEGATO B 1. Nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nel regolamento regionale, per gli ambiti di diretta competenza della Regione a seguito della l.r. 22/2015 ed in particolare dal 1 gennaio 2016 nell ambito già di competenza della Provincia di Grosseto, è determinato nella seguente tabella il contributo dovuto in occasione della compilazione e invio del rapporto di efficienza energetica, con le medesime cadenze temporali. a) Impianti con generatore di calore a fiamma b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore c) Impianti alimentati da teleriscaldamento 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 14,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 18,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00 2)Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00 euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005. d) Impianti cogenerativi 1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00 2. Nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nel regolamento regionale, per gli ambiti di diretta competenza della Regione a seguito della l.r. 22/2015, è determinato nella seguente tabella il contributo dovuto in occasione dell ispezione, nel caso di impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non è stato trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, nonché negli altri casi di cui all articolo 11, comma 5, del regolamento regionale. a) Impianti con generatore di calore a fiamma b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore c) Impianti alimentati da teleriscaldamento 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 100,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 130,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 190,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 240,00 5) 50,00 euro in più per ogni generatore aggiuntivo 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 80,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 120,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 180,00 euro 100,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al d.lgs. 192/2005 d) Impianti cogenerativi 1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 140,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 200,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 280,00

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