TITOLO V - DELLE SOCIETÀ

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TITOLO V - DELLE SOCIETÀ"

Transcript

1 Partecipazioni. (1) L assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l oggetto sociale determinato dallo statuto. L assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio [disp.att. 111duodecies]. (1) Cfr. art. 20, d.lgs , n. 385 (T.U. banca); artt. 120 e 121, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria) Unico azionista. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell unico socio, gli amministratori devono depositare per l iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell unico socio [2325; disp.att. 223duodecies; 223viciesbis]. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l iscrizione nel registro delle imprese. L unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. I contratti della società con l unico socio o le operazioni a favore dell unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. (1) Le parole «lo Stato» sono state inserite, ex art. 5, d.lgs , n. 37 (Correttivo riforma delle società). Sezione VI Dell assemblea Luogo di convocazione dell assemblea. L assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. TITOLO V - DELLE SOCIETÀ /2 L assemblea è ordinaria o straordinaria [2364, 2364bis, 2365, 2368, 2370, 2479] Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1); 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero (2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall articolo 2428 le ragioni della dilazione [2364bis] (3). (1) Le parole «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» così sostituiscono le precedenti «al quale è demandato il controllo contabile» ex art. 37, c. 3, d.lgs , n. 39 (Riforma della revisione legale). (2) La parola «ovvero» così sostituisce la precedente «e» ex art. 9, d.lgs , n. 310 (Nuovo correttivo riforma delle società). (3) Cfr. art. 92, d.lgs , n. 209 (Codice delle assicurazioni private). 2364bis. Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza. (1) Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l assemblea ordinaria [2409quater, 2409duodecies, 2409terdecies, 2409quaterdecies]: 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; Parte Prima Codice Civile

2 ) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili [2433]; 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2). Si applica il secondo comma dell articolo (1) Cfr. art. 159, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria). (2) Le parole «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» così sostituiscono le precedenti «il revisore» ex art. 37, c. 4, d.lgs , n. 39 (Riforma della revisione legale) Assemblea straordinaria. (1) L assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza [l.f. 152, 161, 214]. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505bis, l istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l articolo 2436 [disp.att. 223bis]. (1) Cfr. art. 17, c. 5, d.lgs , n. 213 (Introduzione dell euro). LIBRO V - DEL LAVORO Formalità per la convocazione. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l assemblea (1) è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare [2374, 2393]. L avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l assemblea; se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale (2). Per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell avviso sono definite dalle leggi speciali (3) (4). Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell assemblea. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, (5) l assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. (1) Le parole da «Salvo» a «l assemblea» così sostituiscono le precedenti «L assemblea» ex art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs , n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate); le nuove disposizioni «si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010» (art. 7, d.lgs. cit.). (2) Il periodo da «se i quotidiani» a «Gazzetta Uffi ciale» è stato inserito ex art. 5, d.lgs , n. 37 (Correttivo riforma delle società). (3) Periodo aggiunto ex art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 27/2010 cit. (4) Cfr. artt. 46, 126 e 126bis, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria). (5) Le parole «previste per la convocazione,» così sostituiscono la precedente «suddette» ex art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. 27/2010 cit Convocazione su richiesta di soci. Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre (1) o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di

3 341 controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell assemblea, designando la persona che deve presiederla (2). La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. (1) Le parole da «almeno» a «nelle altre» così sostituiscono le precedenti «almeno il decimo del capitale sociale» ex art. 1, c. 2, d.lgs , n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate); per l applicazione, v. nota (1) sub art (2) Cfr. art. 33, d.lgs , n. 5 (Procedimenti in materia di diritto societario) nonché artt. 54 c. 5-6, e 60, l , n. 69 (Riforma del processo civile) Costituzione dell assemblea e validità delle deliberazioni. (1) L assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di [tanti soci che rappresentino] (3) più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea [disp.att. 223bis]. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto (4) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l approvazione della deliberazione [2377]. (1) Cfr. artt. 46, 126, 126bis e 145, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria). (2) Le parole «quando è rappresentata» così sostituiscono le precedenti «con l intervento di tanti soci che rappresentino», nel comma 1, e «con la presenza di tanti soci che rappresentino», nel comma 2, ex art. 1, c. 3, lett. a) e b), d.lgs. TITOLO V - DELLE SOCIETÀ , n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate); per l applicazione v. nota (1) sub art (3) Le parole in parentesi quadra sono soppresse ex art. 1, c. 3, lett. b), d.lgs. 27/2010 cit. (4) Le parole «soggetto al quale spetta il diritto di voto» così sostituiscono la precedente «socio» ex art. 1, c. 3, lett. c), d.lgs. 27/2010 cit Seconda convocazione e convocazioni successive. (1) Se all assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta all articolo precedente, l assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all unica convocazione si applichino, per l assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo (2). Nell avviso di convocazione dell assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell avviso, l assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell articolo 2366 è ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata [dai soci partecipanti] (3), e l assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di [tanti soci che rappresentino] (3) più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all estero e l emissione delle azioni di cui al secondo comma dell articolo 2351 (4). Parte Prima Codice Civile

4 Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato (5) almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata [2377], e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (5). (1) Cfr. artt. 46, 126 e 126bis, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria). (2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 4, lett. a), d.lgs , n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate); per l applicazione v. nota (1) sub art Il precedente testo del c. 1 così disponeva: «Se i soci partecipanti all assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall articolo precedente, l assemblea deve essere nuovamente convocata». (3) Le parole in parentesi quadra sono soppresse ex art. 1, c. 4, lett. b) e c), d.lgs. 27/2010 cit. (4) Le parole da «e l emissione» a «2351» così sostituiscono le precedenti «e l emissione di azioni privilegiate» ex art. 5, d.lgs , n. 37 (Correttivo riforma delle società). (5) Le parole «quando è rappresentato» così sostituiscono le precedenti «con la presenza di tanti soci che rappresentino» e le parole da «, e delibera» a «in assemblea» sono aggiunte ex art. 1, c. 4, lett. d), d.lgs. 27/2010 cit Diritto d intervento all assemblea ed esercizio del voto. (1) (2) Possono intervenire all assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all assemblea o che hanno effettuato il deposito. Lo statuto può consentire l intervento all assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all assemblea. LIBRO V - DEL LAVORO 342 Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all intervento e all esercizio del diritto di voto nell assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate) (art. 1, c. 5); per l applicazione v. nota (1) sub art Il testo precedente, come modificato ex art. 10, d.lgs , n. 310 (Nuovo correttivo riforma delle società) così disponeva: «2370. Diritto d intervento all assemblea ed esercizio del voto. Possono intervenire all assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certifi cazione presso la sede sociale o le banche indicate nell avviso di convocazione, fi ssando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell intermediario che tiene i relativi conti. Se le azioni sono nominative, la società provvede all iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell intermediario di cui al comma precedente. Lo statuto può consentire l intervento all assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all assemblea». (2) Cfr. artt. 46 e 127, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria) Presidenza dell assemblea. L assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell assemblea è redatto da un notaio Rappresentanza nell assemblea. (1) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentan-

5 343 za deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società (2). Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura. Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall articolo 2539 (3). (1) Cfr. artt. 136 e ss., 160 c. 2, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria). (2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 6, lett. a), d.lgs , n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate); per l applicazione v. nota (1) sub art Il precedente testo del c. 1 così disponeva: «Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società». (3) Comma aggiunto ex art. 1, c. 6, lett. b), d.lgs. 27/2010 cit Conflitto d interessi. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro (1) che abbiano, per conto proprio o di terzi, TITOLO V - DELLE SOCIETÀ un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza [1394, 1395, 2393, 2409decies]. (1) Le parole «di coloro» così sostituiscono le precedenti «di soci» ex art. 1, c. 7, d.lgs , n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate); per l applicazione v. nota (1) sub art Rinvio dell assemblea. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni [2366]. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto Verbale delle deliberazioni dell assemblea. Le deliberazioni dell assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell assemblea e, anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno. Il verbale dell assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione Assemblee speciali. (1) Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. (1) Cfr. artt. 47, 146, 147bis, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria); art. 17, c. 5, d.lgs , n. 213 (Introduzione dell euro). Parte Prima Codice Civile

6 Annullabilità delle deliberazioni. Le deliberazioni dell assemblea, prese in conformità della legge e dell atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti [2378, 2479] (1). Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale [disp.att. 223sexies] (2). L impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria [2378]. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l incompletezza o l inesattezza del verbale, salvo che impediscano l accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. L impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo [disp.att. 223sexies]. L annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto LIBRO V - DEL LAVORO 344 la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita [2373, 2416, 2434bis, 2479ter]. (1) Comma inserito ex art. 5, d.lgs , n. 37 (Correttivo riforma delle società). (2) Cfr. artt. 147, c. 3, e 157, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione fi nanziaria) Procedimento d impugnazione. L impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede [disp.att. 223sexies]. Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma (1) dell articolo Fermo restando quanto disposto dall articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l annullamento e provvede sul risarcimento dell eventuale danno, ove richiesto. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l impugnante può chiedere la sospensione dell esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell esecuzione della deliberazione;

7 345 può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l eventuale risarcimento dei danni. All udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l udienza. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma (1) dell articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma (1) dell articolo I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese [2479ter] (2). (1) Le parole «terzo comma», nel comma 2; «quarto comma» e «sesto comma», nel comma 5, così sostituiscono le precedenti «secondo comma», nel comma 2; «terzo comma» e «quinto comma», rispettivamente, nel comma 5, ex art. 5, d.lgs , n. 37 (Correttivo riforma delle società). (2) Comma aggiunto ex art. 5, d.lgs. 37/2004 cit. TITOLO V - DELLE SOCIETÀ / Nullità delle deliberazioni. Nei casi di mancata convocazione dell assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili [disp.att. 223sexies]. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l invalidità può essere rilevata d ufficio dal giudice. Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d irregolarità dell avviso, se questo proviene da un componente dell organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente (1) avvertiti della convocazione e della data dell assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell assemblea, o dal presidente del consiglio d amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma (1) dell articolo 2377 [2379bis, 2379ter, 2416, 2434bis] (2). (1) Le parole «preventivamente», nel comma 3, e «settimo e ottavo comma», nel comma 4, così sostituiscono le precedenti «tempestivamente», nel comma 3, e «sesto e settimo comma», nel comma 4, ex art. 5, d.lgs , n. 37 (Correttivo riforma delle società). (2) V. nota (2) sub art bis. Sanatoria della nullità. L impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell assemblea [disp. att. 223sexies]. L invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione [2379, 2479ter]. 2379ter. Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni. Nei casi previsti dall articolo 2379 l impugnativa dell aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall approvazione del bilancio dell esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita [disp.att. 223sexies]. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l attestazione che l aumento è stato anche parzialmente eseguito; l invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi [2479ter]. Parte Prima Codice Civile

8 1397 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 App. 15 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U , n. 245, s.o. n. 239/L). Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (1) (2) (1) Il presente decreto è entrato in vigore il , ex art. 2, d.l , n. 122, conv. in l , n. 185 (v. però nota (1) sub art. 138 infra). Per le disposizioni del Capo V della Parte II v. nota (1) sub Capo V. (2) Il presente testo unico è integrato con le correzioni apportate all art. 136 (errata corrige in G.U , n. 262) agli artt. 5, 24, 25, 28, 30, 33, 37, 44, 47-50, 58, 68, 71-75, 78, 82, 90, alla Sezione dopo l art. 92, 97, 100, 102, 104, 109, 112, 120, 125, 128, 130, 132 e 134 (avviso di rettifica in G.U , n. 264, che, tra l altro, ha convertito in euro gli importi espressi in lire nel testo originario). Le ulteriori modifiche sono segnalate in nota ai relativi articoli. PARTE I ATTIVITÀ EDILIZIA TITOLO I Disposizioni generali CAPO I Attività edilizia 1 (L). Ambito di applicazione. 1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell attività edilizia. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia. 3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. 2 (L). Competenze delle regioni e degli enti locali. 1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 4. I comuni, nell ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. 3 (L). Defi nizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31). 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica (1); e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; Parte Terza Norme complementari

9 App. 15 e.4) l installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all aperto ove comportino l esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall art. 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n (1) Lettera così modificata ex art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs , n. 301 (G.U , n. 16). Cfr. circ , n (G.U , n. 271, s.o.) per chiarimenti interpretativi. 4 (L). Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33). 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell art. 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1bis. A decorrere dal 1 gennaio 2011 (1), nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw (2). 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. EDILIZIA E URBANISTICA 1398 (1) Il precedente termine del «1 gennaio 2009» è stato dapprima differito al 1 gennaio 2010 ai sensi del c. 1octies, dell art. 29 (Concessioni aeroportuali) d.l , n. 207, conv. in l , n. 14 (Milleproroghe) e successivamente così sostituito ex art. 8, c. 4bis, d.l , n. 194, conv. in l , n. 25 (Milleproroghe). (2) Comma inserito ex art. 1, c. 350, l , n. 296 (legge fi nanziaria 2007) e successivamente così sostituito ex art. 1, c. 289, l , n. 244 (legge fi nanziaria 2008). 5 (R). Sportello unico per l edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). 1. Le amministrazioni comunali, nell ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; d) all adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; f) alla cura dei rapporti tra l amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all intervento edilizio oggetto dell istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all applicazione della parte seconda del testo unico [n.d.r.].

10 1399 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 App Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell art. 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio. 4. L ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; b) l assenso dell amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all art. 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898; c) l autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) l autorizzazione dell autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell art. 55 del codice della navigazione; e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell art. 25 del decreto legislativo n. 29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante della commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l adeguamento al piano comprensoriale previsto dall art. 5 della stessa legge, per l attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant Erasmo; g) il parere dell autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta dell autorità competente ai sensi dell art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. [n.d.r.] L indicazione delle lettere a), b), d), e) ed f) di cui al presente comma è tale nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. TITOLO II Titoli abilitativi CAPO I Disposizioni generali 6 (L). Attività edilizia libera. (1) 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all effi cienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell edifi cio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; c) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edifi cio; d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edifi cato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifi ci, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; l) le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifi ci. 2. Al fi ne di semplifi care il rilascio del certifi cato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certifi cato stesso, ove previsto, è rilasciato in via Parte Terza Norme complementari

CODICE CIVILE. con le parole «previste per la convocazione,».

CODICE CIVILE. con le parole «previste per la convocazione,». 717 TITOLO V - Delle società Artt. 2367-2368 dopo il 1 gennaio 2013. Precedentemente l art. 1, co. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, aveva inserito le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali

Dettagli

ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI NELLA S.P.A.

ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI NELLA S.P.A. SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ SULLA NULLITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI NELLE S.P.A. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI NELLA S.P.A. Artt. 2377-2379-ter

Dettagli

SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A.

SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A. SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ IN TEMA DI AS- SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE ASSEMBLEE DEI SOCI NELLA S.P.A. Artt. 2363-2369 Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto

Dettagli

L ASSEMBLEA E LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

L ASSEMBLEA E LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA L ASSEMBLEA E LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Scheda a cura di Claudio Venturi Competenze Formalità per la convocazione Quorum costitutivo Quorum deliberativo Diritto di intervento

Dettagli

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Provincia di Pistoia) C.F. - P.I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUM.

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Provincia di Pistoia) C.F. - P.I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUM. (Provincia di Pistoia) C.F. - P.I. 00185430477 ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUM. 32 DEL 22-02-2014 Oggetto : ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) L anno 2014, il giorno

Dettagli

Prof. Roma Carmelo INTERVENTI EDILIZI

Prof. Roma Carmelo INTERVENTI EDILIZI INTERVENTI EDILIZI Gli interventi edilizi Sono disciplinati dal Testo Unico dell edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 o Testo Unico dell edilizia) in vigore dai 30 giugno 2003. Per interventi edilizi

Dettagli

INTERVENTI EDILIZI E RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

INTERVENTI EDILIZI E RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI INTERVENTI EDILIZI E RELATIVI REGIMI 1 Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad

Dettagli

Manutenzione ordinaria:

Manutenzione ordinaria: Manutenzione ordinaria: 1 opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. edilizia libera DPR 380/2001,

Dettagli

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E SUO FUNZIONAMENTO

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E SUO FUNZIONAMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 31.07.2003 OGGETTO: COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E SUO FUNZIONAMENTO LA GIUNTA COMUNALE Premesso

Dettagli

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO PARTE SECONDA - ORDINAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO 58 - D.P.R. 6 giugno 00, n. 380 (suppl. ord. G.U. 0 ottobre 00, n. 45). Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Dettagli

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI MANUTENZIONE ORDINARIA gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad

Dettagli

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.) (Testo coordinato

Dettagli

Allo SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA COMUNE DI LONGARONE

Allo SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA COMUNE DI LONGARONE Comune di Longarone (Provincia di Belluno) Area Urbanistica, Edilizia ed Ecologia INTERNET: www.longarone.net E-MAIL: edilizia@longarone. net Via Roma, 60 c.a.p. 32013 LONGARONE BL - (0437) 575811 - fax

Dettagli

COMUNE DI ORCIANO PISANO TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE O IN ALTERNATIVA A SCIA

COMUNE DI ORCIANO PISANO TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE O IN ALTERNATIVA A SCIA Area 2 Tecnica ALLEGATO A - DIRITTI TECNICI DI SEGRETERIA 2019 L aggiornamento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 2016 al 2018 è pari al +2,20%; il relativo

Dettagli

CLASSIFICAZIONE LAVORI E CONTESTUALE PRATICA EDILIZIA CONNESSA

CLASSIFICAZIONE LAVORI E CONTESTUALE PRATICA EDILIZIA CONNESSA IMPORTANTE: L UFFICIO TECNICO COMUNALE HA PREDISPOSTO IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ONLINE (SUE) AI SENSI DEL D.P.R. 06/06/01 n. 380 (Testo unico dell Edilizia). L'ATTIVAZIONE

Dettagli

Titolo abilitativo per l attività edilizia. Quando serve il permesso di costruire e quando una semplice comunicazione. Qual è la procedura?

Titolo abilitativo per l attività edilizia. Quando serve il permesso di costruire e quando una semplice comunicazione. Qual è la procedura? Permesso di costruire: cos'è e come chiederlo Autore : Mariano Acquaviva Data: 22/03/2018 Titolo abilitativo per l attività edilizia. Quando serve il permesso di costruire e quando una semplice comunicazione.

Dettagli

Quotidiano d'informazione giuridica - n.2440 del Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

Quotidiano d'informazione giuridica - n.2440 del Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto Pagina 1 di 7 Quotidiano d'informazione giuridica - n.2440 del 19.03.2009 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto Testo unico in materia edilizia D.P.R., testo coordinato, 06.06.2001

Dettagli

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.) (1) (2) (Testo

Dettagli

DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L.

DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L. DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L. SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA DEI SOCI INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEI SOCI Artt. 2479 e 2479-ter Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D.

Dettagli

PROCEDURE ED INTERVENTI EDILIZI

PROCEDURE ED INTERVENTI EDILIZI Unione Lombarda dei comuni della Ciria Comuni di CORTE DE FRATI OLMENETA GRONTARDO www.unionedeicomuni.cr.it info@unionedeicomuni.cr.it PROCEDURE ED INTERVENTI EDILIZI Normativa di riferimento Attività

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA Delega per l intervento in Assemblea Il/La Sottoscritto/a nato/a a, il, codice fiscale residente in, in qualità di: avente diritto di voto su n. azioni

Dettagli

31. Costituzione dell assemblea e maggioranze.

31. Costituzione dell assemblea e maggioranze. 31. Costituzione dell assemblea e maggioranze. Siamo giunti alla fase successiva alla convocazione dell assemblea, cioè quella della riunione dei soci. Si può finalmente svolgere l assemblea, che, come

Dettagli

DISCIPLINA DELL ATTIVITA EDILIZIA

DISCIPLINA DELL ATTIVITA EDILIZIA CORSO DI AVVICINAMENTO AGLI ESAMI DI STATO PER L L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE Aula Magna Facoltà di Ingegneria Napoli DISCIPLINA DELL ATTIVITA EDILIZIA Testo unico edilizia D.P.R. 380/2001

Dettagli

LA SOCIETA PER AZIONI

LA SOCIETA PER AZIONI LA CONVOCAZIONE DELL DEI SOCI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Docente Alberto PRIVITERA 1 L DEI SOCI E L ORGANO SOVRANO DELLA S.P.A. IN ESSA SI FORMA LA VOLONTA SOCIALE CHE VIENE ATTUATA DALL ORGANO AMMINISTRATIVO

Dettagli

Schema di decreto legge recante Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche

Schema di decreto legge recante Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche Schema di decreto legge recante Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche Art. 1 (Attività edilizia libera) 1. L art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 è sostituito dal seguente:

Dettagli

Schema di decreto legge recante Interventi urgenti di semplificazione

Schema di decreto legge recante Interventi urgenti di semplificazione Schema di decreto legge recante Interventi urgenti di semplificazione Art. 1 (Attività edilizia libera) 1. L art. 6 del D.P.R. n. 380 DEL 2001 è sostituito dal seguente: 6. (L) Attività edilizia libera.

Dettagli

URBANISTICA TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

URBANISTICA TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, s.o. n. 239) (ripubblicazione sul S.o. n. 246 alla

Dettagli

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001, s.o. n. 239) (ripubblicazione sul S.o. n. 246 alla

Dettagli

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE Numero: 6606 Difficolta' :2 Risposta 1: No I soci di una societa' per azioni che siano anche componenti del consiglio di gestione possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina dei consiglieri

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALL ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

REGOLAMENTO RELATIVO ALL ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA REGOLAMENTO RELATIVO ALL ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 1 Articolo 1 - Oggetto Il presente Regolamento, nell'ambito dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Dettagli

SPA: Società per azioni

SPA: Società per azioni SPA: Società per azioni E una società di capitali: (art. 2325 c.c., 1 comma)per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2346 c.c., 1 comma) la partecipazione sociale

Dettagli

COMUNE DI ORCIANO PISANO

COMUNE DI ORCIANO PISANO Area 2 Tecnica ALLEGATO A Oggetto: Diritti tecnici di segreteria 2017 L aggiornamento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 2014 al 2016 è pari al +0,40%; il

Dettagli

P07- Vorrei presentare una comunicazione di esecuzione lavori - rev.5 del

P07- Vorrei presentare una comunicazione di esecuzione lavori - rev.5 del P07- Vorrei presentare una comunicazione di esecuzione lavori - rev.5 del 14.3.2016 Definizione Si tratta di una comunicazione, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., che il proprietario dell'immobile

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE Proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli:

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE Proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE 2011 Parte Straordinaria Proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli: Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, recependo la direttiva 2007/36/CE

Dettagli

Titoli abilitativi edilizi

Titoli abilitativi edilizi Titoli abilitativi edilizi Ecco la guida definitiva in funzione degli interventi da realizzare CON LA ASSEVERATA stralcio dalla tabella A D.Lgs 222/2016 Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se

Dettagli

LE ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SOCIETA PER AZIONI

LE ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SOCIETA PER AZIONI LE ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SOCIETA PER AZIONI Scheda a cura di Claudio Venturi Competenze Formalità per la convocazione Quorum costitutivo Quorum deliberativo Diritto di intervento e

Dettagli

al N.C.T.: Fg. n. mappale n. ; al N.C.E.U.: Fg. n. mappale n. sub. ; COMUNICA

al N.C.T.: Fg. n. mappale n. ; al N.C.E.U.: Fg. n. mappale n. sub. ; COMUNICA COMUNICAZIONE ATTIVITA EDILIZIA LIBERA Ai sensi dell art.6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come modificato dal D.L. 25 marzo 2010, n.40 convertito con la L.22 maggio 2010, n.73 Il sottoscritto, C.F. _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Dettagli

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA CITTA DI BENEVENTO PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA Via del Pomerio Pal. Ex Impregilo Piazzale Iannelli E-MAIL : suecomunebn@pec.comunebn.it sportellounico@comunebn.it

Dettagli

1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI 1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi # ATTIVITÀ 1 2 3 Manutenzione

Dettagli

con sede in via/piazza n. che rappresenta in qualità di

con sede in via/piazza n. che rappresenta in qualità di Comune di Villata Provincia di Vercelli Sportello Unico edilizia P.G. Marca da bollo da euro 10,33 DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (articoli da 11 a 15 del d.p.r. n. 380 del 2001) ordinario per interventi

Dettagli

PROGETTO DI MODIFICHE STATUTARIE

PROGETTO DI MODIFICHE STATUTARIE PROGETTO DI MODIFICHE STATUTARIE articolo 11 (Convocazione dell assemblea) 1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione

Dettagli

Prot. Al Responsabile dell Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pregnana Milanese

Prot. Al Responsabile dell Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pregnana Milanese Comune di Pregnana Milanese Provincia di Milano Settore Tecnico Ufficio Edilizia Privata Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Carnuccio Prot. Marca da bollo da euro 14,62 DOMANDA DI PERMESSO DI

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. DPR 380_01 A1 Pag: 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo coordinato, aggiornato al DL 21

Dettagli

Le nuove norme per le società cooperative con azioni quotate introdotte dal decreto legislativo n 27 del 2010

Le nuove norme per le società cooperative con azioni quotate introdotte dal decreto legislativo n 27 del 2010 Le nuove norme per le società cooperative con azioni quotate introdotte dal decreto legislativo n 27 del 2010 Autore: Visconti Gianfranco In: Diritto civile e commerciale 1) Le norme sulle società cooperative

Dettagli

1. - ATTIVITA EDILIZIA LIBERA

1. - ATTIVITA EDILIZIA LIBERA I TITOLI EDILIZI ABILITATIVI NEL T.U. EDILIZIA dopo le modifiche apportate da: D.L. n. 78,/2010 conver. in L. n. 122/2010; D.L. 70/2010 conver. in L. n. 106/2011; D.L. 22/6/2012, conver. in L. 134/2012

Dettagli

PROCEDIMENTI EDILIZI DA APPLICARE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

PROCEDIMENTI EDILIZI DA APPLICARE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DIREZIONE URBANISTICA SERVIZIO Edilizia Privata Scheda SUE P01 PROCEDIMENTI EDILIZI DA APPLICARE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTI con riferimento al ed alla aggiornamento Agosto 2015 Note di metodo

Dettagli

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza)

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SERVIZIO DEL TERRITORIO TITOLI EDILIZI: CIL - CILA - SCIA - super SCIA - SCIA per l'agibilità Con l entrata in vigore del DLgs 222/2016 che apporta modifiche

Dettagli

Glossario dell edilizia libera: contenuti

Glossario dell edilizia libera: contenuti Webinar IL GLOSSARIO DELL EDILIZIA LIBERA Glossario dell edilizia libera: contenuti Arch. Dora Lanzetta 5 giugno 2018 Glossario edilizia libera: RIFERIMENTI Elenco delle principali opere non soggette a

Dettagli

Scia 2: i titoli edilizi e i procedimenti per ogni tipologia di intervento

Scia 2: i titoli edilizi e i procedimenti per ogni tipologia di intervento Scia 2: i titoli edilizi e i procedimenti per ogni tipologia di intervento Nel Decreto di prossima pubblicazione una tabella riassume le procedure da seguire, gli adempimenti successivi e la nuova disciplina

Dettagli

COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Art. 80 L.R. 1/2005 art. B16 del Regolamento Edilizio

COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Art. 80 L.R. 1/2005 art. B16 del Regolamento Edilizio Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) di... Comune di SARTEANO Servizio edilizia privata 1 copia in carta semplice copia denunciante COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Art. 80 L.R. 1/2005

Dettagli

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi

Dettagli

- EDILIZIA - RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO. Attività edilizia libera

- EDILIZIA - RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO. Attività edilizia libera - EDILIZIA - RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Manutenzione ordinaria

Dettagli

Statuto Carbosulcis S.p.a. Articolo 1 Denominazione. Articolo 2 Sede

Statuto Carbosulcis S.p.a. Articolo 1 Denominazione. Articolo 2 Sede Allegato alla Delib.G.R. n. 40/18 del 11.10.2012 Statuto Carbosulcis S.p.a La società è denominata CARBOSULCIS S.P.A. Articolo 1 Denominazione Articolo 2 Sede La società ha sede in Gonnesa, all indirizzo

Dettagli

SEZIONE II - EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO. Attività edilizia libera

SEZIONE II - EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO. Attività edilizia libera SEZIONE II - EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Manutenzione

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA Delega per l intervento in Assemblea Il/La Sottoscritto/a nato/a a, il, codice fiscale residente in, in qualità di: avente diritto di voto su n. azioni

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA Delega per l intervento in Assemblea Il/La Sottoscritto/a nato/a a, il, codice fiscale residente in, in qualità di: avente diritto di voto su n. azioni

Dettagli

COMUNE DI SESTOLA PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SESTOLA PROVINCIA DI MODENA Prot. ut/201 Sestola, 03/06/2010 Ai liberi professionisti LORO SEDI Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO AL D.L. 40/2010 CONVERTITO IN LEGGE 73/2010, IN VIGORE DAL 26/05/2010. Gentili colleghi, gentili professionisti,

Dettagli

Comune di Lonate Ceppino Servizi Urbanistici

Comune di Lonate Ceppino Servizi Urbanistici Comune di Lonate Ceppino Servizi Urbanistici RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA EDILIZIA n. INTESTATA A Parte riservata all ufficio I sottoscritt 1) nato/a a prov. il residente in via/p.zza n.

Dettagli

EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO. Attività edilizia libera

EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO. Attività edilizia libera EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Manutenzione ordinaria

Dettagli

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n Documento sulle anticipazioni

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n Documento sulle anticipazioni CENTO STELLE REALE Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n. 5052 Documento sulle anticipazioni ( redatto ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre

Dettagli

SEZIONE II - EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO

SEZIONE II - EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI REGIME AMMINISTRATIVO SEZIONE II - EDILIZIA 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Manutenzione

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA del 19.04.2011. - Conferimento di delega -

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA del 19.04.2011. - Conferimento di delega - Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA del 19.04.2011 - Conferimento di delega - Il/La Sottoscritto/a nato/a a, il, in qualità di: socio titolare di n. azioni ordinarie Banca Intermobiliare

Dettagli

STATUTO Articolo 1 Denominazione È costituita una società per azioni denominata Prometeia Advisor società di intermediazione mobiliare S.p.A.

STATUTO Articolo 1 Denominazione È costituita una società per azioni denominata Prometeia Advisor società di intermediazione mobiliare S.p.A. STATUTO Articolo 1 Denominazione È costituita una società per azioni denominata Prometeia Advisor società di intermediazione mobiliare S.p.A. o in breve Prometeia Advisor Sim S.p.A.. Articolo 2 Sede La

Dettagli

INDICE. Art c.c. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza... 9

INDICE. Art c.c. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza... 9 Prefazione di Giovanni Lo Cascio... Gli Autori... V VII Art. 2363 c.c. Luogo di convocazione dell assemblea... 1 1. L assemblea nel modello legale e statutario... 1 2. Luogo di convocazione dell assemblea...

Dettagli

Copyright Esselibri S.p.A.

Copyright Esselibri S.p.A. SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III SEZIONE IV SEZIONE V SEZIONE VI SEZIONE VII PARTE SECONDA LEGISLAZIONE SPECIALE - ABITABILITÀ ED EDILIZIA - AMMINISTRATORI E PRIVACY - ANTENNE RADIOFONICHE E TELEVISIVE

Dettagli

Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Modena, 31/05/2010 Protocollo generale n. 70258/10 CG-DO/cg-do A tutto il personale del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia Agli Ordini e Collegi

Dettagli

L'esame del progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci

L'esame del progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci L'esame del progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci Il diritto di informazione dei soci Tipi di soci Soci di società di persone Soci di società di capitali Diritto di rendicontazione Diritto

Dettagli

Il Testo Unico per l edilizia

Il Testo Unico per l edilizia CAPITOLO TRE 31 Il Testo Unico per l edilizia 3.1. La genesi del provvedimento Il Testo Unico per l edilizia, è un provvedimento che dà parziale attuazione alla delega conferita al Governo, ai sensi dell

Dettagli

Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d impresa

Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d impresa Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d impresa Avv. Edoardo Courir Partner, Bird & Bird Sommario Modelli di corporate governance Ordinario Dualistico Monistico Compiti degli

Dettagli

ý Progettista con studio in via/piazza Direttore Lavori iscritto all della provincia di al n. Timbro e firma per assenso:

ý Progettista con studio in via/piazza Direttore Lavori iscritto all della provincia di al n. Timbro e firma per assenso: TABELLA A Interventi previsti dall articolo 10 del d.p.r. n. 380 del 2001 nuova costruzione: costruzione di manufatti edilizi ampliamento di manufatti edilizi esistenti all esterno della sagoma disciplinata

Dettagli

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI Iscritto con il numero 1164 all Albo dei Fondi Pensione DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo pensione CISL. Il Fondo pensione

Dettagli

DIRITTO DI RECESSO NELLA S.P.A.

DIRITTO DI RECESSO NELLA S.P.A. SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ SUL DIRITTO DI RECESSO NELLE S.P.A. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE DIRITTO DI RECESSO NELLA S.P.A. Artt. 2437-2437-sexies - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D.

Dettagli

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (articoli da 11 a 15 del d.p.r. n. 380 del 2001)

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (articoli da 11 a 15 del d.p.r. n. 380 del 2001) Al Responsabile dello Sportello Unico del Comune di DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (articoli da 11 a 15 del d.p.r. n. 380 del 2001) Il/La sottoscritto/a nato a prov. il codice fiscale Cittadinanza residente

Dettagli

COMUNICAZIONE FACOLTATIVA ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (1)

COMUNICAZIONE FACOLTATIVA ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (1) Allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune di TORREVECCHIA PIA Provincia di Pavia Settore 4 Urbanistica Edilizia Protocollo dell Ente COMUNICAZIONE FACOLTATIVA ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (1) PRATICA

Dettagli

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO IERI OGGI

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO IERI OGGI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO IERI Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - c.d. Legge Urbanistica Legge 06 agosto1967, n. 765 - c.d. Legge Ponte Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - c.d. Legge Bucalossi Legge 05 agosto

Dettagli

con sede in via/piazza n. che rappresenta in qualità di

con sede in via/piazza n. che rappresenta in qualità di Comune di Giaveno Provincia di Torino Area Urbanistica Sportello Unico edilizia Timbro del protocollo comunale: Marca da bollo DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (articoli da 11 a 15 del d.p.r. n. 380 del

Dettagli

OGGETTO : Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per. sito in. Il sottoscritto/a, nato/a a. il.e residente in..., in Via/Piazza..

OGGETTO : Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per. sito in. Il sottoscritto/a, nato/a a. il.e residente in..., in Via/Piazza.. OGGETTO : Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per. sito in. PROPRIETARIO:.. Il sottoscritto/a, nato/a a. il.e residente in..., in Via/Piazza.. C O M U N I C A alla S.V. di dare inizio ai l

Dettagli

COMUNE DI POGGIO TORRIANA Provincia di Rimini

COMUNE DI POGGIO TORRIANA Provincia di Rimini ORIGINALE Seduta del 06/02/2014 n. 17 (CON POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA) Oggetto: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE, ATTI E CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Dettagli

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8 Capitale sociale Euro 475.134.602,10 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Dettagli

INDIC SOMMARIO. Parte prima II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

INDIC SOMMARIO. Parte prima II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INDIC SOMMARIO Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... XV XVII Parte prima II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Capitolo 1 LA FASE PREPARATORIA. L ACCESSO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1.1.

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea

Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA. Delega per l intervento in Assemblea Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA Delega per l intervento in Assemblea Il/La Sottoscritto/a nato/a a, il, codice fiscale residente in, in qualità di: avente diritto di voto su n. azioni

Dettagli

INDICE. Art c.c. Emissione delle azioni... 1

INDICE. Art c.c. Emissione delle azioni... 1 Art. 2346 c.c. Emissione delle azioni... 1 1. Tecniche di rappresentazione della partecipazione sociale... 2 2. Le azioni senza valore nominale... 3 3. Conferimenti ed assegnazione di azioni... 7 4. Strumenti

Dettagli

Governance: procedura nella formazione e approvazione del bilancio di esercizio nelle società non quotate

Governance: procedura nella formazione e approvazione del bilancio di esercizio nelle società non quotate S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Governance: procedura nella formazione e approvazione del bilancio di esercizio nelle società non quotate Alessandro Savorana Consigliere Delegato Diritto

Dettagli

Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario BIM 1,50% subordinato convertibile in azioni ordinarie (cod. ISIN IT )

Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario BIM 1,50% subordinato convertibile in azioni ordinarie (cod. ISIN IT ) Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario BIM 1,50% 2005-2015 subordinato convertibile in azioni ordinarie (cod. ISIN IT0003853014) Delega per l intervento in Assemblea Il/La Sottoscritto/a

Dettagli

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) PROCEDIMENTI IMPORTI DIRITTI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) CILA per opere di manutenzione straordinaria di. 70,00 restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere

Dettagli

GENERAFUTURO. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (ed. 03/16)

GENERAFUTURO. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (ed. 03/16) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (ed. 03/16) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Documento sulle anticipazioni Edizione

Dettagli

Atto rilasciato dal Comune per regolarizzare opere edilizie eseguite in assenza o in difformità da titolo abilitativo.

Atto rilasciato dal Comune per regolarizzare opere edilizie eseguite in assenza o in difformità da titolo abilitativo. Atto rilasciato dal Comune per regolarizzare opere edilizie eseguite in assenza o in difformità da titolo abilitativo. Come fare la richiesta Per richiedere l'accertamento di conformità è necessario essere

Dettagli

Super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)

Super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire) Con l entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in piedi 5 titoli abilitativi: Edilizia libera (senza necessità di

Dettagli

C O M U N E D I A S C I A N O PROVINCIA DI SIENA

C O M U N E D I A S C I A N O PROVINCIA DI SIENA 1 C O M U N E D I A S C I A N O PROVINCIA DI SIENA 0577 71441-714502 Fax 0577 719517 Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico per l edilizia. Articolo 1 Oggetto 1. Il presente

Dettagli

La disciplina degli interventi la L. 457/78 NORME PER L EDILIZIA RESIDENZIALE

La disciplina degli interventi la L. 457/78 NORME PER L EDILIZIA RESIDENZIALE Art. 31 definizione degli interventi gli INTERVENTI DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione

Dettagli

Toscana Aeroporti S.p.A.

Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana Aeroporti S.p.A. TOSCANA AEROPORTI S.p.A. Sede legale in Firenze, Via del Termine, n. 11 capitale sociale 30.709.743,90 i.v. Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 11 maggio 2018, ore 11:00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Diaz 6, in unica convocazione

Dettagli

Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA. (Art. 6 comma 1 D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA. (Art. 6 comma 1 D.P.R. 06/06/2001 n. 380) CODICE PRATICA *CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM Allo Sportello Unico Comune / Comunità / Unione DATI DEL TITOLARE DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA Cognome Nome Codice fiscale Data di

Dettagli