Giugno Parte III - RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - leasing finanziario: la contabilizzazione dopo la riforma ( 1 ), di Michele Iori

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1 Giugno 2003 Parte III - RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - leasing finanziario: la contabilizzazione dopo la riforma ( 1 ), di Michele Iori 1. Premessa Il tema del trattamento contabile delle operazioni di leasing è da tempo al centro di dibattiti e discussioni internazionali con una sostanziale differenza fra il sistema anglosassone (tipico dei regimi di common law), regolamentato dallo IAS 17 e il sistema che privilegia l aspetto civilistico-fiscale, come l Italia. Gli IAS prevedono che, contrariamente alle regole attuali, il leasing sia inserito nello stato patrimoniale del soggetto utilizzatore e venga ammortizzato come se fosse un bene di proprietà. Questo sistema implica la distinzione fra titolarità giuridica e titolarità economica del bene e prevede l iscrizione nello stato patrimoniale del soggetto che dispone della titolarità economica. Il contratto di leasing finanziario non è ancora stato trattato dai Principi contabili nazionali: il documento n. 16 «Le immobilizzazioni materiali» specifica che non tratta i beni di terzi (in leasing), mentre il documento n. 17 «Il bilancio consolidato» prescrive che in detto bilancio venga adottato il metodo finanziario stabilito dallo IAS 17 e ammette solo in via subordinata e transitoria che il leasing finanziario venga trattato come leasing operativo. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali l art. 67, co. 8, D.P.R. 917/1986 [CFF 5167] stabilisce le modalità di deduzione dell ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria e le condizioni per la deducibilità dei canoni da parte del conduttore. In particolare la deduzione dei canoni di leasing da parte dell impresa utilizzatrice è ammessa alle seguenti condizioni: - per i beni immobili la durata del contratto non deve essere inferiore a otto anni; 1 Pubblicato su La settimana Fiscale n. 19/2003

2 - per i beni mobili la durata non deve essere inferiore alla metà della durata dell ammortamento ordinario calcolato con l applicazione dei coefficienti ministeriali, in relazione all attività esercitata dall impresa utilizzatrice. 2. Riforma societaria La L , n. 366 «Delega al Governo per la riforma del diritto societario» all art. 6, lett. c) stabilisce una specifica disciplina, fra l altro, per le operazioni di locazione finanziaria. La relazione specifica che per il leasing finanziario «andrebbe codificato un trattamento contabile in grado di rispecchiare meglio l essenza economica» del contratto, inoltre «parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d. metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale». E da sottolineare che, nella relazione, viene usato il condizionale che indica una possibilità, non è quindi una precisazione o un obbligo. L attuale normativa civilistica prevede, invece, l utilizzo del metodo patrimoniale, in base al quale il locatario contabilizza periodicamente, come costi d esercizio, i canoni di locazione contrattualmente dovuti, senza rilevare tra le attività i beni oggetto di leasing. Di conseguenza l utilizzatore rileva sia i canoni pagati per i leasing operativi, sia quelli per leasing finanziario in conto economico (voce B.8. per godimento di beni di terzi), mentre il bene è iscritto nello stato patrimoniale del cedente. A questo punto si impone una scelta fra la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo patrimoniale (attualmente seguito) e quello finanziario. Il Legislatore ha ritenuto di continuare a contabilizzare in bilancio il leasing finanziario come «contratto atipico di godimento» in ottemperanza alla forma contrattuale (e non alla sostanza dell operazione come è previsto dalla prassi contabile internazionale) e, nel contempo, informare il lettore del bilancio degli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario tramite la nota integrativa. Fra gli effetti si segnala l incremento della esposizione debitoria (non rilevata dal metodo patrimoniale) e l influenza sugli «indici di bilancio». Con la riforma il leasing finanziario fa il suo «debutto» nel Codice civile all art. 2427, n. 22, nel quale si specifica quali siano le informazioni che l utilizzatore di beni in locazione finanziaria deve fornire nella nota integrativa. La scelta del legislatore non ha seguito quanto prescritto dalla prassi internazionale, limitandosi a prevedere che la nota integrativa deve indicare «le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatore della parte

3 prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti»: - il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti; - l onere finanziario effettivo attribuibile a essi e riferibile all esercizio; - l ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero inerenti l esercizio. Il altre parole, le operazioni che vanno inserite in nota integrativa prevedono gli stessi conteggi extracontabili che si dovrebbero effettuare inserendo il bene in leasing nell attivo del bilancio. Con riferimento al bilancio del locatore il Legislatore ha ritenuto di specificare, nello schema di stato patrimoniale, quali fra le immobilizzazioni sono concesse in locazione finanziaria (Attivo, voce B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria). 3. Contabilizzazione del «leasing finanziario» secondo prassi internazionale Il Framework specifica che nel valutare se un elemento soddisfa la definizione di attività deve essere posta attenzione alla «sostanza sottostante e alla realtà economica e non semplicemente alla sua forma legale» (principio della prevalenza della sostanza sulla forma). Per specificare questo concetto la prassi internazionale fa proprio l esempio del leasing finanziario chiarendo che «la sostanza e la realtà economica sono che il locatario acquisisce i benefici economici per l uso dell attività locata per la maggior parte della sua vita utile e in cambio si impegna a pagare per tale diritto un importo che approssima il fair value dell attività e i connessi oneri finanziari. Perciò, il leasing finanziario dà luogo a elementi che soddisfano la definizione di attività e passività e sono rilevanti come tali nello stato patrimoniale del locatario». In altre parole, i principi contabili internazionali prevedono la prevalenza della sostanza sulla forma; cosicché mentre la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisce che il locatario non acquisisce la proprietà del bene locato, nel caso del leasing finanziario la realtà sostanziale è che il locatario acquisisce i benefici economici derivanti dall uso del bene locato per la maggior parte della sua vita economica.

4 Il leasing è classificato come finanziario se trasferisce al locatario tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato, al contrario un leasing è classificato come operativo se non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. Un leasing può essere classificato come finanziario se per esempio è previsto contrattualmente il trasferimento delle proprietà al termine del contratto oppure il prezzo del riscatto è estremamente basso. Un Leasing può essere classificato come finanziario se: Leasing Finanziario (IAS 17, par. 8) il leasing trasferisce la proprietà del bene al termine del contratto il prezzo di esercizio dell opzione è estremamente basso (tale da ritenere certo l esercizio dell opzione) la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene all inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti è uguale o superiore al valore corrente del bene locato il bene locato è così particolare che può essere utilizzata solo dal locatario Il Leasing deve essere classificato all inizio del contratto stesso (contestualmente all iscrizione a bilancio). Qualora il locatario e il locatore decidessero all inizio del contratto di leasing di modificare alcune clausole (per esempio da leasing operativo a finanziario) tali da comportare una diversa classificazione, il contratto modificato deve essere considerato come un nuovo contratto. Al contrario non è prevista una nuova classificazione ai fini contabili qualora ci si trovi di fronte a cambiamenti di stime (vita economica o valore residuo del bene locato) o cambiamenti di situazioni (inadempienza del locatario). 4. Bilancio del locatario Secondo quanto disposto dallo IAS 17 il locatario deve rilevare il leasing finanziario come attività e passività nello stato patrimoniale alla data di inizio del leasing. L importo da iscrivere deve essere pari al valore corrente del bene locato o, se minore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing. Il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso di interesse implicito del leasing (se non è possibile determinarlo deve essere utilizzato il tasso marginale di finanziamento del locatario).

5 Se detta operazione non viene riflessa nello stato patrimoniale del locatario (come di fatto avviene nell attuale sistema di contabilizzazione) le risorse economiche e il livello degli impieghi vengono sottostimati, comportando una distorsione degli indici finanziari, per questo motivo, secondo lo IAS 17, è corretto rilevare il leasing finanziario nel bilancio del locatario sia come attività, sia come obbligazione a sostenere i futuri pagamenti per rate di leasing. I pagamenti dei canoni di leasing devono essere ripartiti fra oneri finanziari e riduzione delle passività. L onere finanziario deve essere ripartito tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un tasso d interesse costante sulla passività residua per tutta la durata del contratto. In ogni esercizio, in leasing finanziario comporta: - quota di ammortamento del bene; - oneri finanziari. L ammortamento deve essere calcolato in base a quanto stabilito dallo IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari). Se non vi è una ragionevole certezza che il locatario acquisterà la proprietà del bene al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nel periodo più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile. Il criterio di ammortamento deve essere coerente con quello adottato dal locatario per gli altri beni posseduti. La somma delle quote di ammortamento e degli oneri finanziari per l esercizio è generalmente diversa da quanto pagato per i canoni dovuti nello stesso periodo, per questo, secondo il principio contabile in esame, non è corretto procedere alla mera rilevazione a conto economico come costo dei canoni di leasing. 5. Conclusioni Nel sistema contabile italiano si rileva una evidente contraddizione nella contabilizzazione del leasing finanziario, infatti, pur essendo espressamente previsto dai postulati del bilancio d esercizio la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali (si veda Principio contabile n. 11), viene rilevato secondo il metodo previsto dalla disciplina fiscale che, tra l altro, è ritenuto corretto anche dalla giurisprudenza. Questo comportando notevoli distorsioni di alcuni indici finanziari, sottovalutazione delle passività e difficoltà di comparazione con i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Il problema è stato solo parzialmente risolto dal Legislatore civilistico con l introduzione in nota integrativa di un apposito prospetto. Per ristabilire la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali si deve procedere alla riclassificazione del bilancio includendo nell attivo del bilancio il costo originario del bene e nel passivo il corrispondente debito per il valore capitale dei canoni. Il bene preso in leasing va

6 regolarmente assoggettato al processo di ammortamento sulla base della sua durata fisica ed economica. I canoni vanno suddivisi nella quota capitale (da portare in diminuzione del debito) e nella quota interessi (da considerare per competenza, costo di esercizio). Occorre infine procedere al ricalcolo delle imposte sulle differenze di costo che risultano dalla diversa contabilizzazione a conto economico. - Tutti i diritti riservati

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