Novitàsulla disciplina delle Controllate Estere (CFC) ed elementi sull antiriciclaggio Inquadramento normativo, adempimenti e casistica

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1 Italia Bosnia-Erzegovina Brasile Bulgaria Cina Federazione Russa Polonia Romania Serbia Ucraina Ungheria Novitàsulla disciplina delle Controllate Estere (CFC) ed elementi sull antiriciclaggio Inquadramento normativo, adempimenti e casistica Roberto Corciulo, Sofia 18/2/2013

2 Chi siamo Un gruppo di professionisti e consulenti specializzati nell'assistenza operativa per l Azienda nel suo percorso di crescita internazionale I nostri professionisti, oltre all'esperienza e alle conoscenze tecniche maturate in lunghi anni di attività, pensano ed agiscono come imprenditori, proponendosi dunque come partner ideali per gli operatori economici nell affrontare le sfide globali identificando le opportunità più interessanti I numeri di un successo 20 anni di esperienza 16 Uffici 11 Paesi Più di 100 Professionisti Più di 1000 Aziende supportate 2

3 Dove operiamo I nostri uffici Le collaborazioni Dubai, Abu Dhabi, Zimbawe, Namibia, Turchia, Egitto, Tunisia, Algeria, Pakistan, Singapore, India e Vietnam, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Moldavia, Austria, Slovenia, Albania, Georgia, Montenegro, Bielorussia e Repubbliche Baltiche 3

4 IC & PARTNERS SOFIA IC&Partners Sofia è nata nel 2002 per iniziativa di un gruppo di professionisti italiani e bulgari che hanno ravvisato la necessità di razionalizzare l offerta di servizi operativi e consulenziali in un mercato dove la professione non riusciva a fornire, per le piccole imprese italiane, un adeguata assistenza. IC&Partners Sofia può contare su personale altamente qualificato in grado di supportare la clientela a 360 gradi in tutti gli aspetti legati agli investimenti in Bulgaria, fornendo consulenza societaria e fiscale, gestione contabile e amministrativa, attività di budgeting, reporting e controllo di gestione, risorse umane e logistica, transfer pricing, modelli organizzativi 231, sistemi di controllo interno e internal audit, assistenza expat e controlled foreign companies. L appartenenza ad IC&Partners Group, associazione che riunisce studi di consulenza operanti nelle più importanti città dell'europa Centro Orientale, Balcani, Russia e Cina, ci garantisce una vasta rete di contatti e di conoscenze tali da consentirci interventi che valicano i confini bulgari e rappresentano un valido e tangibile supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese. < >

5 CFC: INQUADRAMENTO NORMATIVO Fonti normative: Art. 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 Artt del TUIR D.M. 21 novembre 2001 n. 429 (disposizioni attuative) D.M. 21/11/2001 n. 429 (Black List) Art. 13 del D.L. 01/07/2009 n. 78 (modifiche alla normativa) Prassi: Circolare n. 9/E del 26 gennaio 2001 (risposte a quesiti fiscalità internazionale) Circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 (collegato fiscale alla Finanziaria 2000) Circolare n. 18/e del 12 febbraio 2002 (tassazione dei redditi di imprese estere partecipate) Comunicazione della Commissione (2007) 785 (misure antiabuso nell'imposizione diretta) Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2009 (modifiche normative per le istanze di interpello) Risoluzione n. 427 del 10 novembre 2008 (Richiesta disapplicazione del 127 TUIR) Circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010 (Disciplina delle CFC Dividendi e costi da territori a fiscalità priv.) Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 (Comunicazione dati per operazioni con operatori Black list) Circolare n.23/e del 26 maggio 2011 Circolare n.28/e del 21 giugno 2011 Giurisprudenza: Corte di Giustizia UE, C-196/04 del 12/09/2006, causa Cadbury-Schweppes; Corte di Giustizia UE, C-524/2004, par. 81, causa Thin Cap (transazioni che avvengono a prezzi che non rispettano il principio di libera concorrenza cd. Arm's length principle)

6 RICHIAMO ALLA DISCIPLINA CFC Si rivolge ai residenti (persone fisiche e società) che possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni di controllo o collegamento in società residenti o localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 21 novembre 2001 (in attesa nell emanazione della white list) I redditi della CFC sono imputati per trasparenza in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili I redditi della CFC sono tassati separatamente con l aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non < 27,5% Gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti esercizi I dividendi eccedenti non possono tuttavia beneficiare dell'esclusione del 95% prevista dall'art. 89 del TUIR e sono, quindi, tassati al 100% a motivo della bassa tassazione subita dalla CFC I redditi esteri della CFC sono determinati secondo i criteri del reddito d impresa valevoli ai fini del T.u.i.r.

7 ESTENSIONE DELLE CFC RULES AI PAESI WHITE LIST: PASSIVE INCOME + TASSAZIONE EFFETTIVA Lettera a) del comma 5; (esimente: mercato nello Stato di insediamento) Comma 5-bis; (esimente: passive income) Commi 8-bis ed 8-ter. (estensione CFC: passive income/intercompany + Tassazione effettiva)

8 Art. 13, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 Contrasto agli arbitraggi internazionali Per arbitraggio si intende il processo attraverso cui si ricava un profitto ricorrendo all'acquisto e alla vendita simultanea di attività o beni fra i quali esistono differenze di prezzo. Quando tali differenze sono imputabili esclusivamente alla diversa disciplina fiscale riservata alle attività e ai loro sottoscrittori, si parla di arbitraggio fiscale. Le disposizioni introdotte si inseriscono nel filone di contrasto a quelle pratiche elusive che consistono nel trasferimento di base imponibile verso Paesi con regime fiscale privilegiato, per mezzo di operazioni ad hoc, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale. Modifiche introdotte all art. 167 del TUIR: Disposizioni in materia di imprese estere controllate

9 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 78/2009 Modifica l art. 167, comma 5, lett. a) TUIR La nuova condizione richiesta alla partecipata estera per la disapplicazione della normativa Cfc è quella dell'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attivitàche abbiano sbocco nel mercato di riferimento. se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli compresi nelle white list i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

10 Art. 167, comma 5, lett. a, TUIR Elenca le ipotesi in cui le norme sull automatica imputazione dei redditi prodotti da società controllate estere non trovano applicazione Vecchia formulazione: l automatica imputazione non opera ove il soggetto residente in Italia dimostri che la società non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede. Nuova formulazione: per la disapplicazione dell imputazione automatica dei redditi esteri, il contribuente residente in Italia deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolga un'effettiva attivitàindustriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il criterio dell effettivo radicamento geografico in altro Stato o territorio èsostituito dal criterio dell effettivo radicamento economico nel territorio estero. Per le attività bancarie, finanziarie ed assicurative la condizione richiesta per il collegamento con il mercato di insediamento ricorre quando oltre la metà delle fonti, degli impieghi e dei ricavi della società controllata estera provenga da operazioni effettuate nel mercato di insediamento.

11 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 78/2009 Introduce l art. 167, comma 5-bis, TUIR Pur se rispettato il criterio del radicamento economico l esclusione dalla CFC non èoperativa, quando: i proventi dell ente o società non residente provengano per più del 50% da fonti qualificate (c.d. passive income), e cioè da: gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie; cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica; prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi finanziari.

12 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009 Introduce l art. 167, comma 8-bis, TUIR il comma 8-bis estende la disciplina delle CFC anche alle imprese controllate che non sono localizzate in paradisi fiscali, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia; la Relazione illustrativa del provvedimento precisa che il riferimento alla tassazione inferiore si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non solo all aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalle medesime fonti qualificate individuate dall art. 13, comma 1, lettera b),(c.d. passive income) vedi slide precedente.

13 Rafforzamento della disciplina delle CFC Art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 78/2009 Introduce l art. 167, comma 8-ter, TUIR Il nuovo comma 8-ter tuttavia esclude l applicazione delle norme CFC ove il soggetto residente in Italia dimostri che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. In tale ipotesi, però, il contribuente deve rivolgersi all'amministrazione finanziaria secondo la procedura di interpello con le modalità dell articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212). Problema di abuso del diritto (causa C-196/04, (Cadbury Schweppes plc)

14 SINTESI DEI REQUISITI PER L APPLICAZIONE DELLE CFC RULES AI PAESI WHITE LIST Si applica solo il comma 8 bis dell art.167, che richiede siano contemporaneamente realizzate due condizioni: 1. Una tassazione effettiva del 50% inferiore al quella che si sarebbe realizzata se il soggetto fosse stato residente in Italia; 2. Che piùdel 50 dei proventi siano costituiti da passive income o da servizi infragruppo 3. Si applica l esimente del comma 8 ter qualora l insediamento non rappresenti una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggiofiscale. 4. L applicazione dell esimente comporta: 5. l inversione dell onere della prova 6. L obbligo di richiedere l interpello preventivo

15 DIMOSTRAZIONE DA PORTARE PER L APPLICAZIONE DELL ESIMENTE Nell applicazione dell esimente del comma 8 ter dell art.167, si deve tener conto che: le società che prestano servizi infragruppo o di agenzia generalmente presentano sempre un effettiva struttura ed uno scopo economico Le holding pure sono invece, spesso prive di struttura e sono possedute e amministrate interamente da soggetti italiani Dimostrare che la costruzione non è artificiosa (sia con riferimento a quanto richiesto in sede UE che a quanto indicato dall OCSE) è quindi facile nel primo caso, può essere molto più difficile nel caso delle holding pure, dove l assenza di artifici potrebbe essere non condivisa dagli uffici. Quando la costruzione non èartificiosa il livello di tassazione e la tipologia di attivitàsvolte sono irrilevanti e quindi i proventi straordinari conseguiti da una effettiva società industriale/ commerciali, derivanti da passive income, anche se in qualche esercizio eccedenti i limiti, non sono in grado di attrarre la controllata nella disciplina CFC

16 NEL CONCRETO COSA INTRODUCONO I NUOVI COMMI 8-BIS E 8-TER DEL 167 TUIR? Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8 terintroducono una specifica disciplina che estende il regime CFC alle controllate residenti in paesi NON black list ovvero nei paesi white list e in questa lista sono potenzialmente inclusi tutti gli stati del mondo compresa UE e quindi anche BULGARIA NB: questo nuovo regime si applica esclusivamente alle imprese CONTROLLATE, non essendo stato modificato il regime delle Imprese estere collegate di cui all art. 168 TUIR.

17 IL COMMA 8-BIS ELEMENTI: CONTROLLO TASSAZIONE EFFETTIVA BASE IMPONIBILE ALIQUOTE PASSIVE INCOME

18 La disciplina si applica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: Il soggetto residente in Italia eserciti un CONTROLLO diretto o indiretto su una impresa, società o ente NON localizzato in Italia (es. Bulgaria); Il soggetto controllato (in Bulgaria) è assoggettato a TASSAZIONE EFFETTIVA inferiore a più della metà (<50%) di quella a cui sarebbe stato soggetto ove residente in Italia; I proventi del soggetto controllato sono composti per più del 50% da PASSIVE INCOME o da proventi derivanti dalla prestazione di SERVIZI INTERCOMPANY.

19 DISAPPLICAZIONE DEL COMMA 8-BIS: COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO La Circolare 51/E prevede che ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 167 del TUIR le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria... ; ciò anche qualora il contribuente si trovi a soddisfare le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis del 167. La recente Risoluzione del Consiglio dell'unione Europea (pubblicata nella G.U. dell'unione Europea C156 del 16 giugno 2010) prevede un elenco non esaustivo di indicatori in presenza dei quali è ragionevole presumere che gli utili della controllata estera siano stati artificiosamente trasferiti alla CFC: a) insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l'attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica; b) la costruzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive; c) non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature; d) la società non residente è sovracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere un'attività; e) il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse ai fini di evasione fiscale.

20 A FINI CFC BISOGNA INCLUDERE: Holding estere che beneficiano di un regime di tassazione di dividendi e plusvalenze che, diversamente da quello italiano in cui sono esentati al 95%, ne prevede l esenzione totale; le società di tesoreria estera i cui proventi sono solitamente soggetti, in virtù di dispositivi di legge o di ruling amministrativi, a regimi fiscali di favore; le società di gestione di marchi e brevetti estere che possono contare su regimi fiscali di favore per le royalties; le società che svolgono servizi in conto lavorazione per la controllante; le societàche svolgono servizi commerciali a favore controllante (ricerche marketing, agenzie commerciali, servizi infragruppo etc)

21 A FINI CFC BISOGNA ESCLUDERE: le società di Trading estere che svolgono attività di commercializzazione di beni anche se le vendite avvengano esclusivamente nell ambito del gruppo; le società industriali estere che producono beni con effettivi insediamenti in loco le società bancarie e di assicurazioni estere non captive

22 IL COMMA 8-TER: La disciplina in oggetto (comma 8-bis) non si applica qualora: il soggetto controllante residente, riesca a dimostrare che l insediamento all estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Tale dimostrazione DEVE essere oggetto di una preventiva istanza di interpello da presentarsi, per effetto del rinvio al comma 5, secondo le modalità di cui all art. 11 della L , n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente).

23 CONCETTO DI COSTRUZIONE ARTIFICIOSA: - Vedasi risoluzione del Consiglio dell'unione Europea (pubblicata nella G.U. dell'unione Europea C156 del 16 giugno 2010) prevede unelenco non esaustivodi indicatori in presenza dei quali èragionevole presumere che gli utili siano stati artificiosamente trasferiti alla controllata estera possibile CFC: a) insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l'attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica; b) la costruzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive; c) non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature; d) la società non residente è sovracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere un'attività; e)il contribuente ha concluso transazioni prive di realtàeconomica, aventi poca o nessuna finalitàcommerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse ai fini di evasione fiscale. -VedasiCorte di Cassazione in materia di abuso del diritto (cfr. Cass. SezTrib. Sentn.8772 del 4 aprile 2008, nello stesso vedasianche Cass. Sez. Trib. n /2006, Cass. Sez. Trib. Sent. N /2005) - Vedasi Corte di Giustizia Europea Sentenza cadbury Schweppes C-196/2004

24 CASI DI PARTECIPAZIONI CFC: Controllo indiretto tramite non residente Controllo diretto integrato tramite un residente Italia 63% Italia 60% 90% 90% 40% Controllata estera (no Italia, no CFC) 60% Controllato Italia 70% 40% CFC CFC Nel primo caso, il reddito tassato per trasparenza è pari al 63% (90% del 70%), mentre nel secondo caso la determinazione della base imponibile avrà luogo nel quadro FC del soggetto apicale (60%), ma la sua imputazione (quadro RM) avrà sempre luogo al primo livello di partecipazione (40%)

25 ESEMPIO NUMERICO COMPARATIVO DI DISAPPLICAZIONE DELLA CFC RULE Reddito estero (Bulgaria) Imposte estere (10%) Reddito netto Reddito Italia Reddito complessivo Tassazione Italia (27,5%) Credito imposte Carico fiscale complessivo Tassazione per trasparenza. Applicazione CFC rule Tassazione con disapplicazione della CFC rule* ,48* * Si ipotizza l integrale distribuzione degli utili della societàbulgara detenuta integralmente da persona giuridica residente in Italia (180 x 5%) x 27,5% = 2,48

26 POSSIBILI ESITI DELL INTERPELLO Se la controllante non presenta interpello: l Agenziapuò rettificare il suo reddito, senza l onere di provare la natura artificiosa della CFC. In questo caso, se si tratta di CFC comunitaria, la controllante può impugnare l accertamento, ma ha l onere di provare la substance della CFC Se, invece, si tratta di CFC extracomunitaria, la controllante, che abbia omesso l interpello, non può contestare in sede giudizialela presunzione di artificiosità

27 ELENCO PAESI BLACK LIST: Decreto Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Maurizio Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa. Decreto Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Il secondo decreto comprende anche i seguenti Paesi: Angola, Antigua, Costarica, Dominica Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay

28 TEST PER SUPERAMENTO PRESUNZIONI NEL CASO DI HOLDING COMUNITARIE CONTROLLATE DA ITALIA A) TEST ART. 73, C.3 TUIR: Stabilisce essere residenti in Italia le società che nel ns. stato hanno LA SEDE LEGALE O LA SEDE DELL AMMINISTRAZIONE O L OGGETTO PRINCIPALE IL TEST SI SUPERA CON L ASSENZA DI TUTTI I PREDETTI ELEMENTI DI PRESUNZIONE ASSOLUTA, ELEMENTI DA PROVARE DA PARTE DEL FISCO

29 TEST PER SUPERAMENTO PRESUNZIONI NEL CASO DI HOLDING COMUNITARIE CONTROLLATE DA ITALIA B) TEST ART. 73, C. 5bis del TUIR (L ) Presume essere in Italia; salvo prova contraria (presunzione relativa), la sede dell amministrazione delle società che detengono partecipazioni di controllo in società italiane e in alternativa sono controllate, anche indirettamente, da società italiane ovvero sono amministrate da amministratori residenti in Italia. La prova deve essere fornita dal contribuente

30 TEST PER SUPERAMENTO PRESUNZIONI NEL CASO DI HOLDING COMUNITARIE CONTROLLATE DA ITALIA C) TEST CFC Riguarda anche le holding comunitarie(vedi quanto già detto nelle precedenti slides sultema art. 8.bis e 8.ter) se si verificano presupposti esposti precedentemente quest ultimo test si supera solo con interpello preventivo dimostrando che l insediamento estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito risparmio fiscale.

31 Il riciclaggio e il reimpiego Tecniche e fattispecie tipiche

32 RICICLAGGIO Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza sia, in realtà, illecita, altrimenti più facilmente smascherabili, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio.

33 IL REATO DI RICICLAGGIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale: l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da a Euro. Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce

34 IL "REIMPIEGO" Ulteriore fattispecie rispetto al riciclaggio è quella introdotta dall'art. 648 ter del codice penale. Tale norma punisce "chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilitàprovenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La sanzione penale èla medesima del riciclaggio: reclusione da quattro a dodici anni e multa da a Euro. A dimostrare l'insidiosità delle condotte appena descritte, si evidenzia come entrambe siano aggravate dalla circostanza della commissione nell'esercizio di una attività professionale

35 NON PUNIBILITÀ DELL'AUTORICICLAGGIO L' autoriciclaggio è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita. Un caso famoso a tal proposito fu quello di Vito Ciancimino, sindaco mafioso di Palermo, il quale, durante il processo per concorso esterno in associazione mafiosa, non fu imputabile per il riciclaggio del denaro accumulato grazie alle sue relazioni con la mafia.

36 TECNICHE COMPLESSE La figura del riciclatore ha visto accrescere la necessita di professionalità in maniera proporzionale al grado di affinamento delle tecniche di riciclaggio. Si è passati dal semplice prestanome a veri e propri consulenti di alta finanza; ragione per cui le organizzazioni si avvalgono della collaborazione dei cosiddetti colletti bianchi, uomini d affari in grado di garantire la massima riservatezza sulla provenienza ed appartenenza del denaro.

37 TECNICHE ELEMENTARI E COMPLESSE Se di tratta di grosse cifre, il denaro per essere ripulito passa attraverso complicate operazioni finanziarie, a volte con prestanome e su conti bancari esteri. Bisogna infatti rendere il più difficile possibile risalire alla vera origine dei soldi.

38 FALSE FATTURAZIONI PER OPERAZIONI INESISTENTI Cifre più contenute possono essere lavate tramite fatture e scontrini o scontrini falsi. Un esempio:un ristorante alla fine della giornata dichiara un incasso di Euro, con dieci scontrini, ma in realtà uno solo è vero, da 100 uro. Gli altri nove scontrini servono a giustificare l'entrata di 900 uro sporchi.

39 L UOMO DI PAGLIA La forma più elementare di riciclaggio consiste nella possibilità di interporre fittiziamente terze persone nella titolarità di patrimoni; ciò consente alle organizzazioni criminali di infiltrarsi in interi settori commerciali (supermercati, bar, ristoranti, alberghi, etc.), specie in quelle aree geografiche dove èforte il loro potere intimidatorio ed il controllo del territorio. Alcuni centri del riciclaggio sorgono nei paradisi fiscali e nelle piazze finanziarie off-shore, in quei Paesi cioè che servono da base all espansione geografica del mercato dei narcodollari, inaccessibili per qualsiasi banca centrale. E il caso delle piazze finanziarie del Bahrein, le Antille ex britanniche o olandesi, le Bahamas, le Bermuda, le isole Caiman, tutte località in cui le poste di denaro di provenienza illecita transitano per i circuiti bancari, producendo profitto.

40 Procedimenti complessi Le analisi economico-finanziarie hanno dimostrato che tale tipo di reato si sviluppa attraverso tre procedimenti fondamentali.

41 PRIMA FASE La prima fase del riciclaggio riguarda l introduzione del denaro illecitamente accumulato nel sistema finanziario FASE DEL COLLOCAMENTO O PLACEMENT STAGE. La seconda fase prevede una serie di trasformazioni o trasferimenti nel tempo e nello spazio del denaro accumulato FASE DELLA STRATIFICAZIONE O LAYERING STAGE.

42 SECONDA FASE Nella seconda fase (LAYERING STAGE) si procede al totale mascheramento dell origine e delle tracce contabili del denaro sporco, con una pluralità di ulteriori trasferimenti Dal punto di vista geografico la fase di LAYERING privilegerà quei Paesi aventi normative antiriciclaggio deboli o inesistenti (cd. Paesi off-shore, attualmente inseriti nelle black list).

43 TERZA FASE La terza fase consente di far rientrare i capitali nel circuito finanziario legale (ad es. mediante iniziative imprenditoriali o acquisti immobiliari) INTEGRATION STAGE. Al contrario, questa terza fase (INTEGRATION) si svilupperà in quei Paesi che presentano condizioni economiche e mercati finanziari stabili.

44 LE TECNICHE Molteplici sono le tecniche utilizzate per perfezionare le condotte di riciclaggio, eludendo i controlli. Le piùdiffuse sono: 1.loan back 2.lease back 3.Smurfing 4.Money Transfer

45 IL LOAN BACK è un prestito a sé stesso, formalizzato attraverso una normale pratica di finanziamento, che serve ad assicurare una facciata di legalità alla disponibilità del denaro. In realtà, l interessato, o un suo prestanome, conferisce all istituto di credito erogatore le garanzie richieste, provenienti a volte anche dall estero (ad es. attraverso l utilizzazione di certificati di deposito, spesso al portatore). Attraverso tale sistema sorgono nuove attività imprenditoriali o si rilevano imprese in crisi, facili preda dei riciclatori, che il più delle volte conservano al loro posto i precedenti titolari o amministratori, attratti da adeguate retribuzioni ed affrancati dai debiti

46 IL LEASE BACK è un tipo di leasing in base al quale una società (locataria) diventa anche fornitore del bene oggetto della locazione. L impresa vende gli impianti, le apparecchiature o gli immobili di sua proprietàad una societàdi leasing, la quale glieli riconcede immediatamente in locazione. La transazione prevede il coinvolgimento di due soli soggetti invece di tre e consente all azienda di liberare capitali utili per altri investimenti, potendo comunque continuare ad usufruire dei beni tramite la locazione. Quest ultimo ne rimarrà comunque possessore pagando canoni periodici al soggetto finanziario.

47 LO SMURFING consiste nell effettuare versamenti o operazioni di cambio regolari e reiterati, concernenti somme di denaro legate tra di loro e al di sotto della soglia fissata per l'identificazione. Con tale tecnica si mira ad evitare qualsiasi monitoraggio delle operazioni bancarie.

48 MONEY TRANSFER è un sistema di invio di denaro, che si sovrappone, se non si sostituisce completamente, ai canali finanziari ufficiali presenti in alcuni paesi specialmente nelle aree asiatiche e africane (Sudan, Somalia etc.). E principalmente utilizzato dai lavoratori stranieri emigrati nei paesi più ricchi anche e soprattutto quelli illegali che in tal modo trasferiscono disponibilità alle famiglie rimaste nel paese di origine. Il sistema, proprio per la sua segretezza e per la mancanza di registrazioni, si presta anche quale canale di finanziamento del terrorismo internazionale.

49 Grazie per l attenzione Roberto Corciulo Per ulteriori informazioni Ivan Palichev IC&Partners Sofia Ul. Nikolay Haytov 2/V 1113 Sofia Bulgaria Tel Fax info@icpartnerssofia.com Roberto Corciulo IC&Partners Via Roma 43 int Udine Italia Tel Fax corciulo@icsolutions.it 49

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