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16 RICHIESTA DI SERVIZI Dati del Cliente Nome / Denominazione Sociale (di seguito, il Cliente ) Denominazione Abbreviata appartenente al Gruppo con sede legale in Indirizzo CAP Partita IVA Cod. Fiscale Codice ABI Categoria professionale Telefono Fax Nome e Cognome del Rappresentante Legale Carica ricoperta nella Società Con la sottoscrizione della presente Richiesta di Servizi, il Cliente richiede a Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, la Società Fornitrice del Servizio ) di fruire del/dei seguente/i servizio/i (barrare la/e casella/e interessata/e) Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Azionario (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di Partecipante Generale Partecipante Individuale Partecipante Indiretto Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento) Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati Azionari (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di Partecipante Generale Partecipante Individuale Partecipante Indiretto Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento) Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati dell Energia (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di Partecipante Generale Partecipante Individuale Partecipante Indiretto Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento) Edizione marzo

17 Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati su Commodities Agricole (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di Partecipante Generale Partecipante Individuale Partecipante Indiretto Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento) Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Obbligazionario (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di Partecipante Generale Partecipante Individuale Partecipante Indiretto Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento) Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Obbligazionario ICSD (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di Partecipante Generale Partecipante Individuale Partecipante Indiretto Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento) Servizio X-COM (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di: Partecipante Generale Partecipante Individuale Partecipante Indiretto Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento) Servizio di Garanzia NEW MIC (secondo la procedura di adesione indicata al successivo punto 2) mediante la seguente Infrastruttura Tecnologica: ICWS BCS Il Cliente indica il seguente soggetto (può essere indicato il nominativo dello stesso rappresentante legale): Nome e Cognome (di seguito, il Rappresentante Contrattuale ) Indirizzo CAP Telefono Fax Cellulare Carica ricoperta nella Società Edizione marzo

18 e lo nomina, per tutti i Servizi ai quali il Cliente partecipa, quale proprio rappresentante per l esercizio di ogni potere attivo e passivo, ivi incluso il potere di esercitare il diritto di recesso, relativamente alla instaurazione e gestione del/i rapporto/i contrattuale/i inerente/i alla fornitura del/i Servizio/i richiesto/i. Detto Rappresentante Contrattuale avrà altresì il potere di delegare ad altri soggetti nei limiti consentiti dalla Società Fornitrice del Servizio i propri poteri gestionali, esclusi quelli di recesso e attivazione di nuovi Servizi. La sostituzione del nominativo del Rappresentante Contrattuale sarà effettuata da chi sarà all epoca il Rappresentante Legale del Cliente mediante invio di una comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio. Disciplina applicabile L adesione ai Servizi può avvenire in una delle due seguenti modalità alternative, secondo quanto specificamente indicato a latere alle caselle di cui sopra: 1. Partecipazione tramite area riservata del sito internet della Società Fornitrice del Servizio nel qual caso quest ultima invia i codici di accesso (userid e password) al suddetto Rappresentante Contrattuale. Dal momento in cui il Cliente riceverà dalla Società Fornitrice del Servizio la comunicazione scritta sia di conferma dell avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi sia dei codici (userid e password) ove previsti per l accesso all area riservata del sito internet della Società Fornitrice del Servizio, con invito a completare la Documentazione di Partecipazione, i rapporti tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio saranno retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali e relativi Allegati predisposti dalla Società Fornitrice del Servizio, nella misura in cui siano nelle more applicabili. 2. Partecipazione a mezzo documentazione cartacea, mediante l invio contestuale della presente Richiesta di Servizi unitamente alla Documentazione di Partecipazione richiesta in forma cartacea o in forma elettronica (secondo il modello predisposto dalla Società fornitrice del servizio e disponibile sul sito web della Società Fornitrice del Servizio) attraverso l invio all indirizzo client.services@ccg.it. Ciascun Servizio, come sopra richiesto, darà vita a seguito dell accettazione della Società Fornitrice del Servizio mediante invio di comunicazione scritta al Cliente, contenente altresì l indicazione del giorno a partire dal quale il/i Servizio/i sarà/saranno fornito/i al Cliente a tanti rapporti giuridici, tra loro separati ed indipendenti, quanti sono i Servizi richiesti e forniti. La presente Richiesta di Servizi e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt e 1342 c.c., dagli atti di cui sopra, che il Cliente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare avendone presa visione sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio. Il Cliente dichiara altresì di aver preso visione, sullo stesso sito internet dell Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni. Si dichiara che la firma in calce alla presente Richiesta di Servizi costituisce specimen di firma del Rappresentante Legale. Si allega alla presente Richiesta di Servizi la seguente documentazione: poteri del Rappresentante Legale; specimen di firma del Rappresentante Contrattuale (valido per le istruzioni diverse da quelle inviate per via telematica attraverso l uso dei Codici). (Luogo e Data) (Firma del Rappresentante Legale) (Nome e cognome) Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente accetta espressamente: le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali Parte I: art. 3 (Obblighi e prestazioni della Società Fornitrice del Servizio), art. 4 (Obblighi del Cliente), art. 6 (Comunicazioni), art. 7 (Modifiche delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati), art. 8 (Responsabilità), art. 10 (Corrispettivi), art. 11 (Durata del contratto e recesso), art. 12 (Clausola risolutiva espressa), art. 13 (Disposizioni Generali), art. 14 (Controversie e clausola compromissoria), art. 15 (Legge applicabile e foro competente); le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali Parte II: art. 5 (Obblighi del Cliente del Servizio di compensazione e garanzia), art. 7 (Sospensione dall esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia, cessazione dallo stesso e procedure di inadempimento), art. 9 (Obblighi del Cliente del Servizio di Garanzia Edizione marzo

19 NEW MIC), art. 10 (Sospensione dall esecuzione e cessazione del Servizio di Garanzia NEW MIC), art. 11 (L Infrastruttura Tecnologica); le seguenti disposizioni del Regolamento di CC&G: art. B.2.1.2, commi 7 e 11 (Requisiti di adesione al Sistema), art. B (Perdita dei requisiti), art. B (Sospensione), art. B (Esclusione), Capo B.2.3 (Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti), art. B.3.1.1, commi 2 e 3 (Effetti delle operazioni concluse), art. B (Inadempimento del Partecipante), art. B (Inadempimento del Partecipante Indiretto), B bis (Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del Partecipante Speciale), art. B (Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto e chiusura del servizio di CC&G) B (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole), B (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole- regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa); le seguenti disposizioni delle Istruzioni di CC&G: art. B.1.1.1, commi 4 e 5 (Adempimenti dei Partecipanti Diretti), art. B.1.1.2, commi 2 e 5 (Adempimenti dei Partecipanti Indiretti), art. B (Rapporti con l Agente di Regolamento), art. B (Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative al Comparto Azionario), art. B (Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail), art. B (Esecuzione della Procedura di Buy-In), art. B (Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale), art. B (Procedura di Sell-Out), B (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole Contestazione della qualità del sottostante); le seguenti disposizioni del Regolamento Servizio di Garanzia NEW MIC: art. A (Requisiti di adesione al Sistema di Garanzia New MIC), art. A (Sospensione dal Sistema di Garanzia New MIC), art. A (Esclusione dal Sistema di Garanzia New MIC), art. B (Effetti delle operazioni concluse), art. D (Inadempimento del Partecipante), D (Spese per la gestione della procedura di inadempimento). (Luogo e Data) (Firma del Rappresentante Legale) (Nome e cognome) La presente Richiesta di Servizi, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata per posta (ed eventualmente anticipata per fax), insieme ai suoi allegati, a: CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A. Membership, Product & Service Development Piazza degli Affari, Milano Fax * * * * * Edizione marzo

20 Edizione luglio 2014 Condizioni Generali Parte I 1. Definizioni 1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte I si intendono usati salvo diversa indicazione nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel/i Regolamento/i della Società Fornitrice del Servizio. Allegati : indica i Regolamenti, le Price List e i Manuali dei Servizi, ove previsti, allegati alle Condizioni Generali Parte II; Cliente : indica il soggetto che stipula con la Società Fornitrice del Servizio un Contratto per la fruizione di uno o più Servizi; Condizioni Generali : indica le Condizioni Generali Parte I e Parte II; Condizioni Generali Parte I : indica le presenti condizioni generali applicabili a tutti i Servizi prestati dalle società appartenenti al Gruppo Borsa Italiana, inclusa la Società Fornitrice del Servizio; Condizioni Generali Parte II : indica le condizioni generali applicabili per i profili specifici che caratterizzano i Servizi prestati dalla Società Fornitrice del Servizio; Contratto : indica l accordo tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio inerente alla prestazione del/i Servizio/i indicato/i nella Richiesta di Servizi; Dati : indica i dati elementari e/o aggregati e le informazioni immesse o che si ingenerano nei sistemi utilizzati per l erogazione del/i Servizio/i, nonché tutti i dati e le informazioni inerenti al/ai Servizio/i, di proprietà della Società Fornitrice del Servizio; Documentazione di Partecipazione : indica la documentazione, i dati e le informazioni richieste al Cliente per la partecipazione al/i Servizio/i; Infrastruttura Tecnologica : indica le apparecchiature hardware e/o l infrastruttura di rete e/o i prodotti software forniti al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio per la prestazione del/i Servizio/i; Manuali dei Servizi : indica la documentazione della Società Fornitrice del Servizio di carattere tecnico operativo inerente al/i Servizio/i richiesto/i; Obblighi di Tracciabilità : gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata; Parti : indica il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio; Regolamento/i : indica il/i Regolamento/i e le Istruzioni della Società Fornitrice del Servizio che disciplinano lo svolgimento e la fruizione del/i Servizio/i richiesto/i; Richiesta di Servizi : indica la proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente e contenente la richiesta di fornitura di uno o più Servizi; 1

21 Edizione luglio 2014 Servizio/i : indica, a seconda dei casi, uno o più servizi indicati nella Richiesta di Servizi e prestati al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio; Società Fornitrice del Servizio : indica la società titolare del Servizio a cui viene inoltrata la Richiesta di Servizi. 2. Oggetto e conclusione del Contratto 2.1 Il Contratto, al quale si applicano le Condizioni Generali e i relativi Allegati, ha per oggetto la prestazione, dietro corrispettivo, del/i Servizio/i richiesto/i dal Cliente. 2.2 Più particolarmente, l oggetto del Contratto e del/i Servizio/i è indicato, per ciascun Servizio, nelle Condizioni Generali Parte II e negli Allegati. 2.3 In caso di contrasto e/o incompatibilità, anche se derivante/i da modifiche intervenute successivamente, il contenuto del/i Regolamento/i prevale su quello delle Condizioni Generali Parte II e queste prevalgono sulle presenti Condizioni Generali Parte I. 2.4 Le Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, e la Documentazione di Partecipazione, sono sempre conoscibili sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio. 2.5 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve comunicazione scritta, da parte della Società Fornitrice del Servizio, dell accettazione della Richiesta di Servizi, contenente altresì l indicazione del giorno a partire dal quale il Servizio sarà fornito al Cliente. Tuttavia, sin dal momento in cui il Cliente riceve dalla Società Fornitrice del Servizio la comunicazione scritta di conferma dell avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi, con invito a completare la Documentazione di Partecipazione, i rapporti tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio sono retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali e relativi Allegati, nella misura in cui siano nelle more applicabili. 2.6 Il Cliente può richiedere, con una o più Richieste di Servizi, la fornitura di uno o più Servizi. La Richiesta di Servizi dà vita, a seguito dell accettazione da parte della Società Fornitrice del Servizio, a tanti rapporti giuridici, tra loro separati e indipendenti, quanti sono i Servizi richiesti e forniti. 3. Obblighi e prestazioni della Società Fornitrice del Servizio 3.1 Il Servizio viene prestato dalla Società Fornitrice del Servizio in conformità alle Condizioni Generali ad esso applicabili, ivi inclusi i relativi Allegati. Le obbligazioni della Società Fornitrice del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi. 3.2 La Società Fornitrice del Servizio effettua le prestazioni che ad essa fanno carico con ogni cura e diligenza professionale e pone in essere gli opportuni interventi sui propri sistemi al fine di assicurare la continuità del Servizio. 3.3 Qualora le prestazioni inerenti al Servizio siano interrotte, sospese, ritardate o comunque oggetto di anomalie, in tutto o in parte, la Società Fornitrice del Servizio ove possibile e previa comunicazione al Cliente, se ritenuto necessario si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti. 3.4 Il Cliente prende atto e accetta che la Società Fornitrice del Servizio ha facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi, fra i quali rientrano le Società del Gruppo London Stock Exchange plc, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio. 2

22 Edizione luglio Ai fini di cui ai commi precedenti, la Società Fornitrice del Servizio garantisce di: a) essere proprietaria o di avere valido titolo sui beni materiali ed immateriali utilizzati per la prestazione del Servizio e che detti beni sono liberi da pretese di terzi; b) possedere tutta la tecnologia, l esperienza, il personale adeguatamente qualificato e gli strumenti informatici necessari ed idonei per la prestazione del Servizio; c) essere titolare del Servizio, detenendone tutti i relativi diritti; d) avere tutte le autorizzazioni necessarie per la prestazione del Servizio. 3.6 La Società Fornitrice del Servizio limita, sospende o cessa la prestazione del Servizio nei confronti del Cliente nei casi previsti nelle Condizioni Generali Parte II e specificati negli Allegati. 4. Obblighi del Cliente 4.1 Il Cliente è tenuto a: a) rispettare tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti contenute nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati e a mantenersi costantemente informato in ordine a quanto pubblicato sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio ai sensi del comma 6.2 e del comma 7.2; b) sottoscrivere i contratti necessari per l utilizzazione del Servizio in base alle regole fissate dalle Condizioni Generali Parte II e dai relativi Allegati, dotandosi, a propria cura e spese, delle apparecchiature hardware, dell infrastruttura di rete e dei software necessari per usufruire del Servizio, ed effettuare gli indispensabili collegamenti telematici, garantendone la piena funzionalità durante gli orari di erogazione del Servizio; c) utilizzare l eventuale Infrastruttura Tecnologica conformemente a quanto previsto negli Allegati alle Condizioni Generali Parte II. Viene pertanto escluso che il Cliente possa modificare, adattare, trasferire in qualunque modo a terzi, cedere, sublocare, commercializzare, ovvero sfruttare, in tutto o in parte, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, ovvero rimuovere dal luogo di installazione, l eventuale Infrastruttura Tecnologica fornita né rimuovere dalla stessa eventuali segni distintivi; d) utilizzare i software di base e applicativi inerenti al Servizio, concessi in licenza e/o sublicenza al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio, la relativa documentazione, nonché, più in generale, il Servizio stesso e i relativi Dati, esclusivamente per le finalità proprie del medesimo Servizio; e) custodire con diligenza e utilizzare conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società Fornitrice del Servizio o contenute nei Manuali dei Servizi i codici e le relative password inerenti al/ai Servizio/i e, ove previsto, il supporto magnetico ottico contenente le istruzioni per ottenere telematicamente il certificato digitale, necessario per l utilizzo del Servizio. Il Cliente risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, nonché di ogni effetto che possa derivare dall uso non autorizzato dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali; f) chiedere prontamente alla Società Fornitrice del Servizio, secondo le modalità di cui al comma 6.4, la disabilitazione dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali in caso di smarrimento, furto e/o fondato timore che terzi estranei siano a 3

23 Edizione luglio 2014 conoscenza dei codici e delle password e, ove previsti, dei certificati digitali. A seguito della denuncia del Cliente, la Società Fornitrice del Servizio provvede a sospendere i codici e le relative password e, ove previsti, i certificati digitali smarriti o rubati ed a inviarne al Cliente di nuovi; g) indicare nella Richiesta di Servizi il nominativo del rappresentante contrattuale del Cliente quale soggetto di adeguato livello di responsabilità, autorizzato a ricevere ed effettuare, da e nei confronti della Società Fornitrice del Servizio e in nome e per conto del Cliente, qualunque dichiarazione e disposizione prevista dalle Condizioni Generali, nonché dagli Allegati e dalla Documentazione di Partecipazione. La sostituzione di detto soggetto avrà effetto, salvo diverso accordo delle Parti, dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sarà pervenuta alla Società Fornitrice del Servizio, ovvero dalla successiva data indicata dal Cliente nella comunicazione stessa; h) fornire i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente, dalle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati e dalla Documentazione di Partecipazione, in maniera veritiera, completa e corretta e secondo il formato previsto dalla Società Fornitrice del Servizio; i) riconoscere come propria qualunque comunicazione, disposizione, istruzione eseguita attraverso l Infrastruttura Tecnologica mediante l utilizzo dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali ad esso assegnati, restando inteso che il Cliente manleva la Società Fornitrice del Servizio da qualunque responsabilità in caso di comunicazioni o istruzioni così effettuate anche se da soggetti non autorizzati; j) informare immediatamente la Società Fornitrice del Servizio di eventuali interruzioni totali o parziali, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti nella erogazione e nell utilizzo del Servizio, fermo restando quanto previsto all art. 8; k) comunicare tempestivamente, e in ogni caso nei tempi previsti negli Allegati, alla Società Fornitrice del Servizio il venir meno dei requisiti occorrenti per la fruizione del Servizio, nonché ogni modifica di quanto contenuto nella Richiesta di Servizi e/o nella Documentazione di Partecipazione; l) dare tempestivo seguito alle richieste che la Società Fornitrice del Servizio, nell esercizio dei propri compiti di gestore del Servizio stesso, formuli in riferimento a dati, informazioni o documenti da trasmettere alla Società Fornitrice del Servizio medesima. 5. Riservatezza 5.1 Ognuna delle Parti, dato atto del grado di confidenzialità delle informazioni, della documentazione in genere inerente ai Servizi, garantisce all altra, per il periodo di durata del Contratto, nonché per un anno successivo alla data di recesso, risoluzione o cessazione di efficacia del Contratto stesso per qualsivoglia motivo, che tutte le informazioni e la documentazione in generale acquisite in relazione all esecuzione del Contratto saranno trattate in maniera confidenziale. 5.2 L obbligo di cui al precedente comma non impedisce la comunicazione o diffusione, in forma anonima e aggregata, da parte della Società Fornitrice del Servizio, dei suddetti dati e informazioni, nonché la comunicazione, a seguito di esplicita richiesta, degli stessi alle autorità amministrative e/o giudiziarie e ai terzi soggetti di cui all art. 3.4 o a Società, facenti parte del Gruppo London Stock Exchange Plc, in osservanza delle leggi e normative applicabili. 4

24 Edizione luglio Comunicazioni 6.1 La Società Fornitrice del Servizio invia al Cliente comunicazioni aventi carattere di generalità e comunicazioni individuali con le modalità di cui ai commi successivi. 6.2 Le comunicazioni aventi carattere di generalità (ad esempio, Comunicati o Avvisi) sono effettuate attraverso il sito internet della Società Fornitrice del Servizio, salvo casi di malfunzionamento o indisponibilità del medesimo sito internet. In particolare, in relazione all obbligo di cui al comma 4.1, lettera a), quanto comunicato a mezzo di detto sito internet si intende conosciuto dal Cliente dal momento del suo inserimento nel sito medesimo e diviene efficace a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa. 6.3 Fatte salve le specifiche modalità di particolari comunicazioni, previste negli Allegati, le comunicazioni individuali sono effettuate dalla Società Fornitrici del Servizio per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. 6.4 Fatte salve le specifiche modalità di particolari comunicazioni previste negli Allegati, il Cliente effettua le proprie comunicazioni alla Società Fornitrice del Servizio per iscritto trasmettendole a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. 6.5 Le comunicazioni di tipo operativo inerenti all ordinaria gestione del Servizio possono essere inviate tra le Parti anche in via telematica, ove non diversamente previsto dagli Allegati. 6.6 Le comunicazioni individuali vengono inviate da ciascuna Parte all altra Parte agli indirizzi espressamente indicati dal Cliente nella Richiesta di Servizi e, per quelle di carattere operativo inerenti all ordinaria gestione del Servizio, agli indirizzi indicati nella Documentazione di Partecipazione. 6.7 Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono conosciute dall altra Parte dal momento del loro ricevimento e sono efficaci secondo quanto indicato dalle Condizioni Generali e dai loro Allegati o, in mancanza, a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa. 7. Modifiche delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati 7.1 Il Cliente prende atto e accetta che la Società Fornitrice del Servizio ha la facoltà di modificare o integrare qualsiasi previsione contenuta nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, impregiudicato quanto previsto dal comma Di dette modifiche la Società Fornitrice del Servizio dà notizia alla clientela, comunicandone il testo attraverso il proprio sito internet, ai sensi del comma 6.2, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario rispetto alla data dalla quale tali modifiche avranno effetto. In tale comunicazione la Società Fornitrice del Servizio indica il termine entro il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso di cui al comma Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di tale comunicazione. 7.3 In casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il termine di preavviso di cui al comma 2 può essere ridotto dalla Società Fornitrice del Servizio fino a 5 (cinque) giorni di calendario. 7.4 Le modifiche della Price List, salvo quelle favorevoli al Cliente, sono comunicate, con le modalità di cui al comma 2, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. La 5

25 Edizione luglio 2014 Società Fornitrice del Servizio stabilisce e comunica la decorrenza delle modifiche della Price List favorevoli al Cliente. 7.5 Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 4, la Società Fornitrice del Servizio invia al Cliente un , all indirizzo indicato dallo stesso nella Richiesta di Servizi, come eventualmente modificato e comunicato alla Società Fornitrice del Servizio, contenente la notizia della pubblicazione delle modifiche sul sito internet. Nel caso di modifiche ai Regolamenti e/o ai Manuali dei Servizi l viene inviata dalla Società Fornitrice del Servizio lo stesso giorno della comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet, mentre nel caso di modifiche alle Condizioni Generali e/o alla Price List, l viene inviata con anticipo di almeno un (1) giorno rispetto alla comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet stesso. 7.6 Nei casi di cui ai commi precedenti il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto nei termini, nei modi e con gli effetti indicati nell art. 11, commi 3, 4 e Non costituiscono modifiche, ai sensi e per gli effetti dei commi di cui al presente articolo, le integrazioni delle Condizioni Generali o degli Allegati relative alla istituzione ed offerta di nuovi servizi non obbligatori. 8. Responsabilità 8.1 La responsabilità della Società fornitrice del Servizio sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave della Società Fornitrice del Servizio. 8.2 Il Cliente è tenuto a far pervenire alla Società Fornitrice del Servizio, una denuncia a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l ordinaria diligenza relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte della Società Fornitrice del Servizio. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, deve pervenire alla Società fornitrice del Servizio, entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine. 8.3 Ferma rimanendo l eventuale responsabilità della Società Fornitrice del Servizio nei confronti del Cliente, il Cliente manleva fin d ora, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, inclusi altri Clienti, la Società Fornitrice del Servizio da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione del Contratto, autorizzando la Società Fornitrice del Servizio medesima a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai sensi dell art. 106 del codice di procedura civile. 8.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal Contratto nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da: a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore; b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali); 6

26 Edizione luglio 2014 c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi dalla Società Fornitrice del Servizio o fornite dai soggetti terzi di cui al comma 3.4; d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria. 8.5 La Società Fornitrice del Servizio è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o da altri soggetti da esse autorizzati. Ciò può comportare temporanee sospensioni e ritardi delle prestazioni della Società Fornitrice del Servizio ovvero la loro esecuzione secondo particolari modalità, restando comunque il Cliente tenuto alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto ed al pagamento di quanto dovuto alla Società Fornitrice del Servizio. 9. Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale 9.1 Il Servizio e i relativi Dati, nonché tutto quanto concesso in licenza o sub-licenza dalla Società Fornitrice del Servizio, sono utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale della medesima Società e/o di terzi, come meglio precisato nelle Condizioni Generali Parte II. 10. Corrispettivi 10.1 A fronte della prestazione del Servizio, il Cliente corrisponde alla Società Fornitrice del Servizio i corrispettivi indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali Parte II, nella misura, nei termini e secondo le modalità ivi previsti Fermo quanto previsto nell art. 12, qualora il Cliente non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini indicati, sul relativo ammontare decorrono automaticamente, senza necessità di intimazione scritta, interessi di mora calcolati al maggior tasso Euribor a 3 mesi rilevato nel periodo in cui il ritardo si protrae, maggiorato di uno spread di due punti percentuali Fatta salva la facoltà di ripetere l eventuale indebito con successiva e autonoma azione, il Cliente non può opporre eccezioni di sorta, anche qualora si verifichino interruzioni o sospensioni nella prestazione del Servizio, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti Il Cliente resta impegnato a pagare le penali eventualmente applicate, in conformità al/ai Regolamento/i, ovvero alle Condizioni Generali Parte II. Il pagamento delle penali non preclude la possibilità per la Società Fornitrice del Servizio di richiedere l esatto adempimento e/o il maggior danno. 11. Durata del Contratto e recesso 11.1 La durata del Contratto è stabilita a tempo indeterminato Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento mediante invio di una comunicazione, ai sensi del comma 6.4, indicante la data di efficacia del recesso, da far 7

27 Edizione luglio 2014 pervenire con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. Il recesso non esonera nemmeno parzialmente il Cliente dall obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto o anche indirettamente derivanti dalla fruizione del Servizio In deroga al termine di cui al comma 2, il Cliente nei casi di modifica indicati nell art. 7 può esercitare il diritto di recesso dal Contratto, negli stessi modi di cui al comma 2 medesimo, facendo pervenire alla Società Fornitrice del Servizio la relativa comunicazione entro il termine, indicato dalla Società Fornitrice del Servizio nella comunicazione del testo delle modifiche ai sensi del comma 7.2. Per le modifiche adottate ai sensi del comma 7.3, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo per la Società Fornitrice del Servizio, antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto In tutti i casi di recesso indicati nel comma 3 purché quest ultimo abbia effetto prima dell applicazione delle modifiche dalle quali origina il recesso nei confronti del Cliente si applicano le condizioni contrattuali precedentemente vigenti Qualora la comunicazione di recesso pervenga con un preavviso inferiore al termine indicato ai commi precedenti, il recesso non ha effetto salvo che la Società Fornitrice del Servizio non rinunci al termine stabilito a proprio favore. Le Condizioni Generali Parte II possono stabilire i casi nei quali il recesso non ha efficacia nei tempi previsti nella sua comunicazione La Società Fornitrice del Servizio può esercitare il diritto di recesso, con congruo preavviso, negli stessi termini e modi di cui al comma 6.2, solo in forma collettiva e nei casi di radicale trasformazione del Servizio, anche in conseguenza di misure che fossero eventualmente disposte dalle autorità competenti, o nei casi di cessazione della gestione del Servizio medesimo. In caso di recesso di cui al presente comma, la Società Fornitrice del Servizio non è tenuta alla corresponsione di alcun onere penitenziale, indennizzo o rimborso. 12. Clausola risolutiva espressa 2.1 Il Contratto si intende risolto di diritto, con le modalità di cui all articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi: a) nell ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi, entro i termini prefissati, che sia protratto per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni di calendario; b) nei casi di esclusione dal Servizio previsti dal/i Regolamento/i ovvero dalle Condizioni Generali Parte II; c) nel caso in cui lo svolgimento del Servizio cessi per effetto di provvedimenti legislativi o amministrativi. 13. Disposizioni generali 13.1 Il Contratto e le Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, costituiscono la totalità delle pattuizioni che regolano il Servizio e annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente accordo, nonché ogni eventuale comunicazione, orale o scritta, intercorsa precedentemente alla conclusione del Contratto Il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti dalle Parti a terzi. Il Cliente autorizza sin d ora la Società Fornitrice del Servizio a cedere il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano in conseguenza di operazioni di fusione della Società Fornitrice del Servizio con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il 8

28 Edizione luglio 2014 Servizio. In tali casi la Società Fornitrice del Servizio ne darà notizia al Cliente con congruo preavviso Nel caso di fusione del Cliente con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il Servizio, il Cliente medesimo si impegna a comunicare alla Società Fornitrice del Servizio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto rispetto al Contratto. Il Cliente resta responsabile con effetto anche per l incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario per il ritardo con cui abbia dato questa notizia alla Società Fornitrice del Servizio, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che la Società Fornitrice del Servizio debba sospendere il Cliente, l incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi del Contratto non può essere considerato come rinuncia all esercizio di tali diritti Il testo in lingua inglese, disponibile sul sito internet, della Richiesta di Servizi, delle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, costituiscono la traduzione della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di conflitto tra le due versioni prevale la versione italiana La Società Fornitrice del Servizio ed il Cliente assumono tutti gli Obblighi di Tracciabilità Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell applicabilità della disciplina di cui all art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare alla Società Fornitrice del Servizio il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, la Società Fornitrice del Servizio comunicherà al Cliente: (i) gli estremi identificativi dei conti correnti o dei sistemi di pagamento da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i corrispettivi pagati dal Cliente ai sensi del presente Contratto; (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in uso, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Cliente). Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Cliente entro 7 (sette) giorni. Il Cliente, nel caso di sistemi di pagamento che prevedono un addebito diretto sul conto del cliente, comunicherà alla Società Fornitrice del Servizio gli estremi del conto sul quale sarà addebitato il corrispettivo da parte della Società Fornitrice del Servizio Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto La Società Fornitrice del Servizio si impegna ad informare il Cliente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Cliente qualora venisse 9

29 Edizione luglio 2014 a conoscenza dell inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità. 14. Controversie e clausola compromissoria 14.1 Il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio tentano di risolvere gli eventuali problemi che tra loro insorgano a seguito del Contratto attraverso contestazioni formali ed incontri bilaterali volti ad individuare possibili soluzioni Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi e le penali di cui all art. 10 sono sottoposte alla giurisdizione dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 2, che riguardi il, o derivi direttamente o indirettamente dal, Contratto (incluse quelle relative al risarcimento danni), è demandata in via preliminare alla valutazione di un Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri di cui al comma 3 è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società Fornitrice del Servizio, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Società Fornitrice del Servizio. Tutti i membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi dall incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione della Società Fornitrice del Servizio provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica Le valutazioni del Collegio dei Probiviri sono motivate e rese, secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal momento nel quale il Collegio ne è investito. Il presidente dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la valutazione della questione ad un solo membro del Collegio. La lingua del procedimento è l italiano Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente alle Parti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le Parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna. Gli onorari del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente Le eventuali controversie tra la Società Fornitrice del Servizio e il Cliente relative e/o conseguenti al Contratto, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio di tre arbitri. La parte agente deve notificare all altra, con le modalità previste dall articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale notifica l altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano. Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina. Il procedimento 10

30 Edizione luglio 2014 avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma L arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall accettazione dell incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell arbitrato è l italiano Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell art. 829, comma 3, del codice di procedura civile Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all art. 806 e ss. del codice di procedura civile. 15. Legge applicabile e foro competente 15.1 Nel rispetto delle previsioni di cui all art. 14, il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio accettano sia la competenza esclusiva del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del Contratto stesso, in particolare e senza perciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l interpretazione ed i requisiti di validità dell atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. * * * * * 11

31 CONDIZIONI GENERALI PARTE II Servizi di CC&G 1. - Definizioni 1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati salvo diversa indicazione nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e negli Allegati applicabili, secondo le opzioni contenute nella Richiesta di Servizi. 1.2 Nella presente parte delle Condizioni Generali il termine: - Mercato : indica il mercato (o suo segmento) relativo al Comparto individuato nella/e opzione/i formulata/e nella Richiesta di Servizi (a titolo esemplificativo, il Mercato Azionario, il Mercato dei Derivati ed il Mercato Obbligazionario); - NEW MIC : indica il Comparto anonimo garantito in euro NEW MIC del mercato telematico di negoziazione dei depositi monetari gestito da e-mid Sim S.p.A; - Servizio di compensazione e garanzia : indica l attività svolta con l assunzione da parte di CC&G, in funzione di garanzia, della posizione di controparte centrale relativamente ai contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari precisati nella convenzione con la Società di Gestione, negoziati in ciascun Mercato; - Servizio di Garanzia NEW MIC : indica l attività svolta con l assunzione da parte di CC&G, in funzione di garanzia, nei confronti dei partecipanti delle posizioni contrattuali, attive e passive delle controparti di mercato di questi, inclusi il meccanismo di compensazione e garanzia delle operazioni concluse e l inoltro delle istruzioni di regolamento al Sistema Target 2, aventi ad oggetto i depositi monetari in euro precisati nella convenzione con la Società di Gestione, negoziati nel NEW MIC; - Servizi : indica il Servizio di compensazione e garanzia e il Servizio di Garanzia NEW MIC. 1.3 Le previsioni di cui agli articoli successivi hanno carattere generale e si rendono applicabili in coerenza con le disposizioni della Società di Gestione e di CC&G. 2. Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Generale 2.1 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, CC&G subentra, secondo quanto stabilito dagli Allegati, nelle Posizioni Contrattuali assunte da tale momento nel Mercato di riferimento, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, dal Partecipante Generale e dai Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono, nei termini indicati nel Regolamento di cui alla Parte B.1 Disposizioni generali e B Effetti delle operazioni concluse. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I. 2.2 Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale. Edizione marzo

32 2.3 Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell art. 11 delle Condizioni Generali Parte I a nuovi mercati, ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Partecipante Generale aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Individuale 3.1 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, CC&G subentra, secondo quanto stabilito dagli Allegati, nelle Posizioni Contrattuali assunte da tale momento dal Partecipante Individuale nel Mercato di riferimento, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, secondo quanto previsto dal Regolamento nella Parte B.1 Disposizioni generali e B Effetti delle operazioni concluse. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I. 3.2 Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale. 3.3 Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell art. 11 delle Condizioni Generali Parte I a nuovi mercati (o segmenti), ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Cliente aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Indiretto 4.1 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, il Partecipante Indiretto usufruisce, per il Mercato di riferimento, delle prestazioni proprie del Sistema, secondo quanto previsto dagli Allegati; conseguentemente il Partecipante Generale e CC&G subentrano nelle Posizioni Contrattuali assunte nel Mercato da tale momento dal Partecipante Indiretto, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, secondo quanto previsto dal Regolamento nella Parte B.1 Disposizioni generali e B Effetti delle operazioni concluse. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I. 4.2 Le Posizioni Contrattuali registrate presso CC&G a nome del Partecipante Generale e che siano relative al Partecipante Indiretto si intendono come esclusivamente pertinenti a rapporti giuridici intercorrenti tra CC&G ed il Partecipante Generale stesso; pertanto il Partecipante Indiretto non può vantare nei confronti di CC&G alcuna pretesa o potere dispositivo su dette Posizioni Contrattuali né su detti conti, non determinando tali registrazioni alcun rapporto tra il medesimo e CC&G. 4.3 Il Partecipante Indiretto resta vincolato anche verso CC&G, quale gestore del Sistema, per tutto quanto previsto negli accordi dallo stesso conclusi con il Partecipante Generale e comunicati a CC&G. CC&G, in virtù della ricezione di tali accordi, è legittimata ai comportamenti attivi e passivi ad essi conseguenti, in conformità a quanto previsto dagli Allegati. Edizione marzo

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