AUTO: IL PUNTO SULLE ULTIME NOVITÀ
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- Erica Albanese
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1 AUTO: IL PUNTO SULLE ULTIME NOVITÀ - a cura Dott. Antonio Gigliotti - sullo stesso argomento: Ti consigliamo l utilissimo e-book predisposto dallo stesso autore, Dott. Sandro Cerato CLICCA QUI PER VEDERE DI COSA SI TRATTA... Il Decreto Legge n. 81, convertito dalla legge 127/2007 all articolo 15-bis, ha reintrodotto, per le imprese, la parziale deducibilità del costo delle autovetture non strumentali mentre per i professionisti la percentuale di deducibilità è stata aumentata. Più precisamente: Imprese per il 2006 deducibile nel limite del 20%; dal 2007 la percentuale di deducibilità aumenta al 40%. Professionisti per il 2006 percentuale deducibilità aumentata dal 25% al 30%; dal 2007 deducibilità parziale pari al 40%. Novità reddito d impresa L articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto legge n. 81, convertito dalla legge 127/2007, con riferimento al reddito d'impresa ha modificato, l'articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, prevedendo la deducibilità del 40 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54 del Decreto 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli. In particolare, sono previste ora due percentuali di deducibilità: 40 per cento, che troverà applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007; 20 per cento, che si applica per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre
2 Periodo d imposta 2007 Per il 2007, il contribuente che opera con un periodo d imposta coincidente con l anno solare dovrà applicare la percentuale di deduzione pari al 40%. Periodo d imposta 2006 Per quanto riguarda il 2006, il contribuente che opera con un periodo d imposta coincidente con l anno solare applicherà una percentuale di deducibilità pari al 20%. Si ricorda che prima della modifica il regime in vigore prevedeva la totale indeducibilità 1 dei costi delle autovetture sostenute dalle imprese. In considerazione del fatto che la modifica entrata in vigore il 26 giugno 2007 riguarda il periodo d imposta precedente il legislatore fiscale ha previsto che i maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d imposta, rispetto alla disciplina previgente, sono recuperati in deduzione nel periodo d imposta in corso al 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo. Pertanto non sarà necessario rielaborare il modello Unico 2007 redditi 2006 ma imputare a la quota non dedotta nel 2006 al periodo d imposta 2007 e tenere conto di questa maggiore deduzione già al momento del versamento del secondo o unico acconto del Esempio Un contribuente nel corso del 2005 ha acquistato un autovettura del costo di ,00. Il piano di ammortamento è il seguente: 2005 quota di ammortamento 2.500; 2006 quota di ammortamento 2.500; 2007 quota di ammortamento 2.500; 2008 quota di ammortamento Nel corso del 2005 la quota di ammortamento dedotta è stata pari a 1.250,00 (50% di 2.500,00). Periodo d imposta 2006 La quota di ammortamento dedotta nel 2006 ed indicata nel modello Unico 2007 redditi 2006 è stata pari a 0. 1 Modifica apportata dal D.L. 262/2006 entrato in vigore il 3 ottobre
3 Ipotizzando che la base imponibile risultante da modello Unico 2007 redditi 2006 sia pari a ,00 il contribuente ha dovuto pagare le seguenti imposte: saldo irpef 3.450,00 ; I acconto Irpef 1.366,2. Inoltre dalla dichiarazione risulta che l acconto da versare entro il 30 novembre 2007 è pari a 2.049,30. Sulla base di quanto previsto dal legislatore nel D.L. 81/2007 la quota di ammortamento deducibile passa da 0 a 500 (20% di 2.500,00). La nuova percentuale di deducibilità determina per il 2006 una nuova base imponibile, ma secondo quanto previsto dal D.L. 181/2006 non sarà necessario riaprire e correggere la dichiarazione Unico 2007 redditi 2006 ma sarà sufficiente ricalcolare l acconto 2007 con la nuova base imponibile ed imputare al 2007 la quota non dedotta nel La base imponibile relativa al 2006 scende in funzione della nuova percentuale di deducibilità da ,00 a ,00 (vengono dedotti 500,00 che sulla base della disciplina previgente non potevano essere dedotti.). La nuova base imponibile determina un imposta per il 2006 pari a 3.335,00 (23% di ,00) pertanto l acconto da versare entro il 30 novembre diventa 1.980,99 in luogo di 2.049,30 indicati in dichiarazione. Periodo d imposta 2007 Per il periodo d imposta 2007 la quota di ammortamento deducibile diventa pari ad 1.000,00 (40% di 2.500,00). A tale deduzione va aggiunta la quota di ammortamento non dedotta nel Pertanto il costo relativo alle autovetture deducibili per il 2007 diventano pari ad 1.500,00 (1000,00 per il ,00 per il 2006). Reddito di lavoro autonomo Il citato articolo 15-bis, comma 7, lettera b), è intervenuto, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, anche sul limite di deducibilità delle sopraccitate spese, sostenute nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o associata. E stato previsto un aumento di deducibilità dal 25 al 40 per cento. Per i professionisti sono state previste due percentuali di deducibilità: 3
4 40 per cento, che troverà applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007; 30 per cento, che si applica per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre Anche per i professionisti i maggiori importi deducibili, per il 2006, rispetto alla disciplina previgente, sono recuperati in deduzione nel 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo. Pertanto anche per i professionisti non sarà necessario rielaborare il modello Unico 2007 redditi 2006 ma sarà sufficiente imputare la quota non dedotta nel 2006 al periodo d imposta Agenti e rappresentanti Gli agenti e rappresentanti di commercio non sono stati coinvolti dal D.L. 127/2006 la percentuale di deducibilità di cui essi godono è pari all 80% con i seguenti limiti massimi: auto ,00; motocicli 4.131,66; ciclomotori ,99; autocaravan 2.065,83. AUTOMEZZI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DEDUCIBILITA LIMITATA ALL 80% DELLE SPESE PER L ACQUISTO DI: Autovetture Motocicli Ciclomotori Autocaravan Irrilevante la parte di costo che eccede ,84 Irrilevante la parte di costo che eccede 4.131,66 Irrilevante la parte di costo che eccede ,99 Irrilevante la parte di costo che eccede 2.065,83 4
5 Soggetto IMPRESA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI IMPOSTE DIRETTE - DEDUCIBILITA ( valori in percentuale) Tipologia A ANTE UNICO 2007 UNICO 2007 REGIME DL. recupero con post DL 262/06 da UNICO 262/2006 acconto 11/ Veicolo strumentale e a uso pubblico Veicolo non Indeducibilità di 50 strumentale tutti i costi Veicolo Limitamente ad un solo veicolo Fringe benefit dipendenti L articolo 15-bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 81/2007, relativamente al reddito di lavoro dipendente, ha modificato l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, che disciplina la determinazione della componente in natura della retribuzione (fringe benefit) quando tale componente deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori, sia per fini personali che aziendali, cosiddetto uso promiscuo. In particolare, la nuova norma prevede che: o nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si consideri il 30 per cento, in luogo del 50 per cento fissato dal Decreto Legge n. 262 del 2006, del costo forfetario risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. 5
6 Veicoli ad uso promiscuo Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero, come detto, da utilizzare sia per esigenze lavorative che per quelle personali, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto in oggetto, ha modificato l'articolo 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir, stabilendo che: per il 2006 nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo è possibile dedurre il 65% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore dal 2007 nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo è possibile dedurre il 90% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore. Attenzione Nella previgente disciplina, Decreto Legge n. 262/2006, era, invece, prevista la deduzione dell'importo costituente reddito di lavoro e corrispondente al fringe benefit portato a tassazione in capo al dipendente. Pertanto la situazione che si presenta è la seguente: Periodo d imposta 2006: o per le auto concesse in uso ai dipendenti è prevista la deducibilità parziale del 65% dei costi e delle spese sostenute, mentre nella precedente disciplina la deduzione era limitata al fringe benefit che costituiva reddito di lavoro dipendente, senza che assuma rilevanza la durata di tale assegnazione nel corso dell anno, che potrebbe anche essere inferiore a 183 giorni; o il fringe benefit tassato in busta paga del dipendente è dato dal 50% della Tariffa Aci delle indennità chilometriche, su una percorrenza annua di ,00 Km Periodo d imposta 2007: o per le auto concesse ai dipendenti ad uso promiscuo per oltre la metà del periodo d imposta, i costi sono deducibili per il 90% dell importo sostenuto; o il fringe benefit tassato in busta paga del dipendente è dato dal 30% della Tariffa Aci delle indennità chilometriche, su una percorrenza annua di ,00 Km. 6
7 IMPOSTE DIRETTE - DEDUCIBILITA ( valori in percentuale) ANTE DL. 262/2006 UNICO 2007 post DL 262/06 UNICO 2007 recupero con acconto 11/07 A REGIME da UNICO 2008 Deduzione costi auto dati in uso promiscuo al dipendente Solo fringe benefit tassato in capo al dipendente Solo fringe benefit tassato in capo al dipendente 65% 90% ANTE DL. 262/2006 POST DL 262/06 Fringe benefit tassato in capo al dipendente 50% della Tariffa Aci 30% della Tariffa Aci Risoluzione n. 190/E del 27 luglio 2007 Nella Risoluzione n. 190/E del 27 luglio 2007, e 231 del 22 agosto 2007 l'agenzia delle Entrate ha dichiarato che la normativa sulle autovetture (artt. 54 e 164 del Tuir) non può essere disapplicata ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973. Istanza di interpello L istanza di interpello proposto dal contribuente riguarda il trattamento fiscale dei costi relativi all'impiego di un'autovettura, utilizzata nell'esercizio della sua professione di medico per raggiungere le sedi in cui, per contratto, presta servizio. Il medico ha documentato il chilometraggio effettuato con la propria autovettura nel corso del periodo d'imposta 2006, chiedendo con un istanza di interpello disapplicativo, di poter operare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 164 del Tuir così come modificato dal decreto legge n. 7
8 262/2006, la deduzione fiscale "nella misura del 90% relativamente ai costi sostenuti per l'autovettura", poiché la deduzione nella misura del 25 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture pregiudica il suo pieno diritto a dedurre le spese che ha effettivamente sostenuto per il regolare e puntuale svolgimento della propria professione. L'Agenzia delle Entrate sostiene che secondo quanto disposto dall'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973 la disapplicazione è prevista solamente per determinate norme tributarie, più precisamente per le norme che hanno lo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario. Art. 37 bis, comma 8, d.p.r. n. 600/73 Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tale fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l operazione e indicando le disposizioni normative di cui si chiede la disapplicazione. Con specifico riferimento alla richiesta del contribuente di disapplicare il comma 1, lettera b), dell'articolo 164, del Tuir, in relazione all'ipotesi di utilizzo dell'autovettura per lo svolgimento della sua professione, l'agenzia delle Entrate si esprime in senso sfavorevole, ritenendo che la citata disposizione non possa essere suscettibile di disapplicazione in quanto la stessa assume la funzione di norma di "sistema" e non di norma antielusiva specifica. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, l Agenzia delle Entrate ha affermato che: o l'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir non è suscettibile di disapplicazione; o non è prevista la possibilità per il contribuente di fornire la "prova contraria", ovvero, dimostrare l'effettiva destinazione del bene allo svolgimento della professione. 8
9 Noleggio di autovetture Con la Risoluzione n. 231 del 22 agosto 2007 l Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio sopraesposto e lo ha esteso al contratto di noleggio delle auto. Nella Risoluzione n. 231/2007 l Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza d interpello posta ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n Secondo l Agenzia delle Entrate, anche, nel caso in cui le autovetture vengano acquisite mediante un contratto di noleggio a lungo termine e vengano assegnate ai dipendenti devono essere applicate le regole ordinarie relative alle autovetture utilizzate nell esercizio dell impresa. Inoltre, anche per questa fattispecie, viene confermato che la norma prevista all art. 164 comma 1, lettera b) del Tuir e, quindi, i limiti di deducibilità dei costi relativi alle autovetture in essa contenuti, non sono suscettibili di essere sottoposti alla disapplicazione prevista per le norme antielusive dall art. 37 bis, comma 8 del d.p.r. n. 600 del 1973, in quanto trattasi di norma di sistema e diretta a forfettizzare il requisito dell inerenza e non di norma antielusiva. Dott. Antonio Gigliotti 17 Settembre 2007 sullo stesso argomento: Ti consigliamo l utilissimo e-book predisposto dallo stesso autore, Dott. Sandro Cerato CLICCA QUI PER VEDERE DI COSA SI TRATTA... 9
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