IL CERTIFICATO NELLE ATTIVITÀ FISICO-SPORTIVE IN AMBITO NON AGONISTICO, LINEE GUIDA DELLA F.I.M.M.G. AD USO DEL MEDICO MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO
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1 Sezione di Padova IL CERTIFICATO NELLE ATTIVITÀ FISICO-SPORTIVE IN AMBITO NON AGONISTICO, LINEE GUIDA DELLA F.I.M.M.G. AD USO DEL MEDICO MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO Il Codice Deontologico al Titolo III art. 22 in merito alla certificazione stabilisce che: il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute, inoltre al Titolo VI all art. 74 e 75 stabilisce che: la valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata ad esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto ; Il medico ha l obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica. Negli ultimi anni la pratica dell attività sportiva è uscita dai ristretti confini dello sport agonistico, trasformandosi in un fenomeno di massa in parte legato sicuramente alla ricerca degli innegabili benefici funzionali che ne conseguono. Se da un lato c è stato il riconoscimento del ruolo dell attività fisica nella tutela, mantenimento e promozione di uno stato di buona salute dall altro abbiamo assistito ad una deresponsabilizzazione da parte delle società sportive, Istituzioni e della Scuola che hanno demandato al medico qualsiasi responsabilità in ordine alle più svariate attività sportive, sottostimando il valore medico-legale della certificazione e trasformandolo in un valore prettamente assicurativo con l equazione: certificazione uguale a tutela della salute che ha causato un aumento esponenziale delle richieste di certificazione per qualsiasi attività fisica. In Italia dal punto di vista giuridico, l attività sportiva viene distinta in agonistica e non agonistica. In una circolare esplicativa (n 7 del 31 gennaio 1993) il Ministero della Sanità ha precisato che deve intendersi attività sportiva agonistica quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Mistero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi Sportivi studenteschi a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un attività sportiva ne consegue che la qualificazione agonistica dell attività è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. La maggior parte delle diverse Federazioni ha adottato un criterio anagrafico, per cui oltre una certa età vengono considerati agonisti tutti i praticanti tesserati. Nell ambito della attività sportiva si è inoltre cercato con norme nazionali e/o regionali di definire quell attività motoria di base praticabile da tutti senza ricorrere alla certificazione medica. In base alla normativa vigente si definisce: Attività Sportiva non Agonistica le attività sportive praticate da: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono competizioni tra atleti finalizzate alla partecipazione a gare e campionati organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2 Attività Amatoriale, Ludico-Motoria, Ginnico-Formativa: l attività caratterizzata da esercizi fisici non competitivi, praticabili a prescindere dall età dei soggetti, con finalità ludico-ricreative, ginnico formative, riabilitative e/o rieducative, in questo contesto rientra l attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l attività che il soggetto svolge in proprio, in forma autonoma, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi ; chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica presciistica, ginnastica per anziani, corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline quali il nuoto, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonchè i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. L attività fisico-sportiva in ambito scolastico Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell ambito delle attività parascolastiche; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Un ulteriore circoscrizione della definizione di attività sportive non agonistiche che si svolgono in ambito scolastico si ha dalla lettura di alcune circolari del Ministero della Pubblica Istruzione e dall allegato H dell ACN per la pediatria del 15 dicembre 2005 e s.m.i. Nella scuola attualmente, l educazione sportiva è indirizzata alla massima partecipazione della popolazione scolastica soprattutto attraverso le fasi di Istituto anche con il coinvolgimento dei soggetti portatori di handicap, privilegiando il confronto tra le classi con affermazione quindi del valore educativo dello sport inteso anche come confronto (e quindi anche come competizione) che in quanto divenuto attività didattica, viene esteso a tutti gli alunni facendo rientrare le fasi di Istituto nelle normali attività didattiche (circ. MPI 24/07/98 n 2548/A1). L attività motoria svolta nelle scuole materne ed elementari non può essere ricondotta ad attività sportiva non agonistica poiché nella scuola elementare i giochi sportivi sono limitati alla fase di istituto e hanno carattere educativo, formativo, ludico, polivalente, motivante che sfociano in attività di gioco sport (quindi pratica pre-sportiva). (Allegato H ACN MMG 15 dicembre 2005 e s.m.i.; Circolare Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso prot /C32/10 del 12 novembre 2001; Circolare C.O.N.I. dell 01/08/1997). Nella circolare Ministeriale P.I. 28/08/2001 si ribadisce che nell attività sportiva scolastica per le scuole elementari che partecipano ad attività di gioco-sport possono essere previste giornate dedicate a livello locale e manifestazioni dimostrative a livello provinciale (nelle quali non si ravvedono le caratteristiche dell attività sportiva). Sono definite attività parascolastiche quelle attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti. Sono escluse dalla definizione di attività parascolastiche le attività ginnicomotorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative anche se svolte in orario extracurricolare (es. corsi di nuoto, attività propedeutiche alla partecipazione successiva ai giochi sportivi studenteschi ecc..) Potranno rientrare nella definizione di attività parascolastiche alcune manifestazioni di particolare interesse e significato educativo-sportivo aventi carattere provinciale, preventivamente concordate con i rappresentanti FIMMG.
3 IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del medico di famiglia che la rilascerà gratuitamente in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera H dell ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.) oppure su proprio ricettario personale in regime di libera professione (Codice Deontologico Titolo III art. 22) a seconda delle situazioni che sostanzialmente si riconducono a due fattispecie in base alla normativa vigente: 1. CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA GRATUITA (solo in ambito scolastico) Agli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell ambito delle attività parascolastiche; a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali, precedenti a quelle nazionali (successive alle selezioni di Istituto, intercomprensoriali). Il medico di famiglia rilascerà il certificato secondo il modulo (Allegato C), o secondo un modulo da lui predisposto contenente le stesse informazioni. Ai fini del rilascio del certificato oltre all anamnesi, alla visita medica con rilevazione della P.A. è necessaria l acquisizione di un E.C.G. a riposo, debitamente refertato, anche non contestuale, presente nella documentazione clinica del paziente; sarà a discrezione del medico di famiglia, in base alla storia clinica ed all anamnesi, effettuare ulteriori accertamenti. Per coloro che, a prescindere dall età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare è necessario un E.C.G. basale debitamente refertato con periodicità annuale. Con Decreto n 112 del 5/08/2014 della Regione Veneto, la richiesta di accertamenti per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico sarà prescritta in ricetta rossa con esenzione I01 (I come Imola). I certificati rilasciati per l attività sportiva agonistica anche se specifici per una sola disciplina si intendono validi come certificati per tutte le discipline della attività sportiva non agonistica in ambito scolastico. Al riguardo, si precisa che fin dalla emanazione del D.M. 18/02/1982 la certificazione della attività sportiva agonistica ha sempre surrogato la certificazione della attività non agonistica (circolare regionale 14 aprile 2011, protocollo class. E ). Allo stesso modo è da ritenersi valido, ai fini scolastici, il certificato per l attività sportiva non agonistica, in possesso dell alunno e in corso di validità, regolarmente rilasciato dal proprio medico di famiglia. La richiesta della certificazione dovrà essere presentata tramite (Modello D) con congruo anticipo e, nel caso di alunni che abbiano ottenuto la stessa certificazione l anno prima, solo a scadenza del certificato precedente. Per ovvi motivi di tutela sanitaria dell alunno, infatti, il medico deve poter effettuare, in caso di necessità, eventuali accertamenti specialistici integrativi ritenuti opportuni per valutare lo stato di salute dell assistito. Per tutte le altre attività fisico-sportive svolte dagli alunni nel quadro delle attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, l alunno si intende fisicamente idoneo in assenza di documentate segnalazioni da parte dell esercente la patria potestà di situazioni di esonero o di limitazione. 2. CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE Questa certificazione viene rilasciata a coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati agonisti. Il medico di famiglia certificherà come da modulo (Allegato A). Ai fini del rilascio del certificato oltre all anamnesi ed alla visita medica con rilevazione della P.A. è necessario un E.C.G. a riposo, debitamente refertato, anche non contestuale, presente nella documentazione clinica del paziente; sarà a discrezione del medico di famiglia, in base alla storia clinica ed all anamnesi, effettuare ulteriori accertamenti. Per coloro che, a prescindere dall età, hanno patologie croniche conclamate,
4 comportanti un aumentato rischio cardiovascolare è necessario un E.C.G. basale debitamente refertato con periodicità annuale. Per quanto riguarda le richiesta di ECG, in assenza di dubbi clinici che comporterebbero comunque delle indagini, la richiesta dovrà essere rilasciata in ricetta bianca a carico del paziente. Nelle due situazioni evidenziate si raccomanda al medico certificatore in caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche conclamate di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e/o dello specialista di branca. Il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 all art. 4 ha introdotto una ulteriore fattispecie di certificazione per le manifestazioni non agonistiche o ludico motorie caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare. Certificato per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva ( D.M. 24 aprile 2013 s.m.i. ) Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici (MMG, PlS, Medici dello Sport) su apposito modello predefinito. (allegato A). Non necessitano di certificazione: Coloro che effettuano attività ludico motoria o amatoriale indipendentemente dal contesto in cui viene esercitata. Qualora le Società sportive, Enti federati al CONI ecc richiedano ugualmente (soprattutto per motivi assicurativi) un certificato per cosiddetta sportiva non agonistica questo dovrà essere rilasciato dal medico in regime libero professionale secondo il modello ( Allegato A ) ***************************************** Riferimenti legislativi principali, oltre a quelli citati nel testo: Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013 pubblicato nella GU n 169 del 20 luglio 2013 Legge 9 Agosto 2013 n 98 pubblicata nella GU 20 agosto n 194 supplemento ordinario n 63 Circolare Regione Veneto 17 dicembre 1993 n 54325/2011 Circolare Regione Veneto 17 marzo 1994 n 9102/20112 Circolare Regione Veneto 13 novembre 1997 n 7828/20254 Circolare Regione Veneto 13 gennaio 1999 n 252/20254 Decreto Giunta Regionale n 112 del 5 agosto 2014 Ministero della Salute Decreto 8 agosto 2014
5 Allegato A CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO ( D.M. 24 APRILE 2013 E S.M.I.) Sig/Sigra... Nata/o a il. Residente a Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di Pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato E.C.G. eseguito in data.. non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, Dott.. Esente IVA ai sensi del art. 10 n 18 DPR 633/72
6 Allegato B CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE, EX ART. 4 D.M. 24 APRILE 2013 E S.M.I. Sig.ra/Sig... Nata/o a il. Residente a Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all articolo 4 del D.M 24. Aprile 2013 e s.m.i. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, Dott.. Esente IVA ai sensi del art. 10 n 18 DPR 633/72
7 Allegato C MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MODULO RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO IN AMBITO SCOLASTICO (D.M. 24 APRILE 2013 E S.M.I. E ACN MMG 29 LUGLIO 2009 E S.M.I. ALL. H) Istituto :.. Studente... Nata/o a il., Residente a Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato E.C.G. eseguito in data.., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. luogo, data, Dott..
8 Allegato D MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MODULO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO MEDICO GRATUITO IN AMBITO SCOLASTICO SCUOLA/ISTITUTO: Ai sensi de decreto 24 aprile 2012 e s.m.i. e ACN 29 luglio 2009 allegato H Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante della Scuola/Istituto chiede che l alunno.. nato il... frequentante la classe venga sottoposto al controllo sanitario di cui ai citati D.M. e D.P.R. per la pratica, nell ambito scolastico, di attività sportive non agonistiche relative a : 1) [ ] ATTIVITA PARASCOLASTICHE: intese come attività fisico sportive inserite nel P.O.F. svolte in orario extracurricolare, con la partecipazione attiva dell insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare, campionati, competizioni tra atleti e/o manifestazioni sportive organizzate dal MIUR o da Enti pubblici e privati e organizzate nell ambito dei Centri Sportivi Scolastici. 2) [ ] GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: nelle fasi successive alle selezioni di Istituto (fasi Intercomprensoriali) (barrare la casella che interessa). Data... IL DIRIGENTE SCOLASTICO (timbro e firma autografa)...
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