Il Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96

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1 Il Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Incontro formativo con gli operatori del territorio Lo stato dell arte del Fondo di Garanzia per le PMI Le attività di informazione e formazione operativa per gli intermediari RTI - Team Assistenza

2 La governance RTI 2

3 3 La dinamica dello strumento

4 Le caratteristiche del Fondo di Garanzia 4 Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Intersettorialità Ponderazione zero Escutibilità a prima richiesta Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche Procedure snelle Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all attività di impresa, può accedere all intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese. Con l estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l autotrasporto merci su strada. L intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up. L intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita. La garanzia, secondo i dettami dell accordo Basilea II, è concessa a prima richiesta a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Nel limite dell intensità agevolativa massima fissata dall Unione Europea. Per accedere al Fondo è possibile presentare le domande on line e con procedure semplificate con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

5 La Ponderazione Zero La garanzia di ultima istanza dello stato Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su fondo rischi da Confidi o altro Fondo di Garanzia. 5

6 Le tipologie di intervento 6 Garanzia diretta Controgaranzia Cogaranzia E concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate (queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio) Essa è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell importo massimo garantito, l ammontare dell esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa nel Lazio e in Toscana. E concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt DL 385/93). Essa può essere a prima richiesta, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero sussidiaria, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di attivazione. Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate nel Lazio e in Toscana.

7 Le caratteristiche della garanzia diretta I Soggetti richiedenti Possono richiedere la Garanzia Diretta: le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche; gli Intermediari vigilati; le SFIS; le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di rischio. Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati mediante richiesta scritta al Gestore ovvero richiesta di credenziali per l utilizzo della procedura telematica, inviando la documentazione prevista dalle vigenti Disposizioni Operative. 7

8 Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e importo massimo garantito OPERAZIONI IMPRESE Imprese ubicate nel Mezzogiorno e imprese Femminili Riserve PON e Poin Imprese colpite dagli eventi sismici Quota di copertura / Importo massimo garantito Altre imprese Start up innovative e incubatori di impresa Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 70% 2,5 mln non ammissibile 80% 2,5 mln 70% 2,5 mln 80% 2,5 mln Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 70% 2,5 mln 80% 2,5 mln 36 mesi Consolidamento passività a breve su stessa 30% 1,5 mln non ammissibile 80% 2,5 mln 30% 1,5 mln 80% 2,5 mln banca/gruppo bancario Operazioni sul capitale di rischio 50% 2,5 mln non ammissibile 80% 2,5 mln 50% 2,5 mln non ammissibile Altra operazione finanziaria 80% 1,5 mln 80% 2,5 mln 80% 2,5 mln 60% 1,5 mln 80% 2,5 mln Operazioni a favore delle piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% e importo massimo garantito 1,5 mln. 8

9 Le caratteristiche della controgaranzia Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti Controgaranzia a prima richiesta a condizione che la garanzia dei Confidi abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia diretta. Le convenzioni confidi stipulate con le banche devono far esplicito riferimento alla normativa del Fondo. La controgaranzia a prima richiesta, in caso di default del confidi, può essere escussa anche dalla banca garantita. Controgaranzia sussidiaria è escutibile, salvo acconto, solo dopo la conclusione delle procedure di recupero Soggetti richiedenti Confidi; Altri Fondi di garanzia gestiti da Banche, o Intermediari ex artt. 106 e 107 del TUB. Per presentare operazioni sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati presso il Gestore. L utilizzo della piattaforma web per la presentazione online delle domande è consentita dietro rilascio di apposite credenziali, a seguito dell invio della documentazione prevista dalle Disposizioni operative. 9

10 Caratteristiche della controgaranzia: percentuali di copertura e importo massimo garantito OPERAZIONI IMPRESE Imprese ubicate nel Mezzogiorno e imprese Femminili Riserve PON e Poin Imprese colpite dagli eventi sismici Quota di copertura / Importo massimo garantito Altre imprese Start up innovative e incubatori di impresa Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 80% di 80% 2,5 mln non ammissibile 90% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 90% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 36 mesi Consolidamento passività a breve su stessa 60% di 60% 1,5 mln non ammissibile 90% di 80% 2,5 mln 60% di 60% 1,5 mln 80% di 80% 2,5 mln banca/gruppo bancario Operazioni sul capitale di rischio 80% di 60% 2,5 mln non ammissibile 90% di 80% 2,5 mln 80% di 60% 2,5 mln non ammissibile Altra operazione finanziaria 80% di 80% 1,5 mln 80% di 80% 2,5 mln 90% di 80% 2,5 mln 80% di 80% 1,5 mln 80% di 80% 2,5 mln Operazioni a favore delle piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% di 80% e importo massimo garantito 1,5 mln 10

11 La Cogaranzia La garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore delle banche e congiuntamente alla garanzia Confidi/Altri fondi di garanzia. Possono richiedere la Cogaranzia i Confidi e gli Altri fondi di garanzia che stipulano apposita Convenzione con il Gestore, che regola i criteri, le modalità e le procedure di concessione della Cogaranzia. A oggi, le Convenzioni stipulate tra il Gestore e i Confidi o Altri Fondi di garanzia con le nuove percentuali di copertura sono 8 e altre in fase di perfezionamento. Alle operazioni di Cogaranzia si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la Garanzia Diretta. 11

12 Le operazioni finanziarie ammissibili 12 Sulla base delle Disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in: a)operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; b)operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi; c)operazioni sul capitale di rischio; d)operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; e)operazioni a favore delle piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; f) Altre Operazioni finanziarie. Tra le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e tra le Altre operazioni finanziarie, rientrano anche i finanziamenti a M/L Termine e i Prestiti Partecipativi, a fronte di investimenti, per i quali la Garanzia è concessa secondo il Regolamento CE n. 800/2008. In tutti gli altri casi la Garanzia è concessa secondo il regime de minimis. In caso di rinnovo dell operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente. Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni a revoca sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione.

13 Il pagamento delle commissioni (ove dovute) 13 La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, riferite a: soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; imprese femminili; piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria; micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto; imprese colpite dagli eventi sismici; Imprese start-up innovative e incubatori di impresa. La commissione non è altresì dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.. Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una commissione una tantum calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo, come di seguito. Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario Operazioni sul capitale di rischio: - anno di ammissione - anni successivi: fino al 5 successivo al 5 Tutte le restanti Operazioni finanziarie ammissibili Micro impresa Restanti territori Piccola impresa Media impresa Micro impresa Regioni del Mezzogiorno Piccola impresa 0,25% 0,25% 0,5% 0,5% Media impresa 3% Diretta (2% Controgar.) 3% Diretta (2% Controgar.) 1% 1% 0,25% 0,5% 1,0% - - -

14 I criteri di valutazione 14 Per valutare l ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante 6 modelli di scoring(3perleimpreseincontabilitàordinariae3perleimpreseincontabilitàsemplificata). Ogni modello presenta 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-3. In funzione del punteggio dell impresa variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti - è attribuito il livello: LIVELLO A: punteggio impresa 9 LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8 LIVELLO C: punteggio impresa < 7 La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l assegnazione di due livelli che combinati tra loro producono la fascia di valutazione: ANNO 1 ANNO 2 VALUTAZIONE A A FASCIA 1 B A A B B B C B FASCIA 2 C A A C B C FASCIA 3 C C Rientrano, inoltre, nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto tra Mezzi Propri e Totale Passivo, riferito all ultimo bilancio approvato, inferiore al 5% (4% per l Autotrasporto). Le imprese in fascia 3 non sono ammesse all intervento del Fondo. Le nuove imprese vengono valutate sulla base dei bilanci previsionali e di una dettagliata relazione tecnica.

15 I criteri di valutazione Le operazioni semplificate e di importo ridotto Operazioni semplificate Importo ridotto L impresa rientra nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione; Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L importo dell operazione, sommatoaglialtrieventualiaffidamentigiàgarantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 30% del fatturato dell impresa (20% nel caso di operazioni fino a 36 mesi); L eventuale diminuzione del fatturato dell ultimo esercizio rispetto all esercizio precedente non sia pari o superiore al 40%; L eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci non sia superiore al 5% del fatturato Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L impresa presenti un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; L eventuale perdita registrata nell ultimo bilancio non superi il 10% fatturato. L importo base dell operazione (< 20 mila) è elevabile fino a 100milasulla base dei seguenti elementi: anzianità dell impresa; n. addetti dell impresa; nel caso di finanziamento a fronte di investimenti; crescita del fatturato almeno del 5% o del 10% nell ultimo esercizio; immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento. 15

16 16 I criteri di valutazione Valutazione delle nuove imprese e delle imprese operanti su commessa o a progetto Procedura per nuove imprese Procedura per imprese operanti su commessa o a progetto Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati : sono ammissibili solo se l operazione è a fronte di un programma di investimento; rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione caso per caso ; L operazione non è ammissibile nei casi in cui i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento, sono inferiori al 25% dell importo del programma di investimento. Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale. Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e/o operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati: rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione caso per caso ; sono ammissibili solo se l operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa; sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan. Le operazioni non sono ammissibili nel caso in cui la durata dell operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell iniziativa e/o i mezzi propri sono < al 10% dell importo complessivo dei costi dell iniziativa.

17 17 Le ultime novità normative - Decreto del 26 aprile 2013 in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati Il Decreto del 26 aprile 2013 Decreto del 26 aprile 2013 che definisce criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2013, n. 147) L intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è concesso: atitologratuito econpriorità sugli altri interventi; senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell impresa o dell incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all importo dell operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria; per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5mln; nel caso di garanzia diretta, nella misura dell 80% dell ammontare del finanziamento; nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell 80% dell importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell 80%. Ai fini dell applicazione delle predette misure, i soggetti richiedenti devono preventivamente acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell allegato 4 alle vigenti Disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell impresa o dell incubatore ne attesta l iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o in mancanza della dichiarazione sostitutivadiattodinotorietà, le richieste di garanzia sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative, fermo restando l intervento gratuito del Fondo.

18 18 Le ultime novità normative - Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69 decreto del Fare (1/2) Decreto legge 21 giugno 2013 Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL del Fare ), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante: Disposizione urgenti per il rilancio dell economia (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194) Definisce l adozione di specifiche disposizioni volte a: assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, attraverso: l aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; l incremento, sull intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta fino all 80% dell importo dell operazione finanziaria, con riferimento alle operazioni di anticipazione crediti PA, alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi e alle operazioni a favore delle imprese dell autotrasporto merci conto terzi; la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia; misure volte a garantire l effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell intervento.

19 19 Le ultime novità normative - Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69 decreto del Fare (2/2) Decreto legge 21 giugno 2013 Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL del Fare ), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante: Disposizione urgenti per il rilancio dell economia (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all acquisizione della garanzia da parte del Fondo; prevede specifici criteri di valutazione ai fini dell ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali. Il decreto ha inoltre disposto: la riduzione al 50% (dal precedente 80%) della quota delle disponibilità finanziarie riservata a operazioni finanziarie non superiori a 500 mila d importo massimo garantito per singola impresa; l estensione dell operatività del Fondo - previa adozione di un apposito decreto del MiSE di concerto con il MEF - ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali, prevedendo un limite massimo di assorbimento non superiore al 5% delle disponibilità; la possibilità di far affluire al Fondo contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità, a seguito di apposito decreto MEF, che definisca le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini.

20 Il Decreto Fund raising Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. art. 11, comma con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 art. 11, comma 5 Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche ovvero con l intervento della SACE S.p.A. per incrementare la dotazione del Fondo. I contributi dei soggetti apportanti incrementano la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di SEZIONI SPECIALI mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell economia e delle finanze, con l obiettivo di individuare per ciascuna Sezione: le tipologie di operazioni che possono essere assistite da garanzia mediante le risorse della sezione speciale; le modalità di intervento, attraverso la definizione delle percentuali di copertura delle operazioni di finanziamento; l ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo, con la previsione di una dotazione minima 20

21 Le Sezioni speciali delle Camere di commercio Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale delle Camere di Commercio riguardano interventi di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta, in collaborazione con il sistema dei Confidi, per facilitare l accesso al credito delle PMI a copertura di investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione. La percentuale di copertura può raggiungere un intensità massima dell 80%, a fronte di una quota garantita dai Confidi, che non può superare l 80%. Sulla base di quanto previsto dal Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio del 19 dicembre 2012, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all 80%) è ripartita nella misura del 50%. Le 19 Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo, hanno versato al Fondo un contributo totale pari a 15,6 mln. Con l obiettivo di sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI attraverso le Sezioni speciali delle Camere di commercio, sono stati individuati specifici criteri di valutazione, volti a: sostenere l accesso al credito delle PMI già significativamente attive sui mercati esteri, con l intento di favorire piani di internazionalizzazione e il rafforzamento del tessuto economico del territorio di riferimento, anche in considerazione degli effetti positivi sulle imprese dell indotto; agevolare le PMI con vocazione all export, qualificabili come start up dell internazionalizzazione. Per tali imprese è stata introdotta una valutazione che, laddove rilevante, tenga conto sia di dati di bilancio sia della natura e delle caratteristiche delle iniziative pianificate e oggetto dell operazione di finanziamento. 21

22 La Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari opportunità Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità riguardano interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di Imprese femminili. Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, la percentuale di copertura raggiunge un intensità massima dell 80%. Sulla base di quanto previsto dall Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all 80%) è ripartita nella misura del 50%. In parallelo con le normali modalità di richiesta, è previsto un meccanismo di accesso al Fondo attraverso la prenotazione della garanzia da parte delle Imprese femminili. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità ha versato al Fondo un contributo pari a 10 mln. 22

23 La Sezione sisma Abruzzo Con decreto Mise/MEF del 29 ottobre 2012 è stata istituita una sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 aprile Alla Sezione Abruzzo è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità del Fondo, di 10mln. La Sezione Abruzzo è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale fino a 2,5 mln, di garanzie dirette e controgaranzie, con copertura massima: dell 80% dell ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di Garanzia Diretta; del 90% dell importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di Controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all 80 percento di ciascun finanziamento. Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione Abruzzo sono esaminate con priorità dal Comitato di gestione. La Sezione Abruzzo può rilasciare garanzie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del 29 ottobre Decorso tale periodo, le risorse eventualmente non impegnate rimangono nelle disponibilità del Fondo. 23

24 La Sezione autotrasporto merci conto terzi La Sezione sostiene l accesso al credito delle PMI operanti nel settore nell autotrasporto di merci conto di terzi. con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio 2009 è stata istituita la Sezione Speciale per le PMI di autotrasporto merci conto terzi. la dotazione iniziale della sezione ammonta a 50mln. il Comitato di Gestione del Fondo è integrato con i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle organizzazioni associative di autotrasporto. per le operazioni relative a imprese di autotrasporto merci per conto terzi non è prevista alcuna commissione. Le risorse a valere sulla Sezione sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all attività di impresa. Non sono ammissibili le operazione a fronte di investimenti per mezzi o attrezzature di trasporto. 24

25 Le Riserve PON Ricerca e Competitività, POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico e POIn Attrattori culturali, naturali e turismo Con Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze sono state istituite tre Riserve finalizzate agli interventi del Fondo a favore delle imprese ubicate nei territori delle Regioni dell Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). Le Riserve istituite, con contabilità separata, sono state attivate a valere su: risorse del Programma Operativo Nazionale Ricerca e competitività 2007/2013, Asse II, Obiettivo operativo Miglioramento del mercato dei capitali Azione Capitalizzazione delle PMI ed accesso al credito, con una dotazione pari a 150 mln; risorse del Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013, con una dotazione pari a 96 mln; risorse del Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo 2007/2013", con una dotazione pari a 80 mln. Con riferimento alle operazioni ammissibili alle Riserve, il Fondo interviene con le percentuali massime di copertura dell 80%. L importo massimo garantibile - per ciascun soggetto beneficiario finale - è pari alla misura massima di 2,5 mln. 25

26 26 Il Piano della Trasparenza

27 Il Piano della Trasparenza 27 Per dare attuazione a quanto previsto dall articolo 12 Informazione alle imprese del Decreto «Salva Italia», è stata approvata una integrazione delle Disposizioni operative del Fondo attraverso l introduzione del Piano della Trasparenza con l obiettivo di favorire la massima informazione tra Gestore, soggetti richiedenti e sistema delle imprese. Obblighi dei soggetti richiedenti Comunicare al Gestore le informazioni rese alle imprese e le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali; Dichiarare, nel modulo per la richiesta di ammissione al Fondo, se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell assorbimento patrimoniale relativa alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo; Comunicare il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale in termini di: tasso di interesse; maggiore volume di credito concesso; minori commissioni (controgaranzia) Predisporre un adeguata modulistica, intesa come fogli informativi o moduli di richiesta della garanzia del Fondo. Obblighi del Gestore Comunicare all impresa, nella fase di richiesta di ammissione, tutti i contatti utili a cui rivolgersi per informazioni; Comunicare all impresa, in seguito alla delibera del Comitato: concessione o rigetto della garanzia del Fondo; l ESL (intensità agevolativa) corrispondente alla garanzia concessa; in caso di ammissione al Fondo, il vantaggio ad esso associato. Pubblicare e aggiornare periodicamente sul sito web del Fondo l elenco dei soggetti richiedenti e le informazioni relative alle operazioni deliberate con esito positivo; Attivare sul sito una casella di posta elettronica dedicata a FAQ e/o eventuali segnalazioni.

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