Regolamento Formazione SNA per iscritti in sezioni A, E e loro collaboratori

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1 Regolamento Formazione SNA per iscritti in sezioni A, E e loro collaboratori DIRETTIVE SNA CENTRALIZZATE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Lo Sna in possesso del requisito previsto dall articolo 14 del regolamento 6/2014 Ivass, ha la responsabilità, quale soggetto legittimato, di promuovere e coordinare l attività di formazione tramite la struttura organizzativa SNAFORM e controllare lo svolgimento dei corsi che siano in compliance con lo stesso regolamento, assicurando uniformità a livello nazionale con direttive centralizzate secondo le indicazioni ricevute da IVASS come riportato qui di seguito: avuto riguardo alla struttura di codesto Sindacato, caratterizzato statutariamente dalla presenza di organi periferici (sezioni provinciali) ai quali si vorrebbe poter demandare l effettuazione dei corsi con sottoscrizione e rilascio dell attestato di superamento da parte del presidente della singola sezione provinciale, non si ravvisano sul piano generale elementi ostativi rispetto all affidamento dell attività formativa a tali strutture periferiche, che rappresentano comunque articolazioni territoriali di un soggetto legittimato (associazioni di categoria) anche in considerazione delle positive ricadute organizzative derivanti dalla presenza diffusa di tali strutture. L attestato di superamento del test dovrà di conseguenza essere rilasciato dai soggetti che hanno effettuato i corsi. Si ravvisa peraltro la necessità di direttive centralizzate volte a conferire omogeneità di indirizzo, impostazione e qualità organizzativa alla formazione così erogata per il tramite delle varie sezioni provinciali, nell interesse della stessa Associazione che, quale soggetto legittimato, conserva la responsabilità di compliance con le previsioni del regolamento. In funzione di quanto stabilito all art. 10 dello statuto SNA e alla luce del nuovo regolamento 6/2014 e direttive impartite da IVASS, anche le Sezioni provinciali potranno organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, operando nei seguenti modi: 1) SOLUZIONE ESTERNA Affidando il corso a una società esterna che abbia i requisiti previsti dal reg. 6/2014 IVASS, all art. 14 comma 1 e 2, la quale si assumerà tutti gli oneri previsti per l organizzazione, la certificazione e la conservazione della documentazione. 2) SOLUZIONE INTERNA Proponendo un progetto formativo d interesse specifico o sulla base del catalogo corsi predisposto da Snaform che tenga conto degli aspetti evolutivi dell aggiornamento professionale come richiesto dal regolamento, dei requisiti previsti per il formatore il quale potrebbe essere proposto dalla stessa Sezione provinciale (se rispondente ai requisiti IVASS) o scelto tra i docenti formatori accreditati Snaform. Sna in questo caso fornirà tutta la struttura organizzativa per la promozione e realizzazione del corso, test e certificazione stabilendo i costi necessari per la sostenibilità economica dello stesso, provvedendo anche alla fatturazione verso i partecipanti. 1

2 3) IN TOTALE AUTONOMIA Stabilendo la specificità del corso da realizzare, docente, organizzazione, certificazione e fatturazione in proprio del costo previsto per i partecipanti. Il corso dovrà essere realizzato attenendosi alla normativa IVASS di riferimento e alle seguenti direttive centralizzate: 1. Sottoscrizione della Scheda conformità regolamento 6/2014 IVASS (all. 1) e invio della stessa alla sede nazionale SNA, prima dell erogazione del corso, sulla quale sarà obbligatorio indicare e prendere atto dei seguenti punti: 2. Titolo del corso, data, luogo, durata. 3. Contenuto e area tematica e se fa parte di un progetto evolutivo o modulare 4. L impegno a verificare e sottoscrivere nel registro l identità del partecipante con l indicazione del numero di documento e che i partecipanti siano presenti per tutto il periodo del corso pena la non certificazione. 5. Che la durata massima della giornata formativa in aula, sia di 8 ore. 6. Che il test sia unico e personalizzato per ogni partecipante in base alle disposizioni IVASS. 7. Che il test per la formazione iniziale sia erogato esclusivamente in aula senza supporti cartacei o elettronici. 8. Che il formatore compili e sottoscriva il registro in tutte le sue parti e firmi la lettera d incarico tipo, predisposta da SNA (all. n. 2) fatto salvo il compenso stabilito in autonomia dalla sezione provinciale. 9. Che il formatore abbia i requisiti richiesti nell art. 14 del reg. 6/2014 IVASS 10. Che il presidente della sezione provinciale, soggetto delegato per l organizzazione e certificazione dei corsi, abbia piena conoscenza del regolamento 6/2014 IVASS, letto e accettato le disposizioni contenute nel presente regolamento con direttive centralizzate SNA, assumendosi le responsabilità conseguenti in caso di omissioni o violazioni della norma. 11. Compilazione e sottoscrizione del verbale di fine corso come previsto all art. 8 del reg. 6/2014 IVASS, comma 7 e inviarne copia alla sede nazionale unitamente al programma del corso, copia dei test elaborati e sottoscritti dai discenti, tutto in formato digitale entro 10 gg. dal termine del corso. 12. Utilizzare i format predisposti da Sna del registro, attestato, test e verbale di fine corso per rispettare omogeneità d indirizzo, impostazione e qualità della formazione come specificato da IVASS. 13. Dotarsi di una banca dati per l elaborazione dei test affinché l estrazione della sequenza delle domande sia casuale e differenziata per ogni partecipante, con un numero congruo rispetto la durata del corso. *A titolo esemplificativo: * Un corso di 2 ore almeno 5 domande su un data base di almeno 10 domande. * Un corso di 4 ore almeno 10 domande su un data base di almeno 20 domande. * Un corso di 8 ore almeno 15 domande su un data base di almeno 30. 2

3 * Un corso di 16 ore almeno 20 domande su un data base di almeno 40. * Un corso di 60 ore almeno 50 domande su un data base di almeno Dotarsi di un archivio nominativi dei partecipanti al corso in rispetto alla normativa privacy. 15. Conservare tutta la documentazione relativa al corso erogato che deve essere conservata per cinque anni in conformità ai regolamenti IVASS. N.B. In considerazione della responsabilità di compliance prevista da IVASS a carico di SNA, quale soggetto legittimato, si riserva di essere presente al corso per seguire e verificare la piena rispondenza ai requisiti richiesti nonché materiale didattico e relativa documentazione. I moduli tematici previsti dal regolamento 6/2014 IVASS, all. 1, rappresentano un riferimento minimo di base anche se i moduli possono essere ulteriormente implementati. E rimesso all autorità e alla responsabilità delle Imprese e degli Intermediari il compito di definire in dettaglio ed eventualmente integrare i contenuti dei corsi sulla base delle esigenze formative rilevate. Sull incidenza delle ore da utilizzare per l aggiornamento sui nuovi prodotti, nel richiamare le indicazioni previste nell art. 7 del reg., si precisa comunque che l aggiornamento professionale riguarda anche la tipologia di prodotti intermediati, fermo restando che esso non si esaurisce nel mero apprendimento delle tecniche di vendita e della conoscenza dei prodotti da distribuire. Infatti l aggiornamento è finalizzato all approfondimento e all accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali con una opportuna pianificazione delle aree tematiche di intervento in funzione delle direttrici verso le quali evolve l attività di intermediazione. In conclusione ci riserviamo di adeguare le disposizioni di cui sopra in base all evoluzione della normativa di riferimento (regolamento IVASS n.6/2014) di cui riportiamo qui di seguito un riepilogo dei punti principali in vigore. 3

4 SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME INSITE REGOLAMENTO 6/2014 IVASS Il suddetto regolamento disciplina le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua e la gestione/organizzazione dell'attività formativa di Sna. SNA, in possesso del requisito previsto dal art 14 del regolamento 6 Ivass promuove e coordina l attività di formazione tramite lo SNAFORM e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione del programma dei corsi tra gli iscritti. Il Regolamento Ivass n.6/2014 del 2 dicembre 2014 entrato in vigore dal 1 gennaio 2015 disciplina, superando o integrando le disposizioni del Regolamento Isvap n.5/2006, i requisiti di professionalità degli intermediari del settore assicurativo. Rispetto alla normativa posta dal Regolamento Isvap n.5/2006, ridefinisce processo e caratteristiche per la realizzazione dei requisiti professionali degli intermediari con i seguenti obiettivi: Favorire il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti intermediari di tutta la rete distributiva; Promuovere l utilizzo di mezzi telematici per la fruizione della formazione e dell aggiornamento, attraverso la piena equiparazione dei corsi in aula a quelli a distanza secondo le nuove definizioni e criteri portati dal Regolamento stesso; valutazione, certificazione e rendicontazione delle attività. PRINCIPI GENERALI 1. Requisiti professionali 2.Aggiornamento e formazione 3.Modalità e test di verifica 4.Requisiti dei soggetti formatori 5.La conservazione documentale 6. Finanziamenti 1. Requisiti professionali Il Regolamento, razionalizzando le disposizioni sino ad ora impartite dall Autorità e introducendo una serie di previsioni innovative, distingue i requisiti tra : formazione professionale (iniziale 60 ore) per l acquisizione del primo requisito di professionalità; aggiornamento professionale periodico, come condizione per il mantenimento del requisito stesso. 4

5 Gli adempimenti connessi alla formazione professionale (iniziale) sono riferiti ai cosiddetti neofiti, quali: - collaboratori e dipendenti, che operino all esterno dei locali dell agenzia e che, per iscriversi nella sezione E del Registro Unico Intermediari, devono, nei 12 mesi antecedenti la richiesta d iscrizione, effettuare minimo 60 ore di formazione. - collaboratori e dipendenti interni di agenzia che intermediano all interno dei - locali, devono effettuare minimo 60 ore di formazione professionale, da effettuarsi nei dodici mesi antecedenti l inizio dell attività, compresi i collaboratori di call center degli intermediari. Gli adempimenti connessi all aggiornamento professionale sono riferiti a: intermediari già iscritti al RUI (A, E) e collaboratori interni di agenzia, compresi i dipendenti, già addetti all intermediazione esclusivamente all interno dei locali di agenzia e i collaboratori di call center degli intermediari non iscritti al RUI, che devono effettuare minimo 60 ore di aggiornamento professionale biennale, a partire dall inizio dell anno successivo a quello d iscrizione o d inizio dell attività, delle quali almeno 15 ore per ciascun anno solare che compone il biennio di aggiornamento. 2. Aggiornamento e Formazione Il Regolamento prevede che la formazione professionale debba essere pertinente e adeguata rispetto all attività da svolgere e ai contratti oggetto della stessa. In particolare i corsi di formazione prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche, giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche. La formazione professionale è inoltre mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione alla clientela Relativamente ai contratti (prodotti), la loro conoscenza è sempre necessaria e vincolante per la loro distribuzione pertanto prima di proporre/distribuire un prodotto assicurativo, all intermediario dovrà essere erogata adeguata formazione certificata che prescinde dalle eventuali 60 ore già certificate se queste prevedevano solamente una conoscenza generica dei rami tecnici. Per i collaboratori iscritti in sezione E, per gli addetti all attività d intermediazione che operano all interno dei locali agenziali, per gli addetti al call center degli intermediari, in caso di inattività, se la stessa non si protrae per oltre cinque anni, la formazione 5

6 professionale acquisita rimane valida, sia per la ripresa dell attività, sia per la reiscrizione. L aggiornamento professionale è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1 gennaio dell anno successivo da quello d iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all interno dei locali dell intermediario, a quello d inizio effettivo dell attività. L aggiornamento professionale è previsto per tutti gli intermediari iscritti in A ed E e tutti i loro dipendenti a contatto con la clientela Viene stabilito che i corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l effettività dell apprendimento; gli elementi per valutare questa adeguatezza sono - ad esempio - la natura e le caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento. A far data dal 1 gennaio 2015, gli obblighi di aggiornamento si intendono sospesi per: a) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale o tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall articolo 36 del Regolamento Isvap n.5/2006; b) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezione A del RUI e i collaboratori interni ed i collaboratori, anche dipendenti, iscritti al RUI in sezione E, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento: - gravidanza dall inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; - grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell impedimento; c) gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione A del RUI che non svolgano temporaneamente attività di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico. La sospensione è sempre limitata alla durata dell impedimento che le ha dato origine ed ha come presupposto la concreta ed effettiva inattività. Prima di poter riprendere l attività, ai fini dell assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si è verificata la causa di sospensione, i soggetti interessati: - se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine; - se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; le ore di aggiornamento 6

7 eventualmente effettuate prima della sospensione non potranno essere considerate valide. Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di ripresa dell attività. Contenuti dell'obbligo formativo e di aggiornamento Il Regolamento, prevedendo una formazione e un aggiornamento organizzati per moduli e aree tematiche, comprende un allegato descrittivo delle aree tematiche da utilizzare per gli adempimenti. La formazione e l aggiornamento hanno quindi per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l attività assicurativa delle imprese e degli intermediari, nel rispetto dei contenuti minimi di cui alle aree tematiche e dei moduli riportati nell allegato 1 Aree tematiche nonché in relazione alle caratteristiche soggettive degli intermediari e a quelle oggettive dell attività svolta. Sia la formazione professionale sia l aggiornamento periodico devono essere finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonché ad assisterlo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale. La nuova disciplina richiede e precisa che: 3.Modalità e test di verifica 1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l aggiornamento, da cui risultino l ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all art. 14 del reg. 6/2014, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l esito positivo dello stesso. L attestato pu essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/ Al test di verifica finale sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. 3. Il test di verifica finale deve essere svolto a cura dello stesso soggetto che ha effettuato i corsi, il quale deve preventivamente accertare e certificare l esatta identità dei partecipanti. Il test deve essere composto da domande a scelta multipla e risposta singola in linea con i contenuti del corso, la quantità ed il contenuto delle domande deve risultare adeguato e pertinente al contenuto del corso e alla sua durata ; devono essere evitate duplicazioni e utilizzi ripetuti delle domande pertanto ogni partecipante avrà un test unico e personale nella sequenza delle domande Il test di verifica finale può essere elaborato con supporti tecnologici con estrazione casuale di un set di domande; in questo caso si richiede che il database da cui vengono estratti i set di domande sia sufficientemente ampio e garantisca sequenze di domande differenti per ogni partecipante. 7

8 4. Il test di verifica può ritenersi superato quando il discente risponde correttamente ad almeno il sessanta per cento (60%) delle domande. 5. I test di verifica finale dei corsi di formazione professionale iniziale si devono svolgere esclusivamente in aula fisica e non virtuale, senza ausilio di supporti cartacei e/o elettronici, né utilizzo di telefoni cellulari. Il nuovo Regolamento in base agli art 10/11/12 considera equivalenti all'aula i corsi di formazione e di aggiornamento svolti con le seguenti modalità: Video conferenza Webinar E-lerning 4.Requisiti dei soggetti formatori I docenti incaricati da Sna devono essere individuati fra: a. docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all allegato 1; b. soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie su indicate, attraverso l esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali inerenti le materie oggetto di formazione. c. dipendenti, anche in quiescenza, della Compagnia, Agenti iscritti nelle sezioni A del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell attività professionale e di adeguata capacità didattica. 5. La conservazione documentale Il Regolamento integra anche l art.57 del Regolamento Isvap n.5/2006, articolo vigente che regola tutta la conservazione documentale. Dispone che gli intermediari conservino, per almeno 5 anni, salvo diverso termine di legge, e per tutti i collaboratori anche cessati, la documentazione concernente la formazione professionale e l aggiornamento professionale di cui al Regolamento, inclusa l eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall art.7, comma 5, del predetto Regolamento. 8

9 La documentazione dell'organizzazione dei corsi in qualità di Ente Formatore sarà conservata da Sna presso la sua sede in Milano Via Lanzone n. 2 per i corsi organizzati direttamente dalla propria struttura mentre per i corsi erogati in totale autonomia dalle sezioni provinciali, la stessa sarà conservata presso la loro sede territoriale inviando al nazionale il verbale di fine corso con copia dei questionari elaborati e sottoscritti. 6.Finanziamenti Lo Sna si può avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi. 9

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