IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA NEL CONTESTO GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA SALVATORE BILARDO

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1 IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA NEL CONTESTO GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA SALVATORE BILARDO

2 LA RIFORMA DELLA CONTABILITA DEGLI ENTI TERRITORIALI: PERCHÉ Esigenze di sistema: Coordinamento della finanza pubblica Federalismo fiscale Esigenze contingenti: I debiti delle pubbliche amministrazioni 2

3 PERCHÉ L ARMONIZZAZIONE DELLE CONTABILITÀ PUBBLICHE I vincoli europei Consolidamento dei conti pubblici per la verifica dei target Linguaggio comune per corretta distribuzione della manovra Il federalismo Linguaggio comune per un corretto finanziamento dei fabbisogni standard Linguaggio mune per una corretta applicazione del fondo perequativo 3

4 DALLA FINANZA DERIVATA ALLA FINANZA ORIGINARIA Avvio sistema regionale Federalismo a costituzione invariata Riforma titolo V della Costituzione Articolo 119 della Costituzione Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009 I decreti legislativi attuativi La legge costituzionale n. 1/2012 La nuova riforma del titolo V della Costituzione (Atto Senato n.1429/b) 4

5 I VINCOLI DERIVANTI DALL UNIONE EUROPEA Il rapporto debito/pil Il rapporto deficit/pil 5

6 I VINCOLI DERIVANTI DALL UNIONE EUROPEA 6

7 LA LEGGE N. 196/2009 La legge 196/2009 ha avviato un processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili 7

8 SITUAZIONE PRECEDENTE AL 2015 La previgente contabilità pubblica consente l adozione di: sistemi contabili diversi; schemi di bilancio differenti; principi contabili non uniformi. ciò a discapito dell elaborazione di conti pubblici affidabili, con particolare riferimento alle regioni 8

9 LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ La legge n. 42/2009 Il decreto legislativo n. 118/2011 Il decreto legislativo correttivo n. 126/2014 9

10 L AVVIO DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ La sperimentazione per circa 100 enti a partire dal 2012 La sperimentazione per circa 400 enti nel 2014 Avvio per tutti dal

11 FINALITÀ DELL ARMONIZZAZIONE Consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (Coordinamento della finanza pubblica nazionale); Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell articolo 104 del trattato istitutivo UE; Favorire l attuazione del federalismo fiscale. 11

12 IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E L ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI: EVOLUZIONE DEL QUADRO COSTITUZIONALE Articolo 117 Costituzione del 1948 (ante modifica del 2001) Art. 117, primo e terzo comma, post riforma del 2001 (legge cost. n. 3/2001) Art. 117, secondo e terzo comma, post riforma del 2012 (legge cost. n. 1/2012) Riforma in itinere - A.S. 1429/B 12

13 QUESTIONI DA RISOLVERE CRITICITÀ: le autonomie speciali 1) AI SENSI DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE (ART. 117 COST., COMMA 2, lett. e) LA RIFORMA RIGUARDA ANCHE LE AUTONOMIE SPECIALI ED I LORO ENTI LOCALI 2) LE AUTONOMIE SPECIALI RITENGONO CHE LA COMPETENZA ESCLUSIVA RIGUARDI SOLO LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (RISCHIO RICORSI CORTE COST.) 3) I RECENTI ACCORDI CON LE AUTONOMIE SPECIALI 13

14 QUESTIONI DA RISOLVERE CRITICITÀ: il pareggio di bilancio in Costituzione LO SCHEMA DEL DECRETO CORRETTIVO E INTEGRATIVO RINVIA L ADEGUAMENTO AL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE, DI CUI ALLA LEGGE N. 243/2012, AI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, IN QUANTO SI È PREFERITO EVITARE CHE LE DIFFICOLTÀ APPLICATIVE DEL PAREGGIO DEL BILANCIO INFLUENZASSERO L ATTUAZIONE DELL ARMONIZZAZIONE. 14

15 LA RIFORMA DEL D.LGS. 118/2011 È CARATTERIZZATA ANCHE: dal potenziamento del principio generale della competenza finanziaria; dall introduzione dei principi applicati, e cioè norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. 15

16 FATTORI CONTINGENTI CHE SPINGONO PER LA RIFORMA CONTABILE I DEBITI DELLE PA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE 16

17 I RESIDUI PASSIVI E LA FINANZA PUBBLICA I residui passivi nel più ampio contesto della finanza pubblica Tema di grande attualità alla luce della nota questione dei debiti delle PA nei confronti delle imprese I residui passivi debito occulto del Paese Italia? 17

18 L ANDAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI RILEVATI DAI CERTIFICATI DI CONTO CONSUNTIVO DEGLI ENTI LOCALI COMUNI (*) correnti 24,1 MLD 25,2 MLD 26,2 MLD 27,1 MLD 24,4 MLD capitale 57,7 MLD 56,2 MLD 52,9 MLD 44,8 MLD 36,6 MLD TOTALE 81,8 MLD 81,4 MLD 79,1 MLD 73,9 MLD 60,0 MLD (*) Dato calcolato su enti PROVINCE (*) correnti 5,9 MLD 6,2 MLD 5,9 MLD 5,4 MLD 4,7 MLD capitale 14,0 MLD 14,0 MLD 13,0 MLD 10,7 MLD 9,1 MLD TOTALE 19,9 MLD 20,2 MLD 18,9 MLD 16,1 MLD 13,8 MLD (*) Dato calcolato su 101 enti 18

19 I TEMI DA AFFRONTARE E RISOLVERE IN MERITO AI DEBITI COMMERCIALI DELLA PA L entità dello stock dei debiti commerciali Le cause della loro formazione Le soluzioni per contrastare il fenomeno 19

20 NUOVE MISURE STRUTTURALI FINALIZZATE AD EVITARE IL FORMARSI DI NUOVI DEBITI 1. Piattaforma elettronica 2. Fatturazione elettronica 3. Registro delle fatture 4. Riforma della contabilità (Competenza finanziaria potenziata e Fondo crediti dubbia esigibilità) 5. Obbligo di attestare i tempi di pagamento 6. Sistema sanzionatorio 7. Potenziamento attività di vigilanza e controllo 8. Coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 20

21 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Il principio della competenza finanziaria, sia tradizionale che potenziato, è il criterio di imputazione contabile agli esercizi finanziari delle entrate e delle spese. 21

22 GLI ELEMENTI DELL IMPEGNO La ragione del debito L indicazione della somma da pagare Il soggetto creditore La scadenza dell obbligazione La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio 22

23 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO La ragione del credito Il titolo giuridico L individuazione del soggetto debitore L ammontare del credito La scadenza 23

24 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Il principio della competenza finanziaria tradizionale richiede l imputazione contabile degli accertamenti e degli impegni all esercizio in cui le obbligazioni sorgono, con numerose deroghe ed eccezioni, che ne rendono incerta e disomogenea l applicazione, quali: la possibilità di impegnare spese anche in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate (art. 183, comma 5, del TUEL); la possibilità di imputare le spese correnti a carattere continuativo agli esercizi successivi a quello in cui nasce l obbligazione (es. le spese di pulizia); il divieto di accertare entrate future, non coerente con l applicazione rigorosa del principio. 24

25 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Il principio della competenza finanziaria tradizionale non consente al rendiconto degli enti locali di svolgere pienamente la funzione conoscitiva che dovrebbe caratterizzare qualsiasi documento contabile: gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non consentono la conoscenza dei debiti esigibili nei confronti di terzi; gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione ; l equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine. 25

26 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che le obbligazioni giuridiche attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l obbligazione sorge, con imputazione all esercizio nel quale vengono a scadenza, avvicinando i momenti della competenza e della cassa. 26

27 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Il principio della competenza finanziaria potenziata si applica: in occasione della registrazione contabile di tutte le entrate e spese, al fine di individuare l esercizio di competenza cui imputare le scritture; in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di accertare l effettiva esigibilità dell obbligazione (l erogazione della prestazione o la consegna dei beni); in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato nell esercizio di avvio della riforma, per adeguare al principio lo stock dei residui provenienti dagli esercizi precedenti. 27

28 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Caratteristiche del principio : rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione); natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento); rilevanza degli equilibri di cassa (non è un bilancio di sola cassa); obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a prescindere dall esercizio di imputazione della spesa. 28

29 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Modalità di applicazione: Le obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite (le delibere di spesa o il bando di gara non costituiscono obbligazioni formalmente costituite: si prenotano ma non si impegnano); Gli accertamenti e gli impegni si imputano alle scritture dell esercizio in cui scade l obbligazione (la scadenza costituisce un elemento necessario dell accertamento e dell impegno); Gli impegni pluriennali sono imputati agli esercizi sulla base del cronoprogramma e confermati, in sede di riaccertamento ordinario, sulla base dei SAL (necessità di richiedere, e aggiornare il cronoprogramma delle spese pluriennale) 29

30 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA La corretta applicazione della competenza finanziaria potenziata comporta che, a decorrere dal rendiconto 2015: i residui rappresentano solo obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili; le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili, accertate e impegnate con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, sono rappresentate in un apposito allegato; le entrate vincolate e gli accantonamenti contabili (che non devono essere impegnati), sono rappresentati come componenti del risultato di amministrazione, e analiticamente indicati nella Relazione della gestione. 30

31 GLI IMPEGNI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO Prima e dopo Il cronoprogramma e le variazioni in corso d anno Il mutuo tradizionale Il fondo pluriennale vincolato 31

32 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA La competenza finanziaria potenziata non si applica per le operazioni per conto terzi e per le partite di giro, che sono accertate e impegnate nell esercizio in cui l obbligazione sorge, con imputazione all esercizio in cui l obbligazione sorge. Per tali operazioni si applica il principio della competenza finanziaria tradizionale, al fine di rendere possibile l uguaglianza tra accertamenti e gli impegni. 32

33 LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA POTENZIATA CONSENTE DI: conoscere i debiti effettivi delle PA; evitare l accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; ridurre la imponente mole di residui; eliminare gli avanzi insussistenti; rafforzare la programmazione di bilancio; favorire la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni; avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica; rilevare gli investimenti in base agli stati di avanzamento lavori come richiesto dalla UE. 33

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