LTA. Indice Argomenti. Gennaio Tax & Business Alert Newsletter informativa. Novità:

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1 Tax & Business Alert Newsletter informativa Gennaio 2015 Indice Argomenti Novità: Decreto milleproroghe Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 31 del 30 dicembre Chiarimenti su Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n.175 (Decreto Semplificazioni fiscali) Circolare 32/E dell Agenzia delle Entrate: Esecuzione dei rimborsi IVA Nuovi Modelli dichiarativi Contratto di rete Stop invii dell impronta dell archivio informatico Nuove tabelle Aci Controlli sulle false partite Iva Legge di stabilità 2015 Riferimenti: A regime il bonus per i lavoratori dipendenti Bonus TFR in busta paga Incentivo ricercatori in Italia Buoni pasto in formato elettronico Nuovo credito d imposta per ricerca e sviluppo Patent Box Nuovo ravvedimento operoso Proroga agevolazioni Bonus Bebè Proroga dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni Reverse charge Split payment Il nuovo regime forfetario Irap ulteriore deduzione per lavoro dipendente Contatti: LTA ADVISORY srl Via G. Leopardi, Milano Mail. info@ltaa.it Tel Novità O.I.C.: Nuovo OIC 16: obbligatorio lo scorporo del valore del terreno su cui insiste il fabbricato 1

2 Nuovo OIC 28: rinuncia al credito del socio e classificazione in patrimonio netto Principi di revisione: nuova versione degli ISA (International Standard of Audit) Finanziamenti e contributi alle PMI: Finanziamenti per Cooperative di piccole e medie dimensioni Sabatini-bis: novità Registro aiuti di Stato INAIL: bando ISI 2014 con il click day del 3 marzo 2015 Contributi regione Lombardia a favore di progetti innovativi nel settore moda Giurisprudenza: Finanziamenti infragruppo infruttiferi Omessa istituzione del registro di carico e scarico Efficacia del mutamento giurisprudenziale Enti locali: Vincoli alle assunzioni per gli Enti Locali Scadenze Scadenze gennaio - febbraio 2

3 Novità Decreto milleproroghe Con il DL 192/2014 cosiddetto milleproroghe il Consiglio dei Ministri ha rinviato alcuni adempimenti tra cui: le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione al 31/12/2015; la soppressione delle sedi distaccate dei Tar nei comuni senza Corte d Appello al 01/09/2015; avvio del processo amministrativo digitale al 01/07/2015; la privatizzazione della Croce Rossa italiana al 01/01/2017; la modifica del sistema di gestione di smaltimento rifiuti pericolosi Sistri al 31/12/2015; Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 31 del 30 dicembre Chiarimenti su Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n.175 (Decreto Semplificazioni fiscali) Con la Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al Decreto Legislativo Semplificazioni Fiscali del 21 novembre Tali semplificazioni, distinte in base alla natura giuridica del soggetto interessato o in considerazione della natura giuridica degli adempimenti fiscali, hanno introdotto alcune novità, tra tutte: L addizionale regionale, sarà versata dal contribuente, nella regione dove ha il domicilio al 01/01 dell anno di imposta e non più al 31/12 come in precedenza. L acconto dell addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l anno precedente e pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. In materia di spese di vitto e alloggio dei professionisti, a partire dall anno d imposta 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente, con la specifica del professionista che ha fruito del servizio, saranno deducibili dal committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito. L erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta più l obbligo di presentare dichiarazione integrativa. Infatti la stessa Agenzia delle Entrate, nel liquidare l imposta di successione dovuta, terrà conto di eventuali rimborsi fiscali erogati dalla stessa Agenzia delle Entrate. Tale novità si applica ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni. Inoltre viene innalzato da Euro a Euro il limite di valore dell attivo ereditario per il quale non c è obbligo di presentare la dichiarazione. L abolizione dell obbligo di invio della comunicazione all Agenzia delle Entrate per fruire della detrazione IRPEF e IRES sulle spese di riqualificazione energetica, per i lavori che proseguono per più periodi di imposta. Sia per la presentazione della dichiarazione di successione che per la precedente comunicazione vale Il principio del favor rei che non fa scattare le sanzioni per chi prima dell entrata in vigore del decreto, ha omesso tali adempimenti. In materia di rimborsi, la corresponsione di eventuali interessi maturati sulle somme chieste a rimborso, non sarà subordinata all invio di una separata istanza da parte del contribuente, ma avverrà automaticamente con l esecuzione del rimborso in conto fiscale da parte degli agenti della riscossione. Il rimborso in conto fiscale dovrà avvenire entro 60 giorni, se pagato direttamente dall agente della riscossione, quindi gli interessi decorreranno dal sessantunesimo giorno, mentre se il rimborso è pagato dall Agenzia delle Entrate questo dovrà essere pagato entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell ufficio e gli interessi matureranno dal 3

4 ventunesimo giorno. Tali modifiche si applicano ai rimborsi erogati a partire dall 1 gennaio 2015, e a quelli in corso di esecuzione a tale data. A far data dal 1 gennaio 2015, per quanto concerne le ritenute effettuate dal sostituto d imposta, non sarà più possibile utilizzare la compensazione imposta su imposta e darne evidenza solo all interno del modello 770. Abolizione dell obbligo di comunicazione per chi sceglie i regimi della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax : l opzione andrà espressa nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. Le società di persone e gli imprenditori individuali, per determinare la base imponibile Irap secondo le modalità della società di capitali e degli enti commerciali, non dovranno più comunicare l opzione entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta, ma lo faranno con la dichiarazione IRAP relativa all anno di imposta relativo all esercizio dell opzione. Viene ampliato il periodo di osservazione per l applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, passando dai precedenti tre a cinque periodi d imposta in perdita fiscale, oppure quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo. Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, a partire dalla dichiarazione dei redditi dell anno di imposta 2014, non dovranno più indicare nel modello l indirizzo dell eventuale stabile organizzazione e le generalità e l indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari. A decorrere dal 1 gennaio 2015, non sarà più il fornitore a comunicare in Agenzia la ricezione della Lettera di intento entro il giorno 16 del mese successivo alla ricezione, ma sarà l esportatore abituale a dover comunicare in Agenzia, attraverso l invio telematico della dichiarazione di intento di aver acquistato o importato senza applicazione dell Iva. I dati relativi ai rapporti intercorsi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list devono essere forniti non più mensilmente o trimestralmente ma con cadenza annuale e solo per un valore complessivo delle operazioni superiore a Euro Tale Circolare specifica che per valore complessivo si intende non per singola operazione ma per le operazioni complessive dell anno, incluso quelle di importo inferiore a 500 euro che la normativa precedente non considerava. I soggetti che intendono operare in ambito comunitario, con l entrata in vigore della nuova normativa, possono ottenere l iscrizione alla banca dati Vies nella dichiarazione di inizio attività o in una dichiarazione successiva. Le imprese concessionarie di servizi pubblici, con l entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, non dovranno più richiedere all Agenzia delle Entrate l autorizzazione a dedurre quote di ammortamento differenziate proporzionali alle quote previste nel piano economico finanziario della concessione. I contribuenti che svolgono prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che nella loro attività si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o terzi, per scontare la ritenuta sull imponibile del 20% delle provvigioni, non dovranno più spedire ogni anno ai loro committenti, preponenti o mandanti, l apposita dichiarazione, questa potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta spedita, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. In merito all estinzione della società e alla responsabilità dei liquidatori, il Decreto stabilisce che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, e riscossione dei tributi e contributi sanzioni e interessi, l estinzione della società produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, la Circolare chiarisce che, tale termine, si applica anche per le attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o sono già state cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del Decreto. In merito alla detrazione forfettaria per prestazioni di sponsorizzazione e di pubblicità, i soggetti che organizzano attività di intrattenimento e gli enti che optano per le disposizioni agevolative ex legge 398/1991, possono scontare un unica percentuale di detrazione sia per prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione, pari al 50% dell imposta relativa alle operazioni imponibili. 4

5 Dalla data di entrata in vigore del Decreto, il legislatore ha allineato il limite per la detraibilità Iva degli omaggi con il limite previsto ai fini delle imposte sul reddito elevando da Euro 25,82 a Euro 50,00 la soglia per la detraibilità Iva sugli acquisti di beni destinati a omaggi. A decorrere dall entrata in vigore del Decreto Semplificazioni viene superata la classificazione prevista dal decreto del Ministero del lavori pubblici del 2 agosto 1969 che classificava gli immobili di lusso, e viene assunto un nuovo criterio basato sulla categoria catastale. Infatti gli immobili classificati nelle categorie A1, A8, A9 non potranno scontare l aliquota ridotta del 4%. Tale decreto inoltre allinea la nozione di prima casa rilevante a i fini dell applicazione dell aliquota Iva ridotta del 4% a quella prevista dalla disciplina agevolativa dell imposta di registro al 2%. Circolare 32/E dell Agenzia delle Entrate: Esecuzione dei rimborsi Iva Alcune precisazioni sull erogazione dei rimborsi Iva, sono state date dall Agenzia delle Entrate con la Circolare 32/E del 30 dicembre Nel dettaglio l Agenzia ha chiarito che: il termine per l esecuzione dei rimborsi viene accelerato. In pratica, i rimborsi Iva sono eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione, In caso di più dichiarazioni per lo stesso periodo d imposta, il termine inizia a decorrere dall ultima dichiarazione presentata e gli interessi decorrono dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se però il visto di conformità è stato apposto mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione dello stesso. I rimborsi fino a Euro saranno eseguiti con la sola presentazione della dichiarazione se annuali, o dell istanza se infrannuali, ma per beneficiare di tale agevolazione, il totale delle richieste dello stesso anno di imposta non potrà superare tale somma. I rimborsi superiori a Euro sia annuali che infrannuali, possono essere ottenuti, da soggetti che non rientrano nelle situazioni di rischio, senza presentazione di garanzia, a condizione che la dichiarazione o l istanza rechi il visto di conformità oppure sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la presenza di determinati requisiti. La soglia di Euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. La dichiarazione sostitutiva occorrente, insieme al visto di conformità deve attestare determinati requisiti del richiedente in termini di patrimonio netto della società, di azioni cedute e di adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi. I rimborsi superiori a euro, richiesti da soggetti a rischio, sono concessi previa presentazione di una garanzia. Tale circolare identifica i soggetti a rischio come i soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di due anni; i soggetti passivi ai quali nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica superiori a determinati importi, non solo in materia di Iva ma di tutti i tributi di competenza dell Agenzia delle Entrate; i soggetti che presentano la richiesta senza visto di conformità; i soggetti che richiedono il rimborso del credito all atto della cessazione dell attività. La Circolare chiarisce che tali semplificazioni si applicano non solo alle nuove richieste ma anche ai rimborsi in corso di esecuzione, qualora la garanzia non sia stata ancora presentata o per i rimborsi di importo superiore a Euro , se la dichiarazione annuale reca il visto di conformità, in quest ultimo caso il contribuente può evitare di prestare la garanzia presentando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all ufficio o all agente della riscossione. 5

6 Nuovi Modelli dichiarativi Con il comunicato stampa del 15/01/2015, l Agenzia delle Entrate comunica di aver reso disponibile sul proprio sito, nella sezione Modelli, i nuovi modelli di Certificazione Unica (CU), il modello 730/2015, i modello 770/2015 (Ordinario e Semplificato), i modelli Iva, Iva base 2015 e le relative istruzioni. Le principali novità riguardano: il Cud che verrà sostituito dalla Certificazione Unica la quale comprenderà, oltre ai redditi da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e diversi. Il 730/2015 che sarà precompilato; il progetto parte da quest anno e si riferirà inizialmente alle tipologie reddituali semplici, normalmente dichiarati col modello 730. I modelli Iva, che sono stati arricchiti da nuovi righi per accogliere le recenti modifiche normative come l introduzione del regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti. Il 770/2015 ordinario e semplificato; il primo utilizzato per comunicare ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi da capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, il secondo per comunicare i dati relativi alle altre tipologie di reddito semplice. Contratto di rete Con il decreto direttoriale del 7 gennaio 2015 sono state trasmesse le specifiche tecniche con cui presentare, su supporto informatico, i modelli e i relativi allegati dei contratti di rete al registro delle imprese di Milano. Il modello, deve essere presentato e sottoscritto nell area dedicata del sito Il suddetto decreto, non prevede però una procedura telematica per la registrazione fiscale dei contratti in questione che dovranno quindi essere registrati presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate. Stop invii dell impronta dell archivio informatico Con la risoluzione n. 4/E l Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l invio dell impronta dell archivio informatico, originariamente finalizzata a datare con certezza l esistenza di documenti e delle firme apposte, non è più obbligatoria neanche per i documenti conservati prima dell entrata in vigore del DM 17 giugno 2014 poiché lo scopo originario, di estendere la validità dei documenti informatici, è stato disciplinato dall art. 49 del DPCM 30 marzo 2009, dell art. 53 del DPCM 22 febbraio Nuove tabelle Aci Con la Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 sono state pubblicate le nuove tabelle Aci. Queste tabelle, che dovranno essere tenute in considerazione durante l anno 2015, sono utilizzate per determinare la retribuzione in natura derivante dalla concessione in uso promiscuo dei veicoli aziendali ai dipendenti. In particolare, per questi veicoli il valore del beneficio marginale è pari al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza di Km calcolato sulla base del costo per chilometro desumibile appunto dalle suddette tabelle. 6

7 Controlli sulle false partite Iva Dal 1 gennaio partono i controlli da parte degli ispettori del lavoro sulle false partite Iva. La Riforma Fornero ha introdotto una presunzione in forza della quale le prestazioni dei soggetti titolari di partita Iva possono essere considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno due delle seguenti tre condizioni: la durata della collaborazione con lo stesso committente è superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisce più dell 80% dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell arco di 2 anni solari consecutivi; il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La presunzione non si applica ai liberi professionisti, dotati di partita Iva ed iscritti ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. 7

8 Legge di stabilità 2015 Si evidenziano alcune delle disposizioni più importanti previste dalla Legge di stabilià per 2015: A regime il bonus per i lavoratori dipendenti Una delle norme più importanti della Legge di stabilità è quella che ha previsto a regime il credito d imposta IRPEF introdotto dall art. 1 del DL n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di alcuni redditi assimilati (cd. bonus 80 Euro ), originariamente introdotto per il solo A tali categorie di contribuenti viene riconosciuto un credito pari a Euro 960 se il reddito complessivo non è superiore a Euro , mentre decresce linearmente al crescere del reddito sino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a Euro Il credito compete con riferimento ai numeri di giorni lavorati nell anno. L agevolazione viene concessa automaticamente dai sostituti d imposta, i quali possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta specifica da parte dei destinatari. L agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo paga. Le somme versate dal sostituto d imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione. L importo del credito riconosciuto dovrà essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Bonus TFR in busta paga Al comma 26 la Legge di stabilità prevede la possibilità che i dipendenti possano richiedere al proprio datore di lavoro di percepire in busta paga la quota del TFR maturata nell anno. Si tratta di una disposizione che ha dei riflessi molto importanti sia dal punto di vista del lavoratore che dei datori di lavoro. Per quanto riguarda i datori di lavoro, l impatto più rilevante si manifesta nei confronti dei soggetti che hanno meno di 50 dipendenti, poiché questi, a differenza degli altri, non sono tenuti al versamento del TFR alle altre forme pensionistiche, con la conseguenza che potevano tenere in azienda il TFR maturato per ciascun dipendente con un evidente beneficio finanziario. I beneficiari di questo provvedimento sono i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro da almeno sei mesi, mentre non possono farne richiesta, i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo. Il meccanismo non è consentito neanche alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi. La manifestazione di volontà da parte del lavoratore va effettuata a partire dal 1 marzo 2015 ed è irrevocabile sino al 30 giugno La quota di TFR erogata: è assoggettata a tassazione ordinaria; non rileva ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all art. 19 del T.U.I.R., ossia della normale tassazione del TFR; non è imponibile ai fini previdenziali. Per venire incontro alle difficoltà che i datori di lavoro potrebbero riscontrare in merito alla disponibilità di liquidità necessaria per fronteggiare i pagamenti, la Legge di stabilità ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito di garanzia. I lavoratori che intendono accedere al finanziamento dovranno richiedere all INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni rilasciate dall INPS, il datore di lavoro potrà presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono ad apposito accordo quadro. 8

9 In merito alla scelta, invece, i lavoratori dovranno considerare l aggravio della tassazione che deriva dalla scelta. Infatti il TFR sarà tassato in busta paga come se andasse ad integrare lo stipendio e dunque con l applicazione delle aliquote IRPEF ordinarie. Incentivo ricercatori in Italia Il legislatore ha modificato alcuni aspetti della disciplina delle agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi viene escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all estero, abbiano svolto attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2015) ed entro i sette (non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L agevolazione si applica nel periodo d imposta in cui il ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia e nei tre periodi d imposta successivi (non più due). Buoni pasto in formato elettronico A decorrere dal 1 luglio 2015 sarà elevata da Euro 5,29 a Euro 7,00 la quota deducibile dei buoni pasto, nel caso in cui siano in formato elettronico, nessuna variazione è invece prevista per quelli cartacei. Nuovo credito d imposta per ricerca e sviluppo La Legge di stabilità con i commi 35 e 36 dell articolo 1, è intervenuta sul credito d imposta istituito dal DL 145 del 2013 all articolo 3, concesso alle imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, nonché dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito d imposta è pari al 25% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre Per poter beneficare del credito gli investimenti devono essere effettuati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, non è richiesto alcun limite di fatturato e le spese sostenute devono essere almeno pari ad Euro L importo massimo annuale di credito usufruibile per ciascun beneficiario, è pari a 5 milioni di Euro. Inoltre, non è previsto alcun limite annuale di utilizzo, mentre in precedenza il limite era pari a Euro Ai fini della fruizione dell agevolazione è necessario che il credito venga indicato nella dichiarazione dei redditi, non è invece più prevista la presentazione di una istanza telematica. Patent Box E stata introdotta una misura agevolativa per i redditi derivanti da beni immateriali, già nota in altri paesi come Patent Box. Queste disposizioni consentono alle imprese, su base opzionale, di non tassare ai fini IRES, IRPEF e IRAP una quota di reddito derivante dall utilizzo, diretto o indiretto, di opere dell ingegno, brevetti industriali, marchi d impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili. L intervento normativo ha lo scopo di incentivare il mantenimento in Italia dei beni immateriali, nonché l eventuale rientro in Italia degli stessi. 9

10 L agevolazione riguarda tutti i titolari di reddito d impresa (soggetti IRES e IRPEF). I soggetti non residenti possono esercitare l opzione a condizione di essere residenti in Paesi nei quali è presente uno scambio di informazioni e nel quale è presente un accordo per evitare le doppie imposizioni. L agevolazione si applica su base opzionale, l opzione è irrevocabile e ha durata per cinque anni. I redditi dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito per: il 30% nel 2015; il 40% nel 2016; il 50% nel Per quanto riguarda i beni immateriali concessi a terzi, il reddito è costituito dalle royalties stabilite per contratto, mentre per quanto riguarda l utilizzo diretto dei beni, i redditi sono quantificati tramite la procedura di ruling, ex art. 8 DL 269/2003. Nuovo ravvedimento operoso Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti che vogliono regolarizzare versamenti di imposte omesse o insufficienti o altre irregolarità fiscali. Prima dell introduzione della Legge di stabilità per il 2015, per poter accedere al ravvedimento, occorreva rispettare determinati limiti temporali. Inoltre, era necessario che: la violazione non fosse già stata constatata e notificata dall Amministrazione finanziaria; non fossero iniziati accessi, ispezioni e/o verifiche; non fossero iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate. Con l approvazione della Legge di stabilità e limitatamente ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, le limitazioni di cui sopra non operano più e il ravvedimento risulta precluso solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. La regolarizzazione avviene eseguendo spontaneamente il pagamento: dell imposta dovuta della sanzione stabilita in misura ridotta degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. La sanzione ridotta è pari: al 3% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 10

11 a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ravvedimento dei PVC), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale; a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. I contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, possono ridurre la sanzione nella misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Fatta salva l applicazione di sanzioni, la Legge di stabilità consente inoltre al contribuente la possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell IRAP, dei sostituti d imposta e dell Iva per correggere omissioni o errori, non oltre i termini per l accertamento. Proroga agevolazioni La Legge di stabilità 2015 ha prorogato i bonus per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici che resteranno ai livelli attuali. Pertanto, l agevolazione sarà concessa nel limite del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sino al 31 dicembre 2015 e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sino al 31 dicembre La Legge di stabilità ha inoltre previsto tre novità: viene modificato l ambito oggettivo in quanto il bonus si estende anche alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all adozione di misure antisismiche; si estende da 6 a 18 mesi il periodo in cui le cooperative edilizie, devono vendere o assegnare l immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti l intero fabbricato per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia; viene elevata dal 4% all 8% la ritenuta operata da Banche e Poste sui bonifici effettuati. Bonus Bebè Il bonus consiste in un assegno erogato mensilmente che non concorre a formare il reddito di chi lo riceve. La misura dello stesso varia in relazione alla condizione economica di chi lo riceve e sarà corrisposto sino al compimento del terzo anno del bambino o del terzo anno di ingresso nella famiglia in caso di adozione. Il contributo sarà erogato previa presentazione di domanda all INPS. Proroga dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni La Legge di stabilità riapre i termini per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola non detenuti in regime d impresa. La rivalutazione è applicabile a terreni e partecipazioni detenuti al 1 gennaio

12 L imposta sostitutiva è pari all 8% in caso di rivalutazione di partecipazioni qualificate, al 4% in caso di rivalutazione di partecipazioni non qualificate, al 4% in caso di rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola. Il versamento dell imposta, può essere rateizzato sino ad un numero di tre rate annuali di pari importo e andrà versato a partire dal 30 giugno La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno Reverse charge La Legge di stabilità estende, dal 1 gennaio 2015, l applicazione del meccanismo di reverse charge anche ai servizi di pulizia, alle cessioni di gas, energia e certificati energetici e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione, modificando l art. 17 del D.p.R. 633/1972, con l aggiunta delle lettere a-ter), d-bis), d-ter), d-quater), d-quinquies). In questo caso quindi il venditore/prestatore di servizi, emetterà fattura senza addebitare l imposta, mentre il destinatario integrerà la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota propria dell operazione e la registrerà sia nel registro delle fatture d acquisto che in quello delle fatture emesse. La lettera a-ter) dell art. 17 riguarda le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, prescindendo dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori dei servizi. Non si applica quindi al solo comparto edile e al caso in cui i relativi servizi siano resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono attività di ristrutturazione o costruzione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Sulla base della nuova norma quindi, le prestazioni di cui al lettera a-ter) sono sempre da assoggettare a reverse charge, mentre tutte le altre prestazioni nel settore edile lo sono solo se effettuate dai subappaltatori. Affinché venga applicato il reverse charge, le prestazioni di cui sopra, devono essere rese nei confronti di un committente soggetto passivo Iva, di conseguenza, sulle prestazioni di pulizia rese nei confronti di un condominio o di privati, l Iva continua ad essere applicata con le modalità ordinarie. Se il committente è un condominio, oltre all applicazione dell Iva con le modalità ordinarie, deve essere altresì operata la ritenuta d acconto del 4%, prevista dall articolo 25-ter, del D.P.R. n. 600/1973. Con l aggiunta della lettera d-quinquies) il legislatore ha esteso il reverse charge anche alle cessioni di beni nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari. L applicazione del meccanismo, a differenza dei casi precedenti, non è entrata in vigore ma scatterà solo dopo la successiva autorizzazione del Consiglio dell Unione Europea. Split payment La Legge di stabilità ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 l articolo 17-ter che prevede il meccanismo dello split payment, letteralmente divisione del pagamento. Questo meccanismo si applica a tutte le forniture/prestazioni verso la pubblica amministrazione e consiste nel pagamento al cedente/prestatore del solo corrispettivo al netto dell Iva esposta in fattura che invece sarà direttamente versata dal soggetto pubblico cessionario/committente con modalità che dovranno ancora essere determinate sulla base di un decreto attuativo del Ministero delle Finanze. I soggetti amministrativi cui è rivolta la norma sono: lo Stato; gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; gli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell art. 25, legge n. 142/1990; le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli istituti universitari; 12

13 le unità sanitarie locali; gli enti ospedalieri; gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico; gli enti pubblici di assistenza e beneficienza di quelli di previdenza. Sono esclusi dall applicazione della normativa i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta sul reddito, e secondo una interpretazione fornita dalla Fondazione nazionale dei dottori commercialisti anche quelli assoggettati a ritenuta a titolo d acconto. Sono inoltre escluse le operazioni in relazione alle quali l Ente è tenuto ad applicare il reverse charge. Per contrastare i problemi di liquidità cui i fornitori della Pubblica Amministrazione potrebbero andare incontro, non potendo incassare l Iva sulle vendite e compensarla con quella sugli acquisti, la Legge di stabilità, ha previsto una integrazione dell art. 30 del D.P.R. 633/1972, comprendendo tra le operazioni che determinano la possibilità di richiesta di rimborso sia annuale che infrannuale anche quelle soggette a split payment. Il nuovo regime forfetario L articolo 1 della Legge di stabilità del 2015, ai commi da 54 a 89, istituisce, per gli esercenti attività d impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un unica imposta sostitutiva con l aliquota del 15%. Per accedere a tale regime sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da euro per le attività professionali a euro per il commercio. Il nuovo regime agevolato sostituisce i precedenti regimi di favore. Con riferimento a coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalevano del regime dei minimi con aliquota al 5%, la normativa ha disposto che possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al compimento del quinquennio agevolato e comunque sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Al regime dei nuovi dei minimi possono accedere anche coloro che sostengono spese per il personale per un massimo di Euro e coloro che effettuano cessioni all esportazione. Tra i requisiti per l accesso è previsto che gli acquisti in beni strumentali, calcolato sul valore degli stessi alla fine dell esercizio precedente, non deve superare Euro, escludendo dal calcolo gli immobili. Il regime forfettario nasce come regime fiscale naturale, in quanto i soggetti che presentano i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per potervi accedere, salva la possibilità di optare per l applicazione dell Iva e delle imposte sui redditi in modo ordinario. Il regime presenta le seguenti caratteristiche: il reddito d impresa o di lavoro autonomo si determina considerando i soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta, applicando sugli stessi un coefficiente di redditività. I costi sostenuti nell esercizio infatti non possono essere dedotti, ad eccezione dei contributi previdenziali; il reddito imponibile così determinato è assoggettato all imposta del 15% che sostituisce IRPEF, addizionali all IRPEF e IRAP; non applicazione degli studi di settore e dei parametri; riduzione degli adempimenti contabili e fiscali; agevolazione sotto il profilo contributivo, in quanto i soggetti in regime forfettario non sono tenuti al pagamento dei contributi minimali previsti per la gestione degli artigiani e commercianti, ma sono tenuti al pagamento dei contributi sulla base del reddito effettivamente realizzato. Ai fini Iva, il contribuente che si avvale del regime forfettario: non esercita la rivalsa dell imposta per le operazioni nazionali e le cessioni di beni intracomunitarie, ma non può detrarsi l Iva sugli acquisti; 13

14 non è tenuto alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture d acquisto; non è obbligato alla tenuta e conservazione di registri e documenti, fatta eccezione per le bollette doganali e le fatture di importazione; non è tenuto alla predisposizione della dichiarazione e comunicazione Iva annuale; sono esonerati dalla redazione dello Spesometro ; sono esonerati dalla comunicazione di operazioni con Paesi black list; sono tenuti alla emissione delle fatture di vendita o al rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale; sono tenuti ad applicare le regole per le importazioni e le esportazioni e ad applicare gli articoli 7-ter e seguenti del D.p.R. 633/1972. Per poter beneficiare del nuovo regime è necessario che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale o d impresa; l attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di un altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente; qualora venga proseguita un attività d impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d imposta precedente, non sia superiore ai limiti indicati dalla nuova disposizione. Il regime agevolato cessa di avere effetto dall anno successivo se in corso d anno viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfettario o si verifica una delle cause di esclusione dal regime. Il contribuente che usufruisce del regime agevolato può percepire anche redditi da lavoro dipendente o di pensione purchè gli stessi non siano prevalenti rispetto al reddito conseguito nel regime stesso. Irap ulteriore deduzione per lavoro dipendente Le nuove disposizioni che entreranno in vigore a partire dall esercizio 2015, intendono rendere integralmente deducibile dall IRAP il costo del lavoro sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni analitiche o forfettarie riferibili al costo stesso. La disposizione non si applica agli enti non commerciali. La legge di stabilità ripristina inoltre a partire dal 2014 l aliquota IRAP precedente che ritorna ad essere pari al 3,9% (aliquota ordinaria). 14

15 Novità O.I.C. Nuovo OIC 16: obbligatorio lo scorporo del valore del terreno su cui insiste il fabbricato La nuova versione del principio contabili OIC 16, applicabile, come tutto il set dei nuovi principi, a partire dai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014, non prevede più alcun tipo di deroga allo scorporo ed alla separata indicazione del valore dei terreni su cui insistono i fabbricati di proprietà della Società che redige il bilancio. Vale la pena ricordare che il terreno ed il fabbricato sono da sempre stati considerati due cespiti ben distinti, essendo il primo non soggetto alla procedura di ammortamento, mentre il secondo ammortizzato in base alla sua vita utile. E questo era ben chiarito anche nel testo dell OIC 16 in vigore fino al Tuttavia, nel precedente testo, era inserita una deroga, alla quale le Società potevano appellarsi: qualora la stima del valore del terreno, scorporato dal valore complessivo pagato in sede di acquisto del fabbricato, tendesse a coincidere con l importo degli oneri stimati per la bonifica/ripristino del sito su cui insiste il fabbricato, era possibile non scorporare il valore del terreno dal valore complessivo del fabbricato. Ciò non è più possibile a partire dai bilanci 2014: il nuovo testo, infatti, prevede espressamente che, se il valore del fabbricato incorpora anche quello del terreno sul quale insiste, il valore del fabbricato deve essere scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver scorporato il valore del fabbricato. E quindi eliminata la previsione contenuta nella previgente versione del principio che permetteva di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui esso insiste. Il terreno ed il relativo fondo di ammortamento per oneri di bonifica vanno perciò rilevati distintamente. Questa la regola civilistica. La normativa fiscale, tuttavia, ha sempre avuto regole differenti. L art. 36, comma 7, del Ddl 223/2006, stabilisce che, ai soli fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è determinato al netto del valore delle aree pertinenziali. Ed il valore di tali aree è assunto essere il maggiore tra quello esposto in bilancio nell anno di acquisto o quello corrispondente al 20% - ovvero al 30% per i fabbricati industriali - del costo complessivo del fabbricato. Nuovo OIC 28: rinuncia al credito del socio e classificazione in patrimonio netto In tema di rinuncia al credito da parte dei soci, il nuovo principio precisa che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. In tema di riduzione di capitale sociale per perdite, il principio chiarisce che la perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando l ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale. L'appendice B del nuovo principio contabile fornisce, invece, indicazioni in merito alle possibilità di utilizzo delle riserve di patrimonio netto. Non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva sovraprezzo azioni corrispondente alla quota mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale. Viene inoltre chiarita in questa appendice la differenza tra il concetto di distribuibilità delle riserve, che riguarda la possibilità di erogazione ai soci - ad esempio, sotto forma di dividendo - di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva, ed il concetto di disponibilità, che riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio, per aumenti gratuiti di capitale). 15

16 Principi di revisione: nuova versione degli ISA (International Standard of Audit) I principi di revisione internazionali sono ufficialmente obbligatori a partire dal primo gennaio Lo stabilisce la determina della Ragioneria Generale dello Stato pubblicata in data 7 gennaio 2015 sul portale dedicato alla revisione legale dei conti ( ponendo chiarezza agli operatori del settore in merito ai principi applicabili nello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti in vigenza del D. Lgs. 39/2010. L art. 11, comma 3, del citato decreto, infatti, ha previsto l elaborazione di principi di revisione affidata alla CONSOB, e, in base alla convenzione con il MEF, ad associazioni ed ordini professionali, i quali hanno costituito, congiuntamente a CONSOB, un tavolo tecnico, nel cui ambito, basandosi sulla traduzione autorizzata degli ISA effettuata nel 2010 dal CNDCEC con la collaborazione delle stesse CONSOB e Assirevi, sono stati elaborati i principi di revisione definiti convenzionalmente "principi di revisione internazionali ISA Italia" o "ISA Italia". Il lungo lavoro di elaborazione ha portato all aggiunta di alcuni paragrafi che tengono conto delle peculiarità normative e regolamentari dell ordinamento italiano. Come detto, l adozione dei principi di revisione internazionali è previsto a partire dal

17 Finanziamenti e contributi alle PMI Sezione dedicata ai finanziamenti e contributi per PMI, stanziati da vari Enti (UE, Stato, Regioni, ecc), con particolare attenzione al sostegno delle start-up, realizzata in collaborazione con Italian Customer Intelligence ( nell ambito della nuova attività Studio di prefattibilità di business e ricerca di partner finanziari e industriali ( svolta da LTA Advisory. Finanziamenti per Cooperative di piccole e medie dimensioni Il decreto Mise del 4 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2015, ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati finalizzati alla nascita su tutto il territorio nazionale di cooperative costituite prevalentemente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. Nello specifico l agevolazione consiste nella concessione di finanziamenti agevolati di durata massima di 10 anni fino a Euro ad un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento. Il finanziamento è concesso mediante società finanziarie partecipate dal Mise che abbiano acquisito una partecipazione temporanea di minoranza nella cooperativa. I requisiti per accedere al finanziamento prevedono che le cooperative siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e non si trovino in liquidazione volontaria o non siano sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le imprese in difficoltà e in liquidazione e quelle operanti nei settori carbone, pesca e acquicoltura. Gli investimenti finanziabili riguardano la creazione o l ampliamento di unità produttive, la diversificazione della produzione o il cambiamento radicale del processo produttivo. Il capitale circolante e il riequilibrio finanziario sono finanziabili entro i limiti previsti dal regime de minimis. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate direttamente alle società finanziarie autorizzate con tempistiche da definire. Sabatini-bis: novità Il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alle agevolazioni legate alla nuova Sabatini-bis ha chiarito che gli investimenti in questione devono essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di accesso al finanziamento e al contributo che verrà erogato annualmente in sei quote secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. Potranno usufruire delle agevolazioni relative all acquisto di macchinari e beni strumentali imprese di micro/piccole/medie dimensioni: con sede legale in Italia; regolarmente costituite ed iscritte nel registro imprese; nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non sono individuabili quali imprese in difficoltà. 17

18 Potranno inoltre usufruire delle agevolazioni le imprese estere, anche senza filiali in Italia, a condizione che attestino l avvenuta attivazione all interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale hanno realizzato l investimento, con conseguente iscrizione nel registro imprese. Registro aiuti di Stato La nuova Legge Europea approvata dal Governo il 24 dicembre 2014 ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, con l obiettivo di monitorare le agevolazioni concesse alle imprese e di verificare il loro andamento. Tale disposizione rispetta gli obblighi imposti dall Unione Europea e si pone inoltre l obiettivo di garantire trasparenza, pubblicità e rispetto dei divieti di cumulo. Nel Registro in questione dovranno essere indicate le informazioni su tutti gli aiuti riconosciuti dalla Ue. Si tratta in sostanza: degli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; degli aiuti erogati per calamità naturali; delle agevolazioni destinate a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita è anormalmente basso (si pensi agli aiuti per il Mezzogiorno), oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo; degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche; degli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Nel nuovo Registro dovranno inoltre confluire gli aiuti cosiddetti de minimis (agevolazioni concesse a piccole e piccolissime imprese) e quelli concessi a titolo di compensazione. Una sezione specifica del Registro in oggetto sarà dedicata ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti e dei quali la Commissione europea ha già ordinato il recupero. Nella banca dati confluiranno sia i dati relativi ai soggetti pubblici sia quelli relativi ai soggetti privati che concedono o gestiscono le agevolazioni. Viene previsto che, trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la trasmissione delle informazioni costituirà condizione legale per l'erogazione e la concessione dell'aiuto. Dall'01/01/2017, il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di interrogazione del Registro costituirà inadempimento amministrativo con relativo addebito della responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per "indebita concessione dell'aiuto". INAIL: bando ISI 2014 con il click day del 3 marzo 2015 Il 3 Marzo 2015 sarà il giorno del click day con il quale l INAIL assegnerà alle imprese 267 milioni di euro di contributi da destinare a progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per un ammontare pari al 65% dell investimento ed entro un limite di spesa di euro. In questa prima fase l intervallo temporale di inserimento delle domande si chiuderà il 7 marzo 2015 alle ore I soggetti che possono richiedere il contributo sono le imprese iscritte in Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (incluse le ditte individuali). I finanziamenti sono concessi secondo l ordine cronologico delle domande fino ad esaurimento del plafond disponibile e il contributo viene erogato una volta realizzato il progetto previa verifica. 18

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