RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RAEE Sfide per un nascente settore industriale. E. Cagno, A. Di Giulio, F. Magalini, L. Tardini e P.

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1 RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RAEE Sfide per un nascente settore industriale E. Cagno, A. Di Giulio, F. Magalini, L. Tardini e P. Trucco

2 Con il patrocinio di: Assessorato Servizi di Pubblica Utilità Assessorato Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio In Copertina: Stilizzazione di un impianto di trattamento per grandi apparecchiature di refrigerazione. [Autorizzato da MeWa GmbH, D Gechingen,

3 A Lucia, Riccardo e A Silvia, Ilaria ed Alessandra A Maria e Chiara A Enrico, Federico, Lorenzo, Paolo e Guido A Mauro

4 Casa Editrice ANIMP SERVIZI SRL Via D. Scarlatti, Milano ISBN Anno 2004 I edizione

5 INDICE pag. PREFAZIONE 1. OBIETTIVI AMBIENTALI E NORMATIVI PER LA GESTIONE DEI RAEE 1.1. Introduzione 1.2. RAEE e ambiente 1.3. Legislazione UE La Direttiva 2002/96/CE La trasposizione della Direttiva in alcuni Paesi dell Unione 1.4. Legislazione italiana LA GESTIONE DEL FINE VITA E LA CARATTERIZZAZIONE DEI RAEE 2.1. Gli scenari a fine della vita utile Il ricondizionamento del bene completo Il ricondizionamento dei componenti Il recupero dei materiali 2.2. La filiera di recupero e gli attori coinvolti nel sistema 2.3. Realtà e sistemi di gestione attivi in alcuni stati dell Unione Europea Belgio Olanda Svizzera Danimarca 2.4. Criticità tecnologiche e gestionali per le diverse tipologie di RAEE 2.5. Le apparecchiature, il profilo delle vendite e di dismissione I grandi elettrodomestici Frigoriferi e congelatori Lavatrici Lavastoviglie Le apparecchiature di consumo

6 Pag. 3. PRINCIPALI TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO 3.1. L albero di processo 3.2. Tecnologie per i grandi elettrodomestici Tecnologie per la messa in sicurezza Tecnologie per il trattamento completo Triturazione Recupero delle SLO durante la triturazione Trattamento del poliuretano Trattamento delle SLO Tecnologie per la separazione dei materiali Separazione metalli ferrosi Separazione dei metalli non ferrosi e delle plastiche Separazione tra le plastiche Separazione tra i metalli non ferrosi 3.3. Tecnologie per le apparecchiature di consumo Celle di disassemblaggio Tecnologie per il trattamento del CRT Tecnologie per la separazione cono-pannello Taglio al diamante Water-Jet Hot Wire Shock Shock termico Fusione Taglio laser Acido nitrico Diamond Wire Cutting Tecnologie per la bonifica dei vetri Plastic Media Blasting Steel-ball Water-Jet Soda caustica Fusione Elettrolisi Fluidized Bed Cleaning System

7 4. IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME SECONDE 4.1. I materiali metallici I metalli ferrosi Alluminio Rame 4.2. I materiali non metallici Vetro Materie plastiche Pag CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE DELLA RETE DI RECUPERO NAZIONALE 5.1. Gli impianti per il trattamento dei RAEE in Italia I grandi apparecchi di refrigerazione Altri grandi elettrodomestici Apparecchiature con CRT 5.2. Le reti di recupero ed il trattamento dei RAEE 5.3. Pianificazione delle reti di recupero 5.4. Reti di recupero per i grandi elettrodomestici La rete attuale Sviluppo efficiente della rete attuale Rete ottimizzata 5.5. Rete di recupero per apparecchiature con CRT La rete attuale Sviluppo efficiente della rete attuale Rete ottimizzata 5.6. Potenzialità e vantaggi di impianti di trattamento integrati 5.7. Conclusioni CONCLUSIONI: FATTORI CRITICI E SCENARI DI SVILUPPO PER L INDUSTRIA DEI RAEE 159

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9 PREFAZIONE Ferlini Massimo, Presidente Osservatorio Nazionale sui Rifiuti Il recepimento della Direttiva Europea 2002/96/CE sui Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) sostituirà il Decreto Ronchi (D.Lgs 22/97) nella regolamentazione della gestione di tali rifiuti. La Direttiva porta in primo piano la protezione dell ambiente nel suo complesso, in particolare rendendo responsabili della sua difesa tutti gli attori coinvolti nella produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche senza gravare sugli utilizzatori finali. Tale impostazione permetterà di superare le numerose difficoltà attuali, al fine di creare un sistema efficiente e sostenibile di recupero e trattamento dei RAEE. Il provvedimento merita particolare attenzione in quanto diretta esemplificazione del concetto di Responsabilità Estesa del Produttore foriero di un processo di innovazione che coinvolge numerose aree aziendali: dal concept di prodotto alla definizione di strategie aziendali per il riciclaggio e il re-manufacturing di prodotti a fine vita, fino alla spinta per la nascita di un nuovo settore industriale per il recupero dei RAEE, non solo su scala nazionale ma con forti prospettive di internazionalizzazione. La legislazione sui RAEE sarà lo spunto per dare slancio e forza al nuovo settore del recupero e della valorizzazione dei rifiuti. Le difficoltà saranno molte, ma le fondamenta per implementare un sistema efficiente, che sia sostenibile economicamente e che inneschi un circolo virtuoso tra produttori e addetti al recupero sono state ben individuate: l innovazione tecnologica che il settore saprà mantenere e sviluppare e la capacità di pianificazione dell intero sistema, in un ottica nazionale ed europea. L organizzazione del sistema sarà complessa ma potrà avvalersi dei modelli già implementati in Italia per le raccolte differenziate. Solo un approccio che valorizzi tutta la potenzialità delle iniziative già avviate, secondo una logica di sussidiarietà, consentirà di creare un sistema competitivo rispetto ad altri Paesi europei, molti dei quali hanno già esperienze mature. In tale prospettiva andranno coinvolte tutte le realtà; dalla produzione alla distribuzione, dal trasporto allo stoccaggio, dai grossi produttori di rifiuti elettrici ed elettronici ai singoli cittadini, coinvolgendo i singoli attori in un attività di pianificazione che parta dal concetto della prevenzione fino a quello dell acquisto di beni riciclati. Particolare attenzione dovrà essere posta allo sviluppo del mercato delle materie prime seconde, ulteriormente incentivato dalla recente Legge del 30% (D.M. 203/2003), che obbliga le Pubbliche Amministrazioni all acquisto di prodotti riciclati, e, dunque, ai legami con i consorzi di filiera attualmente esistenti, per innescare un circuito virtuoso che sostenga economicamente il nascente settore, e lo porti ad essere capace di creare valore aggiunto per tutto il Paese. Il presente studio analizza i differenti aspetti che concorreranno alla nascita ed all evoluzione del sistema di gestione dei RAEE in Italia, individuando le lacune della normativa, la via per sviluppare un adeguato mercato delle materie prime seconde e i punti critici delle tecnologie di recupero, indicando i passi per la corretta pianificazione del sistema affinché sia ambientalmente ed economicamente sostenibile. I contenuti del presente volume rappresentano pertanto un importante punto di riferimento per tutti gli operatori del settore, sia per il contributo offerto al consolidarsi di competenze tecnologiche e gestionali, sia per la prospettiva con cui vengono affrontate le sfide che siamo chiamati a cogliere.

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11 1 OBIETTIVI AMBIENTALI E NORMATIVI PER LA GESTIONE DEI RAEE 1.1 Introduzione L inizio del XXI secolo è certamente caratterizzato dal consolidarsi nella coscienza dei singoli e nella vita civile del valore dell ambiente e dell importanza della sua protezione. Tale fenomeno è l esito di un percorso di progressiva sensibilizzazione e presa di coscienza iniziato intorno agli anni 80, e che ha assunto rilevanza sempre maggiore a livello politico e sociale, portando alla formulazione in sede nazionale, comunitaria e mondiale, di piani per lo sviluppo sostenibile, ovvero del processo che permette la soddisfazione delle necessità umane senza pregiudicare le basi stesse dello sviluppo, vale a dire l ambiente (R. Carpenter, 1995). Del tutto sintomatici di quanto si è detto sono, principalmente, il Quinto programma di azione in favore dell ambiente redatto dalla Comunità Europea nel 1993 e L agenda 21, redatta dopo la conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel In quest ottica di crescente attenzione nei confronti dell ambiente, l industria ha iniziato ad apparire agli occhi dell opinione pubblica come una delle principali cause del degrado ambientale. La difficoltà nel valutare a priori il ritorno economico e il vantaggio competitivo generati da iniziative di carattere ambientale, ha scoraggiato molte industrie dall intraprendere spontaneamente azioni miranti a ridurre l impatto ambientale dei loro prodotti o cicli produttivi. L avvertita impossibilità di coniugare efficienza economica ed efficienza ecologica (eco-efficienza) ha fatto sì che molte aziende continuino a perseguire unicamente la prima. Solo nell ultimo decennio l eco-efficienza ha iniziato ad essere vista come una possibile variabile strategica, al pari, ad esempio, della qualità di prodotto, ed una leva aziendale in grado non solo di assicurare riduzione dei costi ambientali direttamente legati allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo produttivo, ma anche di apportare significativi benefici alla produzione ed influire sul potenziale competitivo dell azienda. Un importante innovazione si è avuta con la definizione del concetto di Extended Producer Responsability (EPR), che ha introdotto in numerose leggi ambientali il concetto di responsabilità del produttore sull intero ciclo di vita del prodotto, dal processo di produzione e distribuzione fino al processo di raccolta e trattamento all atto della dismissione al termine della vita utile. A seguito dell introduzione di questo approccio, il settore industriale si è mosso in due diverse direzioni: da un lato ha sviluppato nuove tecnologie per il recupero e il trattamento dei prodotti o dei flussi di inquinanti secondo un principio di controllo end of pipe, dall altro, ha ideato nuove tecniche di progettazione, quali il Design for Disassembly (DFD) e il Design for Recycling (DFR), nel tentativo di individuare le caratteristiche di prodotto in grado di ridurre i tempi e i costi derivanti dal processo di recupero e smaltimento. A livello più strutturato, è andato diffondendosi l impiego di valutazioni Life Cycle Assessment (LCA), al fine di controllare su scala globale l impatto ambientale di un prodotto, a partire dal processo che va dall estrazione della materia prima, alla produzione, distribuzione, utilizzo e dismissione a fine della vita utile. Tuttavia, il lungo intervallo temporale che spesso intercorre tra la fase di progettazione e la dismissione di alcuni prodotti crea non poche difficoltà nell armonizzare la fase di design e concept di prodotto con la fase tecnologica di dismissione. Uno dei settori tipici in cui questo avviene è quello dei beni durevoli ed in particolare quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

12 Negli ultimi anni, numerosi sono stati i provvedimenti legislativi e vivace il dibattito che hanno interessato il settore dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) al fine di giungere alla corretta gestione del processo di dismissione, con un limitato impatto ambientale. All interno di tutte le categorie di RAEE, questo lavoro focalizza l attenzione sui grandi elettrodomestici e su alcune delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni o di consumo; in particolare sono stati analizzati quei beni ad elevata criticità ambientale (quali ad esempio le apparecchiature di refrigerazione) o ad elevata diffusione (TV e monitor dei PC) come riportato nella Tabella 1. Categoria Analisi 1 Grandi elettrodomestici Grandi apparecchiature di refrigerazione Frigoriferi e congelatori Altri grandi elettrodomestici Lavatrici Lavastoviglie Apparecchi di cottura 2 Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 3 4 PC (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) Notebook Stampanti. Apparecchiature di consumo Apparecchi televisivi Videocamere Apparecchi radio. 5 Apparecchiature di illuminazione 6 Strumenti elettrici ed elettronici 7 Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8 Dispositivi medicali 9 Strumenti di monitoraggio e controllo 10 Distributori automatici Tabella 1 - Mappa delle categorie di beni analizzate nel presente volume, secondo la classificazione della Direttiva 2002/96/CE.

13 1.2 RAEE e ambiente La crescente produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei paesi sviluppati unita al tasso di obsolescenza tecnologica ed al conseguente processo di sostituzione, ha creato negli ultimi anni un notevole incremento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 1. A titolo di esempio si consideri che la durata media di un PC, dagli anni 60 ad oggi, è passata da 10 a 4,3 anni. Alcuni studi effettuati 2, hanno evidenziato che in Europa sono state prodotte, nel 1998, sei milioni di tonnellate di RAEE, con un tasso di aumento previsto del 3-5 % annuo, corrispondenti a circa 16 kg/abitante. Sulla base del tasso di crescita nella produzione di RAEE e della popolazione europea nel 2002, si può stimare, in prima approssimazione, che la produzione pro-capite abbia raggiunto oggi il valore di circa 18 kg/abitante. Il problema principale connesso ai RAEE è relativo all elevato contenuto di sostanze e componenti pericolosi che li costituiscono e dalla mancanza di una corretta gestione della dismissione a fine della vita utile: si calcola 3 che più del 90 % dei RAEE finisca in discarica o sia incenerito senza alcun trattamento di bonifica. La messa in discarica provoca un grave impatto ambientale principalmente per due motivi: inadeguatezza di molte delle discariche e mancanza di un efficace controllo; rilascio progressivo, anche in tempi lunghi, di parte delle sostanze pericolose contenute nei RAEE. Tralasciando ogni considerazione riguardo alla necessità di un rigido controllo dell adeguatezza delle discariche da parte degli organi competenti, presupposto fondamentale per una organizzazione sociale ordinata e civile, è bene prendere in esame alcune delle sostanze pericolose contenute nei RAEE. I rischi si possono suddividere in due macrocategorie: rischi per l ambiente; rischi per l uomo. I rischi principali per l ambiente sono quelli derivanti dalla lisciviazione ed evaporazione del mercurio, utilizzato per costruire interruttori, e dei poli-cloro-bifenili (PCB, idrocarburi aromatici contenenti cloro) presenti nei condensatori, molto diffusi per la forte resistenza all attacco acido e basico e per l alta costante dielettrica. Si calcola inoltre che i rifiuti di frantumazione degli elettrodomestici bianchi abbiano una concentrazione elevata di piombo e che il 95 % dei PCB contenuti nei condensatori finisca nella polvere di frantumazione. I ritardanti di fiamma bromurati e il cadmio possono penetrare nel terreno andando ad inquinare le falde sotterranee. Eventuali incendi in discarica possono causare reazioni chimiche che producono diossine e furani. Alcune tipologie di beni quali frigoriferi, condizionatori e, più in generale, gli impianti di refrigerazione, contengono CFC e altre sostanze lesive della fascia di ozono dell atmosfera, utilizzate come liquidi refrigeranti o espandenti nelle schiume poliuretaniche dei pannelli isolanti. Per quanto riguarda i rischi per l uomo, sono stati rilevati gli effetti dovuti all esposizione alle diverse sostanze o a loro composti grazie a studi medici in materia, cui si rimanda per una trattazione più approfondita e specifica. Le principali sostanze pericolose contenute nei RAEE sono: Piombo; Cadmio; Mercurio; 1 Nel seguito saranno indicati più brevemente con l acronimo RAEE. 2 AEA Technology, Recovery of RAEE: Economic and Environmental Impacts, Fonte Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1995.

14 Cromo esavalente; ritardanti di fiamma bromurati. L incenerimento, al pari degli incendi accidentali in discarica, causa la formazione di diossine e furani e contribuisce in maniera rilevante alla presenza di metalli pesanti nell aria. Uno studio 4, effettuato su base europea, ha stimato in 36 tonnellate di mercurio e 16 tonnellate di cadmio annue le emissioni conseguenti all incenerimento di rifiuti in Europa nel Vi è poi da considerare il contenuto di PVC nei RAEE e la sua inadeguatezza all incenerimento, per la pericolosità dei fumi di scarico sulla salute umana e sull ambiente. Oltre ad effetti negativi sull uomo e sull ambiente, l incenerimento dei RAEE presenta altri due svantaggi: test pilota hanno dimostrato che alcuni apparecchi, come i televisori, hanno un bilancio energetico negativo; l incenerimento dei RAEE provoca elevate concentrazioni di metalli pesanti nei fumi e nelle scorie. Da uno studio effettuato nei Paesi Bassi, è emerso come uno degli impieghi principali delle ceneri prodotte dall incenerimento di rifiuti (circa tonnellate nel 1995) sia quello come materiale di riempimento nel settore delle costruzioni stradali. La normativa vigente in proposito fissa precisi limiti per la concentrazione di metalli pesanti contenuti all interno delle ceneri e rende necessario un trattamento di depurazione. Si è calcolato che, se gli elettrodomestici bianchi e bruni non fossero inceneriti con i rifiuti solidi urbani, il contenuto di metalli pesanti nelle ceneri scenderebbe a valori tali da renderle conformi alla normativa vigente senza alcun trattamento di depurazione 5. Esistono quindi numerose evidenze che rendono i RAEE ambientalmente critici ed è in tal senso che i principali paesi industrializzati hanno iniziato, negli ultimi anni, ad emanare provvedimenti legislativi atti a diminuirne l impatto sull uomo e sull ambiente. 1.3 Legislazione UE La necessità di sviluppare un intervento organico, a livello pubblico e privato, per far sì che i beni dismessi non diventino rifiuti, ma continuino nel ciclo economico e produttivo, ha portato, in sede comunitaria, alla definizione di alcuni provvedimenti miranti a ridurre al minimo l impatto negativo sull ambiente e sull uomo. Tali provvedimenti costituiscono il punto di riferimento per la legislazione nazionale; in parte non sono state ancora recepiti dal nostro ordinamento giuridico ma vengono presentati nella loro completezza in quanto futuro punto di arrivo. Il fondamento della politica ambientale comunitaria è espresso nell articolo 174 del Trattato Costitutivo della Comunità: La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell ambiente. Protezione della salute umana. Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell ambiente a livello regionale o mondiale. 4 The European Atmospheric Emission Inventory of Heavy Metals and Persistent Organic Pollutants for 1990, Umweltbundesamt, Germany, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Bruxelles, 2000.

15 Il piano di sviluppo sostenibile espresso nel Quinto programma di azione a favore dell ambiente 6 fa riferimento, in un suo capitolo, proprio al problema della gestione dei rifiuti, menzionando quello dei RAEE come uno dei campi da disciplinare. Per questo motivo, sulla base giuridica degli articoli 95 e 175 del Trattato, la Comunità europea ha assunto, negli ultimi anni, alcuni importanti provvedimenti con l obiettivo di: impedire il conferimento in discarica di rifiuti non trattati 7 ; ridurre l impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 8 ; ridurre l impiego di sostanze lesive dell ozono 9 ; regolamentare la gestione dei RAEE 10. L ultimo dei provvedimenti approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo (Direttiva 2002/96/CE del 27/01/03 GU n 37 del 13/02/2003), rappresenta un nuovo punto di riferimento per i cittadini e per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche La Direttiva 2002/96/CE La gestione del fine vita dei beni durevoli che si prospetta, a seguito dell entrata in vigore di tale Direttiva, ha un notevole impatto anche sulle strategie e politiche aziendali, portando ad una riconfigurazione dei rapporti di filiera e introduce nuovi criteri di gestione della supply chain. Le novità più rilevanti sono date dall introduzione di: raccolta separata dei RAEE a carico dei produttori; trattamento obbligatorio RAEE secondo linee guida opportunamente predisposte, da effettuarsi in centri autorizzati; aumento progressivo dei tassi di recupero; finanziamento della gestione dei RAEE da parte dei produttori e politica di informazione agli utenti e agli smaltitori. Lo scopo di tale Direttiva è espresso nel primo articolo:... misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di RAEE ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire [..] A questo proposito, nel testo della Direttiva sono contenute alcune definizioni che verranno assunte come riferimento anche nel seguito: Prevenzione: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono. Reimpiego: le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite. Riciclaggio: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali da rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Recupero: le operazioni riportate nell allegato II B della Direttiva 75/442/CEE. Smaltimento: le operazioni riportate nell allegato II A della Direttiva 75/442/CEE. 6 Pubblicato in GU n C138 del 17/05/ Direttiva 1999/31/CE in GU n 182 del 16/7/99. 8 Direttiva 94/62/CE in GU n 365 del 31/12/94, Direttiva 91/157/CEE, modificata da Direttiva 98/101/CE in GU n 1 del 5/1/99, Direttiva 2002/95/CE in GU n 37 del 13/02/ Regolamento (CE) 3093/94, in GU n 333 del 22/12/1994, Regolamento 2037/2000 in GU n 244 del 29/9/ Direttiva 2002/96/CE del 27/01/03 in GU n 37 del 13/02/2003.

16 RICICLO RIUTILIZZO MATERIE PRIME PRODUTTORE UTENTE PREVENZIONE SMALTIMENTO DISCARICA RECUPERO RECUPERO ENERGETICO TERRA Figura 1 Schema delle differenti opzioni di riduzione e trattamento dei RAEE Alcune delle operazioni previste dalla Direttiva 75/442/CEE, nell allegato II B che possono essere effettuate nel trattamento dei beni durevoli dismessi sono: Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate [precedentemente]. Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate [precedentemente]. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti [precedenti] (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Raccolta separata Per quanto concerne la raccolta delle apparecchiature dismesse, è previsto che i costi non gravino né sui distributori né sugli acquirenti finali. Al momento dell acquisto di un apparecchiatura equivalente, il consumatore può rendere, gratuitamente, il bene dismesso al distributore che provvede al successivo conferimento al produttore o ai centri di recupero autorizzati. Per un periodo di cinque anni è prevista la possibilità, per gli Stati membri, di istituire o agevolare anche altri sistemi di resa, purché siano gratuiti e non gravino sul detentore finale del bene. Il tasso minimo di raccolta di RAEE previsto, entro il 31/12/ , è fissato in 4 kg, in media, per abitante anno. Trattamento obbligatorio Il trattamento dei RAEE, da eseguire dopo la consegna ad un impianto autorizzato, comprende tutte le operazioni svolte ai fini del recupero o smaltimento. Tali operazioni 11 Nel testo originale della Direttiva tale termine è fissato al 31/12/2006 e tale è anche nelle traduzioni presenti in GUCE relativamente a tutti gli altri stati membri. Esiste un anomalia nella versione italiana che potrebbe essere emendata in seguito oppure in sede di recepimento da parte del nostro ordinamento.

17 vengono stabilite specificatamente nell allegato II della Direttiva e comprendono la rimozione di tutti i fluidi e il trattamento selettivo dei componenti e materiali. Il trattamento dei beni dismessi deve essere effettuato da centri autorizzati, con determinati requisiti riportati nell allegato III della Direttiva, che garantiscano un elevata protezione ambientale in relazione all uso delle migliori tecnologie disponibili. I siti in cui avviene lo stoccaggio temporaneo dei RAEE prima del trattamento devono garantire: Superfici impermeabili [...] con centri di raccolta degli spandimenti. Copertura resistente alle intemperie per determinate zone. Tassi di recupero In relazione alla tipologia di bene, in base alla classificazione riportata in allegato I della Direttiva, vengono stabiliti dei tassi obiettivo di recupero e riciclo da perseguire entro il 31/12/2006 e viene assunto l impegno di rivedere, a distanza di cinque anni, i tassi per gli anni successivi. Per i grandi elettrodomestici, così come definiti in allegato I, che comprendono frigoriferi e congelatori, condizionatori, lavatrici e lavastoviglie, sono previsti dei tassi pari a: recupero minimo: 80 % del peso medio dell apparecchio; reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze da un minimo del 75 % del peso medio dell apparecchio. Per le apparecchiature informatiche, per le telecomunicazioni e le apparecchiature di consumo, che comprendono in particolare i beni dell office equipment e TV, sono previsti tassi pari a: recupero minimo: 75 % del peso medio dell apparecchio; reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze con un minimo di 65 % del peso medio dell apparecchio. Finanziamento e informazione Gli Stati membri, entro il 13/08/2005, dovranno assicurare che i produttori finanzino la gestione dei RAEE provenienti dal circuito domestico, anche se è prevista la possibilità di forme alternative di finanziamento individuale o collettivo, purché conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente. La gestione dei RAEE prodotti dalla dismissione di beni durevoli (di provenienza domestica) immessi sul mercato prima dell entrata in vigore della Direttiva, noti come rifiuti storici, è assicurata con i contributi dei produttori esistenti al momento in cui si origina il costo di recupero e smaltimento, in proporzione alla loro quota di mercato. Viene, inoltre, evidenziata la necessità di una corretta politica di informazione, da parte di Stati membri e produttori, per: impianti di trattamento, circa i componenti e le sostanze presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; utenti finali, circa i sistemi di raccolta e la loro responsabilità nel processo di reimpiego, riciclaggio e recupero dei RAEE. Per facilitare un elevato tasso di raccolta, ed evitare che i RAEE finiscano nel ciclo dei rifiuti solidi urbani, è prevista l introduzione di un apposito logo (Figura 2) sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

18 Figura 2 - Logo identificativo dei RAEE La trasposizione della Direttiva in alcuni Paesi dell Unione Austria Attualmente in Austria la gestione dei rifiuti rientranti nella Direttiva viene regolamentata da due leggi: La legge sulle lampade del 1991 Impone un deposito di 0,7 /pezzo per le sorgenti luminose rientranti nell ordinanza (quelle contenenti mercurio, neon, sodio o fluorescenti); a tal motivo tutte le lampade soggette alla normativa vengono marchiate con il termine Pfand. Il deposito può non essere pagato se una lampada scaduta viene restituita contestualmente all acquisto di una nuova, oppure se l'utente finale acquista più di 50 lampade e può mostrare che ha già un accordo di gestione dei rifiuti. I rivenditori al dettaglio e i riciclatori di lampade devono partecipare a un sistema di raccolta e di riciclo nazionale. I distributori commerciali devono accettare di recuperare qualsiasi lampada utilizzata segnata con il marchio 'Pfand' commercializzata in Austria. La legge sugli apparecchi refrigeranti del 1995 Obbliga i rivenditori al dettaglio di frigoriferi, congelatori e condizionatori a far pagare all'utente finale un deposito di 72,67 su ogni unità venduta o a prendere parte a un sistema di gestione dei rifiuti nazionale. Il sistema fornisce un'etichetta adesiva numerata su ogni prodotto, con valore minimo di 7,27, attaccata permanentemente all'apparecchiatura. I 72,67 sono il costo da sostenere per la raccolta e il riciclaggio delle apparecchiature a fine vita. Vendendo un nuovo articolo, il rivenditore al dettaglio è costretto a recuperare l apparecchiatura a fine vita dall'acquirente. Quando recupera un apparecchiatura a fine vita il dettagliante può far pagare la differenza fra il pagamento anticipato e il costo del riciclaggio effettivo fino ad un massimo di 37,97. Se l'utente finale restituisce un apparecchiatura con l adesivo comprata prima del 1995, non esiste alcun ulteriore pagamento, poiché il pagamento anticipato ha coperto il costo pieno di raccolta e riciclaggio. Se non c'è alcuna etichetta adesiva, il rivenditore al dettaglio può caricare i costi di gestione del trattamento totalmente. Esistono anche alcuni sistemi di raccolta a livello provinciale: i beni bianchi sono raccolti gratuitamente in Burgenland e in Carinzia. Queste misure saranno modificate quando l'ordinanza che traspone la Direttiva entrerà in vigore. Esistono già alcune linee guida che il governo austriaco vuole seguire nell adottare la Direttiva Europea. Dal 13 agosto 2005, i consumatori potranno restituire i rifiuti ingombranti gratuitamente alle aziende comunali, presso i punti e i centri di raccolta già presenti sul territorio, oppure restituirli ai rivenditori al dettaglio quando comprano apparecchiature dello stesso tipo. I rivenditori al dettaglio potranno consegnare le apparecchiature ritirate ai grandi centri di raccolta comunali gratuitamente.

19 I produttori dovranno finanziare la gestione dei rifiuti a partire dalle piazzole comunali. Saranno inoltre responsabili del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio in prima persona o attraverso consorzi. Un ente centrale sarà responsabile della raccolta delle informazioni e della notifica dei volumi e del peso di 13 tipologie di RAEE: i 10 previsti dalla Direttiva più 3 sottocategorie (apparecchiature refrigeranti, monitor di TV e di PC, lampade). Ulteriori sottocategorie potranno essere introdotte dalle organizzazioni di recupero per assegnare i costi con maggior precisione. Ogni sistema di gestione dei rifiuti, sia pubblico o privato, deve poter provare il raggiungimento degli obiettivi di recupero. Verrà istituito un ente centrale che si preoccuperà di: registrare i produttori; registrare le quantità vendute e raccolte; coordinare la raccolta nel caso in cui esistano diversi attori sul mercato; controllare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio; finanziare il trattamento delle apparecchiature orfane, non comprese in nessuna categoria; identificare i free riders. Belgio La gestione dei rifiuti è responsabilità delle tre regioni - Flanders, Wallonia e Bruxelles - che hanno propri regolamenti, coordinati attraverso l accordo inter-regionale (19 febbraio 2001), e che saranno emendati per completare la trasposizione della Direttiva entro luglio Flanders. La legge sulla prevenzione e gestione dei rifiuti del 1997 obbliga i produttori, importatori, distributori e venditori a ritirare, contestualmente all acquisto di un bene nuovo simile, senza alcuna spesa a carico del consumatore, gli apparecchi bianchi, grigi, i piccoli elettrodomestici e le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo il primo giugno 2004 tali apparecchiature dovranno essere ritirate senza spese aggiuntive anche non contestualmente all acquisto del nuovo. I rivenditori al dettaglio devono mostrare sulle loro vetrine un segno che indichi che essi ritirano tali articoli. I rifiuti raccolti dai rivenditori dovranno essere portati ad un centro di trattamento convenzionato. I dettaglianti e i distributori devono dichiarare alla OVAM (l agenzia ambientale fiamminga) entro il 1 aprile di ogni anno la quantità e la tipologia di beni bianchi e bruni recuperata durante l anno trascorso. I produttori devono riferire sulla quantità totale di apparecchiature raccolte in peso, dove e come sono state trattate e la quantità recuperata, incenerita o inviata in discarica. Gli obiettivi raggiunti nel 2000 sono stati: recupero del 95% del metallo ferroso, 85% dei metalli non ferrosi, e 20% di plastica riciclata. Wallonia. La legge sulla responsabilità dei produttori del 2002 copre tutte le tipologie di beni comprese nella Direttiva. I rivenditori sono obbligati a ritirare senza alcuna spesa a carico dei consumatori ogni RAEE contestualmente all acquisto di un bene della stessa tipologia. I distributori devono recuperare a proprie spese i RAEE ritirati dai rivenditori e consegnarli ai produttori o importatori. I produttori, a loro volta, devono a proprie spese raccogliere tutti i RAEE dai distributori, eventualmente dai dettaglianti, e dalle municipalizzate e garantirne il corretto trattamento attraverso una compagnia autorizzata. I produttori devono inoltre garantire che il trasporto e lo stoccaggio del materiale venga effettuato in maniera tale da garantire un possibile riutilizzo delle apparecchiature. I costi dei RAEE

20 orfani vengono divisi tra i produttori in base alle quote di mercato. Ogni rivenditore e dettagliante deve segnalare con cartelli l obbligo di ritirare il materiale elettrico ed elettronico a fine vita. Il trattamento dei beni deve ottenere i seguenti obiettivi di riciclo e reimpiego: 95% per il materiale ferroso, 95% per i metalli non ferrosi e il 20% per le plastiche. La plastica residua, che non può essere riciclata, deve essere incenerita per il recupero dell energia. Entro il 31 Marzo di ogni anno i produttori e gli importatori devono dichiarare la quantità in kg di RAEE recuperata, le modalità con cui è stata trattata, la quantità riutilizzata, e la previsione di quante apparecchiature elettriche ed elettroniche verranno immesse sul mercato l anno seguente. Bruxelles Capital. A partire dal Decreto sulla responsabilità dei produttori del 2002, i produttori e gli importatori possono accettare la responsabilità individuale del ritiro dei RAEE o entrare in un consorzio certificato. Le aziende devono stipulare un contratto ambientale con il Governo Regionale su come adempiranno ai loro obblighi. I distributori o rivenditori al dettaglio (esponendo un apposito marchio che spieghi al consumatore l obbligo di ritiro) devono ritirare i RAEE senza spesa per i consumatori nel caso in cui venga acquistata una apparecchiature nuova equivalente, anche se non si riesca a risalire al produttore o distributore del bene dimesso. In ogni caso, la responsabilità dei RAEE ricade su tutti i produttori in base alle loro quote di mercato. Come nelle altre regioni i rivenditori devono consegnare i rifiuti ai produttori che devono predisporne l adeguato trattamento presso strutture autorizzate. Su tutto il territorio sono previsti punti di ritiro convenzionati, dei quali il 75% sono venditori al dettaglio, il 24% contenitori pubblici e 1% associazioni di volontariato. Una rete di 30 punti regionali di aree di stoccaggio e trasferimento viene usata per raggruppare e organizzare i RAEE derivanti dalle aziende municipalizzate. Le aziende che eseguono il trattamento vero e proprio sono pagate a consuntivo in base alla quantità e tipologia di beni che trattano. Con l introduzione della Direttiva, la tariffa di riciclo dovrà essere integrata (in forma visibile) nel prezzo di vendita del nuovo. Tutti i beni attualmente non recuperati, ma il cui recupero è prescritto dalla Direttiva, saranno introdotti nel sistema di raccolta e recupero, senza crearne uno nuovo a lato dell attuale. Francia Il Decreto è ancora in fase di discussione e i dettagli non sono pubblici. Sono comunque note le linee guida che il governo adotterà. Le autorità locali saranno obbligate a raccogliere i RAEE non ritirati dai distributori, e potranno raccogliere anche quelli non provenienti dall ambito domestico. I produttori saranno responsabili del raggiungimento degli obiettivi di recupero, ma potranno delegare le attività di trattamento a terzi. Le autorità locali finanzieranno i punti di raccolta e la raccolta vera e propria. I produttori si divideranno gli oneri finanziari del sistema di recupero a seconda del tipo di apparecchiatura che producono e della quota di mercato detenuta nell anno. Il Decreto prevede la creazione di uno o più sistemi di raccolta certificati gestiti direttamente dai produttori (monomarca o consortili). Fino alla fine del periodo di transitorio (entro il 2011 o 2013) i produttori e distributori dovranno evidenziare nel prezzo di vendita la quota parte imputabile al finanziamento del sistema di recupero e trattamento. Per quanto riguarda il parco delle apparecchiature storiche, la copertura finanziaria sarà assicurata dai produttori in base alla quota di mercato detenuta per le apparecchiature

21 domestiche, mentre per quelle industriali i singoli consumatori (società) saranno responsabili del corretto smaltimento. Attualmente, le municipalizzate sono obbligate a ritirare i RAEE (bianchi e bruni), e di conseguenza stipulano singolarmente contratti con i riciclatori a seconda delle apparecchiature raccolte. Esiste già un sistema di raccolta e recupero delle batterie (SCRELEC), e il consorzio ha annunciato che, una volta che il Decreto sarà emanato, si occuperà anche dei RAEE. Esiste un progetto pilota avviato nel 2002, nella regione di Nantes, in cui, nel primo anno, è stato raggiunto l obiettivo di 2,6 kg per abitante di RAEE recuperati e trattati. Germania Una prima bozza della legge che recepirà la Direttiva europea era attesa entro la fine del 2003, ma a quella data il Ministro dell Ambiente ha emanato solo alcune linee guida. Il principio della responsabilità condivisa dei produttori verrà applicato, ma le municipalizzate rimarranno responsabili per l organizzazione e il finanziamento della raccolta dei RAEE dagli utenti privati, mentre la responsabilità dei produttori e importatori inizierà con il ritiro dalle piazzole di stoccaggio delle municipalizzate. I produttori potranno anche ritirare volontariamente e senza costi aggiuntivi per gli utenti le apparecchiature. A partire dall Agosto 2005 i produttori saranno obbligati a finanziare il ritiro delle apparecchiature raccolte presso i siti comunali e assicurarne il corretto trattamento. Per le nuove apparecchiature, la copertura finanziaria verrà garantita all atto della vendita, mentre per i rifiuti storici i produttori si ripartiranno gli oneri in base alle quote di mercato detenute. Per evitare distorsioni nella concorrenza, i produttori vogliono realizzare un unico ente di compensazione che risponda alle richieste di recupero delle differenti entità locali. Tale ente determinerà le responsabilità dei singoli produttori o dei terzi cui hanno delegato. Il governo avrà la responsabilità di intraprendere azioni legali contro i produttori che non aderiranno alle richieste dell ente centrale. I termini di ritiro delle apparecchiature non domestiche sono lasciati alla libera negoziazione tra produttori e consumatori. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio è responsabilità dei produttori. Alcune misure proposte per snellire le procedure burocratiche e migliorare la flessibilità del sistema sono: i produttori ritireranno a loro carico i RAEE dalle municipalizzate, utilizzando il canale già esistente; non è obbligatorio che i produttori si uniscano all'organizzazione centrale di recupero se essi realizzano un proprio sistema; i rivenditori non devono essere costretti a ritirare le apparecchiature; ai produttori e ai rivenditori viene permesso di etichettare e evidenziare separatamente i costi che sostengono per il trattamento e recupero dei RAEE; all'organizzazione centrale deve essere data l autorità per indurre le società ad adempiere i loro obblighi; devono essere chiarite le responsabilità federali e regionali per supervisionare il sistema di raccolta e recupero. Bitkom (l Associazione delle aziende dei settori dell IT, Telecomunicazioni e nuovi media) e ZVEI (Associazione dell Industria Elettronica) hanno realizzato congiuntamente un ufficio centrale, la Electro Appliance Register Project Company (EAR), per registrare tutte le apparecchiature coperte dalla Direttiva, coordinare il sistema di raccolta e promuovere la partecipazione ad esso. Hanno raccolto 5,5 MLN dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per coprire i costi di tale organizzazione.

22 Olanda La bozza di Legge di recepimento della Direttiva europea è in fase di completamento. Nel 1998 è stato emanato un decreto che stabilisce i ruoli per il ritiro e trattamento dei beni bianchi e bruni a fine vita. Il sistema di raccolta e gestione è diventato effettivo nel 1999 per i beni bianchi e nel 2000 per le apparecchiature audio, i piccoli elettrodomestici e altro. Nella legge vengono menzionate praticamente tutte le tipologie di RAEE presenti nella Direttiva (rimangono escluse le apparecchiature elettromedicali e i giocattoli). Non viene fatta alcuna distinzione tra prodotti dimessi da privati o da aziende. Le amministrazioni locali devono prevedere alla raccolta separata di RAEE domestici e fornire un posto dove i venditori possano portare i prodotti ritirati se lo desiderano. Le autorità locali sono tenute a ritirare unicamente i RAEE i cui produttori o importatori esistono ancora (le municipalizzate stipulano contratti con essi per trattarli o mandarli in discarica). I venditori devono ritirare i RAEE senza oneri per i consumatori solo contestualmente all acquisto di una nuova apparecchiatura del medesimo tipo. Se i produttori o importatori non esistono più i venditori sono responsabili del corretto riciclo e trattamento delle apparecchiature. I produttori e importatori sono responsabili del corretto trattamento delle apparecchiature ritirate dalle municipalizzate e dai rivenditori. In questo modo: i consumatori possono riconsegnare i RAEE senza alcuna spesa ai rivenditori del nuovo ( old for new ), oppure, se non comprano apparecchiature nuove, possono consegnarli alle municipalizzate; quando una società di riparazione si trova una apparecchiatura non più riparabile può consegnarla alle municipalizzate o direttamente ai produttori o importatori; un rivenditore, dal momento che ritira un RAEE, può decidere di rivenderlo alle compagnie che comprano l usato, mandarlo a un riciclatore o restituirlo ai produttori o importatori; le autorità locali continuano ad avere l obbligo di ritirare i beni ingombranti, bianchi e bruni, e in aggiunta hanno l obbligo di ritirare anche i piccoli elettrodomestici e le apparecchiature derivanti dai rivenditori; i produttori e importatori devono recuperare le apparecchiature gratuitamente dai rivenditori, riparatori e dalle municipalizzate e occuparsi del loro corretto smaltimento. Dal primo gennaio 2005 tale obbligo è esteso solo alle apparecchiature appartenenti al proprio marchio. I produttori e gli importatori (tra cui gli importatori paralleli) sono responsabili del finanziamento di qualsiasi costo aggiuntivo del trattamento finale di RAEE a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto; hanno tuttavia la facoltà di introdurre un aumento del prezzo di vendita del nuovo per coprire tali costi. Il Ministero dell Ambiente può rendere obbligatorio per tutti tale aumento se viene richiesto da un sostanziale numero di produttori. I produttori e gli importatori devono informare il Ministro sulle loro attività volte a rispondere agli loro obblighi di recupero e trattamento. Affinché il sistema possa essere messo in atto occorre l approvazione del Ministero dell Ambiente che ha validità quinquennale. Ogni anno, entro il 1 luglio, i produttori e gli importatori devono riferire al Ministro circa l adempimento degli obblighi di legge.

23 In Tabella 2 viene riportato un confronto riassuntivo tra i differenti paesi europei analizzati. TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA WEEE Austria Belgio Francia Misure esistenti Lampade, Copre tutti i RAEE in Le autorità locali sono di recupero beni bianchi Wallonia & Brussels obbligate a raccogliere molti RAEE in Flanders molti rifiuti ingombranti compresi i RAEE. Scadenza 1 st draft ufficiale entro fine Le regioni coordinano la Sono in corso tavoli di trasposizione trasposizione entro discussione 1 st draft 7/04. atteso per il primo quadrimestre 2004 Proposte correnti RAEE domestici: Dal 8/05, le regioni I governi regionali i Produttori ritirano dai ritiro & finanziano senza ricarico organizzano raccolte rivenditori e dai raccolta la raccolta gratuite in appositi punti di raccolta container comunali I rivenditori ritirano il vecchio per il nuovo e lo I rivenditori ritirano il mandano ai punti di vecchio per il nuovo raccolta comunali a loro I distributori ritirano carico il vecchio per il nuovo I produttori si e dai rivenditori suddividono i costi I produttori si fanno carico i Produttori ritirano dai in base alle dei RAEE dai punti di rivenditori e distributori quote di mercato raccolta regionali RAEE non I produttori Il ritiro viene negoziato domestici finanziano i RAEE di volta in volta tra ritiro & raccolta non domestici produttori e consumatori Rifiuti storici & I rifiuti storici I rifiuti storici I rifiuti domestici vengono orfani vengono finanziati vengono finanziati finanziati collettivamente collettivamente dai collettivamente dai dai produttori in base produttori in base produttori in base alle quote di mercato, alle quote di mercato alle quote di mercato per quelli non domestici è responsabile l utente Visible fee La visibile fee può Ci sarà esserci per i costi di probabilmente una trattamento ma non visibile fee di stoccaggio dei rivenditori Sistemi UMF (lampade), Recupel (beni SCRELEC esistenti UFH (beni bianchi & bruni, (recupero batterie) bianchi). piccoli elettrodom. ICT e strumenti elettrici)

24 TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA WEEE Olanda Germania Misure esistenti 1998 Decreto sui beni Nessuno di recupero Bianchi e Bruni Scadenza 1/04 si aspetta 4/03 sono state trasposizione l emendamento al pubblicate le linee decreto in atto guida Proposte correnti RAEE domestici: i rivenditori ritirano il I governi locali ritiro & vecchio per il nuovo finanziano la raccolta raccolta RAEE domestici: I consumatori, rivenditori e riparatori portano tutto Dal 8/05 i produttori ai punti di raccolta municipali finanzieranno il ritiro dai punti raccolta municipali I produttori ritirano i propri prodotti dai punti di raccolta locali e finanziano il trattamento finale RAEE non Il ritiro viene negoziato domestici di volta in volta tra produttori e ritiro & raccolta consumatori Rifiuti storici & dal 1/05 i rivenditori I rifiuti storici orfani ritireranno unicamente vengono finanziati i prodotti del proprio collettivamente dai marchio (attualmente li produttori in base ritirano tutti) alle quote di mercato Il governo locale non ritira i prodotti orfani Visible fee Visibile fee per tutte le apparecchiature Sistemi NVMP (beni bianchi piccole Tutti i produttori devono esistenti apparecchiature) registrarsi ad un ente centrale ICT-Milieu (IT, che decide le singole apparecchiature da responsabilità ufficio) Tabella 2 Schema di confronto sulle modalità di trasposizione della Direttiva WEEE tra differenti paesi europei ( Transposition of the WEEE Directive in other EU member states, November 2003, UK). 1.4 Legislazione italiana La legislazione italiana vigente in materia ambientale è caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di disposizioni di non sempre facile ed univoca interpretazione, emanate spesso con lo scopo di recepire Direttive comunitarie, e che, negli ultimi anni, hanno subito continue modifiche ed aggiornamenti, senza tuttavia giungere a costituire un corpus chiaro ed organico. La presente panoramica, che riguarda in particolare la legislazione italiana in materia di rifiuti, mira ad evidenziare i principali effetti che la normativa vigente può avere sulla gestione del fine vita dei beni durevoli dismessi e sul mercato dei materiali derivanti da recupero.

25 Bisogna tenere presente che il 2 ottobre 2002 è stato approvato in Parlamento 12 il Disegno di legge di Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale: un apposita commissione provvederà ad un riordino, per settori normativi, della legislazione ambientale e tra i sette che sono stati individuati uno è proprio quello del trattamento dei rifiuti. Per questo motivo, in attesa di nuove disposizioni, viene presentata una panoramica e l evoluzione storica della legislazione vigente in materia, sino alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 20 settembre La base della normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti è costituita dal Decreto Legislativo n 22 del 5 febbraio 1997, meglio noto come Decreto Ronchi (con le successive modifiche, integrazioni e Decreti attuativi), emanato per recepire le Direttive comunitarie 91/156/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti ed entrato in vigore il 2 marzo All articolo 2 di tale decreto se ne leggono le finalità e, in particolare: 2.1.La gestione dei rifiuti [...] è disciplinata [...] al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Un importante novità, rispetto alle leggi che costituivano il corpus precedente, è rappresentata dalla gestione programmatica dei rifiuti, espressa all articolo 4, che mira a ridurre al minimo lo smaltimento finale attraverso: reimpiego e riciclaggio; recupero materia prima dai rifiuti; impiego dei materiali recuperati; recupero energetico. Inoltre vengono indicati il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia come forme privilegiate e preferibili di recupero. Tra le tipologie di rifiuti individuate dal Decreto Ronchi, particolare attenzione è posta ai beni durevoli post consumo, cui è dedicato l articolo 44 del Decreto che prevede contestualmente all acquisto di un nuovo bene, la consegna del bene dismesso al rivenditore, ovvero ad un impresa pubblica o privata che gestisca la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, e il successivo trattamento in centri autorizzati; stabilisce inoltre la necessità di favorire accordi di programma tra i produttori dei beni durevoli, i distributori e le aziende che ne gestiscono la raccolta ed il trattamento a fine vita utile al fine di favorire la restituzione dei beni. Per incentivare il corretto smaltimento dei beni dismessi è prevista, inoltre, la possibilità di introdurre una cauzione obbligatoria, pari al 10 % del prezzo di vendita del prodotto, fino ad un massimo di 103,29, che viene resa al momento dell acquisto del bene nuovo, documentando l avvenuta consegna di quello vecchio ad un centro autorizzato per il trattamento. I beni durevoli soggetti a tali disposizioni, elencati nel comma 5 di tale articolo, sono: frigoriferi, congelatori e surgelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d aria. Il successivo Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 ha stabilito le tipologie di rifiuti non pericolosi che possono essere assoggettati alle procedure semplificate di recupero, 12 Il 2 ottobre 2002 il testo del disegno di legge è stato approvato alla Camera, anche se successive modifiche ed approvazioni sono avvenute il 14 maggio 2003 ad opera del Senato ed il 15 ottobre 2003 nuovamente dalla Camera. Dal 20 febbraio 2004 è in stato di relazione.

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