Art. 17. Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti.

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1 Art. 17. Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l uso del marchio. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti - in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l affidamento e l approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell uso del marchio. I nuovi contratti devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. - All articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 1

2 Al fine di incrementare la concorrenzialità, l efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito negli impianti: a) l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in un bar/caffè, fermi restando la conformità del locale ai criteri sulla sorvegli abilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, nonché il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l esercizio dell attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell impianto e l esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale; La precedente versione dell art. 17, come posta dal DL n. 1, si limitava a prevedere che gli impianti di distribuzione dei carburanti, per ottenere la rivendita dei tabacchi, dovessero disporre di una superficie minima di mq, senza alcun riferimento al rispetto delle norme e prescrizioni tecniche di settore. Ciò premesso, occorre dunque chiedersi quale sia il significato da attribuire alla norma attualmente in vigore, che si distingue dalla precedente non solo per la diversa ampiezza della superficie richiesta, ma per il richiamo alla normativa tecnica sulle rivendite di tabacchi. Occorre anzitutto evidenziare che la tipologia di cui si tratta non può che essere riferita ad una rivendita speciale, considerato che, ai sensi della legge n. 1293/57, le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio, mentre quelle speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio, quelle che la nuova legge sembra direttamente voler riconoscere. I Monopoli di Stato, per esplicitare la funzione relativa all istituzione delle rivendite speciali, avevano a suo tempo fornito agli Ispettorati, con circolare n. 4, del 25 settembre 2001, indirizzi secondo i quali dette rivendite, oltre che nelle ubicazioni previste dall art. 53 del DPR n (stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, caserme, case di pena), potevano essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. La circolare spiegava, però, che anche per le rivendite speciali valgono i requisiti di distanza e produttività previsti per le rivendite ordinarie, ad eccezione delle particolari tipologie specificamente indicate (in sostanza strutture pubbliche e private ad accesso limitato). Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8530/2009, ha chiarito che l art. 22 della legge n. 1293/57 fissa un criterio ben preciso per il rilascio delle concessioni per le rivendite speciali: che vi siano particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare e che manchino le condizioni per istituire una rivendita ordinaria ovvero il rilascio di un patentino. E, ad avviso del CdS, è oggettivamente difficile ritenere che tali condizioni non si presentino nel caso della vendita di prodotti di monopolio presso gli impianti e le aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti, soprattutto in un contesto normativo che privilegia chiaramente l offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione nella rete di vendita dei carburanti. Né possono valere le disposizioni della circolare n. 4/2001 ( ); da un lato, infatti, la circolare non può 2

3 legittimare la inosservanza del criterio su cui la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi, e da altra angolazione è la stessa circolare che tra i criteri generali dettati per le istruttorie delle istanze dirette ad ottenere i vari titoli concessori prevede una possibilità di deroga della distanza da altri impianti previa acquisizione del parere della Commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali. L AAMS, nel marzo 2010, preso atto dell ormai unanime giurisprudenza amministrativa in materia, aveva quindi richiamato gli Ispettorati, con una propria nota di indirizzo, ad articolare i propri provvedimenti, specie quelli di diniego ad alto contenuto discrezionale, tra cui gli atti previsti per le rivendite speciali, in modo da evidenziare l iter logico seguito, l esame della situazione di fatto, l accorta ponderata valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, le ragioni giuridiche poste a fondamento e non soltanto la mera allegazione di un generico, meccanico e non motivato riferimento alle distanze dalle altre rivendite. In definitiva, sulla base della nuova disposizione prevista dalla legge sulle liberalizzazioni e della giurisprudenza richiamata pare potersi concludere che certamente la sussistenza del requisito della superficie minima di 500 mq imponga agli Ispettorati di accogliere le istanze dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, a prescindere da qualsiasi distanza da altre rivendite di tabacchi e dalla presenza di un bar interno. Tuttavia, alcuni dubbi permangono, considerato il riferimento nell art. 17, comma 4, al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano l attività, circa la possibilità che l Amministrazione possa esprimere valutazioni discrezionali in merito alla produttività della rivendita, anche se, essendo la nuova disposizione funzionale all incremento della concorrenzialità e della qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, parrebbe difficile limitare l avvio di una rivendita interna in relazione all incidenza della stessa sulla produttività delle rivendite già in funzione, dovendosi semmai far riferimento solo alla potenziale produttività del nuovo esercizio, tale da giustificarne o meno l impianto. - All articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell obbligo». Dunque, la norma ora così recita Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l installazione e l esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. Si aggiunge dunque al divieto per le Regioni di programmare l avvio delle attività con riferimento a contingenti numerici e distanze tra gli esercizi il nuovo divieto che impedisce di prevedere, per le nuove aperture, l obbligo di presenza contestuale di 3

4 più tipologie carburanti, compreso il metano per autotrazione (cui tra l altro lo stesso art. 17, al comma 6, riconosce la caratteristica merceologica di carburante): ciò quando tale obbligo comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. Spetta all ente competente al rilascio dell autorizzazione il giudizio circa l esistenza di detti ostacoli od oneri. Considerata, comunque, la recente legislazione in materia di libertà di iniziativa economica, sembra certo che i Comuni, in mancanza di una norma regionale che ben definisca quando l obbligo di installazione di apparecchiature che consentono la presenza contestuale di ulteriori tipologie di carburante è considerato eccessivo e non proporzionale, tenderanno ad autorizzare comunque il nuovo impianto. Art. 18. Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati. Al comma 7 dell articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.». La norma, dunque, così recita: Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Con riferimento a detta norma, persiste la mancanza di indicazioni certe circa le caratteristiche delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Potrebbe trattarsi, per quanto ci consta, sia delle apparecchiature per il self-service, con accettatore di banconote, sia di quelle per il fai da te, che prevedono il pagamento anticipato alla cassa. La disposizione, per come precedentemente si atteggiava (primo periodo), prevedendo la presenza del titolare o di suoi collaboratori nell orario di apertura ( durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale ), ci faceva propendere per la seconda fattispecie, e ciò avrebbe comportato di fatto un estensione su tutti gli impianti della presenza del fai da te. L aggiunta del secondo periodo, che si riferisce specificamente agli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, vieta che all interno di detti impianti vengano posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato : in questo caso, trattandosi della possibilità di utilizzare continuativamente - e anche senza assistenza - le apparecchiature di erogazione del carburante senza servizio, pare che invece la norma tenda ad un maggiore impiego del self-service. 4

5 A nostro avviso, la norma può interpretarsi nel senso che, qualora all interno degli impianti di cui si è detto sia prevista la presenza di erogatori (solo) self-service prepay, non possono essere posti vincoli o limiti alla loro utilizzazione continuativa: in pratica, il gestore ne dovrebbe consentire agli automobilisti l uso continuativo, sia ovviamente - durante l orario di chiusura che durante quello di apertura. Ma ciò non comporterebbe assolutamente l esigenza che le Regioni modifichino la propria legislazione in materia di divieto di apertura di impianti totalmente ghost. Art. 27. Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base. All articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: ( ) d) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183»; Viene dunque ripristinata la norma che prevedeva che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ciò fino alla pubblicazione del decreto con cui viene valutata l efficacia delle misure attraverso cui l'associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1 giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.. 5

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