Scaglioni, aliquote e nuove detrazioni IRPEF - Legge 23 dicembre 2000, n. 388

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1 Circolare Informativa n. 2/2001 Alle Società Consorziate Roma, 19 gennaio 2001 Rif: 530; Oggetto: Scaglioni, aliquote e nuove detrazioni IRPEF - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Facciamo seguito alle nostre Circolari n. 27 e 29 del 2000, nelle quali sono state illustrate le disposizioni in materia di IRPEF, contenute nella Legge Finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel S.O. n. 219/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000), per segnalare le modifiche intervenute in materia di scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF, contenute nel Capo II del provvedimento in oggetto; quelle in materia di redditi fondiari e di interessi passivi sui mutui ipotecari saranno oggetto di specifica circolare, in corso di redazione, dedicata alle modifiche intervenute in tema di fiscalità immobiliare. 1. Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF L art. 2, comma 1, lett. c), numeri da 1 a 5, della L. n. 388/2000, sostituendo l art. 11, comma 1, del TUIR, ha innalzato il primo scaglione di reddito da 15 a 20 milioni (modifica già anticipata, con effetti nel periodo d imposta 2000, dall art.1, comma 1 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla L. 23 novembre 2000, n. 354: cfr.

2 ns. Circolare n. 27/2000), e ha disposto la riduzione progressiva, a decorrere dal 2001 e fino al 2003, delle aliquote IRPEF. Per effetto della modifica intervenuta sul primo scaglione, nel secondo scaglione rientrano i redditi compresi tra i 20 e i 30 milioni di lire, mentre gli altri sono rimasti invariati; ad essi risulteranno applicabili le aliquote indicate nel seguente prospetto: Scaglioni di reddito Fino a lire 20 milioni Oltre 20 e fino a 30 milioni Oltre 30 e fino a 60 milioni Oltre 60 e fino a 135 milioni Oltre 135 milioni Aliquote Aliquote Anno 2000 anno 2001 Aliquote Aliquote Anno 2002 anno ,5% 18% 18% 18% 25,5% 24% 23% 22% 33,5% 32% 32% 32% 39,5% 39% 38,5% 38% 45,5% 45% 44,5% 44% 2. Detrazioni per carichi di famiglia La successiva lett. d) dell art. 2, comma 1, modificando l art. 12, comma 1, lett. b), TUIR, ha incrementato, per i redditi fino ad un determinato importo, le detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge. Per effetto del suddetto incremento, l importo delle detrazioni per il 2001 sale da lire a lire e, per il 2002, a lire , a condizione che il reddito complessivo non superi i 100 milioni di lire. Sono stati inoltre aumentati a lire per l anno 2001 e a lire , a decorrere dal 1 gennaio 2002, gli importi delle detrazioni relative ai figli successivi al primo, cui non sia applicabile il regime di cui al comma 2 dell art. 12, sempre a condizione che il reddito complessivo non superi i 100 milioni di lire. E inoltre confermata l ulteriore detrazione di lire per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La C.M. n. 238/E del 22 dicembre 2000 ha precisato che, qualora il soggetto cui competono le detrazioni usufruisca, per il primo figlio, della detrazione spettante per il coniuge a carico, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 12, non sarà 2

3 applicabile per lo stesso figlio, anche se di età inferiore a tre anni, tale ulteriore detrazione. La Circolare ha precisato, inoltre, che la predetta detrazione è riconosciuta dal sostituto d imposta solo se è espressamente richiesta dal sostituito, altrimenti il sostituto continuerà ad applicare le sole detrazioni per carichi di famiglia spettanti in base alle precedenti comunicazioni rese dal dipendente. La mancata richiesta delle detrazioni aggiuntive al sostituto d imposta non preclude la loro applicazione in sede di dichiarazione. 3. Detrazioni per redditi di lavoro dipendente La lett. e), n. 1, della norma in esame, sostituisce il comma 1 dell art. 13, TUIR, relativo alle detrazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, rimodulandone l importo, nella misura peraltro già prevista, per il periodo d imposta 2000, dall art. 1, comma 2, lett. a), del citato D.L. 30 settembre 2000, n L importo di tali detrazioni, applicabili dal periodo d imposta 2001 (ai sensi dell art. 2, comma 8, della Legge in esame), è riportato nella tabella seguente: Scaglioni di reddito Detrazione fino a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L

4 da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L oltre lire L Detrazioni per redditi di lavoro autonomo o d impresa La lett. e), n. 5, dell art. 2, comma 1, della stessa legge, ha incrementato l importo delle detrazioni previste dal comma 3 dell art. 13 del TUIR, spettanti ai titolari di reddito di lavoro autonomo (art. 49, TUIR) o d impresa (art. 79, TUIR), nella misura già stabilita con l art. 1, comma 2, lett. b), del richiamato D.L. 30 settembre 2000, n.268. Pertanto, a decorrere dal periodo d imposta 2001, per effetto della modifica effettuata, le detrazioni per redditi di lavoro autonomo o di impresa sono così stabilite: Scaglioni di reddito Detrazione fino a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L da lire a lire L

5 5. Altre detrazioni Il n. 2 della lett. e), dello stesso art. 2, comma 1, riconosce la detrazione aggiuntiva prevista per i soggetti di età superiore ai 75 anni che posseggono solo redditi di pensione e/o derivanti dall unità immobiliare adibita a dimora principale (art. 13, comma 2, TUIR), anche agli ultrasettantacinquenni che, oltre a tali redditi, posseggono redditi di terreni (dominicali e agrari) per un importo non superiore a lire Tale modifica opera già dall anno Il successivo n. 3 modifica l art. 13, comma 2-ter, TUIR, nel senso di limitare il diritto alla detrazione ivi prevista (la cui misura è rimasta invariata rispetto al testo previgente) per il possesso di soli redditi derivanti dall unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all anno, a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a lire La modifica comporta l esclusione da tale disposizione dei redditi derivanti da assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale o divorzio, che ora possono concorrere solo con quelli indicati nel comma 2-quater di nuova introduzione, che prevede altre detrazioni. Per effetto della modifica, se alla formazione del reddito concorrono solo redditi dell abitazione principale (ora completamente deducibili) e redditi di lavoro dipendente che derivano da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all anno, spettano le detrazioni da lire a lire di cui al comma in parola. Nel caso in cui il rapporto di lavoro termini nell anno successivo a quello di inizio del contratto, il diritto alla detrazione spetta in entrambi i periodi di imposta. Si ricorda, inoltre, che l art. 34 della L. 342/2000 (Collegato alla Finanziaria 2000: cfr. ns. Circolare n. 31/2000) ha escluso dal comma 2-ter i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ora assimilati ai redditi di lavoro dipendente e che prima della modifica costituivano redditi di lavoro autonomo. La mancata menzione di tali redditi nel comma 2-ter, tuttavia, non priva i collaboratori di tale diritto alla detrazione, diritto che è riconosciuto in virtù della disposizione di cui all art.47, comma 3, TUIR, che estende a tale categoria tutte le detrazioni previste per i lavoratori dipendenti dall art. 13 del TUIR. 5

6 Come accennato, il n. 4 della stessa lett. e) ha aggiunto all art. 13 del TUIR un nuovo comma 2-quater, che contempla nuove detrazioni per chi possiede, oltre ai redditi derivanti dall unità immobiliare adibita ad abitazione principale (dei quali è ora prevista la integrale deduzione ai sensi dell art. 10, comma 3-bis, TUIR), redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo determinato di durata inferiore all anno (e, come detto, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa che derivano da rapporti a tempo determinato di durata inferiore all anno) e da assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale o divorzio. A tali soggetti spetta una detrazione degli importi di seguito indicati: a) lire , se l ammontare del reddito complessivo non supera lire ; b) lire , se l ammontare del reddito complessivo supera lire , ma non lire ; c) lire , se l ammontare del reddito complessivo supera lire , ma non lire ; d) lire , se l ammontare del reddito complessivo supera lire , ma non lire Il riconoscimento delle suddette detrazioni è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario della dichiarazione di spettanza da presentare ai datori di lavoro o agli enti pensionistici, come precisato nella citata C.M. n. 238/E. In mancanza di richiesta, le detrazioni saranno applicate in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. supra par. 2). Le modifiche di cui ai numeri 3 e 4 decorrono dall anno di imposta 2001 (art. 2, comma 8). 6. Detrazioni per spese sanitarie In materia di detrazioni per spese sanitarie, la lett. g), dell art. 2, comma 1, attraverso l inserimento di un nuovo periodo nel corpo dell art. 13-bis, comma 1, lett. c), del TUIR, consente di ripartire in quattro quote annuali di pari importo, la detrazione del 19% delle spese sanitarie che complessivamente eccedano i 30 milioni di lire. Si tratta, in particolare, della detrazione prevista per le spese mediche e di assistenza 6

7 specifica diverse da quelle sostenute dai portatori di handicap e da quelle chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Tale ripartizione, già prevista per le spese dirette ad assicurare l autosufficienza dei non vedenti e dei sordomuti, concerne l ammontare complessivo delle spese sostenute nell anno, in eccedenza alla franchigia di lire (cfr. la C.M. n.1 del 3 gennaio 2001). Anche tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d imposta 2001 (art. 2, comma 8). 7. Deduzione forfetaria delle spese relative ad attività medica intramuraria La lett. i) dello stesso comma 1 ha, inoltre, ridotto dal 90% al 75% la misura dei compensi, costituenti reddito imponibile, percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati che, ai sensi dell art. 48-bis, comma 1, lett. a-bis), del TUIR, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ex art. 47, comma 1, lett. e), TUIR). Tale modifica produce effetti dall anno d imposta Compensazione di crediti a favore dei sostituti di imposta In deroga alle disposizioni dell art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97, l ultimo comma dell art. 2 rende legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che abbiano compensato, mediante il modello F24, il credito previsto dall art. 1, comma 3, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, con i versamenti del mese di dicembre del Si ricorda che quest ultima norma ha obbligato i sostituti d imposta a restituire ai propri dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2000, le ritenute maggiori operate nel corso dell anno rispetto alla nuova determinazione degli scaglioni di reddito, fino all importo massimo di lire , e che tale restituzione doveva essere effettuata anche qualora gli stessi sostituti non avessero avuto a disposizione una sufficiente copertura per le ritenute, anticipando in tal caso le somme necessarie. La ratio di tale norma va ricercata nel riconoscimento della legittimità dell utilizzo in compensazione del particolare credito maturato in un momento in cui lo stesso, da 7

8 indicare nel modello 770/2001, non risultava ancora in alcuna dichiarazione dei redditi. 9. Disposizioni fiscali in materia di pensioni e redditi di lavoro dipendente di fonte estera L art. 3 della L. n. 388/2000, dispone infine la riapertura dei termini per dichiarare entro il 30 giugno 2001 i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, la cui imponibilità in Italia è consentita dalla disciplina convenzionale, relativi ai periodi d imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, per i quali sono già scaduti gli ordinari termini di presentazione della relativa dichiarazione. L importo dovuto a titolo di sanatoria è liquidato in base all aliquota marginale dell anno cui i redditi si riferiscono ovvero, in mancanza, quella del 25%; esso può essere pagato in quattro rate con l aggravio degli interessi. La sanatoria riguarda i soggetti che abbiano omesso di dichiarare, in tutto o in parte, i predetti redditi che, anche in forza di norma convenzionale, sono tassabili in Italia, in via esclusiva o congiuntamente al Paese della fonte, a condizione che, alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria, non siano intervenuti, relativamente ad essi, avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni (di cui all art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), ovvero il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale che abbia deciso l eventuale controversia. Fruiscono della sanatoria anche i soggetti che si siano già avvalsi della facoltà concessa dall art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 79/97 (cfr. ns. Circolare n. 11/97), entro il termine del 31 maggio 1999 (così come prorogato dall art. 45, comma 14, della L. n. 144/99), ma per i quali non si sia verificato, per qualsiasi motivo, l effetto di regolarizzazione. Il secondo comma prevede, inoltre, che per l anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile. La citata Circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, precisa che tale disposizione limita l esclusione della base imponibile IRPEF ai soli redditi transfrontalieri (prodotti per es. in Francia o in Austria o a San Marino) e quelli derivanti da attività lavorative prestate in altri Paesi limitrofi (quali per es. il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si tratta, pertanto, esclusivamente di quei lavoratori che lavorano all estero, ma che 8

9 mantengono la loro residenza in Italia. Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l esecuzione della prestazione all estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all estero per un periodo superiore a 183 giorni all anno. Per questi lavoratori è in vigore il regime di tassazione previsto dall art. 48, comma 8-bis, TUIR, recentemente introdotto dalla L. n. 342/2000 (di cui si è trattato nella citata Circolare n. 31/2000). Per tutte le ipotesi diverse da quelle descritte, i redditi, benché derivanti da attività di lavoro dipendente prestato all estero, sono imponibili in Italia, secondo le ordinarie modalità di tassazione. Distinti saluti. Il Direttore (Avv. Sergio Dus) SG/sm/circoirpef/p 9

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